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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/01/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Quarta Sezione Civile
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, GOP Dott. Savino Gambatesa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 14267
dell'anno 2021
Tra
) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avvocato Pasquale Lancellotti ed elettivamente domiciliato presso indirizzo telematico
opponente
contro
), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Eleonora Florio e
Simona Chiolo ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Opposta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni delle parti: “Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 17/01/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 4 Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 3544/2021 emesso dal Tribunale di Bari in data 07.09.2021 ad istanza di
[...]
con il quale si ingiungeva il pagamento della somma di € 8.330,63 Controparte_2
oltre interessi e le spese della procedura.
L'opponente deduceva la nullità ed inesistenza del contratto di finanziamento, la violazione dell'art. 50
D.lgs. 385/93 e la violazione della norma antiusura.
Si costituiva in giudizio la società creditrice opposta Controparte_1
(già che contestava tutte le avverse richieste e chiedeva il rigetto dell'opposizione. CP_3
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, veniva disposta la mediazione obbligatoria che sortiva esito negativo.
Assegnati i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. per il deposito di memorie, il giudice, in assenza di istanze istruttorie, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 18.10.2024.
Precisate le conclusioni, il giudice disponeva la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. per l'udienza del 17.01.2025.
A questa udienza, la parte opponente discuteva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata.
L'opponente ha eccepito la nullità ed inesistenza del contratto di finanziamento oggetto di causa per la mancata sottoscrizione della società finanziaria.
L'eccezione è infondata poiché i contratti bancari, per la loro validità, possono essere sottoscritti soltanto dalla parte mutuataria.
Infatti, in tema di contratti bancari, il requisito della forma scritta previsto dall'art. 117, comma 1,
T.U.B., deve essere inteso in senso funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del cliente assunta dalla norma, potendo, pertanto, ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, da questi sottoscritta, senza che sia necessaria anche la pagina 2 di 4 sottoscrizione della banca, il cui consenso ben può desumersi alla stregua dei comportamenti concludenti dalla stessa tenuti (Cassazione civile sez. I - 12/10/2023, n. 28500).
L'opponente ha eccepito la violazione dell'art. 50 D.lgs. 385/93.
L'eccezione è infondata.
La norma di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio (Cassazione civile sez. I -
06/06/2018, n. 14640).
Nel caso di specie, la società creditrice ha depositato, in sede monitoria, sia l'estratto conto certificato che la copia del contratto di finanziamento.
Deve osservarsi, in tema di onere probatorio, che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura una fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione che dà luogo ad un giudizio di cognizione ordinario, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria mentre l'opponente ha l'onere di provare l'esistenza di un fatto impeditivo, estintivo o modificativo (cfr. Cass. Sez. I, 3 febbraio 2006 n. 2421).
pagina 3 di 4 La parte opposta ha deposito tutta la documentazione idonea a identificare il credito, ovvero il contratto sottoscritto dall'opponente con l'indicazione di tutte le condizioni applicate al rapporto, il piano di ammortamento, l'estratto conto datato al 30.06.2020 attestante che il credito, al momento della cessione, ammontava ad € 8.330,63, che non sono stati specificamente contestati dall'opponente.
L'opponente non ha offerto alcun elemento probatorio a supporto delle deduzioni in ordine alla presenza di tassi ultralegali o l'applicazione di spese e commissioni non dovute.
L'opposizione è quindi infondata ed il decreto ingiuntivo opposto confermato integralmente.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicando le tariffe vigenti ex DM n. 55/2014 nei valori medi e minimi per istruttoria e decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, IV sezione civile, in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico,
definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
(già , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o Controparte_1 CP_3
assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 3544/2021
emesso dal Tribunale di Bari in data 07.09.2021;
2) Condanna l'opponente, verso l'opposta, al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano complessivamente, in euro 3.387,00 per compensi oltre rimborso spese generali 15% ed iva e cap come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura alle parti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Bari il 17.01.2025
Il Giudice
Savino Gambatesa
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Quarta Sezione Civile
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, GOP Dott. Savino Gambatesa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 14267
dell'anno 2021
Tra
) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avvocato Pasquale Lancellotti ed elettivamente domiciliato presso indirizzo telematico
opponente
contro
), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Eleonora Florio e
Simona Chiolo ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Opposta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni delle parti: “Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 17/01/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 4 Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 3544/2021 emesso dal Tribunale di Bari in data 07.09.2021 ad istanza di
[...]
con il quale si ingiungeva il pagamento della somma di € 8.330,63 Controparte_2
oltre interessi e le spese della procedura.
L'opponente deduceva la nullità ed inesistenza del contratto di finanziamento, la violazione dell'art. 50
D.lgs. 385/93 e la violazione della norma antiusura.
Si costituiva in giudizio la società creditrice opposta Controparte_1
(già che contestava tutte le avverse richieste e chiedeva il rigetto dell'opposizione. CP_3
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, veniva disposta la mediazione obbligatoria che sortiva esito negativo.
Assegnati i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. per il deposito di memorie, il giudice, in assenza di istanze istruttorie, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 18.10.2024.
Precisate le conclusioni, il giudice disponeva la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. per l'udienza del 17.01.2025.
A questa udienza, la parte opponente discuteva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata.
L'opponente ha eccepito la nullità ed inesistenza del contratto di finanziamento oggetto di causa per la mancata sottoscrizione della società finanziaria.
L'eccezione è infondata poiché i contratti bancari, per la loro validità, possono essere sottoscritti soltanto dalla parte mutuataria.
Infatti, in tema di contratti bancari, il requisito della forma scritta previsto dall'art. 117, comma 1,
T.U.B., deve essere inteso in senso funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del cliente assunta dalla norma, potendo, pertanto, ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, da questi sottoscritta, senza che sia necessaria anche la pagina 2 di 4 sottoscrizione della banca, il cui consenso ben può desumersi alla stregua dei comportamenti concludenti dalla stessa tenuti (Cassazione civile sez. I - 12/10/2023, n. 28500).
L'opponente ha eccepito la violazione dell'art. 50 D.lgs. 385/93.
L'eccezione è infondata.
La norma di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio (Cassazione civile sez. I -
06/06/2018, n. 14640).
Nel caso di specie, la società creditrice ha depositato, in sede monitoria, sia l'estratto conto certificato che la copia del contratto di finanziamento.
Deve osservarsi, in tema di onere probatorio, che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura una fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione che dà luogo ad un giudizio di cognizione ordinario, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria mentre l'opponente ha l'onere di provare l'esistenza di un fatto impeditivo, estintivo o modificativo (cfr. Cass. Sez. I, 3 febbraio 2006 n. 2421).
pagina 3 di 4 La parte opposta ha deposito tutta la documentazione idonea a identificare il credito, ovvero il contratto sottoscritto dall'opponente con l'indicazione di tutte le condizioni applicate al rapporto, il piano di ammortamento, l'estratto conto datato al 30.06.2020 attestante che il credito, al momento della cessione, ammontava ad € 8.330,63, che non sono stati specificamente contestati dall'opponente.
L'opponente non ha offerto alcun elemento probatorio a supporto delle deduzioni in ordine alla presenza di tassi ultralegali o l'applicazione di spese e commissioni non dovute.
L'opposizione è quindi infondata ed il decreto ingiuntivo opposto confermato integralmente.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicando le tariffe vigenti ex DM n. 55/2014 nei valori medi e minimi per istruttoria e decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, IV sezione civile, in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico,
definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
(già , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o Controparte_1 CP_3
assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 3544/2021
emesso dal Tribunale di Bari in data 07.09.2021;
2) Condanna l'opponente, verso l'opposta, al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano complessivamente, in euro 3.387,00 per compensi oltre rimborso spese generali 15% ed iva e cap come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura alle parti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Bari il 17.01.2025
Il Giudice
Savino Gambatesa
pagina 4 di 4