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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/05/2025, n. 17790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17790 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
in T7 i Ar TO SENTENZA Sul ricorso presentato da La TR GI ET, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania del 05/11/2024 CY.\T visti gli atti e il provvedimento impugnato;
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti lette le conclusioni del pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Luigi Giordano, cui il P.G. si è riportato in udienza, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito per l'indagato l'Avv. SO Abate del Foro di Marsala, che si è riportato al ricorso chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 05/11/2024, il Tribunale del riesame di Catania rigettava la richiesta di riesame proposta da GI ET La TR avverso l'ordinanza del GI presso il Tribunale di Catania del 09/10/2024, che aveva applicato le seguenti misure cautelari coercitive: 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 17790 Anno 2025 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 04/03/2025 - a DA AT (per i capi a, b, c, d, e, f, g, h, i, I, m, n, o, p, q e r) e US DR (per capi a, b, d, h, I, n, p e r), la misura cautelare della custodia in carcere;
- a ES AT (per i capi a, b, c, d, e, f, g, h, i, I, m, n, o, p, q e r), UA AR (per i capi a, b, d, f, h, I e r), La TR GI ET (per i capi a, n, o) e Lo CI AR (per i capi a, p, o), la misura degli arresti domiciliari;
- a LC RI (per i capi a, f), RU SO (per i capi a, I), IN AT (per i capi a, d) e SA RO (per i capi a, h), le misure congiunte dell'obbligo di dimora nel comune di rispettiva residenza ex art. 283 c.p.p. e della sospensione dall'esercizio di imprese per la durata di un anno ex art. 299 cod. proc. pen.. - ad BI AT (per i capi a, b, h), TI AT (per i capi a, d, I) e AC CC (per i capi a, b, d, f, h, I), la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di rispettiva residenza e ai soli BI e AC altresì quella congiunta dell'obbligo di presentazione alla P.G. due volte alla settimana, in giorni e fasce orarie da fissarsi ad opera della polizia giudiziaria. Si contestava agli imputati il delitto associativo (capo a) finalizzato, in via principale, alla sottrazione dei prodotti petroliferi all'accise e al regime IVA corrispondente all'utilizzo degli stessi. Il reato principalmente contestato è infatti quello di cui all'articolo 40, comma 1, lettera b), d. Igs. n. 504/1995 (capi b, d, f, h, I, n, p), cui accedono, specularmente, i delitti di emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti nei confronti delle ditte «AR LI di UA AR» o della «G&G» s.r.I., mentre ai capi r) e s) sono contestati, rispettivamente, i delitti di cui agli articoli 648-bis.1 e 515 cod. pen.. 2. Avverso tale ordinanza l'indagato propone ricorso per cassazione deducendo, con un primo motivo, violazione di legge in relazione all'articolo 416 cod. pen., oltre che manifesta illogicità e contradditorietà della motivazione, in riferimento all'articolo 273 cod. proc. pen.. Il La TR non può far parte del sodalizio, in quanto: ha intrattenuto rapporti esclusivamente con un soggetto, il ES;
non emergono conversazioni telefoniche con alcun soggetto Indagato;
non risulta dal compendio probatorio alcuna indicazione sul fatto che il ricorrente fosse a conoscenza del «giro di affari» del predetto sodalizio. Nel parlare di affectio societatis, il GI e il AM lo fanno in modo generico, senza indicare per ogni singolo reo quale sarebbe la condotta da cui ne evince la sussistenza, limitandosi, i giudici della cautela, ad un mero automatismo tra le condotte poste in essere e la consapevolezza in capo al La TR di un pregresso accordo criminoso e deducendo così l'intraneità al sodalizio dalla mera fittizietà delle fatture. Sussiste inoltre un evidente vizio di motivazione laddove al capo n) si contesta un solo viaggio, da cui non può certo desumersi l'appartenenza al sodalizio, e quindi uno «stabile accordo» con gli altri compartecipi. 2 Manca, inoltre, qualsiasi motivazione in relazione alla documentazione prodotta dalla difesa, da cui emerge che la "Gold Black" ha attivato procedura monitoria nei confronti delle "G&G", verso la quale ha regolarmente emesso fattura: non si comprenderebbe, secondo il ricorrente, per quale motivo la "G&G" avrebbe dovuto pagare le fatture per del carburante mai ricevuto. Inoltre, se la "G&G" successivamente emetteva false fatture nei confronti della "AR LI", non avrebbe avuto senso utilizzare false fatture emesse dalla "Gold Black", in quanto relative a carburante mai ricevuto. 2.2. con il secondo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione in riferimento agli articoli 274 e 275 cod. proc. pen.. L'ordinanza si arresta a due anni prima, senza considerare il c.d. "tempo silente" intercorso tra la fine delle indagini e l'esecuzione della misura (peraltro emessa dal GI nove mesi dopo il deposito della richiesta del pubblico ministero); nessun elemento attesta, contrariamente a quanto affermato dal GI, il verificarsi di condotte criminose da parte del La TR occorse medio tempore. Non viene indicata neppure, a tal fine, quale sarebbe la prossima occasione di ricaduta nel crimine. Manca quindi ogni motivazione in punto di «attualità» delle esigenze cautelari. Del pari, manca ogni motivazione in relazione alla «proporzionalità» di misure meno afflittive, quali quelle interdittive, a fronteggiare la riscontrata esigenza cautelare. RITENUTO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Prima di procedere all'esame delle doglianze relative al La TR, il Collegio ritiene necessario ripercorrere la cronistoria del procedimento e il percorso motivazionale delle ordinanze della cautela. 3. Si contesta agli imputati il delitto associativo (capo a) finalizzato, in via principale, alla sottrazione dei prodotti petroliferi all'accise e al regime IVA corrispondente all'utilizzo degli stessi, cui accedono i delitti di sottrazione all'accise e di emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, nonché, residualmente, i delitti di cui agli articoli 648-bis.1 e 515 cod. pen.. 3.1 Le fonti di prova, da cui il GI ha desunto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sono costituite prevalentemente dalla documentazione contabile e fiscale delle diverse società coinvolte, riscontrata: dalle immagini degli impianti di videosorveglianza installati presso i depositi delle società coinvolte, dai dati GPS rilevati dalle autovetture adibite al trasporto del materiale, dal sequestro preventivo di prodotti petroliferi e autocisterne adibite al relativo trasporto e dalle intercettazioni telefoniche captate tra gli indagati. 3 In particolare, si procedeva: - all'installazione di apparati di localizzazione satellitare "GPS" sulle autocisterne targate ET936NT ed EK917A3, indicate nei documenti e-DAS quali veicoli adibiti al trasporto, per tracciarne gli spostamenti e consentire l'individuazione dei reali destinatari del prodotto energetico agevolato;
- all'installazione di apparati di videosorveglianza presso i depositi delle ditte interessate ("G&G", "IN S.r.l.", "LC Carburanti s.r.l.", "Ditta Individuale Brancato Grazia", "d.i. RU SO"); - a intercettazione telefonica sulle utenze in uso a UA AR, BI AT (rappresentante legale e autista della Fato LI s.r.I., intestataria dell'autocisterna targata EK917A3), AC CC (dipendente della «Fato LI»), TO CE IO, AU IO, ES AT, US DR, DA AT. Inoltre, la lettura congiunta e coordinata delle dichiarazioni rese dagli indagati in seno ai rispettivi interrogatori ex art. 294 cod. proc. pen., avrebbe sostanzialmente confermato lo schema dei rapporti fraudolenti ricavabile dalle indagini di PG e anzi ha rafforzato il ragionevole convincimento che tale schema costituisse attuazione del programma di una struttura organizzata, avente carattere associativo, al cui vertice si collocava indubbiamente DA AT (detto Giovanni), coadiuvato da ES AT e US DR, nonché da taluni altri imprenditori e autotrasportatori in veste di anelli essenziali della catena. 3.2. Quanto ai delitti contestati, come evidenziato a pagina 16 dell'ordinanza genetica, il d. Igs. n. 504/1995, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e i consumi e relative sanzioni penali e amministrative (Testo Unico Accise), definisce all'art. 1 come «accisa» la «imposizione indiretta sulla produzione o sul consumo dei prodotti energetici», chiarendo - nel successivo art. 21 - quali sono detti «prodotti energetici», indicando, fra gli altri, la benzina, il cherosene, il gasolio e gli oli combustibili. L'art. 3 prevede, inoltre, che «il prodotto da sottoporre ad accisa deve essere accertato nella quantità e qualità» e che «la liquidazione dell'imposta si effettua applicando alla quantità di prodotto l'aliquota d'imposta vigente alla data di immissione in consumo». Con riferimento ai prodotti energetici, l'art. 24 del testo unico dispone che quelli destinati agli usi elencati nella tabella A) allegata sono ammessi ad esenzione o ad aliquota ridotta nella misura ivi prevista, mentre il punto 5 della suindicata tabella prevede - a sua volta - l'applicazione di un'aliquota ridotta di accisa per il carburante impiegato in lavori agricoli. Il gasolio destinato all'alimentazione dei mezzi agricoli sconta quindi un'accisa pari ad C 0,135 al litro, mentre l'accisa applicata su ogni litro di gasolio destinato all'uso «autotrazione» è pari ad C 0,6174. Analogamente, il d.P.R. n. 633/1972, avente ad oggetto l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), prevede tre aliquote: ordinaria del 22%, quella minima del 4% e ridotta del 10%, applicando quest'ultima ai «prodotti petroliferi per uso agricolo». 4 È quindi del tutto evidente che il carburante destinato ad usi agricoli sconta un'accisa e una aliquota IVA molto più basse rispetto al carburante destinato ad autotrazione, consentendo un risparmio complessivo di circa 60/70 centesimi di euro al litro. Così, al fine di consentire la tracciabilità dei prodotti petroliferi e di evitare frodi, l'art. 12 prevede che benzina, gasolio e tutti i prodotti usati come carburante, e dunque sottoposti ad accisa, circolano nel territorio dello Stato scortati da apposito documento di accompagnamento (Documento di Accompagnamento Semplificato, o «DAS»), la cui eventuale mancata esibizione pone la merce, ai sensi dell'art. 49 TUA, nella condizione di presunta illecita provenienza e comporta l'applicazione al trasportatore ed allo speditore le pene previste per la sottrazione del prodotto all'accertamento o al pagamento dell'imposta (art. 40 del D. Lgs. n. 504/1995). Il DAS (ormai elettronico, o «e-DAS») è pertanto il documento che accompagna il prodotto energetico che ha già assolto il debito di accisa dal momento della sua estrazione dal deposito fiscale ove è custodito e del conseguente pagamento dell'accisa dovuta al momento in cui giunge a destinazione, ossia accompagna i prodotti nel tragitto dal deposito di stoccaggio fino al luogo di consegna;
pertanto, se regolarmente emesso e compilato, legittima la provenienza dei carburanti dal deposito dello speditore, la loro circolazione e la detenzione nell'impianto del destinatario. Esso prevede la compilazione di campi concernenti il mittente (speditore), il destinatario e il vettore. La Determinazione Direttoriale della Direzione Generale dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli n. 138764/RU del 10/5/2020, stabilisce - art. 3, comma 4 - i contenuti dell'e-DAS, che deve riportare alcune informazioni, quali: - un codice CRS (Codice di Riferimento Standard - identificativo alfanumerico unico nazionale attribuito all'e-DAS dal sistema informativo); - i seguenti dati obbligatori: a) codice di accisa del deposito mittente;
b) numero identificativo e data della fattura elettronica emessa per la cessione del prodotto estratto dal deposito;
in caso di fatturazione differita è indicato il numero di riferimento locale;
c) codice accisa ed indirizzo del deposito destinatario nonché denominazione commerciale dell'esercente, laddove la spedizione sia effettuata verso un deposito commerciale di prodotti energetici;
d) targa del mezzo e quella dell'eventuale rimorchio o semirimorchio;
e) data e ora di spedizione;
f) durata strettamente necessaria prevista per il trasporto in base al tragitto da effettuare;
g) denominazione commerciale del prodotto trasportato;
h) quantitativo del prodotto trasportato e densità del prodotto a 15°C; i) peso a vuoto del mezzo;
j) peso netto della spedizione (omissis). Inoltre: - i carburanti circolano solo se accompagnati da una copia stampata dell'e-DAS; - l'emissione e l'annullamento dell'e-DAS, il cambio di destinazione dei prodotti da parte dello speditore nonché, per i trasferimenti tra depositi commerciali, la conferma dell'arrivo dei carburanti stessi da parte del destinatario è effettuata mediante la trasmissione al sistema 5 informativo di specifici messaggi elettronici, convalidati dal sistema stesso secondo le disposizioni della circolare direttoriale (nel caso specifico, effettuati i trasporti fino alla reale meta, gli e-DAS il codice di accisa o il codice ditta del deposito del mittente, il numero identificativo e la data della fattura elettronica emessa per la cessione del prodotto estratto dal deposito, il codice ditta ed indirizzo dell'impianto destinatario nonché la denominazione dell'esercente, la partita IVA del primo vettore nonché la denominazione del primo incaricato del trasporto, la targa del mezzo e quella dell'eventuale rimorchio o semirimorchio, venivano poi fisicamente eliminati;
in alcuni casi la spedizione è avvenuta senza documento di circolazione E- DAS e, in ogni caso, non risulta alcuna comunicazione al sistema informativo degli Uffici Doganali); - al termine della circolazione, una copia dell'«e-DAS» è conservata nelle contabilità dello speditore e del destinatario per i cinque anni successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario (nel caso specifico, consta dalle indagini che in relazione alle partite di carburante di gasolio uso agricolo spedite dalla "G&G SRL" e destinate ad usi non consentiti dalla Legge, non è stata istituita, tenuta e conservata alcuna contabilità. Unica eccezione il tentativo di RU SO di sanare in epoca successiva una spedizione di gasolio uso agricolo effettuata addirittura senza la scorta di e-Das); - in caso di trasferimento tra depositi commerciali, lo speditore è tenuto ad emettere un e- DAS per ogni spedizione. 3.3. Sotto il profilo sanzionatorio, il citato articolo 40 del d. Igs. 504/1995 punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa (non inferiore in ogni caso a 7.746 euro), chiunque: a) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici;
b) sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa; c) destina ad usi, soggetti ad imposta od a maggiore imposta, prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;
d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti;
e) rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta;
f) detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato;
g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate. Il comma 4 prevede che, se la quantità di prodotti energetici è superiore a 2.000 chilogrammi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa. Il comma 3 equipara il tentativo al reato consumato. 6 L'articolo 49 prevede che i prodotti sottoposti ad accisa, anche se destinati ad usi esenti od agevolati, trasportati senza la specifica documentazione prevista in relazione a detta imposta, ovvero con documento falso od alterato o che non consente di individuare i soggetti interessati all'operazione di trasporto, la merce o la quantità effettivamente trasportata, si presumono di illecita provenienza. In tali casi si applicano al trasportatore ed allo speditore le pene previste per la sottrazione del prodotto all'accertamento o al pagamento dell'imposta. L'articolo 2 del decreto, che necessariamente integra la norma incriminatrice sotto il profilo del momento di consumazione del reato, prevede (comma 1) che per i prodotti sottoposti ad accisa l'obbligazione tributaria sorge al momento della loro fabbricazione, compresa l'estrazione dal sottosuolo qualora l'accisa sia applicabile, ovvero della loro importazione o del loro ingresso irregolare nel territorio dello Stato. L'accisa diviene esigibile (comma 2) all'atto della «immissione in consumo» del prodotto nel territorio dello Stato. 3.4. In punto di diritto, questa Corte ha precisato che «per la integrazione della fattispecie non sono richieste né l'immissione in commercio, né la destinazione al commercio dei prodotti sottratti al pagamento dell'accisa» (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260609 - 01; Sez. 3, n. 10909 del 07/02/2007, De Patre, Rv. 236089 - 01), mentre «la successiva condotta di utilizzazione del prodotto non assume, tendenzialmente, rilievo penale, configurando un post factum non punibile;
quando, tuttavia, non esiste alcuna cesura, sul piano logico e temporale, fra il mutamento di destinazione ed il successivo utilizzo del bene, il reato viene integrato proprio attraverso l'utilizzazione del prodotto agevolato, con conseguente assoggettabilità a sequestro preventivo del bene strumentale attraverso il quale lo stesso prodotto viene fruito» (Cass., Sez. III, sentenza n. 24603 del 25/1/2017 - dep. 18/05/2017, Rv. 270514-01, Blasio). Circa la «natura» del reato, si è precisato (Sez. 3, n. 41139 del 25/06/2019, Guerra, Rv. 277981 - 01) che l'art. 40 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, che sanziona la sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici, disciplina un «delitto permanente», con la conseguenza che lo stato di flagranza, ai sensi dell'art. 382, comma 2, cod. proc. pen., perdura «fino al pagamento dell'accisa ovvero fino a quando l'agente, per atto volontario o per un provvedimento ablatorio da parte dell'autorità giudiziaria, non ha più la disponibilità del bene». Esso, inoltre, è un reato «a condotta libera» ed alla cui struttura sono estranei elementi di necessaria fraudolenza;
in proposito, Sez. 3, n. 39090 del 19/07/2017, Liuzzi, Rv. 271783 - 01, ha chiarito che, per integrare il reato di sottrazione al pagamento dell'accisa sui carburanti, previsto dall'art. 40, comma 1, lett. b), del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, è sufficiente che la sottrazione si attui «"con qualsiasi mezzo", non essendo necessario che la condotta sia realizzata mediante particolari artifizi, accorgimenti o macchinazioni». 7 3.5. Scendendo in concreto, l'ordinanza genetica ravvisa l'esistenza di un circuito organizzato che si avvale di imprenditori e relativi collaboratori, quali alcuni autotrasportatori, dedito a plurime e seriali operazioni commerciali connotate da meccanismo fraudolento e consistito: a) nella commercializzazione di prodotti petroliferi del tipo gasolio, con modalità complessivamente finalizzate ad evadere, in tutto o in parte, il pagamento dell'elevata accisa per essi prevista, attraverso la fraudolenta destinazione di gasolio ammesso ad aliquote agevolate (impiego in lavori agricoli) rispetto ad usi soggetti a maggiore imposta (quali l'uso per autotrazione); b) nella emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti, in quanto emessi nei confronti di soggetti diversi rispetto ai reali destinatari del prodotto petrolifero;
c) nell'autoriciclaggio del denaro non contabilizzato, frutto delle vendite di prodotto petrolifero senza fattura ai depositi delle imprese destinatarie, e riversato presso i conti correnti della medesima società fornitrice di petrolio. Secondo l'ordinanza genetica, il sistema fraudolento creato, in altri termini, comportava la predisposizione di documentazione falsa (fatture, e-DAS, ecc.) finalizzata ad ottenere sgravi fiscali non dovuti, mediante l'emissione di documenti di trasporto emessi nei confronti di soggetti diversi rispetto ai reali destinatari del prodotto - interponendo fittiziamente fra il fornitore del carburante (la G&G s.r.I.) da immettere in commercio e il destinatario dello stesso, una società «cartiera» (la d.i. «AR LI» di UA AR) - ovvero nei confronti di soggetti di fatto inesistenti, ma appositamente creati al fine di acquistare «cartolarmente» il prodotto medesimo, così simulando l'apparenza di una "filiera" fra i cui articolati passaggi veniva omessa il pagamento dell'imposta formalmente dovuta. Il risparmi6 consisteva nell'eludere il pagamento di IVA e accisa per carburante destinato a usi diversi da quello agricolo. Lo schema illecito concretamente posto in essere dagli indagati vedeva la centralità della società «G & G» s.r.I., con amministratore di fatto DA AT, avente deposito commerciale di prodotti petroliferi a Sciara (PA), il quale acquistava ingenti partite di «gasolio per uso agricolo», che successivamente vendeva alla ditta individuale «AR LI di UA AR», apparentemente destinataria del prodotto, ma in realtà soggetto meramente interposto in quanto ditta priva di deposito;
le partite di gasolio per uso agricolo venivano in realtà vendute a una serie di società che gestivano depositi di carburante per la vendita all'ingrosso, non autorizzati a riceverle (perché non «destinatari» del gasolio). L'ordinanza evidenzia come la «G&G s.r.I.», costituita nel marzo 2019, legalmente rappresentata da ES AT (soggetto che vanta precedenti per sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sugli oli minerali ed irregolarità nella circolazione di prodotti sottoposti ad accisa e che non ha mai dichiarato alcun reddito dal 2014 ad oggi), aveva stipulato con decorrenza dal giugno 2020 un contratto di affitto di ramo d'azienda con la società 8 «Fast Fuel S.r.l.» (I.r. Lo CI AR) inerente alla gestione di un deposito di carburanti per autotrazione sito a Sciara (PA) in Contrada Cozzo di Nanno snc. La «d.i. AR LI di UA AR», d'altro canto, ditta così denominata dal marzo 2021 (in precedenza denominata «Club Calcio Catania di UA AR», esercente l'attività di posto telefonico pubblico ed Internet point) era rappresentata dal UA AR, il quale non ha dichiarato alcun reddito dal 2009 fino ad oggi (e ha precedenti per reati quali rapina, furto, porto abusivo di armi, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti per fatti del 2005, 2006, 2012, 2016 e 2018), esercitava l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi in assenza di titolo autorizzativo previsto dalla legge per la commercializzazione del gasolio per impieghi in uso agricolo. Incrociando i dati ottenuti dalle suddette banche dati con la banca dati «Fatture e corrispettivi» risultava che: - la G&G s.r.l. aveva emesso in circa sei mesi (da marzo 2022 a settembre 2022) n. 204 fatture per un importo complessivo di € 3.780.093,79 ed Iva per € 378.009,41 nei confronti della «d.i. AR LI di UA AR»; - tali fatture non erano state accettate al sistema di interscambio della fatturazione elettronica dalla «d.i. AR LI di UA AR» e risultavano, pertanto, come tutte le fatture non consegnate ma solo messe a disposizione del portale, marcate da un simbolo rosso di alert (diversamente dalle fatture elettroniche che vengono regolarmente consegnate, contrassegnate da un simbolo verde di spunta e per le quali viene emessa una ricevuta di consegna); - non vi era alcuna traccia, invece, delle fatture di ulteriore vendita del prodotto da parte della «d.i. AR LI di UA AR» ad altri soggetti, ad accezione di un'unica fattura emessa per la fornitura di "gasolio per uso agricolo" effettuata per la "d.i. RU SO" - fattura postuma emessa ragionevolmente al solo scopo di sanare l'illegale destinazione del gasolio per uso agricolo, oggetto di sequestro preventivo effettuato in data 1.07.2022. Le ditte che realmente ricevevano il gasolio (LC, SA, RU, IN), acquistavano le predette partite di carburante senza fattura né da G&G e né dalla d.i. AR LI, sulla scorta di documenti di trasporto (e-DAS telematici) ideologicamente artefatti e con fatture per operazioni inesistenti. Ed infatti, ogni e-DAS riportava la G&G s.r.l. quale mittente del prodotto e la ditta individuale AR LI di UA quale destinatario;
tuttavia, nello spazio dedicato alla luogo di consegna, il documento di trasporto non indicava un sito nella disponibilità della AR LI (risultata essere un'impresa fittizia, non abilitata con licenza alla ricezione di carburante idrocarburi e priva di qualsivoglia deposito di stoccaggio), bensì il deposito fisico di altre imprese (come RU, SA, IN, ecc.), le quali non risultavano documentalmente destinatarie del prodotto, ma ne erano le sostanziali acquirenti. 9 A queste ultime, come detto, non fatturavano né la G&G né la AR LI, che, del resto, non poteva legalmente agire come acquirente per conto terzi, ossia come broker o committente di carburante della G&G s.r.I., che poi avrebbe lecitamente destinato alle imprese effettive acquirenti, proprio perché non era legalmente abilitata ad acquistare carburante e, non avendo un deposito fisico, avrebbe dovuto dichiarare di acquistare per conto terzi. Si evidenzia inoltre, a pagina 20 dell'ordinanza genetica, che la «G & G s.r.I.» ha emesso documenti fiscali nei confronti del committente «d.i. AR LI di UA AR». Per «committente», deve intendersi il soggetto che commercializza prodotti petroliferi, pur non essendo titolare di deposito, che, quindi, non è obbligato a tenere la contabilità dei prodotti movimentati prevista dalla normativa delle accise, né alla compilazione di documenti di circolazione. In caso di estrazione effettuata per conto di un committente va indicato nell'e-DAS il nome, preceduto dalla parola «per conto», e il numero di partita I.V.A. da riportare nel riquadro «Destinatario»; nel procedimento in esame, in nessun e-Das è riportata la frase «per conto», ciò che esclude la presenza di un committente. Ancora, contrariamente a quanto prescritto, l'ordinanza evidenzia che la «G & G s.r.I.» non ha mai indicato, nei rispettivi riquadri «Impianto ricevente» degli e-Das, il codice accisa dei depositi commerciali riceventi, ma solo la partita I.V.A. della «d.i. AR LI di UA AR» e quella del deposito ricevente. E, di questi ultimi, non solo non ha indicato il codice accisa, ma nemmeno la denominazione commerciale, così da risultare del tutto oscura la identificazione del vero destinatario del prodotto petrolifero sul piano commerciale (impedendo la tracciabilità del prodotto petrolifero). In altri termini, sono stati riportati, nella stragrande maggioranza degli e-Das, i soli indirizzi delle sedi operative dei depositi commerciali, mentre solo a seguito di riscontri investigativi e operazioni di sequestro, le imprese attenzionate hanno cominciato a immettere - ma non in tutti i casi - la denominazione sociale dell'impianto ricevente. Le elencate discrasie rendono - secondo il GI - gli «e-Das» non regolarmente emessi e compilati, così non legittimando la provenienza dei carburanti dal deposito dello speditore, la loro circolazione e la detenzione nell'impianto del destinatario. Inoltre, la G&G s.r.I.: - registrava documentazione contabile (e-DAS telematici e fatture di acquisto) afferenti approvvigionamenti «fittizi» di partite di «gasolio per uso agricolo» estratti dai depositi commerciali di prodotti energetici denominati «Gold Black S.r.l.» e «Fast Fuel S.r.l.»; - consentiva ai siti di stoccaggio «Gold Black S.r.l.» e «Fast Fuel S.r.l.» la vendita (destinazione ad usi non consentiti) del gasolio per uso agricolo a soggetti terzi non autorizzati a riceverlo;
10 - compilava ed emetteva, a fronte dei richiamati approvvigionamenti, e-DAS telematici e fatture (di vendita) per operazioni "inesistenti" nei confronti della «AR LI di UA AR». Salvo quanto si evidenzierà in riferimento ai singoli capi di incolpazione provvisoria, lo schema delineato dall'ordinanza genetica sostanzialmente si basa sulla considerazione che, attraverso questa illecita «triangolazione» tra la «G&G s.r.I.», la «AR LI» (cartiera) e i reali acquirenti-destinatari del prodotto, si sia attuata, per un verso, la evasione fiscale (IVA e accise) e, per altro verso, la perdita di tracciabilità del prodotto petrolifero nelle potenziali successive fasi di rivendita a terzi (che tuttavia costituiscono, come visto dianzi, meri post factum non punibili). Analoghe considerazioni sono riportate, sinteticamente, alle pagine 3-4 dell'ordinanza impugnata. 4. Per quanto specificamente concerne la posizione del La TR, allo stesso viene contestato il ruolo di compartecipe nel reato associativo (capo a), perché, in qualità di rappresentante legale della "Gold Black S.R.L." (simmetricamente a AR Lo CI, legale rappresentante della "Fast Fuel S.R.L."), avendo il compito di compilare i documenti di trasporto prescritti dalla normativa sulle accise (D.A.S.) attestanti forniture di "gasolio uso agricolo" al deposito di prodotti energetici "G & G s.r.l.", [forniture] in realtà mai effettuate in quanto di fatto destinate ad altri usi non consentiti, con la successiva emissione, sempre nei confronti del richiamato sito di stoccaggio, di fatture per operazioni inesistenti. Allo stesso vengono inoltre contestati i reati fine di cui ai capi n), per avere, in concorso con ES AT (in qualità di legale rappresentante della "G&G."S.r.I..), DA AT (in qualità di amministratore di fatto della medesima società) e US DR (in qualità di organizzatore delle attività illecite per conto di DA anche attraverso le società al medesimo intestate), con più condotte esecutive del medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, sottratto all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici e dell'I.V.A., nel periodo dal 11 marzo 2022 al 20 settembre 2022, litri 514.970 di "gasolio uso agricolo", per un ammontare di C 155.866,60 di accisa evasa e di C 114.643,82 di I.V.A. evasa, nonché al capo o), per avere, nella anzidetta qualifica, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, relativamente all'anno di imposta 2022, emesso nei confronti della "G&G" s.r.I., n. 57 per operazioni inesistenti per un importo complessivo pari ad C 652.100,70 di cui imponibile C 592.818,78 ed I.V.A. C 59.281,92. 4.1. L'ordinanza impugnata tratta la posizione dell'odierno ricorrente a pagina 10, ove ripercorre la commissione dei reati fine da parte del La TR (sottolineando che la documentazione apparentemente regolare era lo strumento per la copertura di operazioni inesistenti, così come potrebbero esserlo gli stessi decreti ingiuntivi esibiti dalla difesa) ed 11 evidenzia come la sua attività costituisca un «tassello fondamentale» del meccanismo organizzativo. 4.2. La prima ordinanza, a sua volta, a pagina 27 precisa che «La TR GI ET, a dispetto di un'iniziale reticenza, ha ammesso che nell'instaurare il rapporto di fornitura a favore della G&G si interfacciò con ES e con lo stesso DA I», mentre a pagina 55 tratta i reati fine di cui ai capi n) e o). Per l'ordinanza genetica (con concetto ribadito anche dal AM), «al fine di verificare la provenienza del "gasolio agevolato ad uso agricolo" commercializzato dalla "G&G S.r.l.", le attività di indagine venivano estese alle operazioni di approvvigionamento di prodotto da parte della stessa (pag. 55). Si individuavano, pertanto, i fornitori principali della "G&G S.r.1" nelle società di seguito indicate: - "Levantoil S.r.l.", sede legale a Misilmeri (PA), Strada Provinciale 77 km 4 + 50, snc, legalmente rappresentata da PI SI - Partita I.V.A.: 06630440821; - "Garofalo LI S.r.l.", sede legale a RL (PA), Via Papa Leone II, 38, legalmente rappresentata da GAROFALO GI, Partita I.V.A.:06503860824; - "Fast Fuel S.r.l.", con sede legale, amministrativa ed operativa a Partinico (PA) SP 2 - Km 2+450 - Partinico/San Cipirello, sn, esercente l'attività di "Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi" - Partita I.V.A. 06771220826 - Codice operatore accise PAY01347W - legalmente rappresentata da LO IO AR;
- "Gold Black S.r.l. Unipersonale", con sede legale ed amministrativa a Palma di Montechiaro (AG), via Nino Bixio n. 81, e luogo d'esercizio a Camastra (AG) in c.da Castelluccio s.n., esercente l'attività di "Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione" legalmente rappresentata da La TR GI ET, autorizzata allo stoccaggio di un quantitativo massimo di 30 m3 di gasolio autotrazione e per un quantitativo massimo di 30 m 3 di gasolio agricolo denaturato. L'analisi delle banche dati in uso alla Guardia di Finanza consentiva, peraltro, di appurare l'esistenza di un altro schema fraudolento che vedeva coinvolta tale ultima società. Emergeva che la "Gold Black S.r.l." nel periodo 10.03.2022 - 21.09.2022 aveva dichiarato sui sistemi informatizzati dell'Agenzia delle Dogane n. 57 trasferimenti di "gasolio agevolato ad uso agricolo", per complessivi 508.095 litri, effettuati con l'autocisterna targata BH816XB, intestata alla stessa "Gold Black S.r.l. Unipersonale" e condotta da La TR GI ET, verso il deposito della società "G&G S.r.l.", sito a Sciara (PA) a fronte dei quali emetteva n. 57 fatture elettroniche di vendita per un imponibile complessivo pari a € 592.818,77 ed IVA pari a € 59.281,92. Ebbene, dalle attività di videosorveglianza nei pressi del deposito G&G, dati GPS e da verifiche tecniche emerge un quadro diametralmente opposto: - l'autocisterna targata BH816XB (incaricata dei trasporti) non si è mai recata presso il deposito della G&G sito in Sciara (PA); - la "G&G S.r.l.", a fronte delle false forniture di "gasolio agricolo" da parte del deposito della "Gold Black S.r.l.", al fine di "scaricare" contabilmente gli acquisti di gasolio agevolato effettuati 12 dalla "Gold Black S.r.l.", ha emesso nuovi e-DAS afferenti operazioni di vendita di gasolio agevolato ad uso agricolo nei confronti della D.I. "AR LI di GUARNACCIA AR"; - infine, come per gli altri casi, la AR LI non ha emesso alcun documento di trasporto e/o fattura di vendita. Sebbene la "G&G S.r.l." confermasse, attraverso il sistema informatizzato di ADM, di aver ricevuto i rifornimenti presso il proprio deposito, le immagini degli apparati di videosorveglianza installati presso il deposito della G&G sconfessavano tale volume di transazioni, evidenziando come i trasferimenti ivi indicati in realtà non fossero mai stati effettuati». A titolo esemplificativo, l'ordinanza genetica menziona le vendite di gasolio agricolo del 20.05.2022, del 7.06.2022, del 4.08.2022, del 19.09.2022, nonché i controlli operati su strada in data 3/5/2022 e in data 20.09.2022, in cui le giustificazioni del La TR erano contraddette dall'evidenza del cronochirotachigrafo. A pagina 58 della prima ordinanza si evidenzia come il La TR, per giustificare la mancata prova dell'approdo della sua autocisterna nel deposito di Sciara, ha sostenuto che in tutte le occasioni di consegne le modalità furono quelle sopra indicate come «fuori deposito», ammettendo tuttavia che nei confronti di nessuna altra ditta acquirente di prodotto petrolifero egli ha mai fatto consegne sulla strada direttamente all'autobotte e che nell'anno di riferimento non era stato in grado di indicare altri clienti oltre la G&G. Quanto al capo n), il GI conclude (pag. 59) nel senso che «il presunto rapporto di fornitura verso la G&G sia in contraddizione con la realtà, nel senso che si è svolto solo apparentemente, posto che l'autocisterna non si è mai recata in loco, e che le partite di gasolio agevolato ad uso agricolo (514.970 litri) acquistate dalla G&G S.r.I., provenienti dalla Gold Black S.r.l. e vendute alla AR LI, siano state in realtà dirottate verso usi non consentiti e così sottratte al pagamento delle relative imposte (accisa e iva ad aliquota ordinaria), in violazione derl'art. 40, comma 1, lettera c), del d. Igs. 504/1995, accertando la quantità di prodotto consumato in frode (514.970 litri) e le imposte evase quantificate, sulla base dei prezzi ponderati medi industriali pubblicati sul sito intemet del Ministero dello Sviluppo Economico, in complessivi euro 160.426,48 di accisa evasa. I fatti emersi nel corso delle indagini consentono, pertanto, di ravvisare gravi indizi del reato di cui all'art. 40 comma 1 lett. c) del d. Igs. 504/1995 riconducibile agli amministratori di fatto e di diritto della G&G S.r.l. e della Gold Black s.r.l. per avere scientemente messo in piedi detto meccanismo di fraudolenta sottrazione dei prodotti petroliferi all'accisa. US DR è amministratore della SAT s.r.I., proprietaria dell'autocisterna targata BR116YE, condotta da TI AT apparentemente usata per il fittizio trasporto del 4.8.2022». Il GI ritiene del pari sussistente il delitto di emissione di fatture per operazioni (soggettivamente) inesistenti, poiché, a dispetto di un'indicazione quale acquirente della G&G, dette fatture non sono sostenute da corrispondenti consegne fisiche. Ai fini del conteggio del totale Iva evasa, l'importo di C 175.211,84, che la "Gold Black" avrebbe dovuto versare a titolo 13 di IVA, deve essere necessariamente diminuito dell'importo totale IVA indicato nelle fatture emesse dalla stessa (pari a C 59.281,92). Pertanto, l'I.V.A. evasa relativa al prodotto in questione è pari ad C 115.929,92. L'ordinanza genetica evidenzia, inoltre, a pagina 59-60 che «dalle indagini espletate emergevano ulteriori fatture relative ad operazioni oggettivamente inesistenti, in quanto non realmente effettuate, emesse dalla "G&G S.r.l." nei confronti della AR LI al fine esclusivo di "scaricare" contabilmente il prodotto che la società avrebbe dovuto ricevere dalla "Gold Black S.r.l.", in realtà era stato destinato illecitamente ad altri soggetti economici, la cui individuazione non è risultata tuttavia possibile in quanto l'interrogazione della banca dati "fatture e corrispettivi", permette di esaminare i soli dati fattura (imponibile, imposta, cedente e cessionario), escludendo la visualizzazione della causale delle stesse e dunque l'individuazione della natura della merce e in relazioni alle quali non risulta possibile contestare, pertanto, il delitto di cui all'art. 8 D.Igs. n. 74/2000». A fronte della doglianza difensiva, riportata pedissequamente anche in sede di riesame e di ricorso per cassazione, secondo cui la presenza di bonifici, eseguiti dalla G&G in favore della Gold Black, in date prossime alle mancate consegne, escluderebbe i reati ipotizzati, il GI evidenzia - correttamente - come tale elemento non sia in grado di mettere in dubbio l'integrazione delle fattispecie di reato: ciò che rileva è infatti che il gasolio fornito da La TR non sia pervenuto nella disponibilità del deposito dichiarato di Sciara, ma si sia reso irrintracciabile, perché consegnato a soggetti economici ulteriori, rispetto ai quali non sussiste documentazione commerciale né finanziaria, elemento sufficiente a configurare il delitto di cui agli artt. 40 e 49 I. 504/95 e quello di emissione di fatture per operazioni inesistenti. Sempre a pagina 60, la prima ordinanza disattende il profilo di censura relativo alla attivazione di procedura monitoria, ritenendo, con motivazione non illogica, che «la circostanza che la Gold Black S.r.l. in data 30.1.2024 (dunque peraltro assai tardivamente rispetto al maturare dei relativi crediti) abbia azionato un decreto ingiuntivo per ottenere dalla "G&G" il pagamento di due fatture insolute del 27/7/2022 e del 19/09/2022 (costituenti per La TR le uniche due non pagate). L'azione segue il controllo ad opera della polizia giudiziaria avvenuto il 19/09/2022 e potrebbe anche interpretarsi come il suggello della chiusura di un rapporto che ormai era entrato nella sfera di interesse di indagini penali». La provvista indiziaria del reato associativo viene invece analizzata a pagina 90 ss. della prima ordinanza. Si evidenzia in tale sede che La TR GI, titolare della D.I. "La TR GI ET", ha operato «all'interno del secondo meccanismo fraudolento studiato dall'associazione criminale e consistente nel dichiarare di avere effettuato forniture di gasolio ad uso agricolo nei confronti della "G&G s.r.l.", in realtà mai eseguite, ma che la stessa falsamente dichiarava di avere regolarmente ricevuto accettando, attraverso il sistema di interscambio, i relativi e-Das emessi (ove, tra l'altro, La TR veniva indicato quale soggetto incaricato dei trasporti) e nella 14 contestuale emissione delle correlate fatture relative ad operazioni inesistenti. Attraverso tale meccanismo - la falsa dichiarazione da parte della "G&G" della regolare ricezione delle forniture e la contestuale emissione da parte della "Gold Black s.r.l." di fatture per operazioni inesistenti - la "Gold Black s.r.l." riusciva, di fatto, a cedere il prodotto petrolifero fuori dai canali ufficiali, vendendolo a terzi in assenza di titolo autorizzativo, realizzando così una totale evasione delle imposte dovute. Allo stesso modo così facendo la società di DA e ES e US si procurava gli e-DAS necessari a giustificare una parte significativa della propria provvista di gasolio. L'analisi degli e-DAS in tempo reale, unitamente all'attività di OCP eseguita dal personale dell'Agenzia delle Dogane ha, difatti, consentito di accertare che nessuna consegna alla "G&G" sia mai stata realmente effettuata, sconfessando altresì la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dallo stesso La TR che, in occasione del controllo dell'autocisterna effettuato dalla p.g. il 20.09.2022, dichiarava invece di avere effettuato lo scarico del materiale petrolifero presso il deposito della "G&G" sito a Sciara, consegnandolo a ES AT, diversamente, peraltro, da quanto risultante dai dati oggettivi ricavabili dal disco cronotachigrafo dell'autocisterna acquisito al momento dell'ispezione della stessa, dettagliatamente descritti nel paragrafo inerente la contestazione dei fatti di cui al capo n) ed o). Vale aggiungere che La TR nel suo interrogatorio, pur ammettendo che furono ES e DA a presentarsi per intavolare un rapporto commerciale, ha cercato di sminuire il rapporto con i predetti, ma allo stesso tempo ha ammesso che nel corso del 2022 il suo principale, quasi esclusivo, cliente sia stato proprio la G&G s.r.l. (e nell'ordine di circa un milione di litri di gasolio agricolo e 50.000 litri di carburante per autotrazione), non riuscendo peraltro a fare il nome di altri clienti, anche minoritari. La esclusività del rapporto intessuto nel 2022 con la G&G e le modalità fraudolente del suo svolgersi, le massicce quantità di prodotto petrolifero che ne era oggetto, attestano, sul piano indiziario, non solo un accordo tra La TR e gli amministratori di fatto e di diritto della "G&G s.r.l.", ma altresì la strategica posizione di La TR quale apparente fornitore del sistema e, dunque, la sua partecipazione al più articolato tessuto stabile dell'associazione criminale, che così facendo giustificava le propri provviste e realizzata indebiti e seriali guadagni fiscali». 5. Ciò posto, prima di procedere all'esame delle doglianze difensive, il Collegio evidenzia quanto segue. 5.1. In primo luogo, a pagina 1 dell'ordinanza impugnata è contenuto un rinvio per relationem al provvedimento genetico della misura. In proposito si sottolinea come, in materia cautelare, pur non potendosi parlare di «doppia conforme», laddove le due ordinanze cautelari pervengano a conclusioni sovrapponibili, seguendo i medesimi passaggi argomentativi (come nel caso, per l'appunto, di motivazione per relationem), esse si integrano, formando un unicum. In tal senso, la giurisprudenza della Corte ritiene (Sez. 2, n. 672 del 23/01/1998, dep. 1999, Trimboli, Rv. 212768 - 01) che «in tema di motivazione dei provvedimenti cautelari, così come 15 la motivazione del tribunale del riesame può integrare e completare la motivazione elaborata dal giudice che ha emesso il provvedimento restrittivo, quest'ultima ben può, a sua volta, essere utilizzata per colmare le eventuali lacune del successivo provvedimento;
infatti, trattandosi di ordinanze complementari e strettamente collegate, esse, vicendevolmente e nel loro insieme, connotano l'unitario giudizio di sussistenza in ordine ai presupposti di applicabilità della misura cautelare». Analogamente, Sez. 6, n. 32359 del 06/05/2003, Scandizzo, Rv. 226517 - 01, ha ritenuto che il provvedimento del Tribunale del riesame integra e completa quello del giudice che ha emesso l'ordinanza applicativa, purché questa (come in questo caso) contenga le ragioni logiche e giuridiche che ne hanno determinato l'emissione, con la mera esclusione (Sez. 6, Sentenza n. 18476 del 12/12/2014, dep. 2015, Taiani, n.m.) del caso in cui il provvedimento custodiale sia mancante di motivazione in senso grafico oppure ove, pur esistendo materialmente una motivazione, essa si risolva in clausole di stile o in una motivazione meramente apparente e cioè tale da non consentire di comprendere l'itinerario logico-giuridico esperito dal giudice. Le due ordinanze, quindi, andranno considerate unitariamente ai fini di valutare l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi di ricorso. 5.2. Ancora in via preliminare va evidenziato che la giurisprudenza di legittimità, in ordine alla nozione di «gravi indizi di colpevolezza», ha chiarito (Sez. 4, n. 53369 del 09/11/2016, Jovanovic, Rv. 268683; Sez. 4, n. 38466 del 12/07/2013, Kolgjini, Rv. 257576) che non è omologa a quella che qualifica lo scenario indiziario idoneo a fondare la valutazione di colpevolezza all'esito del giudizio di merito. Al fine dell'adozione della misura, invero, è sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitati. Detti indizi, pertanto, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192 cod. pen. proc., comma 2 (per questa ragione l'art. 273 cod. proc. pen., comma 1-bis richiama l'art. 192 cod. proc. pen., commi 3 e 4, ma non il comma del medesimo articolo, il quale, oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi). La stessa Corte costituzionale ha, del resto, chiarito (sentenza n. 121 del 2009) che «la gravità indiziaria richiesta dall'art. 273 cod. proc. pen. si propone come un criterio il cui metro di accertamento è eterogeneo rispetto a quello della sostenibilità dell'accusa in giudizio: per certi aspetti anche più rigoroso, per certi altri più debole, in ragione sia della possibilità che taluni degli atti di indagine unilateralmente acquisiti dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero e considerati per la misura cautelare risultino inutilizzabili in sede di giudizio, sia per l'eventualità che la loro valenza e il loro significato cedano o si trasformino, in uno o altro senso, attraverso la dialettica dell'assunzione probatoria dibattimentale». 16 Ne deriva, quindi, che «ai fini delle misure cautelari, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - non richiamato dall'art. 273 comma 1-bis, cod. proc. pen.» (Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, Pugiotto, Rv. 269179 - 01; conformi, ex multis: Sez. 2, n. 8948 del 10/11/2022, dep. 2023, Pino, Rv. 284262 - 01; Sez. 2, n. 48276 del 24/11/2022, Tiganciuk, Rv. 284299 - 02). Inoltre, secondo principi ripetutamente sottolineati da questa Corte di legittimità, anche il coinvolgimento in un solo reato-fine può integrare l'elemento oggettivo della partecipazione, laddove le connotazioni della condotta dell'agente, consapevolmente servitosi dell'organizzazione per commettere il fatto, ne riveli, secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico in funzione delle dinamiche operative e della crescita criminale dell'associazione (Sez. 6, n. 1343 del 04/11/2015, Rv. 265890 - 01, Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019. Rv. 276701 - 06). 6. Tanto premesso, il primo motivo, in cui si contesta la sussistenza della gravità indiziaria, alla luce delle superiori considerazioni è in parte manifestamente infondato e in parte inammissibile per genericità. Il Collegio evidenzia in proposito che la motivazione delle due concordi ordinanze, ove lette sinotticamente, se pure sintetica in riferimento al reato associativo, non appare manifestamente illogica o apparente, mentre è corposamente motivata in ordine ai reati fine. Come evidenziato ai parr.
4.2 e 4.3, infatti, la partecipazione dell'odierno ricorrente ai reati fine è evidenziata in modo chiaro dai due provvedimenti, mentre la prima ordinanza motiva in modo preciso in ordine al ruolo, tendenzialmente infungibile, del La TR nella struttura organizzativa del sodalizio. La doglianza è pertanto manifestamente infondata. Va peraltro evidenziato come già la prima ordinanza, e poi quella oggi impugnata, hanno congruamente motivato in ordine alla sostanziale irrilevanza della documentazione esibita dal La TR (relativa a pagamenti ricevuti, fatture emesse e procedure monitorie attivate), ciò da cui discende la genericità della doglianza di omessa motivazione sul punto, che con tali motivazioni non si confronta. 7. Il secondo motivo, in cui si contesta il requisito della attualità e proporzionalità della esigenza cautelare, è del pari inammissibile. 17 7.1. Nel caso di specie, a pagina 100, la prima ordinanza evidenzia che nei confronti dell'odierno ricorrente (nonché di Lo CI, IN, RU SA e LC), soccorre l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, lett. c) c.p.p., derivante dalla partecipazione alla gestione professionale e organizzata di un meccanismo di forniture, approvvigionamento, acquisto di carburanti abusivo, in sistematica frode all'Erario e in mancanza di qualsivoglia segno di resipiscenza. Ritiene tuttavia il Giudice delle indagini preliminari che l'anzidetta esigenza possa essere soddisfatta in modo differente nei confronti dei vari indagati. Nei confronti del La TR, tenuto conto della peculiarità delle precedenti pendenze, della ampiezza ed essenzialità del rapporto economico con i vertici dell'associazione e della maggiore compromissione con il sistema del DA (La TR ha instaurato un rapporto di fornitura integralmente fittizio), ritiene che vada disposta la misura degli arresti domiciliari con divieto di comunicazione con estranei. 7.2. L'ordinanza impugnata, dal canto suo, ritiene sussistente il pericolo di reiterazione del reato (pag. 11) alla luce della gravità dei fatti, «con organizzazione di plurime attività di sottrazione all'accise e all'IVA, di confezione di fatture ideologicamente false, in un contesto ben rodato, connotato da stabili rapporti reciproci, massicce quantità di prodotto e dunque di guadagno e con reiterazione temporale» (pag. 12), elementi che risultano chiaramente indicativi di «professionalità e spregiudicatezza anche nel ricorrere a metodi subdoli, quali la triangolazione con una ditta cartiera e la falsa fatturazione». 7.3. A fronte della genericità della doglianza espressa nel giudizio di riesame, peraltro solamente all'interno di memoria depositata in data 31/10/2024 e solo con generico riferimento alla «adeguatezza» della misura scelta (e quindi «aspecificamente» in relazione al requisito della «attualità» delle esigenze cautelari e della «proporzionalità» della misura adottata), le motivazioni delle due ordinanze non presentano profili di manifesta illogicità. Esse, infatti, si pongono in linea di continuità con quella giurisprudenza secondo cui, in tema di misure coercitive, l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e la concretezza delle condotte criminose, sicché il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche se risalenti nel tempo (Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023, Mati, Rv. 285217 - 01), e secondo cui (Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991 - 01; Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891 - 01; in senso contrario: Sez. 6, n. 11728 del 20/12/2023, dep. 2024, Catalfamo, Rv. 286182 - 01) «il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio- 18 ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza». Il requisito dell'attualità del pericolo può quindi sussistere anche quando l'indagato non disponga di effettive ed immediate opportunità di ricaduta, a condizione che il giudice compia una approfondita valutazione delle modalità del fatto, del contesto socio-ambientale in cui è avvenuto il fatto, della personalità dell'indagato e del tempo trascorso dal fatto. In altri termini, la valutazione di attualità cautelare si risolve nella verifica di una congrua e coerente motivazione sulla «attuale», permanente, sussistenza dell'esigenza di disporre o tenere ferma la misura cautelare per il pericolo di reiterazione del reato (Sez. 2, n. 44946 del 13/9/2016, Draghici, Rv. 267965; Sez. 2, n. 47891 del 7/9/2016, Vicini, Rv. 268366; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, dep. 2017, Verga, Rv. 269684). Analogamente, in punto di «idoneità», l'ordinanza ritiene idonea al contenimento dell'esigenza cautelare riscontrata quella applicata dal GI, che «consente di restringere la libertà di movimento dell'indagato, in guisa da impedire che lo stesso possa riprendere i legami con il tessuto criminale di riferimento, impedendogli di instaurare nuovi schemi fraudolenti instaurando contatti con altri soggetti». La motivazione del Tribunale del riesame non appare pertanto immotivata, posto che le questioni del c.d. «tempo silente» e della «proporzionalità» della misura non erano neppure state devolute con i motivi di riesame, con conseguente affievolimento dell'obbligo di motivazione, che appare soddisfatto, sia pure in modo sintetico. Il motivo è pertanto inammissibile. 8. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 marzo 2025. e
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti lette le conclusioni del pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Luigi Giordano, cui il P.G. si è riportato in udienza, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito per l'indagato l'Avv. SO Abate del Foro di Marsala, che si è riportato al ricorso chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 05/11/2024, il Tribunale del riesame di Catania rigettava la richiesta di riesame proposta da GI ET La TR avverso l'ordinanza del GI presso il Tribunale di Catania del 09/10/2024, che aveva applicato le seguenti misure cautelari coercitive: 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 17790 Anno 2025 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 04/03/2025 - a DA AT (per i capi a, b, c, d, e, f, g, h, i, I, m, n, o, p, q e r) e US DR (per capi a, b, d, h, I, n, p e r), la misura cautelare della custodia in carcere;
- a ES AT (per i capi a, b, c, d, e, f, g, h, i, I, m, n, o, p, q e r), UA AR (per i capi a, b, d, f, h, I e r), La TR GI ET (per i capi a, n, o) e Lo CI AR (per i capi a, p, o), la misura degli arresti domiciliari;
- a LC RI (per i capi a, f), RU SO (per i capi a, I), IN AT (per i capi a, d) e SA RO (per i capi a, h), le misure congiunte dell'obbligo di dimora nel comune di rispettiva residenza ex art. 283 c.p.p. e della sospensione dall'esercizio di imprese per la durata di un anno ex art. 299 cod. proc. pen.. - ad BI AT (per i capi a, b, h), TI AT (per i capi a, d, I) e AC CC (per i capi a, b, d, f, h, I), la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di rispettiva residenza e ai soli BI e AC altresì quella congiunta dell'obbligo di presentazione alla P.G. due volte alla settimana, in giorni e fasce orarie da fissarsi ad opera della polizia giudiziaria. Si contestava agli imputati il delitto associativo (capo a) finalizzato, in via principale, alla sottrazione dei prodotti petroliferi all'accise e al regime IVA corrispondente all'utilizzo degli stessi. Il reato principalmente contestato è infatti quello di cui all'articolo 40, comma 1, lettera b), d. Igs. n. 504/1995 (capi b, d, f, h, I, n, p), cui accedono, specularmente, i delitti di emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti nei confronti delle ditte «AR LI di UA AR» o della «G&G» s.r.I., mentre ai capi r) e s) sono contestati, rispettivamente, i delitti di cui agli articoli 648-bis.1 e 515 cod. pen.. 2. Avverso tale ordinanza l'indagato propone ricorso per cassazione deducendo, con un primo motivo, violazione di legge in relazione all'articolo 416 cod. pen., oltre che manifesta illogicità e contradditorietà della motivazione, in riferimento all'articolo 273 cod. proc. pen.. Il La TR non può far parte del sodalizio, in quanto: ha intrattenuto rapporti esclusivamente con un soggetto, il ES;
non emergono conversazioni telefoniche con alcun soggetto Indagato;
non risulta dal compendio probatorio alcuna indicazione sul fatto che il ricorrente fosse a conoscenza del «giro di affari» del predetto sodalizio. Nel parlare di affectio societatis, il GI e il AM lo fanno in modo generico, senza indicare per ogni singolo reo quale sarebbe la condotta da cui ne evince la sussistenza, limitandosi, i giudici della cautela, ad un mero automatismo tra le condotte poste in essere e la consapevolezza in capo al La TR di un pregresso accordo criminoso e deducendo così l'intraneità al sodalizio dalla mera fittizietà delle fatture. Sussiste inoltre un evidente vizio di motivazione laddove al capo n) si contesta un solo viaggio, da cui non può certo desumersi l'appartenenza al sodalizio, e quindi uno «stabile accordo» con gli altri compartecipi. 2 Manca, inoltre, qualsiasi motivazione in relazione alla documentazione prodotta dalla difesa, da cui emerge che la "Gold Black" ha attivato procedura monitoria nei confronti delle "G&G", verso la quale ha regolarmente emesso fattura: non si comprenderebbe, secondo il ricorrente, per quale motivo la "G&G" avrebbe dovuto pagare le fatture per del carburante mai ricevuto. Inoltre, se la "G&G" successivamente emetteva false fatture nei confronti della "AR LI", non avrebbe avuto senso utilizzare false fatture emesse dalla "Gold Black", in quanto relative a carburante mai ricevuto. 2.2. con il secondo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione in riferimento agli articoli 274 e 275 cod. proc. pen.. L'ordinanza si arresta a due anni prima, senza considerare il c.d. "tempo silente" intercorso tra la fine delle indagini e l'esecuzione della misura (peraltro emessa dal GI nove mesi dopo il deposito della richiesta del pubblico ministero); nessun elemento attesta, contrariamente a quanto affermato dal GI, il verificarsi di condotte criminose da parte del La TR occorse medio tempore. Non viene indicata neppure, a tal fine, quale sarebbe la prossima occasione di ricaduta nel crimine. Manca quindi ogni motivazione in punto di «attualità» delle esigenze cautelari. Del pari, manca ogni motivazione in relazione alla «proporzionalità» di misure meno afflittive, quali quelle interdittive, a fronteggiare la riscontrata esigenza cautelare. RITENUTO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Prima di procedere all'esame delle doglianze relative al La TR, il Collegio ritiene necessario ripercorrere la cronistoria del procedimento e il percorso motivazionale delle ordinanze della cautela. 3. Si contesta agli imputati il delitto associativo (capo a) finalizzato, in via principale, alla sottrazione dei prodotti petroliferi all'accise e al regime IVA corrispondente all'utilizzo degli stessi, cui accedono i delitti di sottrazione all'accise e di emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, nonché, residualmente, i delitti di cui agli articoli 648-bis.1 e 515 cod. pen.. 3.1 Le fonti di prova, da cui il GI ha desunto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sono costituite prevalentemente dalla documentazione contabile e fiscale delle diverse società coinvolte, riscontrata: dalle immagini degli impianti di videosorveglianza installati presso i depositi delle società coinvolte, dai dati GPS rilevati dalle autovetture adibite al trasporto del materiale, dal sequestro preventivo di prodotti petroliferi e autocisterne adibite al relativo trasporto e dalle intercettazioni telefoniche captate tra gli indagati. 3 In particolare, si procedeva: - all'installazione di apparati di localizzazione satellitare "GPS" sulle autocisterne targate ET936NT ed EK917A3, indicate nei documenti e-DAS quali veicoli adibiti al trasporto, per tracciarne gli spostamenti e consentire l'individuazione dei reali destinatari del prodotto energetico agevolato;
- all'installazione di apparati di videosorveglianza presso i depositi delle ditte interessate ("G&G", "IN S.r.l.", "LC Carburanti s.r.l.", "Ditta Individuale Brancato Grazia", "d.i. RU SO"); - a intercettazione telefonica sulle utenze in uso a UA AR, BI AT (rappresentante legale e autista della Fato LI s.r.I., intestataria dell'autocisterna targata EK917A3), AC CC (dipendente della «Fato LI»), TO CE IO, AU IO, ES AT, US DR, DA AT. Inoltre, la lettura congiunta e coordinata delle dichiarazioni rese dagli indagati in seno ai rispettivi interrogatori ex art. 294 cod. proc. pen., avrebbe sostanzialmente confermato lo schema dei rapporti fraudolenti ricavabile dalle indagini di PG e anzi ha rafforzato il ragionevole convincimento che tale schema costituisse attuazione del programma di una struttura organizzata, avente carattere associativo, al cui vertice si collocava indubbiamente DA AT (detto Giovanni), coadiuvato da ES AT e US DR, nonché da taluni altri imprenditori e autotrasportatori in veste di anelli essenziali della catena. 3.2. Quanto ai delitti contestati, come evidenziato a pagina 16 dell'ordinanza genetica, il d. Igs. n. 504/1995, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e i consumi e relative sanzioni penali e amministrative (Testo Unico Accise), definisce all'art. 1 come «accisa» la «imposizione indiretta sulla produzione o sul consumo dei prodotti energetici», chiarendo - nel successivo art. 21 - quali sono detti «prodotti energetici», indicando, fra gli altri, la benzina, il cherosene, il gasolio e gli oli combustibili. L'art. 3 prevede, inoltre, che «il prodotto da sottoporre ad accisa deve essere accertato nella quantità e qualità» e che «la liquidazione dell'imposta si effettua applicando alla quantità di prodotto l'aliquota d'imposta vigente alla data di immissione in consumo». Con riferimento ai prodotti energetici, l'art. 24 del testo unico dispone che quelli destinati agli usi elencati nella tabella A) allegata sono ammessi ad esenzione o ad aliquota ridotta nella misura ivi prevista, mentre il punto 5 della suindicata tabella prevede - a sua volta - l'applicazione di un'aliquota ridotta di accisa per il carburante impiegato in lavori agricoli. Il gasolio destinato all'alimentazione dei mezzi agricoli sconta quindi un'accisa pari ad C 0,135 al litro, mentre l'accisa applicata su ogni litro di gasolio destinato all'uso «autotrazione» è pari ad C 0,6174. Analogamente, il d.P.R. n. 633/1972, avente ad oggetto l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), prevede tre aliquote: ordinaria del 22%, quella minima del 4% e ridotta del 10%, applicando quest'ultima ai «prodotti petroliferi per uso agricolo». 4 È quindi del tutto evidente che il carburante destinato ad usi agricoli sconta un'accisa e una aliquota IVA molto più basse rispetto al carburante destinato ad autotrazione, consentendo un risparmio complessivo di circa 60/70 centesimi di euro al litro. Così, al fine di consentire la tracciabilità dei prodotti petroliferi e di evitare frodi, l'art. 12 prevede che benzina, gasolio e tutti i prodotti usati come carburante, e dunque sottoposti ad accisa, circolano nel territorio dello Stato scortati da apposito documento di accompagnamento (Documento di Accompagnamento Semplificato, o «DAS»), la cui eventuale mancata esibizione pone la merce, ai sensi dell'art. 49 TUA, nella condizione di presunta illecita provenienza e comporta l'applicazione al trasportatore ed allo speditore le pene previste per la sottrazione del prodotto all'accertamento o al pagamento dell'imposta (art. 40 del D. Lgs. n. 504/1995). Il DAS (ormai elettronico, o «e-DAS») è pertanto il documento che accompagna il prodotto energetico che ha già assolto il debito di accisa dal momento della sua estrazione dal deposito fiscale ove è custodito e del conseguente pagamento dell'accisa dovuta al momento in cui giunge a destinazione, ossia accompagna i prodotti nel tragitto dal deposito di stoccaggio fino al luogo di consegna;
pertanto, se regolarmente emesso e compilato, legittima la provenienza dei carburanti dal deposito dello speditore, la loro circolazione e la detenzione nell'impianto del destinatario. Esso prevede la compilazione di campi concernenti il mittente (speditore), il destinatario e il vettore. La Determinazione Direttoriale della Direzione Generale dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli n. 138764/RU del 10/5/2020, stabilisce - art. 3, comma 4 - i contenuti dell'e-DAS, che deve riportare alcune informazioni, quali: - un codice CRS (Codice di Riferimento Standard - identificativo alfanumerico unico nazionale attribuito all'e-DAS dal sistema informativo); - i seguenti dati obbligatori: a) codice di accisa del deposito mittente;
b) numero identificativo e data della fattura elettronica emessa per la cessione del prodotto estratto dal deposito;
in caso di fatturazione differita è indicato il numero di riferimento locale;
c) codice accisa ed indirizzo del deposito destinatario nonché denominazione commerciale dell'esercente, laddove la spedizione sia effettuata verso un deposito commerciale di prodotti energetici;
d) targa del mezzo e quella dell'eventuale rimorchio o semirimorchio;
e) data e ora di spedizione;
f) durata strettamente necessaria prevista per il trasporto in base al tragitto da effettuare;
g) denominazione commerciale del prodotto trasportato;
h) quantitativo del prodotto trasportato e densità del prodotto a 15°C; i) peso a vuoto del mezzo;
j) peso netto della spedizione (omissis). Inoltre: - i carburanti circolano solo se accompagnati da una copia stampata dell'e-DAS; - l'emissione e l'annullamento dell'e-DAS, il cambio di destinazione dei prodotti da parte dello speditore nonché, per i trasferimenti tra depositi commerciali, la conferma dell'arrivo dei carburanti stessi da parte del destinatario è effettuata mediante la trasmissione al sistema 5 informativo di specifici messaggi elettronici, convalidati dal sistema stesso secondo le disposizioni della circolare direttoriale (nel caso specifico, effettuati i trasporti fino alla reale meta, gli e-DAS il codice di accisa o il codice ditta del deposito del mittente, il numero identificativo e la data della fattura elettronica emessa per la cessione del prodotto estratto dal deposito, il codice ditta ed indirizzo dell'impianto destinatario nonché la denominazione dell'esercente, la partita IVA del primo vettore nonché la denominazione del primo incaricato del trasporto, la targa del mezzo e quella dell'eventuale rimorchio o semirimorchio, venivano poi fisicamente eliminati;
in alcuni casi la spedizione è avvenuta senza documento di circolazione E- DAS e, in ogni caso, non risulta alcuna comunicazione al sistema informativo degli Uffici Doganali); - al termine della circolazione, una copia dell'«e-DAS» è conservata nelle contabilità dello speditore e del destinatario per i cinque anni successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario (nel caso specifico, consta dalle indagini che in relazione alle partite di carburante di gasolio uso agricolo spedite dalla "G&G SRL" e destinate ad usi non consentiti dalla Legge, non è stata istituita, tenuta e conservata alcuna contabilità. Unica eccezione il tentativo di RU SO di sanare in epoca successiva una spedizione di gasolio uso agricolo effettuata addirittura senza la scorta di e-Das); - in caso di trasferimento tra depositi commerciali, lo speditore è tenuto ad emettere un e- DAS per ogni spedizione. 3.3. Sotto il profilo sanzionatorio, il citato articolo 40 del d. Igs. 504/1995 punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa (non inferiore in ogni caso a 7.746 euro), chiunque: a) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici;
b) sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa; c) destina ad usi, soggetti ad imposta od a maggiore imposta, prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;
d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti;
e) rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta;
f) detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato;
g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate. Il comma 4 prevede che, se la quantità di prodotti energetici è superiore a 2.000 chilogrammi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa. Il comma 3 equipara il tentativo al reato consumato. 6 L'articolo 49 prevede che i prodotti sottoposti ad accisa, anche se destinati ad usi esenti od agevolati, trasportati senza la specifica documentazione prevista in relazione a detta imposta, ovvero con documento falso od alterato o che non consente di individuare i soggetti interessati all'operazione di trasporto, la merce o la quantità effettivamente trasportata, si presumono di illecita provenienza. In tali casi si applicano al trasportatore ed allo speditore le pene previste per la sottrazione del prodotto all'accertamento o al pagamento dell'imposta. L'articolo 2 del decreto, che necessariamente integra la norma incriminatrice sotto il profilo del momento di consumazione del reato, prevede (comma 1) che per i prodotti sottoposti ad accisa l'obbligazione tributaria sorge al momento della loro fabbricazione, compresa l'estrazione dal sottosuolo qualora l'accisa sia applicabile, ovvero della loro importazione o del loro ingresso irregolare nel territorio dello Stato. L'accisa diviene esigibile (comma 2) all'atto della «immissione in consumo» del prodotto nel territorio dello Stato. 3.4. In punto di diritto, questa Corte ha precisato che «per la integrazione della fattispecie non sono richieste né l'immissione in commercio, né la destinazione al commercio dei prodotti sottratti al pagamento dell'accisa» (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260609 - 01; Sez. 3, n. 10909 del 07/02/2007, De Patre, Rv. 236089 - 01), mentre «la successiva condotta di utilizzazione del prodotto non assume, tendenzialmente, rilievo penale, configurando un post factum non punibile;
quando, tuttavia, non esiste alcuna cesura, sul piano logico e temporale, fra il mutamento di destinazione ed il successivo utilizzo del bene, il reato viene integrato proprio attraverso l'utilizzazione del prodotto agevolato, con conseguente assoggettabilità a sequestro preventivo del bene strumentale attraverso il quale lo stesso prodotto viene fruito» (Cass., Sez. III, sentenza n. 24603 del 25/1/2017 - dep. 18/05/2017, Rv. 270514-01, Blasio). Circa la «natura» del reato, si è precisato (Sez. 3, n. 41139 del 25/06/2019, Guerra, Rv. 277981 - 01) che l'art. 40 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, che sanziona la sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici, disciplina un «delitto permanente», con la conseguenza che lo stato di flagranza, ai sensi dell'art. 382, comma 2, cod. proc. pen., perdura «fino al pagamento dell'accisa ovvero fino a quando l'agente, per atto volontario o per un provvedimento ablatorio da parte dell'autorità giudiziaria, non ha più la disponibilità del bene». Esso, inoltre, è un reato «a condotta libera» ed alla cui struttura sono estranei elementi di necessaria fraudolenza;
in proposito, Sez. 3, n. 39090 del 19/07/2017, Liuzzi, Rv. 271783 - 01, ha chiarito che, per integrare il reato di sottrazione al pagamento dell'accisa sui carburanti, previsto dall'art. 40, comma 1, lett. b), del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, è sufficiente che la sottrazione si attui «"con qualsiasi mezzo", non essendo necessario che la condotta sia realizzata mediante particolari artifizi, accorgimenti o macchinazioni». 7 3.5. Scendendo in concreto, l'ordinanza genetica ravvisa l'esistenza di un circuito organizzato che si avvale di imprenditori e relativi collaboratori, quali alcuni autotrasportatori, dedito a plurime e seriali operazioni commerciali connotate da meccanismo fraudolento e consistito: a) nella commercializzazione di prodotti petroliferi del tipo gasolio, con modalità complessivamente finalizzate ad evadere, in tutto o in parte, il pagamento dell'elevata accisa per essi prevista, attraverso la fraudolenta destinazione di gasolio ammesso ad aliquote agevolate (impiego in lavori agricoli) rispetto ad usi soggetti a maggiore imposta (quali l'uso per autotrazione); b) nella emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti, in quanto emessi nei confronti di soggetti diversi rispetto ai reali destinatari del prodotto petrolifero;
c) nell'autoriciclaggio del denaro non contabilizzato, frutto delle vendite di prodotto petrolifero senza fattura ai depositi delle imprese destinatarie, e riversato presso i conti correnti della medesima società fornitrice di petrolio. Secondo l'ordinanza genetica, il sistema fraudolento creato, in altri termini, comportava la predisposizione di documentazione falsa (fatture, e-DAS, ecc.) finalizzata ad ottenere sgravi fiscali non dovuti, mediante l'emissione di documenti di trasporto emessi nei confronti di soggetti diversi rispetto ai reali destinatari del prodotto - interponendo fittiziamente fra il fornitore del carburante (la G&G s.r.I.) da immettere in commercio e il destinatario dello stesso, una società «cartiera» (la d.i. «AR LI» di UA AR) - ovvero nei confronti di soggetti di fatto inesistenti, ma appositamente creati al fine di acquistare «cartolarmente» il prodotto medesimo, così simulando l'apparenza di una "filiera" fra i cui articolati passaggi veniva omessa il pagamento dell'imposta formalmente dovuta. Il risparmi6 consisteva nell'eludere il pagamento di IVA e accisa per carburante destinato a usi diversi da quello agricolo. Lo schema illecito concretamente posto in essere dagli indagati vedeva la centralità della società «G & G» s.r.I., con amministratore di fatto DA AT, avente deposito commerciale di prodotti petroliferi a Sciara (PA), il quale acquistava ingenti partite di «gasolio per uso agricolo», che successivamente vendeva alla ditta individuale «AR LI di UA AR», apparentemente destinataria del prodotto, ma in realtà soggetto meramente interposto in quanto ditta priva di deposito;
le partite di gasolio per uso agricolo venivano in realtà vendute a una serie di società che gestivano depositi di carburante per la vendita all'ingrosso, non autorizzati a riceverle (perché non «destinatari» del gasolio). L'ordinanza evidenzia come la «G&G s.r.I.», costituita nel marzo 2019, legalmente rappresentata da ES AT (soggetto che vanta precedenti per sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sugli oli minerali ed irregolarità nella circolazione di prodotti sottoposti ad accisa e che non ha mai dichiarato alcun reddito dal 2014 ad oggi), aveva stipulato con decorrenza dal giugno 2020 un contratto di affitto di ramo d'azienda con la società 8 «Fast Fuel S.r.l.» (I.r. Lo CI AR) inerente alla gestione di un deposito di carburanti per autotrazione sito a Sciara (PA) in Contrada Cozzo di Nanno snc. La «d.i. AR LI di UA AR», d'altro canto, ditta così denominata dal marzo 2021 (in precedenza denominata «Club Calcio Catania di UA AR», esercente l'attività di posto telefonico pubblico ed Internet point) era rappresentata dal UA AR, il quale non ha dichiarato alcun reddito dal 2009 fino ad oggi (e ha precedenti per reati quali rapina, furto, porto abusivo di armi, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti per fatti del 2005, 2006, 2012, 2016 e 2018), esercitava l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi in assenza di titolo autorizzativo previsto dalla legge per la commercializzazione del gasolio per impieghi in uso agricolo. Incrociando i dati ottenuti dalle suddette banche dati con la banca dati «Fatture e corrispettivi» risultava che: - la G&G s.r.l. aveva emesso in circa sei mesi (da marzo 2022 a settembre 2022) n. 204 fatture per un importo complessivo di € 3.780.093,79 ed Iva per € 378.009,41 nei confronti della «d.i. AR LI di UA AR»; - tali fatture non erano state accettate al sistema di interscambio della fatturazione elettronica dalla «d.i. AR LI di UA AR» e risultavano, pertanto, come tutte le fatture non consegnate ma solo messe a disposizione del portale, marcate da un simbolo rosso di alert (diversamente dalle fatture elettroniche che vengono regolarmente consegnate, contrassegnate da un simbolo verde di spunta e per le quali viene emessa una ricevuta di consegna); - non vi era alcuna traccia, invece, delle fatture di ulteriore vendita del prodotto da parte della «d.i. AR LI di UA AR» ad altri soggetti, ad accezione di un'unica fattura emessa per la fornitura di "gasolio per uso agricolo" effettuata per la "d.i. RU SO" - fattura postuma emessa ragionevolmente al solo scopo di sanare l'illegale destinazione del gasolio per uso agricolo, oggetto di sequestro preventivo effettuato in data 1.07.2022. Le ditte che realmente ricevevano il gasolio (LC, SA, RU, IN), acquistavano le predette partite di carburante senza fattura né da G&G e né dalla d.i. AR LI, sulla scorta di documenti di trasporto (e-DAS telematici) ideologicamente artefatti e con fatture per operazioni inesistenti. Ed infatti, ogni e-DAS riportava la G&G s.r.l. quale mittente del prodotto e la ditta individuale AR LI di UA quale destinatario;
tuttavia, nello spazio dedicato alla luogo di consegna, il documento di trasporto non indicava un sito nella disponibilità della AR LI (risultata essere un'impresa fittizia, non abilitata con licenza alla ricezione di carburante idrocarburi e priva di qualsivoglia deposito di stoccaggio), bensì il deposito fisico di altre imprese (come RU, SA, IN, ecc.), le quali non risultavano documentalmente destinatarie del prodotto, ma ne erano le sostanziali acquirenti. 9 A queste ultime, come detto, non fatturavano né la G&G né la AR LI, che, del resto, non poteva legalmente agire come acquirente per conto terzi, ossia come broker o committente di carburante della G&G s.r.I., che poi avrebbe lecitamente destinato alle imprese effettive acquirenti, proprio perché non era legalmente abilitata ad acquistare carburante e, non avendo un deposito fisico, avrebbe dovuto dichiarare di acquistare per conto terzi. Si evidenzia inoltre, a pagina 20 dell'ordinanza genetica, che la «G & G s.r.I.» ha emesso documenti fiscali nei confronti del committente «d.i. AR LI di UA AR». Per «committente», deve intendersi il soggetto che commercializza prodotti petroliferi, pur non essendo titolare di deposito, che, quindi, non è obbligato a tenere la contabilità dei prodotti movimentati prevista dalla normativa delle accise, né alla compilazione di documenti di circolazione. In caso di estrazione effettuata per conto di un committente va indicato nell'e-DAS il nome, preceduto dalla parola «per conto», e il numero di partita I.V.A. da riportare nel riquadro «Destinatario»; nel procedimento in esame, in nessun e-Das è riportata la frase «per conto», ciò che esclude la presenza di un committente. Ancora, contrariamente a quanto prescritto, l'ordinanza evidenzia che la «G & G s.r.I.» non ha mai indicato, nei rispettivi riquadri «Impianto ricevente» degli e-Das, il codice accisa dei depositi commerciali riceventi, ma solo la partita I.V.A. della «d.i. AR LI di UA AR» e quella del deposito ricevente. E, di questi ultimi, non solo non ha indicato il codice accisa, ma nemmeno la denominazione commerciale, così da risultare del tutto oscura la identificazione del vero destinatario del prodotto petrolifero sul piano commerciale (impedendo la tracciabilità del prodotto petrolifero). In altri termini, sono stati riportati, nella stragrande maggioranza degli e-Das, i soli indirizzi delle sedi operative dei depositi commerciali, mentre solo a seguito di riscontri investigativi e operazioni di sequestro, le imprese attenzionate hanno cominciato a immettere - ma non in tutti i casi - la denominazione sociale dell'impianto ricevente. Le elencate discrasie rendono - secondo il GI - gli «e-Das» non regolarmente emessi e compilati, così non legittimando la provenienza dei carburanti dal deposito dello speditore, la loro circolazione e la detenzione nell'impianto del destinatario. Inoltre, la G&G s.r.I.: - registrava documentazione contabile (e-DAS telematici e fatture di acquisto) afferenti approvvigionamenti «fittizi» di partite di «gasolio per uso agricolo» estratti dai depositi commerciali di prodotti energetici denominati «Gold Black S.r.l.» e «Fast Fuel S.r.l.»; - consentiva ai siti di stoccaggio «Gold Black S.r.l.» e «Fast Fuel S.r.l.» la vendita (destinazione ad usi non consentiti) del gasolio per uso agricolo a soggetti terzi non autorizzati a riceverlo;
10 - compilava ed emetteva, a fronte dei richiamati approvvigionamenti, e-DAS telematici e fatture (di vendita) per operazioni "inesistenti" nei confronti della «AR LI di UA AR». Salvo quanto si evidenzierà in riferimento ai singoli capi di incolpazione provvisoria, lo schema delineato dall'ordinanza genetica sostanzialmente si basa sulla considerazione che, attraverso questa illecita «triangolazione» tra la «G&G s.r.I.», la «AR LI» (cartiera) e i reali acquirenti-destinatari del prodotto, si sia attuata, per un verso, la evasione fiscale (IVA e accise) e, per altro verso, la perdita di tracciabilità del prodotto petrolifero nelle potenziali successive fasi di rivendita a terzi (che tuttavia costituiscono, come visto dianzi, meri post factum non punibili). Analoghe considerazioni sono riportate, sinteticamente, alle pagine 3-4 dell'ordinanza impugnata. 4. Per quanto specificamente concerne la posizione del La TR, allo stesso viene contestato il ruolo di compartecipe nel reato associativo (capo a), perché, in qualità di rappresentante legale della "Gold Black S.R.L." (simmetricamente a AR Lo CI, legale rappresentante della "Fast Fuel S.R.L."), avendo il compito di compilare i documenti di trasporto prescritti dalla normativa sulle accise (D.A.S.) attestanti forniture di "gasolio uso agricolo" al deposito di prodotti energetici "G & G s.r.l.", [forniture] in realtà mai effettuate in quanto di fatto destinate ad altri usi non consentiti, con la successiva emissione, sempre nei confronti del richiamato sito di stoccaggio, di fatture per operazioni inesistenti. Allo stesso vengono inoltre contestati i reati fine di cui ai capi n), per avere, in concorso con ES AT (in qualità di legale rappresentante della "G&G."S.r.I..), DA AT (in qualità di amministratore di fatto della medesima società) e US DR (in qualità di organizzatore delle attività illecite per conto di DA anche attraverso le società al medesimo intestate), con più condotte esecutive del medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, sottratto all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici e dell'I.V.A., nel periodo dal 11 marzo 2022 al 20 settembre 2022, litri 514.970 di "gasolio uso agricolo", per un ammontare di C 155.866,60 di accisa evasa e di C 114.643,82 di I.V.A. evasa, nonché al capo o), per avere, nella anzidetta qualifica, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, relativamente all'anno di imposta 2022, emesso nei confronti della "G&G" s.r.I., n. 57 per operazioni inesistenti per un importo complessivo pari ad C 652.100,70 di cui imponibile C 592.818,78 ed I.V.A. C 59.281,92. 4.1. L'ordinanza impugnata tratta la posizione dell'odierno ricorrente a pagina 10, ove ripercorre la commissione dei reati fine da parte del La TR (sottolineando che la documentazione apparentemente regolare era lo strumento per la copertura di operazioni inesistenti, così come potrebbero esserlo gli stessi decreti ingiuntivi esibiti dalla difesa) ed 11 evidenzia come la sua attività costituisca un «tassello fondamentale» del meccanismo organizzativo. 4.2. La prima ordinanza, a sua volta, a pagina 27 precisa che «La TR GI ET, a dispetto di un'iniziale reticenza, ha ammesso che nell'instaurare il rapporto di fornitura a favore della G&G si interfacciò con ES e con lo stesso DA I», mentre a pagina 55 tratta i reati fine di cui ai capi n) e o). Per l'ordinanza genetica (con concetto ribadito anche dal AM), «al fine di verificare la provenienza del "gasolio agevolato ad uso agricolo" commercializzato dalla "G&G S.r.l.", le attività di indagine venivano estese alle operazioni di approvvigionamento di prodotto da parte della stessa (pag. 55). Si individuavano, pertanto, i fornitori principali della "G&G S.r.1" nelle società di seguito indicate: - "Levantoil S.r.l.", sede legale a Misilmeri (PA), Strada Provinciale 77 km 4 + 50, snc, legalmente rappresentata da PI SI - Partita I.V.A.: 06630440821; - "Garofalo LI S.r.l.", sede legale a RL (PA), Via Papa Leone II, 38, legalmente rappresentata da GAROFALO GI, Partita I.V.A.:06503860824; - "Fast Fuel S.r.l.", con sede legale, amministrativa ed operativa a Partinico (PA) SP 2 - Km 2+450 - Partinico/San Cipirello, sn, esercente l'attività di "Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi" - Partita I.V.A. 06771220826 - Codice operatore accise PAY01347W - legalmente rappresentata da LO IO AR;
- "Gold Black S.r.l. Unipersonale", con sede legale ed amministrativa a Palma di Montechiaro (AG), via Nino Bixio n. 81, e luogo d'esercizio a Camastra (AG) in c.da Castelluccio s.n., esercente l'attività di "Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione" legalmente rappresentata da La TR GI ET, autorizzata allo stoccaggio di un quantitativo massimo di 30 m3 di gasolio autotrazione e per un quantitativo massimo di 30 m 3 di gasolio agricolo denaturato. L'analisi delle banche dati in uso alla Guardia di Finanza consentiva, peraltro, di appurare l'esistenza di un altro schema fraudolento che vedeva coinvolta tale ultima società. Emergeva che la "Gold Black S.r.l." nel periodo 10.03.2022 - 21.09.2022 aveva dichiarato sui sistemi informatizzati dell'Agenzia delle Dogane n. 57 trasferimenti di "gasolio agevolato ad uso agricolo", per complessivi 508.095 litri, effettuati con l'autocisterna targata BH816XB, intestata alla stessa "Gold Black S.r.l. Unipersonale" e condotta da La TR GI ET, verso il deposito della società "G&G S.r.l.", sito a Sciara (PA) a fronte dei quali emetteva n. 57 fatture elettroniche di vendita per un imponibile complessivo pari a € 592.818,77 ed IVA pari a € 59.281,92. Ebbene, dalle attività di videosorveglianza nei pressi del deposito G&G, dati GPS e da verifiche tecniche emerge un quadro diametralmente opposto: - l'autocisterna targata BH816XB (incaricata dei trasporti) non si è mai recata presso il deposito della G&G sito in Sciara (PA); - la "G&G S.r.l.", a fronte delle false forniture di "gasolio agricolo" da parte del deposito della "Gold Black S.r.l.", al fine di "scaricare" contabilmente gli acquisti di gasolio agevolato effettuati 12 dalla "Gold Black S.r.l.", ha emesso nuovi e-DAS afferenti operazioni di vendita di gasolio agevolato ad uso agricolo nei confronti della D.I. "AR LI di GUARNACCIA AR"; - infine, come per gli altri casi, la AR LI non ha emesso alcun documento di trasporto e/o fattura di vendita. Sebbene la "G&G S.r.l." confermasse, attraverso il sistema informatizzato di ADM, di aver ricevuto i rifornimenti presso il proprio deposito, le immagini degli apparati di videosorveglianza installati presso il deposito della G&G sconfessavano tale volume di transazioni, evidenziando come i trasferimenti ivi indicati in realtà non fossero mai stati effettuati». A titolo esemplificativo, l'ordinanza genetica menziona le vendite di gasolio agricolo del 20.05.2022, del 7.06.2022, del 4.08.2022, del 19.09.2022, nonché i controlli operati su strada in data 3/5/2022 e in data 20.09.2022, in cui le giustificazioni del La TR erano contraddette dall'evidenza del cronochirotachigrafo. A pagina 58 della prima ordinanza si evidenzia come il La TR, per giustificare la mancata prova dell'approdo della sua autocisterna nel deposito di Sciara, ha sostenuto che in tutte le occasioni di consegne le modalità furono quelle sopra indicate come «fuori deposito», ammettendo tuttavia che nei confronti di nessuna altra ditta acquirente di prodotto petrolifero egli ha mai fatto consegne sulla strada direttamente all'autobotte e che nell'anno di riferimento non era stato in grado di indicare altri clienti oltre la G&G. Quanto al capo n), il GI conclude (pag. 59) nel senso che «il presunto rapporto di fornitura verso la G&G sia in contraddizione con la realtà, nel senso che si è svolto solo apparentemente, posto che l'autocisterna non si è mai recata in loco, e che le partite di gasolio agevolato ad uso agricolo (514.970 litri) acquistate dalla G&G S.r.I., provenienti dalla Gold Black S.r.l. e vendute alla AR LI, siano state in realtà dirottate verso usi non consentiti e così sottratte al pagamento delle relative imposte (accisa e iva ad aliquota ordinaria), in violazione derl'art. 40, comma 1, lettera c), del d. Igs. 504/1995, accertando la quantità di prodotto consumato in frode (514.970 litri) e le imposte evase quantificate, sulla base dei prezzi ponderati medi industriali pubblicati sul sito intemet del Ministero dello Sviluppo Economico, in complessivi euro 160.426,48 di accisa evasa. I fatti emersi nel corso delle indagini consentono, pertanto, di ravvisare gravi indizi del reato di cui all'art. 40 comma 1 lett. c) del d. Igs. 504/1995 riconducibile agli amministratori di fatto e di diritto della G&G S.r.l. e della Gold Black s.r.l. per avere scientemente messo in piedi detto meccanismo di fraudolenta sottrazione dei prodotti petroliferi all'accisa. US DR è amministratore della SAT s.r.I., proprietaria dell'autocisterna targata BR116YE, condotta da TI AT apparentemente usata per il fittizio trasporto del 4.8.2022». Il GI ritiene del pari sussistente il delitto di emissione di fatture per operazioni (soggettivamente) inesistenti, poiché, a dispetto di un'indicazione quale acquirente della G&G, dette fatture non sono sostenute da corrispondenti consegne fisiche. Ai fini del conteggio del totale Iva evasa, l'importo di C 175.211,84, che la "Gold Black" avrebbe dovuto versare a titolo 13 di IVA, deve essere necessariamente diminuito dell'importo totale IVA indicato nelle fatture emesse dalla stessa (pari a C 59.281,92). Pertanto, l'I.V.A. evasa relativa al prodotto in questione è pari ad C 115.929,92. L'ordinanza genetica evidenzia, inoltre, a pagina 59-60 che «dalle indagini espletate emergevano ulteriori fatture relative ad operazioni oggettivamente inesistenti, in quanto non realmente effettuate, emesse dalla "G&G S.r.l." nei confronti della AR LI al fine esclusivo di "scaricare" contabilmente il prodotto che la società avrebbe dovuto ricevere dalla "Gold Black S.r.l.", in realtà era stato destinato illecitamente ad altri soggetti economici, la cui individuazione non è risultata tuttavia possibile in quanto l'interrogazione della banca dati "fatture e corrispettivi", permette di esaminare i soli dati fattura (imponibile, imposta, cedente e cessionario), escludendo la visualizzazione della causale delle stesse e dunque l'individuazione della natura della merce e in relazioni alle quali non risulta possibile contestare, pertanto, il delitto di cui all'art. 8 D.Igs. n. 74/2000». A fronte della doglianza difensiva, riportata pedissequamente anche in sede di riesame e di ricorso per cassazione, secondo cui la presenza di bonifici, eseguiti dalla G&G in favore della Gold Black, in date prossime alle mancate consegne, escluderebbe i reati ipotizzati, il GI evidenzia - correttamente - come tale elemento non sia in grado di mettere in dubbio l'integrazione delle fattispecie di reato: ciò che rileva è infatti che il gasolio fornito da La TR non sia pervenuto nella disponibilità del deposito dichiarato di Sciara, ma si sia reso irrintracciabile, perché consegnato a soggetti economici ulteriori, rispetto ai quali non sussiste documentazione commerciale né finanziaria, elemento sufficiente a configurare il delitto di cui agli artt. 40 e 49 I. 504/95 e quello di emissione di fatture per operazioni inesistenti. Sempre a pagina 60, la prima ordinanza disattende il profilo di censura relativo alla attivazione di procedura monitoria, ritenendo, con motivazione non illogica, che «la circostanza che la Gold Black S.r.l. in data 30.1.2024 (dunque peraltro assai tardivamente rispetto al maturare dei relativi crediti) abbia azionato un decreto ingiuntivo per ottenere dalla "G&G" il pagamento di due fatture insolute del 27/7/2022 e del 19/09/2022 (costituenti per La TR le uniche due non pagate). L'azione segue il controllo ad opera della polizia giudiziaria avvenuto il 19/09/2022 e potrebbe anche interpretarsi come il suggello della chiusura di un rapporto che ormai era entrato nella sfera di interesse di indagini penali». La provvista indiziaria del reato associativo viene invece analizzata a pagina 90 ss. della prima ordinanza. Si evidenzia in tale sede che La TR GI, titolare della D.I. "La TR GI ET", ha operato «all'interno del secondo meccanismo fraudolento studiato dall'associazione criminale e consistente nel dichiarare di avere effettuato forniture di gasolio ad uso agricolo nei confronti della "G&G s.r.l.", in realtà mai eseguite, ma che la stessa falsamente dichiarava di avere regolarmente ricevuto accettando, attraverso il sistema di interscambio, i relativi e-Das emessi (ove, tra l'altro, La TR veniva indicato quale soggetto incaricato dei trasporti) e nella 14 contestuale emissione delle correlate fatture relative ad operazioni inesistenti. Attraverso tale meccanismo - la falsa dichiarazione da parte della "G&G" della regolare ricezione delle forniture e la contestuale emissione da parte della "Gold Black s.r.l." di fatture per operazioni inesistenti - la "Gold Black s.r.l." riusciva, di fatto, a cedere il prodotto petrolifero fuori dai canali ufficiali, vendendolo a terzi in assenza di titolo autorizzativo, realizzando così una totale evasione delle imposte dovute. Allo stesso modo così facendo la società di DA e ES e US si procurava gli e-DAS necessari a giustificare una parte significativa della propria provvista di gasolio. L'analisi degli e-DAS in tempo reale, unitamente all'attività di OCP eseguita dal personale dell'Agenzia delle Dogane ha, difatti, consentito di accertare che nessuna consegna alla "G&G" sia mai stata realmente effettuata, sconfessando altresì la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dallo stesso La TR che, in occasione del controllo dell'autocisterna effettuato dalla p.g. il 20.09.2022, dichiarava invece di avere effettuato lo scarico del materiale petrolifero presso il deposito della "G&G" sito a Sciara, consegnandolo a ES AT, diversamente, peraltro, da quanto risultante dai dati oggettivi ricavabili dal disco cronotachigrafo dell'autocisterna acquisito al momento dell'ispezione della stessa, dettagliatamente descritti nel paragrafo inerente la contestazione dei fatti di cui al capo n) ed o). Vale aggiungere che La TR nel suo interrogatorio, pur ammettendo che furono ES e DA a presentarsi per intavolare un rapporto commerciale, ha cercato di sminuire il rapporto con i predetti, ma allo stesso tempo ha ammesso che nel corso del 2022 il suo principale, quasi esclusivo, cliente sia stato proprio la G&G s.r.l. (e nell'ordine di circa un milione di litri di gasolio agricolo e 50.000 litri di carburante per autotrazione), non riuscendo peraltro a fare il nome di altri clienti, anche minoritari. La esclusività del rapporto intessuto nel 2022 con la G&G e le modalità fraudolente del suo svolgersi, le massicce quantità di prodotto petrolifero che ne era oggetto, attestano, sul piano indiziario, non solo un accordo tra La TR e gli amministratori di fatto e di diritto della "G&G s.r.l.", ma altresì la strategica posizione di La TR quale apparente fornitore del sistema e, dunque, la sua partecipazione al più articolato tessuto stabile dell'associazione criminale, che così facendo giustificava le propri provviste e realizzata indebiti e seriali guadagni fiscali». 5. Ciò posto, prima di procedere all'esame delle doglianze difensive, il Collegio evidenzia quanto segue. 5.1. In primo luogo, a pagina 1 dell'ordinanza impugnata è contenuto un rinvio per relationem al provvedimento genetico della misura. In proposito si sottolinea come, in materia cautelare, pur non potendosi parlare di «doppia conforme», laddove le due ordinanze cautelari pervengano a conclusioni sovrapponibili, seguendo i medesimi passaggi argomentativi (come nel caso, per l'appunto, di motivazione per relationem), esse si integrano, formando un unicum. In tal senso, la giurisprudenza della Corte ritiene (Sez. 2, n. 672 del 23/01/1998, dep. 1999, Trimboli, Rv. 212768 - 01) che «in tema di motivazione dei provvedimenti cautelari, così come 15 la motivazione del tribunale del riesame può integrare e completare la motivazione elaborata dal giudice che ha emesso il provvedimento restrittivo, quest'ultima ben può, a sua volta, essere utilizzata per colmare le eventuali lacune del successivo provvedimento;
infatti, trattandosi di ordinanze complementari e strettamente collegate, esse, vicendevolmente e nel loro insieme, connotano l'unitario giudizio di sussistenza in ordine ai presupposti di applicabilità della misura cautelare». Analogamente, Sez. 6, n. 32359 del 06/05/2003, Scandizzo, Rv. 226517 - 01, ha ritenuto che il provvedimento del Tribunale del riesame integra e completa quello del giudice che ha emesso l'ordinanza applicativa, purché questa (come in questo caso) contenga le ragioni logiche e giuridiche che ne hanno determinato l'emissione, con la mera esclusione (Sez. 6, Sentenza n. 18476 del 12/12/2014, dep. 2015, Taiani, n.m.) del caso in cui il provvedimento custodiale sia mancante di motivazione in senso grafico oppure ove, pur esistendo materialmente una motivazione, essa si risolva in clausole di stile o in una motivazione meramente apparente e cioè tale da non consentire di comprendere l'itinerario logico-giuridico esperito dal giudice. Le due ordinanze, quindi, andranno considerate unitariamente ai fini di valutare l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi di ricorso. 5.2. Ancora in via preliminare va evidenziato che la giurisprudenza di legittimità, in ordine alla nozione di «gravi indizi di colpevolezza», ha chiarito (Sez. 4, n. 53369 del 09/11/2016, Jovanovic, Rv. 268683; Sez. 4, n. 38466 del 12/07/2013, Kolgjini, Rv. 257576) che non è omologa a quella che qualifica lo scenario indiziario idoneo a fondare la valutazione di colpevolezza all'esito del giudizio di merito. Al fine dell'adozione della misura, invero, è sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitati. Detti indizi, pertanto, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192 cod. pen. proc., comma 2 (per questa ragione l'art. 273 cod. proc. pen., comma 1-bis richiama l'art. 192 cod. proc. pen., commi 3 e 4, ma non il comma del medesimo articolo, il quale, oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi). La stessa Corte costituzionale ha, del resto, chiarito (sentenza n. 121 del 2009) che «la gravità indiziaria richiesta dall'art. 273 cod. proc. pen. si propone come un criterio il cui metro di accertamento è eterogeneo rispetto a quello della sostenibilità dell'accusa in giudizio: per certi aspetti anche più rigoroso, per certi altri più debole, in ragione sia della possibilità che taluni degli atti di indagine unilateralmente acquisiti dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero e considerati per la misura cautelare risultino inutilizzabili in sede di giudizio, sia per l'eventualità che la loro valenza e il loro significato cedano o si trasformino, in uno o altro senso, attraverso la dialettica dell'assunzione probatoria dibattimentale». 16 Ne deriva, quindi, che «ai fini delle misure cautelari, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - non richiamato dall'art. 273 comma 1-bis, cod. proc. pen.» (Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, Pugiotto, Rv. 269179 - 01; conformi, ex multis: Sez. 2, n. 8948 del 10/11/2022, dep. 2023, Pino, Rv. 284262 - 01; Sez. 2, n. 48276 del 24/11/2022, Tiganciuk, Rv. 284299 - 02). Inoltre, secondo principi ripetutamente sottolineati da questa Corte di legittimità, anche il coinvolgimento in un solo reato-fine può integrare l'elemento oggettivo della partecipazione, laddove le connotazioni della condotta dell'agente, consapevolmente servitosi dell'organizzazione per commettere il fatto, ne riveli, secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico in funzione delle dinamiche operative e della crescita criminale dell'associazione (Sez. 6, n. 1343 del 04/11/2015, Rv. 265890 - 01, Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019. Rv. 276701 - 06). 6. Tanto premesso, il primo motivo, in cui si contesta la sussistenza della gravità indiziaria, alla luce delle superiori considerazioni è in parte manifestamente infondato e in parte inammissibile per genericità. Il Collegio evidenzia in proposito che la motivazione delle due concordi ordinanze, ove lette sinotticamente, se pure sintetica in riferimento al reato associativo, non appare manifestamente illogica o apparente, mentre è corposamente motivata in ordine ai reati fine. Come evidenziato ai parr.
4.2 e 4.3, infatti, la partecipazione dell'odierno ricorrente ai reati fine è evidenziata in modo chiaro dai due provvedimenti, mentre la prima ordinanza motiva in modo preciso in ordine al ruolo, tendenzialmente infungibile, del La TR nella struttura organizzativa del sodalizio. La doglianza è pertanto manifestamente infondata. Va peraltro evidenziato come già la prima ordinanza, e poi quella oggi impugnata, hanno congruamente motivato in ordine alla sostanziale irrilevanza della documentazione esibita dal La TR (relativa a pagamenti ricevuti, fatture emesse e procedure monitorie attivate), ciò da cui discende la genericità della doglianza di omessa motivazione sul punto, che con tali motivazioni non si confronta. 7. Il secondo motivo, in cui si contesta il requisito della attualità e proporzionalità della esigenza cautelare, è del pari inammissibile. 17 7.1. Nel caso di specie, a pagina 100, la prima ordinanza evidenzia che nei confronti dell'odierno ricorrente (nonché di Lo CI, IN, RU SA e LC), soccorre l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, lett. c) c.p.p., derivante dalla partecipazione alla gestione professionale e organizzata di un meccanismo di forniture, approvvigionamento, acquisto di carburanti abusivo, in sistematica frode all'Erario e in mancanza di qualsivoglia segno di resipiscenza. Ritiene tuttavia il Giudice delle indagini preliminari che l'anzidetta esigenza possa essere soddisfatta in modo differente nei confronti dei vari indagati. Nei confronti del La TR, tenuto conto della peculiarità delle precedenti pendenze, della ampiezza ed essenzialità del rapporto economico con i vertici dell'associazione e della maggiore compromissione con il sistema del DA (La TR ha instaurato un rapporto di fornitura integralmente fittizio), ritiene che vada disposta la misura degli arresti domiciliari con divieto di comunicazione con estranei. 7.2. L'ordinanza impugnata, dal canto suo, ritiene sussistente il pericolo di reiterazione del reato (pag. 11) alla luce della gravità dei fatti, «con organizzazione di plurime attività di sottrazione all'accise e all'IVA, di confezione di fatture ideologicamente false, in un contesto ben rodato, connotato da stabili rapporti reciproci, massicce quantità di prodotto e dunque di guadagno e con reiterazione temporale» (pag. 12), elementi che risultano chiaramente indicativi di «professionalità e spregiudicatezza anche nel ricorrere a metodi subdoli, quali la triangolazione con una ditta cartiera e la falsa fatturazione». 7.3. A fronte della genericità della doglianza espressa nel giudizio di riesame, peraltro solamente all'interno di memoria depositata in data 31/10/2024 e solo con generico riferimento alla «adeguatezza» della misura scelta (e quindi «aspecificamente» in relazione al requisito della «attualità» delle esigenze cautelari e della «proporzionalità» della misura adottata), le motivazioni delle due ordinanze non presentano profili di manifesta illogicità. Esse, infatti, si pongono in linea di continuità con quella giurisprudenza secondo cui, in tema di misure coercitive, l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e la concretezza delle condotte criminose, sicché il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche se risalenti nel tempo (Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023, Mati, Rv. 285217 - 01), e secondo cui (Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991 - 01; Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891 - 01; in senso contrario: Sez. 6, n. 11728 del 20/12/2023, dep. 2024, Catalfamo, Rv. 286182 - 01) «il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio- 18 ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza». Il requisito dell'attualità del pericolo può quindi sussistere anche quando l'indagato non disponga di effettive ed immediate opportunità di ricaduta, a condizione che il giudice compia una approfondita valutazione delle modalità del fatto, del contesto socio-ambientale in cui è avvenuto il fatto, della personalità dell'indagato e del tempo trascorso dal fatto. In altri termini, la valutazione di attualità cautelare si risolve nella verifica di una congrua e coerente motivazione sulla «attuale», permanente, sussistenza dell'esigenza di disporre o tenere ferma la misura cautelare per il pericolo di reiterazione del reato (Sez. 2, n. 44946 del 13/9/2016, Draghici, Rv. 267965; Sez. 2, n. 47891 del 7/9/2016, Vicini, Rv. 268366; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, dep. 2017, Verga, Rv. 269684). Analogamente, in punto di «idoneità», l'ordinanza ritiene idonea al contenimento dell'esigenza cautelare riscontrata quella applicata dal GI, che «consente di restringere la libertà di movimento dell'indagato, in guisa da impedire che lo stesso possa riprendere i legami con il tessuto criminale di riferimento, impedendogli di instaurare nuovi schemi fraudolenti instaurando contatti con altri soggetti». La motivazione del Tribunale del riesame non appare pertanto immotivata, posto che le questioni del c.d. «tempo silente» e della «proporzionalità» della misura non erano neppure state devolute con i motivi di riesame, con conseguente affievolimento dell'obbligo di motivazione, che appare soddisfatto, sia pure in modo sintetico. Il motivo è pertanto inammissibile. 8. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 marzo 2025. e