TRIB
Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 25/06/2025, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n.
149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 116/2022 R.A.C.L., promossa da
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Luigi Pateri, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso, ricorrente contro
Controparte_1
convenuto contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19 gennaio 2022, ha convenuto in giudizio Parte_1
CP_ l' deducendo:
- di aver presentato in data 4 febbraio 2021 domanda di pensione di anzianità, assumendo di essere in possesso di un'anzianità contributiva pari a 40 anni e 10 mesi, maturata in relazione ai diversi periodi di attività lavorativa prestata nella qualità di marittimo;
- che l' non aveva fornito alcun riscontro alla domanda nei mesi successivi;
CP_1
- di essere stato, per tale ragione, costretto a inoltrare formale diffida in data 23 settembre 2021 tramite il patronato;
CP_
- che, con comunicazione del 1° ottobre 2021, la sede di Cagliari aveva dichiarato che la domanda risultava ancora in fase istruttoria, in particolare per quanto concerneva la valutazione della documentazione relativa ai periodi di imbarco (libretto di navigazione, estratto matricolare);
- di non aver ricevuto, successivamente a tale comunicazione, alcuna determinazione definitiva o provvedimento espresso da parte dell' ; CP_1
- di trovarsi, pertanto, nella condizione di dover agire in giudizio per tutelare il proprio diritto.
Sulla base di tali circostanze, il ricorrente ha domandato che il Tribunale voglia accertare e dichiarare il proprio diritto al conseguimento della pensione di anzianità, con decorrenza e misura pagina 1 di 3 CP_ secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e conseguentemente condannare l' al pagamento dei ratei di pensione maturati e non corrisposti, con gli accessori di legge.
CP_ L' nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, non si è costituito in giudizio, e deve dunque essere dichiarato contumace.
2. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni nella legge n. 214 del 2011 (la normativa vigente ratione temporis), nel 2021 il diritto alla pensione anticipata (ex pensione di anzianità) spettava ai lavoratori uomini al raggiungimento di un'anzianità contributiva pari a quarantadue anni e dieci mesi, corrispondente a 2.230 settimane.
La normativa prevedeva inoltre, quale condizione di efficacia del trattamento, l'ulteriore decorso di un periodo di tre mesi (cd. finestra mobile) successivo alla maturazione del requisito.
Nel caso di specie, dagli atti depositati emerge che il ricorrente aveva maturato, alla data del 7 agosto 2019, un'anzianità contributiva pari a 2138 settimane (vd. documento denominato “Leone
M. estratto conto contributivo”.
Ulteriori periodi risultano coperti da contribuzione derivante da imbarco nel periodo compreso tra l'8 ottobre 2019 e il 30 aprile 2021, per un totale aggiuntivo pari a 81 settimane (vd. documento denominato “foglio di navigazione”).
Dal medesimo foglio di navigazione risulta inoltre un ulteriore imbarco in data 3 settembre 2021, ma non risulta precisato il periodo effettivo di tale imbarco, posto che non è indicata la data di sbarco, né è stato indicato in ricorso quanto tale periodo sia effettivamente durato.
La computazione unitaria di tali periodi porta a calcolare una contribuzione complessiva pari a
2219 settimane, valore che, seppur prossimo alla soglia richiesta, risulta comunque insufficiente al raggiungimento del requisito contributivo richiesto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato.
Non risultano depositati, né allegati, ulteriori elementi documentali idonei a colmare la differenza residua di 11 settimane.
In difetto del presupposto contributivo richiesto dalla legge per l'accesso alla prestazione previdenziale richiesta, il ricorso deve essere rigettato.
3. In ragione della contumacia dell' convenuto, che non ha sopportato alcun onere, le CP_1
spese del giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
pagina 2 di 3 - rigetta il ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Cagliari, 25 giugno 2025.
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n.
149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 116/2022 R.A.C.L., promossa da
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Luigi Pateri, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso, ricorrente contro
Controparte_1
convenuto contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19 gennaio 2022, ha convenuto in giudizio Parte_1
CP_ l' deducendo:
- di aver presentato in data 4 febbraio 2021 domanda di pensione di anzianità, assumendo di essere in possesso di un'anzianità contributiva pari a 40 anni e 10 mesi, maturata in relazione ai diversi periodi di attività lavorativa prestata nella qualità di marittimo;
- che l' non aveva fornito alcun riscontro alla domanda nei mesi successivi;
CP_1
- di essere stato, per tale ragione, costretto a inoltrare formale diffida in data 23 settembre 2021 tramite il patronato;
CP_
- che, con comunicazione del 1° ottobre 2021, la sede di Cagliari aveva dichiarato che la domanda risultava ancora in fase istruttoria, in particolare per quanto concerneva la valutazione della documentazione relativa ai periodi di imbarco (libretto di navigazione, estratto matricolare);
- di non aver ricevuto, successivamente a tale comunicazione, alcuna determinazione definitiva o provvedimento espresso da parte dell' ; CP_1
- di trovarsi, pertanto, nella condizione di dover agire in giudizio per tutelare il proprio diritto.
Sulla base di tali circostanze, il ricorrente ha domandato che il Tribunale voglia accertare e dichiarare il proprio diritto al conseguimento della pensione di anzianità, con decorrenza e misura pagina 1 di 3 CP_ secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e conseguentemente condannare l' al pagamento dei ratei di pensione maturati e non corrisposti, con gli accessori di legge.
CP_ L' nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, non si è costituito in giudizio, e deve dunque essere dichiarato contumace.
2. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni nella legge n. 214 del 2011 (la normativa vigente ratione temporis), nel 2021 il diritto alla pensione anticipata (ex pensione di anzianità) spettava ai lavoratori uomini al raggiungimento di un'anzianità contributiva pari a quarantadue anni e dieci mesi, corrispondente a 2.230 settimane.
La normativa prevedeva inoltre, quale condizione di efficacia del trattamento, l'ulteriore decorso di un periodo di tre mesi (cd. finestra mobile) successivo alla maturazione del requisito.
Nel caso di specie, dagli atti depositati emerge che il ricorrente aveva maturato, alla data del 7 agosto 2019, un'anzianità contributiva pari a 2138 settimane (vd. documento denominato “Leone
M. estratto conto contributivo”.
Ulteriori periodi risultano coperti da contribuzione derivante da imbarco nel periodo compreso tra l'8 ottobre 2019 e il 30 aprile 2021, per un totale aggiuntivo pari a 81 settimane (vd. documento denominato “foglio di navigazione”).
Dal medesimo foglio di navigazione risulta inoltre un ulteriore imbarco in data 3 settembre 2021, ma non risulta precisato il periodo effettivo di tale imbarco, posto che non è indicata la data di sbarco, né è stato indicato in ricorso quanto tale periodo sia effettivamente durato.
La computazione unitaria di tali periodi porta a calcolare una contribuzione complessiva pari a
2219 settimane, valore che, seppur prossimo alla soglia richiesta, risulta comunque insufficiente al raggiungimento del requisito contributivo richiesto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato.
Non risultano depositati, né allegati, ulteriori elementi documentali idonei a colmare la differenza residua di 11 settimane.
In difetto del presupposto contributivo richiesto dalla legge per l'accesso alla prestazione previdenziale richiesta, il ricorso deve essere rigettato.
3. In ragione della contumacia dell' convenuto, che non ha sopportato alcun onere, le CP_1
spese del giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
pagina 2 di 3 - rigetta il ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Cagliari, 25 giugno 2025.
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
pagina 3 di 3