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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/12/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI NA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1341 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. GIORDANO MARIA CLAUDIA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
17/04/2025, i coniugi nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], premesso: Parte_2
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 17/07/2021, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 90, parte 1;
- che dall'unione era nata, il 12/04/2018, la figlia Per_1 - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile.
In particolare, chiedevano omologarsi le seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separatamente e si dichiarano, reciprocamente indipendenti economicamente e liberi di fissare la propria residenza dove riterranno opportuno, informando, l'altro coniuge, di ogni eventuale variazione della stessa. 2) La casa coniugale, completa degli arredi, sita in Messina, Via Cesare Battisti, n. 315, di proprietà della signora resta assegnata alla stessa, quale genitore collocatario;
3) La figlia minore Parte_2
resta congiuntamente affidata a entrambi i genitori, con domiciliazione privilegiata Per_1
presso la madre. 4 ) I tempi di permanenza presso il genitore non domiciliatario saranno regolati secondo accordi tra essi genitori, tenendo comunque presente gli impegni e gli interessi della bambina;
in difetto di accordo, il padre terrà con sé ogni lunedì Per_1
dall'uscita di scuola, o dalle ore 15:00 al martedì mattina successivo, provvedendo ad accompagnarla a scuola o presso la madre;
e ogni venerdì dall'uscita di scuola o dalle ore
15:00 al sabato mattina successivo provvedendo ad accompagnarla presso la madre alle ore
12:00; a settimane alterne dal venerdì dall'uscita da scuola o dalle ore 15:00 alle ore 20:00 della domenica,; nonché per sette giorni consecutivi , ad anni alterni, per entrambi i genitori, comprensivi del giorno di Natale o del giorno di Capodanno nel periodo natalizio, e, sempre ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, nonché per il periodo estivo 15 giorni consecutivi a luglio e 15 ad agosto, con diritto di visita con le stesse modalità stabilite per il padre in favore della madre: giorni da meglio individuare in base all'accordo di entrambi i genitori rispettivamente entro il 15 dicembre ed entro il 30 maggio di ogni anno . 5) Il sig. corrisponderà alla sig.ra l'importo mensile di euro 100,00, a mezzo Parte_1 Pt_2
bonifico bancario entro il 5 di ogni mese, a titolo di mantenimento per la figlia minore (o in alternativa, somma questa compensata da nn. 10 buoni pasto dell'importo di € 12, 40 c.u.), provvedendo al rimborso nella misura del 50%, in favore della moglie delle spese straordinarie, documentate e preventivamente concordate, anticipate nell'interesse della bambina stessa. Tale importo viene così determinato in considerazione delle ingenti spese sostenute dai coniugi, nella misura del 50%, per la minore con specifico riferimento alla babysitter (€ 400,00 al mese) e al doposcuola (€ 200,00 al mese). Al venir meno delle spese previste e sostenute per la babysitter l'importo del mantenimento verrà automaticamente aggiornato e quantificato in €. 300,00 al mese, da corrispondersi secondo le modalità di cui al punto 5). Le spese straordinarie saranno previste e ripartite secondo i criteri stabiliti dal
CNF. 6) Le parti si danno, reciprocamente, atto e così si autorizzano agli spostamenti che per lavoro si renderanno necessari, così modificando, a semplice richiesta, le sopra previste condizioni. 7) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non pretendere alcuna forma di mantenimento l'uno nei confronti dell'altra. 8) I coniugi reciprocamente si autorizzano all'espatrio e al reciproco rilascio dei rispettivi passaporti o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio”.
All'udienza del 26/11/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di non volersi riconciliare e di insistere nella domanda congiunta con la seguente precisazione:
“Il sig. corrisponderà alla sig.ra l'importo mensile di euro 300,00 Parte_1 Pt_2
(euro trecento/00), che verrà aggiornato annualmente, come per legge, agli indici ISTAT, a mezzo bonifico bancario entro il 5 di ogni mese, a titolo di mantenimento per la figlia minore, riconoscendo al genitore collocatario il 50% dell'assegno unico. Il verserà alla Parte_1 [...]
il 50% delle spese straordinarie anticipate e concordate nell'interesse della bambina, Pt_2
così come individuate e regolamentate dalle linee guida approvate dal Consiglio Nazionale
Forense da intendersi qui espressamente richiamate anche se non trascritte per brevità”.
La causa veniva quindi assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 c. IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, integrato dalle note di precisazione del 25 novembre 2025, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole. Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale alle condizioni sopramenzionate.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 17/04/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi nato a [...] il [...], e , Parte_1 Parte_2
nata a [...] il [...], alle condizioni stabilite nel ricorso sottoscritto dalle parti stesse, integrato dalle note di precisazione del 25 novembre 2025 e trascritte in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di NA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 17/07/2021, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 90, parte 1;
rimette le parti all'udienza dell'08/07/2026 ai fini dell'ammissibilità della domanda di pronuncia di scioglimento del matrimonio civile, disponendo che l'udienza anzidetta sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnando alle parti termine perentorio, per il deposito delle note scritte, fino al giorno dell'udienza e richiedendo che, nelle note di trattazione scritta, le parti diano atto della rinuncia espressa dei coniugi a comparire all'udienza camerale, di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di avere aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e …..di non volersi riconciliare.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 27/11/2025. La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI NA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1341 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. GIORDANO MARIA CLAUDIA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
17/04/2025, i coniugi nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], premesso: Parte_2
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 17/07/2021, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 90, parte 1;
- che dall'unione era nata, il 12/04/2018, la figlia Per_1 - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile.
In particolare, chiedevano omologarsi le seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separatamente e si dichiarano, reciprocamente indipendenti economicamente e liberi di fissare la propria residenza dove riterranno opportuno, informando, l'altro coniuge, di ogni eventuale variazione della stessa. 2) La casa coniugale, completa degli arredi, sita in Messina, Via Cesare Battisti, n. 315, di proprietà della signora resta assegnata alla stessa, quale genitore collocatario;
3) La figlia minore Parte_2
resta congiuntamente affidata a entrambi i genitori, con domiciliazione privilegiata Per_1
presso la madre. 4 ) I tempi di permanenza presso il genitore non domiciliatario saranno regolati secondo accordi tra essi genitori, tenendo comunque presente gli impegni e gli interessi della bambina;
in difetto di accordo, il padre terrà con sé ogni lunedì Per_1
dall'uscita di scuola, o dalle ore 15:00 al martedì mattina successivo, provvedendo ad accompagnarla a scuola o presso la madre;
e ogni venerdì dall'uscita di scuola o dalle ore
15:00 al sabato mattina successivo provvedendo ad accompagnarla presso la madre alle ore
12:00; a settimane alterne dal venerdì dall'uscita da scuola o dalle ore 15:00 alle ore 20:00 della domenica,; nonché per sette giorni consecutivi , ad anni alterni, per entrambi i genitori, comprensivi del giorno di Natale o del giorno di Capodanno nel periodo natalizio, e, sempre ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, nonché per il periodo estivo 15 giorni consecutivi a luglio e 15 ad agosto, con diritto di visita con le stesse modalità stabilite per il padre in favore della madre: giorni da meglio individuare in base all'accordo di entrambi i genitori rispettivamente entro il 15 dicembre ed entro il 30 maggio di ogni anno . 5) Il sig. corrisponderà alla sig.ra l'importo mensile di euro 100,00, a mezzo Parte_1 Pt_2
bonifico bancario entro il 5 di ogni mese, a titolo di mantenimento per la figlia minore (o in alternativa, somma questa compensata da nn. 10 buoni pasto dell'importo di € 12, 40 c.u.), provvedendo al rimborso nella misura del 50%, in favore della moglie delle spese straordinarie, documentate e preventivamente concordate, anticipate nell'interesse della bambina stessa. Tale importo viene così determinato in considerazione delle ingenti spese sostenute dai coniugi, nella misura del 50%, per la minore con specifico riferimento alla babysitter (€ 400,00 al mese) e al doposcuola (€ 200,00 al mese). Al venir meno delle spese previste e sostenute per la babysitter l'importo del mantenimento verrà automaticamente aggiornato e quantificato in €. 300,00 al mese, da corrispondersi secondo le modalità di cui al punto 5). Le spese straordinarie saranno previste e ripartite secondo i criteri stabiliti dal
CNF. 6) Le parti si danno, reciprocamente, atto e così si autorizzano agli spostamenti che per lavoro si renderanno necessari, così modificando, a semplice richiesta, le sopra previste condizioni. 7) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non pretendere alcuna forma di mantenimento l'uno nei confronti dell'altra. 8) I coniugi reciprocamente si autorizzano all'espatrio e al reciproco rilascio dei rispettivi passaporti o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio”.
All'udienza del 26/11/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di non volersi riconciliare e di insistere nella domanda congiunta con la seguente precisazione:
“Il sig. corrisponderà alla sig.ra l'importo mensile di euro 300,00 Parte_1 Pt_2
(euro trecento/00), che verrà aggiornato annualmente, come per legge, agli indici ISTAT, a mezzo bonifico bancario entro il 5 di ogni mese, a titolo di mantenimento per la figlia minore, riconoscendo al genitore collocatario il 50% dell'assegno unico. Il verserà alla Parte_1 [...]
il 50% delle spese straordinarie anticipate e concordate nell'interesse della bambina, Pt_2
così come individuate e regolamentate dalle linee guida approvate dal Consiglio Nazionale
Forense da intendersi qui espressamente richiamate anche se non trascritte per brevità”.
La causa veniva quindi assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 c. IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, integrato dalle note di precisazione del 25 novembre 2025, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole. Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale alle condizioni sopramenzionate.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 17/04/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi nato a [...] il [...], e , Parte_1 Parte_2
nata a [...] il [...], alle condizioni stabilite nel ricorso sottoscritto dalle parti stesse, integrato dalle note di precisazione del 25 novembre 2025 e trascritte in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di NA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 17/07/2021, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 90, parte 1;
rimette le parti all'udienza dell'08/07/2026 ai fini dell'ammissibilità della domanda di pronuncia di scioglimento del matrimonio civile, disponendo che l'udienza anzidetta sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnando alle parti termine perentorio, per il deposito delle note scritte, fino al giorno dell'udienza e richiedendo che, nelle note di trattazione scritta, le parti diano atto della rinuncia espressa dei coniugi a comparire all'udienza camerale, di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di avere aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e …..di non volersi riconciliare.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 27/11/2025. La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.