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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 13/11/2025, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova - Sezione Civile del Lavoro in persona del dott. ALESSANDRO BARENGHI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da elettivamente domiciliato presso l'avv. RUFFINI Parte_1
RI che lo rappresenta per mandato a margine del ricorso
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1 elettivamente domiciliato presso l'avv. BONICIOLI LILIA REBECCA che lo rappresenta CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rileva che la causa non può essere oggetto di cognizione di merito poiché i procuratori delle parti hanno richiesto concordemente, e correttamente, dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo l' con CP_1
provvedimento in autotutela del 20.6.2025 accolto la domanda di indennità NASPI.
1 Il Giudicante, attesa la correttezza in fatto della richiesta, dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Relativamente alla statuizione sulle spese di giudizio, queste ultime debbono essere poste a carico dell' , in applicazione del criterio della soccombenza CP_1
virtuale attesa l'infondatezza della deduzione difensiva del procuratore dell'ente.
PQM
Dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Condanna l a rifondere le spese di lite in favore del ricorrente che si CP_1
liquidano in complessivi € 1800,00 oltre al rimborso forfettario, al rimborso del c.u., IVA e CPA.
Genova 13/11/2025
Il Giudice
SS GH
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova - Sezione Civile del Lavoro in persona del dott. ALESSANDRO BARENGHI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da elettivamente domiciliato presso l'avv. RUFFINI Parte_1
RI che lo rappresenta per mandato a margine del ricorso
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1 elettivamente domiciliato presso l'avv. BONICIOLI LILIA REBECCA che lo rappresenta CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rileva che la causa non può essere oggetto di cognizione di merito poiché i procuratori delle parti hanno richiesto concordemente, e correttamente, dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo l' con CP_1
provvedimento in autotutela del 20.6.2025 accolto la domanda di indennità NASPI.
1 Il Giudicante, attesa la correttezza in fatto della richiesta, dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Relativamente alla statuizione sulle spese di giudizio, queste ultime debbono essere poste a carico dell' , in applicazione del criterio della soccombenza CP_1
virtuale attesa l'infondatezza della deduzione difensiva del procuratore dell'ente.
PQM
Dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Condanna l a rifondere le spese di lite in favore del ricorrente che si CP_1
liquidano in complessivi € 1800,00 oltre al rimborso forfettario, al rimborso del c.u., IVA e CPA.
Genova 13/11/2025
Il Giudice
SS GH
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