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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 22/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LAMEZIA TERME in persona del Giudice dott. Salvatore Regasto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 337 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2016, trattenuta in decisione all'udienza del 23.10.2024 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme, via Parte_1 C.F._1
Cavallerizza n. 6, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Vittorio Marino, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
ATTORE
E
C.F./P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Catanzaro, piazza Le Pera n. 9, presso lo studio dell'avv. Peppino Mariano, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTA
E
(C.F. ), residente in [...] C.F._2
n. 52;
, residente in [...]; Controparte_3
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: responsabilità civile da circolazione stradale - lesione personale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Parte_1
Lamezia Terme, la e al fine di sentire accogliere le seguenti Controparte_4 Controparte_3 conclusioni: ”Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: a) accertare e dichiarare che il sinistro verificatosi in data 1.7.2015, in via S. Miceli di Lamezia Terme, è da ascriversi alla responsabilità esclusiva del sig. conducente del veicolo Fiat FI BL Controparte_3 targato AA612ZK; b) per l'effetto, condannare la in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, e il sig. al pagamento, in solido fra di loro ed in favore del Controparte_3 sig. della somma di euro 167.985,00 a titolo di risarcimento per tutti i danni, biologici, Parte_1 morali e patrimoniali, subiti in conseguenza del sinistro sopra descritto, ovvero al pagamento dell'altra maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia o accertata a seguito di apposite CTU medico legale e contabile di cui sin da ora si chiede l'ammissione; c) condannare la in Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore, e il sig. a corrispondere la rivalutazione Controparte_3 monetaria e gli interessi sulle somme via via rivalutate dal dovuto al soddisfo, da contenere, unitamente al credito capitale, entro il limite di valore appresso indicato fino alla data di notifica del presente atto ed oltre
1 interessi e rivalutazione monetaria per il periodo successivo fino al soddisfo;
d) condannare i convenuti alla refusione delle spese e competenze del giudizio secondo il principio della soccombenza”.
Nel libello introduttivo della lite la difesa dell'attore esponeva: che, il giorno 1.7.2015, alle ore 17.30 circa, l'attore era alla guida del suo motociclo Yamaha con targa AA 48439, percorrendo via S. Miceli di
Lamezia Terme (CZ) in direzione via dei Bizantini;
che, giunto all'altezza della intersezione con la strada adiacente all'Istituto Tecnico per Geometri, al motociclo era stata improvvisamente tagliata la strada dal veicolo Fiat FI BL con targa AA 6122 ZK di proprietà di e condotto nell'occasione CP_2 da (assicurato per la RCA con la;
che l'autovettura, Controparte_3 Controparte_4 nell'effettuare una imprudente manovra, aveva invaso la corsia di marcia percorsa dall'attore; che, a causa dell'incauta condotta del , l'attore al fine di evitare l'impatto frontale, aveva compiuto una manovra CP_3 di emergenza finendo però sul marciapiedi;
che, a seguito della caduta, il aveva riportato lesioni Pt_1 personali per le quali era stato immediatamente trasportato presso il Presidio Ospedaliero di Lamezia
Terme ove gli era stato diagnosticata una “frattura scomposta comz ed arco zigmatico sinistro. Persistenza di alterazioni del visus od. Trauma distorsivo caviglia sinistra. Contusione costale multiplo. Contusioni ed alterazioni multiple”, con residuati postumi permanenti;
che la responsabilità di tutto quanto accaduto e di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali sopportati dall'attore erano da attribuirsi esclusivamente alla condotta di guida imprudente, negligente ed imperita di;
che erano risultate senza esito le Controparte_3 richieste di risarcimento dei danni inoltrate alla compagnia di assicurazione convenuta essendosi reso così necessario il ricorso all'autorità giudiziaria per la tutela dei diritti del ricorrente.
Con comparsa di risposta si costituiva la la quale Controparte_1 eccepiva, preliminarmente, sia la improcedibilità e/o inammissibilità della domanda introduttiva del presente giudizio per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 144, 148 e 145 del D Lgs 209/2005
c.d. nuovo Codice delle Assicurazioni, sia il difetto di integrità del contraddittorio per mancata chiamata in causa del proprietario del veicolo antagonista;
nel merito, contestava l'an e il quantum della pretesa attorea rappresentando, in particolare, il mancato utilizzo da parte del danneggiato del casco protettivo.
Concludeva, pertanto, chiedendo, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'on. Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: in via preliminare: - accertare e dichiarare che la domanda introduttiva del presente giudizio è improcedibile e/o inammissibile e/o nulla per violazione della norma prevista dall'art. 144, 145 e 148 del nuovo codice delle assicurazioni ed adottare in merito ogni consequenziale statuizione;
- in via gradata ordinare a parte attrice di integrare il contraddittorio nei confronti di CP_2 quale proprietaria del veicolo tg AA 612 ZK e come tale litisconsorte necessaria, adottando ogni
[...] opportuna e consequenziale statuizione. Nel merito: - accertare e dichiarare che la domanda spiegata da parte attrice è infondata in fatto e in diritto e non suffragata da prova alcuna sia sull'an che sul quantum e per l'effetto rigettarla;
- in via subordinata dare atto che il sinistro si è verificato per concorso di colpa dell'attore con ogni consequenziale statuizione. - Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Nonostante la ritualità della notifica non si costituiva rimanendo contumace. Controparte_3
Con ordinanza del 23.3.2017 il Tribunale ordinava all'attore di integrare il contraddittorio nei confronti della proprietaria dell'autovettura antagonista, CP_2
Integrato ritualmente il contraddittorio nei riguardi di quest'ultima non si costituiva nel CP_2 giudizio rimanendo contumace.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, nel corso del giudizio venivano espletate la prova orale autorizzata (interrogatorio formale dell'attore ed escussione di due testi di parte attrice) e la CTU medico-
2 legale sulla persona dell'attore, con elaborato peritale redatto dal dott. (depositato in Persona_1
Cancelleria in data 1.2.2023).
Indi la controversia, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva trattenuta in decisione all'udienza del
23.10.2024 (svoltasi in via cartolare mediante il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di parte convenuta di improcedibilità e/o inammissibilità e/o nullità della domanda introduttiva del presente giudizio per violazione degli artt. 144,
148 e 145 del D Lgs 209/2005 c.d. nuovo Codice delle Assicurazioni. Secondo le tesi della società convenuta, infatti, l'attore avrebbe omesso di inviare la documentazione medica attestante le lesioni lamentate onde potere procedere alla visita medica e quella integrativa richiesta dal fiduciario dell'assicurazione. L'eccezione non persuade.
In subiecta materia è intervenuta la Suprema Corte chiarendo che “la richiesta di risarcimento che la vittima d'un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile a pena di improponibilità della domanda giudiziale, prevista dall'art. 145 cod. ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perchè l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta. Ne consegue che è irrilevante, ai fini della proponibilità della domanda, la circostanza che quella richiesta fosse priva di uno o più dei contenuti richiesti dall'art. 148 cod. ass., quando gli elementi mancanti erano superflui ai lini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore” (Cassazione civile sez. VI, 30/09/2016, (ud. 18/05/2016, dep. 30/09/2016), n.19354).
Infatti, la richiesta risarcitoria prevista dall'art. 148 del Codice delle Assicurazioni private carente dei requisiti previsti dalla norma predetta non rende automaticamente improponibile la successiva domanda risarcitoria del danneggiato allorquando si tratti del difetto di requisiti che non impediscano alla impresa assicuratrice di stimare il danno e formulare l'offerta risarcitoria (ovvero opporre motivato diniego alla stessa); anche nel caso in cui sussista carenza di requisiti che, al contrario, non consentano all'assicuratore di stimare il danno e formulare l'offerta risarcitoria (ovvero opporre motivato diniego alla stessa) tale carenza non rende improponibile la successiva domanda risarcitoria del danneggiato nel caso in cui l'impresa assicuratrice, di fronte a tale difetto, non abbia richiesto tempestivamente, nel rispetto del termine di giorni 30 previsto dal comma 5 dell'art. 148 predetto, la integrazione degli elementi ritenuti carenti, di guisa che la mancata tempestiva richiesta sana il difetto dei requisiti mancanti e non incide sulla proponibilità della domanda (Cassazione civile sez. III, 09/11/2022, n.32919).
Nel caso di specie, la raccomandata 15.9.2015 inoltrata dal alla società di assicurazioni convenuta, Pt_1 conteneva tutti gli elementi necessari e sufficienti affinchè l'assicuratore potesse accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo stata allegata anche la relativa certificazione medica.
Inoltre, non risulta che l'assicuratore abbia provveduto a richiedere tempestivamente al danneggiato le necessarie integrazioni dei dati e dei documenti trasmessi non essendo stata depositata la relativa prova da parte della società convenuta.
Segue il rigetto della spiegata eccezione.
Nel merito la domanda è parzialmente fondata e pertanto deve essere accolta nei limiti che si dirà.
La fattispecie in esame ricade pertanto nell'ambito di operatività del primo comma dell'art. 2054 c.c. e non del secondo comma della stessa norma.
3 Invero, come è noto, la presunzione di corresponsabilità prevista dall'art. 2054 secondo comma c.c., è applicabile soltanto in ipotesi di scontro tra veicoli e non quando sia mancata la collisione tra gli stessi
(cfr., in questi termini, Cassazione civile, sez. III, 24 maggio 2006, n. 12370), ipotesi quest'ultima che, invece, ricorre nel caso che qui occupa.
Conseguentemente, la regola del giudizio applicabile alla vicenda in esame è quella del primo comma dell'art. 2054 c.c. a mente del quale il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Tale norma, dunque, si applica anche al caso in cui il conducente di un veicolo senza guida di rotaie ponga in essere una manovra pericolosa a causa della quale il conducente di altro mezzo venga costretto ad azionare una manovra di emergenza in relazione alla quale subisca eventuali danni.
Orbene, la disposizione di cui si discute se impone al danneggiato di provare che il danno è derivato dalla circolazione dei veicoli e, dunque, il nesso di causalità tra la circolazione stessa ed il danno (che costituisce il presupposto logico e cronologico dell'indagine, successiva, concernente la responsabilità, cfr.,
Cassazione civile, 16 aprile 1968, n. 1122), consente al danneggiato medesimo di avvalersi della presunzione di responsabilità del conducente del veicolo antagonista, il quale, dunque, sarà gravato dell'onere di provare di aver adoperato tutti gli accorgimenti e le misure idonee ad evitare il verificarsi dell'evento dannoso, sicché risulti certo che quest'ultimo non sia in alcun modo ricollegabile alla sua condotta di guida (cfr., Cassazione civile, sez. III, 19 settembre 1980, n. 5321).
Tale prova, peraltro, non deve essere necessariamente offerta in modo diretto, dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e pienamente conforme alle norme del codice della Strada, ma può risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima è stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, non evitabile da parte del conducente con l'adozione di efficienti manovre di emergenza (in questo senso, Cassazione civile , sez. III, 17 aprile 1997, n. 3309, Cassazione civile, 2 febbraio 1995, n. 1240; Cassazione civile, 29 luglio 1993, n. 8451; Cassazione civile, 27 aprile 1990, n.
3554).
In tale ottica, però, è stato anche specificato che il conducente deve attivarsi per evitare la verificazione del sinistro, ponendo in essere appropriate manovre di emergenza, così reagendo all'altrui imprudenza anche nell'interesse del responsabile, sicché non ne è giustificabile l'inerzia, anche quando egli non abbia violato alcuna specifica norma comportamentale (Cassazione civile , sez. III, 18 ottobre 2001, n. 12751;
Cassazione civile , sez. III, 05 maggio 2000, n. 5671; Tribunale Roma, sez. XIII, 08 aprile 2006). Pertanto, per vincere detta presunzione il conducente pur non essendo tenuto a fornire prova di una diligenza eccezionale, deve in ogni caso dimostrare di aver osservato tutte le norme della circolazione stradale nonché tutte le precauzioni che una persona di normale avvedutezza avrebbe adottato nelle particolari circostanze della fattispecie concreta.
La Suprema Corte, comunque, ha condivisibilmente chiarito che “la presunzione di colpa di cui all'art. 2054, comma 1, c.c. opera solo in quanto colui che la invoca abbia dato la prova del nesso di causalità materiale tra la condotta del veicolo e l'evento dannoso. Pertanto, incombe al danneggiato l'onere di provare che detto evento è stato cagionato dall'urto contro un veicolo o, comunque, se urto non c'è stato, che l'evento è avvenuto in dipendenza di una situazione di fatto posta in essere dalla condotta del conducente del veicolo, senza la quale il danno non si sarebbe verificato” (vedi tra le tante Cass. n.
124/1967).
Al riguardo, bisogna richiamare anche il consolidato indirizzo della Suprema Corte la quale in punto di distribuzione dell'onus probandi nei giudizi risarcitori, ha chiarito più volte che “in materia di
4 responsabilità da fatto illecito la dimostrazione dell'attività lesiva dell'altrui diritto e del nesso di causalità fra la condotta colposa ed il diritto incombe al danneggiato, con la conseguenza che l'ambiguità o l'incertezza degli elementi di fatto che sorreggono la pretesa non possono risolversi in danno della parte che non è tenuta all'onere della prova” (vedi ex multis Cass. civ. n. 3563/1996).
Ed invero spetta a colui che agisce per ottenere il risarcimento del danno provare il nesso di causalità fra questo e il comportamento che assume averlo cagionato perché il rapporto di causalità costituisce fatto costitutivo del diritto al risarcimento e, pertanto, ai sensi dell'art. 2697 c.c. l'onere della prova incombe sull'attore (cfr. in tal senso Cass. civ. n. 7026/2001).
Riassunti i suesposti principi di diritto applicabili al caso di specie, sotto altro aspetto, deve sottolinearsi, in relazione ai principi regolatori della valutazione giudiziale della rilevanza e concludenza o meno ai fini decisori delle diverse risultanze processuali acquisite, che: 1) spetta in via esclusiva al Giudice del merito - in forza del principio generale di cui all'art. 116 c.p.c. - il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (Cass. Sez. 3, sentenza n. 7074 del 28/03/2006); 2)
l'esame dei documenti esibiti e delle deposizione dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale espletata, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Cass. Sez. 3, sentenza n. 10484 del 2004 anche in motivazione;
Cass. Sez. L, sentenza n. 11933 del 07/08/2003; Cass. n. 9662 del
2001; Cass. n. 13910 del 2001; Sez. L, Sentenza n. 10739 del 02/12/1996).
Orbene, alla luce del riparto dell'onere probatorio ora descritto, il Tribunale ritiene che il ricorrente abbia sufficientemente provato la dinamica del sinistro e dunque l'evento dannoso e, soprattutto, la sussistenza del nesso di causalità materiale tra la condotta di guida incauta e negligente del e il danno. CP_3
Il , infatti, nel percorrere la strada teatro dell'incidente ha invaso, nel tentativo di svoltare a sinistra, CP_3 la carreggiata dedicata al transito dei veicoli provenienti dal senso di marcia opposto, non riuscendo a porre in essere delle manovre di sicurezza per evitare l'impatto.
Il convenuto contumace, quindi, ha realizzato certamente una manovra imprudente ed incauta non rispettando le regole del Codice della Strada.
Invero il teste , indifferente alle parti, ha confermato tutti i capitoli di prova di parte attrice Testimone_1 dichiarando di avere assistito all'incidente perché si trovava sui luoghi di causa;
che il FI BL guidato dal procedeva da via S. Miceli e svoltava a sinistra sulla strada che fa angolo con l'Istituto CP_3 per Geometri;
che tale autovettura aveva invaso la corsia di marcia inversa tagliando la strada al motociclo dell'attore; che il ricorrente, per evitare l'impatto, aveva effettuato una manovra di emergenza cadendo però sulla strada;
che l'attore aveva sbattuto la faccia sul marciapiedi facendosi male dappertutto (v. dichiarazioni verbale di udienza del 3.10.2020 in atti). Testimone_1
Secondo la giurisprudenza “in tema di responsabilità civile da circolazione dei veicoli, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perchè è suo onere dimostrare di
5 avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso" (v. ex pluribus Cass. 08/01/2016, n. 124).
Come, invero, in più occasioni chiarito dalla Cassazione, la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli ed a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (Cass. 21/05/2019, n. 13672; 22/04/2009, n. 9550;
10/03/2006, n. 5226).
E' stato affermato poi che l'infrazione, pur grave, come l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (Cass. 15/01/2003, n. 477; 17/01/1996, n. 343). Ciò non esclude tuttavia che, anche in tali circostanze, possa comunque ritenersi raggiunta la prova liberatoria anche indirettamente, in base alla valutazione, in concreto, della assorbente efficacia eziologica della condotta dell'altro conducente.
Nella specie, ciò può essere affermato, che l'attore, a causa dell'invasione del proprio senso di marcia da parte del , è stato costretto ad azionare una manovra di emergenza in relazione alla quale ha subito le CP_3 lesioni fisiche per cui ha domandato il risarcimento, sicchè non è rimasto inerte reagendo all'imprudenza altrui.
Inoltre, non è emerso in alcun modo che il percorresse la strada a velocità inadeguata dal momento Pt_1 che nonostante la repentinità della manovra imprudente del convenuto contumace è riuscito comunque a compiere una manovra di emergenza per evitare ogni danno.
Dallo schizzo in calce alle dichiarazioni spontanee dell'attore all'assicurazione e dal modulo CAI siglato dalle parti emerge anche che il percorreva la sua corsia sulla destra visto che appunto per evitare Pt_1
l'impatto con il FI BL guidato dal (che ha tagliato la strada all'attore) come facilmente CP_3 evincibile dalla posizione di quiete dello scooter dopo la caduta sulla strada vicina al margine destro della carreggiata.
In casi analoghi è stato sancito che “in caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente. Conseguentemente, l'infrazione, anche grave, come l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso. Pertanto, al fine di attribuire la responsabilità esclusiva del sinistro al veicolo che ha invaso l'opposta corsia di marcia è, dunque, necessario che il danneggiato dimostri di aver tenuto rigorosamente la destra, di aver condotto il veicolo a velocità moderata e di essersi posto in condizione di impedire il danno” (Tribunale Bari sez. III, 13/09/2012, n. 2881).
Nel caso di specie, il ha dimostrato, giustappunto, di avere tenuto la destra, di aver condotto il Pt_1 veicolo a velocità moderata, di essersi posto in condizione di impedire il danno con la sua condotta di guida tanto da avere effettuato una manovra di emergenza.
Del resto, “l'invasione della corsia, ove non attuata per una cogente e scusabile necessità, ma determinata invece dal mancato adeguamento alle particolari condizioni di luogo e di tempo, importa la colpa esclusiva del conducente che abbia oltretutto passato la propria mezzeria e libera l'altro conducente della presunzione di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c.” (Cass. Civ., Sez. III, 05.07.1984, n. 3229).
6 Deve pertanto accertarsi una responsabilità esclusiva del nella causazione dell'incidente in oggetto, CP_3 come risultante, peraltro, da altri elementi e dati probatori.
Infatti, il convenuto contumace si è assunto la completa responsabilità del sinistro in oggetto nel modulo di
Constatazione Amichevole di Incidente, sottoscritto da entrambe le parti.
Ebbene, questo modulo ha nei confronti dei conducenti, dunque, nella fattispecie, di , Controparte_3 valore di confessione stragiudiziale resa alla parte e, a norma dell'art. 2735 c.c., produce i medesimi effetti della confessione giudiziale.
In realtà, nei confronti dell'assicurazione, il “C.A.I.” genera solo una presunzione “iuris tantum”, la quale può essere superata dall'assicuratore con qualsiasi altro mezzo di prova atto a convincere il giudice che il sinistro non si sia mai verificato, o che si sia verificato secondo modalità diverse (Cass. civ., sez. III,
04/03/2005, n. 4761; Cass. civ., sez. III, 05/05/2004, n. 8525; Cass. civ., sez. III, 01/06/2004, n. 10487;
Cass. civ., sez. III, 27/02/2004, n. 4007; Cass. civ., sez. III, 21/02/2003, n. 2659).
Tale prova, tuttavia, non è stata offerta dalla società di assicurazioni convenuta considerato che la dinamica del sinistro enunciata nel libello introduttivo della lite, è stata confermata anche dal teste escusso in corso di causa ( ) che ha assistito personalmente al sinistro e ha ribadito la ricostruzione Testimone_1 dell'incidente per come effettuata dall'attore. D'altronde, come già anticipato, non è emerso a carico dell'odierno attore nessun elemento da cui desumere una condotta di guida imprudente o incauta e sulla base del quale fondare un giudizio di responsabilità concorsuale (seppure minima e residuale) del nella causazione dell'incidente di cui si Pt_1 discute.
La compagnia assicuratrice convenuta, inoltre, ha eccepito, negli scritti difensivi, l'esistenza di un concorso di colpa (art. 1227 c.c.) del nei danni dallo stesso subiti a causa del mancato uso del casco Pt_1 protettivo.
In ordine al dedotto concorso di colpa del ricorrente occorre evidenziare che la contestazione svolta dalla compagnia di assicurazione convenuta circa il mancato uso del casco protettivo da parte dell'attore, si palesa infondata.
Nella specie, difatti, è mancata la prova dell'effettivo mancato uso del casco protettivo da parte del ricorrente il cui onere grava sul danneggiante (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 564 del 13/01/2005).
Invero la circostanza che il danneggiato abbia subito delle lesioni facciali di per ciò solo non esclude che lo stesso comunque utilizzasse il casco protettivo al momento del sinistro: difatti le tipologie di casco in commercio variano molto per capacità di protezione (che è massima soltanto per il casco integrale).
Oltretutto, non sempre dal mancato uso del casco si può far derivare un concorso di colpa a carico del soggetto infortunatosi a seguito di un sinistro stradale.
Secondo la giurisprudenza (v. Corte di Appello di Taranto 19.01.2015 n. 42), infatti, solo nel caso in cui il comportamento colpevole del danneggiato abbia contribuito al verificarsi del danno si può parlare di concorso;
ovverosia solo quando il mancato uso del casco ha determinato l'infortunio (o lo ha aggravato), il motociclista vedrà ridotto il risarcimento.
Nel caso de quo, la parte convenuta ha comunque omesso di allegare e soprattutto di provare che il mancato uso del casco abbia concorso a determinare le lesioni lamentate o abbia cagionato un loro aggravamento.
Di conseguenza, l'eccezione di concorso di colpa spiegata dalla Controparte_1 sul punto, va respinta.
[...]
Accertata, in base a tutte le precedenti considerazioni, la responsabilità esclusiva del convenuto contumace nel determinismo materiale del sinistro, va esaminato il profilo del quantum del danno;
Controparte_3
7 appare, dunque, necessario quantificare i danni subiti dall'attore a seguito del sinistro per cui è causa onde verificare se e in che termini possa trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno formulata dal medesimo.
A tal proposito va evidenziato che la Suprema Corte a Sezioni Unite con sentenza n. 26972 del 11.11.2008 ha posto in materia di danno non patrimoniale alcuni punti fermi affermando per quanto di interesse in questa sede che: 1) il danno non patrimoniale costituisce una categoria ampia ed onnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sotto categorie. Pertanto il c.d. danno esistenziale, inteso quale “il pregiudizio alle attività non remunerative della persona” causato dal fatto illecito lesivo di un diritto costituzionalmente garantito, costituisce solo un ordinario danno non patrimoniale, che non può essere liquidato separatamente sol perché diversamente denominato;
2) il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, i quali si dividono in due gruppi: le ipotesi in cui la risarcibilità
è prevista in modo espresso (fatto illecito integrante reato) e quello in cui la risarcibilità, pur non essendo prevista da norma di legge ad hoc, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ., per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla legge;
3) dal principio del necessario riconoscimento, per i diritti inviolabili della persona, della minima tutela costituita dal risarcimento, consegue che la lesione dei diritti inviolabili della persona che abbia determinato un danno non patrimoniale comporta l'obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale;
4) Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza che deve essere allegato e provato.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno, inoltre, evidenziato che l'art. 2059 c.c. va completato con gli elementi strutturali dell'art. 2043 c.c.. Tale norma, infatti, è norma di rinvio e “non delinea una distinta fattispecie di illecito produttiva di danno non patrimoniale, ma consente la riparazione anche dei danni non patrimoniali, nei casi determinati dalla legge, nel presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della struttura dell'illecito civile, che si ricavano dall'art. 2043 c.c. (e da altre norme, quali quelle che prevedono ipotesi di responsabilità oggettiva), elementi che consistono nella condotta, nel nesso causale tra condotta ed evento di danno, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela, e nel danno che ne consegue (danno-conseguenza, secondo opinione ormai consolidata: Corte cost. n. 372/1994; S.u. n. 576, 581, 582, 584/2008).
La rilettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., come norma deputata alla tutela risarcitoria del danno non patrimoniale inteso nella sua più ampia accezione, riporta il sistema della responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità prevista dal vigente codice civile tra danno patrimoniale (art. 2043
c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.) (sent. n. 8827/2003; n. 15027/2005; n. 23918/2006). Deve, dunque, ritenersi che al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge sia possibile ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale laddove sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona qualificabile come “ingiustizia costituzionalmente qualificata” laddove il diritto sia stato leso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio.
Alla luce della predetta giurisprudenza, dunque, va esaminato il profilo della quantificazione dei danni patiti dall'attore tenendo presente la bipolarità tra danno non patrimoniale (nella suddetta ampia accezione)
e danno patrimoniale.
All'esito della CTU - le cui valutazioni appaiono pienamente condivisibili alla luce della esaustiva analisi della documentazione allegata e della completa motivazione a sostegno delle conclusioni - risulta accertato che l'attore per cagione del sinistro ha riportato “Esiti di frattura scomposta comz ed arco zigomatico sinistro sottoposto a riduzione e contenzione chirurgica. - Pregresso trauma distorsivo caviglia
8 sinistra in assenza di postumi accertati. - pregresse contusioni costali multiple in assenza di postumi accertati. - Esiti di escoriazioni multiple esitate in pregiudizio estetico lieve - Esiti di trauma vitreale” e, dunque, una invalidità permanente del 7% cui sono conseguiti giorni 10 di ITA, mentre di ITP giorni 15 al
75%, giorni 30 al 50%, giorni 10 al 25%.
Quindi, circa il "quantum", può riconoscersi per danni la somma di euro 552,40 per inabilità temporanea totale (giorni 10 x euro 55,24 quale valore giornaliero sancito dall'art. 139, co. 1, lett. b), del D.L.vo n.
209/2005 e dall'ultimo Decreto del Ministero dello sviluppo economico di aggiornamento degli importi dei danni di lieve entità alla persona (c.d. micropermanenti) (D.M. 16/07/2024 pubblicato sulla G.U. Serie
Generale n. 173 del 25/07/2024 in vigore dal 9 agosto 2024), derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
Ad essa va aggiunta la somma di euro 621,45 per l'inabilità temporanea parziale al 75% (giorni 15 x euro
41,43), di euro 828,60 per l'inabilità temporanea parziale al 50% (giorni 30 x euro 27,62), di euro 138,10 per l'inabilità temporanea parziale al 25% (giorni 10 x euro 13,81), per un totale dunque di danno biologico temporaneo di euro 2.140,55.
Inoltre, il danno biologico permanente - pari a 7 punti percentuali - alla stregua della tabella allegata al predetto decreto ministeriale va liquidato (in relazione all'età dell'infortunato, 49 anni all'epoca dell'incidente) nella misura di euro 10.142,27 per un totale di euro 10.356,82 a titolo di danno biologico permanente e temporaneo (euro 10.142,27 a titolo di danno biologico permanente + euro 2.140,55 a titolo di danno biologico temporaneo = euro 10.356,82).
Per quanto, invece, riguarda i danni non patrimoniali diversi lamentati dall'attore, occorre nuovamente richiamare i principi esposti dalle quattro sentenze gemelle delle Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 28 novembre 2008, nn. 26972-73-74 e 65), le quali nel riportare l'intero sistema nell'ambito della bipolarità tra danno patrimoniale e non patrimoniale e nel respingere qualsiasi ulteriore sottocategoria se non quali mere sintesi descrittive di singoli pregiudizi, hanno individuato, sul piano operativo, due contrapposti principi che il Giudice deve tenere entrambi sempre in considerazione, per operare la corretta liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, trovando il giusto punto di equilibrio.
Il principio secondo il quale l'ampia nozione di danno non patrimoniale desumibile dall'interpretazione costituzionalmente orientata dall'art. 2059 c.c. impone la considerazione di tutte le singole conseguenze pregiudizievoli (c.d. danno-conseguenza) derivanti dalla lesione dell'interesse (danno-evento o danno ingiusto) e, pertanto, non solo le mere sofferenze psichiche che venivano in passato qualificate come danno morale c.d. soggettivo ma anche le ripercussioni sull'esistenza delle persone, con riguardo al "non poter più fare", ricondotte in passato sotto le categorie del danno biologico o del danno esistenziale.
Il principio secondo il quale vanno evitate con cura tutti i rischi di duplicazioni risarcitorie, ossia il rischio di risarcire due volte la stessa conseguenza pregiudizievole, ossia lo stesso danno, mediante l'espediente di definirlo in modo diverso (sul punto v. di recente Cass. civ., sez. III, 13 luglio 2011, n. 15373; Cass. civ., sez. III, 28 giugno 2011, n. 14263).
Pertanto, nell'ambito della suddetta dicotomia danno non patrimoniale/danno patrimoniale può dirsi che la categoria del danno non patrimoniale può risultare composta da una somma di pregiudizi o "voci" risarcitorie che, benché non possano assurgere ad autonome categorie, devono essere tutte considerate ai fini della liquidazione integrale del danno. Le SS.UU. hanno, dunque, concluso per la inammissibilità nel nostro ordinamento di un'autonoma categoria di " danno esistenziale ", inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona: infatti, ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 c.c., interpretato in modo conforme a Costituzione, con la conseguenza che la
9 liquidazione di un'ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria;
ove invece si volessero includere in essa pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, si tratterebbe di categoria illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili, in virtù del divieto di cui all'art. 2059
c.c. (in termini ulteriormente confermativi sul punto, cfr. Cass. civ., Sez. Un., 14 gennaio 2009, n. 557).
Nulla dunque può essere risarcito a titolo di danno esistenziale al non essendo – come veduto - più Pt_1 ammissibile nel nostro ordinamento tale autonoma categoria di pregiudizio.
Quanto al danno morale, va, peraltro, tenuta in considerazione la successiva elaborazione giurisprudenziale della Suprema Corte (si veda Cass. 28 novembre 2008, n. 28407; Cass 12 dicembre 2008, n. 29191 Cass. sez. Lavoro, 19 dicembre 2008, n. 29832) secondo la quale, invece, il danno morale gode di propria autonomia ontologica rispetto al danno biologico.
L'autonomia ontologia del danno morale rispetto al danno biologico, in relazione alla diversità del bene protetto, appartiene, infatti, ad una consolidata, giurisprudenza della Corte di Cassazione, che esclude il ricorso semplificativo a quote del danno biologico, esigendo la considerazione delle condizioni soggettive della vittima e della gravità del fatto e pervenendo ad una valutazione equitativa autonoma e personalizzata. Va, inoltre, considerato che l'autonomia di tale voce di danno deriva altresì dalla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all'integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 della Costituzione in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008 n. 190
(cfr Cass. sez. III, sentenza 10 marzo 2010 n. 5770).
Occorre, inoltre evidenziare che il danno morale è qualificato espressamente quale autonoma categoria di danno dall'art. 5 DPR n. 37 del 3/3/2009 e dall'art. 1 DPR 181/2009. Tali normative prevedono, infatti, la possibilità di riconoscere il danno morale autonomo rispetto al danno biologico;
ad esempio l' art. 5,
D.P.R. n. 37/2009 (danni da uranio impoverito per i militari in missione all'estero) prevede che la determinazione della percentuale del danno morale viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi e in rapporto all'evento dannoso, in una misura fino a un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico. L'autonomia del danno morale rispetto al danno biologico si desume anche dal citato D.P.R. n. 181 del 30.10.2009 ove si introduce un Regolamento recante i criteri medico- legali per l'accertamento e la determinazione dell'individualità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a norma dell'articolo 6 della legge 3 agosto 2004,
n. 206. La norma cit. distingue le due voci di danno e indica una nozione legale di danno morale, ai sensi dell'art. 1, infatti: a) per danno biologico, si intende la lesione di carattere permanente all'integrità psico- fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;
b) per danno morale, si intende il pregiudizio non patrimoniale costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal fatto lesivo in sé considerato. Ciò evidenziato “sembra difficile ritenere, oltretutto in un contesto interpretativo perlomeno contrastato, che l'espressa considerazione normativa di una ipotesi specifica in cui il danno morale si sovrappone al danno biologico, suoni come eccezionale e ingiustificata deroga e non già come ragionevole riconferma di un principio generale in una materia specifica” (così Corte d'Appello di Torino, sez. III, civile, 5 ottobre
2009). Si veda a maggior conforto di tale interpretazione anche Cass. 12 settembre 2011, n. 18641 secondo la quale il profilo morale del danno non patrimoniale è autonomo e non può certo considerarsi scomparso
“per assorbimento” all'interno dell'onnicomprensivo danno biologico tabellato.
10 In altre parole, il ristoro del pregiudizio rappresentato dalla sofferenza psichica e fisica, ossia il vecchio danno morale, potrà (e dovrà) continuare ad influire sulla concreta liquidazione del danno, sotto forma di adeguamento del danno non patrimoniale genericamente inteso, unitariamente considerato alla condizione che dette sofferenze siano allegate e provate, anche per presunzioni (in tal senso v. da ultimo Cass. civ., sez. III, 13 aprile 2010, n. 8724. Si veda altresì la recente Cass. n. 5243 del 06/03/2014, che afferma che
“in tema di risarcimento del danno alla salute, la necessaria liquidazione unitaria del danno biologico e del danno morale può correttamente effettuarsi mediante l'adozione di tabelle che includano nel punto base la componente prettamente soggettiva data dalla sofferenza morale conseguente alla lesione, operando perciò non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente quantificazione, nel senso di dare per presunta, secondo l' "id quod plerumque accidit", quanto meno per le invalidità superiori al dieci per cento, l'esistenza di un tale tipo di pregiudizio, pur se non accertabile per via medico-legale, salvo prova contraria, a sua volta anche presuntiva”).
Questo significa però che il danneggiante è onerato dell'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova delle stesse.
In punto di prova si è più volte affermato che il danno morale soggettivo può essere comprovato mediante lo strumento delle presunzioni, posto che ad un certo tipo di lesione, anche se di lieve entità, può riconnettersi di regola una sofferenza. Il ricorso alle presunzioni non può tuttavia esonerare il danneggiante dall'onere di una compiuta allegazione del danno, o quanto meno degli elementi di fatto da cui desumere la sussistenza di un pregiudizio morale.
Questo vale in modo particolare in ipotesi di microlesione, come la fattispecie in esame, posto che generalmente ad una lesione comportante un'inabilità temporanea e permanente più significativa, consegue un danno in termini di sofferenza;
laddove non sempre da una lesione di tipo lieve discende automaticamente un danno di tipo morale, non già ristorato mediante il riconoscimento monetario del c.d. danno biologico (in tal senso v. da ultimo Cass. civ., sez. III, 13 aprile 2010, n. 8724 e cfr. Cass. civ., sez.
II, 19 agosto 2011, n. 17427; Cass. civ., sez. III, 13 aprile 2010, n. 8724; Cass. civ., Sez. Un., 28 novembre
2008, n. 26972; Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2003, n. 8827 e n. 8828; Cass. civ., sez. III, 24 ottobre 2003,
n. 16004).
A tale stregua, (pure) il danno non patrimoniale va dunque sempre allegato e provato, in quanto l'onere della prova non dipende invero dalla relativa qualificazione in termini di "danno-conseguenza", tutti i danni extracontrattuali dovendo essere provati da chi ne pretende il risarcimento, e pertanto anche il danno non patrimoniale nei suoi vari aspetti, e la prova può essere data con ogni mezzo (v., in particolare, successivamente alle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, Cass., 5/10/2009, n. 21223; Cass., 22/7/2009,
n. 17101; Cass., l/7/2009, n. 15405). Trattandosi di pregiudizio (non biologico) a bene immateriale, particolare rilievo assume invero al riguardo la prova presuntiva (v. Cass., Sez. Un., 15/1/2009, n. 794;
Cass., 19/12/2008, n. 29832).
Nel caso de quo, tuttavia, l'attore non ha allegato né provato alcunchè in termini di sofferenza ulteriore rispetto a quanto già ristorato.
Di conseguenza nulla potrà essere risarcito a tale titolo all'odierna ricorrente.
Pertanto, a titolo di danno non patrimoniale spettano all'attore complessivamente euro 10.356,82 all'attualità.
Sul totale dei danni liquidati a titolo di danno non patrimoniale, devalutato al luglio 2015 di euro 8.637,88 che si ottiene mediante ricorso al noto deflattore ISTAT per l'anno 2015 (mese di luglio data del sinistro), sono dovuti gli interessi a titolo di danno da lucro cessante ex art. 2056 c.c., secondo il più recente ed
11 accreditato orientamento giurisprudenziale (cfr. SS.UU. Cass. del 17.2.1995 n. 1712), per il mancato godimento della somma equivalente al danno subito.
Tale danno può essere calcolato applicando gli interessi, nella misura, ritenuta congrua, del tasso legale
(secondo le variazioni via via intervenute), non già alla somma rivalutata, bensì, in sintonia con il principio enunciato dalle SS.UU. della Suprema Corte (sent. del 17.2.1995 n. 1712), sulla “somma capitale” rivalutata di anno in anno, secondo i noti coefficienti ISTAT, per un totale di euro 11.341,35.
A titolo di danno non patrimoniale il risarcimento dovuto all'attrice è pari, quindi, ad euro 11.341,35.
Quanto al danno patrimoniale lamentato da parte attrice, al ZA deve essere riconosciuto quello relativo alle spese mediche affrontate a seguito del sinistro e ritenute congrue dal CTU per un importo complessivo di euro 102,00 (vedi pag. 8 CTU dott. in atti), somme tuttavia non soggette a rivalutazione, in Per_1 quanto debiti di valuta (vedi così Tribunale Rovigo, 30/01/2019, (ud. 27/01/2019, dep. 30/01/2019), n.75).
Il CTU non ha indicato ulteriori esborsi per spese mediche future causalmente collegate con il sinistro.
Nessuna richiesta è stata poi avanzata da parte attrice con riferimento al risarcimento del danno patrimoniale a titolo di perdita della capacità lavorativa specifica nemmeno riscontrata dal CTU.
Pertanto, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali all'attore spetta la somma totale di euro 11.443,35 in moneta attuale.
In conclusione, la domanda svolta dall'attore, va accolta nei limiti anzidetti e i convenuti vanno condannati in solido al risarcimento dei danni subiti dall'attore liquidati nella somma complessiva di euro 11.443,35, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo.
Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate a carico solidale delle parti convenute come indicato in dispositivo secondo i parametri di cui al decreto ministeriale n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, dovendosene disporre il pagamento in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 DPR n. 115/2002, stante l'ammissione dell'attore al patrocinio a carico dell'Erario.
Anche le spese della consulenza tecnica espletata in corso di causa devono essere poste definitivamente e solidalmente a carico dei convenuti come liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- accertato che il sinistro per cui è causa è stato determinato dalla responsabilità esclusiva del convenuto contumace , in accoglimento parziale della domanda di condanna la Controparte_3 Parte_1 convenuta e , in solido tra Controparte_1 CP_2 Controparte_3 loro, a pagare all'attore, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, l'importo di euro 11.443,35 in linea capitale, oltre interessi come indicato in motivazione;
- condanna le parti convenute al pagamento, con vincolo solidale, delle spese processuali in favore di parte attrice che liquida in complessivi euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali, oltre IVA e CPA, da pagarsi in favore dell'Erario in considerazione dell'ammissione dell'attore al gratuito patrocinio;
- pone definitivamente e solidalmente a carico della di Controparte_1
e di le spese della CTU medico-legale svolta nel corso del giudizio come CP_2 Controparte_3 liquidate con separato provvedimento, detratti gli acconti eventualmente già corrisposti;
- dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza.
Lamezia Terme, 21 gennaio 2025.
12 Il Giudice
dott. Salvatore Regasto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LAMEZIA TERME in persona del Giudice dott. Salvatore Regasto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 337 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2016, trattenuta in decisione all'udienza del 23.10.2024 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme, via Parte_1 C.F._1
Cavallerizza n. 6, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Vittorio Marino, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
ATTORE
E
C.F./P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Catanzaro, piazza Le Pera n. 9, presso lo studio dell'avv. Peppino Mariano, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTA
E
(C.F. ), residente in [...] C.F._2
n. 52;
, residente in [...]; Controparte_3
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: responsabilità civile da circolazione stradale - lesione personale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Parte_1
Lamezia Terme, la e al fine di sentire accogliere le seguenti Controparte_4 Controparte_3 conclusioni: ”Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: a) accertare e dichiarare che il sinistro verificatosi in data 1.7.2015, in via S. Miceli di Lamezia Terme, è da ascriversi alla responsabilità esclusiva del sig. conducente del veicolo Fiat FI BL Controparte_3 targato AA612ZK; b) per l'effetto, condannare la in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, e il sig. al pagamento, in solido fra di loro ed in favore del Controparte_3 sig. della somma di euro 167.985,00 a titolo di risarcimento per tutti i danni, biologici, Parte_1 morali e patrimoniali, subiti in conseguenza del sinistro sopra descritto, ovvero al pagamento dell'altra maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia o accertata a seguito di apposite CTU medico legale e contabile di cui sin da ora si chiede l'ammissione; c) condannare la in Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore, e il sig. a corrispondere la rivalutazione Controparte_3 monetaria e gli interessi sulle somme via via rivalutate dal dovuto al soddisfo, da contenere, unitamente al credito capitale, entro il limite di valore appresso indicato fino alla data di notifica del presente atto ed oltre
1 interessi e rivalutazione monetaria per il periodo successivo fino al soddisfo;
d) condannare i convenuti alla refusione delle spese e competenze del giudizio secondo il principio della soccombenza”.
Nel libello introduttivo della lite la difesa dell'attore esponeva: che, il giorno 1.7.2015, alle ore 17.30 circa, l'attore era alla guida del suo motociclo Yamaha con targa AA 48439, percorrendo via S. Miceli di
Lamezia Terme (CZ) in direzione via dei Bizantini;
che, giunto all'altezza della intersezione con la strada adiacente all'Istituto Tecnico per Geometri, al motociclo era stata improvvisamente tagliata la strada dal veicolo Fiat FI BL con targa AA 6122 ZK di proprietà di e condotto nell'occasione CP_2 da (assicurato per la RCA con la;
che l'autovettura, Controparte_3 Controparte_4 nell'effettuare una imprudente manovra, aveva invaso la corsia di marcia percorsa dall'attore; che, a causa dell'incauta condotta del , l'attore al fine di evitare l'impatto frontale, aveva compiuto una manovra CP_3 di emergenza finendo però sul marciapiedi;
che, a seguito della caduta, il aveva riportato lesioni Pt_1 personali per le quali era stato immediatamente trasportato presso il Presidio Ospedaliero di Lamezia
Terme ove gli era stato diagnosticata una “frattura scomposta comz ed arco zigmatico sinistro. Persistenza di alterazioni del visus od. Trauma distorsivo caviglia sinistra. Contusione costale multiplo. Contusioni ed alterazioni multiple”, con residuati postumi permanenti;
che la responsabilità di tutto quanto accaduto e di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali sopportati dall'attore erano da attribuirsi esclusivamente alla condotta di guida imprudente, negligente ed imperita di;
che erano risultate senza esito le Controparte_3 richieste di risarcimento dei danni inoltrate alla compagnia di assicurazione convenuta essendosi reso così necessario il ricorso all'autorità giudiziaria per la tutela dei diritti del ricorrente.
Con comparsa di risposta si costituiva la la quale Controparte_1 eccepiva, preliminarmente, sia la improcedibilità e/o inammissibilità della domanda introduttiva del presente giudizio per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 144, 148 e 145 del D Lgs 209/2005
c.d. nuovo Codice delle Assicurazioni, sia il difetto di integrità del contraddittorio per mancata chiamata in causa del proprietario del veicolo antagonista;
nel merito, contestava l'an e il quantum della pretesa attorea rappresentando, in particolare, il mancato utilizzo da parte del danneggiato del casco protettivo.
Concludeva, pertanto, chiedendo, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'on. Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: in via preliminare: - accertare e dichiarare che la domanda introduttiva del presente giudizio è improcedibile e/o inammissibile e/o nulla per violazione della norma prevista dall'art. 144, 145 e 148 del nuovo codice delle assicurazioni ed adottare in merito ogni consequenziale statuizione;
- in via gradata ordinare a parte attrice di integrare il contraddittorio nei confronti di CP_2 quale proprietaria del veicolo tg AA 612 ZK e come tale litisconsorte necessaria, adottando ogni
[...] opportuna e consequenziale statuizione. Nel merito: - accertare e dichiarare che la domanda spiegata da parte attrice è infondata in fatto e in diritto e non suffragata da prova alcuna sia sull'an che sul quantum e per l'effetto rigettarla;
- in via subordinata dare atto che il sinistro si è verificato per concorso di colpa dell'attore con ogni consequenziale statuizione. - Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Nonostante la ritualità della notifica non si costituiva rimanendo contumace. Controparte_3
Con ordinanza del 23.3.2017 il Tribunale ordinava all'attore di integrare il contraddittorio nei confronti della proprietaria dell'autovettura antagonista, CP_2
Integrato ritualmente il contraddittorio nei riguardi di quest'ultima non si costituiva nel CP_2 giudizio rimanendo contumace.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, nel corso del giudizio venivano espletate la prova orale autorizzata (interrogatorio formale dell'attore ed escussione di due testi di parte attrice) e la CTU medico-
2 legale sulla persona dell'attore, con elaborato peritale redatto dal dott. (depositato in Persona_1
Cancelleria in data 1.2.2023).
Indi la controversia, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva trattenuta in decisione all'udienza del
23.10.2024 (svoltasi in via cartolare mediante il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di parte convenuta di improcedibilità e/o inammissibilità e/o nullità della domanda introduttiva del presente giudizio per violazione degli artt. 144,
148 e 145 del D Lgs 209/2005 c.d. nuovo Codice delle Assicurazioni. Secondo le tesi della società convenuta, infatti, l'attore avrebbe omesso di inviare la documentazione medica attestante le lesioni lamentate onde potere procedere alla visita medica e quella integrativa richiesta dal fiduciario dell'assicurazione. L'eccezione non persuade.
In subiecta materia è intervenuta la Suprema Corte chiarendo che “la richiesta di risarcimento che la vittima d'un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile a pena di improponibilità della domanda giudiziale, prevista dall'art. 145 cod. ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perchè l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta. Ne consegue che è irrilevante, ai fini della proponibilità della domanda, la circostanza che quella richiesta fosse priva di uno o più dei contenuti richiesti dall'art. 148 cod. ass., quando gli elementi mancanti erano superflui ai lini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore” (Cassazione civile sez. VI, 30/09/2016, (ud. 18/05/2016, dep. 30/09/2016), n.19354).
Infatti, la richiesta risarcitoria prevista dall'art. 148 del Codice delle Assicurazioni private carente dei requisiti previsti dalla norma predetta non rende automaticamente improponibile la successiva domanda risarcitoria del danneggiato allorquando si tratti del difetto di requisiti che non impediscano alla impresa assicuratrice di stimare il danno e formulare l'offerta risarcitoria (ovvero opporre motivato diniego alla stessa); anche nel caso in cui sussista carenza di requisiti che, al contrario, non consentano all'assicuratore di stimare il danno e formulare l'offerta risarcitoria (ovvero opporre motivato diniego alla stessa) tale carenza non rende improponibile la successiva domanda risarcitoria del danneggiato nel caso in cui l'impresa assicuratrice, di fronte a tale difetto, non abbia richiesto tempestivamente, nel rispetto del termine di giorni 30 previsto dal comma 5 dell'art. 148 predetto, la integrazione degli elementi ritenuti carenti, di guisa che la mancata tempestiva richiesta sana il difetto dei requisiti mancanti e non incide sulla proponibilità della domanda (Cassazione civile sez. III, 09/11/2022, n.32919).
Nel caso di specie, la raccomandata 15.9.2015 inoltrata dal alla società di assicurazioni convenuta, Pt_1 conteneva tutti gli elementi necessari e sufficienti affinchè l'assicuratore potesse accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo stata allegata anche la relativa certificazione medica.
Inoltre, non risulta che l'assicuratore abbia provveduto a richiedere tempestivamente al danneggiato le necessarie integrazioni dei dati e dei documenti trasmessi non essendo stata depositata la relativa prova da parte della società convenuta.
Segue il rigetto della spiegata eccezione.
Nel merito la domanda è parzialmente fondata e pertanto deve essere accolta nei limiti che si dirà.
La fattispecie in esame ricade pertanto nell'ambito di operatività del primo comma dell'art. 2054 c.c. e non del secondo comma della stessa norma.
3 Invero, come è noto, la presunzione di corresponsabilità prevista dall'art. 2054 secondo comma c.c., è applicabile soltanto in ipotesi di scontro tra veicoli e non quando sia mancata la collisione tra gli stessi
(cfr., in questi termini, Cassazione civile, sez. III, 24 maggio 2006, n. 12370), ipotesi quest'ultima che, invece, ricorre nel caso che qui occupa.
Conseguentemente, la regola del giudizio applicabile alla vicenda in esame è quella del primo comma dell'art. 2054 c.c. a mente del quale il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Tale norma, dunque, si applica anche al caso in cui il conducente di un veicolo senza guida di rotaie ponga in essere una manovra pericolosa a causa della quale il conducente di altro mezzo venga costretto ad azionare una manovra di emergenza in relazione alla quale subisca eventuali danni.
Orbene, la disposizione di cui si discute se impone al danneggiato di provare che il danno è derivato dalla circolazione dei veicoli e, dunque, il nesso di causalità tra la circolazione stessa ed il danno (che costituisce il presupposto logico e cronologico dell'indagine, successiva, concernente la responsabilità, cfr.,
Cassazione civile, 16 aprile 1968, n. 1122), consente al danneggiato medesimo di avvalersi della presunzione di responsabilità del conducente del veicolo antagonista, il quale, dunque, sarà gravato dell'onere di provare di aver adoperato tutti gli accorgimenti e le misure idonee ad evitare il verificarsi dell'evento dannoso, sicché risulti certo che quest'ultimo non sia in alcun modo ricollegabile alla sua condotta di guida (cfr., Cassazione civile, sez. III, 19 settembre 1980, n. 5321).
Tale prova, peraltro, non deve essere necessariamente offerta in modo diretto, dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e pienamente conforme alle norme del codice della Strada, ma può risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima è stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, non evitabile da parte del conducente con l'adozione di efficienti manovre di emergenza (in questo senso, Cassazione civile , sez. III, 17 aprile 1997, n. 3309, Cassazione civile, 2 febbraio 1995, n. 1240; Cassazione civile, 29 luglio 1993, n. 8451; Cassazione civile, 27 aprile 1990, n.
3554).
In tale ottica, però, è stato anche specificato che il conducente deve attivarsi per evitare la verificazione del sinistro, ponendo in essere appropriate manovre di emergenza, così reagendo all'altrui imprudenza anche nell'interesse del responsabile, sicché non ne è giustificabile l'inerzia, anche quando egli non abbia violato alcuna specifica norma comportamentale (Cassazione civile , sez. III, 18 ottobre 2001, n. 12751;
Cassazione civile , sez. III, 05 maggio 2000, n. 5671; Tribunale Roma, sez. XIII, 08 aprile 2006). Pertanto, per vincere detta presunzione il conducente pur non essendo tenuto a fornire prova di una diligenza eccezionale, deve in ogni caso dimostrare di aver osservato tutte le norme della circolazione stradale nonché tutte le precauzioni che una persona di normale avvedutezza avrebbe adottato nelle particolari circostanze della fattispecie concreta.
La Suprema Corte, comunque, ha condivisibilmente chiarito che “la presunzione di colpa di cui all'art. 2054, comma 1, c.c. opera solo in quanto colui che la invoca abbia dato la prova del nesso di causalità materiale tra la condotta del veicolo e l'evento dannoso. Pertanto, incombe al danneggiato l'onere di provare che detto evento è stato cagionato dall'urto contro un veicolo o, comunque, se urto non c'è stato, che l'evento è avvenuto in dipendenza di una situazione di fatto posta in essere dalla condotta del conducente del veicolo, senza la quale il danno non si sarebbe verificato” (vedi tra le tante Cass. n.
124/1967).
Al riguardo, bisogna richiamare anche il consolidato indirizzo della Suprema Corte la quale in punto di distribuzione dell'onus probandi nei giudizi risarcitori, ha chiarito più volte che “in materia di
4 responsabilità da fatto illecito la dimostrazione dell'attività lesiva dell'altrui diritto e del nesso di causalità fra la condotta colposa ed il diritto incombe al danneggiato, con la conseguenza che l'ambiguità o l'incertezza degli elementi di fatto che sorreggono la pretesa non possono risolversi in danno della parte che non è tenuta all'onere della prova” (vedi ex multis Cass. civ. n. 3563/1996).
Ed invero spetta a colui che agisce per ottenere il risarcimento del danno provare il nesso di causalità fra questo e il comportamento che assume averlo cagionato perché il rapporto di causalità costituisce fatto costitutivo del diritto al risarcimento e, pertanto, ai sensi dell'art. 2697 c.c. l'onere della prova incombe sull'attore (cfr. in tal senso Cass. civ. n. 7026/2001).
Riassunti i suesposti principi di diritto applicabili al caso di specie, sotto altro aspetto, deve sottolinearsi, in relazione ai principi regolatori della valutazione giudiziale della rilevanza e concludenza o meno ai fini decisori delle diverse risultanze processuali acquisite, che: 1) spetta in via esclusiva al Giudice del merito - in forza del principio generale di cui all'art. 116 c.p.c. - il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (Cass. Sez. 3, sentenza n. 7074 del 28/03/2006); 2)
l'esame dei documenti esibiti e delle deposizione dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale espletata, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Cass. Sez. 3, sentenza n. 10484 del 2004 anche in motivazione;
Cass. Sez. L, sentenza n. 11933 del 07/08/2003; Cass. n. 9662 del
2001; Cass. n. 13910 del 2001; Sez. L, Sentenza n. 10739 del 02/12/1996).
Orbene, alla luce del riparto dell'onere probatorio ora descritto, il Tribunale ritiene che il ricorrente abbia sufficientemente provato la dinamica del sinistro e dunque l'evento dannoso e, soprattutto, la sussistenza del nesso di causalità materiale tra la condotta di guida incauta e negligente del e il danno. CP_3
Il , infatti, nel percorrere la strada teatro dell'incidente ha invaso, nel tentativo di svoltare a sinistra, CP_3 la carreggiata dedicata al transito dei veicoli provenienti dal senso di marcia opposto, non riuscendo a porre in essere delle manovre di sicurezza per evitare l'impatto.
Il convenuto contumace, quindi, ha realizzato certamente una manovra imprudente ed incauta non rispettando le regole del Codice della Strada.
Invero il teste , indifferente alle parti, ha confermato tutti i capitoli di prova di parte attrice Testimone_1 dichiarando di avere assistito all'incidente perché si trovava sui luoghi di causa;
che il FI BL guidato dal procedeva da via S. Miceli e svoltava a sinistra sulla strada che fa angolo con l'Istituto CP_3 per Geometri;
che tale autovettura aveva invaso la corsia di marcia inversa tagliando la strada al motociclo dell'attore; che il ricorrente, per evitare l'impatto, aveva effettuato una manovra di emergenza cadendo però sulla strada;
che l'attore aveva sbattuto la faccia sul marciapiedi facendosi male dappertutto (v. dichiarazioni verbale di udienza del 3.10.2020 in atti). Testimone_1
Secondo la giurisprudenza “in tema di responsabilità civile da circolazione dei veicoli, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perchè è suo onere dimostrare di
5 avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso" (v. ex pluribus Cass. 08/01/2016, n. 124).
Come, invero, in più occasioni chiarito dalla Cassazione, la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli ed a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (Cass. 21/05/2019, n. 13672; 22/04/2009, n. 9550;
10/03/2006, n. 5226).
E' stato affermato poi che l'infrazione, pur grave, come l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (Cass. 15/01/2003, n. 477; 17/01/1996, n. 343). Ciò non esclude tuttavia che, anche in tali circostanze, possa comunque ritenersi raggiunta la prova liberatoria anche indirettamente, in base alla valutazione, in concreto, della assorbente efficacia eziologica della condotta dell'altro conducente.
Nella specie, ciò può essere affermato, che l'attore, a causa dell'invasione del proprio senso di marcia da parte del , è stato costretto ad azionare una manovra di emergenza in relazione alla quale ha subito le CP_3 lesioni fisiche per cui ha domandato il risarcimento, sicchè non è rimasto inerte reagendo all'imprudenza altrui.
Inoltre, non è emerso in alcun modo che il percorresse la strada a velocità inadeguata dal momento Pt_1 che nonostante la repentinità della manovra imprudente del convenuto contumace è riuscito comunque a compiere una manovra di emergenza per evitare ogni danno.
Dallo schizzo in calce alle dichiarazioni spontanee dell'attore all'assicurazione e dal modulo CAI siglato dalle parti emerge anche che il percorreva la sua corsia sulla destra visto che appunto per evitare Pt_1
l'impatto con il FI BL guidato dal (che ha tagliato la strada all'attore) come facilmente CP_3 evincibile dalla posizione di quiete dello scooter dopo la caduta sulla strada vicina al margine destro della carreggiata.
In casi analoghi è stato sancito che “in caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente. Conseguentemente, l'infrazione, anche grave, come l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso. Pertanto, al fine di attribuire la responsabilità esclusiva del sinistro al veicolo che ha invaso l'opposta corsia di marcia è, dunque, necessario che il danneggiato dimostri di aver tenuto rigorosamente la destra, di aver condotto il veicolo a velocità moderata e di essersi posto in condizione di impedire il danno” (Tribunale Bari sez. III, 13/09/2012, n. 2881).
Nel caso di specie, il ha dimostrato, giustappunto, di avere tenuto la destra, di aver condotto il Pt_1 veicolo a velocità moderata, di essersi posto in condizione di impedire il danno con la sua condotta di guida tanto da avere effettuato una manovra di emergenza.
Del resto, “l'invasione della corsia, ove non attuata per una cogente e scusabile necessità, ma determinata invece dal mancato adeguamento alle particolari condizioni di luogo e di tempo, importa la colpa esclusiva del conducente che abbia oltretutto passato la propria mezzeria e libera l'altro conducente della presunzione di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c.” (Cass. Civ., Sez. III, 05.07.1984, n. 3229).
6 Deve pertanto accertarsi una responsabilità esclusiva del nella causazione dell'incidente in oggetto, CP_3 come risultante, peraltro, da altri elementi e dati probatori.
Infatti, il convenuto contumace si è assunto la completa responsabilità del sinistro in oggetto nel modulo di
Constatazione Amichevole di Incidente, sottoscritto da entrambe le parti.
Ebbene, questo modulo ha nei confronti dei conducenti, dunque, nella fattispecie, di , Controparte_3 valore di confessione stragiudiziale resa alla parte e, a norma dell'art. 2735 c.c., produce i medesimi effetti della confessione giudiziale.
In realtà, nei confronti dell'assicurazione, il “C.A.I.” genera solo una presunzione “iuris tantum”, la quale può essere superata dall'assicuratore con qualsiasi altro mezzo di prova atto a convincere il giudice che il sinistro non si sia mai verificato, o che si sia verificato secondo modalità diverse (Cass. civ., sez. III,
04/03/2005, n. 4761; Cass. civ., sez. III, 05/05/2004, n. 8525; Cass. civ., sez. III, 01/06/2004, n. 10487;
Cass. civ., sez. III, 27/02/2004, n. 4007; Cass. civ., sez. III, 21/02/2003, n. 2659).
Tale prova, tuttavia, non è stata offerta dalla società di assicurazioni convenuta considerato che la dinamica del sinistro enunciata nel libello introduttivo della lite, è stata confermata anche dal teste escusso in corso di causa ( ) che ha assistito personalmente al sinistro e ha ribadito la ricostruzione Testimone_1 dell'incidente per come effettuata dall'attore. D'altronde, come già anticipato, non è emerso a carico dell'odierno attore nessun elemento da cui desumere una condotta di guida imprudente o incauta e sulla base del quale fondare un giudizio di responsabilità concorsuale (seppure minima e residuale) del nella causazione dell'incidente di cui si Pt_1 discute.
La compagnia assicuratrice convenuta, inoltre, ha eccepito, negli scritti difensivi, l'esistenza di un concorso di colpa (art. 1227 c.c.) del nei danni dallo stesso subiti a causa del mancato uso del casco Pt_1 protettivo.
In ordine al dedotto concorso di colpa del ricorrente occorre evidenziare che la contestazione svolta dalla compagnia di assicurazione convenuta circa il mancato uso del casco protettivo da parte dell'attore, si palesa infondata.
Nella specie, difatti, è mancata la prova dell'effettivo mancato uso del casco protettivo da parte del ricorrente il cui onere grava sul danneggiante (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 564 del 13/01/2005).
Invero la circostanza che il danneggiato abbia subito delle lesioni facciali di per ciò solo non esclude che lo stesso comunque utilizzasse il casco protettivo al momento del sinistro: difatti le tipologie di casco in commercio variano molto per capacità di protezione (che è massima soltanto per il casco integrale).
Oltretutto, non sempre dal mancato uso del casco si può far derivare un concorso di colpa a carico del soggetto infortunatosi a seguito di un sinistro stradale.
Secondo la giurisprudenza (v. Corte di Appello di Taranto 19.01.2015 n. 42), infatti, solo nel caso in cui il comportamento colpevole del danneggiato abbia contribuito al verificarsi del danno si può parlare di concorso;
ovverosia solo quando il mancato uso del casco ha determinato l'infortunio (o lo ha aggravato), il motociclista vedrà ridotto il risarcimento.
Nel caso de quo, la parte convenuta ha comunque omesso di allegare e soprattutto di provare che il mancato uso del casco abbia concorso a determinare le lesioni lamentate o abbia cagionato un loro aggravamento.
Di conseguenza, l'eccezione di concorso di colpa spiegata dalla Controparte_1 sul punto, va respinta.
[...]
Accertata, in base a tutte le precedenti considerazioni, la responsabilità esclusiva del convenuto contumace nel determinismo materiale del sinistro, va esaminato il profilo del quantum del danno;
Controparte_3
7 appare, dunque, necessario quantificare i danni subiti dall'attore a seguito del sinistro per cui è causa onde verificare se e in che termini possa trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno formulata dal medesimo.
A tal proposito va evidenziato che la Suprema Corte a Sezioni Unite con sentenza n. 26972 del 11.11.2008 ha posto in materia di danno non patrimoniale alcuni punti fermi affermando per quanto di interesse in questa sede che: 1) il danno non patrimoniale costituisce una categoria ampia ed onnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sotto categorie. Pertanto il c.d. danno esistenziale, inteso quale “il pregiudizio alle attività non remunerative della persona” causato dal fatto illecito lesivo di un diritto costituzionalmente garantito, costituisce solo un ordinario danno non patrimoniale, che non può essere liquidato separatamente sol perché diversamente denominato;
2) il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, i quali si dividono in due gruppi: le ipotesi in cui la risarcibilità
è prevista in modo espresso (fatto illecito integrante reato) e quello in cui la risarcibilità, pur non essendo prevista da norma di legge ad hoc, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ., per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla legge;
3) dal principio del necessario riconoscimento, per i diritti inviolabili della persona, della minima tutela costituita dal risarcimento, consegue che la lesione dei diritti inviolabili della persona che abbia determinato un danno non patrimoniale comporta l'obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale;
4) Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza che deve essere allegato e provato.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno, inoltre, evidenziato che l'art. 2059 c.c. va completato con gli elementi strutturali dell'art. 2043 c.c.. Tale norma, infatti, è norma di rinvio e “non delinea una distinta fattispecie di illecito produttiva di danno non patrimoniale, ma consente la riparazione anche dei danni non patrimoniali, nei casi determinati dalla legge, nel presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della struttura dell'illecito civile, che si ricavano dall'art. 2043 c.c. (e da altre norme, quali quelle che prevedono ipotesi di responsabilità oggettiva), elementi che consistono nella condotta, nel nesso causale tra condotta ed evento di danno, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela, e nel danno che ne consegue (danno-conseguenza, secondo opinione ormai consolidata: Corte cost. n. 372/1994; S.u. n. 576, 581, 582, 584/2008).
La rilettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., come norma deputata alla tutela risarcitoria del danno non patrimoniale inteso nella sua più ampia accezione, riporta il sistema della responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità prevista dal vigente codice civile tra danno patrimoniale (art. 2043
c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.) (sent. n. 8827/2003; n. 15027/2005; n. 23918/2006). Deve, dunque, ritenersi che al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge sia possibile ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale laddove sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona qualificabile come “ingiustizia costituzionalmente qualificata” laddove il diritto sia stato leso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio.
Alla luce della predetta giurisprudenza, dunque, va esaminato il profilo della quantificazione dei danni patiti dall'attore tenendo presente la bipolarità tra danno non patrimoniale (nella suddetta ampia accezione)
e danno patrimoniale.
All'esito della CTU - le cui valutazioni appaiono pienamente condivisibili alla luce della esaustiva analisi della documentazione allegata e della completa motivazione a sostegno delle conclusioni - risulta accertato che l'attore per cagione del sinistro ha riportato “Esiti di frattura scomposta comz ed arco zigomatico sinistro sottoposto a riduzione e contenzione chirurgica. - Pregresso trauma distorsivo caviglia
8 sinistra in assenza di postumi accertati. - pregresse contusioni costali multiple in assenza di postumi accertati. - Esiti di escoriazioni multiple esitate in pregiudizio estetico lieve - Esiti di trauma vitreale” e, dunque, una invalidità permanente del 7% cui sono conseguiti giorni 10 di ITA, mentre di ITP giorni 15 al
75%, giorni 30 al 50%, giorni 10 al 25%.
Quindi, circa il "quantum", può riconoscersi per danni la somma di euro 552,40 per inabilità temporanea totale (giorni 10 x euro 55,24 quale valore giornaliero sancito dall'art. 139, co. 1, lett. b), del D.L.vo n.
209/2005 e dall'ultimo Decreto del Ministero dello sviluppo economico di aggiornamento degli importi dei danni di lieve entità alla persona (c.d. micropermanenti) (D.M. 16/07/2024 pubblicato sulla G.U. Serie
Generale n. 173 del 25/07/2024 in vigore dal 9 agosto 2024), derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
Ad essa va aggiunta la somma di euro 621,45 per l'inabilità temporanea parziale al 75% (giorni 15 x euro
41,43), di euro 828,60 per l'inabilità temporanea parziale al 50% (giorni 30 x euro 27,62), di euro 138,10 per l'inabilità temporanea parziale al 25% (giorni 10 x euro 13,81), per un totale dunque di danno biologico temporaneo di euro 2.140,55.
Inoltre, il danno biologico permanente - pari a 7 punti percentuali - alla stregua della tabella allegata al predetto decreto ministeriale va liquidato (in relazione all'età dell'infortunato, 49 anni all'epoca dell'incidente) nella misura di euro 10.142,27 per un totale di euro 10.356,82 a titolo di danno biologico permanente e temporaneo (euro 10.142,27 a titolo di danno biologico permanente + euro 2.140,55 a titolo di danno biologico temporaneo = euro 10.356,82).
Per quanto, invece, riguarda i danni non patrimoniali diversi lamentati dall'attore, occorre nuovamente richiamare i principi esposti dalle quattro sentenze gemelle delle Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 28 novembre 2008, nn. 26972-73-74 e 65), le quali nel riportare l'intero sistema nell'ambito della bipolarità tra danno patrimoniale e non patrimoniale e nel respingere qualsiasi ulteriore sottocategoria se non quali mere sintesi descrittive di singoli pregiudizi, hanno individuato, sul piano operativo, due contrapposti principi che il Giudice deve tenere entrambi sempre in considerazione, per operare la corretta liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, trovando il giusto punto di equilibrio.
Il principio secondo il quale l'ampia nozione di danno non patrimoniale desumibile dall'interpretazione costituzionalmente orientata dall'art. 2059 c.c. impone la considerazione di tutte le singole conseguenze pregiudizievoli (c.d. danno-conseguenza) derivanti dalla lesione dell'interesse (danno-evento o danno ingiusto) e, pertanto, non solo le mere sofferenze psichiche che venivano in passato qualificate come danno morale c.d. soggettivo ma anche le ripercussioni sull'esistenza delle persone, con riguardo al "non poter più fare", ricondotte in passato sotto le categorie del danno biologico o del danno esistenziale.
Il principio secondo il quale vanno evitate con cura tutti i rischi di duplicazioni risarcitorie, ossia il rischio di risarcire due volte la stessa conseguenza pregiudizievole, ossia lo stesso danno, mediante l'espediente di definirlo in modo diverso (sul punto v. di recente Cass. civ., sez. III, 13 luglio 2011, n. 15373; Cass. civ., sez. III, 28 giugno 2011, n. 14263).
Pertanto, nell'ambito della suddetta dicotomia danno non patrimoniale/danno patrimoniale può dirsi che la categoria del danno non patrimoniale può risultare composta da una somma di pregiudizi o "voci" risarcitorie che, benché non possano assurgere ad autonome categorie, devono essere tutte considerate ai fini della liquidazione integrale del danno. Le SS.UU. hanno, dunque, concluso per la inammissibilità nel nostro ordinamento di un'autonoma categoria di " danno esistenziale ", inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona: infatti, ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 c.c., interpretato in modo conforme a Costituzione, con la conseguenza che la
9 liquidazione di un'ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria;
ove invece si volessero includere in essa pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, si tratterebbe di categoria illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili, in virtù del divieto di cui all'art. 2059
c.c. (in termini ulteriormente confermativi sul punto, cfr. Cass. civ., Sez. Un., 14 gennaio 2009, n. 557).
Nulla dunque può essere risarcito a titolo di danno esistenziale al non essendo – come veduto - più Pt_1 ammissibile nel nostro ordinamento tale autonoma categoria di pregiudizio.
Quanto al danno morale, va, peraltro, tenuta in considerazione la successiva elaborazione giurisprudenziale della Suprema Corte (si veda Cass. 28 novembre 2008, n. 28407; Cass 12 dicembre 2008, n. 29191 Cass. sez. Lavoro, 19 dicembre 2008, n. 29832) secondo la quale, invece, il danno morale gode di propria autonomia ontologica rispetto al danno biologico.
L'autonomia ontologia del danno morale rispetto al danno biologico, in relazione alla diversità del bene protetto, appartiene, infatti, ad una consolidata, giurisprudenza della Corte di Cassazione, che esclude il ricorso semplificativo a quote del danno biologico, esigendo la considerazione delle condizioni soggettive della vittima e della gravità del fatto e pervenendo ad una valutazione equitativa autonoma e personalizzata. Va, inoltre, considerato che l'autonomia di tale voce di danno deriva altresì dalla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all'integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 della Costituzione in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008 n. 190
(cfr Cass. sez. III, sentenza 10 marzo 2010 n. 5770).
Occorre, inoltre evidenziare che il danno morale è qualificato espressamente quale autonoma categoria di danno dall'art. 5 DPR n. 37 del 3/3/2009 e dall'art. 1 DPR 181/2009. Tali normative prevedono, infatti, la possibilità di riconoscere il danno morale autonomo rispetto al danno biologico;
ad esempio l' art. 5,
D.P.R. n. 37/2009 (danni da uranio impoverito per i militari in missione all'estero) prevede che la determinazione della percentuale del danno morale viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi e in rapporto all'evento dannoso, in una misura fino a un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico. L'autonomia del danno morale rispetto al danno biologico si desume anche dal citato D.P.R. n. 181 del 30.10.2009 ove si introduce un Regolamento recante i criteri medico- legali per l'accertamento e la determinazione dell'individualità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a norma dell'articolo 6 della legge 3 agosto 2004,
n. 206. La norma cit. distingue le due voci di danno e indica una nozione legale di danno morale, ai sensi dell'art. 1, infatti: a) per danno biologico, si intende la lesione di carattere permanente all'integrità psico- fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;
b) per danno morale, si intende il pregiudizio non patrimoniale costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal fatto lesivo in sé considerato. Ciò evidenziato “sembra difficile ritenere, oltretutto in un contesto interpretativo perlomeno contrastato, che l'espressa considerazione normativa di una ipotesi specifica in cui il danno morale si sovrappone al danno biologico, suoni come eccezionale e ingiustificata deroga e non già come ragionevole riconferma di un principio generale in una materia specifica” (così Corte d'Appello di Torino, sez. III, civile, 5 ottobre
2009). Si veda a maggior conforto di tale interpretazione anche Cass. 12 settembre 2011, n. 18641 secondo la quale il profilo morale del danno non patrimoniale è autonomo e non può certo considerarsi scomparso
“per assorbimento” all'interno dell'onnicomprensivo danno biologico tabellato.
10 In altre parole, il ristoro del pregiudizio rappresentato dalla sofferenza psichica e fisica, ossia il vecchio danno morale, potrà (e dovrà) continuare ad influire sulla concreta liquidazione del danno, sotto forma di adeguamento del danno non patrimoniale genericamente inteso, unitariamente considerato alla condizione che dette sofferenze siano allegate e provate, anche per presunzioni (in tal senso v. da ultimo Cass. civ., sez. III, 13 aprile 2010, n. 8724. Si veda altresì la recente Cass. n. 5243 del 06/03/2014, che afferma che
“in tema di risarcimento del danno alla salute, la necessaria liquidazione unitaria del danno biologico e del danno morale può correttamente effettuarsi mediante l'adozione di tabelle che includano nel punto base la componente prettamente soggettiva data dalla sofferenza morale conseguente alla lesione, operando perciò non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente quantificazione, nel senso di dare per presunta, secondo l' "id quod plerumque accidit", quanto meno per le invalidità superiori al dieci per cento, l'esistenza di un tale tipo di pregiudizio, pur se non accertabile per via medico-legale, salvo prova contraria, a sua volta anche presuntiva”).
Questo significa però che il danneggiante è onerato dell'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova delle stesse.
In punto di prova si è più volte affermato che il danno morale soggettivo può essere comprovato mediante lo strumento delle presunzioni, posto che ad un certo tipo di lesione, anche se di lieve entità, può riconnettersi di regola una sofferenza. Il ricorso alle presunzioni non può tuttavia esonerare il danneggiante dall'onere di una compiuta allegazione del danno, o quanto meno degli elementi di fatto da cui desumere la sussistenza di un pregiudizio morale.
Questo vale in modo particolare in ipotesi di microlesione, come la fattispecie in esame, posto che generalmente ad una lesione comportante un'inabilità temporanea e permanente più significativa, consegue un danno in termini di sofferenza;
laddove non sempre da una lesione di tipo lieve discende automaticamente un danno di tipo morale, non già ristorato mediante il riconoscimento monetario del c.d. danno biologico (in tal senso v. da ultimo Cass. civ., sez. III, 13 aprile 2010, n. 8724 e cfr. Cass. civ., sez.
II, 19 agosto 2011, n. 17427; Cass. civ., sez. III, 13 aprile 2010, n. 8724; Cass. civ., Sez. Un., 28 novembre
2008, n. 26972; Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2003, n. 8827 e n. 8828; Cass. civ., sez. III, 24 ottobre 2003,
n. 16004).
A tale stregua, (pure) il danno non patrimoniale va dunque sempre allegato e provato, in quanto l'onere della prova non dipende invero dalla relativa qualificazione in termini di "danno-conseguenza", tutti i danni extracontrattuali dovendo essere provati da chi ne pretende il risarcimento, e pertanto anche il danno non patrimoniale nei suoi vari aspetti, e la prova può essere data con ogni mezzo (v., in particolare, successivamente alle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, Cass., 5/10/2009, n. 21223; Cass., 22/7/2009,
n. 17101; Cass., l/7/2009, n. 15405). Trattandosi di pregiudizio (non biologico) a bene immateriale, particolare rilievo assume invero al riguardo la prova presuntiva (v. Cass., Sez. Un., 15/1/2009, n. 794;
Cass., 19/12/2008, n. 29832).
Nel caso de quo, tuttavia, l'attore non ha allegato né provato alcunchè in termini di sofferenza ulteriore rispetto a quanto già ristorato.
Di conseguenza nulla potrà essere risarcito a tale titolo all'odierna ricorrente.
Pertanto, a titolo di danno non patrimoniale spettano all'attore complessivamente euro 10.356,82 all'attualità.
Sul totale dei danni liquidati a titolo di danno non patrimoniale, devalutato al luglio 2015 di euro 8.637,88 che si ottiene mediante ricorso al noto deflattore ISTAT per l'anno 2015 (mese di luglio data del sinistro), sono dovuti gli interessi a titolo di danno da lucro cessante ex art. 2056 c.c., secondo il più recente ed
11 accreditato orientamento giurisprudenziale (cfr. SS.UU. Cass. del 17.2.1995 n. 1712), per il mancato godimento della somma equivalente al danno subito.
Tale danno può essere calcolato applicando gli interessi, nella misura, ritenuta congrua, del tasso legale
(secondo le variazioni via via intervenute), non già alla somma rivalutata, bensì, in sintonia con il principio enunciato dalle SS.UU. della Suprema Corte (sent. del 17.2.1995 n. 1712), sulla “somma capitale” rivalutata di anno in anno, secondo i noti coefficienti ISTAT, per un totale di euro 11.341,35.
A titolo di danno non patrimoniale il risarcimento dovuto all'attrice è pari, quindi, ad euro 11.341,35.
Quanto al danno patrimoniale lamentato da parte attrice, al ZA deve essere riconosciuto quello relativo alle spese mediche affrontate a seguito del sinistro e ritenute congrue dal CTU per un importo complessivo di euro 102,00 (vedi pag. 8 CTU dott. in atti), somme tuttavia non soggette a rivalutazione, in Per_1 quanto debiti di valuta (vedi così Tribunale Rovigo, 30/01/2019, (ud. 27/01/2019, dep. 30/01/2019), n.75).
Il CTU non ha indicato ulteriori esborsi per spese mediche future causalmente collegate con il sinistro.
Nessuna richiesta è stata poi avanzata da parte attrice con riferimento al risarcimento del danno patrimoniale a titolo di perdita della capacità lavorativa specifica nemmeno riscontrata dal CTU.
Pertanto, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali all'attore spetta la somma totale di euro 11.443,35 in moneta attuale.
In conclusione, la domanda svolta dall'attore, va accolta nei limiti anzidetti e i convenuti vanno condannati in solido al risarcimento dei danni subiti dall'attore liquidati nella somma complessiva di euro 11.443,35, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo.
Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate a carico solidale delle parti convenute come indicato in dispositivo secondo i parametri di cui al decreto ministeriale n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, dovendosene disporre il pagamento in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 DPR n. 115/2002, stante l'ammissione dell'attore al patrocinio a carico dell'Erario.
Anche le spese della consulenza tecnica espletata in corso di causa devono essere poste definitivamente e solidalmente a carico dei convenuti come liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- accertato che il sinistro per cui è causa è stato determinato dalla responsabilità esclusiva del convenuto contumace , in accoglimento parziale della domanda di condanna la Controparte_3 Parte_1 convenuta e , in solido tra Controparte_1 CP_2 Controparte_3 loro, a pagare all'attore, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, l'importo di euro 11.443,35 in linea capitale, oltre interessi come indicato in motivazione;
- condanna le parti convenute al pagamento, con vincolo solidale, delle spese processuali in favore di parte attrice che liquida in complessivi euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali, oltre IVA e CPA, da pagarsi in favore dell'Erario in considerazione dell'ammissione dell'attore al gratuito patrocinio;
- pone definitivamente e solidalmente a carico della di Controparte_1
e di le spese della CTU medico-legale svolta nel corso del giudizio come CP_2 Controparte_3 liquidate con separato provvedimento, detratti gli acconti eventualmente già corrisposti;
- dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza.
Lamezia Terme, 21 gennaio 2025.
12 Il Giudice
dott. Salvatore Regasto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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