Versione
26 maggio 1989
26 maggio 1989
Art. 17. (Enti di ricerca) 1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione dei principi di autonomia di cui all'articolo 8, comma 4, i regolamenti degli enti sono emanati nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dalla normativa vigente. 2. Decorso comunque un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in mancanza della legge predetta, i regolamenti degli enti sono emanati nel rispetto delle relative finalita' istituzionali e dei principi di autonomia, di cui all'articolo 8, secondo le procedure e le modalita' ivi previste. Con decreto del Ministro, sentito il CNST, i collegi per l'emanazione dei regolamenti possono essere integrati con rappresentanze delle varie componenti che operano nell'ente. 3. Fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione dei principi di autonomia, per la ripartizione e il trasferimento dei mezzi finanziari destinati dallo Stato agli enti di ricerca di cui all'articolo 8, comma 1, continua ad applicarsi la normativa vigente.
Commentario • 1
- 1. Autonomia e responsabilità nell’evoluzione dell’ordinamento universitario. Prime considerazioni su alcune tendenze emergenti nella legislazione e nella…Vecchio Giuseppe · https://www.diritto.it/ · 4 febbraio 2010 · 0.7534946
Il difficile tema dell'autonomia universitaria, in tempi di ristrettezze e di crisi, torna a essere oggetto di riflessioni, confronti e decisioni che aprono scenari ai quali non eravamo più abituati. A far data dalla legge istitutiva del Ministero dell'Università era cessato il controllo preventivo di legittimità su importanti categorie di atti delle università. La “registrazione” dei provvedimenti da parte della Corte dei Conti era venuta meno, insieme alla gestione centralizzata di molti procedimenti. Allo stesso tempo, le competenze di spesa all'interno di ciascuna istituzione universitaria si erano articolate, declinando spesso dalla titolarità degli organi accademici d'ateneo a …
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