Ordinanza 30 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, ordinanza 30/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 30 marzo 2025 |
Testo completo
n. 4653-1/2024 R.G.Trib.; n. 4653/2024 R.G.Trib.;
Tribunale di Taranto – Seconda Sezione Civile
Ordinanza ex artt. 283, 351 comma 1 e comma 2 cpc
Il Tribunale di Taranto – Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Alberto Munno;
pronunciando nell'epigrafato procedimento mediante la sola consultazione telematica degli atti accessibili ex latere iudicis e senza la preventiva acquisizione dell'incartamento che non deve così
essere restituito;
sciogliendo la riserva formulata all'esito dell'udienza tenutasi il 14 marzo 2025 in forma telematico-
cartolare ex art. 127ter cpc;
visti gli atti dell'epigrafato procedimento;
Osserva in fatto ed in diritto
Nell'atto di appello si elencano i documenti prodotti senza tuttavia attribuire a ciascuno di essi un numero ordinale corrispondente all'indice del fascicolo rendendo così arduo rintracciare la sentenza appellata che,
esaminando uno per uno gli atti accessibili ex latere iudicis e risultanti allegati all'atto di appello, non è
possibile rinvenire, risultando prodotta solo a seguito di espresso invito rivolto dal tribunale con apposita ordinanza ed allegata alle note telematiche depositate dall'appellante per l'udienza del 14 marzo 2025.
L'art. 283 c.p.c. così dispone nel suo primo comma:
“Il giudice dell'appello, su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale,
quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti,
sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza
cauzione.”
Dalla lettura della sentenza appellata non si evincono manifeste illogicità, affermazioni di fatti palesemente
_______________ 1 Dr.Alberto Munno
In ogni caso i “gravi motivi” cui è subordinata la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza, non sembrano essere stati partitamente individuati dall'istante e non possono identificarsi solo con la ritenuta fondatezza dei motivi di appello.
L'appellato poi si assume tutti i rischi e le responsabilità che l'art. 96 cpc fa gravare su colui il quale agisca in executivis in forza di un titolo solo provvisoriamente esecutivo ma ancora sub iudice, come appunto è la sentenza sottoposta ad appello.
"Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stata ….- omissis -….iniziata o compiuta
l'esecuzione forzata , su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore
o il creditore procedente che ha agito senza la normale prudenza". (Art. 96 comma 2 cpc).
Il soggetto giuridico che abbia conseguito un titolo esecutivo ha facoltà, e non l'obbligo, di agire in executivis.
Ne consegue che solo al creditore procedente potranno di conseguenza essere ascritte le paventate conseguenze pregiudizievoli scaturenti dalla temuta esecuzione forzata intraprendenda qualora la sentenza emananda all'esito del presente giudizio dovesse accertare la inesistenza del credito perché egli, coltivando la esecuzione forzata in forza di un titolo giudiziale sottoposto a contestazione, si assume il rischio di vedere travolta tutta l'attività esecutiva posta in essere da una pronuncia che accerti ex post di quel titolo la illegittimità e della pretesa creditoria che vi era contenuta la infondatezza (Cass.Civ.Sez.Unite n.7448/1993).
La richiesta di sospensione ex art. 283 cpc deve così essere rigettata.
P.Q.M.
a) visto ed applicato l'art. 283 cpc in relazione all'art. 351 commi 1 e 2 cpc, rigetta l'istanza di sospensione della esecuzione e/o efficacia esecutiva della sentenza appellata;
b) visto ed applicato l'art. 347 cpc dispone l'acquisizione del fascicolo relativo al primo grado di giudizio mandando alla Cancelleria per gli adempimenti;
c) fissa per il prosieguo della trattazione l'udienza del 23 maggio 2025, sostituendola ex art. 127ter
_______________ 2 Dr.Alberto Munno cpc con il deposito delle note scritte e, per l'effetto, assegnando alle parti il termine del 23 maggio
2025 ore 23,59 per il deposito telematico delle note di trattazione della udienza in sostituzione della comparizione personale che pertanto non si terrà;
d) manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti e gli altri adempimenti, autorizzandola ad avvalersi dell'Ufficio Unep in caso di disfunzioni del sistema telematico-informatico o dei domicili digitali e/o altra difficoltà.
Monopoli, 30 marzo 2025;
Il giudice
Dott. Alberto Munno
_______________ 3 Dr.Alberto Munno