Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00537/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00831/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 831 del 2025, proposto da Open Fiber s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Matteo Annunziata, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Po n.9;
contro
Comune di Amalfi, non costituito in giudizio;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
nei confronti
Ente Parco Regionale dei Monti Lattari, Comunità Montana dei Monti Lattari, Infratel Italia - Infrastrutture e Telecomunicazioni per l’Italia s.p.a., non costituiti in giudizio;
per l'accertamento
del silenzio-assenso formatosi, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 259/2003, sulla istanza di autorizzazione presentata da Open Fiber S.p.A. in data 3.12.2024 (doc. 2) e della conseguente inefficacia, ai sensi dell’art. 49-ter del d.lgs. n. 259/2003 e dell’art. 2, comma 8-bis, della legge n. 241/90, di tutti gli atti inoltrati ad Open Fiber S.p.A. dal Comune da Amalfi e dalle altre Amministrazioni successivamente all’avvenuto decorso del termine previsto dall’art. 49, comma 7, d.lgs. n. 259/2003, ivi comprese -in particolare- la nota del Comune di Amalfi prot. n. 6779 del 10.4.2025, le note della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino prot. n. 6998 del 25.3.2025 prot. n. 3992 del 25.2.2025 e le richieste di integrazione inoltrate dal Comune di Amalfi alla Soprintendenza, all’Ente Parco ed alla Comunità Montana, rispettivamente in data 10.4.2025, 14.4.2025 e 18.4.2025;
nonché – occorrendo - per l’annullamento della nota del Comune di Amalfi prot. n. 6779 del 10.4.2025, con la quale l’Amministrazione locale ha inibito l’esecuzione degli interventi richiesti da Open Fiber, e di tutti gli altri atti ad essa presupposti, coordinati, connessi e/o consequenziali, pregiudizievoli per gli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino e dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. RA SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 3 dicembre 2024, la ricorrente ha presentato una istanza ex art. 49 del d.lgs. n. 259 del 2003 di “autorizzazione per opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico in aree urbane/extraurbane”.
In data 10 aprile 2025, decorso il termine previsto dalla citata disposizione senza che fosse stata indetta una conferenza di servizi né adottato alcun provvedimento espresso, la ricorrente ha comunicato l’intervenuta formazione del titolo abilitativo per silenzio assenso, informando le Amministrazioni dell'avvio degli interventi.
Con nota del 10 aprile 2025, l'Amministrazione comunale ha inibito le attività sulla base dell'art. 19 della legge n. 241 del 1990, ritenendo inapplicabile l'istituto del silenzio assenso, secondo l'art. 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990.
2. Con ricorso notificato e depositato il 27 maggio 2025, la ricorrente impugna il citato provvedimento deducendo l'avvenuta formazione del silenzio assenso sulla base dell'art. 49, comma 7, del d.lgs. n. 259 del 2003, in ragione del decorso del termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza e della mancata adozione di un provvedimento espresso di diniego ovvero della mancata indizione di una conferenza di servizi, con conseguente consumazione del potere dell'Amministrazione di provvedere. Considerato che l'istanza è stata presentata il 3 dicembre mentre le prime comunicazioni sono state inoltrate dall'Amministrazione soltanto a partire dal 10 febbraio 2025, è innegabile l'avvenuta formazione in data 2 gennaio 2025 del titolo richiesto, considerato altresì che nessuna delle Amministrazioni coinvolte (a cui è stata comunque inviata l’istanza) ha manifestato il proprio dissenso nel termine previsto, che l'iniziativa è soggetta alla disciplina speciale sopra indicata (derogatoria rispetto all'art. 20 della legge n. 241 del 1990) e che l'espresso richiamo all'art. 2, comma 8 bis , della legge n. 241 del 1990, contenuto nell’art. 49 ter del d.lgs. n. 259 del 2003, determina l'inefficacia degli atti adottati dopo la formazione del silenzio assenso.
3. Non si è costituita l'Amministrazione comunale, seppur regolarmente intimata.
4. Si è costituita la competente Soprintendenza evidenziando di aver ricevuto la documentazione dall'Amministrazione comunale solo il 10 febbraio 2025, di aver rilevato carenze documentali e di aver formalizzato motivi ostativi all’accoglimento dell'istanza il 25 marzo 2025, con riscontro della società richiedente in data successiva al provvedimento adottato.
5. All’udienza pubblica dell’11 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è fondato e va accolto.
Occorre premettere che l’art. 49 del d.lgs. n. 259 del 2003 prevede:
- al comma 3, che “quando l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica è subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi incluse le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, l'amministrazione procedente che ha ricevuto l'istanza convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione. I soggetti interessati sono tenuti a presentare un'apposita istanza unicamente all'amministrazione procedente”;
- al comma 7, che “trascorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda, senza che l'amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta”.
L’art. 49 ter del citato decreto, introdotto dal d.lgs. n. 48 del 2024, prevede che “con riferimento alle procedure di cui agli articoli da 44 a 49 del presente decreto, si applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 8- bis , della legge 7 agosto 1990, n. 241”.
Ne segue che, avendo la ricorrente presentato l’istanza in questione al Comune di Amalfi in data 3 dicembre 2024, non avendo l’Amministrazione adottato alcun provvedimento negativo né indetto una conferenza di servizi, si è formato sulla predetta istanza il silenzio assenso, in particolare, in data 2 gennaio 2025, anche in presenza del vincolo relativo all’area.
Infatti, entro la data da ultimo indicata non è intervenuto alcun atto di segno negativo neppure da parte dell’Amministrazione statale che pure aveva ricevuto l’istanza.
Secondo l’indirizzo già espresso da questa Sezione con le pronunce n. 2427 del 30 ottobre 2023 e n. 308 del 29 gennaio 2024 nonché n. 1342 del 21 giugno 2024 (sulla scorta anche di quanto affermato da TAR Calabria - Catanzaro, Sez. II, 28 febbraio 2023, n. 298 e da TAR Lazio – Latina, sez. II, 27 luglio 2023, n. 616), in materia di istanze di autorizzazione per l’installazione di infrastrutture per le comunicazioni elettroniche, il silenzio assenso si forma per il mero decorso del termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, qualora non sia stato comunicato un atto di manifesto diniego o dissenso, anche da parte dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo, senza la necessità di attendere che questa di pronunci in maniera espressa.
La sentenza di questa Sezione da ultimo indicata rileva infatti che “ le esigenze di semplificazione e di accelerazione, che fondano la specifica disciplina dei procedimenti di cui al d.lgs. n. 259/2003, consentono di valorizzare la disgiunta previsione di un “provvedimento di diniego” o di un “dissenso congruamente motivato da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali”, entrambi ugualmente preclusivi della formazione del silenzio assenso, in quanto normativamente posti in una posizione di pariordinazione e con il medesimo valore impeditivo dell’assenso tacito. Pertanto l’Autorità preposta alla tutela del vincolo può esprimere il proprio dissenso nell’ambito della conferenza di servizi o, in caso di mancata convocazione di questa, al di fuori della conferenza; ciò al fine di evitare che la mancata attivazione dello specifico modulo procedimentale possa ricadere sull’istante, impedendo la formazione del provvedimento per silentium e frustrando gli obiettivi della normativa di riferimento, calibrati sulle esigenze degli operatori del settore. Ciò è possibile nei casi, come quello di specie, in cui l’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo abbia avuto comunque notizia dell’istanza, con la possibilità di condurre una compiuta valutazione e di esprimere un motivato parere, peraltro in maniera autonoma una volta rilevata l’inerzia dell’Amministrazione comunale nella convocazione della conferenza di servizi nei termini previsti (considerato poi che la previsione di cui al secondo periodo del comma 10 dell’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 è riferita ai casi conferenza di servizi convocata ma non conclusa) ”.
Pur nella consapevolezza dell’appello proposto nei confronti di tale pronuncia e della ormai prossima decisione dello stesso, il Collegio ritiene di confermare l’indirizzo esposto e di applicare la predetta linea interpretativa anche ai procedimenti disciplinati dall’art. 49 del d.lgs. n. 259 del 2003.
Occorre infatti considerare che la particolare formulazione di tale disposizione (rispetto all’art. 44 del medesimo decreto, che ha dato origine alle sentenze sopra indicate) evidenzia, addirittura con maggiore chiarezza, che gli unici ostacoli alla formazione del silenzio assenso sono l’adozione di un provvedimento espresso ovvero la convocazione di una conferenza di servizi, entro la scadenza del termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza; nel caso di convocazione della conferenza di servizi, la manifestazione di un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali (cfr. art. 49, comma 9, del d.lgs. n. 259 del 2003).
Il comma 3 della citata disposizione, in particolare, prevede espressamente, nel caso in cui siano necessari ulteriori atti di assenso, ivi compresi quelli previsti dal d.lgs. n. 42 del 2004, la convocazione di una conferenza di servizi ma precisa che l’istanza si intende “in ogni caso” accolta, trascorso il termine di trenta giorni dalla presentazione, senza che sia intervenuta l’adozione del provvedimento o la convocazione della conferenza di servizi.
Pertanto per espressa, chiara e inequivoca previsione normativa, il silenzio assenso si forma anche in caso di necessaria convocazione della conferenza (per l’esistenza di eventuali vincoli e l’esigenza di acquisire ulteriori atti di assenso) ma di mancata convocazione della stessa, secondo l’obiettivo di semplificazione che informa l’intera disciplina.
Occorre poi aggiungere che, come affermato da TAR Lombardia - Brescia, sez. II, 7 ottobre 2024, n. 782, “ il tenore letterale di quest’ultima norma [dell’art. 49 del d.lgs. n. 259 del 2003] (“Trascorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda […] la medesima si intende in ogni caso accolta”) avrebbe richiesto un’espressa e specifica disposizione normativa al fine di sottrarre la tutela degli interessi sensibili, nell’ipotesi di unica amministrazione procedente, al meccanismo del silenzio assenso. D’altra parte, se il divieto di silenzio assenso di cui al comma 4 dell’art. 20 Legge 241/1990 fosse applicato al settore delle comunicazioni elettroniche vi sarebbe contrasto insanabile con quanto specificamente previsto per il caso di convocazione della Conferenza di servizi dal comma 9 dell’art. 49 CCE. Tale disposizione, difatti, prevede espressamente il meccanismo del silenzio assenso nell’ipotesi di mancata comunicazione della determinazione decisoria della Conferenza dei servizi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza. Ciò anche quando sia interessata al procedimento “un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali”, su cui incombe lo specifico obbligo di esprimere un dissenso congruamente motivato al fine di impedire la formazione del provvedimento tacito di assenso. Per omogeneità, occorre quindi applicare il meccanismo del silenzio assenso tanto nell’ipotesi di convocazione della Conferenza di servizi quanto nell’ipotesi di unica amministrazione procedente ”.
Tali conclusioni sono poi rafforzate dal richiamo all’applicazione dell’art. 2, comma 8 bis, della legge n. 241 del 1990 anche al procedimento disciplinato dall’art. 49 del d.lgs. n. 259 nel 2003, prevista dall’art. 49 ter del medesimo decreto.
7. Sotto diverso profilo, il provvedimento dell’Amministrazione comunale non appare espressione dell’esercizio di poteri di autotutela, non facendo riferimento all’avvenuta formazione del silenzio assenso e non esprimendo al riguardo la volontà di porre nel nulla il provvedimento tacito.
8. Con riferimento alle argomentazioni formulate dall’Amministrazione, poi, occorre rilevare che, è pur vero che in data 5 marzo 2025 è stata una presentata una istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata per l'installazione di un armadio elettrico e che in relazione ad essa l’Amministrazione ha chiesto e ottenuto l’integrazione degli atti presentati e ha adottato una comunicazione ex art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, ma dai pur copiosi atti prodotti e dalle argomentazioni delle parti non risulta chiaro se tale installazione costituisca un intervento già ricompreso tra quelli previsti dall’istanza ex art. 49 del d.lgs. n. 259 del 2003 o risulti invece aggiuntivo o addirittura autonomo rispetto ad essi, con la conseguenza che tale condotta del ricorrente non può assumere alcun significato ai fini della formazione del silenzio assenso.
7. In conclusione, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente accertamento dell’avvenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza presentata e annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese di lite possono essere compensate, considerata la non univoca giurisprudenza sulle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, accerta la formazione del silenzio assenso e annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SA CA, Presidente
Antonio Andolfi, Consigliere
RA SI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA SI | SA CA |
IL SEGRETARIO