TAR Napoli, sez. III, sentenza 24/04/2026, n. 2650
TAR
Ordinanza cautelare 27 marzo 2025
>
TAR
Decreto presidenziale 9 maggio 2025
>
TAR
Sentenza 24 aprile 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Violazione del soccorso istruttorio

    Il Tribunale ha ritenuto fondato il motivo di gravame, poiché l'art. 10, comma 6, dell'avviso pubblico prevedeva l'attivazione del soccorso istruttorio per regolarizzare/integrare la documentazione, inclusa la sottoscrizione digitale mancante, a meno che non si trattasse della domanda di partecipazione o di carenze che non consentissero l'individuazione del progetto/soggetti proponenti. La mancanza della firma digitale sulla dichiarazione dei requisiti era sanabile.

  • Accolto
    Conseguenza dell'annullamento del provvedimento di esclusione

    In accoglimento del ricorso e dell'annullamento dei provvedimenti impugnati, si determina l'obbligo conformativo della Regione Campania di rivalutare l'ammissione della domanda della società ricorrente ai fini dell'inserimento nella graduatoria delle istanze ammissibili a finanziamento.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. III, sentenza 24/04/2026, n. 2650
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2650
    Data del deposito : 24 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo