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Rigetto
Sentenza 23 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 12/03/2021, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/03/2021
N. 00339/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00922/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il TO
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 922 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Elifriulia s.r.l. ed Air Service Center s.r.l., in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dall'avvocato Francesco Buonanno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato Arturo Mazza in Mestre, Galleria Teatro Vecchio 15;
contro
Azienda Zero, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Greggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione del TO, in persona del presidente pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Luisa Londei, Francesco Zanlucchi ed Ezio Zanon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici dell’avvocatura regionale in Venezia, Cannaregio 23;
nei confronti
Elitellina s.r.l. ed E+S Air s.r.l., in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dall'avvocato Alessandro Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
-- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della deliberazione del direttore generale di Azienda Zero n. 322 del 3.07.2019, comunicata con nota prot. 13163 del 4.07.2019, di aggiudicazione definitiva della gara per affidamento del servizio estinzione incendi boschivi e interventi nel settore della protezione civile per la Regione TO, indetta con d.d. n. 439 del 1.10.2018, di cui al bando pubblicato in GUUE 2018/S 190-430893 del 3.10.2018 e in GURI n. 117 del 8.10.2018, dei verbali della Commissione giudicatrice dell'8.05.2019, del 5.06.2019 e relativi n. 5 allegati e del 6.06.2019, della sconosciuta nota prot. 11646 del 7.06.2019, ove occorrer possa ed in parte qua del capitolato d'oneri e del disciplinare della gara stessa, nonché di ogni altro provvedimento o atto correlato, connesso, antecedente, successivo; e per il risarcimento del danno, anche in forma specifica;
-- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Elifriulia s.r.l. e da Air Service Center s.r.l. il 17 gennaio 2020:
- della sconosciuta determinazione o verbale o altro atto provvedimentale, se nelle more adottato, di integrazione dell’efficacia dell’aggiudicazione;
- dell’aggiudicazione (art. 32, comma 5 D.Lgs. 50/2016), anche se anch’essa sconosciuta, se debba considerarsi quest’ultima riconnessa alla comunicazione su piattaforma Sintel del 9.01.2020, nonché di ogni ulteriore eventuale verbale o provvedimento di verifica dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario di data successiva all’introduzione del giudizio (deposito 6.09.2019), mai comunicato né depositato in atti dalle controparti; con declaratoria di inefficacia del contratto, se, anch’esso nelle more della trattazione del merito, concretamente stipulato;
-- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Elifriulia s.r.l. e da Air Service Center s.r.l. il 30 aprile 2020:
- dei medesimi provvedimenti già impugnati e ove occorrer possa della nota prot. 101305 del 3.03.2020; disporsi l’esclusione dell’aggiudicatario e accertarsi il diritto della ricorrente a subentrare nella gestione del servizio previa declaratoria di inefficacia del contratto stipulato con l’attuale aggiudicatario e risarcimento del danno medio tempore patito per la mancata gestione del servizio dal tempo in cui è stato dichiarato cessato l’affidamento al gestore uscente/attuale ricorrente al tempo di avvio del nuovo contratto che sarà stipulato con quest’ultimo; con ogni conseguenza di legge anche sulle spese di lite.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Zero, della Regione del TO, di Elitellina s.r.l. e di E+S Air s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2020 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Le ricorrenti, riunite in un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, hanno partecipato alla gara indetta dalla Regione del TO, espletata mediante procedura aperta telematica dall’Azienda Zero, per l’affidamento del servizio aereo per la prevenzione, ricognizione ed estinzione degli incendi boschivi ed altri interventi nel settore della protezione civile nell’ambito del territorio regionale.
L’appalto (con valore a base d’asta di € 1.227.000,00) avrebbe dovuto essere aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; trenta punti erano riservati alla valutazione dell’offerta economica e settanta al vaglio dell’offerta tecnica, sulla base della tabella di attribuzione dei punteggi stabilita dall’art. 16 del capitolato d’oneri, applicata secondo il metodo del confronto a coppie.
Alla gara prendevano parte, oltre alle ricorrenti, il raggruppamento temporaneo di imprese costituendo tra le controinteressate Elitellina s.r.l. e E+S Air s.r.l., al quale veniva aggiudicato l’appalto.
2.1 In questa sede, le ricorrenti (destinatarie di 72,38 punti su 100 e gestori uscenti del servizio) contestano i punteggi attribuiti dalla commissione giudicatrice, ritenendoli conseguenza di errori e di vizi dell’attività di valutazione, e ne reclamano la rettifica con lo scopo di sopravanzare in graduatoria il raggruppamento aggiudicatario e conseguire l’affidamento.
Con il ricorso introduttivo, impugnano in particolare gli atti di gara, ivi compresi i verbali della commissione giudicatrice e la deliberazione dell’Azienda Zero, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dell’appalto, deducendo i seguenti motivi di impugnazione:
(1) Violazione e falsa applicazione di legge: art. 3 L. n. 241/90 e s.m.i.; art. 95 D. Lgs. 50/2016 e artt. 7 e 16 del capitolato d’oneri con riferimento al sub criterio 2.1. Eccesso di potere: errore nei presupposti; irrazionalità e sviamento; motivazione illogica e carente . Il R.T.I. aggiudicatario avrebbe fornito dati numerici frazionari e non interi quanto all’indicazione dell’esperienza dei piloti, così violando la normativa di gara che richiedeva dati come “ anni interi ”: ciò avrebbe impedito di calcolare in modo corretto i coefficienti necessari per l’attribuzione dei punteggi, determinando un elemento di incertezza tale da comportare l’esclusione del R.T.I. controinteressato; la legge di gara non stabiliva inoltre come procedere agli arrotondamenti (resi necessari dalla produzione di dati fazionari), sicché il punteggio, in mancanza di un criterio di calcolo prestabilito, non avrebbe potuto essere attribuito;
(2) Violazione e falsa applicazione di legge: art. 3 L. n. 241/90 e s.m.i.; art. 95 D. Lgs. 50/2016 e artt. 7 – con particolare riferimento all’art. 7(d) – e 10 lett. c) nonché 16 del capitolato d’oneri con riferimento al sub criterio 4.1. Eccesso di potere: errore nei presupposti; irrazionalità e sviamento; motivazione illogica e carente. (subordinatamente) invalidità derivata dalla illegittimità delle qui rubricate disposizioni di lex specialis per contrarietà ai principi di concorrenza, trasparenza e tassatività dei criteri di assegnazione dei punteggi . La base aggiuntiva facoltativa offerta dall’aggiudicatario (c.d. “ base dell’IA aggiuntiva ”) non è idonea a rispettare le previsioni del capitolato, in quanto non può essere concessa in uso esclusivo all’aggiudicatario, trattandosi di aeroporto (elisuperficie) aperto al pubblico, munito di spazi e servizi incapienti - rispetto alle dette norme del capitolato - se fruiti, oltre che dall’aggiudicatario, anche da terzi contemporaneamente. La base, peraltro, non possiederebbe le caratteristiche della base principale dell’impresa aggiudicataria (c.d. “ base dell’IA ”), indicate espressamente nel capitolato tecnico, né la disciplina di gara prescrive che la base facoltativa.
(3) Violazione e falsa applicazione di legge: art. 3 L. n. 241/90 e s.m.i.; art. 95 D. Lgs. n. 50/2016 e artt. 7 – con particolare riferimento all’art. 7(d) – e nonché 16 del capitolato d’oneri con riferimento al sub criterio 5.2. Eccesso di potere: errore nei presupposti; irrazionalità e sviamento; motivazione illogica e carente. (subordinatamente) invalidità derivata dalla illegittimità delle qui rubricate disposizioni di lex specialis per contrarietà ai principi di concorrenza, trasparenza e tassatività dei criteri di assegnazione dei punteggi . L’elicottero bimotore facoltativo I-MIAH, modello AS355F1, offerto dall’aggiudicatario non risulterebbe in Classe di prestazioni 1 ai sensi delle norme di settore (reg. 965/2012) e tecniche; tale mezzo, inoltre, non apparterrebbe alla categoria A o alla categoria A equivalente. Esso non sarebbe quindi idoneo ad operare in ambiente ostile e, pertanto, non sarebbe neppure suscettibile di valutazione. Le ricorrenti, sotto il profilo esaminato, ritengono che l’aggiudicatario non abbia offerto alcun elicottero in grado di svolgere il servizio, cosa che ne avrebbe dovuto imporre l’esclusione;
(4) Sull’elemento “prezzo”: errore di metodo e di calcolo e violazione della normativa di gara: art. 16 tabella punto 1.1 e 2.1; carenza di motivazione e irrazionalità manifesta; eccesso di potere sotto ogni figura sintomatica e sviamento. Violazione e falsa applicazione dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 . La stazione appaltante avrebbe indotto in errore le ricorrenti pubblicando negli atti di gara (capitolato tecnico art. 16) una formula matematica per la determinazione del punteggio prezzo, solo successivamente rettificata sulla piattaforma Sintel. Osservano che il R.T.I. controinteressato avrebbe utilizzato la formula corretta, beneficiando di un punteggio maggiore. Lamentano, in proposito, di non essere state poste nella condizione di conoscere la rettifica e di avere quindi utilizzato la precedente – e meno favorevole - formula, conseguendo ingiustamente un punteggio inferiore.
2.2 Con un primo atto di motivi aggiunti, le ricorrenti impugnano, supponendone l’intervenuta adozione, “ i) la sconosciuta determinazione o verbale o altro atto provvedimentale, se nelle more adottato, di integrazione dell’efficacia dell’aggiudicazione ”, nonché “ ii) l’aggiudicazione, anche se anch’essa sconosciuta […] nonché ogni ulteriore eventuale verbale o provvedimento di verifica dei requisiti [...] ”. A sostegno di tale ulteriore impugnazione, viene formulato un unico profilo di censura, così rubricato:
(5) Violazione e falsa applicazione di legge: art. 3 L. n. 241/90 e s.m.i.; art. 95 D. Lgs. 50/2016 e artt. 2, 7 – con particolare riferimento all’art. 7(d) – e nonché 16 del capitolato d’oneri con riferimento al sub criterio 5.2; violazione e falsa applicazione del Reg. 965/2012 EASA AIR OPS GM1 CAT.POL.H 200& CAT.POL.H.300& CAT.POL.H400&. Eccesso di potere: errore nei presupposti; irrazionalità e sviamento; motivazione illogica e carente; violazione dei principi di concorrenza, trasparenza; difetto di istruttoria; errore nei presupposti e travisamento : la doglianza riproduce, in definitiva, il terzo motivo di ricorso, del quale costituisce una sorta di iterazione. Viene nuovamente contestata la conformità tecnica dell’elicottero bimotore facoltativo I-MIAH, modello AS355F1, ritenendolo inidoneo ad operare in ambiente ostile, perché non appartenente alla classe di prestazione 1 (l’appartenenza a tale classi di prestazioni costituirebbe requisito necessario per assicurare l’operatività richiesta dalle prescrizioni della lex specialis di gara) e perché privo di certificazioni equivalenti.
2.3 Tramite un secondo atto di motivi aggiunti, le ricorrenti impugnano “ le ragioni discrezionali che hanno consentito alla Regione del TO di verificare i requisiti dichiarati in gara dall’aggiudicatario e i contenuti dell’offerta stessa, ai sensi dell’art. 32 comma 7, del D.Lgs. 50/2016, per quanto riguarda: A) le caratteristiche di idoneità della base aggiuntiva facoltativa dell’IA e ancor più la sua effettiva disponibilità, nonché per quanto dichiarato con riferimento alla base principale dell’IA e sua disponibilità (che è richiesta come requisito di partecipazione dall’’art. 7 del capitolato d’oneri – e qui si tratta delle valutazioni discrezionali espresse ed anzi inespresse da Azienda Zero ai sensi dell’art. 32, comma 5, D.Lgs. 50/2016) e B) l’elicottero bimotore facoltativo (oggetto quest’ultimo dei precedenti motivi aggiunti) ”.
Sono formulati, in questa sede, i seguenti due ulteriori profili di censura che sostanzialmente reiterano e, in parte, ampliano, il secondo motivo dell’originario ricorso:
(6) Eccesso di potere: difetto di istruttoria e di motivazione; irrazionalità ed incongruità della valutazione circa i requisiti dichiarati dall’aggiudicatario e i contenuti dell’offerta tecnica; errore nei presupposti del provvedimento di aggiudicazione e di integrazione dell’efficacia della stessa. Violazione dei principi in materia di affidamento di contratti pubblici di appalto e concessione; violazione e falsa applicazione di legge: artt. 7 e 10 capitolato d’oneri; artt. 4, 30, 32, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016 : alla data di immissione in servizio, l’aggiudicatario, dopo aver stipulato il contratto d’appalto con la Regione del TO, non aveva la disponibilità giuridica della base di Venezia ID “NI”, come confermato dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) nella missiva del 7 aprile 2020 (doc. 3, allegato ai motivi aggiunti in esame). Tale base aggiuntiva non avrebbe quindi potuto essere oggetto di valutazione ai fini dell’assegnazione del punteggio;
(7) Eccesso di potere: difetto di istruttoria e di motivazione; irrazionalità ed incongruità della valutazione circa i requisiti di partecipazione e di esecuzione dichiarati dall’aggiudicatario e i contenuti dell’offerta tecnica; errore e difetto nei presupposti del provvedimento di aggiudicazione e di integrazione dell’efficacia della stessa. Violazione e falsa applicazione di legge: art. 7 (7d) e 10 capitolato d’oneri, artt. 4, 30, 32 e 33 d.lgs. 50/2016; violazione e falsa applicazione della convenzione regolatrice dei rapporti tra Enac e Aeroporto di Aviano s.p.a., del Regolamento Enac per l’affidamento delle concessioni demaniali aeroportuali, della Circolare Enac eal-24 del 22.03.2018 . Si sostiene che ENAC non avrebbe rilasciato la propria autorizzazione all’uso di spazi aeroportuali di Venezia ID e di AS (doc. 3, prodotto con i motivi aggiunti in trattazione). Tuttavia, la disponibilità della base di AS, poiché qualificata dall’aggiudicatario come propria “ base principale ”, costituiva, ai sensi dell’art. 7 del capitolato d’oneri, un necessario requisito di partecipazione. La mancanza di tale requisito avrebbe quindi imposto l’esclusione del raggruppamento controinteressato.
3. Si sono costituiti in giudizio il raggruppamento controinteressato, la Regione del TO e l’Azienda Zero, i quali hanno ampiamente dedotto nel merito del gravame.
Hanno inoltre formulato numerosi rilievi di inammissibilità, concernenti l’interesse all’accoglimento di talune censure (non essendone provata l’effettiva latitudine e, specie in riferimento al primo motivo di ricorso, l’utilità che potrebbe derivare dal loro accoglimento) o piuttosto la contestazione di aspetti dell’affidamento, suscettibili di assumere rilevanza soltanto nelle fasi esecutive dell’appalto, in quanto tali sottratti al sindacato di questo giudice perché pertinenti all’ambito della correttezza dell’adempimento rispetto alla prestazione promessa dall’aggiudicataria e accettata dalla stazione appaltante.
Con ulteriori eccezioni in rito, hanno poi contestato l’ammissibilità ovvero la ricevibilità dei motivi aggiunti, tramite i quali le ricorrenti paiono censurare strumentalmente atti in realtà mai venuti ad esistenza, con il fine di integrare il thema decidendum e, per tale via, ampliare i profili di illegittimità dedotti avverso gli atti di gara.
4. Chiamata all’udienza pubblica del 7 ottobre 2020, la causa è stata infine trattenuta in decisione.
5. Preliminarmente, ritiene il Collegio di poter prescindere dall’esame dei rilievi in rito, con i quali le resistenti e il controinteressato hanno eccepito l’inammissibilità ovvero l’irricevibilità dei motivi aggiunti (peraltro chiaramente connessi a specifiche doglianze ritualmente inserite nell’atto introduttivo del giudizio), potendosi preferire la risoluzione, maggiormente satisfattiva dell’interesse delle parti, delle questioni meritali sottese alle singole censure.
6. Le doglianze, complessivamente articolate nel ricorso e nei motivi aggiunti, sono infondate.
6.1 Con il primo motivo di ricorso, le ricorrenti contestano il punteggio attribuito all’offerta del R.T.I. controinteressato, in relazione al secondo criterio ( Esperienza piloti e loro livello di integrazione nell’impresa ) avente ad oggetto la valutazione (con un massimo di dieci punti) del “ numero medio di anni interi (NA) in servizio continuativo, tutt’ora in corso, presso l’impresa offerente/ATI del personale dipendente piloti proposto per il presente servizio ” (art. 16 del capitolato d’oneri). Rilevano che il controinteressato avrebbe indicato gli anni di servizio dei piloti esprimendoli in termini frazionari (unità e decimali) e ritengono che tale dato, non previamente arrotondato all’unità, sarebbe stato inutilizzabile ai fini dell’attribuzione del punteggio. Deducono che l’offerta sarebbe stata, sotto tale profilo, indeterminata e non suscettibile di valutazione, cosa che avrebbe imposto l’esclusione del R.T.I. aggiudicatario, per aver declinato il dato esperienziale, oggetto della valutazione della commissione, in termini a tal punto incerti da precluderne ogni utile apprezzamento. In subordine si chiede di rettificare il punteggio assegnato all’aggiudicatario (7.3 punti, in luogo dei 7.7 attribuiti), ovvero di annullare in parte qua il capitolato d’oneri.
In proposito, ritiene il Collegio che il riferimento al “ numero medio di anni interi ” di servizio dei piloti impiegati dall’impresa, contenuto nel capitolato d’oneri, non possa che essere interpretato nel suo significato testuale, volto ad orientare la formula di calcolo del coefficiente in modo che essa tenga conto del solo dato temporale espresso in numeri naturali, meccanismo che di per sé non appare preclusivo della specificazione, da parte delle imprese partecipanti alla gara, anche delle frazioni di anno in cui si è articolata, per ciascun pilota, la durata del suddetto servizio.
Del resto, appare evidente che l’indicazione delle cifre decimali (come detto, non vietata dalla lex specialis di gara) non impedisce affatto alla commissione di valutare tale elemento dell’offerta, mediante l’applicazione della formula, ben potendo tali cifre essere troncate o arrotondate all’unità, senza che possano manifestarsi significativi effetti distorsivi, che influiscano sull’attendibilità del coefficiente di attribuzione del punteggi e sulla sua idoneità ad esprimere i dati esposti dalle ditte partecipanti. Il criterio in esame non appare perciò ambiguo o indeterminato, poiché esso consente di utilizzare il meccanismo di calcolo con eguale grado di certezza, indipendentemente dalla forma rappresentazione del dato numerico, sia esso formulato con o senza l’uso delle cifre decimali (ossia previo l’arrotondamento all’unità naturale).
Va poi considerato che, esclusa per quanto sopra la pretesa esclusione dalla gara dell’aggiudicatario (non potendosi ricondurre alcun effetto espulsivo all’indicazione delle frazioni decimali), la contestata scelta della commissione di utilizzare tutte le cifre (ivi comprese quelle decimali) indicate dal controinteressato non avrebbe comunque prodotto un effetto tale da sovvertire, come pare invece sottendere il rilievo esaminato, l’esito della procedura.
Sotto questo profilo, deve essere infatti segnalato che l’accoglimento del motivo, benché ai soli residui fini della quantificazione del punteggio, non recherebbe alle ricorrenti alcuna significativa utilità: a ben vedere, la correzione proposta da queste ultime (destinatarie del punteggio massimo, pari a 10 punti), secondo le quali, previo troncamento delle frazioni decimali, andrebbero assegnati al controinteressato 7.3 punti in luogo dei 7.7 calcolati dalla commissione (con una differenza di appena 0.4 punti in meno), risulterebbe del tutto insufficiente a superare il divario di oltre un punto che separa la complessiva valutazione (favorevole al controinteressato) delle rispettive offerte tecniche.
La doglianza risulta quindi infondata e in parte, sotto quest’ultimo aspetto (avente ad oggetto la reclamata e del tutto ininfluente correzione dei punteggi), inammissibile.
6.2 La seconda censura esposta nel ricorso introduttivo va trattata congiuntamente ad entrambi i rilievi svolti negli ultimi motivi aggiunti, notificati il 30 aprile 2020, che ne costituiscono l’ulteriore sviluppo argomentativo. Sono qui contestati il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale dell’impresa aggiudicataria, con particolare riferimento alla disponibilità e all’idoneità della base aggiuntiva facoltativa offerta dall’aggiudicatario nonché della base principale.
6.2.1 Nell’atto introduttivo, la ricorrente ha sostenuto che la base aggiuntiva facoltativa, istituita a Venezia – ID, non avrebbe rispettato i requisiti richiesti dagli atti di gara, trattandosi di un aeroporto aperto al pubblico, munito di spazi e servizi incapienti, privo delle caratteristiche previste per base principale dell’impresa aggiudicataria.
Nei motivi aggiunti notificati il 30 aprile 2020, la ricorrente ha inoltre contestato che, alla data di immissione in servizio, l’aggiudicatario, dopo aver stipulato il contratto d’appalto con la Regione del TO, non avrebbe conseguito la disponibilità giuridica della base dichiarata nel corso della gara, come sarebbe successivamente emerso sulla base delle dichiarazioni dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, compendiate nella nota del 7 aprile 2020. Pertanto, la suddetta base aggiuntiva non sarebbe stata suscettibile di valutazione ai fini dell’assegnazione del punteggio.
Entrambi gli assunti non possono essere condivisi.
Deve essere premesso che il criterio n. 4 previsto dall’art. 16 del capitolato aveva imposto l’indicazione del “ numero e [delle] caratteristiche (PB) di basi operative (numero totale massimo 3 e numero per provincia massimo 1) a disposizione o che l’IP/ATI si impegna ad approntare in caso di aggiudicazione (in più rispetto alla BASE dell’IA, indicata all’Art. 7, che costituisce requisito obbligatorio per partecipare alla gara) ”; ciascuna impresa partecipante avrebbe dovuto dichiarare, in particolare, “ di disporre per tutta la durata del servizio di una base principale o base secondaria esterna riportata sul Manuale delle Operazioni accettato dall’ENAC con relativa elisuperficie, indicando l’ubicazione (via, città, cap, provincia) e le caratteristiche sotto specificate. Oppure le basi possono essere realizzate anche successivamente alla aggiudicazione dell’appalto, entro la data di inizio del servizio. In tal caso l’IP deve dichiarare che, in caso di aggiudicazione dell’appalto, si impegna ad approntare entro la data di inizio del servizio le basi aggiuntive offerte (indicare ubicazione: via, città, cap, provincia) e la dichiarazione di impegno va allegata all’offerta. L’IP dichiara che, in caso di aggiudicazione del servizio, i competenti Post Holders della società rilasceranno idonea dichiarazione di rispondenza in sede di verifica dei requisiti di aggiudicazione, indicando anche la relativa ubicazione sul territorio. L’IP si impegna inoltre ad inserire le basi nel Manuale delle Operazioni presentato all’ENAC ed a darne comunicazione alla Amministrazione regionale; per quanto sopra l’IP/ATI, in caso di aggiudicazione, in sede di verifica dei requisiti di aggiudicazione, si impegna a trasmettere alla Amministrazione aggiudicataria copia della predetta dichiarazione di rispondenza insieme alla copia della nota di trasmissione all’ENAC dell’emendamento al Manuale delle Operazioni con l’inserimento della base. L’Amministrazione regionale potrà disporre dei sopraluoghi al fine di accertare l’effettiva rispondenza delle basi a quanto dichiarato in sede di offerta. Non sono comprese fra le basi aggiuntive facoltative le basi di proprietà regionale di cui ai punti a) e b) dell’art. 10 ”.
Alla stregua di tale disposizione, le concorrenti, al fine di soddisfare il criterio in esame, ben potevano limitarsi ad una dichiarazione di disponibilità della base, o, addirittura, in alternativa, ad un impegno ad allestire la stessa dopo l’aggiudicazione.
Si deve quindi concludere che l’obbligo di approntamento della base aggiuntiva risulta inequivocabilmente traslato sulla fase dell’adempimento, cosicché l’accertamento della sua idoneità all’impiego come elisuperficie deve essere riferito al momento dell’esecuzione dell’appalto, senza che esso possa influire sulla legittimità degli atti del procedimento di gara. In altri termini, la disponibilità e le caratteristiche della base aggiuntiva non possono essere richiamate nell’alveo dei requisiti di partecipazione (ciò che paiono postulare le ricorrenti), costituendo, come invece può desumersi dalla piana lettura della disposizione del capitolato, un requisito di esecuzione, ossia di un elemento (in questo caso facoltativo) dell’offerta dedotto nella prestazione contrattuale, che, in quanto oggetto dell’obbligazione assunta dall’aggiudicatario, entrerà in gioco solo come parametro della correttezza dell’adempimento, conformemente all’interesse della stazione appaltante (creditrice del servizio aggiudicato e specificato dall’offerta formulata, sulla base della lex specialis, e valutata nel corso della gara).
Nel merito, va inoltre considerato che il R.T.I. aggiudicatario ha comprovato la contestata disponibilità e l’idoneità della base aggiuntiva mediante la produzione (all. 5 depositato il 27 settembre 2019) dell’accordo stipulato con la Società NI s.r.l. (affidataria in concessione dell’aeroporto di Venezia ID), la quale ha con esso assunto l’impegno formale, “ in caso di aggiudicazione definitiva del predetto appalto e sino alla definitiva conclusione del servizio, a concedere al costituendo RTI Elitellina/E+S Air quanto sopra descritto [ossia: la base operativa, comprensiva degli spazi esterni, dell’area interna destinata al personale, le attrezzature d’ufficio, un hangar per ricovero elicotteri e un serbatoio di carburante di almeno 9 lt] e necessario allo svolgimento dell’attività […]”.
Ciò conduce a ritenere infondato anche l’ulteriore rilievo, contenuto negli ultimi motivi aggiunti, con cui le ricorrenti sostengono che la dichiarata disponibilità dell’Aeroporto NI andrebbe a contraddire la dichiarazione, resa da ENAC nella propria nota del 7 aprile 2020, sopra richiamata, poiché i rilievi del suddetto Ente non riguardano né l’operatività dell’affidamento degli spazi aeroportuali al R.T.I. controinteressato né, tanto meno, la loro idoneità ai fini del servizio, quanto piuttosto le modalità di costituzione del rapporto di subconcessione, perché non preceduto da una selezione competitiva tra gli operatori interessati. Sotto questo aspetto, va osservato che gli eventuali vizi della subconcessione stipulata a favore del controinteressato, oltre a porsi del tutto al di fuori del perimetro (oggettivo e soggettivo) di questo giudizio, potrebbero in effetti assumere rilevanza, nel caso di una eventuale revoca di tale titolo, soltanto nelle fasi esecutive del servizio, senza poter quindi refluire, come già osservato, verso la gara e l’avversata aggiudicazione.
Nondimeno, va comunque posto in evidenza che il R.T.I. controinteressato ha attestato il possesso dei requisiti oggetto di verifica, come prescritto dall’art. 16, criterio n. 4 del capitolato d’oneri, producendo la documentazione attestante l’avvenuto aggiornamento dei manuali delle operazioni con specifico riferimento a tutte le basi operative dichiarate, nonché le dichiarazioni di conformità rilasciate dai competenti post holders aziendali (cfr. docc. da 31 a 34 prodotti da Azienda Zero).
6.2.2 Deve essere poi disattesa, nel quadro dei motivi esaminati, la censura (secondo motivo di ricorso – ultima parte) rivolta dalle ricorrenti al intero art. 10, lett. c) del capitolato d’oneri, in relazione criterio n. 4, previsto dal successivo art. 16, nella parte in cui tali disposizioni della lex specialis di gara, non specificando le caratteristiche della base aggiuntiva, ne avrebbero consentito l’insediamento all’interno di un aeroporto al pubblico, in possesso di caratteristiche e servizi solo nominalmente fruibili per l’intero da parte dell’aggiudicatario ma, in realtà, suscettibili dell’uso promiscuo e frazionato dei numerosi utenti della struttura, così da rendere del tutto inattendibile il relativo punteggio (proprio perché parametrato su un utilizzo esclusivo, e non ripartito, della base). L’assunto, ancorato ad un’interpretazione irragionevolmente restrittiva del capitolato, non appare fondato, dovendosi escludere (specie in difetto di dettagliate allegazioni atte a comprovare significative disfunzioni causate dall’avversato uso promiscuo) che la sola apertura al pubblico della struttura aeroportuale precluda di insediare utilmente, all’interno di essa, una base aggiuntiva destinata allo svolgimento del servizio antincendio.
6.2.3 Parimenti infondato è il secondo profilo di censura, connesso ai precedenti, introdotto negli ultimi motivi aggiunti, con il quale si denuncia che l’aggiudicatario non avrebbe la disponibilità della base di AS; in particolare, a differenza di quanto avvenuto per l’aeroporto NI, le ricorrenti sostengono che non sarebbe stato stipulato neppure un accordo con la società gestrice dell’Aeroporto.
La doglianza non può essere condivisa, dovendosi considerare che, come può desumersi dalla documentazione prodotta dalla Regione (doc. 26, depositato l’11 marzo 2020, p. 67), il R.T.I. controinteressato (in particolare Elitellina s.r.l.) ha sottoscritto il contratto (denominato lettera d’impegno) il 10 novembre 2018, in forza del quale ha acquisito, a seguito dell’aggiudicazione, la necessaria disponibilità dell’Aeroporto di AS ai fini dello svolgimento del servizio unitamente al complesso di prestazioni erogate dalla struttura.
7. Con la terza censura formulata nel ricorso introduttivo (da esaminarsi congiuntamente ai motivi aggiunti notificati il 17 gennaio 2020, che ne riproducono il contenuto) viene contestato che l’elicottero bimotore facoltativo I-MIAH, modello AS355F1, offerto dall’aggiudicatario non risulterebbe inserito in Classe di prestazioni 1, ai sensi delle norme di settore (reg. 965/2012); esso non apparterrebbe alla categoria A o alla categoria A equivalente e non sarebbe idoneo ad operare in ambiente ostile. Le ricorrenti, sotto il profilo esaminato, ritengono che l’aggiudicatario non abbia offerto alcun elicottero in grado di svolgere il servizio, o comunque suscettibile di valutazione, cosa che ne avrebbe imposto l’esclusione.
Anche tale censura è infondata. Il R.T.I. ha infatti provato, già in sede di gara, che il mezzo facoltativo offerto è provvisto delle caratteristiche tecniche contestate dalle ricorrenti, come può desumersi dal complesso della documentazione prodotta dalla Regione (vd. particolarmente i docc. nn. 27 e 29 depositati l’11 marzo 2020), risultando inserito nella categoria A nonché nella classe di prestazione 1, con completa operatività in ambiente ostile.
Non può del resto essere vagliato, in questa sede, il giudizio tecnico formulato dalla commissione giudicatrice in merito alla idoneità del mezzo e al punteggio ad esso riferito (parametrato alla rapidità di impiego), trattandosi di valutazioni strettamente discrezionali, non suscettibili di sindacato giurisdizionale, se non nei limiti dei vizi (qui non emersi) dell’illogicità e dell’incongruità manifesta, ovvero dell’inattendibilità o del palese travisamento delle risultanze istruttorie (come detto, tali risultanze semmai confermano la rispondenza dell’elicottero bimotore offerto dal R.T.I. aggiudicatario alle specifiche richieste dal capitolato).
Va perciò disattesa anche la richiesta di disporre una verificazione riguardo alle caratteristiche del mezzo, proprio perché questa sarebbe finalizzata a rescindere e sostituire, mediante l’esercizio dei poteri istruttori di questo giudice, le valutazioni tecniche, per le predette ragioni intangibili, cui la commissione è pervenuta sulla base degli atti di gara.
8. Il quarto ed ultimo motivo del ricorso introduttivo è inammissibile, non potendo le ricorrenti trarre alcuna utilità dal suo accoglimento.
Esse contestano l’erronea applicazione, da parte della commissione giudicatrice, della formula di applicazione del punteggio riferito all’offerta economica, secondo il metodo dell’interpolazione lineare, reclamando l’assegnazione di 25.81 punti, in relazione al ribasso offerto, e 1,81 punti quanto al prezzo per minuto di volo dell’elicottero aggiuntivo.
Aspirano, dunque, all’assegnazione di 27,62 punti complessivi sui 30,00 disponibili in luogo dei 3,43 assegnati dalla commissione, con un incremento di 24,19 punti e un punteggio finale di 96,57 punti.
Le ricorrenti non contestano tuttavia il punteggio attribuito, sempre con riguardo alla componente economica, al R.T.I. aggiudicatario, la cui offerta, connotata da un maggior ribasso, era favorevolmente valutata dalla commissione con l’assegnazione di 30 punti, che, sommati ai 70 conseguiti, grazie al confronto a coppie, riguardo all’offerta tecnica, hanno dato luogo all’assegnazione di 100 punti complessivi, con un divario, rispetto alle ricorrenti, di 27,62 punti.
L’incremento non consentirebbe quindi alle ricorrenti di sovvertire la graduatoria e di conseguire l’aggiudicazione, non potendo tale ulteriore punteggio (24,19 punti) colmare del tutto il suddetto divario (27,62), che potrebbe soltanto essere ridotto (3,43 punti) ma non annullato.
9. Per quanto precede il ricorso e i motivi aggiunti devono essere respinti.
Le spese seguono la soccombenza, salvo essere compensate nei confronti della sola Azienda Zero, sussistendone giusti motivi, e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il TO (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, li respinge.
Condanna le ricorrenti a rifondere le spese di lite nei confronti della Regione del TO, liquidate nell’importo di € 5.000,00, nonché nei confronti di Elitellina s.r.l. e di E+S Air s.r.l., liquidate nell’importo di € 2.500,00 a favore di ciascuna, oltre ad imposte ed oneri come per legge. Compensa le spese di lite nei confronti dell’Azienda Zero.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2020 con l'intervento dei Magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO