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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 26/08/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Civile di Tivoli
In composizione monocratica in persona del giudice designato G.O.P. dott.
FA GN a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi in data 14.06.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al n. 3277 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019
TRA
rappresentata e difesa da sé stessa ex art. 86 c.p.c. Parte 1
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco Viti, giusta Controparte 1
delega in atti RESISTENTE
OGGETTO PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE
CONCLUSIONI: Vedi verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 14 l. 150/2011 702 bis cpc, notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione di udienza l'avv. Parte 1 conveniva in giudizio Controparte_1 dinanzi l'intestato Tribunale per chiederne la condanna al pagamento del saldo dei compensi professionali dall'istante maturati in relazione ad assistenza e consulenza stragiudiziale da lei prestata a favore della convenuta. Precisava, nel dettaglio, che tali compensi erano relativi all'assistenza legale per l'acquisto delle quote di
GAIA 2050 srl, società immobiliare proprietaria di un lotto edificabile in località Castelverde munito già di permesso di costruire, al fine di edificare alcuni immobili per poi procedere alla vendita a terzi. Per tale incarico nel marzo 2008 l'istante aveva avviato e curato le trattative con i sig.ri_Parte_2 detentori del
[...] , Controparte_2 CP 3 e Persona 1 '
capitale sociale della Gaia 2050 srl;
aveva nella successiva data del 7/6/2008, redatto il contratto preliminare di cessione di quote societarie a favore della CP 1 aveva assistito la CP 1 nella stipula del contratto definitivo avvenuta in data 10/07/2008 dinanzi al notaio di Roma, Persona 2
notaio fiduciario della ricorrente che veniva allo scopo presentato alla curato gli adempienti successivi per far conseguire alla predetta CP 1 CP 1 la piena proprietà dell'intero capitale sociale della GAIA 2050 srl e altresì la carica di amministratrice unica della stessa società; nel giugno
2010, aveva provveduto alle trattative e alla conseguente redazione della scrittura privata ricognitiva dei reciproci diritti tra CP_1 da un lato, quale amministratrice e unica proprietaria delle quote della GAIA 2050 srl e CP_3 Parte 2 e Per 1 dall'altro lato, quali cedenti le quote e promissari acquirenti dell'immobile da costruire a cura della GAIA 2050 srl;
aveva infine redatto il contratto preliminare per immobile da costruire sempre tra la CP 1 e i Parte 2 precisava altresì che l'attività professionale espletata aveva richiesto l'individuazione di molteplici soluzioni anche frutto di mediazione e di transazione rispetto agli interessi economici contrapposti, una continua e complessa attività di consulenza ed assistenza della cliente con nove sessioni documentate presso lo studio legale e due sessioni alla presenza dei signori CP_3 Parte 2 e Per 1 accompagnati dal loro legale avv. Zaccaria in rappresentanza dell'avv. Sergio Scicchitano, nonché la redazione e lo scambio di numerose comunicazioni fax e/o mail che produceva agli atti. Proseguiva affermando che, nel periodo che andava dalla metà del 2008 sino al giugno 2010, l'attività di consulenza e assistenza nonché di mediazione svolta dall'istante era stata molto intensa e allo stesso tempo complessa, avendo essa istante sempre notiziato la cliente delle iniziative, attraverso comunicazioni telefoniche o informative dirette presso lo studio ovvero trasmettendole periodicamente note, bozze di contratti e informative riguardo tutte le iniziative intraprese che documentava.
Precisava che l'attività professionale svolta aveva fatto conseguire alla CP 1 pregevoli beni e utilità economiche per un valore di €
1.130.888,00. Ma nonostante tali risultati e nonostante i numerosi solleciti inoltrati dalla ricorrente, la resistente aveva versato soltanto un acconto di €
2228,39 a fronte di un onorario totale di € 22.329,25 oltre IVA e CPA
rimanendo quindi debitrice del residuo importo di € 20.100,86 oltre oneri fiscali e interessi legali maturati e maturandi.
Regolarmente incardinatosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la convenuta contestando la domanda ed eccependo: a) l'inesistenza di un incarico professionale in favore della ricorrente;
b) l'illiceità del contenuto della scrittura datata 26.06.2010 che avrebbe potuto esporre la stessa
CP 1 a conseguenze di natura penale laddove veniva stabilito a suo carico, all'art. 2, che avrebbe dovuto astenersi all'atto del rogito
-
dall'incassare il prezzo della cessione delle quote della Soc. Gaia 2050 s.r.l. dovendolo restituire immediatamente alla parte acquirente CP 3
con conseguente attestazione di un fatto insussistente (vale a dire il pagamento del prezzo) ed il rischio di un falso in bilancio quanto all'attestazione in contabilità di un pagamento mai intervenuto.
Nel corso del giudizio veniva disposta la trasformazione del rito con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 183 c.p.c..
Pertanto, esaurita l'istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 14.06.2024; in data 10.10.2024, la difesa di parte convenuta formulava istanza di rimessione in termini per il deposito della memoria di replica che era stata inviata erroneamente all'Ufficio Giudiziario del
Tribunale di Roma, anziché presso il Tribunale di Tivoli.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata. L'espletata istruttoria ha consentito di affermare la veridicità degli assunti di parte ricorrente, con riferimento all'assistenza prestata a favore della convenuta Controparte_1
Sul punto, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte resistente negli scritti conclusionali e di replica, la deposizione resa dai testi, non è stata affatto generica o oscillante stante il tempo trascorso, bensì precisa e concordante, con riferimento all'individuazione dell'Avv. Parte 1
quale legale della CP 1
Nel dettaglio si osserva che gli avv.ti Menichelli, Orabona e Zaccaria, della cui credibilità non è possibile dubitare anche in ragione delle precise responsabilità a loro ben note, attesa la qualifica professionale - connesse alle deposizioni rese, hanno sostanzialmente confermato il ruolo della attrice dando prova dell'attività svolta a favore della cliente CP_1
e Testimone_2 , poi, hanno confermato, I testi Testimone 1
tutti gli assunti dell'attrice, precisando "vero quanto mi si legge io faccio parte dello studio della Pt 3 dall'anno 2000, sono stata coinvolta in tale veste tra cui la problematica indicata nel capitolo... posso riferire che oltre al rapporto professionale si era creata un'amicizia che coinvolgeva anche il marito della CP 1 ho avuto modo di occuparmi personalmente di "
questo pratiche... io stessa ho partecipato attivamente alla predisposizione delle bozze e degli atti conclusivi" (teste Menichelli) mentre il teste Tes_2, nel confermare il capitolato istruttorio, ha riferito che sia la " CP_1 che il marito venivano molto spesso allo studio” aggiungendo di “avere avuto modo di leggere i contratti" e che “in rappresentanza della CP_1 fui io
a sottoscrivere il contratto dinanzi il notaio in virtù di apposita procura”.
Alla luce del tenore inequivoco delle suddette dichiarazioni, non può più dubitarsi dell'affidamento dell'incarico al professionista, anche tenuto conto: a) del modulo afferente il consenso al trattamento dei dati personali sottoscritto dalla CP 1 e depositato in atti, e b) del pagamento di un acconto di Euro 2.000,00 a favore del legale, difficilmente giustificabile se non nel quadro dell'effettività dell'assistenza prestata;
circostanze, poi, rispetto alle quali i diversi “non ricordo” resi dalla convenuta in sede di interrogatorio formale circa il conferimento dell'incarico (in risposta al cap.
8, in risposta al cap. 10, "non ricordo di avere conferito mandato all'attrice") appaiono di dubbia attendibilità avuto riguardo al rapporto quasi familiare dichiarato concordemente dai testimoni escussi rapporto che non sembra
-
possa essere relegato ad una semplice amicizia tra le parti attesa la qualifica professionale della ricorrente.
Tanto meno appaiono conferenti i richiami ai possibili profili di rilevanza penale connessi alla sottoscrizione delle scritture.
Si osserva, a tal riguardo, che l'assunto è in contrasto con l'affermazione secondo cui nessun incarico venne conferito al legale, né parte convenuta ha affermato di aver inteso negare il pagamento del compenso in ragione dei rischi legati alla sottoscrizione dei contratti predisposti dall'attrice.
Più in generale, ritiene il Tribunale che la complessiva operazione negoziale in forza della quale la Parte 4 ha ottenuto la proprietà del capitale sociale della Gaia 2050 s.r.l., senza versare direttamente il prezzo bensì pattuendo la futura cessione in proprietà di uno degli immobili da costruire, nell'ambito di un più ampio progetto di edificazione che comprendeva altre quattro unità immobiliari di importante valore, andava remunerata, trattandosi peraltro di obbligazione di mezzi e non di risultato, con la conseguenza che il rifiuto opposto dalla convenuta, non appare meritevole di giustificazione.
Nulla invece è dovuto in relazione all'utilizzo delle espressioni, ritenute lesive del decoro del professionista, utilizzate dal legale di parte convenuta;
ritiene difatti il Tribunale che con le espressioni: ....dubitando, per le ragioni che saranno esposte in prosieguo, che le scritture de cuius possano essere state concepite e redatte da un avvocato, quale la è ed Parte 1
era all'epoca della loro formazione" (pag. 4 della comparsa di costituzione CP 1 ; e ancora: “...motivi che inducono a dubitare sulla qualifica professionale del redattore del documento ma soprattutto ad evidenziare una colposa negligenza del professionista che avrebbe assistito la signora [...] CP 1 per aver redatto l'atto e averla indotta a sottoscriverlo, ecc...."(pag. 7 della stessa comparsa di costituzione); “...sussistenza nella asserita assistenza professionale prestata dall'avvocato Parte 1
Controparte 1 di una grave e colposa condotta professionale, alla signora possibile fonte di gravi danni personali e patrimoniali a carico della signora
(pag. 7-8, ibidem), il legale di parte convenuta non abbia Controparte_1
inteso svilire o denigrare il valore professionale della Pt 3 , ma semplicemente dare seguito ad una linea difensiva orientata a contestarne il diritto al pagamento per l'attività svolta e, quindi, in adempimento di uno specifico mandato professionale e non per svalutarne gratuitamente il decoro.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Tivoli, disattesa ogni diversa azione, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe così provvede:
1) Accoglie la domanda attorea;
2) Condanna Controparte_1 al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di Euro 20.100,86, a titolo di onorario per l'attività professionale svolta.
3) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite liquidate in Euro 145,00 per esborsi ed Euro 2.400,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso generale.
Tivoli, 21.08.2025
Il Giudice O.P.
Dott. FA GN
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Civile di Tivoli
In composizione monocratica in persona del giudice designato G.O.P. dott.
FA GN a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi in data 14.06.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al n. 3277 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019
TRA
rappresentata e difesa da sé stessa ex art. 86 c.p.c. Parte 1
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco Viti, giusta Controparte 1
delega in atti RESISTENTE
OGGETTO PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE
CONCLUSIONI: Vedi verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 14 l. 150/2011 702 bis cpc, notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione di udienza l'avv. Parte 1 conveniva in giudizio Controparte_1 dinanzi l'intestato Tribunale per chiederne la condanna al pagamento del saldo dei compensi professionali dall'istante maturati in relazione ad assistenza e consulenza stragiudiziale da lei prestata a favore della convenuta. Precisava, nel dettaglio, che tali compensi erano relativi all'assistenza legale per l'acquisto delle quote di
GAIA 2050 srl, società immobiliare proprietaria di un lotto edificabile in località Castelverde munito già di permesso di costruire, al fine di edificare alcuni immobili per poi procedere alla vendita a terzi. Per tale incarico nel marzo 2008 l'istante aveva avviato e curato le trattative con i sig.ri_Parte_2 detentori del
[...] , Controparte_2 CP 3 e Persona 1 '
capitale sociale della Gaia 2050 srl;
aveva nella successiva data del 7/6/2008, redatto il contratto preliminare di cessione di quote societarie a favore della CP 1 aveva assistito la CP 1 nella stipula del contratto definitivo avvenuta in data 10/07/2008 dinanzi al notaio di Roma, Persona 2
notaio fiduciario della ricorrente che veniva allo scopo presentato alla curato gli adempienti successivi per far conseguire alla predetta CP 1 CP 1 la piena proprietà dell'intero capitale sociale della GAIA 2050 srl e altresì la carica di amministratrice unica della stessa società; nel giugno
2010, aveva provveduto alle trattative e alla conseguente redazione della scrittura privata ricognitiva dei reciproci diritti tra CP_1 da un lato, quale amministratrice e unica proprietaria delle quote della GAIA 2050 srl e CP_3 Parte 2 e Per 1 dall'altro lato, quali cedenti le quote e promissari acquirenti dell'immobile da costruire a cura della GAIA 2050 srl;
aveva infine redatto il contratto preliminare per immobile da costruire sempre tra la CP 1 e i Parte 2 precisava altresì che l'attività professionale espletata aveva richiesto l'individuazione di molteplici soluzioni anche frutto di mediazione e di transazione rispetto agli interessi economici contrapposti, una continua e complessa attività di consulenza ed assistenza della cliente con nove sessioni documentate presso lo studio legale e due sessioni alla presenza dei signori CP_3 Parte 2 e Per 1 accompagnati dal loro legale avv. Zaccaria in rappresentanza dell'avv. Sergio Scicchitano, nonché la redazione e lo scambio di numerose comunicazioni fax e/o mail che produceva agli atti. Proseguiva affermando che, nel periodo che andava dalla metà del 2008 sino al giugno 2010, l'attività di consulenza e assistenza nonché di mediazione svolta dall'istante era stata molto intensa e allo stesso tempo complessa, avendo essa istante sempre notiziato la cliente delle iniziative, attraverso comunicazioni telefoniche o informative dirette presso lo studio ovvero trasmettendole periodicamente note, bozze di contratti e informative riguardo tutte le iniziative intraprese che documentava.
Precisava che l'attività professionale svolta aveva fatto conseguire alla CP 1 pregevoli beni e utilità economiche per un valore di €
1.130.888,00. Ma nonostante tali risultati e nonostante i numerosi solleciti inoltrati dalla ricorrente, la resistente aveva versato soltanto un acconto di €
2228,39 a fronte di un onorario totale di € 22.329,25 oltre IVA e CPA
rimanendo quindi debitrice del residuo importo di € 20.100,86 oltre oneri fiscali e interessi legali maturati e maturandi.
Regolarmente incardinatosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la convenuta contestando la domanda ed eccependo: a) l'inesistenza di un incarico professionale in favore della ricorrente;
b) l'illiceità del contenuto della scrittura datata 26.06.2010 che avrebbe potuto esporre la stessa
CP 1 a conseguenze di natura penale laddove veniva stabilito a suo carico, all'art. 2, che avrebbe dovuto astenersi all'atto del rogito
-
dall'incassare il prezzo della cessione delle quote della Soc. Gaia 2050 s.r.l. dovendolo restituire immediatamente alla parte acquirente CP 3
con conseguente attestazione di un fatto insussistente (vale a dire il pagamento del prezzo) ed il rischio di un falso in bilancio quanto all'attestazione in contabilità di un pagamento mai intervenuto.
Nel corso del giudizio veniva disposta la trasformazione del rito con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 183 c.p.c..
Pertanto, esaurita l'istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 14.06.2024; in data 10.10.2024, la difesa di parte convenuta formulava istanza di rimessione in termini per il deposito della memoria di replica che era stata inviata erroneamente all'Ufficio Giudiziario del
Tribunale di Roma, anziché presso il Tribunale di Tivoli.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata. L'espletata istruttoria ha consentito di affermare la veridicità degli assunti di parte ricorrente, con riferimento all'assistenza prestata a favore della convenuta Controparte_1
Sul punto, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte resistente negli scritti conclusionali e di replica, la deposizione resa dai testi, non è stata affatto generica o oscillante stante il tempo trascorso, bensì precisa e concordante, con riferimento all'individuazione dell'Avv. Parte 1
quale legale della CP 1
Nel dettaglio si osserva che gli avv.ti Menichelli, Orabona e Zaccaria, della cui credibilità non è possibile dubitare anche in ragione delle precise responsabilità a loro ben note, attesa la qualifica professionale - connesse alle deposizioni rese, hanno sostanzialmente confermato il ruolo della attrice dando prova dell'attività svolta a favore della cliente CP_1
e Testimone_2 , poi, hanno confermato, I testi Testimone 1
tutti gli assunti dell'attrice, precisando "vero quanto mi si legge io faccio parte dello studio della Pt 3 dall'anno 2000, sono stata coinvolta in tale veste tra cui la problematica indicata nel capitolo... posso riferire che oltre al rapporto professionale si era creata un'amicizia che coinvolgeva anche il marito della CP 1 ho avuto modo di occuparmi personalmente di "
questo pratiche... io stessa ho partecipato attivamente alla predisposizione delle bozze e degli atti conclusivi" (teste Menichelli) mentre il teste Tes_2, nel confermare il capitolato istruttorio, ha riferito che sia la " CP_1 che il marito venivano molto spesso allo studio” aggiungendo di “avere avuto modo di leggere i contratti" e che “in rappresentanza della CP_1 fui io
a sottoscrivere il contratto dinanzi il notaio in virtù di apposita procura”.
Alla luce del tenore inequivoco delle suddette dichiarazioni, non può più dubitarsi dell'affidamento dell'incarico al professionista, anche tenuto conto: a) del modulo afferente il consenso al trattamento dei dati personali sottoscritto dalla CP 1 e depositato in atti, e b) del pagamento di un acconto di Euro 2.000,00 a favore del legale, difficilmente giustificabile se non nel quadro dell'effettività dell'assistenza prestata;
circostanze, poi, rispetto alle quali i diversi “non ricordo” resi dalla convenuta in sede di interrogatorio formale circa il conferimento dell'incarico (in risposta al cap.
8, in risposta al cap. 10, "non ricordo di avere conferito mandato all'attrice") appaiono di dubbia attendibilità avuto riguardo al rapporto quasi familiare dichiarato concordemente dai testimoni escussi rapporto che non sembra
-
possa essere relegato ad una semplice amicizia tra le parti attesa la qualifica professionale della ricorrente.
Tanto meno appaiono conferenti i richiami ai possibili profili di rilevanza penale connessi alla sottoscrizione delle scritture.
Si osserva, a tal riguardo, che l'assunto è in contrasto con l'affermazione secondo cui nessun incarico venne conferito al legale, né parte convenuta ha affermato di aver inteso negare il pagamento del compenso in ragione dei rischi legati alla sottoscrizione dei contratti predisposti dall'attrice.
Più in generale, ritiene il Tribunale che la complessiva operazione negoziale in forza della quale la Parte 4 ha ottenuto la proprietà del capitale sociale della Gaia 2050 s.r.l., senza versare direttamente il prezzo bensì pattuendo la futura cessione in proprietà di uno degli immobili da costruire, nell'ambito di un più ampio progetto di edificazione che comprendeva altre quattro unità immobiliari di importante valore, andava remunerata, trattandosi peraltro di obbligazione di mezzi e non di risultato, con la conseguenza che il rifiuto opposto dalla convenuta, non appare meritevole di giustificazione.
Nulla invece è dovuto in relazione all'utilizzo delle espressioni, ritenute lesive del decoro del professionista, utilizzate dal legale di parte convenuta;
ritiene difatti il Tribunale che con le espressioni: ....dubitando, per le ragioni che saranno esposte in prosieguo, che le scritture de cuius possano essere state concepite e redatte da un avvocato, quale la è ed Parte 1
era all'epoca della loro formazione" (pag. 4 della comparsa di costituzione CP 1 ; e ancora: “...motivi che inducono a dubitare sulla qualifica professionale del redattore del documento ma soprattutto ad evidenziare una colposa negligenza del professionista che avrebbe assistito la signora [...] CP 1 per aver redatto l'atto e averla indotta a sottoscriverlo, ecc...."(pag. 7 della stessa comparsa di costituzione); “...sussistenza nella asserita assistenza professionale prestata dall'avvocato Parte 1
Controparte 1 di una grave e colposa condotta professionale, alla signora possibile fonte di gravi danni personali e patrimoniali a carico della signora
(pag. 7-8, ibidem), il legale di parte convenuta non abbia Controparte_1
inteso svilire o denigrare il valore professionale della Pt 3 , ma semplicemente dare seguito ad una linea difensiva orientata a contestarne il diritto al pagamento per l'attività svolta e, quindi, in adempimento di uno specifico mandato professionale e non per svalutarne gratuitamente il decoro.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Tivoli, disattesa ogni diversa azione, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe così provvede:
1) Accoglie la domanda attorea;
2) Condanna Controparte_1 al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di Euro 20.100,86, a titolo di onorario per l'attività professionale svolta.
3) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite liquidate in Euro 145,00 per esborsi ed Euro 2.400,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso generale.
Tivoli, 21.08.2025
Il Giudice O.P.
Dott. FA GN