Articolo 11 della Legge 30 marzo 1971, n. 118
Articolo 10Articolo 12
Versione
3 aprile 1971
Art. 11. (Presentazione delle domande)

Per il conseguimento delle provvidenze previste dagli articoli 12, 13, 23 e 24 della presente legge gli interessati debbono produrre istanza in carta libera alla commissione sanitaria provinciale competente per territorio.
Nella domanda l'interessato, sotto la propria responsabilita', deve dichiarare l'ammontare delle pensioni, assegni e rendite eventualmente goduti ai sensi e per gli effetti di cui al terzo comma dell'art. 12.
Ai fini del conseguimento delle provvidenze sanitarie la domanda deve essere prodotta all'autorita' competente in relazione all'articolo 3 della presente legge.
Alle domande deve essere allegato un certificato medico attestante la natura della infermita' invalidante.
Entrata in vigore il 3 aprile 1971
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente