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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 10/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1609/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario Dott. Antonio Converti – gop - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1609/2017 promossa da:
(P. IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Teramo (TE), Via della Montagnola n. 8, presso e nello studio dell'Avv. Quintino Rastelli, che la rappresenta e difende, giusta procura conferita su foglio separato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e trasmesso nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- OPPONENTE - contro
(C.F. – P. IVA , con Studio Commerciale in CP_1 C.F._1 P.IVA_2
Teramo (TE), via Crucioli n. 22, elettivamente domiciliato in Teramo (TE), Viale Mazzini n. 6, presso e nello studio dell'Avv. Simona Valente, che lo rappresenta e difende, giusta procura trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- OPPOSTO -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di prestazioni professionali
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Opponente, “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, premesse ed espletate le incombenze istruttorie, in accoglimento della domanda attorea e per le causali di cui in narrativa: A)-in via principale e nel merito, revocare, dichiarare inesistente, nullo, inefficace e privo di effetto alcuno il decreto ingiuntivo opposto n. 334/17 reso il 14.03.2017 dal Tribunale di Teramo, in quanto illegittimo ed infondato per le motivazioni partitamente esposte nel presente atto;
B)-in via subordinata, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare come dovuta la minor somma che verrà riconosciuta in corso di causa;
C)-in ogni caso, condannare il convenuto alla rifusione di spese e competenze di giudizio”. Opposta, “affinché l'On Tribunale adito voglia: PRELIMINARMENTE concedere la provvisoria esecutorietà al decreto opposto non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione, non ritenendo l'offerta banco judicis formulata dalla controparte soddisfacente per le ragioni dell'esponente, dichiarando che l'eventuale somma offerta viene comunque accettata quale acconto sul maggior importo dovuto. Nel merito RIGETTARE l'opposizione poiché infondata e improvata;
CONFERMARE il decreto opposto;
con vittoria delle spese di lite;
in via subordinata CONDANNARE la al pagamento di quanto eventualmente emergente in corso di Parte_2 giudizio, sempre con vittoria delle spese di causa”.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, Parte_1 ha opposto il decreto ingiuntivo n. 334/2017 emesso da questo Tribunale il 14/03/2017 (R.G. N.
[...]
666/2017) e notificato il 27/03/2017, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore del Dr.
della somma di € 6.725,17, oltre interessi e spese, a titolo di competenze maturate per CP_1
l'attività professionale svolta dal 2011 al 2015 e asseritamente alla base delle fatture nn. 10, 11 e 12 del
2016.
Ha eccepito e dedotto, in sintesi, l'opponente: i) che il contratto di prestazione d'opera intellettuale predisposto dal Dr. e sottoscritto tra le parti in data 20/02/2008 e che parte avversa pone a base CP_1 della propria pretesa creditoria, in verità risulta privo di efficacia relativamente alle annualità successive al
31/12/2009; ii) l'intervenuta prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c., in ordine alla fattura n. 10/2016; iii) che il credito azionato dall'opposto relativamente alle fatture n. 11/2016 e n. 12/2016 è da ritenersi carente sin dall'origine dei requisiti di esigibilità, liquidità e certezza indefettibilmente richiesti per un valido accoglimento della domanda di ingiunzione.
Costituitosi in giudizio, l'opposto, ha eccepito e dedotto, in sintesi, l'infondatezza dell'avversa domanda, in ragione della validità del contratto intercorso tra le parti e la non ricorrenza dei presupposti di cui all'ex art. 2956 c.c., per i motivi descritti in atti.
Istruita la causa a mezzo documentale e prove orali, la causa è pervenuta per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 25/06/2024, dove la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
----------
L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Giova premettere, in punto di diritto, che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto l'accertamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (Cass. civ., sent. n. 419/2006). Ne consegue, pertanto, che il creditore che agisca per l'adempimento di un'obbligazione (e cioè, nel giudizio di opposizione, il creditore-opposto, il quale, com'è noto, riveste la posizione di “attore in senso sostanziale”) deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore
(l'opponente/”convenuto in senso sostanziale”) è gravato dell'onere della prova dell'eventuale fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr., in tal senso Cass. civ. n. 13533 del 2001 e, nei giudizi di opposizione, Cass. civ. n. 5915 del 2011).
Ciò premesso occorre rilevare che nel caso di specie non vi è contestazione tra le parti (con rilievo anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c.) circa il conferimento dell'incarico professionale all'opposto e il suo effettivo espletamento, bensì in ordine alla validità del contratto sottoscritto - in particolare in ordine alla clausola di rinnovo asseritamente vessatoria - nonché al pagamento di quanto dovuto a sostegno delle fatture n.
10/2016, n. 11/2016 e 12/2016.
In ordine alla validità del contratto, la previsione del rinnovo tacito di anno in anno prevista dall'art. 5 del contratto liberamente sottoscritto tra le parti in data 20/02/2008, non concluso attraverso formulari e che parte opposta pone a base della propria pretesa creditoria, non può considerarsi vessatoria atteso che - considerato che non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria - la bilateralità della previsione si realizza in una fattispecie che, concreandosi nella previsione dello stesso contenuto contrattuale per i comportamenti di entrambe le parti, non può ritenersi compreso nella previsione di vessatorietà. E ciò poiché, se nel contratto il comportamento regolato dalla clausola è disciplinato allo stesso modo con riguardo ad entrambe le parti, la situazione di eguaglianza in cui si trovano le parti fuoriesce dalla previsione normativa, atteso che non ne deriva un “vantaggio” a favore del predisponente, che si configura solo nel caso della unilateralità della clausola (tra le altre, Cass. 10 maggio
2001 n. 6510).
Chiarito ciò, va respinta l'eccezione di prescrizione ex art. 2956 c.c. in ordine alla fattura n. 10/2016.
Sul punto, va osservato che l'onere probatorio posto a carico rispettivamente del debitore e del creditore nell'ambito della prescrizione presuntiva è differente: mentre il debitore, eccipiente, è tenuto a provare il decorso del termine, il creditore ha l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito e tale prova può essere fornita soltanto con il deferimento del giuramento decisorio, ovvero avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dallo stesso debitore, che l'obbligazione non è stata estinta. Il debitore che neghi l'esistenza del credito oggetto della domanda, ovvero eccepisca che il credito non sia sorto ammette, implicitamente, che l'obbligazione non è stata estinta, sicché va disattesa, ex art. 2959 c.c.,
l'eccezione di prescrizione presuntiva in quanto incompatibile. In tema di prescrizioni presuntive, come nel caso di specie, invero, l'ammissione di non aver estinto il debito da parte del debitore (che comporta il rigetto dell'eccezione di prescrizione presuntiva), che può legittimamente risultare anche per implicito dalla contestazione, da parte del debitore stesso, dell'entità della somma richiesta o l'affermazione del debitore in ordine all'insussistenza dell'obbligazione di pagamento, è inconciliabile con la proposizione della relativa eccezione e vale come ammissione della mancata estinzione di essa. Infatti, l'opponente da un lato eccepisce, negli atti introduttivi e negli scritti difensivi, l'eccezione di vessatorietà “il contratto sottoscritto dall'odierno opponente in data 20.02.2008, ha avuto validità per l'anno 2008 e 2009, nel mentre non ha potuto produrre effetti per le annualità successive perché cessato” e, dall'altro, in una non distinta autonoma domanda risarcitoria, ne rivendica l'avvenuto pagamento circa le prestazioni professionali relative agli anni 2011, 2012 e 2013, senza neppure formulare una domanda riconvenzionale
In ordine al pagamento delle fatture nn. 11/2016 e 12/2016, a fronte del pagamento di euro 2.400,00 in contanti, confermato dai testi e non contestato da parte opposta, nella dichiarazione IVA 2017 relativa all'anno di imposta 2016, depositata in atti unitamente ai relativi estratti del registro IVA, si attesta la registrazione della fattura emessa nei confronti del e l'inclusione della stessa nella Parte_1 liquidazione mensile IVA, così come delle parcelle trasmesse alla che recano Parte_2 espressamente la dicitura “ACCONTO ONORARI E RIMBORSI SPESE” e portanti voci riferibili alla singola persona fisica, in ragione, anche ricorrendo al principio di preponderanza civilistica, del fatto che il
Dr. ha ritenuto di emettere la predetta documentazione fiscale riservando la richiesta dell'ulteriore CP_1 importo dovutogli, considerato che la ragione della parcellazione in acconto risiede nel fatto che all'atto dell'emissione delle fatture l'emittente è tenuto a versare le relative imposte all'erario indipendentemente dalla percezione della somma, non già per i motivi fatti oggetto di procedimento monitorio.
Per tali ragioni l'opposizione, in tema del predetto onere della prova, va rigettata essendo provata l'esistenza dei fatti costitutivi del diritto di credito azionato in fase monitoria da parte opposta e per essere l'opposizione fondata su eccezioni rivelatesi non fondate e in contrapposizione con la documentazione in atti.
Le spese seguono la soccombenza d e si liquidano come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n. 55/2014 (così come modificato dal D.M. n. 147/2022) in relazione allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (scaglione che va da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00), con l'applicazione, per tutte le fasi del giudizio, dei valori medi indicati nell'allegata tabella.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda iscritta al numero di ruolo di cui in epigrafe avanzata da disattesa ogni contraria Parte_1 istanza, così provvede: 1) Rigetta l'opposizione proposta da in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 334/2017, emesso dal Tribunale di Teramo in data 14/03/2017;
2) Condanna alla rifusione delle spese di lite, da Parte_1 corrispondere in favore del dott. che si liquidano in complessivi euro 5.077,00 per CP_1 compenso professionale al difensore, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così è deciso in Teramo, il 10 gennaio 2025.
IL GIUDICE
Dott. Antonio Converti
(firma digitale)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario Dott. Antonio Converti – gop - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1609/2017 promossa da:
(P. IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Teramo (TE), Via della Montagnola n. 8, presso e nello studio dell'Avv. Quintino Rastelli, che la rappresenta e difende, giusta procura conferita su foglio separato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e trasmesso nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- OPPONENTE - contro
(C.F. – P. IVA , con Studio Commerciale in CP_1 C.F._1 P.IVA_2
Teramo (TE), via Crucioli n. 22, elettivamente domiciliato in Teramo (TE), Viale Mazzini n. 6, presso e nello studio dell'Avv. Simona Valente, che lo rappresenta e difende, giusta procura trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- OPPOSTO -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di prestazioni professionali
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Opponente, “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, premesse ed espletate le incombenze istruttorie, in accoglimento della domanda attorea e per le causali di cui in narrativa: A)-in via principale e nel merito, revocare, dichiarare inesistente, nullo, inefficace e privo di effetto alcuno il decreto ingiuntivo opposto n. 334/17 reso il 14.03.2017 dal Tribunale di Teramo, in quanto illegittimo ed infondato per le motivazioni partitamente esposte nel presente atto;
B)-in via subordinata, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare come dovuta la minor somma che verrà riconosciuta in corso di causa;
C)-in ogni caso, condannare il convenuto alla rifusione di spese e competenze di giudizio”. Opposta, “affinché l'On Tribunale adito voglia: PRELIMINARMENTE concedere la provvisoria esecutorietà al decreto opposto non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione, non ritenendo l'offerta banco judicis formulata dalla controparte soddisfacente per le ragioni dell'esponente, dichiarando che l'eventuale somma offerta viene comunque accettata quale acconto sul maggior importo dovuto. Nel merito RIGETTARE l'opposizione poiché infondata e improvata;
CONFERMARE il decreto opposto;
con vittoria delle spese di lite;
in via subordinata CONDANNARE la al pagamento di quanto eventualmente emergente in corso di Parte_2 giudizio, sempre con vittoria delle spese di causa”.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, Parte_1 ha opposto il decreto ingiuntivo n. 334/2017 emesso da questo Tribunale il 14/03/2017 (R.G. N.
[...]
666/2017) e notificato il 27/03/2017, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore del Dr.
della somma di € 6.725,17, oltre interessi e spese, a titolo di competenze maturate per CP_1
l'attività professionale svolta dal 2011 al 2015 e asseritamente alla base delle fatture nn. 10, 11 e 12 del
2016.
Ha eccepito e dedotto, in sintesi, l'opponente: i) che il contratto di prestazione d'opera intellettuale predisposto dal Dr. e sottoscritto tra le parti in data 20/02/2008 e che parte avversa pone a base CP_1 della propria pretesa creditoria, in verità risulta privo di efficacia relativamente alle annualità successive al
31/12/2009; ii) l'intervenuta prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c., in ordine alla fattura n. 10/2016; iii) che il credito azionato dall'opposto relativamente alle fatture n. 11/2016 e n. 12/2016 è da ritenersi carente sin dall'origine dei requisiti di esigibilità, liquidità e certezza indefettibilmente richiesti per un valido accoglimento della domanda di ingiunzione.
Costituitosi in giudizio, l'opposto, ha eccepito e dedotto, in sintesi, l'infondatezza dell'avversa domanda, in ragione della validità del contratto intercorso tra le parti e la non ricorrenza dei presupposti di cui all'ex art. 2956 c.c., per i motivi descritti in atti.
Istruita la causa a mezzo documentale e prove orali, la causa è pervenuta per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 25/06/2024, dove la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
----------
L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Giova premettere, in punto di diritto, che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto l'accertamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (Cass. civ., sent. n. 419/2006). Ne consegue, pertanto, che il creditore che agisca per l'adempimento di un'obbligazione (e cioè, nel giudizio di opposizione, il creditore-opposto, il quale, com'è noto, riveste la posizione di “attore in senso sostanziale”) deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore
(l'opponente/”convenuto in senso sostanziale”) è gravato dell'onere della prova dell'eventuale fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr., in tal senso Cass. civ. n. 13533 del 2001 e, nei giudizi di opposizione, Cass. civ. n. 5915 del 2011).
Ciò premesso occorre rilevare che nel caso di specie non vi è contestazione tra le parti (con rilievo anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c.) circa il conferimento dell'incarico professionale all'opposto e il suo effettivo espletamento, bensì in ordine alla validità del contratto sottoscritto - in particolare in ordine alla clausola di rinnovo asseritamente vessatoria - nonché al pagamento di quanto dovuto a sostegno delle fatture n.
10/2016, n. 11/2016 e 12/2016.
In ordine alla validità del contratto, la previsione del rinnovo tacito di anno in anno prevista dall'art. 5 del contratto liberamente sottoscritto tra le parti in data 20/02/2008, non concluso attraverso formulari e che parte opposta pone a base della propria pretesa creditoria, non può considerarsi vessatoria atteso che - considerato che non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria - la bilateralità della previsione si realizza in una fattispecie che, concreandosi nella previsione dello stesso contenuto contrattuale per i comportamenti di entrambe le parti, non può ritenersi compreso nella previsione di vessatorietà. E ciò poiché, se nel contratto il comportamento regolato dalla clausola è disciplinato allo stesso modo con riguardo ad entrambe le parti, la situazione di eguaglianza in cui si trovano le parti fuoriesce dalla previsione normativa, atteso che non ne deriva un “vantaggio” a favore del predisponente, che si configura solo nel caso della unilateralità della clausola (tra le altre, Cass. 10 maggio
2001 n. 6510).
Chiarito ciò, va respinta l'eccezione di prescrizione ex art. 2956 c.c. in ordine alla fattura n. 10/2016.
Sul punto, va osservato che l'onere probatorio posto a carico rispettivamente del debitore e del creditore nell'ambito della prescrizione presuntiva è differente: mentre il debitore, eccipiente, è tenuto a provare il decorso del termine, il creditore ha l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito e tale prova può essere fornita soltanto con il deferimento del giuramento decisorio, ovvero avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dallo stesso debitore, che l'obbligazione non è stata estinta. Il debitore che neghi l'esistenza del credito oggetto della domanda, ovvero eccepisca che il credito non sia sorto ammette, implicitamente, che l'obbligazione non è stata estinta, sicché va disattesa, ex art. 2959 c.c.,
l'eccezione di prescrizione presuntiva in quanto incompatibile. In tema di prescrizioni presuntive, come nel caso di specie, invero, l'ammissione di non aver estinto il debito da parte del debitore (che comporta il rigetto dell'eccezione di prescrizione presuntiva), che può legittimamente risultare anche per implicito dalla contestazione, da parte del debitore stesso, dell'entità della somma richiesta o l'affermazione del debitore in ordine all'insussistenza dell'obbligazione di pagamento, è inconciliabile con la proposizione della relativa eccezione e vale come ammissione della mancata estinzione di essa. Infatti, l'opponente da un lato eccepisce, negli atti introduttivi e negli scritti difensivi, l'eccezione di vessatorietà “il contratto sottoscritto dall'odierno opponente in data 20.02.2008, ha avuto validità per l'anno 2008 e 2009, nel mentre non ha potuto produrre effetti per le annualità successive perché cessato” e, dall'altro, in una non distinta autonoma domanda risarcitoria, ne rivendica l'avvenuto pagamento circa le prestazioni professionali relative agli anni 2011, 2012 e 2013, senza neppure formulare una domanda riconvenzionale
In ordine al pagamento delle fatture nn. 11/2016 e 12/2016, a fronte del pagamento di euro 2.400,00 in contanti, confermato dai testi e non contestato da parte opposta, nella dichiarazione IVA 2017 relativa all'anno di imposta 2016, depositata in atti unitamente ai relativi estratti del registro IVA, si attesta la registrazione della fattura emessa nei confronti del e l'inclusione della stessa nella Parte_1 liquidazione mensile IVA, così come delle parcelle trasmesse alla che recano Parte_2 espressamente la dicitura “ACCONTO ONORARI E RIMBORSI SPESE” e portanti voci riferibili alla singola persona fisica, in ragione, anche ricorrendo al principio di preponderanza civilistica, del fatto che il
Dr. ha ritenuto di emettere la predetta documentazione fiscale riservando la richiesta dell'ulteriore CP_1 importo dovutogli, considerato che la ragione della parcellazione in acconto risiede nel fatto che all'atto dell'emissione delle fatture l'emittente è tenuto a versare le relative imposte all'erario indipendentemente dalla percezione della somma, non già per i motivi fatti oggetto di procedimento monitorio.
Per tali ragioni l'opposizione, in tema del predetto onere della prova, va rigettata essendo provata l'esistenza dei fatti costitutivi del diritto di credito azionato in fase monitoria da parte opposta e per essere l'opposizione fondata su eccezioni rivelatesi non fondate e in contrapposizione con la documentazione in atti.
Le spese seguono la soccombenza d e si liquidano come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n. 55/2014 (così come modificato dal D.M. n. 147/2022) in relazione allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (scaglione che va da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00), con l'applicazione, per tutte le fasi del giudizio, dei valori medi indicati nell'allegata tabella.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda iscritta al numero di ruolo di cui in epigrafe avanzata da disattesa ogni contraria Parte_1 istanza, così provvede: 1) Rigetta l'opposizione proposta da in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 334/2017, emesso dal Tribunale di Teramo in data 14/03/2017;
2) Condanna alla rifusione delle spese di lite, da Parte_1 corrispondere in favore del dott. che si liquidano in complessivi euro 5.077,00 per CP_1 compenso professionale al difensore, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così è deciso in Teramo, il 10 gennaio 2025.
IL GIUDICE
Dott. Antonio Converti
(firma digitale)