Art. 15.
E' concesso un termine di sei mesi dalla data della entrata in vigore della presente legge per lo smaltimento da parte dei fabbricanti dei prodotti non conformi alle disposizioni stabilite dalla legge stessa, purche' rispondenti, limitatamente ai prodotti disciplinati dall'articolo 9, alle precedenti disposizioni.
E' concesso un termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per lo smaltimento da parte dei commercianti dei prodotti non conformi alla legge stessa purche' rispondenti, limitatamente ai prodotti disciplinati dall'articolo 9, alle precedenti disposizioni.
E' concesso un termine di sei mesi dalla data della entrata in vigore della presente legge per lo smaltimento da parte dei fabbricanti dei prodotti non conformi alle disposizioni stabilite dalla legge stessa, purche' rispondenti, limitatamente ai prodotti disciplinati dall'articolo 9, alle precedenti disposizioni.
E' concesso un termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per lo smaltimento da parte dei commercianti dei prodotti non conformi alla legge stessa purche' rispondenti, limitatamente ai prodotti disciplinati dall'articolo 9, alle precedenti disposizioni.