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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 22/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Lavoro
Composta dai sigg. Magistrati:
Dott. Giuseppe Melisenda Giambertoni – Presidente
Dott. Roberto Rezzonico – Consigliere rel.
Dott. Marco Sabella – Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 118 del ruolo generale per gli affari di Lavoro dell'anno 2024 vertente tra
Parte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo digitale dell'Avv. Ivano Costa, che la rappresenta e difende per procura allegata al ricorso in appello
A P P E L L A N T E
E
Parte_2
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura distrettuale INPS, in
Caltanissetta, Via Val d'Aosta n. 14/d con gli Avv.ti Carmelo Russo
e Stefano Dolce che lo rappresentano e difendono per procura generale alle liti in Notar di Fiumicino del 22 Persona_1 marzo 2024
A P P E L L A T O
OGGETTO: Appello a sentenza del giudice del lavoro di Caltanissetta
1 CONCLUSIONI
Per l'appellante: v. atto di appello e note sostitutive dell'udienza del 22 gennaio 2025
Per l'Ente appellato: v. memoria di costituzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13 marzo 2019, la Suprema Società
Cooperativa, adiva il Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo la declaratoria di infondatezza e l'annullamento del verbale di accertamento ispettivo n. 2017
020605/DDL del 16 gennaio 2019, notificato il 25 gennaio 2019 per effetto del quale il convenuto aveva ritenuto insussistenti i Pt_2 rapporti di lavoro subordinato fra la Cooperativa ed i soci Pt_3
e e qualificato questi ultimi come lavoratori
[...] Parte_4 autonomi, perciò iscrivendoli nella Gestione Commercianti. Pur con l'inserimento in contratto di clausole elastiche in ordine all'orario di lavoro, il rapporto fra la Cooperativa ed i due anzidetti era sempre stato di natura subordinata
Il procedimento veniva iscritto al n. 467 del 2019 r.g. lav.
Con ricorso depositato il 12 luglio 2019, la medesima Parte_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n.
59220190000152473000 notificato il 13 giugno 2019 emesso dall' Pt_2 per ottenere il pagamento delle differenze sui contributi dovuti a seguito delle risultanze dello stesso verbale di accertamento ispettivo n. 2017 020605/DDL del 16 gennaio 2019.
Il procedimento veniva iscritto al n. 1129 del 2019 r.g. lav.
L' si costituiva in entrambi i giudizi e chiedeva il rigetto Pt_2 delle domande della Suprema.
I due procedimenti venivano riuniti.
Con sentenza n. 41/2024 del 30 gennaio 2024 il Tribunale adito rigettava i ricorsi, confermando il verbale di accertamento impugnato, condannando la Cooperativa alla refusione di spese.
Il Tribunale ha premesso che la svolgeva attività di Parte_1 commercio al minuto di generi alimentari in Delia, via Ferrara, e che nel corso dell'accertamento ispettivo erano stati sentiti il coniuge ed il figlio Persona_2 Parte_3 convivente tutti e tre soci della nonché Parte_4 Parte_1 componenti il consiglio di amministrazione, di cui il primo era presidente e gli altri due consiglieri. Venivano sentiti anche
2 e rinvenuti dagli ispettori a Testimone_1 Testimone_2 svolgere attività lavorativa nell'esercizio commerciale.
La società aveva forma giuridica di Cooperativa a Mutualità
Prevalente (artt. 2512 e segg. cod. civ.) ed era iscritta nell'Albo delle Società Cooperative dal 26 agosto 2016, a seguito di trasformazione della . Controparte_1
Il primo giudice ha riportato alcune delle dichiarazioni acquisite in sede ispettiva ed ha disatteso la tesi della ricorrente secondo cui tali dichiarazioni, in particolare quelle di Parte_3 erano state fraintese.
Dopo avere ricordato che la si era autodefinita come uno dei Pt_3 titolari, il Tribunale ha osservato che “la suddetta espressione si ricollega a quelle ulteriori rese dalla e dal ” e Pt_3 Parte_4 ciò escludeva “in radice la possibilità che questi abbiano prestato
l'attività lavorativa in regime di subordinazione” e ciò non solo perché i due si sentivano, appunto, titolari dell'attività ma anche perché vi era stato un loro contributo materiale, soprattutto della
, ”alla creazione della cooperativa conferendo risorse sia Pt_3 materiali che lavorative”.
Il termine “«titolare», nella sua semplicità e atecnicità, fotografa una situazione che chiaramente allude alla possibilità di un controllo dell'attività commerciale svolta e di autodeterminazione delle proprie azioni chiaramente antitetica al regime di soggezione del lavoratore subordinato”.
Il giudice di prime cure ha proseguito osservando che si dovevano tenere presenti lo stretto legame familiare fra la ed i Pt_3
e , rispettivamente marito e figlio, e le Persona_2 Pt_4 clausole elastiche sull'orario dei contratti di lavoro, da ritenersi volte all'elusione di eventuali controlli.
Ha poi ricordato che il teste aveva dichiarato che Testimone_1 la ed il erano i titolari e che se necessario Pt_3 Persona_2 lo affiancavano e “che l'attività commerciale di supermercato, poi formalmente gestita sotto forma di cooperativa, evidentemente a carattere familiare, aveva il nome – ”. Pt_4 Pt_3
Il Tribunale ha perciò ritenuto che i rapporti di lavoro di Pt_3
e fossero connotati dall'autonomia, oltre che
[...] Parte_4 dalla continuità e prevalenza rispetto agli altri fattori produttivi e che la loro iscrizione alla Gestione Commercianti fosse perciò corretta, in quanto, come dimostrato in giudizio, i due predetti
3 avevano prestato un impegno di natura personale e prevalente rispetto agli altri fattori produttivi presenti dell'impresa.
Il Tribunale ha ritenuto poi giustificato il disconoscimento del rapporto di apprendistato fra la ed il , Parte_1 Tes_1 qualificato dall' come di lavoro subordinato e assoggettato al Pt_2 regime ordinario di contribuzione in quanto il aveva già Tes_1 svolto i compiti di salumiere addetto al banco quando l'esercizio era gestito dalla società nella forma anteriore alla sua trasformazione in , circostanza confermata dallo stesso Parte_1
in sede testimoniale, e pertanto non vi era alcuna necessità Tes_1 di formazione del lavoratore, che caratterizza causalmente il contratto di apprendistato, con necessità di un'effettiva attività di insegnamento da parte del datore di lavoro.
Il Tribunale ha ritenuto poi non fondate le giustificazioni relative al ritardo di sei mesi nel pagamento degli ANF arretrati.
Di qui la conferma del verbale ispettivo contestato ed il rigetto dell'opposizione contro l'avviso di addebito che ne era scaturito.
Con il primo motivo di appello, la lamenta la mancata Pt_1 ammissione di mezzi istruttori decisivi. Riportate le dichiarazioni che, secondo il Tribunale, sarebbero dimostrative dell'insussistenza dei rapporti di lavoro subordinato, l'appellante ricorda di essere una cooperativa a mutualità prevalente, che, come tale, nello svolgimento della propria attività si avvale, prevalentemente, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci, secondo la previsione dell'art. 2512 cod. civ.. Era in tale contesto che dovevano essere lette ed interpretate le dichiarazioni dei soggetti intervistati.
Considerate le previsioni dell'art. 1 co. 2 L. n. 142 del 2001 sulla cooperazione dei soci lavoratori nella gestione della cooperativa, le dichiarazioni della sulla titolarità dell'esercizio Pt_3 andavano rapportate a tale contesto normativo, dal momento che “la possibilità di un controllo dell'attività commerciale svolta e di autodeterminazione delle proprie azioni non è nient'affatto antitetica al regime del lavoro subordinato o quantomeno lo sarebbe in qualsiasi altro contesto aziendale, ma non nella fattispecie del socio lavoratore di cooperativa, dove lo stesso potrebbe atteggiarsi
a socio, per facoltà concessagli dalla predetta norma speciale”. Il comma 3 dell'art. 1 cit. prevedeva che il socio lavoratore, successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, avrebbe poi intrattenuto con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, di natura autonoma o subordinata, a dimostrazione della
4 compatibilità fra il ruolo co-direttivo del socio lavoratore e l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.
Gli eventuali dubbi sul punto sarebbero stati risolvibili attraverso la prova testimoniale richiesta ma non esperita in primo grado, se non limitatamente al teste e con esclusivo riferimento al Tes_1 proprio rapporto di lavoro, sulla cui ammissione pertanto insiste.
Col secondo motivo, ed in via subordinata, l'appellante contesta la riconosciuta legittimità dell'iscrizione della e del Pt_3 Pt_4
nella Gestione Commercianti, dal momento che in giudizio non
[...] era emersa alcuna prova su un apporto dei predetti prevalente sugli altri fattori produttivi all'interno dell'impresa.
Con il terzo motivo, l'appellante censura la decisione del Tribunale sulla ritenuta insussistenza del rapporto di apprendistato fra la ed il la cui testimonianza doveva Parte_1 Testimone_1 ritenersi nulla per incapacità a testimoniare del teste e comunque inattendibile, dato l'interesse del teste a far emergere la natura subordinata del rapporto di lavoro. Peraltro, le sue dichiarazioni non erano state verbalizzate ed intese in modo corretto.
Con il quarto motivo, l'appellante denuncia assenza di motivazione e conseguente nullità della sentenza nella parte in cui respinge la domanda afferente al ritardato pagamento degli ANF. Ripropone, nel merito, gli argomenti con cui sostiene l'insussistenza della violazione e l'erroneità della sanzione irrogata.
*********
Il primo motivo di appello non è fondato.
Nelle dichiarazioni rese in sede ispettiva ha Parte_3 qualificato se stessa come titolare del supermercato e tale semplice termine, nel linguaggio comune, è chiaro sinonimo di principale, capo, proprietario, tutte locuzioni che designano il ruolo di vertice all'interno dell'azienda considerata. Non a caso la Pt_3 ha altresì aggiunto di gestire “l'attività in piena autonomia”, ciò che, di converso, è la negazione esplicita della subordinazione caratterizzante il rapporto di lavoro di cui all'art. 2094 cod. civ.
Analoghi rilievi valgono per che ha parlato del Parte_4 supermercato come di “un'azienda familiare”, di cui lui ed i genitori sono soci, con il reparto macelleria in cui lui è solo e si gestisce in completa autonomia.
L'art. 1 co. 2 L. n. 142 del 2001, come trascritto nel ricorso in appello (pag. 5) prevede un attivo ruolo concorsuale e partecipativo del socio lavoratore (del resto, la qualifica di socio non avrebbe
5 altrimenti senso) alla gestione societaria, ma questo non ha nulla a che vedere con l'effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato – posto che di tale tipologia di rapporto si sta discutendo – che, come rammenta la stessa ai sensi del Parte_1 comma 3 si aggiunge al rapporto societario e dunque deve possedere la caratteristica tipica di tale rapporto costituita dall'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, potere di cui i diretti interessati non danno alcun conto e che, anzi, come visto, è palesemente smentito dalle loro dichiarazioni, che riferiscono di una piena autonomia nella gestione della propria materiale attività lavorativa e, soprattutto, del potere gestionale esercitato quali soci della e, si ribadisce, titolari del supermercato. Parte_1
Tale ruolo, del resto, è confermato dalle dichiarazioni del Tes_1 che, sul punto, non solo non è affatto incapace di testimoniare
(difettando un suo interesse personale, giuridico e concreto ad intervenire in un giudizio fra la e l' attinente Parte_1 Pt_2 alla qualificazione giuridica del rapporto fra la stessa Parte_1 ed altri lavoratori) ma pure attendibile, in quanto la questione dell'essere il proprio rapporto a sua volta qualificabile come apprendistato o come lavoro subordinato – questione che, come visto in relazione al terzo motivo, secondo l'appellante starebbe alla base dell'inaffidabilità delle dichiarazioni del - prescinde Tes_1 completamente dal ruolo assunto dai predetti e Pt_3 Pt_4 all'interno della , unica datrice di lavoro del , Parte_1 Tes_1 ruolo su cui, pertanto, il non avrebbe alcun interesse a Tes_1 riferire il falso.
Quanto ai testi di cui l'appellante lamenta la mancata ammissione, si osserva, in accordo con quanto sinteticamente osservato dal
Tribunale nell'ordinanza del 30 settembre 2021, che i capitolati di prova implicano sostanzialmente che i testi (vale a dire gli stessi e contraddicano le proprie stesse Parte_4 Parte_3 dichiarazioni rese in sede ispettiva e ciò nonostante la Suprema non avesse mai contestato il tenore delle dichiarazioni in questione, ma soltanto il senso ad esse attribuito dai verbalizzanti. Ma tali dichiarazioni, viceversa quanto mai chiare, non solo si palesano molto più attendibili perché rese spontaneamente, senza una previa valutazione degli interessi della Cooperativa e degli stessi dichiaranti nonché delle implicazioni sulla posizione giuridica dell'una e degli altri, ma perché confermate, come visto, dal
6 . La giurisprudenza che l'appellante cita a sostegno della Tes_1 necessità di sentire gli anzidetti e (v. note Pt_3 Pt_4 depositate l'8 novembre 2024) è riferibile a soggetti effettivamente terzi, mentre nel caso in esame si tratta di persone bensì di soggettività giuridica distinta dalla parte del Parte_1 giudizio, ma chiaramente in essa compenetrati, essendone soci e componenti dell'organo direttivo, ed appunto per questo titolari di interessi strettamente dipendenti da quelli della , Pt_1 circostanza che, come accennato, rende particolarmente significative e rilevanti sul piano probatorio le dichiarazioni da essi resi in sede ispettiva. Ancora, si nota come sia davvero singolare, e perciò altamente inverosimile, che tutte e tre le persone sentite non avessero ben inteso il senso delle domande loro rivolte e perciò reso dichiarazioni necessitanti di approfondimento ed interpretazione nonostante il loro tenore letterale chiarissimo. A ciò si aggiunga la totale assenza di elementi documentali sul pagamento della retribuzione, altro elemento essenziale del lavoro subordinato, che, secondo parte appellante, avveniva in contanti, con prelievi dalla cassa del supermercato (v. capitolato di prova n.
10) e sottoscrizione al saldo della busta paga. Di questo meccanismo, come detto, non esiste alcuna prova scritta, neppure una forma di contabilità “artigianale” che consentisse di conservare traccia degli acconti già corrisposti e relative quietanze, mai esibite, e di gestire così senza errori o equivoci la situazione retributiva di ciascun lavoratore e perciò di provvedere al saldo conclusivo senza dubbi o contestazioni. L'assenza di un meccanismo di così elementare, ma efficace controllo è indice indiretto dell'inesistenza di un rapporto di subordinazione fra la Suprema ed i suoi “titolari”.
Il secondo motivo è inammissibile perché è inammissibile la domanda subordinata della Cooperativa di “dichiarare che le prestazioni lavorative rese dai sigg. e non possono Parte_3 Parte_4 qualificarsi quale lavoro autonomo tale da giustificare l'iscrizione nella gestione commercianti”. L'iscrizione nella Gestione
Commercianti ha riguardato le persone fisiche e Parte_3 [...]
che sono perciò gli unici soggetti legittimati attivamente a Pt_4 far valere l'eventuale illegittimità dell'iscrizione. La Cooperativa
è carente di legittimazione attiva, carenza che può essere rilevata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo (v., fra le tante, Cass. Sez. Lav. 1° settembre 2021 n. 23721).
7 Il terzo motivo è parimenti inammissibile. Si sono già illustrate le ragioni per cui non sussisteva incapacità a testimoniare del teste
. Peraltro, in caso contrario, occorrerebbe rilevare che era Tes_1 stata la stessa a chiedere l'ammissione del teste, per Parte_1 cui si tratterebbe di una nullità relativa originata dalla stessa parte che la eccepisce e che non sarebbe legittimata a farlo ai sensi dell'art. 157 co. 3 c.p.c.. A parte questo, il motivo di appello è inammissibile perché il Tribunale ha ritenuto corretto il disconoscimento del rapporto di apprendistato fra e Parte_1 sul rilievo che quest'ultimo aveva già lavorato Testimone_1 come salumiere alle dipendenze della Controparte_1
, trasformatasi nell'odierna e
[...] Parte_1 che pertanto difettava l'elemento causale tipico dell'apprendistato costituito dall'attività di insegnamento e formazione impartita dal datore di lavoro, del cui effettivo svolgimento sarebbe stata necessaria prova, nella specie non fornita dalla Suprema, parte onerata. L'appellante non ha interloquito su tale autonoma e specifica ragione di rigetto, non ha né esposto gli argomenti in fatto dimostrativi dell'effettivo svolgimento di un'attività di insegnamento nei confronti del né contestato che il rapporto Tes_1 di lavoro dello stesso con la pregressa società di persone attenesse alle medesime mansioni cui si riferiva il contratto di apprendistato. Il motivo, dunque, non presenta il requisito di ammissibilità di cui all'art. 434 c.p.c..
Anche il quarto motivo si palesa inammissibile perché, come da giurisprudenza appropriatamente richiamata dall' , il verbale Pt_2 ispettivo che accerti fatti costituenti illeciti amministrativi non
è suscettibile di autonoma impugnazione, potendo e dovendo l'interessato promuovere eventuale opposizione avverso l'atto di irrogazione della sanzione conclusivo del procedimento amministrativo (Cass. Sez. Lav. 18 marzo 2024 n. 7211, Cass. Sez.
Lav. 19 dicembre 2018 n. 32886, Cass. Sez. Lav. 12 luglio 2010 n.
16319, Cass. 10 maggio 2010 n. 11281). Nella specie, il verbale ispettivo valeva solo come notifica dell'accertamento dell'illecito amministrativo e non come atto di irrogazione della sanzione, mentre l'avviso di addebito afferiva soltanto alla contribuzione che l' Pt_2 ha inteso recuperare e non agli importi (eventualmente) dovuti a titolo di sanzione ex art. 82 D.P.R. n. 757 del 1955.
Di qui l'integrale rigetto dell'appello.
8 Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con applicazione di compensi compresi fra i minimi ed i medi previsti dal D.M. n. 55 del 2014 e successivi aggiornamenti per cause del terzo scaglione di valore.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa
C O N F E R M A la sentenza n. 41/2024 del 30 gennaio 2024 del Tribunale di
Caltanissetta, in funzione di giudice del lavoro
C O N D A N N A
La società appellante a rifondere all'Ente appellato le spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro
4.000,00, oltre oneri assistenziali e previdenziali di legge
D I C H I A R A la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, comma 1 quater del DPR n.115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228/2012.
Caltanissetta, 22 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Roberto Rezzonico Giuseppe Melisenda Giambertoni
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