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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 29/01/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Francesco Forcina all'esito dell'udienza del 28 gennaio 2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente nella causa civile iscritta al n. r.g. 959/2024 promossa da:
(c.f. ) (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con il patrocinio dell'avv. LA FAUCI PAOLA C.F._2
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. PRIOLO Controparte_1 C.F._3
SALVATORE FILIPPO
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
“Voglia l'Ill.mo SI. Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione, così statuire: In via principale:- revocare e dichiarare illegittimo e/o nullo il suddetto decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo opposto, in quanto il documento da cui trae origine viene considerata non veritiera e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dagli odierni opponenti SIg.ri e Parte_1
, alla SI.ra , per le causali di cui al decreto Parte_2 Controparte_1 ingiuntivo de quo e, per l'effetto respingere e/o rigettare tutte le domande formulate nel rispettivo ricorso per ingiunzione di pagamento;
- dichiarare che il credito non è né certo, ne liquido e né esigibile. - revocare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo opposto n. 9/2024 emesso dal Tribunale di Pavia – Giudice Dott. Renato CAMELI, in data
04/01/2024 e notificato il 24/01/2024, per i motivi descritti in narrativa del presente atto. - disporre l'esibizione di tutta la documentazione comprovante le operazioni bancarie e commerciali che hanno dato origine alla scrittura privata oggetto della presente ingiunzione di pagamento. In ogni caso:- accertare l'infondatezza del ricorso per decreto ingiuntivo promosso da CP
, la quale, in mala fede e colpa grave, costringeva gli odierni attori opponenti a
[...]
partecipare ad un processo immotivato, procurando a loro gravi disaggi patrimoniali e psico-fisici; - condannare la SI.ra a pagare l'importo che la S.V. disporrà, a titolo Controparte_1
di risarcimento per lite temeraria, in quanto nulla è dovuto dai odierni opponenti, SIg.ri e , alla SI.ra . Parte_1 Parte_2 Controparte_1
- disporre ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese e compensi del presente giudizio.
In via istruttoria: - ordinare alla SI.ra il deposito in cancelleria Controparte_1 dell'originale della scrittura privata di “riconoscimento di debito e impegno di pagamento” del 28 febbraio 2022.”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
Voglia il Tribunale di Pavia, contrariis rejectis: In via preliminare: rigettare la richiesta degli opponenti di revoca della provvisoria esecutorietà del decre-to ingiuntivo opposto n. 9/24 per le ragioni esposte dalla signora in tutti i propri atti di causa;
Nel merito: CP
- rigettare le domande tutte degli opponenti, comprese quella ex art. 96 c.p.c. e quella relativa alla querela di falso, perché infondate in fatto e diritto per le ragioni esposte dalla signora in CP
tutti i propri atti di causa e, per gli effetti, confermare il decreto ingiuntivo opposto (con relativo pagamento delle spese legali liquidate in quella sede) e con vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio. Nel merito in via subordinata: - nella denegata ma non creduta ipotesi di accoglimento della opposizione avversaria in ogni caso respingere la domanda ex art. 96 c.p.c. degli opponenti perché infondata in fatto e in diritto. In via istruttoria: ci si rimette, pur rinviando nel merito a quanto esposto circa l'onere della prova, alle valutazioni del Tribunale sulle richieste di controparte relative alla esibizione della documentazione bancarie e commerciale posta a base della scrittura 28 febbraio 2022 e circa l'ordine di esibizione dell'originale della medesima.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Oggetto della presente controversia è la pretesa creditoria di pari ad Controparte_1
euro 11.850, azionata in via monitoria nei confronti di e . Parte_1 Parte_2
A sostegno della propria pretesa la parte ha allegato che questi ultimi hanno sottoscritto in data 28 febbraio 2022 una scrittura privata di “riconoscimento di debito ed impegno di pagamento
(cfr. doc. n. 1 fascicolo monitorio).
1.1. Avverso il decreto ingiuntivo n. 9/2024 emesso dal Tribunale di Pavia in data 04/01/2024 si sono opposti e svolgendo le argomentazioni di seguito vagliate. Parte_1 Parte_2
2. Venendo al merito della controversia si osserva quanto segue.
Le parti opponenti hanno contestato il contenuto di detto documento senza però contestare la sua sottoscrizione.
Invero, l'unico disconoscimento della sottoscrizione è stato svolto da Parte_2 all'udienza del 2 ottobre 2024.
Tuttavia, non può trascurarsi che l'art. 2702 cod. civ. stabilisce che “La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta”.
La norma deve essere lettera in modo combinato con l'art. 215 cod. proc. civ., il quale a sua volta prevede che “La scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta: […] 2) se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione”.
Nel caso di specie, il documento contenente la sottoscrizione disconosciuta all'udienza indicata era stato prodotto nel fascicolo monitorio allegato alla comparsa di risposta depositata in data
17 aprile 2024.
Prima dell'udienza del 2 ottobre 2024 parte attrice aveva avuto a sua disposizione per operare il disconoscimento della scrittura le memorie di cui all'art. 171 ter cod. proc. civ. e le udienze del 4 luglio 2024 e del 16 settembre 2024.
Ne consegue, pertanto, che il disconoscimento è tardivo.
2.1. Le parti attrici hanno svolto allegazioni generiche e contraddittorie. Come può evincersi dall'atto di citazione le stesse dapprima hanno dedotto di non aver sottoscritto una scrittura dal simile tenore, riconoscendo però di aver sottoscritto fogli in bianco poi riempiti dalla convenuta. In tal modo le parti hanno implicitamente riconosciuto l'esistenza di un patto sul riempimento del foglio.
Al contempo, però, le stesse parti attrici si sono riservate di presentare alla prima udienza querela di falso per l'avvenuto riempimento del foglio in assenza di patto. Tuttavia, detta querela non
è mai stata formalmente proposta nel corso del giudizio.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che “La denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto "absque pactis" e, cioè, in assenza di uno specifico accordo sul contenuto del documento, non anche laddove il riempimento abbia avuto luogo "contra pacta"” (cfr. tra le tante Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 18234 del 26/06/2023); è stato anche precisato che nel caso di riempimento del foglio firmato in bianco in modo contrastante con il patto esistente tra le parti che
“Il disconoscimento non costituisce mezzo processuale idoneo a dimostrare l'abusivo riempimento del foglio in bianco, sia che si tratti di riempimento "absque pactis", sia che si tratti di riempimento
"contra pacta", dovendo, invece, essere proposta la querela di falso, se si sostenga che nessun accordo per il riempimento sia stato raggiunto dalle parti, e dovendo invece essere fornita la prova di un accordo dal contenuto diverso da quello del foglio sottoscritto, se si sostenga che l'accordo raggiunto fosse, appunto, diverso (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25445 del 16/12/2010).
Nel caso di specie, le parti opponenti, oltre a non aver promosso una querela di falso, non hanno nemmeno fornito la prova circa l'esistenza di un patto diverso sul contenuto della scrittura.
A ciò deve aggiungersi che l'articolo 1988 cod. civ. prevede poi che “La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria”.
Nel caso di specie, gli opponenti hanno svolto contestazioni generiche, limitandosi ad allegare di non comprendere quali fossero le operazioni “bancarie e/o commerciali” menzionate nella scrittura oggetto di causa, senza nemmeno contestare di aver intrattenuto relazioni commerciali con l'opposta.
Peraltro, parte attrice non ha svolto alcuna istanza istruttoria per smentire l'esistenza dei rapporti menzionati nella scrittura, come sarebbe stato suo onere fare.
Sul punto, non può trascurarsi che nella scrittura prodotta gli odierni attori risulta che hanno visionato la documentazione sottesa ai rapporti intercorsi tra le parti e che gli stessi hanno dichiarato di approvarla.
Giova evidenziare che parte di questa documentazione, costituita da ricevuta bancarie con su apposti plurimi riconoscimenti di debito da parte di anche a nome del figlio Parte_1
(cfr. doc. n. 5 fascicolo parte opposta) non è stata minimamente contestata dalle parti attrici. Pt_2
In definitiva, l'opposizione deve essere rigettata.
3. Alla soccombenza di parte attrice segue la sua condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalla convenuta le quali vengono liquidate nel dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014, calcolati per tutte le fasi processuali, tenuto conto di quanto previsto per le cause aventi un valore compreso tra 5.200 e 26.000 euro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 9/2024 emesso dal Tribunale di Pavia in data
04/01/2024;
- Condanna e a rimborsare a le spese Parte_1 Parte_2 Controparte_1 di lite, che si liquidano in € 5.077 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge.
Pavia, 29 gennaio 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Francesco Forcina all'esito dell'udienza del 28 gennaio 2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente nella causa civile iscritta al n. r.g. 959/2024 promossa da:
(c.f. ) (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con il patrocinio dell'avv. LA FAUCI PAOLA C.F._2
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. PRIOLO Controparte_1 C.F._3
SALVATORE FILIPPO
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
“Voglia l'Ill.mo SI. Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione, così statuire: In via principale:- revocare e dichiarare illegittimo e/o nullo il suddetto decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo opposto, in quanto il documento da cui trae origine viene considerata non veritiera e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dagli odierni opponenti SIg.ri e Parte_1
, alla SI.ra , per le causali di cui al decreto Parte_2 Controparte_1 ingiuntivo de quo e, per l'effetto respingere e/o rigettare tutte le domande formulate nel rispettivo ricorso per ingiunzione di pagamento;
- dichiarare che il credito non è né certo, ne liquido e né esigibile. - revocare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo opposto n. 9/2024 emesso dal Tribunale di Pavia – Giudice Dott. Renato CAMELI, in data
04/01/2024 e notificato il 24/01/2024, per i motivi descritti in narrativa del presente atto. - disporre l'esibizione di tutta la documentazione comprovante le operazioni bancarie e commerciali che hanno dato origine alla scrittura privata oggetto della presente ingiunzione di pagamento. In ogni caso:- accertare l'infondatezza del ricorso per decreto ingiuntivo promosso da CP
, la quale, in mala fede e colpa grave, costringeva gli odierni attori opponenti a
[...]
partecipare ad un processo immotivato, procurando a loro gravi disaggi patrimoniali e psico-fisici; - condannare la SI.ra a pagare l'importo che la S.V. disporrà, a titolo Controparte_1
di risarcimento per lite temeraria, in quanto nulla è dovuto dai odierni opponenti, SIg.ri e , alla SI.ra . Parte_1 Parte_2 Controparte_1
- disporre ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese e compensi del presente giudizio.
In via istruttoria: - ordinare alla SI.ra il deposito in cancelleria Controparte_1 dell'originale della scrittura privata di “riconoscimento di debito e impegno di pagamento” del 28 febbraio 2022.”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
Voglia il Tribunale di Pavia, contrariis rejectis: In via preliminare: rigettare la richiesta degli opponenti di revoca della provvisoria esecutorietà del decre-to ingiuntivo opposto n. 9/24 per le ragioni esposte dalla signora in tutti i propri atti di causa;
Nel merito: CP
- rigettare le domande tutte degli opponenti, comprese quella ex art. 96 c.p.c. e quella relativa alla querela di falso, perché infondate in fatto e diritto per le ragioni esposte dalla signora in CP
tutti i propri atti di causa e, per gli effetti, confermare il decreto ingiuntivo opposto (con relativo pagamento delle spese legali liquidate in quella sede) e con vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio. Nel merito in via subordinata: - nella denegata ma non creduta ipotesi di accoglimento della opposizione avversaria in ogni caso respingere la domanda ex art. 96 c.p.c. degli opponenti perché infondata in fatto e in diritto. In via istruttoria: ci si rimette, pur rinviando nel merito a quanto esposto circa l'onere della prova, alle valutazioni del Tribunale sulle richieste di controparte relative alla esibizione della documentazione bancarie e commerciale posta a base della scrittura 28 febbraio 2022 e circa l'ordine di esibizione dell'originale della medesima.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Oggetto della presente controversia è la pretesa creditoria di pari ad Controparte_1
euro 11.850, azionata in via monitoria nei confronti di e . Parte_1 Parte_2
A sostegno della propria pretesa la parte ha allegato che questi ultimi hanno sottoscritto in data 28 febbraio 2022 una scrittura privata di “riconoscimento di debito ed impegno di pagamento
(cfr. doc. n. 1 fascicolo monitorio).
1.1. Avverso il decreto ingiuntivo n. 9/2024 emesso dal Tribunale di Pavia in data 04/01/2024 si sono opposti e svolgendo le argomentazioni di seguito vagliate. Parte_1 Parte_2
2. Venendo al merito della controversia si osserva quanto segue.
Le parti opponenti hanno contestato il contenuto di detto documento senza però contestare la sua sottoscrizione.
Invero, l'unico disconoscimento della sottoscrizione è stato svolto da Parte_2 all'udienza del 2 ottobre 2024.
Tuttavia, non può trascurarsi che l'art. 2702 cod. civ. stabilisce che “La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta”.
La norma deve essere lettera in modo combinato con l'art. 215 cod. proc. civ., il quale a sua volta prevede che “La scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta: […] 2) se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione”.
Nel caso di specie, il documento contenente la sottoscrizione disconosciuta all'udienza indicata era stato prodotto nel fascicolo monitorio allegato alla comparsa di risposta depositata in data
17 aprile 2024.
Prima dell'udienza del 2 ottobre 2024 parte attrice aveva avuto a sua disposizione per operare il disconoscimento della scrittura le memorie di cui all'art. 171 ter cod. proc. civ. e le udienze del 4 luglio 2024 e del 16 settembre 2024.
Ne consegue, pertanto, che il disconoscimento è tardivo.
2.1. Le parti attrici hanno svolto allegazioni generiche e contraddittorie. Come può evincersi dall'atto di citazione le stesse dapprima hanno dedotto di non aver sottoscritto una scrittura dal simile tenore, riconoscendo però di aver sottoscritto fogli in bianco poi riempiti dalla convenuta. In tal modo le parti hanno implicitamente riconosciuto l'esistenza di un patto sul riempimento del foglio.
Al contempo, però, le stesse parti attrici si sono riservate di presentare alla prima udienza querela di falso per l'avvenuto riempimento del foglio in assenza di patto. Tuttavia, detta querela non
è mai stata formalmente proposta nel corso del giudizio.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che “La denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto "absque pactis" e, cioè, in assenza di uno specifico accordo sul contenuto del documento, non anche laddove il riempimento abbia avuto luogo "contra pacta"” (cfr. tra le tante Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 18234 del 26/06/2023); è stato anche precisato che nel caso di riempimento del foglio firmato in bianco in modo contrastante con il patto esistente tra le parti che
“Il disconoscimento non costituisce mezzo processuale idoneo a dimostrare l'abusivo riempimento del foglio in bianco, sia che si tratti di riempimento "absque pactis", sia che si tratti di riempimento
"contra pacta", dovendo, invece, essere proposta la querela di falso, se si sostenga che nessun accordo per il riempimento sia stato raggiunto dalle parti, e dovendo invece essere fornita la prova di un accordo dal contenuto diverso da quello del foglio sottoscritto, se si sostenga che l'accordo raggiunto fosse, appunto, diverso (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25445 del 16/12/2010).
Nel caso di specie, le parti opponenti, oltre a non aver promosso una querela di falso, non hanno nemmeno fornito la prova circa l'esistenza di un patto diverso sul contenuto della scrittura.
A ciò deve aggiungersi che l'articolo 1988 cod. civ. prevede poi che “La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria”.
Nel caso di specie, gli opponenti hanno svolto contestazioni generiche, limitandosi ad allegare di non comprendere quali fossero le operazioni “bancarie e/o commerciali” menzionate nella scrittura oggetto di causa, senza nemmeno contestare di aver intrattenuto relazioni commerciali con l'opposta.
Peraltro, parte attrice non ha svolto alcuna istanza istruttoria per smentire l'esistenza dei rapporti menzionati nella scrittura, come sarebbe stato suo onere fare.
Sul punto, non può trascurarsi che nella scrittura prodotta gli odierni attori risulta che hanno visionato la documentazione sottesa ai rapporti intercorsi tra le parti e che gli stessi hanno dichiarato di approvarla.
Giova evidenziare che parte di questa documentazione, costituita da ricevuta bancarie con su apposti plurimi riconoscimenti di debito da parte di anche a nome del figlio Parte_1
(cfr. doc. n. 5 fascicolo parte opposta) non è stata minimamente contestata dalle parti attrici. Pt_2
In definitiva, l'opposizione deve essere rigettata.
3. Alla soccombenza di parte attrice segue la sua condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalla convenuta le quali vengono liquidate nel dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014, calcolati per tutte le fasi processuali, tenuto conto di quanto previsto per le cause aventi un valore compreso tra 5.200 e 26.000 euro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 9/2024 emesso dal Tribunale di Pavia in data
04/01/2024;
- Condanna e a rimborsare a le spese Parte_1 Parte_2 Controparte_1 di lite, che si liquidano in € 5.077 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge.
Pavia, 29 gennaio 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina