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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 165/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 3, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LB ANDREA, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1019/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lavagna - Piazza Della Liberta' 47 16033 Lavagna GE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 269/2025 PROVV 116 PROT 19205 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 157/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: totale annullamento della pretesa dell'amministrazione con vittoria di spese
Resistente: Si insta per la reiezione del ricorso.
Si rigetta l'istanza di annullamento del provvedimento di accertamento oggetto di ricorso. Si rigetta l'istanza di rimborso delle spese di lite e del contributo unificato.
Si rigetta l'istanza di restituzione delle eventuali somme percepite in pendenza di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RG 1019/2025 Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di accertamento IMU 2019 del Comune di Lavagna (Reg. Cronol. 269-2025, notificato il 20/06/2025) con cui sono stati contestati alla contribuente maggior imposta IMU pari a € 809,00 + sanzioni e interessi, revocando l'esenzione per abitazione principale.
Secondo l'Ufficio, la contribuente non avrebbe la dimora abituale nell'immobile di Lavagna, sulla base dei seguenti elementi: Assenza di consumi gas metano, Consumi acqua pari a circa 6 mc annui, Consumo energia elettrica pari a 356 kWh annui, Luogo di lavoro ad Località_1, Medico curante ad Località_1
Da tali indizi l'Ufficio deduce mancanza della dimora abituale e revoca l'agevolazione.
A sostegno del ricorso sono stati proposti i seguenti motivi.
Motivo 1 – Erronea valutazione della dimora abituale. La contribuente sostiene di avere sia residenza anagrafica sia dimora abituale nell'immobile di Lavagna, come richiesto dalla normativa IMU (art. 1, co.
741 lett. b L. 160/2019).
Ragioni a sostegno: Residenza trasferita immediatamente dopo l'acquisto (2014), Immobile utilizzato come abitazione principale;
vive sola, consumi proporzionati. Lavora ad Località_1 ma rientra stabilmente a Lavagna, mantenendo lì il centro delle relazioni personali. Giurisprudenza Cassazione: la residenza non viene meno per la sola assenza dovuta al lavoro (ord. 3841/21; sent. 1738/1986). Anche la Circolare AE
3/DF/2012 riconosce l'agevolazione quando il contribuente risiede nella prima casa pur lavorando altrove.
Motivo 2 – Inidoneità degli indizi sui consumi a provare la mancata dimora. La contribuente contesta che i consumi ridotti siano indizi di assenza.
Ragioni a sostegno: Gas non attivato perché cucina elettrica a induzione e riscaldamento condominiale
(quindi consumi gas = 0). Consumi acqua limitati perché l'acqua calda è condominiale. Consumi elettrici compatibili con: (a) nucleo familiare composto da una sola persona;
(b) orari lavorativi fuori Comune.
Esistenza di giurisprudenza conforme: Corte Giust. Trib. Lombardia, sent. 432/2025: “gli scarsi consumi, se giustificati, non dimostrano assenza di dimora”. Onere della prova: il Comune non ha offerto prova contraria (art. 2697 c.c.).
Motivo 3 – Coerenza dei comportamenti della contribuente con la nozione di residenza/dimora abituale.
La ricorrente sostiene che i suoi comportamenti sono coerenti con l'intenzione di abitare stabilmente a
Lavagna.
Ragioni a sostegno: Acquisto dell'immobile con agevolazioni prima casa (mai contestate dall'Agenzia delle Entrate). Nessuna altra abitazione o utenza a lei intestata. Centro affettivo e sociale mantenuto nel
Comune di Lavagna. Cassazione: la residenza richiede stabile permanenza e volontà di abitare, anche se l'attività lavorativa è svolta fuori Comune (ord. 3841/21, ord. 17.408/2021, ord. 19.684/2024). Il medico curante ad Località_1 è spiegato dal luogo di lavoro, non dalla dimora.
Motivo 4 – Violazione del principio di proporzionalità e corretto esercizio dei poteri istruttori. La ricorrente deduce che il Comune ha utilizzato metodi istruttori non adeguati, basandosi solo sui consumi.
Ragioni a sostegno: Art. 19 DPR 223/1989: la verifica deve conciliarsi con le legittime esigenze lavorative del cittadino. Mancata valutazione complessiva del caso concreto. La giurisprudenza richiede sempre una valutazione contestuale degli indizi, non la loro applicazione automatica.
Si costituiva il Comune di lavagna insistendo per la reiezione del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
In via preliminare il Comune ribadisce che l'agevolazione abitazione principale è stata negata perché non coincidevano residenza e dimora abituale. Fa riferimento alla sentenza Corte Cost. n. 209/2022, che ha attribuito al Comune il potere/dovere di verificare la dimora abituale anche tramite consumi delle utenze.
Espone dettagliati dati relativi ai consumi (elettricità, gas, acqua) dell'immobile, ritenuti troppo bassi per attestare una dimora abituale. Riporta le dichiarazioni rese dalla contribuente nel contraddittorio, sostenendo che confermino l'uso dell'immobile “solo nei weekend”. Contesta l'istanza di accertamento con adesione, dichiarata inammissibile. Sostiene che la contribuente non abbia fornito prove sufficienti della dimora abituale e che gli elementi forniti confermino la tesi dell'ente.
Sul motivo 1 il Comune Richiama alla Corte Costituzionale n. 209/2022. Il Comune ribadisce che, dopo tale sentenza, l'esenzione IMU richiede che il contribuente resieda anagraficamente e dimori abitualmente nell'immobile. L'ente è legittimato a verificare la dimora attraverso consumi di energia, acqua, gas.Analisi dei consumi 2019: Elettricità: 356 kWh/anno, ritenuti molto inferiori alla media nazionale.Gas: consumi nulli, nonostante l'utenza risultasse attiva negli anni precedenti. Acqua: 6 mc/ anno, considerati del tutto insufficienti a indicare abitazione continua. I consumi sono incompatibili con l'uso come abitazione principale.
Non sussiste prova su riscaldamento condominiale, acqua calda condominiale, utilizzo continuativo dell'immobile.
Sul motivo 2: Il Comune ribadisce la legittimità del'uso dei consumi come indice della reale dimora. I consumi elettrici di 356 kw/anno equivalgono circa a un terzo o un quarto del consumo medio individuale.
Ciò è indice inequivocabile, secondo l'ente, dell'assenza di una presenza stabile nell'immobile. Gas e acqua come ulteriori indizi Consumi nulli del gas e ridottissimi dell'acqua rafforzano — per l'ente — il quadro di non dimora. Le dichiarazioni della contribuente nel contraddittorio. La contribuente ha ammesso: di usare l'immobile solo nei fine settimana;
di avere la madre anziana ad Località_1; di lavorare ad Località_1; di avere medico ad Località_1. Per il Comune queste dichiarazioni confermano il carattere di “seconda casa”.
Sul motivo 3. Il Comune Richiama il principio della “vicinanza della prova”. Poiché la dimora abituale riguarda la sfera personale della contribuente, è la contribuente che deve fornire prove idonee (Cass.
12945/2023; 8237/2023; 28076/2022; 2472/2022). Sussistono, differentemente, elementi contrati: lavoro in presenza ad Località_1, Medico curante ad Località_1, Madre anziana ad Località_1. Frequentazione dell'immobile di Lavagna solo nel weekend (dichiarazione della contribuente).
Motivo 4. Tutto quanto sopra premesso l'amministrazione conferma la legittimità dell'istruttoria effettuata.
All'udienza del 13.2.26 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per la seguente assorbente ragione di merito.
Dall'istruttoria effettuata è emerso:
1) La ricorrente nel 2019 lavorava stabilmente in presenza presso SSl di Località_1;
2) Ivi viveva durante la settimana;
3) Per sua stessa ammissione la casa in lavagna era utilizzata solo nel fine settimana;
4) Il medico curante è scelto in Località_1;
5) I consumi di utenze appaiono al di sotto della media per unica persona.
Trattasi di pluralità di indizi gravi e concordanti nel ritenere insussistente, per l'anno di riferimento,
l'esenzione IMU prima casa.
Parte ricorrente ha solo allegato, senza portare elementi di prova documentali, il contrario.
Spese compensate.
P.Q.M.
respinge il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 3, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LB ANDREA, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1019/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lavagna - Piazza Della Liberta' 47 16033 Lavagna GE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 269/2025 PROVV 116 PROT 19205 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 157/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: totale annullamento della pretesa dell'amministrazione con vittoria di spese
Resistente: Si insta per la reiezione del ricorso.
Si rigetta l'istanza di annullamento del provvedimento di accertamento oggetto di ricorso. Si rigetta l'istanza di rimborso delle spese di lite e del contributo unificato.
Si rigetta l'istanza di restituzione delle eventuali somme percepite in pendenza di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RG 1019/2025 Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di accertamento IMU 2019 del Comune di Lavagna (Reg. Cronol. 269-2025, notificato il 20/06/2025) con cui sono stati contestati alla contribuente maggior imposta IMU pari a € 809,00 + sanzioni e interessi, revocando l'esenzione per abitazione principale.
Secondo l'Ufficio, la contribuente non avrebbe la dimora abituale nell'immobile di Lavagna, sulla base dei seguenti elementi: Assenza di consumi gas metano, Consumi acqua pari a circa 6 mc annui, Consumo energia elettrica pari a 356 kWh annui, Luogo di lavoro ad Località_1, Medico curante ad Località_1
Da tali indizi l'Ufficio deduce mancanza della dimora abituale e revoca l'agevolazione.
A sostegno del ricorso sono stati proposti i seguenti motivi.
Motivo 1 – Erronea valutazione della dimora abituale. La contribuente sostiene di avere sia residenza anagrafica sia dimora abituale nell'immobile di Lavagna, come richiesto dalla normativa IMU (art. 1, co.
741 lett. b L. 160/2019).
Ragioni a sostegno: Residenza trasferita immediatamente dopo l'acquisto (2014), Immobile utilizzato come abitazione principale;
vive sola, consumi proporzionati. Lavora ad Località_1 ma rientra stabilmente a Lavagna, mantenendo lì il centro delle relazioni personali. Giurisprudenza Cassazione: la residenza non viene meno per la sola assenza dovuta al lavoro (ord. 3841/21; sent. 1738/1986). Anche la Circolare AE
3/DF/2012 riconosce l'agevolazione quando il contribuente risiede nella prima casa pur lavorando altrove.
Motivo 2 – Inidoneità degli indizi sui consumi a provare la mancata dimora. La contribuente contesta che i consumi ridotti siano indizi di assenza.
Ragioni a sostegno: Gas non attivato perché cucina elettrica a induzione e riscaldamento condominiale
(quindi consumi gas = 0). Consumi acqua limitati perché l'acqua calda è condominiale. Consumi elettrici compatibili con: (a) nucleo familiare composto da una sola persona;
(b) orari lavorativi fuori Comune.
Esistenza di giurisprudenza conforme: Corte Giust. Trib. Lombardia, sent. 432/2025: “gli scarsi consumi, se giustificati, non dimostrano assenza di dimora”. Onere della prova: il Comune non ha offerto prova contraria (art. 2697 c.c.).
Motivo 3 – Coerenza dei comportamenti della contribuente con la nozione di residenza/dimora abituale.
La ricorrente sostiene che i suoi comportamenti sono coerenti con l'intenzione di abitare stabilmente a
Lavagna.
Ragioni a sostegno: Acquisto dell'immobile con agevolazioni prima casa (mai contestate dall'Agenzia delle Entrate). Nessuna altra abitazione o utenza a lei intestata. Centro affettivo e sociale mantenuto nel
Comune di Lavagna. Cassazione: la residenza richiede stabile permanenza e volontà di abitare, anche se l'attività lavorativa è svolta fuori Comune (ord. 3841/21, ord. 17.408/2021, ord. 19.684/2024). Il medico curante ad Località_1 è spiegato dal luogo di lavoro, non dalla dimora.
Motivo 4 – Violazione del principio di proporzionalità e corretto esercizio dei poteri istruttori. La ricorrente deduce che il Comune ha utilizzato metodi istruttori non adeguati, basandosi solo sui consumi.
Ragioni a sostegno: Art. 19 DPR 223/1989: la verifica deve conciliarsi con le legittime esigenze lavorative del cittadino. Mancata valutazione complessiva del caso concreto. La giurisprudenza richiede sempre una valutazione contestuale degli indizi, non la loro applicazione automatica.
Si costituiva il Comune di lavagna insistendo per la reiezione del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
In via preliminare il Comune ribadisce che l'agevolazione abitazione principale è stata negata perché non coincidevano residenza e dimora abituale. Fa riferimento alla sentenza Corte Cost. n. 209/2022, che ha attribuito al Comune il potere/dovere di verificare la dimora abituale anche tramite consumi delle utenze.
Espone dettagliati dati relativi ai consumi (elettricità, gas, acqua) dell'immobile, ritenuti troppo bassi per attestare una dimora abituale. Riporta le dichiarazioni rese dalla contribuente nel contraddittorio, sostenendo che confermino l'uso dell'immobile “solo nei weekend”. Contesta l'istanza di accertamento con adesione, dichiarata inammissibile. Sostiene che la contribuente non abbia fornito prove sufficienti della dimora abituale e che gli elementi forniti confermino la tesi dell'ente.
Sul motivo 1 il Comune Richiama alla Corte Costituzionale n. 209/2022. Il Comune ribadisce che, dopo tale sentenza, l'esenzione IMU richiede che il contribuente resieda anagraficamente e dimori abitualmente nell'immobile. L'ente è legittimato a verificare la dimora attraverso consumi di energia, acqua, gas.Analisi dei consumi 2019: Elettricità: 356 kWh/anno, ritenuti molto inferiori alla media nazionale.Gas: consumi nulli, nonostante l'utenza risultasse attiva negli anni precedenti. Acqua: 6 mc/ anno, considerati del tutto insufficienti a indicare abitazione continua. I consumi sono incompatibili con l'uso come abitazione principale.
Non sussiste prova su riscaldamento condominiale, acqua calda condominiale, utilizzo continuativo dell'immobile.
Sul motivo 2: Il Comune ribadisce la legittimità del'uso dei consumi come indice della reale dimora. I consumi elettrici di 356 kw/anno equivalgono circa a un terzo o un quarto del consumo medio individuale.
Ciò è indice inequivocabile, secondo l'ente, dell'assenza di una presenza stabile nell'immobile. Gas e acqua come ulteriori indizi Consumi nulli del gas e ridottissimi dell'acqua rafforzano — per l'ente — il quadro di non dimora. Le dichiarazioni della contribuente nel contraddittorio. La contribuente ha ammesso: di usare l'immobile solo nei fine settimana;
di avere la madre anziana ad Località_1; di lavorare ad Località_1; di avere medico ad Località_1. Per il Comune queste dichiarazioni confermano il carattere di “seconda casa”.
Sul motivo 3. Il Comune Richiama il principio della “vicinanza della prova”. Poiché la dimora abituale riguarda la sfera personale della contribuente, è la contribuente che deve fornire prove idonee (Cass.
12945/2023; 8237/2023; 28076/2022; 2472/2022). Sussistono, differentemente, elementi contrati: lavoro in presenza ad Località_1, Medico curante ad Località_1, Madre anziana ad Località_1. Frequentazione dell'immobile di Lavagna solo nel weekend (dichiarazione della contribuente).
Motivo 4. Tutto quanto sopra premesso l'amministrazione conferma la legittimità dell'istruttoria effettuata.
All'udienza del 13.2.26 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per la seguente assorbente ragione di merito.
Dall'istruttoria effettuata è emerso:
1) La ricorrente nel 2019 lavorava stabilmente in presenza presso SSl di Località_1;
2) Ivi viveva durante la settimana;
3) Per sua stessa ammissione la casa in lavagna era utilizzata solo nel fine settimana;
4) Il medico curante è scelto in Località_1;
5) I consumi di utenze appaiono al di sotto della media per unica persona.
Trattasi di pluralità di indizi gravi e concordanti nel ritenere insussistente, per l'anno di riferimento,
l'esenzione IMU prima casa.
Parte ricorrente ha solo allegato, senza portare elementi di prova documentali, il contrario.
Spese compensate.
P.Q.M.
respinge il ricorso e compensa le spese.