TRIB
Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 07/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3998 / 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
, con l'Avv. CASTAGNARO GIOVANNI Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
, con l'Avv. BRUNO GIOVANNI;
Controparte_1
Parte resistente
, con l'Avv. DI CATO STEFANIA, CP_2 TERZO CHIAMATO
OGGETTO: retribuzione
FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente chiedeva il riconoscimento del rapporto di lavoro espletato dal 28/3/2014 al 20/1/2015, regolarizzato solo per il periodo 10/6/2014-31/12/2014, instaurato part time e a termine, ma svoltosi concretamente full time e a tempo indeterminato, con orario dalle 6,30 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 19,00, per un numero di giorni non precisati a settimana.
Chiedeva, altresì, la condanna del resistente al pagamento della somma di €
22.3.80,87, oltre accessori di legge e con vittoria di spese.
Si costituiva la parte resistente eccependo la nullità del ricorso per indeterminatezza e chiedendo nel merito il rigetto dello stesso.
Espletata l'istruttoria, si decide.
§§§
Innanzitutto, deve essere accolta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per indeterminatezza.
Come è noto, l'art. 414 c.p.c. impone che la domanda debba contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali essa si fonda.
Tutto questo, serve a consentire il corretto instaurarsi del contraddittorio fra le parti e a permettere al giudicante di avere piena contezza della materia del contendere fin dall'inizio del giudizio, anche in funzione dell'eventuale attività istruttoria che deve essere espletata.
Nel caso di specie, in fatto nulla è stato precisato circa le concrete mansioni svolte dalla istante e nemmeno è stato precisato quanti giorni di lavoro espletava a settimana. Vi è dunque un ampio difetto di allegazione su elementi indispensabili, anche solo per elaborare i quesiti per la CTU contabile, trattandosi di parametri necessari per i conteggi.
Al fine di accertare comunque nel merito la fondatezza delle pretese, si è svolta l'istruttoria che è risultata molto farraginosa. Dopo diversi rinvii, per regolarizzare le liste testi, per specificare gli indirizzi, per irreperibilità dei testi
(in tutto questo ci sono stati alcuni rinvii perché il nominativo di uno dei testi della parte resistente era stato erroneamente indicato come anziché Tes_1
e pure l'indirizzo indicato era differente da quello corretto, sicchè non Tes_2 ne è stata ammessa l'escussione), sono stati sentiti tre testi (di cui uno coniuge della ricorrente). All'ultima udienza istruttoria, la difesa attorea avrebbe dovuto citare due testi e invece ne citava solo uno, sicchè si dichiarava la decadenza dalla prova, con riferimento al secondo teste non citato. Al contempo, il teste citato, ovvero l'ultimo ed unico (stante la decadenza dalla prova e la mancata citazione dell'altro) teste che avrebbe potuto eventualmente essere escusso,
era già risultato assente all'udienza del 12.12.2023: in Persona_1 questa udienza, la difesa attorea aveva chiesto un rinvio giustificato dal deposito della convocazione del teste per un evento che si sarebbe tenuto presso la
UNICAL di Cosenza, a partire dalle ore 14,30. In realtà, il citato evento a Cosenza non avrebbe impedito al teste di partecipare all'udienza, considerato che questa si è svolta alle ore 9,00 a Castrovillari. Ad ogni buon conto, su richiesta del difensore istante, si rinviava la causa senza infliggere l'ammenda al teste.
Successivamente, lo stesso risultava assente anche alla udienza del 20 febbraio
2024, nel corso della quale la difesa attorea dichiarava che era ricoverato e chiedeva un rinvio per i medesimi incombenti. Anche stavolta non si infliggeva l'ammenda al teste, udite le giustificazioni del difensore istante;
rinviata la causa al 22 maggio 2024, con onere a carico del difensore di attestare l'impedimento del teste, si apprendeva dalla documentazione depositata telematicamente il
21/2/2024, che in realtà il teste aveva eseguito un accesso al P.O. alle ore 20.38 del 19 febbraio 2024 (la sera prima della udienza) per dolore toracico (triage azzurro), ma non vi era stato alcun ricovero, perché era stato immediatamente dimesso con prescrizione di terapia a domicilio. Successivamente, non compariva neppure alla udienza appositamente fissata del 22/5/2024, questa volta senza alcuna giustificazione. Si dava atto, dunque, della impossibilità oggettiva di proseguire la prova orale, considerate le vicissitudini processuali degli ultimi sei anni, l'anzianità di iscrizione a ruolo della causa e soprattutto il notevole lasso di tempo trascorso che sicuramente avrebbe reso molto poco attendibile una eventuale deposizione del teste su fatti risalenti addirittura all'anno 2014! A ciò si aggiungeva che comunque il difensore della ricorrente non aveva provveduto a citare il secondo teste e quindi era decaduto dalla facoltà di citare altri testi.
Premesso, per dovere di completezza, quanto sopra, giova precisare che i tre testimoni escussi non hanno dato prova del rapporto di lavoro così come rivendicato dalla ricorrente. Peraltro, si è rilevato in sede di decisione della controversia che uno dei tre testi escussi, non era Controparte_3
neppure indicato nella lista testi in ricorso, essendo stato indicato
. Controparte_4
Il teste conducente di camion, avventore del bar, interrogato Testimone_3 dichiarava di recarsi presso l'esercizio, nel periodo Marzo 2014-fine gennaio
2015, 1 o 2 volte a settimana. Poco dopo dichiarava di essersi recato 3,4,5, volte a settimana, correggendo le prime dichiarazioni. Dichiarava che la ricorrente gli serviva il caffè.
Il teste , coniuge della ricorrente, riferiva che gli orari di lavoro Controparte_3 erano predeterminati (7/12,00- 14/19,00), che il bar era chiuso di domenica, mentre nei festivi la ricorrente non lavorava. Quanto agli orari di lavoro effettivamente svolti dalla ricorrente, dichiarava che la stessa ricorrente gli aveva riferito di lavorare 11 ore al giorno. De visu poteva solo riferire di essersi recato al bar più volte nell'arco della giornata, nel periodo su indicato, e di averla trovata in orari sempre differenti. Sulla paga riferiva de relato ex parte actoris, confermando gli importi di cui al ricorso.
, unico teste della parte resistente: “conosco da tanti anni il sig. Testimone_4 perché faccio rifornimento presso il suo esercizio e conosco la CP_1 ricorrente perché i suoi familiari sono clienti del mio negozio ed erano in cerca di lavoro, essendo venuti dalla Francia, pertanto ho proposto il nominativo della ricorrente al sig. che la ha assunta. Confermo il cap. a) della memoria CP_1 difensiva quanto al periodo di avviamento (2014-2015) ma non so dire chi gestiva l'esercizio. Ricordo che è stata assunta nel periodo estivo e che stava sempre male perciò si assentava a volte;
vedevo la ricorrente alternativamente o di mattina o di pomeriggio, non so riferire gli orari esattamente, quando andavo la mattina e la trovavo, poi il pomeriggio non la trovavo. ADR il sig. mi diceva che la ricorrente stava male e si assentava spesso, non so CP_1 riferire più precisamente. Nulla so riferire sul cap. e). ADR: preciso che passavo dalla benzina circa 3, 4 volte a settimana essendo spesso in viaggio per motivi di lavoro. Partivo di mattina e rientravo nel primo pomeriggio, per cui passavo dall'esercizio del per fare rifornimento e per prendere un caffè. CP_1
Siccome io e eravamo amici notavo la sua presenza e la sua assenza e Pt_1 mi rendevo conto che se c'era la mattina, il pomeriggio non la trovavo.”
A conclusione dell'istruttoria, viene in rilievo la lacunosità della prova in merito ad orari (tutti riferiti dai testi approssimativamente o de relato ex parte)
e giorni di lavoro espletati (per i quali vi è pure un difetto di allegazione a monte).
Questo impedisce di quantificare qualsivoglia differenza retributiva eventualmente spettante per il lavoro straordinario presuntivamente prestato
(del quale non vi è alcuna prova) ma anche per il lavoro ordinario, non potendo fornire al CTU i parametri utili per una eventuale quantificazione (su orari esatti e giorni lavorati;
questi ultimi non solo non provati, ma neppure allegati).
A parte, dunque, la genericità del ricorso e la sua indeterminatezza con riferimento alle mansioni espletate e ai giorni lavorati, si rileva un difetto di prova che ne impedisce l'accoglimento nel merito, ex art 2697 cod. civ.
Considerate le vicissitudini processuali, si compensano le spese.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese. Castrovillari, 07/01/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
, con l'Avv. CASTAGNARO GIOVANNI Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
, con l'Avv. BRUNO GIOVANNI;
Controparte_1
Parte resistente
, con l'Avv. DI CATO STEFANIA, CP_2 TERZO CHIAMATO
OGGETTO: retribuzione
FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente chiedeva il riconoscimento del rapporto di lavoro espletato dal 28/3/2014 al 20/1/2015, regolarizzato solo per il periodo 10/6/2014-31/12/2014, instaurato part time e a termine, ma svoltosi concretamente full time e a tempo indeterminato, con orario dalle 6,30 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 19,00, per un numero di giorni non precisati a settimana.
Chiedeva, altresì, la condanna del resistente al pagamento della somma di €
22.3.80,87, oltre accessori di legge e con vittoria di spese.
Si costituiva la parte resistente eccependo la nullità del ricorso per indeterminatezza e chiedendo nel merito il rigetto dello stesso.
Espletata l'istruttoria, si decide.
§§§
Innanzitutto, deve essere accolta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per indeterminatezza.
Come è noto, l'art. 414 c.p.c. impone che la domanda debba contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali essa si fonda.
Tutto questo, serve a consentire il corretto instaurarsi del contraddittorio fra le parti e a permettere al giudicante di avere piena contezza della materia del contendere fin dall'inizio del giudizio, anche in funzione dell'eventuale attività istruttoria che deve essere espletata.
Nel caso di specie, in fatto nulla è stato precisato circa le concrete mansioni svolte dalla istante e nemmeno è stato precisato quanti giorni di lavoro espletava a settimana. Vi è dunque un ampio difetto di allegazione su elementi indispensabili, anche solo per elaborare i quesiti per la CTU contabile, trattandosi di parametri necessari per i conteggi.
Al fine di accertare comunque nel merito la fondatezza delle pretese, si è svolta l'istruttoria che è risultata molto farraginosa. Dopo diversi rinvii, per regolarizzare le liste testi, per specificare gli indirizzi, per irreperibilità dei testi
(in tutto questo ci sono stati alcuni rinvii perché il nominativo di uno dei testi della parte resistente era stato erroneamente indicato come anziché Tes_1
e pure l'indirizzo indicato era differente da quello corretto, sicchè non Tes_2 ne è stata ammessa l'escussione), sono stati sentiti tre testi (di cui uno coniuge della ricorrente). All'ultima udienza istruttoria, la difesa attorea avrebbe dovuto citare due testi e invece ne citava solo uno, sicchè si dichiarava la decadenza dalla prova, con riferimento al secondo teste non citato. Al contempo, il teste citato, ovvero l'ultimo ed unico (stante la decadenza dalla prova e la mancata citazione dell'altro) teste che avrebbe potuto eventualmente essere escusso,
era già risultato assente all'udienza del 12.12.2023: in Persona_1 questa udienza, la difesa attorea aveva chiesto un rinvio giustificato dal deposito della convocazione del teste per un evento che si sarebbe tenuto presso la
UNICAL di Cosenza, a partire dalle ore 14,30. In realtà, il citato evento a Cosenza non avrebbe impedito al teste di partecipare all'udienza, considerato che questa si è svolta alle ore 9,00 a Castrovillari. Ad ogni buon conto, su richiesta del difensore istante, si rinviava la causa senza infliggere l'ammenda al teste.
Successivamente, lo stesso risultava assente anche alla udienza del 20 febbraio
2024, nel corso della quale la difesa attorea dichiarava che era ricoverato e chiedeva un rinvio per i medesimi incombenti. Anche stavolta non si infliggeva l'ammenda al teste, udite le giustificazioni del difensore istante;
rinviata la causa al 22 maggio 2024, con onere a carico del difensore di attestare l'impedimento del teste, si apprendeva dalla documentazione depositata telematicamente il
21/2/2024, che in realtà il teste aveva eseguito un accesso al P.O. alle ore 20.38 del 19 febbraio 2024 (la sera prima della udienza) per dolore toracico (triage azzurro), ma non vi era stato alcun ricovero, perché era stato immediatamente dimesso con prescrizione di terapia a domicilio. Successivamente, non compariva neppure alla udienza appositamente fissata del 22/5/2024, questa volta senza alcuna giustificazione. Si dava atto, dunque, della impossibilità oggettiva di proseguire la prova orale, considerate le vicissitudini processuali degli ultimi sei anni, l'anzianità di iscrizione a ruolo della causa e soprattutto il notevole lasso di tempo trascorso che sicuramente avrebbe reso molto poco attendibile una eventuale deposizione del teste su fatti risalenti addirittura all'anno 2014! A ciò si aggiungeva che comunque il difensore della ricorrente non aveva provveduto a citare il secondo teste e quindi era decaduto dalla facoltà di citare altri testi.
Premesso, per dovere di completezza, quanto sopra, giova precisare che i tre testimoni escussi non hanno dato prova del rapporto di lavoro così come rivendicato dalla ricorrente. Peraltro, si è rilevato in sede di decisione della controversia che uno dei tre testi escussi, non era Controparte_3
neppure indicato nella lista testi in ricorso, essendo stato indicato
. Controparte_4
Il teste conducente di camion, avventore del bar, interrogato Testimone_3 dichiarava di recarsi presso l'esercizio, nel periodo Marzo 2014-fine gennaio
2015, 1 o 2 volte a settimana. Poco dopo dichiarava di essersi recato 3,4,5, volte a settimana, correggendo le prime dichiarazioni. Dichiarava che la ricorrente gli serviva il caffè.
Il teste , coniuge della ricorrente, riferiva che gli orari di lavoro Controparte_3 erano predeterminati (7/12,00- 14/19,00), che il bar era chiuso di domenica, mentre nei festivi la ricorrente non lavorava. Quanto agli orari di lavoro effettivamente svolti dalla ricorrente, dichiarava che la stessa ricorrente gli aveva riferito di lavorare 11 ore al giorno. De visu poteva solo riferire di essersi recato al bar più volte nell'arco della giornata, nel periodo su indicato, e di averla trovata in orari sempre differenti. Sulla paga riferiva de relato ex parte actoris, confermando gli importi di cui al ricorso.
, unico teste della parte resistente: “conosco da tanti anni il sig. Testimone_4 perché faccio rifornimento presso il suo esercizio e conosco la CP_1 ricorrente perché i suoi familiari sono clienti del mio negozio ed erano in cerca di lavoro, essendo venuti dalla Francia, pertanto ho proposto il nominativo della ricorrente al sig. che la ha assunta. Confermo il cap. a) della memoria CP_1 difensiva quanto al periodo di avviamento (2014-2015) ma non so dire chi gestiva l'esercizio. Ricordo che è stata assunta nel periodo estivo e che stava sempre male perciò si assentava a volte;
vedevo la ricorrente alternativamente o di mattina o di pomeriggio, non so riferire gli orari esattamente, quando andavo la mattina e la trovavo, poi il pomeriggio non la trovavo. ADR il sig. mi diceva che la ricorrente stava male e si assentava spesso, non so CP_1 riferire più precisamente. Nulla so riferire sul cap. e). ADR: preciso che passavo dalla benzina circa 3, 4 volte a settimana essendo spesso in viaggio per motivi di lavoro. Partivo di mattina e rientravo nel primo pomeriggio, per cui passavo dall'esercizio del per fare rifornimento e per prendere un caffè. CP_1
Siccome io e eravamo amici notavo la sua presenza e la sua assenza e Pt_1 mi rendevo conto che se c'era la mattina, il pomeriggio non la trovavo.”
A conclusione dell'istruttoria, viene in rilievo la lacunosità della prova in merito ad orari (tutti riferiti dai testi approssimativamente o de relato ex parte)
e giorni di lavoro espletati (per i quali vi è pure un difetto di allegazione a monte).
Questo impedisce di quantificare qualsivoglia differenza retributiva eventualmente spettante per il lavoro straordinario presuntivamente prestato
(del quale non vi è alcuna prova) ma anche per il lavoro ordinario, non potendo fornire al CTU i parametri utili per una eventuale quantificazione (su orari esatti e giorni lavorati;
questi ultimi non solo non provati, ma neppure allegati).
A parte, dunque, la genericità del ricorso e la sua indeterminatezza con riferimento alle mansioni espletate e ai giorni lavorati, si rileva un difetto di prova che ne impedisce l'accoglimento nel merito, ex art 2697 cod. civ.
Considerate le vicissitudini processuali, si compensano le spese.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese. Castrovillari, 07/01/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO