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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 03/11/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena in composizione collegiale nella persona dei Magistrati:
AR SE Presidente rel
Michele Moggi Giudice
LI Capannoli Giudice
nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1599/2025 R.G promosso da nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
e residente in [...], Località Santa C.F._1
Vittoria n. 6, elettivamente domiciliato in Prato, viale della Repubblica n. 235, presso lo studio dell'Avv. Enrico Giuntini (C.F. , C.F._2
, che lo rappresenta e lo difende, per procura Email_1 alle liti allegata al presente atto;
Ricorrente
CONTRO
nata a [...] il Controparte_1
16.06.1979,(CF: , residente in 5 Ashby Road Twyford, C.F._3
Melton Mowbray, Leicester,(ENGLAND), difesa dalle Avv.te Maria LI Mazzoni (CF C.F._4 Controparte_2
(CF: ) ed elettivamente domiciliata presso e nel loro C.F._5 studio in Prato Via della Romita n.101,
Resistente
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.5.2025 ha adito il Parte_1
Tribunale di Siena per sentire regolamentare affidamento e frequentazione Per_ del figlio minore . A fondamento della domanda ha assunto : di aver contratto matrimonio con , di cittadinanza inglese, in data 14.1.2017 in Controparte_1
Leicester stabilendo la propria residenza, nella casa familiare sita in Colle Val d'LS ; che dalla loro unione, in data 8.4.2017, è nato il figlio
[...]
attualmente convivente in Inghilterra, con a madre la quale Per_2 aveva deciso, a seguito del deterioramento del rapporto matrimoniale , di ivi ritornare portando con sè il figlio, senza essere autorizzata e senza alcun accordo né riguardo alla separazione né alla responsabilità genitoriale;
che egli non vedeva e non sentiva il proprio figlio da lungo tempo;
che in data 12.6.2024, subito dopo il rientro in Inghilterra, la sig.ra CP_1 aveva provveduto ad instaurare tramite il portale on line www.Gov.Uk, presso la Corte familiare di Leicetser un procedimento volto esclusivamente a definire i rapporti finanziari con il di Lei coniuge, e la separazione , domanda alla quale il ricorrente aderiva;
che pertanto si determinava ad adire il Tribunale italiano del quale doveva riconoscersi la giurisdizione essendo il ricorrente cittadino italiano, essendo stato il luogo di prevalente localizzazione della vita matrimoniale in Italia, nella specie Colle Val d'LS (SI) ed avendo il minore attuale residenza in Colle Val d'LS (SI), Via di Campiglia n. 6 (doc. n. 6);
Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni –
Il figlio viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, Persona_2 con collocamento prevalente presso il padre in Italia, Casole D'elsa (SI), Località Santa Vittoria n. 6;
- La madre potrà vedere e stare con il figlio, compatibilmente con gli impegni anche scolastici di quest'ultimo e con gli impegni lavorativi della madre, nelle modalità che il Giudice dovesse ritenere più opportune e consone in considerazione della residenza in Inghilterra della sig.ra ; CP_1
- Il figlio trascorrerà con i genitori, alternativamente, 15 (quindici) giorni consecutivi durante le vacanze estive, nel mese di Agosto, da concordarsi preventivamente entro il mese di Giugno;
in difetto di accordo, il figlio trascorrerà con il padre un anno le prime due ed un anno le seconde due settimane di Agosto e così alternando;
- Il figlio trascorrerà le festività Natalizie, alternativamente con le festività Pasquali, un anno con la madre ed un anno con il padre;
- I coniugi si impegnano vicendevolmente sia a favorire i colloqui telefonici con il genitore assente sia a comunicarsi il luogo in cui si trova la minore nel periodo in cui questi sono affidati alle cure dell'uno o dell'altro genitore in occasione delle vacanze scolastiche ed estive.
Qualora il figlio minore dovesse accusare disturbi di salute o si rendessero necessari interventi urgenti, i genitori si impegnano vicendevolmente ad avvisarsi immediatamente e a decidere insieme a quali specialisti rivolgersi. In caso di malattia del figlio i genitori potranno recarsi a trovarlo, previo avviso telefonico, ovunque si trovi. I genitori si daranno reciproca comunicazione in ordine a tutti i fatti di maggior rilievo afferenti la vita e la Per_ persona di quali, a mero titolo esemplificativo, problemi personali e rendimento scolastico. Entrambi i genitori si impegnano a darsi immediata comunicazione in ordine a eventuali cambi di residenza e/o recapiti telefonici ed in ogni caso il genitore che ha con sé il figlio dovrà comunicare all'altro eventuali spostamenti in località diverse da quelle quotidiane e abituali;
- Le spese mediche non coperte dal S.S.N. riguardanti il figlio, nonché le altre spese straordinarie di carattere scolastico (tra cui, specificatamente, tasse scolastiche, libri di testi, doposcuola, gite scolastiche) e ludico- sportivo, verranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, purché previamente concordate fra il padre e la madre, e comunque secondo il protocollo del Tribunale di Siena.
Si costituiva in data 17.9.2025 che svolgeva Controparte_1 eccezione preliminare di carenza di giurisdizione del giudice italiano con richiesta di sospensione del procedimento, rappresentando la pendenza presso l'autorità giudiziaria del Regno Unito - Central Family Court di Leicester - procedimento con udienza /decisione fissata per il 2 Ottobre 2025
Chiedeva quindi che il Tribunale pronunciasse la propria incompetenza giurisdizionale in favore della Central Family Court (Tribunale inglese)
Eccepiva il mancato rispetto dei termini a comparire ( essendo la resistente residente all'estero) e nel merito contestava le richieste del ricorrente .
Il Giudice relatore, non concesso ulteriore termine essendosi la resistente difesa anche nel merito, assegnava termine per deposito di traduzione giurata della documentazione esibita in lingua inglese e termine alle parti per deduzioni rimettendo la causa al Collegio per la decisione sulla questione preliminare
Il ricorrente , con istanza depositata in data 7.10.2025 chiedeva non tenersi conto della memoria della resistente in quanto a suo dire con la stessa era sollevata per la prima volta la questione di giurisdizione e prodotti documenti non autorizzati.
Rileva il Collegio che tale ultima eccezione non possa essere condivisa per la duplice ragione che la questione di giurisdizione è rilevabile d'ufficio e che comunque nella comparsa depositata il 17.9.25 l'eccezione è espressamente sollevata. Il Tribunale italiano è stato adito con ricorso depositato in data 1.5.2025 mentre la Corte inglese , nelle forme ivi previste , in data 11.7.2025.
La litispendenza internazionale può essere dichiarata d'ufficio, atteso che la "ratio" dell'art. 7, comma 1, della l. n. 218 del 1995, diretta a favorire l'economia dei giudizi e ad evitare conflitti tra giudicati, non consente di subordinare all'eccezione di parte l'intervento sospensivo del giudice. Ne consegue che la formulazione letterale della menzionata norma ("quando, nel corso del giudizio, sia eccepita la previa pendenza") deve essere intesa nel senso che la litispendenza deve essere dichiarata dal giudice, quando l'esistenza dei relativi presupposti emerga dagli elementi offerti dalle parti ( Cass Ordinanza n. 9057 del 01/04/2021)
Il Tribunale italiano , previamente adito , accertata la litispendenza internazionale ( peraltro la Corte inglese risulta aver sospeso il procedimento dinanzi a sè ( traduzione dalla lingua originale . Il Tribunale prende atto delle indicazioni del Giudice Designato per la Famiglia secondo cui la questione di giurisdizione dovrà essere esaminata prioritariamente dal Tribunale italiano il 18 settembre 2025. Successivamente, le parti potranno informare il presente Tribunale se sia necessaria in Inghilterra un'udienza giurisdizionale contenziosa della durata di 2 ore. In attesa dell'esito del procedimento italiano, il Tribunale inglese resta competente in ordine al benessere di sulla base del fatto che egli ha la propria residenza Per_3 abituale in Inghilterra e Galles dal 2021. ) deve decidere in ordine alla propria giurisdizione ( Cfr Cass. Sezioni Unite Cass. Sez. U., 22/12/2017, n. 30877)
Tanto premesso rilevato che nella fattispecie in esame non vi è luogo a discorrere di sottrazione internazionale di minore , avendo il padre sottoscritto il documento AIRE ( Registrazione di cittadino italiano che vive all'estero ) dal quale risulta l'arrivo del minore nel Regno unito in data 21.8.2021, e non essendo comunque avviato alcun procedimento per sottrazione, il collegio deve interrogarsi sulla propria giurisdizione .
Il ricorrente fonda la giurisdizione del giudice italiano sulla residenza del minore in Colle Val d'LS (SI), Via di Campiglia n. 6 .
Orbene il Regolamento del Consiglio n. 2201/2003 del 27.11.2003 ( ad oggi abrogato perché sostituito , nell'ottica di una regolamentazione più completa e organica dal Regolamento n. 1111/2019) "relativo alla competenza, al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale", trovava applicazione a prescindere dalla cittadinanza europea delle parti ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale (come l'art. 32 della legge 31-5-1995 n. 218), le quali restano applicabili soltanto in via residuale, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento, qualora nessun giudice di uno Stato membro sia competente in base agli arti.
3-5 del Regolamento (cfr. Corte giustizia CE, sez. III, 29 n. 68, nel procedimento C-68107, v. , ove è precisato Parte_2 Parte_3 che il Reg. CE n. 2201/2003 "si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri", in conformità dei criteri di competenza previsti dallo stesso Regolamento, che si fondano sul principio della necessità di un reale nesso di collegamento tra l'interessato e lo Stato membro che esercita la competenza).
Detto Regolamento prevedeva ( e tale previsione come si dirà è rimasta invariata) che le autorità giurisdizionali di uno Stato membro – e , come detto, di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri- siano competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato alla data in cui sono aditi e l'estensione dell'ambito di applicazione dello stesso a tutte le cause relative alla responsabilità genitoriale, a prescindere da eventuali nessi con controversie matrimoniali intercorrenti tra i genitori del minore .
La norma in esame individuava, in conformità del principio di vicinanza o di prossimità, come già l'art 1 della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori, nella «residenza abituale» il titolo di giurisdizione che in via generale, ovvero fatta salva l'applicazione in particolari fattispecie dei criteri speciali dettati dalle disposizioni immediatamente successive, determina la giurisdizione di uno Stato membro nelle cause relative alla responsabilità genitoriale.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha chiarito che la nozione di «residenza abituale», ai sensi dell'art. 8, n. 1, del Regolamento n. 2201/2003, deve essere interpretata nel senso che tale residenza non può essere determinata tenendo conto della normativa interna dei singoli Stati Membri e corrisponde al luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare: a tal fine, si deve in particolare tenere conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequenza scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato (CGUE, 2 aprile 2009, n. 523,).
Detto regolamento , come detto è stato abrogato a decorrere dal 1o agosto 2022 e sostituito , dal REGOLAMENTO (UE) 2019/1111 DEL CONSIGLIO del 25 giugno 2019 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori che prevede tra i considerando ( che qui interessano) (1) Per agevolare la circolazione delle decisioni nonché degli atti pubblici e di taluni accordi in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, è necessario e opportuno che le norme riguardanti la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni siano stabilite mediante uno strumento giuridico dell'Unione cogente e direttamente applicabile.
(7) Per garantire parità di condizioni a tutti i minori, il presente regolamento dovrebbe disciplinare tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale, incluse le misure di protezione del minore, indipendentemente da qualsiasi nesso con procedimenti matrimoniali o altri procedimenti
(19) Le regole di competenza in materia di responsabilità genitoriale si informano all'interesse superiore del minore e dovrebbero essere applicate in sua conformità. Ogni riferimento all'interesse superiore del minore dovrebbe essere interpretato alla luce dell'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») e della Convenzione delle Nazioni Unite del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo («Convenzione ONU sui diritti del fanciullo») come recepiti nell'ordinamento e nelle procedure nazionali.
(20) Al fine di salvaguardare l'interesse superiore del minore, la competenza dovrebbe essere determinata in primo luogo in base al criterio di prossimità. Di conseguenza, la competenza giurisdizionale dovrebbe appartenere allo Stato membro in cui il minore risiede abitualmente, salvo in determinate situazioni di cui al presente regolamento, ad esempio ove si verifichi un cambiamento della residenza del minore o in caso di accordo fra i titolari della responsabilità genitoriale.
(21) Qualora non siano ancora pendenti procedimenti in materia di responsabilità genitoriale e la residenza abituale del minore cambi a seguito di un trasferimento legittimo, la competenza dovrebbe seguire il minore al fine di mantenere la prossimità. Per i procedimenti già pendenti, la certezza giuridica e l'efficienza della giustizia giustificano il mantenimento di tale competenza fintantoché detti procedimenti non abbiano condotto a una decisione definitiva o siano altrimenti conclusi. L'autorità giurisdizionale dinanzi alla quale pende un procedimento dovrebbe tuttavia avere la facoltà, in talune circostanze, di trasferire la competenza allo Stato membro in cui il minore vive a seguito di un trasferimento legittimo
Tanto premesso è previsto all'art. 7 la competenza per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore dello Stato in cui il minore risiede abitualmente .
Nella fattispecie in esame è documentato che il minore , a prescindere dalla formale residenza ( come da certificato allegato dal padre dal quale risulta la residenza in Colle Val D'LS ) viva , dal 2021 ( cr dichiarazione AIRE sottoscritta anche dal padre) , con la madre nel Regno Unito, dove frequenta la scuola ( BROOKE PRIORY School sin dall'anno scolastico 2021/2022) e ove è registrato presso il sistema sanitario (NHS), con numero di identificazione personale e medico assegnato n. 7264801365 ( cfr doc.5 prodotto dalla resistente ). Detta documentazione , in virtù della natura officiosa del rilevo sulla giurisdizione, non può essere ritenuta tardiva e comunque non è stata contestata nel merito dal ricorrente che ne ha rilevato solo l'inammissibilità.
Deve quindi, in applicazione della richiamata normativa declinarsi la giurisdizione del Tribunale italiano in favore di quello inglese , presso il quale peraltro il ricorrente è stato convocato e ha apprestato le proprie difese.
In considerazione della peculiarità della fattispecie paiono ricorrere i gravi motivi ( cfr Corte Costituzionale n 77/) pe disporre la compensazione delle spese tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena , come sopra composto definitivamente pronunciando, così provvede :
1) Dichiara la propria carenza di giurisdizione ai sensi dell'art. 7 Reg. (UE) 2019/1111 in favore del TRIBUNALE PER LA FAMIGLIA DI ST ( Regno Unito) ;
2)Dichiara compensate le spese
Così deciso oggi in Siena, il 31 ottobre 2025
La Presidente est
AR SE
Nota : La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.