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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 18/02/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 346/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati:
Dott. Riccardo MELE - Presidente
Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n° 346 del Ruolo Generale delle cause dell'anno
2021;
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Rosario Gabellone, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lecce alla Via Corte dei
Lubelli n. 1, come da mandato in atti;
-APPELLANTE-
CONTRO qui rappresentata da p. iva: n. ), Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giampaolo Salvatore, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lecce, alla via Luigi Sturzo n. 13, come da mandato in atti;
-APPELLATA-
e
(c.f.: ), in qualità di curatore speciale di Parte_2 C.F._2
(c.f.: ), rappresentato e difeso Parte_3 C.F._3
dall'Avv. Antonio CAMPA, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Cassiano (LE)
alla via Ofanto n.2, come da mandato in atti;
CP_3
nonché
[...]
AR
All'udienza collegiale del 25.09.2024, lette le memorie depositate dalle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Lecce nel seguente modo:
“Con atto di citazione notificato in data 15.3.2017 in Parte_4
persona del legale rappresentante, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Lecce i sig.ri
[...]
, e , in qualità di curatore speciale del minore Parte_1 AR TR
, per sentir dichiarare inefficace nei propri confronti, ex art. 2901 c.c., Parte_3
il contratto in data 30.12.2014, trascritto nei Registri Immobiliari della Conservatoria di Lecce il
successivo 9.01.2015 ai nn. 742/677, con cui ha concesso in locazione al coniuge Parte_1 , per la durata di anni venti ed al complessivo canone annuale di euro 1.800,00, AR
due unità immobiliari site in Tuglie alla via Corso Vergine 35, nonché l'atto di donazione in data
30.12.2014, trascritto nei Registri Immobiliari della Conservatoria di Lecce il successivo 9.01.2015
ai nn. 744/679, con cui ha donato al figlio minore : Parte_1 Parte_3
- due abitazioni site in Tuglie alla via Corso Vergine 35, riservando per sé stessa il diritto di
abitazione vita sua natural durante e, dopo di sé, in favore del coniuge , già AR
conduttore delle stesse (trascrizione nei Registri Immobiliari della Conservatoria di Lecce del
9.01.2015 Reg. generale n. 743, Reg. particolare 678);
- la piena proprietà del terreno agricolo sito in Neviano alla contrada “Masseria Nuova”, in NCT
al foglio 15, p.lle 566, 142, 134, 567, 568, non gravato da alcuna ipoteca in favore di ON
, né tantomeno interessato da alcuna procedura esecutiva.
[...]
L'attrice premetteva di essere creditrice dei convenuti e , in AR Parte_1
forza di fideiussione omnibus, rilasciata in data 3.07.2008 e poi estesa con successivo atto del
Per_ 13.04.2010, a garanzia delle obbligazioni di cui al contratto di mutuo per notar del 12.06.2008
contratto dalla Banca attrice con la società in virtù Controparte_7
della quale fideiussione l'attrice aveva ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo n. 3142/2016 ing.
da parte del Tribunale di Lecce.
A seguito dell'inadempimento delle obbligazioni da parte della suddetta società, la banca aveva
comunicato la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del contratto di mutuo, e
successivamente notificato, in data 26.10.2016, all'obbligata principale e ai fideiussori, atto di
precetto per il pagamento della somma complessiva di € 321.159,08.
Aveva poi appreso, dagli accertamenti immobiliari propedeutici alla azione esecutiva, dell'esistenza
degli atti dispositivi sopra indicati, con i quali i debitori avevano disposto dei propri beni.
L'attrice riteneva evidente la sussistenza, nella fattispecie, di tutti gli elementi dell'actio pauliana di
cui all'art. 2901 c.c.. L'istituto di credito riteneva pertanto che l'esistenza del diritto di credito risultasse per tabulas dalla
documentazione allegata all'atto introduttivo del giudizio.
Circa il requisito dell'eventus damni, nonché il pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, lo stesso
poteva considerarsi grave e definitivo, posto che con i suddetti fondi i garanti avevano disposto quasi
dell'intero patrimonio di proprietà.
Con riferimento alla scientia damni, nonché la mera conoscenza del pregiudizio arrecato alla
creditrice, la evidenziava che le caratteristiche dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale Pt_4
lasciassero trasparire in capo ai fideiussori non solo la consapevolezza, ma anche l'intenzione di
sottrarre il proprio patrimonio alla funzione di garanzia creditrice. In particolare, risultava evidente
che il credito fosse sorto (2008-2010) anteriormente agli atti dispositivi risalenti al 2014, i quali
erano dunque preordinati al fine di pregiudicare il soddisfacimento delle pretese creditorie.
Concludeva chiedendo di accogliere la domanda, e di ordinare al Direttore dell'Agenzia del
Territorio di Lecce di trascrivere e annotare la sentenza in suo favore e a danno dei convenuti, nonché
di condannare questi ultimi al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio , la quale contestava in toto la domanda dell'attrice. Parte_1
Allegava che nella specie gli immobili, oggetto della domanda revocatoria, erano oggetto di una
procedura esecutiva (R.G.E.I. n. 411/2015) allo stato in attesa dell'esito della vendita.
Segnatamente, l'immobile era stato valutato per euro 67.272,4, e il creditore procedente
[...]
vantava un credito superiore al valore suddetto (ossia euro 71.749,00). Controparte_8
Conseguentemente, in un eventuale conflitto con il creditore della procedura esecutiva, la banca
attrice non avrebbe avuto alcuna possibilità di soddisfarsi. Ne deduceva che, contrariamente a
quanto previsto dall'art. 2901 c.c., difettava il requisito dell'eventus damni, che la giurisprudenza di
legittimità ritiene debba essere specificatamente valutato nella sua certezza ed effettività (Cass.
25733/2015). Aggiungeva che la donazione, posta in essere da , era della sola nuda Parte_1
proprietà, con riserva del diritto di abitazione. Allegava, inoltre, quanto al requisito della scientia damni, che spettava all'attore provare, anche con
presunzioni, che la debitrice fosse consapevole di ledere la garanzia dell'attore, Parte_1
considerando che le donazioni, sia degli immobili che dei terreni, erano state autorizzate dal Giudice
Tutelare dopo aver valutato l'interesse del minore.
Da ultimo, contestava che il contratto di locazione oggetto della domanda fosse suscettibile di azione
revocatoria, non essendo un atto dispositivo del patrimonio.
Concludeva chiedendo di rigettare la domanda, con vittoria di spese e competenze di causa.
Non si costituiva in giudizio , che veniva dichiarato contumace. AR
Alla prima udienza il giudice, ritenuta l'opportunità che il giudizio si svolgesse anche nei confronti
di , quale curatore speciale del minore , disponeva TR Parte_3
l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 107 c.p.c., a carico di parte
attrice.
Si costituiva in giudizio , il quale chiedeva il rigetto della domanda attrice, TR
associandosi alle difese di , e rimarcando come la donazione, in favore del minore, Parte_1
era stata autorizzata dal Giudice Tutelare dopo aver valutato l'interesse del minore.
All'esito delle richieste istruttorie, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava
l'udienza di precisazione delle conclusioni;
quindi, all'udienza del 1.10.2020, il giudice autorizzava
le parti a precisare le conclusioni, e tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di rito per
il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.”
La causa, istruita a mezzo prova documentale, veniva definita con sentenza n. 408/2021 del 16
febbraio 2021, con la quale il Tribunale adito: “1) Accoglieva la domanda, e, per l'effetto, dichiarava
inefficace nei confronti di parte attrice, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 c.c., degli atti
dispositivi indicati in parte motiva, con riferimento ai beni immobili oggetto dei rispettivi atti. 2)
Autorizzava la trascrizione della presente sentenza nei registri immobiliari, esonerando
espressamente il Conservatore, ed ogni altro competente Ufficio, da qualsivoglia responsabilità in
merito. 3) Condannava i convenuti al pagamento, in solido, in favore di parte attrice, delle spese e competenze del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 12.000,00, oltre Iva Cap e rimborso
forfettario del 15% come per legge.”
Avverso la predetta sentenza, proponeva gravame, con atto notificato l'8.04.2021, Parte_1
cui resisteva (cessionaria del credito di , Controparte_1 Parte_4
rappresentata da chiedendone il rigetto, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
Controparte_2
il tutto con vittoria delle spese del presente grado di giudizio.
Si costituiva, altresì, , nella qualità di curatore speciale di Parte_2 Parte_3
, chiedendo l'accoglimento del gravame proposto da con condanna
[...] Parte_1
dell'appellata al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di Controparte_1
giudizio.
Ancorché ritualmente citato, non si costituiva, e ne veniva dichiarata la AR
contumacia.
All'udienza collegiale del 25.09.2024, previo deposito di note di trattazione scritta da parte dei procuratori delle parti, la causa è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini massimi ex art.190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello, l'appellante lamenta che il giudice di primo grado abbia erroneamente ritenuto sussistente il requisito dell'eventus damni, previsto dall'art. 2901 c.c.,
nell'ambito dell'azione revocatoria proposta da , oggi Parte_4 CP_1
.
[...]
In particolare, sostiene che non vi sarebbe stato alcun concreto pregiudizio per le ragioni creditorie della in quanto l'immobile oggetto di donazione (effettuata da in favore del Pt_4 Parte_1
figlio , con riserva del diritto di abitazione per sé stessa e, dopo la sua Parte_3
morte, per il coniuge ) era già sottoposto a procedura esecutiva (R.G.E. n. AR
411/2015), conclusasi con la vendita forzata del bene per un importo di euro 50.500,00. Tale somma era, peraltro, insufficiente a soddisfare integralmente il creditore ipotecario, , ON
titolare di un credito pari a euro 71.749,00.
L'appellante evidenzia come , essendo creditore chirografario, non Parte_4
avrebbe potuto ottenere soddisfazione dal bene in questione, poiché il valore dell'immobile era già
interamente assorbito dalla garanzia ipotecaria. Inoltre, sottolinea che il reale valore “sottratto” alla garanzia dei creditori era ulteriormente ridotto, dal momento che la donazione riguardava unicamente la nuda proprietà dell'immobile, la quale, sulla base delle tabelle per il calcolo dell'usufrutto, poteva essere valutata intorno al 30% del valore complessivo del bene.
In definitiva, richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 25733/2015), l'appellante sostiene che il pregiudizio per il creditore chirografario deve essere valutato considerando il conflitto con il creditore ipotecario, e la concreta possibilità di soddisfazione del primo, in relazione alle garanzie reali vantate dal secondo. Nel caso di specie, il credito vantato da non Parte_4
avrebbe potuto trovare capienza sull'immobile, poiché il valore del bene risultava interamente assorbito da un credito ipotecario già eccedente. Pertanto, conclude, che l'eventus damni non poteva ritenersi sussistente fin dall'origine.
2. Detta censura è infondata e non può trovare accoglimento.
Ed invero, in tema di azione revocatoria ordinaria, avente ad oggetto atti dispositivi di beni già gravati da ipoteche, va osservato che, secondo il consolidato -e condivisibile- orientamento della Corte di
Cassazione “l'esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale
da assorbirne, se fatta valere, l'intero valore, non esclude la connotazione di quell'atto come 'eventus
damni', atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio,
quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca,
va compiuta con riferimento, non al momento del compimento dell'atto, ma con giudizio prognostico
proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento,
della garanzia ipotecaria.” (ex multis Cass. n. 11121/2020; Cass. n. 30736/2019; Cass. n.
20671/2018; Cass. n. 13172/2017; Cass. n. 11892/2016; Cass. n. 16793/2015). Di tal guisa, il minoritario indirizzo sostenuto da Cass. n. 25733 del 2015, richiamata dall'odierna appellante, è da considerarsi pacificamente superato a partire dalla pronuncia della Suprema Corte n.
11892/2016 (in senso conforme, cfr. le successive Cass. n. 20671/2018 e n. 5815/2023) la quale in motivazione ha affermato che “l'esistenza su un bene di un'ipoteca, a prescindere dalla consistenza
della garanzia ipotecaria e, dunque, anche qualora essa, in relazione al valore del bene, si presenti
di entità tale da eventualmente, ove venga fatta valere, potenzialmente assorbirlo, non integri,
qualora il bene venga alienato, una situazione tale da escludere la possibilità di una connotazione
dell'alienazione come eventus damni legittimante un creditore dell'alienante all'esercizio dell'azione
revocatoria ordinaria, atteso che la valutazione della idoneità dell'atto dispositivo ad integrare un
eventus damni è naturalmente proiettata verso il futuro, cioè verso il momento in cui sul bene
potrebbe essere fatta valere la garanzia patrimoniale, e, dunque, dev'essere in termini di potenzialità.
Ne discende che, essendo proiettata verso il futuro anche l'incidenza della causa di prelazione
connessa all'ipoteca, cioè sempre verso il momento in cui il creditore ipotecario la farà valere,
l'incertezza sia sull'an, sia sul quantum, in cui in concreto essa potrà incidere sul valore del bene
naturaliter ricollegata alla circostanza che per le vicende del credito garantito la garanzia può venir
meno o ridimensionarsi, evidenzia che l'atto dispositivo del bene ipotecato è comunque idoneo ad
assumere a livello potenziale il carattere di eventus damni per il creditore non ipotecario”.
Orbene, nel caso di specie, risulta ex actis che al momento dell'introduzione del giudizio revocatorio promosso da l'esecuzione immobiliare avviata dal creditore Parte_4
ipotecario nei confronti del donatario era ON Parte_3
interessata dalla procedura di conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c. (avviata il 6.5.2016).
Tale procedura, prevedendo il pagamento rateale di una somma idonea a estinguere il debito nei confronti del creditore ipotecario, era potenzialmente destinata a determinare l'estinzione della procedura esecutiva con soddisfacimento del creditore ipotecario stesso.
Alla data del 19 gennaio 2017, risultava che l'esecutato avesse versato la somma di euro 22.201,85 a fronte di un credito complessivo pari a euro 71.749,00. Tuttavia, successivamente alla notifica dell'atto di citazione in revocatoria da parte di Banca MPS, il donatario ha sospeso il pagamento delle rate previste dal piano di conversione, con conseguente decadenza dai relativi benefici e riattivazione della procedura esecutiva, come disposto dal Giudice dell'Esecuzione con provvedimento del 16
ottobre 2017.
Le circostanze sopra richiamate, rimaste incontestate sia in primo grado che nel presente grado di appello, dimostrano chiaramente l'intento della famiglia di pregiudicare la Parte_5
posizione di Banca MPS quale creditore chirografario. In particolare, la sospensione del pagamento delle rate, dopo la notifica della domanda revocatoria, ha evidentemente indotto ON
, quale creditore ipotecario, a procedere con la vendita forzata del bene, venendo così meno
[...]
qualsiasi possibilità per Banca MPS di recuperare il proprio credito.
In merito alla deduzione dell'appellante relativa al trasferimento forzoso delle abitazioni avvenuto nell'ambito della procedura esecutiva promossa da si osserva che tale ON
circostanza, oltre a non essere stata adeguatamente provata, non assume alcun rilievo ai fini della valutazione dell'eventus damni.
Come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado, l'esecuzione immobiliare è di per sé
soggetta a una serie di variabili e incertezze, comprese quelle processuali, che non consentono di escludere a priori il rischio di insoddisfazione del credito da parte del creditore chirografario.
2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la parte della sentenza impugnata in cui si riconduce il requisito dell'eventus damni anche al contratto del 30.12.2014, con il quale la Pt_1
concedeva in locazione, al coniuge , per la durata di anni venti ed al complessivo AR
canone annuale di euro 1.800,00, le due unità immobiliari oggetto di revocatoria. Segnatamente,
sostiene che la stipula del contratto di locazione non sarebbe stata idonea né preordinata a cagionare pregiudizio alle ragioni creditorie di Banca MPS, in quanto non comportava alcuna diminuzione volontaria e fraudolenta della consistenza patrimoniale del debitore.
3. Detta doglianza non è, altresì, meritevole di accoglimento. Ed invero, l'assunto della non revocabilità -ex art. 2901 c.c.- di un contratto di locazione è infondato,
in quanto, come affermato dalla Suprema Corte: “I contratti di locazione ultranovennale sono
soggetti all'azione revocatoria, qualora ne ricorrano gli estremi, in quanto, pur non essendo traslativi
del bene, ne limitano, anche indirettamente, la possibilità di aggressione in sede esecutiva,
pregiudicando le ragioni del creditore” (cfr. Cass. n. 25854 del 16.11.2020, nella cui parte motiva si legge: “l'azione revocatoria può essere esperita contro qualunque atto di disposizione del patrimonio
del debitore che rechi pregiudizio alle ragioni del creditore;
ipotesi che può ben ricorrere anche nel
caso di atti (come la locazione di durata ultranovennale di cui si tratta) che, pur non essendo
traslativi del bene, ne limitino, anche indirettamente, la possibilità di aggressione in sede esecutiva,
pregiudicando le ragioni del creditore”).
Ebbene, come condivisibilmente ritenuto dal Tribunale, non vi è dubbio che, la trascrizione di una locazione della durata di venti anni, comprometta l'appetibilità economica del bene, in quanto costituisce una forte limitazione del diritto di godimento del proprietario.
4. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha affermato che i convenuti non abbiano dimostrato di disporre di ulteriori beni,
mobili o immobili, sufficienti a garantire il credito dell'attore. L'appellante sostiene che tale affermazione è infondata, poiché non esistendo altri beni nel patrimonio del debitore, era impossibile fornirne prova.
Ribadisce, inoltre, che non vi è stato alcun eventus damni sul patrimonio del debitore che potesse pregiudicare le ragioni creditorie di MPS, rendendo superflua ogni prova relativa alla disponibilità di ulteriori beni.
5. Tale motivo non può trovare accoglimento.
Ed invero, la sentenza impugnata ha correttamente rilevato l'assenza di prova da parte dei convenuti circa l'esistenza di ulteriori beni nel patrimonio del debitore idonei a costituire una garanzia sufficiente per la soddisfazione del credito vantato da Banca MPS. L'affermazione dell'appellante, secondo cui tale prova non poteva essere fornita a causa dell'inesistenza di altri beni, non esclude in alcun modo la sussistenza dell'eventus damni.
Anzi, tale circostanza conferma che la consistenza patrimoniale del debitore, già inadeguata a garantire il soddisfacimento del credito, fosse stata ulteriormente compromessa dagli atti dispositivi oggetto di revocatoria.
Pertanto, l'onere della prova gravante sui convenuti non era limitato alla mera esistenza di ulteriori beni, ma riguardava la dimostrazione dell'assenza di pregiudizio effettivo per il creditore derivante dagli atti contestati. Tale dimostrazione non è stata fornita, né in primo grado né in sede di appello,
lasciando inalterata la fondatezza delle conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure.
6. Con il quarto motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ritiene sussistente l'eventus damni in relazione all'atto di donazione del terreno agricolo sito in
Neviano, oggetto dell'azione revocatoria de qua. Lamenta, in particolare, che il valore estremamente esiguo del bene (indicato nell'atto di donazione in euro 550,00) renderebbe antieconomica qualsiasi eventuale procedura esecutiva che il creditore avrebbe potuto promuovere su di esso.
7. Detta censura non è degna di pregio.
Ed invero, l'esiguità del valore del bene, indicato nell'atto di donazione in euro 550,00, non esclude,
di per sé, la sussistenza dell'eventus damni.
Il Collegio rileva che l'eventus damni non deve essere valutato esclusivamente in relazione al valore del singolo bene oggetto dell'atto impugnato, bensì in rapporto alla complessiva diminuzione del patrimonio del debitore e alla sua idoneità a soddisfare le ragioni creditorie.
Nel caso di specie, la donazione del terreno, pur di modesto valore, ha comunque contribuito a depauperare il patrimonio del debitore, riducendo ulteriormente le possibilità di realizzo del proprio credito da parte del creditore.
Pertanto, la circostanza che il terreno possa avere un valore limitato non esclude la sua rilevanza nell'ambito dell'azione revocatoria, poiché ogni atto dispositivo, anche se riferito a beni di modesta entità, concorre a pregiudicare le ragioni del creditore qualora il patrimonio residuo del debitore non sia sufficiente a garantire il credito vantato, come avvenuto nel caso di specie.
8. Con il quinto motivo di appello, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto sussistente, in capo alla donante, la scientia damni, quale presupposto previsto dall'art. 2901 c.c. per l'accoglimento della domanda di revocatoria. In particolare, sostiene che, non essendoci alcun pregiudizio concreto (eventus damni) nei confronti del credito di MPS, non potrebbe configurarsi neppure la consapevolezza di ledere gli interessi creditori al momento dell'atto di donazione in oggetto;
ciò in quanto il credito non sarebbe stato soddisfatto nemmeno attraverso l'eventuale vendita forzata dell'immobile donato, come confermato dalla successiva vendita coattiva dello stesso.
9. Tale doglianza è priva di fondamento.
Ed invero, in relazione all'ipotesi di atto dispositivo a titolo gratuito posto in essere successivamente al sorgere del credito (come nel caso de quo), la Corte di Cassazione ha affermato che è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), e cioè la semplice conoscenza - cui va equiparata la agevole conoscibilità - da parte del debitore (e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, anche del terzo) di tale pregiudizio, a prescindere invero dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis)
né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore (ex multis Cass. n. 9192/2021).
In ogni caso, la prova della consapevolezza del pregiudizio da parte del debitore, nonché, per gli atti a titolo oneroso, da parte del terzo, può essere fornita anche tramite presunzioni, ivi compresa la sussistenza di un vincolo di parentela, affinità o convivenza tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass. n. 1286/2019); l'apprezzamento degli elementi presuntivi è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato
(Cass. n. 10928/2020; Cass. n. 16221/2019).
Nel caso di specie, gli atti dispositivi sono stati posti in essere tra ( , donante) CP_9 Pt_1
e marito/figlio (donatari), successivamente al sorgere del credito, coincidente con il rilascio della garanzia fideiussoria da parte di entrambi i coniugi e . Pt_1 CP_4
Senonché l'ulteriore circostanza che con gli atti dispositivi impugnati - tutti a titolo gratuito - siano stati contestualmente sottratti alla garanzia generica del debitore una pluralità di beni, induce a ritenere sussistente, con la giurisprudenza richiamata, il requisito della scientia damni.
10. Con l'ultimo motivo di gravame, l'appellante censura l'errata regolamentazione e liquidazione delle spese di lite nella parte dispositiva della sentenza impugnata. Segnatamente, evidenzia l'eccessiva sproporzione dell'importo liquidato a favore della controparte, pari a euro 12.000,00 oltre accessori, rispetto al valore del giudizio, dichiarato indeterminato, e alla limitata complessità della causa. Richiama, pertanto, l'applicazione dei parametri minimi del D.M. 55/2014, ritenendo congrua una condanna a euro 2.768,00 oltre accessori di legge, chiedendone la conseguente riduzione.
11. Detta doglianza è infondata.
Ed invero, i parametri applicati dal giudice di primo grado risultano pienamente congrui rispetto al valore indeterminato della controversia.
Inoltre, l'importo liquidato è proporzionato all'attività difensiva effettivamente svolta, chiaramente desumibile dalle argomentazioni in fatto e in diritto della sentenza impugnata.
L'applicazione dei valori medi di liquidazione non richiede una motivazione specifica.
La maggiorazione applicata trova fondamento nella manifesta fondatezza delle ragioni di controparte e nella palese infondatezza delle difese della parte condannata, infondatezza che risulta ulteriormente confermata dalla mancata rilevazione di vizi nella decisione di merito, rimasta esente da censure in questa sede. 12. All'esito del presente giudizio, conseguono la conferma dell'impugnata sentenza e la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente gravame, liquidate come in dispositivo,
nei confronti di Controparte_1
Nel presente procedimento trova applicazione, ratione temporis, la disposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è
dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”), introdotta dall'art. 1, co. 17, lg. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), trattandosi di procedimento iniziato, con la notifica dell'atto di impugnazione, dopo il 31.1.2013 (cfr. art. 1, co. 18, e 561 l. 228/2013), sicché, come previsto dalla norma citata, dovrà
darsi atto, in dispositivo, della sussistenza dei presupposti per la sua applicazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto notificato in data 8/4/2021, nei confronti di Parte_1 Controparte_1
qui rappresentata da nonché di , quale curatore speciale
[...] Controparte_2 Parte_2
di , avverso la sentenza n. n. 408/2021 del Tribunale di Lecce, così Parte_3
provvede:
1) rigetta l'appello proposto da con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
Parte_1
2) condanna , e , in solido, alla rifusione Parte_1 Parte_3 AR
integrale delle spese del presente grado di giudizio in favore di che liquida in Controparte_1
complessivi euro 9.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa, nella misura del 15%;
3) dà atto che l'appello è stato integralmente respinto e che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013). Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello, in data 6 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr. Riccardo Mele
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati:
Dott. Riccardo MELE - Presidente
Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n° 346 del Ruolo Generale delle cause dell'anno
2021;
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Rosario Gabellone, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lecce alla Via Corte dei
Lubelli n. 1, come da mandato in atti;
-APPELLANTE-
CONTRO qui rappresentata da p. iva: n. ), Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giampaolo Salvatore, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lecce, alla via Luigi Sturzo n. 13, come da mandato in atti;
-APPELLATA-
e
(c.f.: ), in qualità di curatore speciale di Parte_2 C.F._2
(c.f.: ), rappresentato e difeso Parte_3 C.F._3
dall'Avv. Antonio CAMPA, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Cassiano (LE)
alla via Ofanto n.2, come da mandato in atti;
CP_3
nonché
[...]
AR
All'udienza collegiale del 25.09.2024, lette le memorie depositate dalle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Lecce nel seguente modo:
“Con atto di citazione notificato in data 15.3.2017 in Parte_4
persona del legale rappresentante, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Lecce i sig.ri
[...]
, e , in qualità di curatore speciale del minore Parte_1 AR TR
, per sentir dichiarare inefficace nei propri confronti, ex art. 2901 c.c., Parte_3
il contratto in data 30.12.2014, trascritto nei Registri Immobiliari della Conservatoria di Lecce il
successivo 9.01.2015 ai nn. 742/677, con cui ha concesso in locazione al coniuge Parte_1 , per la durata di anni venti ed al complessivo canone annuale di euro 1.800,00, AR
due unità immobiliari site in Tuglie alla via Corso Vergine 35, nonché l'atto di donazione in data
30.12.2014, trascritto nei Registri Immobiliari della Conservatoria di Lecce il successivo 9.01.2015
ai nn. 744/679, con cui ha donato al figlio minore : Parte_1 Parte_3
- due abitazioni site in Tuglie alla via Corso Vergine 35, riservando per sé stessa il diritto di
abitazione vita sua natural durante e, dopo di sé, in favore del coniuge , già AR
conduttore delle stesse (trascrizione nei Registri Immobiliari della Conservatoria di Lecce del
9.01.2015 Reg. generale n. 743, Reg. particolare 678);
- la piena proprietà del terreno agricolo sito in Neviano alla contrada “Masseria Nuova”, in NCT
al foglio 15, p.lle 566, 142, 134, 567, 568, non gravato da alcuna ipoteca in favore di ON
, né tantomeno interessato da alcuna procedura esecutiva.
[...]
L'attrice premetteva di essere creditrice dei convenuti e , in AR Parte_1
forza di fideiussione omnibus, rilasciata in data 3.07.2008 e poi estesa con successivo atto del
Per_ 13.04.2010, a garanzia delle obbligazioni di cui al contratto di mutuo per notar del 12.06.2008
contratto dalla Banca attrice con la società in virtù Controparte_7
della quale fideiussione l'attrice aveva ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo n. 3142/2016 ing.
da parte del Tribunale di Lecce.
A seguito dell'inadempimento delle obbligazioni da parte della suddetta società, la banca aveva
comunicato la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del contratto di mutuo, e
successivamente notificato, in data 26.10.2016, all'obbligata principale e ai fideiussori, atto di
precetto per il pagamento della somma complessiva di € 321.159,08.
Aveva poi appreso, dagli accertamenti immobiliari propedeutici alla azione esecutiva, dell'esistenza
degli atti dispositivi sopra indicati, con i quali i debitori avevano disposto dei propri beni.
L'attrice riteneva evidente la sussistenza, nella fattispecie, di tutti gli elementi dell'actio pauliana di
cui all'art. 2901 c.c.. L'istituto di credito riteneva pertanto che l'esistenza del diritto di credito risultasse per tabulas dalla
documentazione allegata all'atto introduttivo del giudizio.
Circa il requisito dell'eventus damni, nonché il pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, lo stesso
poteva considerarsi grave e definitivo, posto che con i suddetti fondi i garanti avevano disposto quasi
dell'intero patrimonio di proprietà.
Con riferimento alla scientia damni, nonché la mera conoscenza del pregiudizio arrecato alla
creditrice, la evidenziava che le caratteristiche dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale Pt_4
lasciassero trasparire in capo ai fideiussori non solo la consapevolezza, ma anche l'intenzione di
sottrarre il proprio patrimonio alla funzione di garanzia creditrice. In particolare, risultava evidente
che il credito fosse sorto (2008-2010) anteriormente agli atti dispositivi risalenti al 2014, i quali
erano dunque preordinati al fine di pregiudicare il soddisfacimento delle pretese creditorie.
Concludeva chiedendo di accogliere la domanda, e di ordinare al Direttore dell'Agenzia del
Territorio di Lecce di trascrivere e annotare la sentenza in suo favore e a danno dei convenuti, nonché
di condannare questi ultimi al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio , la quale contestava in toto la domanda dell'attrice. Parte_1
Allegava che nella specie gli immobili, oggetto della domanda revocatoria, erano oggetto di una
procedura esecutiva (R.G.E.I. n. 411/2015) allo stato in attesa dell'esito della vendita.
Segnatamente, l'immobile era stato valutato per euro 67.272,4, e il creditore procedente
[...]
vantava un credito superiore al valore suddetto (ossia euro 71.749,00). Controparte_8
Conseguentemente, in un eventuale conflitto con il creditore della procedura esecutiva, la banca
attrice non avrebbe avuto alcuna possibilità di soddisfarsi. Ne deduceva che, contrariamente a
quanto previsto dall'art. 2901 c.c., difettava il requisito dell'eventus damni, che la giurisprudenza di
legittimità ritiene debba essere specificatamente valutato nella sua certezza ed effettività (Cass.
25733/2015). Aggiungeva che la donazione, posta in essere da , era della sola nuda Parte_1
proprietà, con riserva del diritto di abitazione. Allegava, inoltre, quanto al requisito della scientia damni, che spettava all'attore provare, anche con
presunzioni, che la debitrice fosse consapevole di ledere la garanzia dell'attore, Parte_1
considerando che le donazioni, sia degli immobili che dei terreni, erano state autorizzate dal Giudice
Tutelare dopo aver valutato l'interesse del minore.
Da ultimo, contestava che il contratto di locazione oggetto della domanda fosse suscettibile di azione
revocatoria, non essendo un atto dispositivo del patrimonio.
Concludeva chiedendo di rigettare la domanda, con vittoria di spese e competenze di causa.
Non si costituiva in giudizio , che veniva dichiarato contumace. AR
Alla prima udienza il giudice, ritenuta l'opportunità che il giudizio si svolgesse anche nei confronti
di , quale curatore speciale del minore , disponeva TR Parte_3
l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 107 c.p.c., a carico di parte
attrice.
Si costituiva in giudizio , il quale chiedeva il rigetto della domanda attrice, TR
associandosi alle difese di , e rimarcando come la donazione, in favore del minore, Parte_1
era stata autorizzata dal Giudice Tutelare dopo aver valutato l'interesse del minore.
All'esito delle richieste istruttorie, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava
l'udienza di precisazione delle conclusioni;
quindi, all'udienza del 1.10.2020, il giudice autorizzava
le parti a precisare le conclusioni, e tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di rito per
il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.”
La causa, istruita a mezzo prova documentale, veniva definita con sentenza n. 408/2021 del 16
febbraio 2021, con la quale il Tribunale adito: “1) Accoglieva la domanda, e, per l'effetto, dichiarava
inefficace nei confronti di parte attrice, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 c.c., degli atti
dispositivi indicati in parte motiva, con riferimento ai beni immobili oggetto dei rispettivi atti. 2)
Autorizzava la trascrizione della presente sentenza nei registri immobiliari, esonerando
espressamente il Conservatore, ed ogni altro competente Ufficio, da qualsivoglia responsabilità in
merito. 3) Condannava i convenuti al pagamento, in solido, in favore di parte attrice, delle spese e competenze del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 12.000,00, oltre Iva Cap e rimborso
forfettario del 15% come per legge.”
Avverso la predetta sentenza, proponeva gravame, con atto notificato l'8.04.2021, Parte_1
cui resisteva (cessionaria del credito di , Controparte_1 Parte_4
rappresentata da chiedendone il rigetto, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
Controparte_2
il tutto con vittoria delle spese del presente grado di giudizio.
Si costituiva, altresì, , nella qualità di curatore speciale di Parte_2 Parte_3
, chiedendo l'accoglimento del gravame proposto da con condanna
[...] Parte_1
dell'appellata al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di Controparte_1
giudizio.
Ancorché ritualmente citato, non si costituiva, e ne veniva dichiarata la AR
contumacia.
All'udienza collegiale del 25.09.2024, previo deposito di note di trattazione scritta da parte dei procuratori delle parti, la causa è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini massimi ex art.190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello, l'appellante lamenta che il giudice di primo grado abbia erroneamente ritenuto sussistente il requisito dell'eventus damni, previsto dall'art. 2901 c.c.,
nell'ambito dell'azione revocatoria proposta da , oggi Parte_4 CP_1
.
[...]
In particolare, sostiene che non vi sarebbe stato alcun concreto pregiudizio per le ragioni creditorie della in quanto l'immobile oggetto di donazione (effettuata da in favore del Pt_4 Parte_1
figlio , con riserva del diritto di abitazione per sé stessa e, dopo la sua Parte_3
morte, per il coniuge ) era già sottoposto a procedura esecutiva (R.G.E. n. AR
411/2015), conclusasi con la vendita forzata del bene per un importo di euro 50.500,00. Tale somma era, peraltro, insufficiente a soddisfare integralmente il creditore ipotecario, , ON
titolare di un credito pari a euro 71.749,00.
L'appellante evidenzia come , essendo creditore chirografario, non Parte_4
avrebbe potuto ottenere soddisfazione dal bene in questione, poiché il valore dell'immobile era già
interamente assorbito dalla garanzia ipotecaria. Inoltre, sottolinea che il reale valore “sottratto” alla garanzia dei creditori era ulteriormente ridotto, dal momento che la donazione riguardava unicamente la nuda proprietà dell'immobile, la quale, sulla base delle tabelle per il calcolo dell'usufrutto, poteva essere valutata intorno al 30% del valore complessivo del bene.
In definitiva, richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 25733/2015), l'appellante sostiene che il pregiudizio per il creditore chirografario deve essere valutato considerando il conflitto con il creditore ipotecario, e la concreta possibilità di soddisfazione del primo, in relazione alle garanzie reali vantate dal secondo. Nel caso di specie, il credito vantato da non Parte_4
avrebbe potuto trovare capienza sull'immobile, poiché il valore del bene risultava interamente assorbito da un credito ipotecario già eccedente. Pertanto, conclude, che l'eventus damni non poteva ritenersi sussistente fin dall'origine.
2. Detta censura è infondata e non può trovare accoglimento.
Ed invero, in tema di azione revocatoria ordinaria, avente ad oggetto atti dispositivi di beni già gravati da ipoteche, va osservato che, secondo il consolidato -e condivisibile- orientamento della Corte di
Cassazione “l'esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale
da assorbirne, se fatta valere, l'intero valore, non esclude la connotazione di quell'atto come 'eventus
damni', atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio,
quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca,
va compiuta con riferimento, non al momento del compimento dell'atto, ma con giudizio prognostico
proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento,
della garanzia ipotecaria.” (ex multis Cass. n. 11121/2020; Cass. n. 30736/2019; Cass. n.
20671/2018; Cass. n. 13172/2017; Cass. n. 11892/2016; Cass. n. 16793/2015). Di tal guisa, il minoritario indirizzo sostenuto da Cass. n. 25733 del 2015, richiamata dall'odierna appellante, è da considerarsi pacificamente superato a partire dalla pronuncia della Suprema Corte n.
11892/2016 (in senso conforme, cfr. le successive Cass. n. 20671/2018 e n. 5815/2023) la quale in motivazione ha affermato che “l'esistenza su un bene di un'ipoteca, a prescindere dalla consistenza
della garanzia ipotecaria e, dunque, anche qualora essa, in relazione al valore del bene, si presenti
di entità tale da eventualmente, ove venga fatta valere, potenzialmente assorbirlo, non integri,
qualora il bene venga alienato, una situazione tale da escludere la possibilità di una connotazione
dell'alienazione come eventus damni legittimante un creditore dell'alienante all'esercizio dell'azione
revocatoria ordinaria, atteso che la valutazione della idoneità dell'atto dispositivo ad integrare un
eventus damni è naturalmente proiettata verso il futuro, cioè verso il momento in cui sul bene
potrebbe essere fatta valere la garanzia patrimoniale, e, dunque, dev'essere in termini di potenzialità.
Ne discende che, essendo proiettata verso il futuro anche l'incidenza della causa di prelazione
connessa all'ipoteca, cioè sempre verso il momento in cui il creditore ipotecario la farà valere,
l'incertezza sia sull'an, sia sul quantum, in cui in concreto essa potrà incidere sul valore del bene
naturaliter ricollegata alla circostanza che per le vicende del credito garantito la garanzia può venir
meno o ridimensionarsi, evidenzia che l'atto dispositivo del bene ipotecato è comunque idoneo ad
assumere a livello potenziale il carattere di eventus damni per il creditore non ipotecario”.
Orbene, nel caso di specie, risulta ex actis che al momento dell'introduzione del giudizio revocatorio promosso da l'esecuzione immobiliare avviata dal creditore Parte_4
ipotecario nei confronti del donatario era ON Parte_3
interessata dalla procedura di conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c. (avviata il 6.5.2016).
Tale procedura, prevedendo il pagamento rateale di una somma idonea a estinguere il debito nei confronti del creditore ipotecario, era potenzialmente destinata a determinare l'estinzione della procedura esecutiva con soddisfacimento del creditore ipotecario stesso.
Alla data del 19 gennaio 2017, risultava che l'esecutato avesse versato la somma di euro 22.201,85 a fronte di un credito complessivo pari a euro 71.749,00. Tuttavia, successivamente alla notifica dell'atto di citazione in revocatoria da parte di Banca MPS, il donatario ha sospeso il pagamento delle rate previste dal piano di conversione, con conseguente decadenza dai relativi benefici e riattivazione della procedura esecutiva, come disposto dal Giudice dell'Esecuzione con provvedimento del 16
ottobre 2017.
Le circostanze sopra richiamate, rimaste incontestate sia in primo grado che nel presente grado di appello, dimostrano chiaramente l'intento della famiglia di pregiudicare la Parte_5
posizione di Banca MPS quale creditore chirografario. In particolare, la sospensione del pagamento delle rate, dopo la notifica della domanda revocatoria, ha evidentemente indotto ON
, quale creditore ipotecario, a procedere con la vendita forzata del bene, venendo così meno
[...]
qualsiasi possibilità per Banca MPS di recuperare il proprio credito.
In merito alla deduzione dell'appellante relativa al trasferimento forzoso delle abitazioni avvenuto nell'ambito della procedura esecutiva promossa da si osserva che tale ON
circostanza, oltre a non essere stata adeguatamente provata, non assume alcun rilievo ai fini della valutazione dell'eventus damni.
Come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado, l'esecuzione immobiliare è di per sé
soggetta a una serie di variabili e incertezze, comprese quelle processuali, che non consentono di escludere a priori il rischio di insoddisfazione del credito da parte del creditore chirografario.
2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la parte della sentenza impugnata in cui si riconduce il requisito dell'eventus damni anche al contratto del 30.12.2014, con il quale la Pt_1
concedeva in locazione, al coniuge , per la durata di anni venti ed al complessivo AR
canone annuale di euro 1.800,00, le due unità immobiliari oggetto di revocatoria. Segnatamente,
sostiene che la stipula del contratto di locazione non sarebbe stata idonea né preordinata a cagionare pregiudizio alle ragioni creditorie di Banca MPS, in quanto non comportava alcuna diminuzione volontaria e fraudolenta della consistenza patrimoniale del debitore.
3. Detta doglianza non è, altresì, meritevole di accoglimento. Ed invero, l'assunto della non revocabilità -ex art. 2901 c.c.- di un contratto di locazione è infondato,
in quanto, come affermato dalla Suprema Corte: “I contratti di locazione ultranovennale sono
soggetti all'azione revocatoria, qualora ne ricorrano gli estremi, in quanto, pur non essendo traslativi
del bene, ne limitano, anche indirettamente, la possibilità di aggressione in sede esecutiva,
pregiudicando le ragioni del creditore” (cfr. Cass. n. 25854 del 16.11.2020, nella cui parte motiva si legge: “l'azione revocatoria può essere esperita contro qualunque atto di disposizione del patrimonio
del debitore che rechi pregiudizio alle ragioni del creditore;
ipotesi che può ben ricorrere anche nel
caso di atti (come la locazione di durata ultranovennale di cui si tratta) che, pur non essendo
traslativi del bene, ne limitino, anche indirettamente, la possibilità di aggressione in sede esecutiva,
pregiudicando le ragioni del creditore”).
Ebbene, come condivisibilmente ritenuto dal Tribunale, non vi è dubbio che, la trascrizione di una locazione della durata di venti anni, comprometta l'appetibilità economica del bene, in quanto costituisce una forte limitazione del diritto di godimento del proprietario.
4. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha affermato che i convenuti non abbiano dimostrato di disporre di ulteriori beni,
mobili o immobili, sufficienti a garantire il credito dell'attore. L'appellante sostiene che tale affermazione è infondata, poiché non esistendo altri beni nel patrimonio del debitore, era impossibile fornirne prova.
Ribadisce, inoltre, che non vi è stato alcun eventus damni sul patrimonio del debitore che potesse pregiudicare le ragioni creditorie di MPS, rendendo superflua ogni prova relativa alla disponibilità di ulteriori beni.
5. Tale motivo non può trovare accoglimento.
Ed invero, la sentenza impugnata ha correttamente rilevato l'assenza di prova da parte dei convenuti circa l'esistenza di ulteriori beni nel patrimonio del debitore idonei a costituire una garanzia sufficiente per la soddisfazione del credito vantato da Banca MPS. L'affermazione dell'appellante, secondo cui tale prova non poteva essere fornita a causa dell'inesistenza di altri beni, non esclude in alcun modo la sussistenza dell'eventus damni.
Anzi, tale circostanza conferma che la consistenza patrimoniale del debitore, già inadeguata a garantire il soddisfacimento del credito, fosse stata ulteriormente compromessa dagli atti dispositivi oggetto di revocatoria.
Pertanto, l'onere della prova gravante sui convenuti non era limitato alla mera esistenza di ulteriori beni, ma riguardava la dimostrazione dell'assenza di pregiudizio effettivo per il creditore derivante dagli atti contestati. Tale dimostrazione non è stata fornita, né in primo grado né in sede di appello,
lasciando inalterata la fondatezza delle conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure.
6. Con il quarto motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ritiene sussistente l'eventus damni in relazione all'atto di donazione del terreno agricolo sito in
Neviano, oggetto dell'azione revocatoria de qua. Lamenta, in particolare, che il valore estremamente esiguo del bene (indicato nell'atto di donazione in euro 550,00) renderebbe antieconomica qualsiasi eventuale procedura esecutiva che il creditore avrebbe potuto promuovere su di esso.
7. Detta censura non è degna di pregio.
Ed invero, l'esiguità del valore del bene, indicato nell'atto di donazione in euro 550,00, non esclude,
di per sé, la sussistenza dell'eventus damni.
Il Collegio rileva che l'eventus damni non deve essere valutato esclusivamente in relazione al valore del singolo bene oggetto dell'atto impugnato, bensì in rapporto alla complessiva diminuzione del patrimonio del debitore e alla sua idoneità a soddisfare le ragioni creditorie.
Nel caso di specie, la donazione del terreno, pur di modesto valore, ha comunque contribuito a depauperare il patrimonio del debitore, riducendo ulteriormente le possibilità di realizzo del proprio credito da parte del creditore.
Pertanto, la circostanza che il terreno possa avere un valore limitato non esclude la sua rilevanza nell'ambito dell'azione revocatoria, poiché ogni atto dispositivo, anche se riferito a beni di modesta entità, concorre a pregiudicare le ragioni del creditore qualora il patrimonio residuo del debitore non sia sufficiente a garantire il credito vantato, come avvenuto nel caso di specie.
8. Con il quinto motivo di appello, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto sussistente, in capo alla donante, la scientia damni, quale presupposto previsto dall'art. 2901 c.c. per l'accoglimento della domanda di revocatoria. In particolare, sostiene che, non essendoci alcun pregiudizio concreto (eventus damni) nei confronti del credito di MPS, non potrebbe configurarsi neppure la consapevolezza di ledere gli interessi creditori al momento dell'atto di donazione in oggetto;
ciò in quanto il credito non sarebbe stato soddisfatto nemmeno attraverso l'eventuale vendita forzata dell'immobile donato, come confermato dalla successiva vendita coattiva dello stesso.
9. Tale doglianza è priva di fondamento.
Ed invero, in relazione all'ipotesi di atto dispositivo a titolo gratuito posto in essere successivamente al sorgere del credito (come nel caso de quo), la Corte di Cassazione ha affermato che è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), e cioè la semplice conoscenza - cui va equiparata la agevole conoscibilità - da parte del debitore (e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, anche del terzo) di tale pregiudizio, a prescindere invero dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis)
né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore (ex multis Cass. n. 9192/2021).
In ogni caso, la prova della consapevolezza del pregiudizio da parte del debitore, nonché, per gli atti a titolo oneroso, da parte del terzo, può essere fornita anche tramite presunzioni, ivi compresa la sussistenza di un vincolo di parentela, affinità o convivenza tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass. n. 1286/2019); l'apprezzamento degli elementi presuntivi è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato
(Cass. n. 10928/2020; Cass. n. 16221/2019).
Nel caso di specie, gli atti dispositivi sono stati posti in essere tra ( , donante) CP_9 Pt_1
e marito/figlio (donatari), successivamente al sorgere del credito, coincidente con il rilascio della garanzia fideiussoria da parte di entrambi i coniugi e . Pt_1 CP_4
Senonché l'ulteriore circostanza che con gli atti dispositivi impugnati - tutti a titolo gratuito - siano stati contestualmente sottratti alla garanzia generica del debitore una pluralità di beni, induce a ritenere sussistente, con la giurisprudenza richiamata, il requisito della scientia damni.
10. Con l'ultimo motivo di gravame, l'appellante censura l'errata regolamentazione e liquidazione delle spese di lite nella parte dispositiva della sentenza impugnata. Segnatamente, evidenzia l'eccessiva sproporzione dell'importo liquidato a favore della controparte, pari a euro 12.000,00 oltre accessori, rispetto al valore del giudizio, dichiarato indeterminato, e alla limitata complessità della causa. Richiama, pertanto, l'applicazione dei parametri minimi del D.M. 55/2014, ritenendo congrua una condanna a euro 2.768,00 oltre accessori di legge, chiedendone la conseguente riduzione.
11. Detta doglianza è infondata.
Ed invero, i parametri applicati dal giudice di primo grado risultano pienamente congrui rispetto al valore indeterminato della controversia.
Inoltre, l'importo liquidato è proporzionato all'attività difensiva effettivamente svolta, chiaramente desumibile dalle argomentazioni in fatto e in diritto della sentenza impugnata.
L'applicazione dei valori medi di liquidazione non richiede una motivazione specifica.
La maggiorazione applicata trova fondamento nella manifesta fondatezza delle ragioni di controparte e nella palese infondatezza delle difese della parte condannata, infondatezza che risulta ulteriormente confermata dalla mancata rilevazione di vizi nella decisione di merito, rimasta esente da censure in questa sede. 12. All'esito del presente giudizio, conseguono la conferma dell'impugnata sentenza e la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente gravame, liquidate come in dispositivo,
nei confronti di Controparte_1
Nel presente procedimento trova applicazione, ratione temporis, la disposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è
dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”), introdotta dall'art. 1, co. 17, lg. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), trattandosi di procedimento iniziato, con la notifica dell'atto di impugnazione, dopo il 31.1.2013 (cfr. art. 1, co. 18, e 561 l. 228/2013), sicché, come previsto dalla norma citata, dovrà
darsi atto, in dispositivo, della sussistenza dei presupposti per la sua applicazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto notificato in data 8/4/2021, nei confronti di Parte_1 Controparte_1
qui rappresentata da nonché di , quale curatore speciale
[...] Controparte_2 Parte_2
di , avverso la sentenza n. n. 408/2021 del Tribunale di Lecce, così Parte_3
provvede:
1) rigetta l'appello proposto da con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
Parte_1
2) condanna , e , in solido, alla rifusione Parte_1 Parte_3 AR
integrale delle spese del presente grado di giudizio in favore di che liquida in Controparte_1
complessivi euro 9.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa, nella misura del 15%;
3) dà atto che l'appello è stato integralmente respinto e che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013). Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello, in data 6 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr. Riccardo Mele