CASS
Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/10/2025, n. 32914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32914 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano SECONDA SEZIONE PENALE Composta da RE LL - Presidente - Sent. n. sez. 1224/2025 CI LL UP - 23/09/2025 AR NU TU - Relatore - R.G.N. 9181/2025 AN CO Motivazione Semplificata AL LE ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: BR AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
verificata la ritualità degli avvisi;
udita la relazione svolta dal Consigliere AR NU TU;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SIMONETTA CICCARELLI, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché l’imputato non ha commesso il fatto;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. AN LEONE, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione;
preso atto che all’odierna udienza, fissata a seguito di rituale richiesta di trattazione orale avanzata dalla difesa, nessuno è comparso per parte ricorrente. 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 19/09/2024, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Benevento del 17/10/2023, con la quale NO UN è stato condannato alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto (artt. 56, 110, 640- cod. pen.). Penale Sent. Sez. 2 Num. 32914 Anno 2025 Presidente: LL RE Relatore: NU TU AR Data Udienza: 23/09/2025 2 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, NO UN, articolando motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. violazione di legge, oltre che vizio della motivazione in relazione alla sussistenza del delitto di cui all’art. 640- cod. pen. tra l’altro posto in essere, asseritamente, con soggetto rimasto ignoto;
la Corte di appello non ha valutato le considerazioni critiche della difesa, essendosi limitata a confermare quanto affermato dal primo giudice;
la affermazione di responsabilità è basata in modo acritico e senza confronto con il portato della disposizione imputata solo ed esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa, che a seguito di un controllo aveva potuto riscontrare che dal proprio conto risultavano effettuati dei consistenti bonifici, mai effettivamente posti in essere, in favore del ricorrente su una carta prepagata collegata ad un conto corrente allo stesso intestato, sicché non poteva ritenersi provata la attività oggetto di imputazione ai sensi dell’art. 640- cod. pen.; non risultava quindi provato né l’elemento soggettivo, né l’elemento oggettivo del delitto ascritto;
era stato lo stesso giudice di primo grado ad escludere la riferibilità della intrusione informatica al ricorrente. 2.2. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. perché omessa e contraddittoria quanto all’effettivo riscontro della attività di intrusione informatica con vari mezzi (telefono o apprensione illecita dei codici di accesso) con diretto riferimento della stessa al ricorrente, non apparendo a tal fine sufficiente il riscontrato accredito della somma sul conto corrente riconducibile al ricorrente. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il provvedimento impugnato venga annullato senza rinvio. 4. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni che seguono. 4.1. I due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente articolando profili di critica al provvedimento impugnato sostanzialmente sovrapponibili da una parte quanto alla sussistenza della condotta imputata ai sensi dell’art. 640- cod. pen. e, dall’altra, quanto alla corretta valutazione, tenuto conto del parametro evocato (art. 192 cod. proc. pen.), delle emergenze processuali per poter ritenere integrata la condotta ascritta. I motivi così proposti sono infondati, risultando di fatto omesso un completo confronto con la motivazione oggetto di critica ed impugnazione. Difatti, i 3 giudici di merito, con motivazione non sindacabile in questa sede, del tutto priva di aporie, hanno ricostruito senza incertezze, sulla base delle coerenti - e non poste in discussione, neanche dalla difesa - dichiarazioni della persona offesa, la ricorrenza di una effettiva intrusione informatica nel sistema bancario della stessa, affermando - è bene sottolinearlo, a titolo di concorso, desunto sulla base di una evidente prova logica - la responsabilità del ricorrente (in tal senso pag. 2 e 3 della sentenza impugnata, sul consapevole contributo concorsuale del UN, consistito nella messa a disposizione del proprio conto corrente, alla luce della effettiva titolarità dello stesso e della mancanza di valide e sostenibili spiegazioni alternative) (Sez. 2, n. 26229 del 09/05/2017, Levi, Rv. 270182-01). La Corte di appello ha ricostruito gli elementi dai quali desumere effettivamente la responsabilità del ricorrente quanto alla condotta ascritta, desumendo in modo logico, dalla titolarità del conto corrente, destinatario della disposizione conseguente alla illecita intrusione su sistema informatico, la diretta riferibilità del predetto a titolo di concorso della condotta ascritta. Con tale motivazione il ricorrente non si confronta, limitandosi a proporre una lettura alternativa non consentita in questa sede. 4.2. Ed invero va ricordato come in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre, come avvenuto nel caso in esame. 5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 23/09/2025 La Cons. est. Il Presidente AR NU TU RE LL
verificata la ritualità degli avvisi;
udita la relazione svolta dal Consigliere AR NU TU;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SIMONETTA CICCARELLI, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché l’imputato non ha commesso il fatto;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. AN LEONE, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione;
preso atto che all’odierna udienza, fissata a seguito di rituale richiesta di trattazione orale avanzata dalla difesa, nessuno è comparso per parte ricorrente. 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 19/09/2024, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Benevento del 17/10/2023, con la quale NO UN è stato condannato alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto (artt. 56, 110, 640- cod. pen.). Penale Sent. Sez. 2 Num. 32914 Anno 2025 Presidente: LL RE Relatore: NU TU AR Data Udienza: 23/09/2025 2 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, NO UN, articolando motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. violazione di legge, oltre che vizio della motivazione in relazione alla sussistenza del delitto di cui all’art. 640- cod. pen. tra l’altro posto in essere, asseritamente, con soggetto rimasto ignoto;
la Corte di appello non ha valutato le considerazioni critiche della difesa, essendosi limitata a confermare quanto affermato dal primo giudice;
la affermazione di responsabilità è basata in modo acritico e senza confronto con il portato della disposizione imputata solo ed esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa, che a seguito di un controllo aveva potuto riscontrare che dal proprio conto risultavano effettuati dei consistenti bonifici, mai effettivamente posti in essere, in favore del ricorrente su una carta prepagata collegata ad un conto corrente allo stesso intestato, sicché non poteva ritenersi provata la attività oggetto di imputazione ai sensi dell’art. 640- cod. pen.; non risultava quindi provato né l’elemento soggettivo, né l’elemento oggettivo del delitto ascritto;
era stato lo stesso giudice di primo grado ad escludere la riferibilità della intrusione informatica al ricorrente. 2.2. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. perché omessa e contraddittoria quanto all’effettivo riscontro della attività di intrusione informatica con vari mezzi (telefono o apprensione illecita dei codici di accesso) con diretto riferimento della stessa al ricorrente, non apparendo a tal fine sufficiente il riscontrato accredito della somma sul conto corrente riconducibile al ricorrente. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il provvedimento impugnato venga annullato senza rinvio. 4. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni che seguono. 4.1. I due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente articolando profili di critica al provvedimento impugnato sostanzialmente sovrapponibili da una parte quanto alla sussistenza della condotta imputata ai sensi dell’art. 640- cod. pen. e, dall’altra, quanto alla corretta valutazione, tenuto conto del parametro evocato (art. 192 cod. proc. pen.), delle emergenze processuali per poter ritenere integrata la condotta ascritta. I motivi così proposti sono infondati, risultando di fatto omesso un completo confronto con la motivazione oggetto di critica ed impugnazione. Difatti, i 3 giudici di merito, con motivazione non sindacabile in questa sede, del tutto priva di aporie, hanno ricostruito senza incertezze, sulla base delle coerenti - e non poste in discussione, neanche dalla difesa - dichiarazioni della persona offesa, la ricorrenza di una effettiva intrusione informatica nel sistema bancario della stessa, affermando - è bene sottolinearlo, a titolo di concorso, desunto sulla base di una evidente prova logica - la responsabilità del ricorrente (in tal senso pag. 2 e 3 della sentenza impugnata, sul consapevole contributo concorsuale del UN, consistito nella messa a disposizione del proprio conto corrente, alla luce della effettiva titolarità dello stesso e della mancanza di valide e sostenibili spiegazioni alternative) (Sez. 2, n. 26229 del 09/05/2017, Levi, Rv. 270182-01). La Corte di appello ha ricostruito gli elementi dai quali desumere effettivamente la responsabilità del ricorrente quanto alla condotta ascritta, desumendo in modo logico, dalla titolarità del conto corrente, destinatario della disposizione conseguente alla illecita intrusione su sistema informatico, la diretta riferibilità del predetto a titolo di concorso della condotta ascritta. Con tale motivazione il ricorrente non si confronta, limitandosi a proporre una lettura alternativa non consentita in questa sede. 4.2. Ed invero va ricordato come in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre, come avvenuto nel caso in esame. 5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 23/09/2025 La Cons. est. Il Presidente AR NU TU RE LL