Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 25/03/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
RG 2899 2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. 2899 2024 r.g.
tra
rappresentato e difeso dall'avv. PELLIZZER ORTIS Parte_1
E
SA HE
Oggi 25/03/2025 ad ore 10:37 innanzi al giudice dott.ssa Stefania Caparello, sono comparsi:
Per l'avv. PELLIZZER ORTIS Parte_1
Per SA HE nessuno
Oggi 25 marzo 2025, alle ore 10:37, innanzi alla dott.ssa Stefania Caparello, sono comparsi con le modalità di cui all'art. 83, co. 7, lett. f), DL 18/2020, in videoconferenza mediante l'utilizzo dell'applicativo “Teams”:
con l'avv. PELLIZZER ORTIS Parte_1
Nessuno per SA HE
Il giudice procede nel verificare la stabilità della connessione in particolare accertando come tutte le parti abbiano la possibilità di vedere e sentire.
L'avv. Ortis Pellizzer discute la causa riportandosi ai rispettivi atti.
L'avv. Pellizzer dichiara di aver partecipato all'udienza nel rispetto del contraddittorio e attesta che l'udienza tenuta secondo l'applicativo si è svolta regolarmente.
Il giudice
Rilevato che parte resistente era contumace e che nessuno si è presentato in udienza
(neppure in presenza) per NN AL, si ritira in camera di consiglio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Stefania Caparello all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo il 04/07/2024 al n. 2899 del Ruolo Gen. Aff. Cont. dell'anno 2024 promossa da
) con l'avv. PELLIZZER ORTIS Parte_1 C.F._1
) elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
C.F._2
- RICORRENTE- contro
SA HE ) C.F._3
- RESISTENTE CONTUMACE–
avente ad oggetto: altri istituti del diritto delle locazioni
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza odierna per parte ricorrente: Nel merito.
- accertare e dichiarare la responsabilità del sig. AL NN nella causazione dei danni di cui in narrativa all'appartamento sito in (36065) TE (VI) Via Giarretta n. 8, e per l'effetto, condannare il sig. AL NN al risarcimento di tutti i danni subiti dal ricorrente, pari ad €4.040,00, ovvero nel maggiore o minore importo accertato in corso di causa e ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulle somme rivalutate.
Con spese, anticipazioni e compenso professionale come per legge con distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario
Per parte resistente: contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 447 bis cpc, il sig. – sul presupposto che, con contratto di Parte_1
locazione ad uso abitativo di natura transitoria, sottoscritto in data 2 maggio 2021 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Vicenza in data 6 maggio 2021, aveva concesso in locazione ad uso abitativo al sig. AL NN, l'immobile sito in (36065) TE (VI) Via Giarretta n. 8; che a seguito del provvedimento di convalida dello sfratto per finita locazione emesso e depositato dal Tribunale di Vicenza il 14.09.2022, il signor AL AH aveva liberato l'immobile, riconsegnando le chiavi in data 14 marzo 2023; che nel corso del sopralluogo per verificare lo stato dell'immobile locato, svolto alla presenza dei signori di MA (TV) Persona_1 Persona_2
e di TE erano stati rinvenuti numerosi danni al suo interno – ha adito Per_3 CP_1
l'intestato Tribunale al fine di ottenere ristoro dei danni patiti, quantificati in € 4.040,00 oltre beneficio delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Pur ritualmente notificato, il sig. AL NN è rimasto contumace.
La causa è stata istruita per testi.
All'udienza del 25/3/25 parte ricorrente ha discusso le proprie linee argomentative e la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Il ricorso è fondato e va accolto.
L'art. 1590 c.c. prevede che “Il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto.
In mancanza di descrizione, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione. Il conduttore non risponde del perimento o del deterioramento dovuti a vetustà.
Le cose mobili si devono restituire nel luogo dove sono state consegnate”.
I testi escussi hanno dato riscontro alla testi di parte ricorrente per cui l'immobile era stato consegnato al conduttore in buono stato di manutenzione ed è stato restituito con danni notevoli sia per numero che per entità.
Con riferimento al quantum debeatur, all'esito dell'escussione testimoniale è stata confermata l'entità delle riparazioni e, sebbene non sia stata svolta una consulenza tecnica, si deve ritenere per la natura dei danni allegati e dimostrati, che la somma richiesta a titolo di ristoro sia equa e legittima.
Tenuto conto che il ricorrente ha ricevuto a titolo di deposito cauzionale la somma di €1.200,00
(irrilevante quanto dedotto dal ricorrente in sede di udienza dell'11/2/25 laddove ha dichiarato di aver ricevuto solo €900), l'importo da ultimo riconoscibile è pari a €2.840,00.
La somma già rivalutata ad oggi dovrà essere corrisposta con gli interessi di legge dal deposito della presente sentenza al saldo.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, a carico del resistente, nella misura di cui in dispositivo, sulla base del DM 10/03/2014, n. 55, come da ultimo modificato, tenuto conto della natura della controversia e della sua complessità, con riferimento al valore della causa, parametro minimo, per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
Sono dovute le spese borsuali per €139,46.
PQM
Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
ACCERTA E DICHIARA la responsabilità del sig. AL NN nella causazione dei danni indicati all'appartamento per cui è causa;
NN AL NN al risarcimento di tutti i danni subiti dal ricorrente, pari – detratto il deposito cauzionale – ad €2.840,00 oltre interessi di legge dal deposito della presente sentenza al saldo;
NN AL NN a rifondere a le spese di lite che liquida in € Parte_1
1.278,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nonché €139,46 per spese esenti disponendo il pagamento in favore del procuratore antistatario.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Così deciso in Vicenza il 25/03/2025
Il Giudice dott.ssa Stefania Caparello