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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 01/10/2025, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 304/2020 e n. 594/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di TO, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai
Magistrati:
RC VA - Presidente
IA Capitano - Giudice
IN EN - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 304/2020 degli affari civili contenziosi
, in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., c.f. (Avv. GRISOSTOMI TRAVAGLINI P.IVA_1
LORENZO)
PARTE ATTRICE
E
, Controparte_1 Controparte_2
PARTE CONVENUTAcontumace
, nato ad [...] il [...], c.f. Controparte_3 C.F._1
(Avv.to Alberto Seggio)
PARTE CONVENUTA
, nata ad [...] il [...], C.F. (Avv. CP_4 CodiceFiscale_2
SE SODANO)
1 Al quale è stato riunito il procedimento n. 594/2020 vertente tra
, in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., c.f. (Avv. GRISOSTOMI TRAVAGLINI P.IVA_1
LORENZO)
PARTE ATTRICE
E
, Controparte_1 Controparte_2
PARTE CONVENUTA contumace
, nato ad [...] il [...], c.f. Controparte_3 C.F._1
(Avv.to Alberto Seggio)
PARTE CONVENUTA
, nata ad [...] il [...], C.F. (Avv. CP_4 CodiceFiscale_2
SE SODANO)
PARTE CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: querela di falso, azione di inefficacia contrattuale, rilascio
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 3 giugno 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione introduttiva del giudizio 304/2020, Parte_1
evocava in giudizio ,
[...] Controparte_1 Controparte_2
, premettendo: Controparte_3 CP_4
-di essere titolare di un fondo rustico sito in TO, contrada Gibisa, con annesso fabbricato rurale, confinante con proprietà con trazzera Grancifone, con proprietà Persona_1 Per_2
e con strada statale n. 115, vecchia sede, censito al Catasto Terreni di TO al foglio
[...]
175, particelle 15 (oggi 286 e 290) -16(oggi soppressa) -17- 69 (oggi 297 e 298) -70-71-38 (oggi 275,
276 e 277) -73(oggi 299 e 300), il quale era stato acquistato per conseguire le finalità proprie
2 dell'istituto, consistenti nella promozione dell'agricoltura perseguita anche mediante la vendita dei propri terreni ai coltivatori che avessero i requisiti di legge;
-con atto del 28.9.1981, stipulato proprio per perseguire tale finalità, aveva venduto detto Pt_1 terreno a e con patto di riservato dominio;
Controparte_1 Controparte_2
-il contratto prevedeva il pagamento del prezzo dilazionato (30 rate), e che, nell'ipotesi di mancato pagamento di due rate, lo stesso si sarebbe risolto;
-poiché gli acquirenti si erano resi morosi per due annualità, avvalendosi della clausola Pt_1 risolutiva espressa prevista all'art 7 del contratto, chiedeva al Tribunale di Roma di dichiarare l'intervenuta risoluzione;
-il predetto Tribunale, con sentenza 1074/2005, passata in giudicato a seguito della sentenza della Cassazione n. 15237/2017, dichiarava la risoluzione del contratto per inadempimento degli acquirenti e li condannava al rilascio del fondo;
-successivamente, a seguito di controlli sui registri immobiliari, veniva a conoscenza del Pt_1 fatto che, a margine della trascrizione dell'atto di vendita predetto, era stata annotata la
“cancellazione totale del vincolo” in forza di un “atto di consenso alla cancellazione del patto di riservato dominio per scrittura autenticata in notar del 11.2.2010”; con la predetta Per_3 scrittura, aveva riconosciuto il pagamento integrale del prezzo e aveva prestato il Pt_1 consenso alla cancellazione del vincolo;
-in tale scrittura si leggeva che era rappresentata da in forza di procura Pt_1 Persona_4 speciale in notar di Roma del 22.12.2009 rep 196354; Persona_5
-a seguito della cancellazione predetta, e con atto del Controparte_1 Controparte_2
17.2.2010, vendevano il bene al figlio;
Controparte_3
-questi, con atto del 5 maggio 2010, vendeva parte del terreno e in particolare la particella 276
(ex 38) a CP_4 su queste premesse, chiedeva di accertare la falsità della procura conferita a e Persona_4 conseguentemente di dichiarare l'inefficacia/invalidità dell'atto di consenso alla cancellazione e i successivi atti di disposizione del bene;
chiedeva inoltre di accertare la falsità ideologica del suddetto atto di consenso per inesistenza dal falsus procurator, e perchè nella Persona_4 scrittura era stato dichiarata la circostanza non vera dell'intervenuto integrale pagamento del prezzo;
chiedeva inoltre la condanna dei convenuti e Controparte_3 CP_4
[quest'ultima limitatamente alla particella 276 (ex 38)], al rilascio del bene.
Si costituiva in giudizio che eccepiva la nullità della citazione per il Controparte_3 mancato rispetto dei termini a comparire e l'improcedibilità della domanda stante il mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
nel merito eccepiva l'infondatezza della domanda
3 evidenziando che il suo acquisto era salvo per effetto della pubblicità sanante di cui all'art 2652
c.c. e che la domanda di risoluzione e la relativa pronuncia resa dal Tribunale di Roma non erano state trascritte.
Con successivo atto di citazione del 10 febbraio 2020, introduttivo del giudizio n. 594/2020
avvedutasi del fatto che nel primo procedimento (304/2020) aveva chiamato in giudizio Pt_1 tale (nata ad [...] il [...] e non nata ad [...] il CP_4 CP_4
22/05/1948), citava in giudizio quest'ultima oltre che , e Controparte_1 Controparte_3 proponendo le stesse domande. Controparte_2
Nell'ambito di tale giudizio si costituiva che eccepiva l'improcedibilità Controparte_5 della domanda per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria e l'infondatezza delle domande attoree.
In seno al procedimento n. 304/2020, deduceva di avere evocato in giudizio, per errore, Pt_1
(nata ad [...] il [...]) anziché nata ad [...] il CP_4 CP_4
22/05/1948 e chiedeva pertanto di integrare il contraddittorio nei confronti di quest'ultima.
Il giudice, rilevata la nullità della citazione per il mancato rispetto dei termini a comparire, disponeva la rinnovazione della citazione;
di seguito, all'udienza del 4 maggio 2021, disponeva la riunione dei due procedimenti e assegnava il termine per l'espletamento della mediazione obbligatoria.
Con comparsa del 14.11.2021, si costituiva in giudizio (nata a [...] il CP_4
22/05/1948) eccependo di non essere stata correttamente citata nel procedimento n 304/2020; nel merito, deduceva che il suo acquisto era tutelato dagli effetti previsti dall'art. 2652 c.c.; in ogni caso eccepiva l'intervenuta usucapione del terreno ai sensi dell'art. 1159 c.c per averlo posseduto oltre dieci anni.
La causa, istruita con espletamento di ctu grafologica e produzioni documentali, veniva posta in decisione all'udienza del 3.6.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia di e Controparte_1 CP_3
non costituitisi in giudizio, sebbene ritualmente evocati.
[...]
Sempre preliminarmente deve rilevarsi che l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in rinnovazione formulata da con la comparsa conclusionale è infondata in quanto CP_3 all'atto di citazione rinotificato è stato allegato il verbale di udienza del 10.11.2020, nel quale si indicava che la nuova prima udienza era rinviata al 4.5.2021 ed inoltre, nello stesso atto rinnovato, i convenuti sono stati citati alla predetta udienza del 4.5.2021.
4 Quanto all'eccezione di improcedibilità della domanda, la stessa può dirsi superata per effetto dell'esperimento della mediazione obbligatoria, su invito del decidente, conclusasi con esito negativo.
Anche l'eccezione di relativa alla sua non corretta evocazione in giudizio nel proc. CP_4
n 304/2020 è superata dal fatto che tale giudizio e quello n 594/2020, dove la convenuta è stata evocata correttamente e sono state proposte le stesse domande, sono stati riuniti.
L'eccezione di difetto di litisconsorzio necessario formulata da con la comparsa CP_3 conclusionale è tardiva, oltre che infondata, non vertendosi nella dedotta ipotesi di litisconsorzio necessario. Sul punto, occorre ricordare quanto affermato dalla Suprema Corte in casi analoghi e cioè che “Il fatto che in questione sia soltanto l'efficacia per lo pseudo rappresentato del contratto concluso dal falsus procurator non postula che ai fini dell'effetto utile della sentenza per l'attore sia necessaria la partecipazione al giudizio anche del detto falsus procurator, essendo l'accertamento di inefficacia relativo al rapporto giuridico fra pseudo rappresentato e terzo. La rappresentanza senza potere ai sensi dell'art. 1398 c.c., costituisce soltanto l'oggetto di un accertamento incidentale. Sotto il profilo genetico del giudizio il litisconsorzio è dunque facoltativo” (Cass. n. 41438/2021).
Va adesso esaminata la domanda di querela di falso della procura speciale in notar Persona_5 di Roma del 22.12.2009 rep 196354 con la quale aveva conferito il potere di
[...] Pt_1 rappresentarla a tale Persona_4
Prima però, occorre rilevare l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità della domanda formulata da con la comparsa conclusionale sull'assunto che la querela non sarebbe CP_3 stata riproposta in prima udienza come prescrive l'art 99 disp. att. c.c.
È noto che, se la querela di falso, come in questo caso, è stata proposta in via principale, il querelante ha l'obbligo di presentare la denuncia con atto di citazione e il querelante deve confermare o meno la querela nella prima udienza, a norma dell'art. 99 disp. att. c.p.c., tenuto conto delle deduzioni sollevate dal convenuto in comparsa di risposta, apprezzabili, pur sempre, secondo un giudizio di convenienza o di opportunità.
Tuttavia la norma non prevede decadenze o una improcedibilità collegata alla tardività della conferma e in tal senso si è pronunciata la Suprema Corte affermando che
"La conferma della querela di falso nella prima udienza di trattazione davanti al giudice istruttore, richiesta dall'art. 99 disp. att. c.p.c., per il caso di proposizione in via principale della querela stessa, integra una condizione di procedibilità della domanda alla cui carenza la parte può porre rimedio nel corso ulteriore del giudizio ed anche in sede collegiale" (cfr. Cass.
14/1/1977 n. 173; Cass. 27/7/1992 n. 9013); una improcedibilità collegata alla tardività
5 della conferma della querela, tra l'altro, sarebbe in palese contrasto con la ratio legis finalizzata alla tutela dell'interesse del querelante;
la possibilità di una conferma della querela resta invece esclusa se il giudice si sia pronunciato rilevandone la mancanza, ma non quando, come nella specie, manchi un accertamento in tal senso (v anche Cassazione civile n.23896/2014).
Ora, nel caso in esame, con la memoria ex art 183 c. 6 n. 1 c.p.c., il difensore di parte attrice, munito di procura speciale, ha reiterato la domanda di querela di falso, dimostrando di confermare la volontà di proporre querela.
Nell'esaminare nel merito la domanda, punto di riferimento fondamentale è la ctu a firma della dott.ssa , il cui elaborato, siccome scevro da vizi di tipo logico o Persona_6 metodologico, si condivide pienamente, la quale ha accertato che “il documento a firma certa del
Sig. comparato con i documenti in verifica, hanno dimostrato caratteristiche scrittorie Persona_7 non riconducibili alle scritture in verifica come a che le immagini dimostrative mettono ictu oculi in evidenza e dunque non riconducibili ad una stessa mano scrivente. Significativo da un punto di visto grafologico risulta il confronto tra i documenti in verifica e comparativo ove non si riscontra lo stesso ritmo grafico, la stessa modalità di tracciare alcune lettere iniziali. Anche da un punto di vista dello stile grafico non vi è conformità come la riproduzione appunto di forme letterali omologhe. La scioltezza nel modo di scrivere, la genuinità dell'esecuzione di alcune delle lettere presenti ed eseguite con personalizzazioni in verifica, non è riconducibili alla stessa mano scrivente del Dott. non solo nel Per_7 modo di tracciare ma anche nel modo di personalizzare talune lettere tracciate con scioltezza esecutiva. Il confronto fra le verificande e la comparativa, mette in luce difformità grafiche fra le due mani scriventi
(in verifica e comparativa) Fra gli elementi determinanti al fine dell'indagine, non si sono riscontrate affinità nelle costanti di variabilità riferite al movimento, alla condotta, alla velocità, alla qualità del gesto grafico, alle personalizzazioni della grafia nell'andamento del ritmo grafico, non vi è omogeneità , non soltanto apparente fra il tracciato spontaneo della comparativa e quello in verifica, ma lo stile stesso risulta riconducibile non solo esteticamente ma anche formalmente. Gli stessi segni fuggitivi, confrontati evidenziano come non solo lo stile , ma anche l'esecuzione delle lettere sia analogo e riconducibile ad un'unica mano scrivente”.
Il ctu ha quindi concluso affermando che: “dall'analisi e dal confronto tra il documento in verifica e quello comparativo, valutati e riassunti precedentemente, è possibile affermare che entrambe le firme del documento in verifica non è riconducibile al Dott. (rappresentante legale di Persona_7 Pt_1 alla data del conferimento della procura).
Privo di pregio è la contestazione di parte convenuta secondo cui il ctu avrebbe dovuto procedere alla verifica della falsità sottoponendo a saggio grafico, così come Persona_7 era stato prescritto dal Giudice.
6 L'assunto non è fondato in quanto, come efficacemente sottolineato dal ctu, ai fini della analisi era preferibile comparare una firma apposta nel 2015 (a distanza di sei anni dalla procura del
2009), mentre meno attendibili sarebbero stati i risultati ottenuti confrontando una scrittura datata 2009 con un saggio formato a distanza di oltre 10 anni, stante la variabilità naturale di una firma nel tempo.
Parte convenuta ha inoltre contestato che il ctu avrebbe utilizzato documenti non originali.
Con riferimento a tale censura va notato, innanzitutto che il ctu ha visionato l'originale della procura tacciata di falsità, presso il Notaio dove l'atto si trovava depositato.
Quanto alla procura comparativa (firma apposta in una procura a margine di una citazione del
2015) deve notarsi che il mancato esame dell'originale non ha inficiato le conclusioni del consulente poiché le difformità da questa accertate, sopra riportate, appaiono evidenti anche esaminando una copia del documento senza che sia necessaria la produzione dell'originale.
A corroborare le risultanze della ctu depone un altro elemento e cioè il fatto che, a seguito dell'ordine di esibizione chiesto da è stata prodotta una pec del 28 dicembre 2022 Pt_1 dell'Archivio Notarile Distrettuale di Roma attestante che “dall'esame dell'originale repertorio atti tra vivi del dott. già Notaio in Roma, in data 22.12.2009 il suddetto Persona_5 notaio non risulta aver ricevuto alcuna procura avente il n. di repertorio 196354”; circostanza che fa desumere che l'atto non è stato formato in presenza del notaio rogante ma che è stato formato ad arte per consentire l'eliminazione del vincolo di riservato dominio sul bene.
È infine da rilevare come sia davvero poco credibile che abbia potuto sottoscrivere la Pt_1 cancellazione del vincolo dopo aver ottenuto una pronuncia di risoluzione del contratto per mancato pagamento e mentre era pendente il giudizio di impugnazione, che ha poi confermato quella pronuncia.
Deve quindi essere dichiarata la falsità della procura suddetta.
Va adesso esaminata la domanda di inefficacia/invalidità dell'atto di consenso alla cancellazione della trascrizione e degli atti di compravendita successivi.
Quanto all'atto di consenso della cancellazione della trascrizione, lo stesso è sicuramente inefficace perché compiuto dal falsus procurator.
A tal proposito occorre ricordare come per pacifica giurisprudenza (v. tra tutte Cassazione civile sez. III, 17/05/2022, n.15841) “Il negozio concluso dal falsus procurator, o da chi abbia sorpassato i limiti delle facoltà conferitegli dal dominus, integra una fattispecie soggettivamente complessa a formazione
7 successiva, la quale si perfeziona con la ratifica del dominus. Inteso come negozio in itinere o in stato di pendenza, ma suscettibile di essere perfezionato in un secondo tempo, mediante la ratifica dello pseudo rappresentato, un tale negozio non è nullo e neppure annullabile, dal momento che ciò che è nullo è privo di ogni potenzialità di perfezionamento, mentre il negozio annullabile spiega i suoi effetti sin dall'inizio e li mantiene finché non intervenga l'eventuale pronuncia di annullamento, che valga a rimuovere quegli effetti. Il negozio posto in essere da chi sia privo del potere rappresentativo è un negozio perfetto, ma privo di efficacia”.
La declaratoria di inefficacia dell'atto di consenso alla cancellazione del vincolo rende superfluo esaminare la domanda di querela di falso della suddetta scrittura per falsità ideologica.
Quanto alle domande di invalidità degli atti di compravendita effettuati da Controparte_3
e devono prioritariamente esaminarsi le eccezioni di usucapione ex art 1159 c.c. CP_4 formulare dai convenuti.
L'eccezione di va disattesa trattandosi di una eccezione formulata tardivamente in CP_3 seno alla comparsa conclusionale.
A diversa conclusione deve giungersi per l'acquisto effettuato da . CP_4
Questa infatti, per contrastare la domanda di nullità e rilascio del bene, ha eccepito tempestivamente l' usucapione decennale ex art 1159 c.c.
Tale eccezione è fondata.
L'attrice assume che, nel caso in esame, non opererebbe l'usucapione decennale in quanto tale norma non si applicherebbe al negozio inefficace.
A tal fine ha richiamato un principio affermato dalla S.C. (Cass. n. 4851.2012) secondo cui
“l'usucapione abbreviata non è configurabile in relazione agli acquisti posti in essere con un falsus procurator” (vedi anche Cass. n. 1813 del 1982).
Tuttavia, nel caso in esame l'acquisto fatto da non è un acquisto inefficace ma nullo CP_4 perché a non domino.
Ed allora, la fattispecie concreta appare non sottrarsi a quella dell'acquisto a non domino, che, ai sensi dell'art. 1159 cod. civ., consente a chi abbia acquistato in buona fede beni immobili da chi non ne è proprietario di avvalersi, ai fini dell'usucapione, del termine decennale.
La fattispecie prevista dall'art. 1159 cod. civ. ricorre, com'è noto, laddove vi sia un titolo idoneo a trasmettere la proprietà, ma tale effetto non possa prodursi perchè l'alienante non è il proprietario del bene, sempre che l'acquirente sia in buona fede. La disciplina positiva rende chiaro che l'intendimento perseguito dalla legge è quello di consentire l'acquisto della proprietà in capo all'acquirente unicamente nel caso in cui gli effetti del contratto non possano prodursi
8 direttamente in ragione dell'alienità della cosa venduta;
questo e soltanto questo è
l'impedimento che la legge, sussistendo le altre condizioni, mira a superare. Rimangono di conseguenza fuori e del tutto estranee alla fattispecie le ipotesi in cui l'effetto proprio del contratto resti impedito in ragione di altre cause, quali tutte quelle ne determinano l'invalidità o l'inefficacia del negozio.
Tuttavia nel caso in esame, l'acquisto di si pone a valle di quello in questa sede CP_4 dichiarato inefficace (e cioè l'atto di consenso alla cancellazione del vincolo) e come spiegato esso è affetto da nullità perché compiuto a non domino.
Sussiste inoltre i requisito del possesso decennale tenuto conto che l'atto di compravendita è del
04/05/2010, che in tale data è stato trasferito all'acquirente il possesso e che la citazione è stata notificata a il 17/12/2020. CP_4
Sussiste anche la buona fede, trovando applicazione la presunzione di cui all'art 1147 c.c. ,
la quale, peraltro, è una presunzione semplice, che può essere superata in tutti i casi in cui l'acquirente, a mezzo della verifica catastale o a mezzo della verifica dei registri nei quali è effettuata la trascrizione di determinate alienazioni o delle domande giudiziali relative al trasferimento della proprietà dello stesso bene, sia stato posto in grado di accertare, o comunque di dubitare, che l'alienante non fosse proprietario del bene.
Nel caso in esame nessun elemento è stato offerto per superare tale presunzione.
Sussiste infine il requisito della trascrizione del titolo.
Alla luce di ciò, va quindi rigettata la domanda di rilascio nei confronti di CP_4
Occorre quindi passare alla domanda di inefficacia/nullità formulata e alla conseguente domanda di rilascio formulata nei confronti di . CP_3
Prima però, deve rilevarsi che ha eccepito l'inefficacia nei loro confronti di una CP_3 eventuale pronuncia di nullità per gli effetti di cui all'art 2652 c.c.
Parte attrice si è opposta a tale eccezione evidenziando come il n. 6 dell'art. 2652 c.c. tutela i diritti dei terzi nei casi in cui venga dichiarata la nullità o pronunciato l'annullamento dell'atto soggetto a trascrizione, ma non anche nel caso in cui si accerti l'inefficacia di un atto di trasferimento nei confronti del titolare del diritto di proprietà. A tal fine ha richiamato delle
9 pronunce della S.C. secondo cui “la trascrizione disposta dall'art. 2652 c.c., n. 6, riguarda le domande di nullità o di annullamento dei negozi giuridici e non è quindi applicabile ai negozi inefficaci, come è quello compiuto dal rappresentante senza potere, con la conseguenza che la sentenza con la quale viene dichiarata l'inefficacia, nei confronti del dominus, della vendita compiuta dal falsus procurator è opponibile all'avente causa in buona fede da quest'ultimo, anche se la domanda è stata trascritta dopo cinque anni dalla trascrizione della vendita consentita dal falsus procurator” (Cassazione civile sez. II, 01/12/2021, n.37722, Cass. n.
847/1968).
Ritiene il Collegio, senza che sia necessario stabilire se la predetta norma è applicabile al caso in esame, che ciò che difetta nella fattispecie in modo evidente è il requisito della buona fede richiesto in capo al terzo che pretende di essere tutelato.
Infatti non è affatto ravvisabile in capo a il requisito della buona fede ove Controparte_3 si consideri che lo stesso, qualche anno prima dell'acquisto, con lettera del 7/8/2017, aveva proposto a l'accollo del debito dei genitori e l'acquisto del terreno di cui lo stesso si Pt_1 occupava personalmente, mostrando di essere peraltro a conoscenza della vertenza giudiziaria dei genitori, avente ad oggetto la risoluzione del loro contratto di vendita, che aveva portato questi a proporre prima appello e poi ricorso per Cassazione.
Ciò debitamente premesso, va ora osservato che dalla inefficacia dell'atto di consenso alla cancellazione del vincolo discende la nullità dell'atto di compravendita effettuato da CP_3
Ciò in quanto il bene dallo stesso acquistato è rimasto nella proprietà di (che si
[...] Pt_1 era riservata il diritto di proprietà) e non poteva quindi essere trasferito dai coniugi CP_6
[...]
Pertanto va condannato a rilasciare, libero da persone e cose, il terreno Controparte_3 sito in TO, contrada Gibisa, censito in Catasto Terreni di TO al foglio 175, particelle 286 e 290, 16(oggi soppressa) 297 e 298, 275, e 277, 299 e 300.
Le spese di lite seguono la soccombenza nel rapporto tra l'attrice, , Controparte_3
e e vanno liquidate tenendo conto del valore della domanda Controparte_1 Controparte_2
e sulla base dei valori medi di cui alle tabelle allegate al dm 55/2014; le spese nel rapporto tra l'attrice e vanno poste a carico della prima e sono liquidate tenuto conto che il CP_4 valore della domanda è limitata a una particella dei terreni oggetto di causa e sulla base di un valore ricompreso tra i minimi e medi tariffari determinato valutato il pregio delle difese spiegate.
Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di CP_3
10 e CP_3 Controparte_1 Controparte_2
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
Uditi gli avvocati delle parti ed il Pubblico Ministero, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa rigettata nella contumacia di e così Controparte_1 Controparte_2 provvede: accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara la falsità materiale della procura speciale in notar di Roma del 22.12.2009 rep 196354 per essere le due Persona_5 sottoscrizioni su di essa apposte non riconducibili a Persona_7 dichiara l'inefficacia dell'atto di atto di consenso alla cancellazione del patto di riservato dominio per scrittura autenticata in notar del 11.2.2010; Per_3 dichiara la nullità dell'atto pubblico di compravendita in notar del Persona_8
17/02/2010 rep. 13947 racc. 4771, tra, da un lato e e d'altro Controparte_1 Controparte_2 lato , trascritto presso la conservatoria dei R.R.I.I. di TO Reg. gen. Controparte_3
4856 Reg. part. 3621, presentazione n. 113 del 26/02/2010; condanna a rilasciare, libero da persone e cose, il terreno sito in Controparte_3
TO , contrada Gibisa, censito in Catasto Terreni di TO al foglio 175, particelle 286
e 290, 16 (oggi soppressa) 297 e 298, 275, e 277, 299 e 300; rigetta la domanda attorea nei confronti di CP_4 condanna , e in Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2 solido, a pagare all'attrice le spese di lite che si liquidano in 14.899,00 di cui euro
14.103,00 per compenso di avvocato e euro 796,00 per spese, oltre accessori di legge;
condanna l'attrice a pagare a le spese di lite che si liquidano in euro CP_4
5.000,00, oltre accessori di legge;
pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di
, e Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2
Così deciso in TO nella camera di consiglio del 30.9.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
IN EN RC VA
(atto firmato digitalmente)
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di TO, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai
Magistrati:
RC VA - Presidente
IA Capitano - Giudice
IN EN - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 304/2020 degli affari civili contenziosi
, in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., c.f. (Avv. GRISOSTOMI TRAVAGLINI P.IVA_1
LORENZO)
PARTE ATTRICE
E
, Controparte_1 Controparte_2
PARTE CONVENUTAcontumace
, nato ad [...] il [...], c.f. Controparte_3 C.F._1
(Avv.to Alberto Seggio)
PARTE CONVENUTA
, nata ad [...] il [...], C.F. (Avv. CP_4 CodiceFiscale_2
SE SODANO)
1 Al quale è stato riunito il procedimento n. 594/2020 vertente tra
, in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., c.f. (Avv. GRISOSTOMI TRAVAGLINI P.IVA_1
LORENZO)
PARTE ATTRICE
E
, Controparte_1 Controparte_2
PARTE CONVENUTA contumace
, nato ad [...] il [...], c.f. Controparte_3 C.F._1
(Avv.to Alberto Seggio)
PARTE CONVENUTA
, nata ad [...] il [...], C.F. (Avv. CP_4 CodiceFiscale_2
SE SODANO)
PARTE CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: querela di falso, azione di inefficacia contrattuale, rilascio
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 3 giugno 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione introduttiva del giudizio 304/2020, Parte_1
evocava in giudizio ,
[...] Controparte_1 Controparte_2
, premettendo: Controparte_3 CP_4
-di essere titolare di un fondo rustico sito in TO, contrada Gibisa, con annesso fabbricato rurale, confinante con proprietà con trazzera Grancifone, con proprietà Persona_1 Per_2
e con strada statale n. 115, vecchia sede, censito al Catasto Terreni di TO al foglio
[...]
175, particelle 15 (oggi 286 e 290) -16(oggi soppressa) -17- 69 (oggi 297 e 298) -70-71-38 (oggi 275,
276 e 277) -73(oggi 299 e 300), il quale era stato acquistato per conseguire le finalità proprie
2 dell'istituto, consistenti nella promozione dell'agricoltura perseguita anche mediante la vendita dei propri terreni ai coltivatori che avessero i requisiti di legge;
-con atto del 28.9.1981, stipulato proprio per perseguire tale finalità, aveva venduto detto Pt_1 terreno a e con patto di riservato dominio;
Controparte_1 Controparte_2
-il contratto prevedeva il pagamento del prezzo dilazionato (30 rate), e che, nell'ipotesi di mancato pagamento di due rate, lo stesso si sarebbe risolto;
-poiché gli acquirenti si erano resi morosi per due annualità, avvalendosi della clausola Pt_1 risolutiva espressa prevista all'art 7 del contratto, chiedeva al Tribunale di Roma di dichiarare l'intervenuta risoluzione;
-il predetto Tribunale, con sentenza 1074/2005, passata in giudicato a seguito della sentenza della Cassazione n. 15237/2017, dichiarava la risoluzione del contratto per inadempimento degli acquirenti e li condannava al rilascio del fondo;
-successivamente, a seguito di controlli sui registri immobiliari, veniva a conoscenza del Pt_1 fatto che, a margine della trascrizione dell'atto di vendita predetto, era stata annotata la
“cancellazione totale del vincolo” in forza di un “atto di consenso alla cancellazione del patto di riservato dominio per scrittura autenticata in notar del 11.2.2010”; con la predetta Per_3 scrittura, aveva riconosciuto il pagamento integrale del prezzo e aveva prestato il Pt_1 consenso alla cancellazione del vincolo;
-in tale scrittura si leggeva che era rappresentata da in forza di procura Pt_1 Persona_4 speciale in notar di Roma del 22.12.2009 rep 196354; Persona_5
-a seguito della cancellazione predetta, e con atto del Controparte_1 Controparte_2
17.2.2010, vendevano il bene al figlio;
Controparte_3
-questi, con atto del 5 maggio 2010, vendeva parte del terreno e in particolare la particella 276
(ex 38) a CP_4 su queste premesse, chiedeva di accertare la falsità della procura conferita a e Persona_4 conseguentemente di dichiarare l'inefficacia/invalidità dell'atto di consenso alla cancellazione e i successivi atti di disposizione del bene;
chiedeva inoltre di accertare la falsità ideologica del suddetto atto di consenso per inesistenza dal falsus procurator, e perchè nella Persona_4 scrittura era stato dichiarata la circostanza non vera dell'intervenuto integrale pagamento del prezzo;
chiedeva inoltre la condanna dei convenuti e Controparte_3 CP_4
[quest'ultima limitatamente alla particella 276 (ex 38)], al rilascio del bene.
Si costituiva in giudizio che eccepiva la nullità della citazione per il Controparte_3 mancato rispetto dei termini a comparire e l'improcedibilità della domanda stante il mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
nel merito eccepiva l'infondatezza della domanda
3 evidenziando che il suo acquisto era salvo per effetto della pubblicità sanante di cui all'art 2652
c.c. e che la domanda di risoluzione e la relativa pronuncia resa dal Tribunale di Roma non erano state trascritte.
Con successivo atto di citazione del 10 febbraio 2020, introduttivo del giudizio n. 594/2020
avvedutasi del fatto che nel primo procedimento (304/2020) aveva chiamato in giudizio Pt_1 tale (nata ad [...] il [...] e non nata ad [...] il CP_4 CP_4
22/05/1948), citava in giudizio quest'ultima oltre che , e Controparte_1 Controparte_3 proponendo le stesse domande. Controparte_2
Nell'ambito di tale giudizio si costituiva che eccepiva l'improcedibilità Controparte_5 della domanda per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria e l'infondatezza delle domande attoree.
In seno al procedimento n. 304/2020, deduceva di avere evocato in giudizio, per errore, Pt_1
(nata ad [...] il [...]) anziché nata ad [...] il CP_4 CP_4
22/05/1948 e chiedeva pertanto di integrare il contraddittorio nei confronti di quest'ultima.
Il giudice, rilevata la nullità della citazione per il mancato rispetto dei termini a comparire, disponeva la rinnovazione della citazione;
di seguito, all'udienza del 4 maggio 2021, disponeva la riunione dei due procedimenti e assegnava il termine per l'espletamento della mediazione obbligatoria.
Con comparsa del 14.11.2021, si costituiva in giudizio (nata a [...] il CP_4
22/05/1948) eccependo di non essere stata correttamente citata nel procedimento n 304/2020; nel merito, deduceva che il suo acquisto era tutelato dagli effetti previsti dall'art. 2652 c.c.; in ogni caso eccepiva l'intervenuta usucapione del terreno ai sensi dell'art. 1159 c.c per averlo posseduto oltre dieci anni.
La causa, istruita con espletamento di ctu grafologica e produzioni documentali, veniva posta in decisione all'udienza del 3.6.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia di e Controparte_1 CP_3
non costituitisi in giudizio, sebbene ritualmente evocati.
[...]
Sempre preliminarmente deve rilevarsi che l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in rinnovazione formulata da con la comparsa conclusionale è infondata in quanto CP_3 all'atto di citazione rinotificato è stato allegato il verbale di udienza del 10.11.2020, nel quale si indicava che la nuova prima udienza era rinviata al 4.5.2021 ed inoltre, nello stesso atto rinnovato, i convenuti sono stati citati alla predetta udienza del 4.5.2021.
4 Quanto all'eccezione di improcedibilità della domanda, la stessa può dirsi superata per effetto dell'esperimento della mediazione obbligatoria, su invito del decidente, conclusasi con esito negativo.
Anche l'eccezione di relativa alla sua non corretta evocazione in giudizio nel proc. CP_4
n 304/2020 è superata dal fatto che tale giudizio e quello n 594/2020, dove la convenuta è stata evocata correttamente e sono state proposte le stesse domande, sono stati riuniti.
L'eccezione di difetto di litisconsorzio necessario formulata da con la comparsa CP_3 conclusionale è tardiva, oltre che infondata, non vertendosi nella dedotta ipotesi di litisconsorzio necessario. Sul punto, occorre ricordare quanto affermato dalla Suprema Corte in casi analoghi e cioè che “Il fatto che in questione sia soltanto l'efficacia per lo pseudo rappresentato del contratto concluso dal falsus procurator non postula che ai fini dell'effetto utile della sentenza per l'attore sia necessaria la partecipazione al giudizio anche del detto falsus procurator, essendo l'accertamento di inefficacia relativo al rapporto giuridico fra pseudo rappresentato e terzo. La rappresentanza senza potere ai sensi dell'art. 1398 c.c., costituisce soltanto l'oggetto di un accertamento incidentale. Sotto il profilo genetico del giudizio il litisconsorzio è dunque facoltativo” (Cass. n. 41438/2021).
Va adesso esaminata la domanda di querela di falso della procura speciale in notar Persona_5 di Roma del 22.12.2009 rep 196354 con la quale aveva conferito il potere di
[...] Pt_1 rappresentarla a tale Persona_4
Prima però, occorre rilevare l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità della domanda formulata da con la comparsa conclusionale sull'assunto che la querela non sarebbe CP_3 stata riproposta in prima udienza come prescrive l'art 99 disp. att. c.c.
È noto che, se la querela di falso, come in questo caso, è stata proposta in via principale, il querelante ha l'obbligo di presentare la denuncia con atto di citazione e il querelante deve confermare o meno la querela nella prima udienza, a norma dell'art. 99 disp. att. c.p.c., tenuto conto delle deduzioni sollevate dal convenuto in comparsa di risposta, apprezzabili, pur sempre, secondo un giudizio di convenienza o di opportunità.
Tuttavia la norma non prevede decadenze o una improcedibilità collegata alla tardività della conferma e in tal senso si è pronunciata la Suprema Corte affermando che
"La conferma della querela di falso nella prima udienza di trattazione davanti al giudice istruttore, richiesta dall'art. 99 disp. att. c.p.c., per il caso di proposizione in via principale della querela stessa, integra una condizione di procedibilità della domanda alla cui carenza la parte può porre rimedio nel corso ulteriore del giudizio ed anche in sede collegiale" (cfr. Cass.
14/1/1977 n. 173; Cass. 27/7/1992 n. 9013); una improcedibilità collegata alla tardività
5 della conferma della querela, tra l'altro, sarebbe in palese contrasto con la ratio legis finalizzata alla tutela dell'interesse del querelante;
la possibilità di una conferma della querela resta invece esclusa se il giudice si sia pronunciato rilevandone la mancanza, ma non quando, come nella specie, manchi un accertamento in tal senso (v anche Cassazione civile n.23896/2014).
Ora, nel caso in esame, con la memoria ex art 183 c. 6 n. 1 c.p.c., il difensore di parte attrice, munito di procura speciale, ha reiterato la domanda di querela di falso, dimostrando di confermare la volontà di proporre querela.
Nell'esaminare nel merito la domanda, punto di riferimento fondamentale è la ctu a firma della dott.ssa , il cui elaborato, siccome scevro da vizi di tipo logico o Persona_6 metodologico, si condivide pienamente, la quale ha accertato che “il documento a firma certa del
Sig. comparato con i documenti in verifica, hanno dimostrato caratteristiche scrittorie Persona_7 non riconducibili alle scritture in verifica come a che le immagini dimostrative mettono ictu oculi in evidenza e dunque non riconducibili ad una stessa mano scrivente. Significativo da un punto di visto grafologico risulta il confronto tra i documenti in verifica e comparativo ove non si riscontra lo stesso ritmo grafico, la stessa modalità di tracciare alcune lettere iniziali. Anche da un punto di vista dello stile grafico non vi è conformità come la riproduzione appunto di forme letterali omologhe. La scioltezza nel modo di scrivere, la genuinità dell'esecuzione di alcune delle lettere presenti ed eseguite con personalizzazioni in verifica, non è riconducibili alla stessa mano scrivente del Dott. non solo nel Per_7 modo di tracciare ma anche nel modo di personalizzare talune lettere tracciate con scioltezza esecutiva. Il confronto fra le verificande e la comparativa, mette in luce difformità grafiche fra le due mani scriventi
(in verifica e comparativa) Fra gli elementi determinanti al fine dell'indagine, non si sono riscontrate affinità nelle costanti di variabilità riferite al movimento, alla condotta, alla velocità, alla qualità del gesto grafico, alle personalizzazioni della grafia nell'andamento del ritmo grafico, non vi è omogeneità , non soltanto apparente fra il tracciato spontaneo della comparativa e quello in verifica, ma lo stile stesso risulta riconducibile non solo esteticamente ma anche formalmente. Gli stessi segni fuggitivi, confrontati evidenziano come non solo lo stile , ma anche l'esecuzione delle lettere sia analogo e riconducibile ad un'unica mano scrivente”.
Il ctu ha quindi concluso affermando che: “dall'analisi e dal confronto tra il documento in verifica e quello comparativo, valutati e riassunti precedentemente, è possibile affermare che entrambe le firme del documento in verifica non è riconducibile al Dott. (rappresentante legale di Persona_7 Pt_1 alla data del conferimento della procura).
Privo di pregio è la contestazione di parte convenuta secondo cui il ctu avrebbe dovuto procedere alla verifica della falsità sottoponendo a saggio grafico, così come Persona_7 era stato prescritto dal Giudice.
6 L'assunto non è fondato in quanto, come efficacemente sottolineato dal ctu, ai fini della analisi era preferibile comparare una firma apposta nel 2015 (a distanza di sei anni dalla procura del
2009), mentre meno attendibili sarebbero stati i risultati ottenuti confrontando una scrittura datata 2009 con un saggio formato a distanza di oltre 10 anni, stante la variabilità naturale di una firma nel tempo.
Parte convenuta ha inoltre contestato che il ctu avrebbe utilizzato documenti non originali.
Con riferimento a tale censura va notato, innanzitutto che il ctu ha visionato l'originale della procura tacciata di falsità, presso il Notaio dove l'atto si trovava depositato.
Quanto alla procura comparativa (firma apposta in una procura a margine di una citazione del
2015) deve notarsi che il mancato esame dell'originale non ha inficiato le conclusioni del consulente poiché le difformità da questa accertate, sopra riportate, appaiono evidenti anche esaminando una copia del documento senza che sia necessaria la produzione dell'originale.
A corroborare le risultanze della ctu depone un altro elemento e cioè il fatto che, a seguito dell'ordine di esibizione chiesto da è stata prodotta una pec del 28 dicembre 2022 Pt_1 dell'Archivio Notarile Distrettuale di Roma attestante che “dall'esame dell'originale repertorio atti tra vivi del dott. già Notaio in Roma, in data 22.12.2009 il suddetto Persona_5 notaio non risulta aver ricevuto alcuna procura avente il n. di repertorio 196354”; circostanza che fa desumere che l'atto non è stato formato in presenza del notaio rogante ma che è stato formato ad arte per consentire l'eliminazione del vincolo di riservato dominio sul bene.
È infine da rilevare come sia davvero poco credibile che abbia potuto sottoscrivere la Pt_1 cancellazione del vincolo dopo aver ottenuto una pronuncia di risoluzione del contratto per mancato pagamento e mentre era pendente il giudizio di impugnazione, che ha poi confermato quella pronuncia.
Deve quindi essere dichiarata la falsità della procura suddetta.
Va adesso esaminata la domanda di inefficacia/invalidità dell'atto di consenso alla cancellazione della trascrizione e degli atti di compravendita successivi.
Quanto all'atto di consenso della cancellazione della trascrizione, lo stesso è sicuramente inefficace perché compiuto dal falsus procurator.
A tal proposito occorre ricordare come per pacifica giurisprudenza (v. tra tutte Cassazione civile sez. III, 17/05/2022, n.15841) “Il negozio concluso dal falsus procurator, o da chi abbia sorpassato i limiti delle facoltà conferitegli dal dominus, integra una fattispecie soggettivamente complessa a formazione
7 successiva, la quale si perfeziona con la ratifica del dominus. Inteso come negozio in itinere o in stato di pendenza, ma suscettibile di essere perfezionato in un secondo tempo, mediante la ratifica dello pseudo rappresentato, un tale negozio non è nullo e neppure annullabile, dal momento che ciò che è nullo è privo di ogni potenzialità di perfezionamento, mentre il negozio annullabile spiega i suoi effetti sin dall'inizio e li mantiene finché non intervenga l'eventuale pronuncia di annullamento, che valga a rimuovere quegli effetti. Il negozio posto in essere da chi sia privo del potere rappresentativo è un negozio perfetto, ma privo di efficacia”.
La declaratoria di inefficacia dell'atto di consenso alla cancellazione del vincolo rende superfluo esaminare la domanda di querela di falso della suddetta scrittura per falsità ideologica.
Quanto alle domande di invalidità degli atti di compravendita effettuati da Controparte_3
e devono prioritariamente esaminarsi le eccezioni di usucapione ex art 1159 c.c. CP_4 formulare dai convenuti.
L'eccezione di va disattesa trattandosi di una eccezione formulata tardivamente in CP_3 seno alla comparsa conclusionale.
A diversa conclusione deve giungersi per l'acquisto effettuato da . CP_4
Questa infatti, per contrastare la domanda di nullità e rilascio del bene, ha eccepito tempestivamente l' usucapione decennale ex art 1159 c.c.
Tale eccezione è fondata.
L'attrice assume che, nel caso in esame, non opererebbe l'usucapione decennale in quanto tale norma non si applicherebbe al negozio inefficace.
A tal fine ha richiamato un principio affermato dalla S.C. (Cass. n. 4851.2012) secondo cui
“l'usucapione abbreviata non è configurabile in relazione agli acquisti posti in essere con un falsus procurator” (vedi anche Cass. n. 1813 del 1982).
Tuttavia, nel caso in esame l'acquisto fatto da non è un acquisto inefficace ma nullo CP_4 perché a non domino.
Ed allora, la fattispecie concreta appare non sottrarsi a quella dell'acquisto a non domino, che, ai sensi dell'art. 1159 cod. civ., consente a chi abbia acquistato in buona fede beni immobili da chi non ne è proprietario di avvalersi, ai fini dell'usucapione, del termine decennale.
La fattispecie prevista dall'art. 1159 cod. civ. ricorre, com'è noto, laddove vi sia un titolo idoneo a trasmettere la proprietà, ma tale effetto non possa prodursi perchè l'alienante non è il proprietario del bene, sempre che l'acquirente sia in buona fede. La disciplina positiva rende chiaro che l'intendimento perseguito dalla legge è quello di consentire l'acquisto della proprietà in capo all'acquirente unicamente nel caso in cui gli effetti del contratto non possano prodursi
8 direttamente in ragione dell'alienità della cosa venduta;
questo e soltanto questo è
l'impedimento che la legge, sussistendo le altre condizioni, mira a superare. Rimangono di conseguenza fuori e del tutto estranee alla fattispecie le ipotesi in cui l'effetto proprio del contratto resti impedito in ragione di altre cause, quali tutte quelle ne determinano l'invalidità o l'inefficacia del negozio.
Tuttavia nel caso in esame, l'acquisto di si pone a valle di quello in questa sede CP_4 dichiarato inefficace (e cioè l'atto di consenso alla cancellazione del vincolo) e come spiegato esso è affetto da nullità perché compiuto a non domino.
Sussiste inoltre i requisito del possesso decennale tenuto conto che l'atto di compravendita è del
04/05/2010, che in tale data è stato trasferito all'acquirente il possesso e che la citazione è stata notificata a il 17/12/2020. CP_4
Sussiste anche la buona fede, trovando applicazione la presunzione di cui all'art 1147 c.c. ,
la quale, peraltro, è una presunzione semplice, che può essere superata in tutti i casi in cui l'acquirente, a mezzo della verifica catastale o a mezzo della verifica dei registri nei quali è effettuata la trascrizione di determinate alienazioni o delle domande giudiziali relative al trasferimento della proprietà dello stesso bene, sia stato posto in grado di accertare, o comunque di dubitare, che l'alienante non fosse proprietario del bene.
Nel caso in esame nessun elemento è stato offerto per superare tale presunzione.
Sussiste infine il requisito della trascrizione del titolo.
Alla luce di ciò, va quindi rigettata la domanda di rilascio nei confronti di CP_4
Occorre quindi passare alla domanda di inefficacia/nullità formulata e alla conseguente domanda di rilascio formulata nei confronti di . CP_3
Prima però, deve rilevarsi che ha eccepito l'inefficacia nei loro confronti di una CP_3 eventuale pronuncia di nullità per gli effetti di cui all'art 2652 c.c.
Parte attrice si è opposta a tale eccezione evidenziando come il n. 6 dell'art. 2652 c.c. tutela i diritti dei terzi nei casi in cui venga dichiarata la nullità o pronunciato l'annullamento dell'atto soggetto a trascrizione, ma non anche nel caso in cui si accerti l'inefficacia di un atto di trasferimento nei confronti del titolare del diritto di proprietà. A tal fine ha richiamato delle
9 pronunce della S.C. secondo cui “la trascrizione disposta dall'art. 2652 c.c., n. 6, riguarda le domande di nullità o di annullamento dei negozi giuridici e non è quindi applicabile ai negozi inefficaci, come è quello compiuto dal rappresentante senza potere, con la conseguenza che la sentenza con la quale viene dichiarata l'inefficacia, nei confronti del dominus, della vendita compiuta dal falsus procurator è opponibile all'avente causa in buona fede da quest'ultimo, anche se la domanda è stata trascritta dopo cinque anni dalla trascrizione della vendita consentita dal falsus procurator” (Cassazione civile sez. II, 01/12/2021, n.37722, Cass. n.
847/1968).
Ritiene il Collegio, senza che sia necessario stabilire se la predetta norma è applicabile al caso in esame, che ciò che difetta nella fattispecie in modo evidente è il requisito della buona fede richiesto in capo al terzo che pretende di essere tutelato.
Infatti non è affatto ravvisabile in capo a il requisito della buona fede ove Controparte_3 si consideri che lo stesso, qualche anno prima dell'acquisto, con lettera del 7/8/2017, aveva proposto a l'accollo del debito dei genitori e l'acquisto del terreno di cui lo stesso si Pt_1 occupava personalmente, mostrando di essere peraltro a conoscenza della vertenza giudiziaria dei genitori, avente ad oggetto la risoluzione del loro contratto di vendita, che aveva portato questi a proporre prima appello e poi ricorso per Cassazione.
Ciò debitamente premesso, va ora osservato che dalla inefficacia dell'atto di consenso alla cancellazione del vincolo discende la nullità dell'atto di compravendita effettuato da CP_3
Ciò in quanto il bene dallo stesso acquistato è rimasto nella proprietà di (che si
[...] Pt_1 era riservata il diritto di proprietà) e non poteva quindi essere trasferito dai coniugi CP_6
[...]
Pertanto va condannato a rilasciare, libero da persone e cose, il terreno Controparte_3 sito in TO, contrada Gibisa, censito in Catasto Terreni di TO al foglio 175, particelle 286 e 290, 16(oggi soppressa) 297 e 298, 275, e 277, 299 e 300.
Le spese di lite seguono la soccombenza nel rapporto tra l'attrice, , Controparte_3
e e vanno liquidate tenendo conto del valore della domanda Controparte_1 Controparte_2
e sulla base dei valori medi di cui alle tabelle allegate al dm 55/2014; le spese nel rapporto tra l'attrice e vanno poste a carico della prima e sono liquidate tenuto conto che il CP_4 valore della domanda è limitata a una particella dei terreni oggetto di causa e sulla base di un valore ricompreso tra i minimi e medi tariffari determinato valutato il pregio delle difese spiegate.
Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di CP_3
10 e CP_3 Controparte_1 Controparte_2
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
Uditi gli avvocati delle parti ed il Pubblico Ministero, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa rigettata nella contumacia di e così Controparte_1 Controparte_2 provvede: accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara la falsità materiale della procura speciale in notar di Roma del 22.12.2009 rep 196354 per essere le due Persona_5 sottoscrizioni su di essa apposte non riconducibili a Persona_7 dichiara l'inefficacia dell'atto di atto di consenso alla cancellazione del patto di riservato dominio per scrittura autenticata in notar del 11.2.2010; Per_3 dichiara la nullità dell'atto pubblico di compravendita in notar del Persona_8
17/02/2010 rep. 13947 racc. 4771, tra, da un lato e e d'altro Controparte_1 Controparte_2 lato , trascritto presso la conservatoria dei R.R.I.I. di TO Reg. gen. Controparte_3
4856 Reg. part. 3621, presentazione n. 113 del 26/02/2010; condanna a rilasciare, libero da persone e cose, il terreno sito in Controparte_3
TO , contrada Gibisa, censito in Catasto Terreni di TO al foglio 175, particelle 286
e 290, 16 (oggi soppressa) 297 e 298, 275, e 277, 299 e 300; rigetta la domanda attorea nei confronti di CP_4 condanna , e in Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2 solido, a pagare all'attrice le spese di lite che si liquidano in 14.899,00 di cui euro
14.103,00 per compenso di avvocato e euro 796,00 per spese, oltre accessori di legge;
condanna l'attrice a pagare a le spese di lite che si liquidano in euro CP_4
5.000,00, oltre accessori di legge;
pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di
, e Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2
Così deciso in TO nella camera di consiglio del 30.9.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
IN EN RC VA
(atto firmato digitalmente)
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