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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXIII, sentenza 02/02/2026, n. 1639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1639 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1639/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 33, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TODISCO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13885/2025 depositato il 20/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via S. Lucia 20 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CPI n. 07176202500004610000 REGISTRO 2017
- CPI n. 07176202500004610000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso con condanna alle spese
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso con condanna alle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate DP II Napoli, All'Agenzia delle Entrate Riscossione e alla
Regione Campania, e successiva costituzione in giudizio, Ricorrente_1 impugnava l'avviso iscrizione ipotecaria n. 07176202500004610000 notificata in data 12/05/2025, limitatamente alle cartelle di pagamento
18 07120240011993767 ( tassa auto 2018 ) e n. 1707120200093101668 (Imposta di registro) 2017.
Nel ricorso veniva eccepita la mancata notifica della cartella di pagamento e la relativa prescrizione/ decadenza.
Si costituivano Agenzia delle Entrate DP II Napoli, All'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedendo il rigetto del ricorso per i motivi di cui alle controdeduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
In particolare, sia AD che ADE DPII Napoli, nelle rispettive controdeduzioni, hanno sostenuto l'infondatezza del ricorso in quanto gli atti prodromici sarebbero stati regolarmente notificati a mani del ricorrente, dichiarando di aver provveduto al deposito delle notifiche.
In realtà, tra gli atti depositati dalle parti resistenti, non risultano le notifiche indicate nelle controdeduzioni.
Trattasi di obbligo gravante sull'Ente impositore che trova la sua genesi nel dettato dell'art. 26 comma 4 dpr
602/1973, che sancisce l'obbligo di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente e dell'amministrazione “.
Non comprovando la tempestività e regolarità delle notifiche dell'avviso di pagamento presupposto dell'avviso di iscrizione ipotecaria, non essendo a tal fine sufficiente la produzione dell'estratto di ruolo, il ricorso va accolto , con compensazione delle spese, in quanto appare verosimile che l'omesso deposito delle notifiche sia stato determinato dalla mancata allegazione telematica.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.
Napoli, 9.12.2025 Il Giudice
dr. Francesco Todisco
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 33, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TODISCO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13885/2025 depositato il 20/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via S. Lucia 20 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CPI n. 07176202500004610000 REGISTRO 2017
- CPI n. 07176202500004610000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso con condanna alle spese
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso con condanna alle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate DP II Napoli, All'Agenzia delle Entrate Riscossione e alla
Regione Campania, e successiva costituzione in giudizio, Ricorrente_1 impugnava l'avviso iscrizione ipotecaria n. 07176202500004610000 notificata in data 12/05/2025, limitatamente alle cartelle di pagamento
18 07120240011993767 ( tassa auto 2018 ) e n. 1707120200093101668 (Imposta di registro) 2017.
Nel ricorso veniva eccepita la mancata notifica della cartella di pagamento e la relativa prescrizione/ decadenza.
Si costituivano Agenzia delle Entrate DP II Napoli, All'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedendo il rigetto del ricorso per i motivi di cui alle controdeduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
In particolare, sia AD che ADE DPII Napoli, nelle rispettive controdeduzioni, hanno sostenuto l'infondatezza del ricorso in quanto gli atti prodromici sarebbero stati regolarmente notificati a mani del ricorrente, dichiarando di aver provveduto al deposito delle notifiche.
In realtà, tra gli atti depositati dalle parti resistenti, non risultano le notifiche indicate nelle controdeduzioni.
Trattasi di obbligo gravante sull'Ente impositore che trova la sua genesi nel dettato dell'art. 26 comma 4 dpr
602/1973, che sancisce l'obbligo di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente e dell'amministrazione “.
Non comprovando la tempestività e regolarità delle notifiche dell'avviso di pagamento presupposto dell'avviso di iscrizione ipotecaria, non essendo a tal fine sufficiente la produzione dell'estratto di ruolo, il ricorso va accolto , con compensazione delle spese, in quanto appare verosimile che l'omesso deposito delle notifiche sia stato determinato dalla mancata allegazione telematica.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.
Napoli, 9.12.2025 Il Giudice
dr. Francesco Todisco