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Sentenza 22 giugno 2025
Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 22/06/2025, n. 1420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1420 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
N. 6512 /2024 RG
Tribunale di Verona
SEZIONE FAMIGLIA E INTERDIZIONI-INABILITAZIONI
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente rel.
dott. Silvia Rizzuto Giudice
dott. Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 6512 /2024 R.G promosso con ricorso depositato in data
06/11/2024 da
, con l'avv.MOROSINI FEDERICA , come Parte_1 C.F._1
da mandato in atti;
nei confronti di
, con Controparte_1 C.F._2
l'avv.CAPPELLARO ALVISE , come da mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: separazione giudiziale modificata in scioglimento del matrimonio
Per i coniugi:
congiunte:
1) Scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in Kalispell, Contea di Flathead Stato
del Montana, il 17 novembre 2023, trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio
Comune di Negrar di Valpolicella (VR), atto di matrimonio n. 88, parte II, Serie C;
2) Affidamento della figlia in via super esclusiva alla madre, con collocamento presso Per_1
casa della stessa in Negrar di Valpolicella (VR), Via San Francesco n. 25/a; la bambina potrà
vedere il padre previo accordo con la madre nei tempi concordati e gradualmente anche senza
la presenza della madre. Il padre potrà fare almeno una videochiamata alla settimana con la
bambina. Le parti danno atto che il regime di affidamento super esclusivo è scelto in relazione
all'attuale attività lavorativa del padre che comporta la necessità di missioni all'estero e,
probabilmente, un rientro nei prossimi anni negli Stati Uniti. La madre, comunque, si
impegna a comunicare almeno ogni 15 giorni tutte le decisioni assunte nell'interesse della
figlia minorenne a mezzo mail all'indirizzo che verrà comunicato dal padre;
3) Porre a carico del signor le intere spese mediche della figlia coperte CP_1
dall'assicurazione medica o il 50% delle spese mediche che non fossero coperte
dall'assicurazione del padre;
4) Porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla moglie, un assegno mensile di CP_1
€ 800 a titolo di mantenimento della figlia comprensivo delle spese straordinarie Per_1
diverse dalle spese mediche. Tale assegno verrà adeguato annualmente in misura
percentualmente pari all'aumento dell'indice ISTAT con base maggio 2025 e sarà versato
entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario permanente sul conto corrente della
signora ; Pt_1
5) assegno unico universale interamente a favore della madre;
6) parte resistente riconosce un contributo di euro 500 per le spese legali relative al presente
giudizio; le restanti spese legali sono compensate”. ”
Per il P.M: “nulla si oppone”
FATTO E DIRITTO
I sigg. (cittadina moldava)e Parte_1 Persona_2
(cittadino statunitense), hanno contratto matrimonio il 17/11/2023 in NEGRAR DI
VALPOLICELLA e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
NEGRAR DI VALPOLICELLA parte I n. 88 anno 2024 .
Entrambi sono abitualmente residenti in Italia.
Dall'unione è nata il [...], pure abitualmente residente a Per_1
Verona.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha chiesto che il
Tribunale pronunci la separazione giudiziale.
Parte convenuta, regolarmente costituitasi, ha aderito alla domanda di separazione.
All'udienza del 22.4.2025 davanti alla Presidente delegata, esperito il tentativo di conciliazione anche sulle condizioni, i coniugi pervenivano ad un accordo complessivo, trasformando la domanda da separazione giudiziale a divorzio congiunto.
In particolare, con la domanda congiunta tendente ad ottenere lo scioglimento del divorzio essi hanno invocato l'applicazione della legge nazionale del marito, cittadino statunitense, nato in [...]
In via pregiudiziale, attesi gli elementi di estraneità presenti nel caso in esame,
rappresentati dalla cittadinanza moldava della moglie e statunitense del marito,
occorre verificare la sussistenza della giurisdizione italiana.
Assume in particolare rilievo l'art. 3, paragrafo 1, lett. a, del regolamento UE n.
2019/1111 (c.d. Bruxelles II ter), applicabile ratione temporis, che individua, in caso di domanda congiunta, la competenza dell'autorità giudiziale dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi. Nel caso di specie, essendo entrambi abitualmente residenti in Italia, nella provincia di Verona la moglie e la bambina, a Vicenza il marito, sussiste dunque la giurisdizione del giudice italiano.
Il medesimo criterio di collegamento (residenza abituale della figlia) determina altresì la competenza giurisdizionale per le questioni relative alla regolamentazione dell'affidamento e degli obblighi contributivi, ai sensi rispettivamente dell'art. 7 del regolamento UE n. 2019/1111 (c.d. Bruxelles II ter) e dell'art. 3 lett. d) del Regolamento
CE del Consiglio del 18 dicembre 2008.
Quanto invece alla legge sostanziale applicabile alla domanda di divorzio trova applicazione il Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, il cui art. 5 prevede che "I coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti leggi: a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo; o b) la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo;
o c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo, o d) la legge del foro".
Nel caso posto all'attenzione del Collegio, l'optio legis è stata correttamente effettuata alla stregua del criterio di cui alla lettera c) del citato art. 5.
Poiché il resistente risulta nato in [...] ai sensi dell'art. 14 del Reg. UE 1259/2010
(c) ogni riferimento alla cittadinanza è inteso come riferimento all'appartenenza all'unità territoriale designata dalla legge di detto Stato o, in mancanza di norme pertinenti, all'unità territoriale scelta dalle parti o, in mancanza di scelta, all'unità
territoriale con la quale il coniuge o i coniugi hanno il legame più stretto) trova applicazione la legge della Florida (USA) e, in particolare, il Chapter 61
(DISSOLUTION OF MARRIAGE;
SUPPORT; TIME-SHARING) S 2024 Florida
Statutes 61.052 Dissolution of marriage.) che consente il divorzio diretto, senza necessità di una preventiva pronuncia di separazione. In particolare, fra le ipotesi nelle quali può essere pronunciato divorzio è prevista quella in cui il matrimonio è
irrimediabilmente rotto (The marriage is irretrievably broken). Si rileva, inoltre, che l'individuazione della legge applicabile, effettuata mediante richiesta congiunta formulata in udienza dai due coniugi, assistiti dai rispettivi procuratori, rispetta il requisito della forma scritta e dell'indicazione della data ai sensi dell'art. 7 del medesimo Regolamento UE.
La scelta deve altresì ritenersi tempestiva ai sensi dell'art. 31 secondo comma della l. 218/1995: il quale prevede che “le parti possono designare di comune accordo la legge applicabile, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Roma III, mediante scrittura privata”, aggiungendo che “la designazione può avvenire anche nel corso del procedimento, sino alla conclusione dell'udienza di prima comparizione delle parti,
anche con dichiarazione resa a verbale dai coniugi, personalmente o a mezzo di un procuratore speciale”.
La scelta deve ritenersi altresì effettuata consapevolmente, come richiesto dal considerando 18 del Regolamento Roma III e verificato dalla Presidente del. in udienza
(si veda verbale dell'udienza del 22.4.2025).
Procedendo quindi all'individuazione della disciplina applicabile alla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli (comprendente diritti e doveri di cui è
investito il genitore e, in particolare, il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita), va rilevato che, fermo il disposto dell'art. 36 della legge 31.05.1995 n. 218 (che sottopone rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta. Di
conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori,
perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione dalla Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, ratificata e resa esecutiva in Italia con l.
18.6.2015 n. 101, che all'art. 16 rinvia direttamente, per la disciplina della responsabilità
genitoriale, alla legge dello Stato di residenza abituale del minore.
Ne consegue che, nel caso concreto, essendo i minori residenti in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana. Da ultimo, in ordine alla legge applicabile alla domanda di contributo al mantenimento, viene in considerazione l'art. 15 del regolamento (CE) n. 4/2009, già
sopra menzionato, a norma del quale "la legge applicabile alle obbligazioni alimentari é
determinata secondo il Protocollo dell'Aja del 23/11/2007 relativo alla legge applicabile alle
obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento.”
L'art. 3 del Protocollo, che detta le norme generali sulla legge applicabile, prevede che, in mancanza di una specifica designazione ad opera delle parti, le obbligazioni alimentari siano disciplinate dalla legge dello Stato di residenza abituale del creditore,
cioè, nella fattispecie concreta, quella del figlio. Pertanto, troverà applicazione sul punto la legge italiana, e quindi gli articoli 337 bis e seguenti del codice civile, poiché
la figlia minorenne risiede abitualmente in Italia, a Verona.
Ciò detto, la domanda di scioglimento del matrimonio congiuntamente proposta dai coniugi va accolta.
Conformemente alla legge della Florida, applicabile al caso di specie per le ragioni suddette e considerata la scelta chiara e consapevole dei coniugi, è possibile dichiarare lo scioglimento del matrimonio anche in assenza di un preventivo periodo di separazione. Deve infatti essere esclusa la contrarietà all'ordine pubblico di tale normativa: per orientamento oramai consolidato in materia di riconoscimento di sentenze straniere, ma il principio ben può essere recepito anche quando il giudice interno sia chiamato ad applicare la legge straniera: non sono considerate contrarie all'ordine pubblico italiano le decisioni che ammettono il divorzio immediato, anche senza un precedente periodo di separazione, quando risulti l'irreversibilità della crisi
(così Cass., 25.7.2006, n. 16978 e tutta la giurisprudenza successiva). L'irreversibilità
della crisi è nel caso concreto evidente, posto che i coniugi vivono da tempo separati.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni relative all'affidamento, ai tempi e alle modalità d'incontro e al mantenimento della figlia, alle quali per le ragioni suddette va applicata la legge italiana, si rileva che dette condizioni non appaiono in contrasto con gli interessi della minore e sono coerenti con la situazione economica e personale emersa. In particolare, l'affidamento in via superesclusiva alla madre è giustificato dalla frequente assenza del padre, militare USA, per missioni all'estero, e dalla tenera età dalla bambina. Va quindi preso atto dell'accordo e va statuito in conformità.
Attesa la concorde volontà delle parti, la natura e l'esito della contesa, va recepito altresì l'accordo sulle spese di lite.
P.Q.M.
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 [...]
contratto il 17/11/2023 in Kalispel, contea Flathead, Controparte_1
Montana (USA), trascritto nel relativo registro parte II serie C n. 88 del
Comune di NEGRAR DI VALPOLICELLA, anno2024 .
2. Ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
3. Provvede in conformità alle rassegnate conclusioni.
4. Spese di lite compensate.
Così deciso in Verona il 17/06/2025
La Presidente est. dott. Antonella Guerra