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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 19/04/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
N. 719/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Veronica Milone Presidente rel. ed est.
dott.ssa Maria Lupo Giudice
dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 719/2023 R.G.,
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio promossa da
(C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi residente nella Parte_1 C.F._1
Via Giustiniani n. 45, elettivamente domiciliata in Noto (SR), Via Amerigo Vespucci n. 91 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Rametta, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nato a [...] l'[...] ed ivi residente in [...] C.F._2
Novara n. 2, elettivamente domiciliato in Noto (SR), Via Ducezio n. 131, presso lo studio dell'avv. Nicola
Zirone, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- resistente pagina 1 di 7 con l'intervento del pubblico ministero (visto del 18/07/2023); posta in decisione all'esito dell'udienza del 24/03/2025 sull'accordo conciliativo delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in data 14/02/2023, la ricorrente chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il resistente in Siracusa, in data 15/12/2007,
(Atto trascritto nel Registro dello stato civile del medesimo Comune al n. 436, Parte II, Serie A, Anno
2007).
Esponeva in premessa:
- di avere contratto matrimonio con il sig. in data 15/12/2007, in Siracusa;
CP_1
- che dalla loro unione è nato il figlio (a Siracusa, il 29/04/2008), ad oggi minorenne ed Per_1
economicamente non autosufficiente;
- di essersi separato dal coniuge con sentenza n. 561/2021 pubblicata il 29/03/2021, con la quale veniva rigettata la domanda di addebito reciprocamente proposta e, per quel che concerni i rapporti personali, veniva disposto l'affido condiviso del figlio minore, con collocazione presso la madre, alla quale veniva assegnata la casa coniugale, veniva regolato il diritto di visita del padre secondo le modalità stabilite nella sentenza;
mentre per quel che concerne i rapporti economici, veniva previsto l'obbligo a carico del padre di corrispondere in favore della Sig.ra la somma mensile di Euro 300,00 a titolo di Pt_1
mantenimento del figlio (da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT), con decorrenza dalla data della domanda, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- che i coniugi non si sono più riconciliati dalla comparizione innanzi al Presidente del Tribunale.
Tutto ciò premesso, trascorsi i termini di legge, chiedeva che il Tribunale adito pronunciasse la declaratoria invocata, disponendo il collocamento prevalente del figlio - fermo restando Per_1
l'affidamento condiviso - presso l'abitazione del padre, con facoltà per la madre di vederlo e tenerlo secondo liberi accordi tra le parti (almeno fin quando questa sarà la volontà del figlio), ponendo a carico della ricorrente un assegno di mantenimento in favore del minore pari ad Euro 150,00 mensili (da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT), oltre al 50% delle spese straordinarie, dichiarando, altresì, che gli ANF e qualsiasi ulteriore forma di contributo/prestazione economica a sostegno delle famiglie (Assegno unico) saranno percepiti al 50% da entrambi i genitori;
pagina 2 di 7 Con decreto del 20/06/2023, il Presidente delegato ordinava innanzi a sé la comparizione dei coniugi all'udienza del 10/07/2023, fissando il termine del 10/06/2023 per la notificazione del ricorso e del decreto, nonché il termine fino a 10 giorni prima dell'udienza per la costituzione in giudizio del coniuge convenuto.
Con comparsa del 7/07/2023 si costituiva in giudizio il resistente, il quale chiedeva di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore e la sua collocazione presso l'abitazione del padre, di porre a carico della Sig.ra quale genitore non collocatario della prole, un assegno a titolo di contributo Pt_1
per il mantenimento del figlio minore, in misura non inferiore ad Euro 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, di assegnare al marito la casa coniugale sita in Siracusa, Via Giustiniani n. 45, ivi compresi gli arredi;
All'udienza camerale suindicata, il Presidente – esperito inutilmente il tentativo di conciliazione tra i coniugi – dava provvedimenti temporanei ed urgenti, affidando il figlio ad entrambi i genitori, con collocazione presso il padre, disponendo, altresì, l'esercizio del diritto di visita della madre secondo liberi accordi, disponendo a carico della madre la somma mensile di Euro 250,00 a titolo di mantenimento del figlio, da effettuarsi entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente su base ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie e fissava l'udienza del 16/01/2024, che sostituiva con il deposito di note scritte di cui all'art. 127 ter c.p.c..
Il Presidente - lette le note depositate dalle parti - assegnava i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI c.p.c. e rinviava all'udienza del 18/06/2024.
All'esito dell'udienza suddetta, il Presidente ammetteva la testimonianza dedotta da parte ricorrente, delegandone l'assunzione al GOP dott.ssa per l'udienza del 29/10/2024, disponeva che l'INPS Per_2
di Siracusa fornisse informazioni in ordine a trattamenti economici erogati in favore della Sig.ra Pt_1
con assegnazione del termine del 31/10/2024 per il deposito delle informazioni richieste e rigettava le altre richieste di prova.
Alla predetta udienza, il GOP dott.ssa – rilevato che erano in corso trattative di bonario Per_2
componimento - rinviava all'udienza del 21/01/2025.
All'udienza del 21/01/2025, i procuratori rappresentavano di aver depositato in data 7/01/2025 l'accordo congiunto, sottoscritto dalle parti in data 26/11/2024, per la trasformazione in divorzio congiunto ed il
GOP dott.ssa rimetteva il fascicolo al Presidente per l'adozione dei provvedimenti Per_2
consequenziali.
pagina 3 di 7 Con decreto del 4/02/2025, il Presidente – preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti sulle condizioni di divorzio - fissava l'udienza del 24/03/2025 per la precisazione delle conclusioni.
Infine, all'udienza del 24/03/2025, il Presidente - lette le note depositate dalle parti - rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 18/07/2023).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno, inoltre, concordato che la pronuncia di divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
“1.i coniugi vivranno separati senza darsi reciproche molestie e con obbligo del mutuo rispetto e potranno fissare la loro residenza ovunque loro aggradi, con il reciproco obbligo, nell'interesse del figlio, di comunicarsi eventuali cambi di residenza e/o domicilio, ai fini del corretto esercizio della responsabilità genitoriale;
2. nessuna pretesa in merito alla casa coniugale poiché, nelle more del giudizio, è stata oggetto di compravendita in favore di soggetti terzi ed il cui ricavato è stato utilizzato in parte per l'estinzione anticipata del mutuo e in parte distribuita, in egual misura, tra i coniugi;
3. il figlio minore , nato a [...] il [...], (c.f. ) verrà Persona_3 CodiceFiscale_3
affidato congiuntamente ad entrambi i coniugi, con collocazione prevalente presso il padre, viene riconosciuta facoltà alla madre di vederlo ed averlo con sé due volte la settimana, ovvero martedì e giovedì dalle 17.00 alle 20.00 ed alternativamente il Sabato o la Domenica dalle 10.00 alle 20.00 ed inoltre durante le festività natalizie alternativamente la notte del 24 Dicembre o il 25 Dicembre, a
Pasqua alternativamente il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo, sempre in maniera alternata, nonché durante il periodo estivo quindici giorni non continuativi nei mesi di luglio e agosto con le modalità più opportune da concordare tra i coniugi;
pagina 4 di 7
4. Resta inteso che limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i coniugi potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente mentre relativamente alle decisioni di maggiore interesse per il figlio minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dello stesso dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
5. la sig.ra si obbliga a corrispondere, entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di Parte_1
contributo per il mantenimento periodico mensile in favore del figlio minore la complessiva somma di
€.150,00 per i primi diciotto mesi dalla sottoscrizione del presente accordo e, successivamente, la somma mensile di €.200,00, sino a quando lo stesso non abbia raggiunto una indipendenza economica. Il contributo mensile in favore del figlio posto a carico della madre, dovrà essere versato Persona_3
mediante accredito su carta UNICREDIT GENIUS CARD intestata al sig. avente il CP_1
seguente codice IBAN: [...]. Resta inteso tra le parti che tutte le spese straordinarie e necessarie, da sostenersi in favore del minore, saranno poste in ragione del 50% tra i genitori, e che per dette spese straordinarie e/o di cura i coniugi si dovranno dapprima confrontarsi e prestare reciproco consenso a sostenerle. All'uopo le parti sottoscritte dichiarano di aver ricevuto una copia cartacea delle line guida redatte ed adottate dal Tribunale di Siracusa e che qui espressamente si richiamano e allegano. Inoltre, di dette spese dovranno essere fornite, a cura della parte che le ha effettuate all'altra, le relative ricevute di pagamento ai fini del rimborso della metà quota dovuta.
6. l'assegno unico per i figli ex D.Lgs. n.230/2022 e qualsiasi ulteriore forma di contributo/prestazione economica a sostegno delle famiglie verrà percepito nella misura del 50% da ciascuno dei coniugi mentre il genitore collocatario usufruirà delle detrazioni fiscali per le spese sostenute in favore del figlio minore;
7. i coniugi e vivranno ciascuno con i proventi del proprio lavoro rinunciando Pt_1 CP_1
reciprocamente ad ogni forma di mantenimento con il solo obbligo, si ribadisce, di contribuire e mantenere il figlio nelle forme sopra indicate;
8. Le parti dichiarano che non sussistono debiti della comunione o debiti personali nei confronti dei terzi che debbano essere soddisfatti, totalmente o parzialmente, con beni della comunione o con l'ausilio economico dell'altro coniuge;
pagina 5 di 7
9. i coniugi dichiarano altresì che non sussistono ragioni di credito né della comunione né di ciascuno dei comunisti verso l'altro né di ciascuno dei comunisti verso la comunione, anche a titolo di rimborsi
e/o restituzione ai sensi dell'art. 192 e ss. c.c., di conseguenza, di non avere null'altro a pretendere e di ritenersi ampiamente soddisfatte e reciprocamente liberate da ogni pretesa economica;
10. i coniugi dichiarano altresì con la sottoscrizione del presente accordo di rinunciare, come in effetti rinunciano, a qualsiasi giudizio civile e penale ancora pendente e, all'uopo, autorizzano sin da ora i rispettivi procuratori ad astenersi dal compiere ulteriori attività difensive.
11. i genitori si obbligano espressamente ad osservare le dette condizioni (meglio riportate nel piano genitoriale accluso al presente accordo) ed ove uno o ciascuno di essi non dovesse assolvere alle stesse
e, comunque, assicurare una relazione adeguata e continuativa con il figlio, l'altro sarà facultato a richiedere la mediazione familiare in caso di esito negativo ad adire l'autorità giudiziaria;
12. le spese e compensi del giudizio compensate tra le parti.”
Le parti hanno indicato compiutamente le condizioni inerenti ai loro rapporti personali, che appaiono rispondenti all'interesse del figlio.
Le parti hanno, altresì, indicato compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici, stabilendo altresì le modalità con cui la madre contribuirà al mantenimento, alla cura e all'istruzione del figlio.
Il Tribunale, pertanto, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo la causa in epigrafe, così statuisce:
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e , Parte_1 CP_1
in Siracusa, in data 15/12/2007 (Atto trascritto nel Registro dello stato civile del medesimo Comune al n. 436, Parte II, Serie A, Anno 2007), alle condizioni di cui in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
15/04/2025.
pagina 6 di 7 Il Presidente Rel. ed est.
Dott.ssa Veronica Milone
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Veronica Milone Presidente rel. ed est.
dott.ssa Maria Lupo Giudice
dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 719/2023 R.G.,
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio promossa da
(C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi residente nella Parte_1 C.F._1
Via Giustiniani n. 45, elettivamente domiciliata in Noto (SR), Via Amerigo Vespucci n. 91 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Rametta, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nato a [...] l'[...] ed ivi residente in [...] C.F._2
Novara n. 2, elettivamente domiciliato in Noto (SR), Via Ducezio n. 131, presso lo studio dell'avv. Nicola
Zirone, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- resistente pagina 1 di 7 con l'intervento del pubblico ministero (visto del 18/07/2023); posta in decisione all'esito dell'udienza del 24/03/2025 sull'accordo conciliativo delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in data 14/02/2023, la ricorrente chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il resistente in Siracusa, in data 15/12/2007,
(Atto trascritto nel Registro dello stato civile del medesimo Comune al n. 436, Parte II, Serie A, Anno
2007).
Esponeva in premessa:
- di avere contratto matrimonio con il sig. in data 15/12/2007, in Siracusa;
CP_1
- che dalla loro unione è nato il figlio (a Siracusa, il 29/04/2008), ad oggi minorenne ed Per_1
economicamente non autosufficiente;
- di essersi separato dal coniuge con sentenza n. 561/2021 pubblicata il 29/03/2021, con la quale veniva rigettata la domanda di addebito reciprocamente proposta e, per quel che concerni i rapporti personali, veniva disposto l'affido condiviso del figlio minore, con collocazione presso la madre, alla quale veniva assegnata la casa coniugale, veniva regolato il diritto di visita del padre secondo le modalità stabilite nella sentenza;
mentre per quel che concerne i rapporti economici, veniva previsto l'obbligo a carico del padre di corrispondere in favore della Sig.ra la somma mensile di Euro 300,00 a titolo di Pt_1
mantenimento del figlio (da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT), con decorrenza dalla data della domanda, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- che i coniugi non si sono più riconciliati dalla comparizione innanzi al Presidente del Tribunale.
Tutto ciò premesso, trascorsi i termini di legge, chiedeva che il Tribunale adito pronunciasse la declaratoria invocata, disponendo il collocamento prevalente del figlio - fermo restando Per_1
l'affidamento condiviso - presso l'abitazione del padre, con facoltà per la madre di vederlo e tenerlo secondo liberi accordi tra le parti (almeno fin quando questa sarà la volontà del figlio), ponendo a carico della ricorrente un assegno di mantenimento in favore del minore pari ad Euro 150,00 mensili (da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT), oltre al 50% delle spese straordinarie, dichiarando, altresì, che gli ANF e qualsiasi ulteriore forma di contributo/prestazione economica a sostegno delle famiglie (Assegno unico) saranno percepiti al 50% da entrambi i genitori;
pagina 2 di 7 Con decreto del 20/06/2023, il Presidente delegato ordinava innanzi a sé la comparizione dei coniugi all'udienza del 10/07/2023, fissando il termine del 10/06/2023 per la notificazione del ricorso e del decreto, nonché il termine fino a 10 giorni prima dell'udienza per la costituzione in giudizio del coniuge convenuto.
Con comparsa del 7/07/2023 si costituiva in giudizio il resistente, il quale chiedeva di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore e la sua collocazione presso l'abitazione del padre, di porre a carico della Sig.ra quale genitore non collocatario della prole, un assegno a titolo di contributo Pt_1
per il mantenimento del figlio minore, in misura non inferiore ad Euro 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, di assegnare al marito la casa coniugale sita in Siracusa, Via Giustiniani n. 45, ivi compresi gli arredi;
All'udienza camerale suindicata, il Presidente – esperito inutilmente il tentativo di conciliazione tra i coniugi – dava provvedimenti temporanei ed urgenti, affidando il figlio ad entrambi i genitori, con collocazione presso il padre, disponendo, altresì, l'esercizio del diritto di visita della madre secondo liberi accordi, disponendo a carico della madre la somma mensile di Euro 250,00 a titolo di mantenimento del figlio, da effettuarsi entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente su base ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie e fissava l'udienza del 16/01/2024, che sostituiva con il deposito di note scritte di cui all'art. 127 ter c.p.c..
Il Presidente - lette le note depositate dalle parti - assegnava i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI c.p.c. e rinviava all'udienza del 18/06/2024.
All'esito dell'udienza suddetta, il Presidente ammetteva la testimonianza dedotta da parte ricorrente, delegandone l'assunzione al GOP dott.ssa per l'udienza del 29/10/2024, disponeva che l'INPS Per_2
di Siracusa fornisse informazioni in ordine a trattamenti economici erogati in favore della Sig.ra Pt_1
con assegnazione del termine del 31/10/2024 per il deposito delle informazioni richieste e rigettava le altre richieste di prova.
Alla predetta udienza, il GOP dott.ssa – rilevato che erano in corso trattative di bonario Per_2
componimento - rinviava all'udienza del 21/01/2025.
All'udienza del 21/01/2025, i procuratori rappresentavano di aver depositato in data 7/01/2025 l'accordo congiunto, sottoscritto dalle parti in data 26/11/2024, per la trasformazione in divorzio congiunto ed il
GOP dott.ssa rimetteva il fascicolo al Presidente per l'adozione dei provvedimenti Per_2
consequenziali.
pagina 3 di 7 Con decreto del 4/02/2025, il Presidente – preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti sulle condizioni di divorzio - fissava l'udienza del 24/03/2025 per la precisazione delle conclusioni.
Infine, all'udienza del 24/03/2025, il Presidente - lette le note depositate dalle parti - rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 18/07/2023).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno, inoltre, concordato che la pronuncia di divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
“1.i coniugi vivranno separati senza darsi reciproche molestie e con obbligo del mutuo rispetto e potranno fissare la loro residenza ovunque loro aggradi, con il reciproco obbligo, nell'interesse del figlio, di comunicarsi eventuali cambi di residenza e/o domicilio, ai fini del corretto esercizio della responsabilità genitoriale;
2. nessuna pretesa in merito alla casa coniugale poiché, nelle more del giudizio, è stata oggetto di compravendita in favore di soggetti terzi ed il cui ricavato è stato utilizzato in parte per l'estinzione anticipata del mutuo e in parte distribuita, in egual misura, tra i coniugi;
3. il figlio minore , nato a [...] il [...], (c.f. ) verrà Persona_3 CodiceFiscale_3
affidato congiuntamente ad entrambi i coniugi, con collocazione prevalente presso il padre, viene riconosciuta facoltà alla madre di vederlo ed averlo con sé due volte la settimana, ovvero martedì e giovedì dalle 17.00 alle 20.00 ed alternativamente il Sabato o la Domenica dalle 10.00 alle 20.00 ed inoltre durante le festività natalizie alternativamente la notte del 24 Dicembre o il 25 Dicembre, a
Pasqua alternativamente il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo, sempre in maniera alternata, nonché durante il periodo estivo quindici giorni non continuativi nei mesi di luglio e agosto con le modalità più opportune da concordare tra i coniugi;
pagina 4 di 7
4. Resta inteso che limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i coniugi potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente mentre relativamente alle decisioni di maggiore interesse per il figlio minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dello stesso dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
5. la sig.ra si obbliga a corrispondere, entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di Parte_1
contributo per il mantenimento periodico mensile in favore del figlio minore la complessiva somma di
€.150,00 per i primi diciotto mesi dalla sottoscrizione del presente accordo e, successivamente, la somma mensile di €.200,00, sino a quando lo stesso non abbia raggiunto una indipendenza economica. Il contributo mensile in favore del figlio posto a carico della madre, dovrà essere versato Persona_3
mediante accredito su carta UNICREDIT GENIUS CARD intestata al sig. avente il CP_1
seguente codice IBAN: [...]. Resta inteso tra le parti che tutte le spese straordinarie e necessarie, da sostenersi in favore del minore, saranno poste in ragione del 50% tra i genitori, e che per dette spese straordinarie e/o di cura i coniugi si dovranno dapprima confrontarsi e prestare reciproco consenso a sostenerle. All'uopo le parti sottoscritte dichiarano di aver ricevuto una copia cartacea delle line guida redatte ed adottate dal Tribunale di Siracusa e che qui espressamente si richiamano e allegano. Inoltre, di dette spese dovranno essere fornite, a cura della parte che le ha effettuate all'altra, le relative ricevute di pagamento ai fini del rimborso della metà quota dovuta.
6. l'assegno unico per i figli ex D.Lgs. n.230/2022 e qualsiasi ulteriore forma di contributo/prestazione economica a sostegno delle famiglie verrà percepito nella misura del 50% da ciascuno dei coniugi mentre il genitore collocatario usufruirà delle detrazioni fiscali per le spese sostenute in favore del figlio minore;
7. i coniugi e vivranno ciascuno con i proventi del proprio lavoro rinunciando Pt_1 CP_1
reciprocamente ad ogni forma di mantenimento con il solo obbligo, si ribadisce, di contribuire e mantenere il figlio nelle forme sopra indicate;
8. Le parti dichiarano che non sussistono debiti della comunione o debiti personali nei confronti dei terzi che debbano essere soddisfatti, totalmente o parzialmente, con beni della comunione o con l'ausilio economico dell'altro coniuge;
pagina 5 di 7
9. i coniugi dichiarano altresì che non sussistono ragioni di credito né della comunione né di ciascuno dei comunisti verso l'altro né di ciascuno dei comunisti verso la comunione, anche a titolo di rimborsi
e/o restituzione ai sensi dell'art. 192 e ss. c.c., di conseguenza, di non avere null'altro a pretendere e di ritenersi ampiamente soddisfatte e reciprocamente liberate da ogni pretesa economica;
10. i coniugi dichiarano altresì con la sottoscrizione del presente accordo di rinunciare, come in effetti rinunciano, a qualsiasi giudizio civile e penale ancora pendente e, all'uopo, autorizzano sin da ora i rispettivi procuratori ad astenersi dal compiere ulteriori attività difensive.
11. i genitori si obbligano espressamente ad osservare le dette condizioni (meglio riportate nel piano genitoriale accluso al presente accordo) ed ove uno o ciascuno di essi non dovesse assolvere alle stesse
e, comunque, assicurare una relazione adeguata e continuativa con il figlio, l'altro sarà facultato a richiedere la mediazione familiare in caso di esito negativo ad adire l'autorità giudiziaria;
12. le spese e compensi del giudizio compensate tra le parti.”
Le parti hanno indicato compiutamente le condizioni inerenti ai loro rapporti personali, che appaiono rispondenti all'interesse del figlio.
Le parti hanno, altresì, indicato compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici, stabilendo altresì le modalità con cui la madre contribuirà al mantenimento, alla cura e all'istruzione del figlio.
Il Tribunale, pertanto, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo la causa in epigrafe, così statuisce:
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e , Parte_1 CP_1
in Siracusa, in data 15/12/2007 (Atto trascritto nel Registro dello stato civile del medesimo Comune al n. 436, Parte II, Serie A, Anno 2007), alle condizioni di cui in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
15/04/2025.
pagina 6 di 7 Il Presidente Rel. ed est.
Dott.ssa Veronica Milone
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