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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/03/2025, n. 1216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1216 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1370/2019 R.G. di appello avverso la sentenza n.
1557/2019 del Tribunale di Napoli, emessa in data 11/2/2019 ex art. 281- sexies cod. proc. civ.,
t r a
, con Parte_1
sede in Marano di Napoli, alla via Antica Consolare Campana n.46 (p.iva
) in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'avv. Giovanni Principe;
APPELLANTE
e a socio unico, con sede in Marsala Controparte_1
nella c.da Ciancio 414/D (part. iva ) in persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Spanò
(cod fisc. ) CodiceFiscale_1
APPELLATA
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 31 ottobre 2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato, in data 09.02.2012, Parte_1
(d'ora innanzi, per brevità, anche:
[...] [...]
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli, sezione Parte_2
distaccata di Marano, la (in prosieguo, Controparte_1 anche: “Covetech”), chiedendo all'adito giudice di dichiarare la rescissione del contratto di compravendita della “Macchina Rettilinea Verticale” - acquistata nel gennaio del 2009 - atteso il malfunzionamento della stessa.
In subordine chiedeva la riduzione del prezzo e comunque il risarcimento delle spese di riparazioni e dei danni.
Si costituiva in giudizio , eccependo: - l'incompetenza per CP_1
territorio del Tribunale di Napoli - sezione di Marano - in favore del
Tribunale di Marsala;
la prescrizione/decadenza dell'azione per violazione dell'art.1449 c.c.; l'infondatezza delle contestazioni in merito a malfunzionamenti;
la mancanza di presupposti per il risarcimento dei danni.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale rigettava le domande attoree, ritendendo fondata l'eccezione di prescrizione, tempestivamente sollevata, dalla difesa della convenuta società Controparte_2
nella comparsa di risposta depositata in Cancelleria
[...]
in data 10 maggio 2012.
Osservava il primo giudice che:
- fosse evidente l'errore materiale commesso dalla difesa dell'attrice nelle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione con riferimento alla parola
“rescissione”, in luogo di “risoluzione”, in ragione del fatto che, dal tenore complessivo delle allegazioni sviluppate nel suddetto atto e delle conclusioni rassegnate risultasse agevole desumere che fosse stata azionata in giudizio una domanda di risoluzione per vizi della cosa venduta;
- <<secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimit facolt domandare la risoluzione del contratto vendita attribuita dall>
c.c. al compratore di una cosa affetta da vizi, ha natura di diritto potestativo, a fronte della quale la posizione del venditore è di mera
2 soggezione; ne consegue che la prescrizione dell'azione fissata in un anno dall'art. 1495, comma 3, c.c. può essere utilmente interrotta soltanto dalla proposizione di domanda giudiziale e non anche mediante atti di costituzione in mora, che debbono consistere, per il disposto dell'art. 1219, comma 1, c.c., in una intimazione o richiesta di adempimento di un'obbligazione, previsioni che si attagliano ai diritti di credito e non anche ai diritti potestativi” (cfr., all'uopo ed ex multis ”, Cass. civ., sez. II, 27 aprile
2016, n. 8418) >>;
- pertanto, il diritto azionato dall'attrice, in applicazione dell'art. 1495 cod. civ. (secondo cui “L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna”), risultava prescritto, essendo la consegna del bene avvenuta in data 2 marzo 2009 (come emergente dal verbale di montaggio e collaudo) e la proposizione della domanda con atto di citazione notificato alla convenuta società in data 9 febbraio 2012; CP_1
- alcun rilievo, ai fini dell'eventuale configurabilità di un effetto interruttivo della prescrizione, potesse essere riconosciuto alle missive di costituzione in mora prodotte, in copia, dalla difesa della società attrice, non solo in virtù del principio giurisprudenziale di legittimità su citato, ma anche in ragione del fatto che dette missive risultavano, in ogni caso, pervenute nella sfera di conoscibilità della società convenuta soltanto in data 23 settembre 2010 e 1° aprile 2011 e, dunque, ben oltre il decorso dell'anno dalla consegna del bene;
- fosse ininfluente il fatto che la difesa della società convenuta avesse sollevato l'eccezione di prescrizione facendo espresso riferimento al disposto dell'art. 1449 cod. civ., atteso l'orientamento espresso da Cass. civ., sez. III, 13 giugno 2014, n. 13552, secondo cui “In tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo In tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di questa, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, si configura come una quaestio iuris concernente l'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge. Deriva da quanto precede, pertanto, che la riserva alla parte del potere di sollevare
l'eccezione implica che a essa sia fatto onere soltanto di allegare il
3 menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell'effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell'inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali spetta al potere--dovere del dovere del giudice. La corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, che vincola il giudice, infatti, riguarda il petitum che va determinato con riferimento a quello che viene domandato sia in via principale che in via subordinata, in relazione al bene della vita che l'attore intende conseguire,
e alle eccezioni che in proposito siano state sollevate dal convenuto. Tale principio, peraltro, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base a una ricostruzione dei fatti autonoma, rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi e, in genere, all'applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dalla parte”;
- secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte, inoltre, <l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte. (cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. II, 7 novembre 2017, n. 26362)>>
- la società convenuta società avesse, nella sostanza, allegato l'inerzia dell'attrice, protrattasi per oltre un triennio dalla data della consegna e di profittare di tale inerzia quale fatto estintivo del diritto azionato da quest'ultima mediante la proposizione della domanda giudiziale.
con atto di appello Parte_1
notificato in data 13.3.2019, ha proposto impugnazione avverso la predetta sentenza, chiedendone la riforma per i motivi di seguito indicati e rassegnando le seguenti conclusioni: “«accogliere l'appello e, per l'effetto, annullata integralmente la sentenza in sua riforma:
1. Accertare come veri
e reali, i malfunzionamenti e i difetti del bene “Macchina Rettilinea
Verticale”;
2. Accertare e dichiarare che i suddetti difetti e malfunzionamenti sono stati regolarmente e tempestivamente denunciati alla da parte della 3. Accertare che Controparte_1 Parte_1
4 nessun intervento è stato posto in essere dalla nonostante Controparte_1
i continui solleciti da parte della 4. Accertare e Parte_1
dichiarare che la ha Parte_1
regolarmente provveduto a pagare il corrispettivo per la vendita/concessione del bene alla 5. Accertare che la Controparte_1
ha subito e continua a Parte_1
subire dei danni dovuti al cattivo funzionamento del macchinario fornito;
6.
Per l'effetto dichiarare la rescissione (rectius: la risoluzione) dal contratto a causa dei vizi narrati in premessa con la conseguente condanna della alla restituzione del prezzo corrisposto per l'acquisto del Controparte_1 macchinario pari ad € 36.000,00, in via subordinata disporsi la riduzione del relativo prezzo d'acquisto condannando la alla Controparte_1 restituzione della somma indebitamente percepita;
7. Per l'effetto, condannare la in persona del suo Controparte_1
legale rapp.te p.t., al risarcimento delle spese di riparazione sostenute dalla pari ad € 1.500,00, Parte_1 oltre IVA (rectius: € 5.403,20), nonché al risarcimento dei danni tutti subiti dalla in conseguenza dei Parte_1
malfunzionamenti e difetti del macchinario di cui in premessa, quantificati in € 10.000,00, oltre, interessi legali, rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento sino all'effettivo soddisfo del presente giudizio o a quella diversa somma maggiore o minore da quantificarsi in corso di causa, secondo l'apprezzabile valutazione di Codesto Onorevole Giudicante, nei limiti della competenza del Giudice adito;
8. Condannare la
[...]
al risarcimento degli ulteriori danni subiti Controparte_1 dall'istante per aver dovuto pagare i canoni previsti dal contratto di leasing stipulato con il Centro Leasing Banca S.p.A. durante il periodo in cui
l'utilizzatore non ha potuto godere del bene per i vizi dello stesso;
9.
Condannare la in persona del suo Controparte_1 legale rapp.te p.t., alla refusione in favore dell'istante delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio – nonché del giudizio di primo grado - con attribuzione ai sottoscritti procuratori, ex art. 93 c.p.c. dichiaratisi anticipatari».”.
Si è costituita in giudizio la , chiedendo il rigetto CP_1
5 dell'impugnazione.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 31 ottobre 2024, svoltasi con le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c..
L'impugnante censura la sentenza di primo grado, asserendo che il
Tribunale avrebbe rilevato d'ufficio la prescrizione delle azioni edilizie, non considerando che, nella comparsa di costituzione, la aveva CP_1
unicamente dedotto la prescrizione della domanda di rescissione.
La giurisprudenza citata dal giudice di primo grado sarebbe inconferente, in quanto relativa al diverso caso in cui un soggetto aveva errato nel qualificare la durata della prescrizione.
Inoltre, sostiene l'impugnante che l'odierna appellata avrebbe riconosciuto il vizio di cui era affetta la macchina venduta. Tale riconoscimento, in particolare, sarebbe stato dedotto, da essa parte appellante, nel giudizio di primo grado, sia nelle memorie I termine (ove si sosteneva: «ma vi è di più, infatti, i rappresentanti di zona della , a seguito di alcuni CP_1 sopralluoghi riconoscevano l'esistenza dei vizi della macchina rettilinea verticale rendendone edotta la che se da un lato si rendeva CP_1
disponibile ad intervenire al fine della risoluzione delle problematiche sopravvenute dall'altro non effettuava alcun intervento sul macchinario fornito»), sia nelle note II termine (ove si articolavano i seguenti capitoli di prova: «vero è che gli stessi rappresentanti di zona della , CP_1
sig.ri e riscontravano tali vizi di Controparte_3 Persona_1
funzionamento e provvedevano ad informare la suddetta società della necessità di urgenti interventi sul macchinario» … «vero è che anche la stessa in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
riconosceva i vizi in questione e si rendeva disponibile alla riparazione degli stessi».) e non sarebbe mai stato contestato dalla controparte.
Conseguentemente, secondo la ricostruzione dell'impugnante, si tratterebbe di una circostanza da ritenersi provata ex art. 115 cpc.
Inoltre, tale riconoscimento dei vizi risulterebbe dalle dichiarazioni del legale rappresentante di essa società appellante («gli agenti mi consigliarono di comprare un kit di mole proprio della stessa azienda, ma non mi risolsero il problema») e dalle dichiarazioni del teste S_
(che ha dichiarato «di aver visto gli addetti delle ditte specializzate venire
6 a controllare il macchinario»).
Tali elementi istruttori comproverebbero che la fosse CP_1
“perfettamente a conoscenza di quanto riferito dai rappresentanti della medesima società”, presupponendo il controllo del macchinario da parte di ditte specializzate, non solo la comunicazione alla dei vizi CP_1
riscontrati, ma anche il riconoscimento dei vizi.
L'appello è infondato.
L'odierna parte appellata, nella comparsa di costituzione, così testualmente eccepiva la prescrizione dell'azione esperita dall'odierna impugnante: “va rilevata la prescrizione dell'azione, siccome afferente ad un bene acquistato - per stessa ammissione dell'attrice - nel gennaio del
2009 ed essendo trascorso più di un triennio dalla consegna.
Si ricorda che la prescrizione dell'azione può essere interrotta utilmente soltanto con la preposizione della domanda giudiziale e non anche con atti di messa in mora, atti comunque che, nel caso che ci occupa, sono tardivi con riferimento alla domanda giudiziale ovvero inesistenti quanto a messe in mora.
Essendo elasso il termine di cui all'art.1449 c.c. l'azione devesi declarare prescritta con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese del giudizio.
Il Collegio concorda con le valutazioni del giudice di primo grado su riportate, sia in fatto, che in diritto. Invero, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'odierna parte appellata e così come formulata nel giudizio di prime cure, non può non valere anche con riferimento all'azione di risoluzione (come correttamente qualificata in sentenza), stante l'inequivocabile volontà espressa della convenuta/odierna appellata di profittare dell'effetto scaturente dall'invocata inerzia dell'odierna impugnante, per oltre tre anni dalla consegna del bene, nel far valere giudizialmente le proprie ragioni. A nulla rileva, infatti, la diversa qualificazione della domanda operata dalle parti, rispetto a quella fornita dal giudice, non potendo certo l'effetto prescrittivo dell'invocata inerzia dipendere dal “nomen iuris” che le parti intendono dare all'azione intrapresa ed essendo l'eccezione di prescrizione validamente proposta, quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo (appunto l'inerzia del
7 titolare del diritto).
Correttamente, dunque, il giudice di primo grado, con motivazione immune da rilievi e che pienamente si condivide, ha ritenuto che l'eccezione di prescrizione fosse stata validamente sollevata dalla parte convenuta.
Anche il secondo motivo di impugnazione è palesemente infondato.
Secondo la ricostruzione dell'appellante, la prova del riconoscimento implicito dei vizi da parte dell'odierna appellata/convenuta discenderebbe dalla mancata contestazione del contenuto delle note ex art. 183 c.p.c. depositate nel giudizio di primo grado dalla stessa appellante/attrice.
A parte il fatto che l'odierna parte appellata ha espressamente contestato nelle proprie difese l'esistenza dei suddetti vizi, alcuna prova del suddetto riconoscimento può trarsi, ad avviso del Collegio, né dalle mere asserzioni dell'impugnante contenute nella memoria ex art. 183 c.p.c. I termine
(secondo cui i rappresentanti di zona della avrebbero CP_1
riconosciuto i vizi), né dal tenore del capitolato di prova da sottoporre ai medesimi rappresentanti di zona, articolati nelle note ex art. 183 c.p.c. II termine.
Dall'espletata istruttoria, non è emerso, invero, alcun concreto elemento atto a comprovare che la società appellata abbia riconosciuto, anche solo implicitamente, i vizi denunciati.
Nella memoria 183 I termine, l'impugnante asserisce, senza in alcun modo documentarlo, che i rappresentanti di zona della avrebbero CP_1
riconosciuto i vizi, articolando poi, nelle note ex art. 183 c.p.c. II termine, un capitolato di prova da sottoporre ai medesimi rappresentanti, in ordine a tali fatti che, non solo sono rimasti privi di adeguata conferma nell'espletata istruttoria orale, ma si rivelano del tutto inidonei a dimostrare il presunto riconoscimento dei vizi da parte della stessa. CP_1
L'appello deve essere dunque integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n.
147 del 13 agosto 2022, in base a valori tra i minimi ed i medi tariffari, tenuto conto del valore della causa, della natura dell'affare, delle questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria, non espletata in questo grado del giudizio.
8 Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con atto di appello notificato in data
[...]
13.3.2019 avverso la sentenza n. 1557/2019 del Tribunale di Napoli, emessa in data 11/2/2019 ex art. 281-sexies cod. proc. civ., ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna in persona Parte_1
del liquidatore p.t. al pagamento, in favore di Controparte_1
a socio unico, delle spese del presente grado di giudizio,
[...] che liquida in € 4.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% ed ulteriori accessori come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Napoli nella Camera di Consiglio del 30.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr. ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1370/2019 R.G. di appello avverso la sentenza n.
1557/2019 del Tribunale di Napoli, emessa in data 11/2/2019 ex art. 281- sexies cod. proc. civ.,
t r a
, con Parte_1
sede in Marano di Napoli, alla via Antica Consolare Campana n.46 (p.iva
) in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'avv. Giovanni Principe;
APPELLANTE
e a socio unico, con sede in Marsala Controparte_1
nella c.da Ciancio 414/D (part. iva ) in persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Spanò
(cod fisc. ) CodiceFiscale_1
APPELLATA
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 31 ottobre 2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato, in data 09.02.2012, Parte_1
(d'ora innanzi, per brevità, anche:
[...] [...]
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli, sezione Parte_2
distaccata di Marano, la (in prosieguo, Controparte_1 anche: “Covetech”), chiedendo all'adito giudice di dichiarare la rescissione del contratto di compravendita della “Macchina Rettilinea Verticale” - acquistata nel gennaio del 2009 - atteso il malfunzionamento della stessa.
In subordine chiedeva la riduzione del prezzo e comunque il risarcimento delle spese di riparazioni e dei danni.
Si costituiva in giudizio , eccependo: - l'incompetenza per CP_1
territorio del Tribunale di Napoli - sezione di Marano - in favore del
Tribunale di Marsala;
la prescrizione/decadenza dell'azione per violazione dell'art.1449 c.c.; l'infondatezza delle contestazioni in merito a malfunzionamenti;
la mancanza di presupposti per il risarcimento dei danni.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale rigettava le domande attoree, ritendendo fondata l'eccezione di prescrizione, tempestivamente sollevata, dalla difesa della convenuta società Controparte_2
nella comparsa di risposta depositata in Cancelleria
[...]
in data 10 maggio 2012.
Osservava il primo giudice che:
- fosse evidente l'errore materiale commesso dalla difesa dell'attrice nelle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione con riferimento alla parola
“rescissione”, in luogo di “risoluzione”, in ragione del fatto che, dal tenore complessivo delle allegazioni sviluppate nel suddetto atto e delle conclusioni rassegnate risultasse agevole desumere che fosse stata azionata in giudizio una domanda di risoluzione per vizi della cosa venduta;
- <<secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimit facolt domandare la risoluzione del contratto vendita attribuita dall>
c.c. al compratore di una cosa affetta da vizi, ha natura di diritto potestativo, a fronte della quale la posizione del venditore è di mera
2 soggezione; ne consegue che la prescrizione dell'azione fissata in un anno dall'art. 1495, comma 3, c.c. può essere utilmente interrotta soltanto dalla proposizione di domanda giudiziale e non anche mediante atti di costituzione in mora, che debbono consistere, per il disposto dell'art. 1219, comma 1, c.c., in una intimazione o richiesta di adempimento di un'obbligazione, previsioni che si attagliano ai diritti di credito e non anche ai diritti potestativi” (cfr., all'uopo ed ex multis ”, Cass. civ., sez. II, 27 aprile
2016, n. 8418) >>;
- pertanto, il diritto azionato dall'attrice, in applicazione dell'art. 1495 cod. civ. (secondo cui “L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna”), risultava prescritto, essendo la consegna del bene avvenuta in data 2 marzo 2009 (come emergente dal verbale di montaggio e collaudo) e la proposizione della domanda con atto di citazione notificato alla convenuta società in data 9 febbraio 2012; CP_1
- alcun rilievo, ai fini dell'eventuale configurabilità di un effetto interruttivo della prescrizione, potesse essere riconosciuto alle missive di costituzione in mora prodotte, in copia, dalla difesa della società attrice, non solo in virtù del principio giurisprudenziale di legittimità su citato, ma anche in ragione del fatto che dette missive risultavano, in ogni caso, pervenute nella sfera di conoscibilità della società convenuta soltanto in data 23 settembre 2010 e 1° aprile 2011 e, dunque, ben oltre il decorso dell'anno dalla consegna del bene;
- fosse ininfluente il fatto che la difesa della società convenuta avesse sollevato l'eccezione di prescrizione facendo espresso riferimento al disposto dell'art. 1449 cod. civ., atteso l'orientamento espresso da Cass. civ., sez. III, 13 giugno 2014, n. 13552, secondo cui “In tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo In tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di questa, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, si configura come una quaestio iuris concernente l'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge. Deriva da quanto precede, pertanto, che la riserva alla parte del potere di sollevare
l'eccezione implica che a essa sia fatto onere soltanto di allegare il
3 menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell'effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell'inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali spetta al potere--dovere del dovere del giudice. La corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, che vincola il giudice, infatti, riguarda il petitum che va determinato con riferimento a quello che viene domandato sia in via principale che in via subordinata, in relazione al bene della vita che l'attore intende conseguire,
e alle eccezioni che in proposito siano state sollevate dal convenuto. Tale principio, peraltro, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base a una ricostruzione dei fatti autonoma, rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi e, in genere, all'applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dalla parte”;
- secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte, inoltre, <l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte. (cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. II, 7 novembre 2017, n. 26362)>>
- la società convenuta società avesse, nella sostanza, allegato l'inerzia dell'attrice, protrattasi per oltre un triennio dalla data della consegna e di profittare di tale inerzia quale fatto estintivo del diritto azionato da quest'ultima mediante la proposizione della domanda giudiziale.
con atto di appello Parte_1
notificato in data 13.3.2019, ha proposto impugnazione avverso la predetta sentenza, chiedendone la riforma per i motivi di seguito indicati e rassegnando le seguenti conclusioni: “«accogliere l'appello e, per l'effetto, annullata integralmente la sentenza in sua riforma:
1. Accertare come veri
e reali, i malfunzionamenti e i difetti del bene “Macchina Rettilinea
Verticale”;
2. Accertare e dichiarare che i suddetti difetti e malfunzionamenti sono stati regolarmente e tempestivamente denunciati alla da parte della 3. Accertare che Controparte_1 Parte_1
4 nessun intervento è stato posto in essere dalla nonostante Controparte_1
i continui solleciti da parte della 4. Accertare e Parte_1
dichiarare che la ha Parte_1
regolarmente provveduto a pagare il corrispettivo per la vendita/concessione del bene alla 5. Accertare che la Controparte_1
ha subito e continua a Parte_1
subire dei danni dovuti al cattivo funzionamento del macchinario fornito;
6.
Per l'effetto dichiarare la rescissione (rectius: la risoluzione) dal contratto a causa dei vizi narrati in premessa con la conseguente condanna della alla restituzione del prezzo corrisposto per l'acquisto del Controparte_1 macchinario pari ad € 36.000,00, in via subordinata disporsi la riduzione del relativo prezzo d'acquisto condannando la alla Controparte_1 restituzione della somma indebitamente percepita;
7. Per l'effetto, condannare la in persona del suo Controparte_1
legale rapp.te p.t., al risarcimento delle spese di riparazione sostenute dalla pari ad € 1.500,00, Parte_1 oltre IVA (rectius: € 5.403,20), nonché al risarcimento dei danni tutti subiti dalla in conseguenza dei Parte_1
malfunzionamenti e difetti del macchinario di cui in premessa, quantificati in € 10.000,00, oltre, interessi legali, rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento sino all'effettivo soddisfo del presente giudizio o a quella diversa somma maggiore o minore da quantificarsi in corso di causa, secondo l'apprezzabile valutazione di Codesto Onorevole Giudicante, nei limiti della competenza del Giudice adito;
8. Condannare la
[...]
al risarcimento degli ulteriori danni subiti Controparte_1 dall'istante per aver dovuto pagare i canoni previsti dal contratto di leasing stipulato con il Centro Leasing Banca S.p.A. durante il periodo in cui
l'utilizzatore non ha potuto godere del bene per i vizi dello stesso;
9.
Condannare la in persona del suo Controparte_1 legale rapp.te p.t., alla refusione in favore dell'istante delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio – nonché del giudizio di primo grado - con attribuzione ai sottoscritti procuratori, ex art. 93 c.p.c. dichiaratisi anticipatari».”.
Si è costituita in giudizio la , chiedendo il rigetto CP_1
5 dell'impugnazione.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 31 ottobre 2024, svoltasi con le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c..
L'impugnante censura la sentenza di primo grado, asserendo che il
Tribunale avrebbe rilevato d'ufficio la prescrizione delle azioni edilizie, non considerando che, nella comparsa di costituzione, la aveva CP_1
unicamente dedotto la prescrizione della domanda di rescissione.
La giurisprudenza citata dal giudice di primo grado sarebbe inconferente, in quanto relativa al diverso caso in cui un soggetto aveva errato nel qualificare la durata della prescrizione.
Inoltre, sostiene l'impugnante che l'odierna appellata avrebbe riconosciuto il vizio di cui era affetta la macchina venduta. Tale riconoscimento, in particolare, sarebbe stato dedotto, da essa parte appellante, nel giudizio di primo grado, sia nelle memorie I termine (ove si sosteneva: «ma vi è di più, infatti, i rappresentanti di zona della , a seguito di alcuni CP_1 sopralluoghi riconoscevano l'esistenza dei vizi della macchina rettilinea verticale rendendone edotta la che se da un lato si rendeva CP_1
disponibile ad intervenire al fine della risoluzione delle problematiche sopravvenute dall'altro non effettuava alcun intervento sul macchinario fornito»), sia nelle note II termine (ove si articolavano i seguenti capitoli di prova: «vero è che gli stessi rappresentanti di zona della , CP_1
sig.ri e riscontravano tali vizi di Controparte_3 Persona_1
funzionamento e provvedevano ad informare la suddetta società della necessità di urgenti interventi sul macchinario» … «vero è che anche la stessa in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
riconosceva i vizi in questione e si rendeva disponibile alla riparazione degli stessi».) e non sarebbe mai stato contestato dalla controparte.
Conseguentemente, secondo la ricostruzione dell'impugnante, si tratterebbe di una circostanza da ritenersi provata ex art. 115 cpc.
Inoltre, tale riconoscimento dei vizi risulterebbe dalle dichiarazioni del legale rappresentante di essa società appellante («gli agenti mi consigliarono di comprare un kit di mole proprio della stessa azienda, ma non mi risolsero il problema») e dalle dichiarazioni del teste S_
(che ha dichiarato «di aver visto gli addetti delle ditte specializzate venire
6 a controllare il macchinario»).
Tali elementi istruttori comproverebbero che la fosse CP_1
“perfettamente a conoscenza di quanto riferito dai rappresentanti della medesima società”, presupponendo il controllo del macchinario da parte di ditte specializzate, non solo la comunicazione alla dei vizi CP_1
riscontrati, ma anche il riconoscimento dei vizi.
L'appello è infondato.
L'odierna parte appellata, nella comparsa di costituzione, così testualmente eccepiva la prescrizione dell'azione esperita dall'odierna impugnante: “va rilevata la prescrizione dell'azione, siccome afferente ad un bene acquistato - per stessa ammissione dell'attrice - nel gennaio del
2009 ed essendo trascorso più di un triennio dalla consegna.
Si ricorda che la prescrizione dell'azione può essere interrotta utilmente soltanto con la preposizione della domanda giudiziale e non anche con atti di messa in mora, atti comunque che, nel caso che ci occupa, sono tardivi con riferimento alla domanda giudiziale ovvero inesistenti quanto a messe in mora.
Essendo elasso il termine di cui all'art.1449 c.c. l'azione devesi declarare prescritta con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese del giudizio.
Il Collegio concorda con le valutazioni del giudice di primo grado su riportate, sia in fatto, che in diritto. Invero, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'odierna parte appellata e così come formulata nel giudizio di prime cure, non può non valere anche con riferimento all'azione di risoluzione (come correttamente qualificata in sentenza), stante l'inequivocabile volontà espressa della convenuta/odierna appellata di profittare dell'effetto scaturente dall'invocata inerzia dell'odierna impugnante, per oltre tre anni dalla consegna del bene, nel far valere giudizialmente le proprie ragioni. A nulla rileva, infatti, la diversa qualificazione della domanda operata dalle parti, rispetto a quella fornita dal giudice, non potendo certo l'effetto prescrittivo dell'invocata inerzia dipendere dal “nomen iuris” che le parti intendono dare all'azione intrapresa ed essendo l'eccezione di prescrizione validamente proposta, quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo (appunto l'inerzia del
7 titolare del diritto).
Correttamente, dunque, il giudice di primo grado, con motivazione immune da rilievi e che pienamente si condivide, ha ritenuto che l'eccezione di prescrizione fosse stata validamente sollevata dalla parte convenuta.
Anche il secondo motivo di impugnazione è palesemente infondato.
Secondo la ricostruzione dell'appellante, la prova del riconoscimento implicito dei vizi da parte dell'odierna appellata/convenuta discenderebbe dalla mancata contestazione del contenuto delle note ex art. 183 c.p.c. depositate nel giudizio di primo grado dalla stessa appellante/attrice.
A parte il fatto che l'odierna parte appellata ha espressamente contestato nelle proprie difese l'esistenza dei suddetti vizi, alcuna prova del suddetto riconoscimento può trarsi, ad avviso del Collegio, né dalle mere asserzioni dell'impugnante contenute nella memoria ex art. 183 c.p.c. I termine
(secondo cui i rappresentanti di zona della avrebbero CP_1
riconosciuto i vizi), né dal tenore del capitolato di prova da sottoporre ai medesimi rappresentanti di zona, articolati nelle note ex art. 183 c.p.c. II termine.
Dall'espletata istruttoria, non è emerso, invero, alcun concreto elemento atto a comprovare che la società appellata abbia riconosciuto, anche solo implicitamente, i vizi denunciati.
Nella memoria 183 I termine, l'impugnante asserisce, senza in alcun modo documentarlo, che i rappresentanti di zona della avrebbero CP_1
riconosciuto i vizi, articolando poi, nelle note ex art. 183 c.p.c. II termine, un capitolato di prova da sottoporre ai medesimi rappresentanti, in ordine a tali fatti che, non solo sono rimasti privi di adeguata conferma nell'espletata istruttoria orale, ma si rivelano del tutto inidonei a dimostrare il presunto riconoscimento dei vizi da parte della stessa. CP_1
L'appello deve essere dunque integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n.
147 del 13 agosto 2022, in base a valori tra i minimi ed i medi tariffari, tenuto conto del valore della causa, della natura dell'affare, delle questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria, non espletata in questo grado del giudizio.
8 Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con atto di appello notificato in data
[...]
13.3.2019 avverso la sentenza n. 1557/2019 del Tribunale di Napoli, emessa in data 11/2/2019 ex art. 281-sexies cod. proc. civ., ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna in persona Parte_1
del liquidatore p.t. al pagamento, in favore di Controparte_1
a socio unico, delle spese del presente grado di giudizio,
[...] che liquida in € 4.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% ed ulteriori accessori come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Napoli nella Camera di Consiglio del 30.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr. ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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