Ordinanza cautelare 27 marzo 2025
Decreto presidenziale 9 maggio 2025
Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 24/04/2026, n. 2650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2650 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02650/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01059/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1059 del 2025, proposto da
TERRA FUTURA BENEFIT S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Demetrio Fenucciu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
REGIONE CAMPANIA, rappresentata e difesa dall’Avv. Tiziana Monti dell’Avvocatura Regionale, con domicilio eletto in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
ARABA FENICE SERVICE S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
a) del provvedimento di esclusione della domanda della società ricorrente, reso con verbale della commissione di valutazione n. 8 del 19 dicembre 2024 in relazione alla procedura selettiva di cui all’avviso pubblico regionale per la concessione di finanziamenti finalizzati alla competitività turistica;
b) del decreto dirigenziale della Regione Campania n. 9 del 20 gennaio 2025, recante l’approvazione della graduatoria delle istanze ammissibili a finanziamento, nella parte in cui la domanda della società ricorrente è stata inserita nell’elenco delle istanze non ammesse a valutazione di merito perché escluse;
c) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali, qualora pregiudizievoli per gli interessi della società ricorrente;
e per l’accertamento
dell’obbligo dell’amministrazione regionale di rivalutare l’ammissione della domanda presentata dalla società ricorrente ai fini dell’inserimento nella graduatoria delle istanze ammissibili a finanziamento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente;
Vista l’ordinanza collegiale del Consiglio di Stato n. 1603 del 7 maggio 2025, con cui, in riforma dell’ordinanza collegiale di questo Tribunale n. 612 del 27 marzo 2025, è stato accolto l’appello cautelare ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di trattazione del merito del ricorso;
Visto il decreto presidenziale di questo Tribunale n. 152 del 9 maggio 2025, con cui è stata disposta l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti dei soggetti le cui domande sono state inserite nella graduatoria delle istanze ammissibili a finanziamento;
Vista l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, effettuata dalla società ricorrente in esecuzione del suddetto decreto presidenziale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 il dott. AR DEIO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- la società ricorrente impugna il provvedimento di esclusione della sua domanda di sovvenzione, reso con verbale della commissione di valutazione n. 8 del 19 dicembre 2024 nell’ambito della procedura selettiva digitale di cui all’avviso pubblico regionale per la concessione di finanziamenti finalizzati alla competitività turistica, nonché il conclusivo decreto dirigenziale della Regione Campania n. 9 del 20 gennaio 2025, recante l’approvazione della graduatoria delle istanze ammissibili a finanziamento, nella parte in cui la sua domanda è stata inserita nell’elenco delle istanze non ammesse a valutazione di merito perché escluse;
- la medesima insta anche perché sia accertato l’obbligo dell’amministrazione regionale di rivalutare l’ammissione della sua domanda ai fini dell’inserimento nella graduatoria delle istanze ammissibili a finanziamento;
- il provvedimento di esclusione, come si ricava dalla scheda istruttoria allegata al verbale n. 8/2024, trae essenzialmente linfa dai seguenti argomenti, tutti incentrati sull’osservanza delle prescrizioni contenute nel bando/avviso pubblico: 1) la domanda di sovvenzione non è ammissibile, in quanto la dichiarazione sul possesso dei requisiti non risulta essere stata sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa interessata; 2) tale sottoscrizione costituisce condizione indispensabile per l’ammissione della domanda ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 e 10 dell’avviso pubblico, che così recitano per le parti di interesse: art. 9, comma 3: “Per accedere alle agevolazioni, i proponenti dovranno predisporre e presentare la seguente documentazione che sarà resa disponibile, in formato editabile e nella versione finale, all’interno della pagina descrittiva del servizio digitale: a) domanda di partecipazione (Allegato 1); b) formulario di presentazione del progetto (Allegato 2); c) dichiarazione sul possesso dei requisiti, resa e sottoscritta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (Allegato 3); d) dichiarazione aiuti de minimis (Allegato 4); e) preventivi o altra documentazione recante la descrizione del beni/servizi da acquisire e la quantificazione delle spese inserite nel piano dei costi; f) documentazione da trasmettere per l’attribuzione del punteggio di valutazione di cui al criterio E.1 previsto al paragrafo 10.”; art. 10, comma 5: “Sono considerate ammissibili, quindi ammesse alla fase di valutazione, le proposte progettuali rispondenti a tutti i seguenti requisiti: (…); - redatte sulla modulistica allegata, compilata e sottoscritta in tutte le parti previste, corredate dalla documentazione richiesta, ai sensi dell’art. 9 del presente Avviso; (…);”; art. 10, comma 7: “La mancanza di uno o più documenti di cui all’art. 9 costituisce in ogni caso motivo di esclusione dalla procedura.”;
Rilevato, in via preliminare, che:
- deve essere scrutinata l’eccezione di inammissibilità opposta dalla difesa regionale, fondata sul rilievo che il gravame non sarebbe stato notificato ad almeno uno degli effettivi controinteressati, identificati nelle imprese occupanti le posizioni 29 (VR Tourism S.r.l.) e 28 (Artem S.r.l.) della graduatoria delle istanze ammissibili a finanziamento, ossia le ultime due posizioni utili coperte dallo stanziamento dei fondi. In particolare, la difesa regionale rimarca che “il ricorso risulta notificato soltanto alla società “Araba Fenice Service srl” collocata al 26° posto della graduatoria e, dunque, non controinteressata, in quanto dall’eventuale ammissione a valutazione e finanziamento del progetto, fino ad un massimo di 100.000,00 euro richiesti, in favore della società ricorrente, non subirebbe alcun pregiudizio”;
- l’eccezione, sebbene suggestivamente articolata, non merita adesione, anche alla luce delle pertinenti controdeduzioni fornite dalla difesa attorea;
- infatti, nel caso (come quello di specie) di elargizione di finanziamenti pubblici limitati nel loro ammontare, la qualità di controinteressati va ascritta a tutti i concorrenti che precedono il ricorrente in graduatoria e che si troverebbero ad essere da lui sopravanzati in caso di accoglimento dell’impugnativa, a prescindere dalla collocazione o meno in ultima posizione di taluni di essi, atteso che l’interesse di ciascun concorrente posto ad un livello superiore di graduatoria non è solo quello di non perdere la copertura finanziaria della sua domanda di sovvenzione, ma anche quello di conservare la posizione conseguita a fronte di eventuali riformulazioni della graduatoria stessa effettuate in via officiosa o in forza di statuizioni giudiziali (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 8 febbraio 2021 n. 1177 e 22 gennaio 2020 n. 543; Consiglio di Stato, Sez. V, 22 marzo 2016 n. 1184; TAR Lazio Roma, Sez. II, 3 febbraio 2024 n. 2118; TAR Campania Napoli, Sez. III, 6 settembre 2021 n. 5701);
- pertanto, non potendosi escludere che, una volta riammessa alla selezione, la domanda della società ricorrente possa superare in graduatoria quella presentata dalla società Araba Fenice Service, si profila del tutto corretto l’intervenuto iniziale coinvolgimento di quest’ultima nel contraddittorio processuale ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a., essendo anche tale impresa soggetto controinteressato in senso proprio. L’integrazione del contraddittorio a mezzo pubblici proclami ritualmente effettuata nei confronti di tutte le altre imprese, le cui domande sono state inserite nella graduatoria delle istanze ammissibili a finanziamento, rende impalpabile, infine, ogni possibile rilevanza del vizio di incompletezza del contraddittorio;
- ne discende che, superate le questioni di rito, si può dare corso all’esame del merito della causa, non senza premettere che le ragioni attoree, delibate in senso negativo in sede cautelare, vanno opportunamente rimeditate alla luce di un migliore approfondimento della vicenda contenziosa, tenuto anche conto dell’esito favorevole dell’appello cautelare;
Considerato, quindi, che:
- si profila fondato l’unico motivo di gravame con cui parte ricorrente, nel lamentare la violazione dell’art. 10, comma 6, dell’avviso pubblico, deduce che la commissione di valutazione, anziché procedere all’automatica esclusione della sua domanda di sovvenzione, avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio assegnandole il termine di 10 giorni per integrare la domanda attraverso l’apposizione della sottoscrizione digitale alla dichiarazione sul possesso dei requisiti;
- l’art. 10, comma 6, dell’avviso pubblico così recita: “In caso di carenza di elementi nella domanda e/o nella documentazione allegata, la Commissione potrà assegnare al soggetto richiedente, tramite comunicazione di posta elettronica certificata, un termine di 10 (dieci) giorni per la regolarizzazione/integrazione. In caso di inutile decorso di tali termini la domanda sarà dichiarata inammissibile. Le carenze che non consentono l’individuazione del contenuto del Progetto e/o dei soggetti proponenti, inclusa l’assenza di sottoscrizione della Domanda di contributo da parte del proponente, non potranno essere sanabili e determineranno l’esclusione della candidatura.”;
- ebbene, dal collegamento sistematico della suddetta clausola di bando con le altre clausole già sopra citate, può essere delineata, con riferimento alla procedura selettiva in questione, una disciplina del soccorso istruttorio di ampia applicabilità, la quale, ricomprendendo l’integrazione documentale in aggiunta alla semplice regolarizzazione, avvicina detto istituto a quello contemplato dal nuovo codice dei contratti pubblici (cfr. art. 101 del d.lgs. n. 36/2023). Da tale disciplina, pertanto, non può che ricavarsi il seguente quadro regolatorio: a) la singola proposta progettuale è immediatamente ammessa alla fase di valutazione qualora redatta sull’apposita modulistica, compilata e sottoscritta in tutte le parti previste, e qualora assistita dalla documentazione richiesta a corredo; b) ove tale proposta progettuale sia carente di qualche elemento attinente alla domanda o alla documentazione ivi allegata ai sensi dell’art. 9 dell’avviso pubblico, all’impresa interessata potrà (e dovrà) essere assegnato il termine di 10 giorni per provvedere alla regolarizzazione/integrazione documentale e, solo laddove tale termine decorra inutilmente, la commissione di valutazione potrà determinarsi per l’inammissibilità della domanda e, quindi, per la sua esclusione dalla procedura. Ogni elemento documentale è integrabile, inclusa la sottoscrizione digitale, a meno che non si tratti della sottoscrizione della stessa domanda di partecipazione alla selezione, oppure di carenze che non consentirebbero di individuare il contenuto del progetto e/o i soggetti proponenti, le quali rimangono lacune insanabili ai fini dell’ammissibilità dell’intera proposta progettuale; c) solo l’integrale mancanza di uno o più documenti previsti dall’art. 9 dell’avviso pubblico costituisce motivo di esclusione dalla procedura; d) in definitiva, se il documento diverso dalla domanda di partecipazione materialmente esiste, ma è privo di sottoscrizione digitale, può essere sanato mediante soccorso istruttorio, mentre, se non è stato affatto prodotto, non può essere immesso nella procedura in via postuma e comporta la sicura estromissione dalla selezione;
- applicando le suindicate coordinate di lex specialis al caso di specie, è agevole osservare come la dichiarazione sul possesso dei requisiti prodotta dalla società ricorrente, in qualità di documento materialmente esistente ma privo di sottoscrizione digitale, fosse assolutamente emendabile mediante il soccorso istruttorio contemplato dall’art. 10, comma 6, dell’avviso pubblico, per cui doveva essere assegnato dalla commissione di valutazione il prescritto termine di 10 giorni per consentire alla stessa ricorrente di rimediare alla mancata firma del documento in modalità digitale;
- più in generale, trattandosi di un unico documento privo di firma digitale a fronte di tutti gli altri, inclusa la domanda di partecipazione, correttamente sottoscritti in modalità digitale e debitamente inseriti nella piattaforma telematica della Regione Campania, vale applicare alla presente fattispecie anche il seguente condiviso insegnamento del massimo giudice amministrativo: “Di recente il Consiglio di Stato (sez. V, 22 novembre 2019, n. 7975) ha affermato che il soccorso istruttorio ha portata generale e trova applicazione, anche nell’ambito delle procedure concorsuali, fermo il necessario rispetto del principio della par condicio per cui l’intervento dell’amministrazione diretto a consentire al concorrente di regolarizzare o integrare la documentazione presentata non può produrre un effetto vantaggioso a danno degli altri candidati. In quest’ottica, il limite all’attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio. In generale, può quindi affermarsi che il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dall’istante residuino margini di incertezza facilmente superabili (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759) rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell’azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza. Nella specie non è in discussione la tempestiva produzione del documento, né l’autenticità dello stesso e la veridicità del suo contenuto, ma il solo requisito formale della sottoscrizione. L’articolo 8, comma 4, del decreto recante la disciplina concorsuale, dispone, peraltro, che “il Soggetto Gestore può richiedere precisazioni e chiarimenti in merito ai dati ed alla documentazione già prodotta, ove ritenuti opportuni per la definizione dell'istruttoria… Le precisazioni e i chiarimenti richiesti devono essere presentati al Soggetto Gestore, esclusivamente a mezzo PEC, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta. In caso di incompleta o mancata risposta a detta richiesta entro il citato termine, il Soggetto Gestore procederà alla valutazione del progetto di valorizzazione sulla base della documentazione acquisita”. Alla luce delle superiori considerazioni, Invitalia, a fronte di una domanda regolarmente prodotta, corredata di allegati tutti firmati digitalmente, tranne uno, in ossequio dell’inequivoco disposto di cui all’art. 8, comma 4 cit. aveva l’onere di chiedere precisazioni ed eventuale documentazione integrativa e, solo in caso di mancato riscontro nel termine di 15 giorni, poteva procedere con l’adozione del provvedimento di inammissibilità.” (così Consiglio di Stato, Sez. VII, 8 agosto 2022 n. 7000);
Considerato, altresì, che:
- per converso, vanno disattese le obiezioni formulate dalla difesa regionale, con le quali si deduce che nella specie il soccorso istruttorio era impraticabile perché, da un lato, avrebbe consentito un’inammissibile acquisizione di nuova documentazione concorsuale in quanto “la carenza di firma non consente di attribuire al documento in questione natura di autocertificazione” e, dall’altro, avrebbe creato conflitto con il principio di autoresponsabilità dei concorrenti, “in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori e/o omissioni commessi nella presentazione della documentazione richiesta a pena di esclusione”;
- difatti, vale replicare in via dirimente quanto segue: i) si è già spiegato che, a termini di bando, la carenza di firma (digitale) era elemento non sanabile solo con riguardo alla domanda di partecipazione, mentre era perfettamente correggibile, a mezzo soccorso istruttorio, con riferimento a tutto il resto della produzione documentale richiesta, tra cui figura, appunto, anche la dichiarazione sul possesso dei requisiti resa in forma di autocertificazione; ii) il principio di autoresponsabilità non rileva nella specie, essendo l’irregolarità documentale in questione emendabile secondo le prescrizioni della stessa lex specialis proprio al fine di evitare l’esclusione dalla procedura;
Ritenuto, in conclusione, che:
- ribadite le superiori considerazioni, non essendosi l’amministrazione regionale attenuta alla regola del soccorso istruttorio sopra enucleata, il provvedimento di esclusione della domanda di sovvenzione della società ricorrente, reso con verbale della commissione di valutazione n. 8 del 19 dicembre 2024, e il conseguente decreto dirigenziale n. 9 del 20 gennaio 2025, nella parte in cui essa domanda è stata inserita nell’elenco delle istanze non ammesse a valutazione di merito perché escluse, vanno dichiarati illegittimi per violazione dell’art. 10, comma 6, dell’avviso pubblico;
- ne deriva, in accoglimento del ricorso, che tali provvedimenti vanno annullati per quanto di ragione, determinandosi l’obbligo conformativo della Regione Campania di rivalutare l’ammissione della domanda della società ricorrente ai fini dell’inserimento nella graduatoria delle istanze ammissibili a finanziamento;
- le spese processuali devono essere addebitate alla soccombente amministrazione regionale nella misura liquidata in dispositivo, mentre si compensano con riguardo agli altri soggetti non costituiti, attesa la marginalità delle loro posizioni.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini precisati in motivazione e, per l’effetto, annulla per quanto di ragione i provvedimenti impugnati.
Condanna la Regione Campania a rifondere le spese processuali, che si liquidano in complessivi € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, disponendosi l’attribuzione in favore del difensore della società ricorrente dichiaratosi antistatario. Spese compensate per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL MA OR, Presidente
AR DEIO, Consigliere, Estensore
Valeria Ianniello, Consigliere
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| AR DEIO | EL MA OR |
IL SEGRETARIO