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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/08/2025, n. 29508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29508 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ET CE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale FLAVIA ALEMI, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso uditi il difensori: l'avvocato MITTICA FRANCESCA in qualità di sostituto processuale dell'avvocato PIGNATELLI NG, difensore della parte civile OC EN, ha chiesto dich$rarsi l'inammissibiltà o in subordine rigettare il ricorso. L'avvocato PEZZOLLA GUGLIELMO in sostituzione dell'avvocato SEGRETI FABIO difensore di ET CE ha chiesto l'accoglimento del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 29508 Anno 2025 Presidente: CAPUTO NG Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 29/05/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18/10/2023 il Tribunale di Napoli Nord riconosceva la penale responsabilità di ES PE in ordine a due delitti di usura continuata e due delitti di estorsione continuata ed aggravata, posti in essere ai danni di AT CO e di TO CO, esclusa l'aggravante dello stato di bisogno delle persone offese, e lo condannava alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile AT CO. Nella ricostruzione dei fatti operata sulla base delle deposizioni testimoniali delle persone offese, della moglie di AT CO e di ufficiali di polizia giudiziaria, il primo giudice riconosceva che AT CO aveva ricevuto in prestito dal PE la somma di euro 5.000,00 per iniziare l'attività di odontotecnico, con l'accordo di restituzione di una prima rata di euro 700,00 e di successive rate mensili di euro 350,00 fino a concorrenza della quota capitale, senza mai parlare esplicitamente di interessi, tanto che il CO realizzava solo in seguito che le rate mensili corrisposte erano finalizzate solo al pagamento di interessi, in quanto restava invariata la quota capitale nonostante il pagamento della somma di euro 14.700,00. I ritardi nei pagamenti non erano tollerati e quando si verificavano provocavano prima interventi del PE nel laboratorio o nell'abitazione della persona offesa, con tono arrogante ed alterato e, poi, anche esplicite minacce del PE di ripresentarsi nel laboratorio per esercitare pressioni sulla figlia del CO e di rivolgersi a "persone di malaffare". Dalla ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza del Tribunale emergeva, inoltre, che anche TO CO, che conosceva il PE in quanto suocero del cognato, si era rivolto a questo per il prestito di 20.000,00 euro, con l'accordo di una restituzione di rate mensili per euro 500,00, poi ridotte a 300,00 euro per le difficoltà economiche del debitore, fino al pagamento complessivo di euro 24.000,00, residuando una pretesa di ulteriori euro 15.000,00. All'emergere di difficoltà economiche del debitore e, poi, a seguito dell'interruzione dei pagamenti, il PE si era presentato nell'abitazione del CO chiedendo la restituzione di quanto preteso con minacce di morte e, anche in questo caso, con riferimenti alla conoscenza del mondo della malavita ed al possesso di una pistola. 2. La Corte di Appello di Napoli con sentenza del 10/10/2024 ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado con il riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate e la rideterminazione della pena, confermando nel resto la sentenza impugnata. 3. Avverso la sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso per cassazione il PE, affidandolo a cinque motivi di impugnazione: 2 3.1. Con il primo motivo di ricorso la difesa ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione, in relazione all'art. 644 cod. pen., con riferimento al reato di usura ai danni sia di TO CO (capo c) che di AT CO (capo a). Quanto al primo, deduce il ricorrente che la testimonianza della persona offesa si sarebbe rivelata imprecisa e contraddittoria ed il carattere usurario dell'accordo sarebbe stato riconosciuto a fronte di un'indimostrata e sopraggiunta pretesa del PE di ottenere la restituzione di euro 39.000,00 pur in assenza di un accordo tra le parti: tale assenza, ad avviso della difesa, escludeva la possibilità di ritenere realizzata la consumazione del delitto al momento della pattuizione, dovendosi, al più, ritenere consumata l'usura attraverso la dazione nel tempo di somme a tasso usurario. Sul punto, però, la natura usuraria degli interessi sarebbe stata riconosciuta dai giudici di merito in maniera esclusivamente induttiva, nel difetto di elementi concreti, idonei a dimostrare il superamento del tasso-soglia, nulla riferendo le sentenze in ordine ai tempi ed alla durata del prestito, nonché alle date ed alle somme dei singoli pagamenti effettuati. Con riferimento all'usura ai danni di AT CO, invece, il ricorrente deduce che la persona offesa ha riconosciuto di aver ricevuto la somma di euro 5.000,00 in assenza di espressa pattuizione in ordine agli interessi, sicché si verserebbe in ipotesi di usura frazionata, realizzata mediante il pagamento dei ratei mensili, riconosciuta nonostante l'assenza assoluta di documentazione in grado di confermare le dichiarazioni della persona offesa di aver restituito la somma di euro 14.700,00. 3.2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione, in relazione all'art. 629 cod. pen., con riferimento al reato di estorsione ai danni di TO CO (capo d), assumendo che, a fronte di un motivo di appello volto ad evidenziare l'inidoneità delle minacce a coartare la volontà della persona offesa, la sentenza impugnata si è limitata a valorizzare il tenore delle espressioni utilizzate dal ricorrente, ritenendole in grado di evidenziarne il carattere violento e minaccioso dei suoi comportamenti. 3.3. Il ricorrente ha altresì dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 56 e 629 cod. pen., con riferimento al reato di estorsione ai danni di TO CO (capo d). Premesso che la persona offesa avrebbe sospeso i pagamenti nel momento in cui riteneva sufficiente la somma versata sino ad allora, restando vana la pretesa del PE di ricevere ulteriori somme, ad avviso del ricorrente l'assunto della Corte di Appello secondo cui l'attività minatoria era stata posta in essere anche durante il rapporto si riferirebbe ad attività del tutto ininfluente, avendo il CO pagato quanto riteneva giusto, indipendentemente 3 dall'atteggiamento del PE, rivelatosi inidoneo alla consumazione del reato contestato. 3.4. Con il quarto motivo di impugnazione il ricorrente ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione, in relazione all'art. 628 comma 3 n. 3 bis cod. pen., con riferimento al reato di estorsione ai danni di TO CO (capo d), assumendo che, in considerazione dei rapporti di amicizia, quasi familiari, che intercorrevano tra le parti, avrebbe dovuto escludersi l'aggravante dell'aver commesso il fatto in luogo di privata dimora, non potendosi condividere l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'aggravante sarebbe configurabile perfino quando autore del reato e vittima siano conviventi, non ricorrendo, ad avviso della difesa, il carattere maggiormente intimidatorio in tutti quei casi nei quali l'autore del fatto si introduca nell'abitazione della persona offesa con il consenso di questa. 3.5. Con l'ultimo motivo di impugnazione, infine, è stata dedotta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'art. 62 bis cod. pen., per essersi omessa qualsiasi spiegazione in ordine al giudizio di equivalenza tra circostanze, senza valorizzare l'età dell'imputato, quasi ottantenne, l'assenza di carichi pendenti, la distanza temporale tra i fatti e le modalità delle condotte che non apparivano particolarmente gravi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi addotti si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata. 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in primo luogo, laddove contesta nel merito il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese, effettuato dalla sentenza impugnata senza incorrere in vizio logico alcuno ed in piena conformità all'ormai consolidato insegnamento di questa Corte di Cassazione, anche a sezioni unite, secondo il quale la deposizione della persona offesa può essere assunta, anche da sola, come prova della responsabilità dell'imputato, purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., che richiedono la presenza di riscontri esterni;
tuttavia, qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può rendere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Rv. 253214 - 01; Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Rv. 279070 - 01; Sez. 4, n. 410 del 09/11/2021, Rv. 282558 - 01). Nel pieno rispetto di tali principi, la sentenza impugnata ha fondato il giudizio di piena attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese sul rilievo che queste si sono mostrate "assolutamente analitiche e prive di contraddizioni significative", mostrando incertezze solo su particolari del tutto secondari, ritenute perciò inevitabilmente connesse al tempo trascorso tra i 4 fatti e le deposizioni testimoniali, e tale valutazione di attendibilità è stata anche corroborata fa una pluralità di riscontri, forniti dalla deposizione testimoniale della moglie di AT CO, dall'esito della perquisizione effettuata nell'abitazione del ricorrente e perfino dalle stesse dichiarazioni di quest'ultimo che, lungi dal negare la concessione dei prestiti, ha prospettato modalità e termini diversi sulla base di ricostruzioni ragionevolmente valutate dalla Corte territoriale come illogiche ed inverosimili. Nel contestare tali valutazioni il ricorrente prospetta una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata in via esclusiva al giudice di merito (Sez. U., 30/47/1997, n. 6402, riv. 207944), sicché non sono deducibili, quali motivi di ricorso per cassazione, censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze inerenti la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965). Contrariamente all'assunto del ricorrente, non rileva, pertanto, ai fini della configurabilità del reato contestato la mancanza di documentazione in ordine all'entità delle somme corrisposte dalle persone offese al PE, né la circostanza che gli interessi corrisposti da TO CO non siano stati concordati preventivamente al momento dell'erogazione del prestito, atteso che l'art. 644 cod. pen. punisce anche la dazione, e non solo la promessa, di interessi usurari e, peraltro, nella ricostruzione dì giudici di merito, "era chiaro alle parti che (gli interessi: n.d.e.) vi sarebbero stati e sarebbero stati quantificati dal PE", né può ritenersi incongrua la motivazione della sentenza laddove ha riconosciuto il carattere usurario di interessi corrisposti da TO CO con il pagamento della somma di euro 24.000, con residua pretesa di ulteriori 15.000 euro, a fronte di un prestito di soli 20.000 euro. Analogamente, la riconosciuta attendibilità delle dichiarazioni di AT CO, di per sé sufficiente a fondare un giudizio di penale responsabilità nei confronti del ricorrente, e comunque i riscontri che tale attendibilità ha ricevuto dalle dichiarazioni della moglie del predetto e dalle parziali ammissioni del PE, accompagnate dall'inverosimiglianza della sua versione, rendono adeguatamente conto del giudizio dì penale responsabilità espresso nei confronti del ricorrente anche in ordine al reato di usura di cui al capo a), pur nell'assenza di conferme documentali in ordine all'ammontare delle somme corrisposte in restituzione. 3. Anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono inammissibili perché volti, nella sostanza, a censurare nel merito la decisione impugnata, prospettando una diversa "lettura" • 5 degli elementi di prova acquisiti, valutati invece senza vizi logici dalla Corte territoriale, laddove questa ha evidenziato che anche i soli ritardi nel pagamento delle rate da parte dei CO provocavano reazioni violente da parte del PE, che si presentava presso l'abitazione della persona offesa "con insistenza per chiedere la restituzione del prestito avanzando minacce di morte, palesando conoscenze nel mondo della malavita ed il possesso di una pistola": contrariamente alla prospettazione difensiva, si tratta di condotta per sua natura idonea a coartare la volontà della persona offesa, come riconosciuto dalla sentenza impugnata e confermato dal rilievo che le condotte minatorie erano state poste in essere anche prima dell'interruzione dei pagamenti, in occasione di semplici ritardi o sospensioni, almeno fino all'interruzione dovuta alle difficoltà economiche della persona offesa. Anche con riferimento al reato di estorsione di cui al capo d), deve rilevarsi la manifesta infondatezza della prospettazione difensiva secondo cui il reato non potrebbe ritenersi consumato in considerazione delle minacce di presentarsi presso il laboratorio della persona offesa e di esercitare pressioni sulla figlia di questo, oltre che di rivolgersi alle sue conoscenze nel mondo della malavita, avendo AT CO pagato quanto riteneva dovuto, atteso che, invece, dalla sentenza impugnata emerge che, a fronte di un prestito di sole euro 5.000,00, il CO, anche a seguito delle minacce subìte in occasione di meri ritardi nei pagamenti, ebbe a corrispondere al ricorrente la somma di euro 14.700,00. 4. Il quarto motivo di impugnazione è manifestamente infondato perché non prospetta argomenti idonei a contrastare il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte di legittimità, al quale occorre dare seguito, secondo il quale con l'aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n. 3 bis cod. pen. il legislatore ha inteso tutelare maggiormente tutti i fatti commessi all'interno della privata dimora della parte offesa indipendentemente dalle modalità di ingresso dell'autore del fatto nei luoghi indicati e dalla relazione possibile tra lo stesso autore, la vittima ed i medesimi luoghi. Ciò in quanto è unicamente il riferimento oggettivo ad assumere particolare valenza nella volontà del legislatore di tutelare in maniera rafforzata l'inviolabilità dell'abitazione destinata a residenza e di ogni altro luogo di privata dimora, come emerge anche dal tenore letterale della norma: l'art. 628 comma 3 n.3 bis cod. pen. prevede infatti un aggravamento di pena "se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624 bis...", mentre l'art. 624 bis cod. pen. prevede il fatto di chi commette il fatto "mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa"; la differenza terminologica usata, dove nel primo caso ciò che viene in rilievo è la commissione del fatto "nei luoghi", mentre nel secondo il fatto avviene "mediante introduzione", sta a significare che ciò che sì è inteso punire con l'aggravante in esame è proprio la particolare odiosità del crimine che la persona offesa subisce nella propria abitazione o altro luogo di privata dimora, luogo dove maggiormente dovrebbe sentirsi tutelato ed al sicuro (Sez. 2, n. 28756 del 07/10/2020, F., Rv. 279672 - 01; Sez. 2, 30959 del 14/07/2016, t. 6 Il relatore Il Presidente Morarasu, Rv. 267575 - 01). 5. Inammissibile, infine, è anche l'ultimo motivo di impugnazione, con il quale viene prospettata l'omessa motivazione in ordine al giudizio di equivalenza tra circostanze, che si assume espresso senza valorizzare l'età dell'imputato, l'assenza di carichi pendenti, la distanza temporale tra i fatti e le modalità delle condotte, in quanto le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, attenendo al merito della decisione impugnata, sono censurabili in Cassazione soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 46343 del 26/10/2016, Montesano, Rv. 268473 - 01), ipotesi in alcun modo ravvisabile nel caso di specie. La Corte territoriale, infatti, senza incorrere in illogicità alcuna ha fondato sull'incensuratezza del PE e sulla sua età il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in misura ritenuta solo equivalente alle circostanze aggravanti "in ragione del contesto parafamiliare in cui sono maturati i fatti". 6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro, nonché alla refusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile CO AT, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile CO AT, che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Così deciso in data 29 maggio 2025
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale FLAVIA ALEMI, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso uditi il difensori: l'avvocato MITTICA FRANCESCA in qualità di sostituto processuale dell'avvocato PIGNATELLI NG, difensore della parte civile OC EN, ha chiesto dich$rarsi l'inammissibiltà o in subordine rigettare il ricorso. L'avvocato PEZZOLLA GUGLIELMO in sostituzione dell'avvocato SEGRETI FABIO difensore di ET CE ha chiesto l'accoglimento del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 29508 Anno 2025 Presidente: CAPUTO NG Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 29/05/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18/10/2023 il Tribunale di Napoli Nord riconosceva la penale responsabilità di ES PE in ordine a due delitti di usura continuata e due delitti di estorsione continuata ed aggravata, posti in essere ai danni di AT CO e di TO CO, esclusa l'aggravante dello stato di bisogno delle persone offese, e lo condannava alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile AT CO. Nella ricostruzione dei fatti operata sulla base delle deposizioni testimoniali delle persone offese, della moglie di AT CO e di ufficiali di polizia giudiziaria, il primo giudice riconosceva che AT CO aveva ricevuto in prestito dal PE la somma di euro 5.000,00 per iniziare l'attività di odontotecnico, con l'accordo di restituzione di una prima rata di euro 700,00 e di successive rate mensili di euro 350,00 fino a concorrenza della quota capitale, senza mai parlare esplicitamente di interessi, tanto che il CO realizzava solo in seguito che le rate mensili corrisposte erano finalizzate solo al pagamento di interessi, in quanto restava invariata la quota capitale nonostante il pagamento della somma di euro 14.700,00. I ritardi nei pagamenti non erano tollerati e quando si verificavano provocavano prima interventi del PE nel laboratorio o nell'abitazione della persona offesa, con tono arrogante ed alterato e, poi, anche esplicite minacce del PE di ripresentarsi nel laboratorio per esercitare pressioni sulla figlia del CO e di rivolgersi a "persone di malaffare". Dalla ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza del Tribunale emergeva, inoltre, che anche TO CO, che conosceva il PE in quanto suocero del cognato, si era rivolto a questo per il prestito di 20.000,00 euro, con l'accordo di una restituzione di rate mensili per euro 500,00, poi ridotte a 300,00 euro per le difficoltà economiche del debitore, fino al pagamento complessivo di euro 24.000,00, residuando una pretesa di ulteriori euro 15.000,00. All'emergere di difficoltà economiche del debitore e, poi, a seguito dell'interruzione dei pagamenti, il PE si era presentato nell'abitazione del CO chiedendo la restituzione di quanto preteso con minacce di morte e, anche in questo caso, con riferimenti alla conoscenza del mondo della malavita ed al possesso di una pistola. 2. La Corte di Appello di Napoli con sentenza del 10/10/2024 ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado con il riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate e la rideterminazione della pena, confermando nel resto la sentenza impugnata. 3. Avverso la sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso per cassazione il PE, affidandolo a cinque motivi di impugnazione: 2 3.1. Con il primo motivo di ricorso la difesa ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione, in relazione all'art. 644 cod. pen., con riferimento al reato di usura ai danni sia di TO CO (capo c) che di AT CO (capo a). Quanto al primo, deduce il ricorrente che la testimonianza della persona offesa si sarebbe rivelata imprecisa e contraddittoria ed il carattere usurario dell'accordo sarebbe stato riconosciuto a fronte di un'indimostrata e sopraggiunta pretesa del PE di ottenere la restituzione di euro 39.000,00 pur in assenza di un accordo tra le parti: tale assenza, ad avviso della difesa, escludeva la possibilità di ritenere realizzata la consumazione del delitto al momento della pattuizione, dovendosi, al più, ritenere consumata l'usura attraverso la dazione nel tempo di somme a tasso usurario. Sul punto, però, la natura usuraria degli interessi sarebbe stata riconosciuta dai giudici di merito in maniera esclusivamente induttiva, nel difetto di elementi concreti, idonei a dimostrare il superamento del tasso-soglia, nulla riferendo le sentenze in ordine ai tempi ed alla durata del prestito, nonché alle date ed alle somme dei singoli pagamenti effettuati. Con riferimento all'usura ai danni di AT CO, invece, il ricorrente deduce che la persona offesa ha riconosciuto di aver ricevuto la somma di euro 5.000,00 in assenza di espressa pattuizione in ordine agli interessi, sicché si verserebbe in ipotesi di usura frazionata, realizzata mediante il pagamento dei ratei mensili, riconosciuta nonostante l'assenza assoluta di documentazione in grado di confermare le dichiarazioni della persona offesa di aver restituito la somma di euro 14.700,00. 3.2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione, in relazione all'art. 629 cod. pen., con riferimento al reato di estorsione ai danni di TO CO (capo d), assumendo che, a fronte di un motivo di appello volto ad evidenziare l'inidoneità delle minacce a coartare la volontà della persona offesa, la sentenza impugnata si è limitata a valorizzare il tenore delle espressioni utilizzate dal ricorrente, ritenendole in grado di evidenziarne il carattere violento e minaccioso dei suoi comportamenti. 3.3. Il ricorrente ha altresì dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 56 e 629 cod. pen., con riferimento al reato di estorsione ai danni di TO CO (capo d). Premesso che la persona offesa avrebbe sospeso i pagamenti nel momento in cui riteneva sufficiente la somma versata sino ad allora, restando vana la pretesa del PE di ricevere ulteriori somme, ad avviso del ricorrente l'assunto della Corte di Appello secondo cui l'attività minatoria era stata posta in essere anche durante il rapporto si riferirebbe ad attività del tutto ininfluente, avendo il CO pagato quanto riteneva giusto, indipendentemente 3 dall'atteggiamento del PE, rivelatosi inidoneo alla consumazione del reato contestato. 3.4. Con il quarto motivo di impugnazione il ricorrente ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione, in relazione all'art. 628 comma 3 n. 3 bis cod. pen., con riferimento al reato di estorsione ai danni di TO CO (capo d), assumendo che, in considerazione dei rapporti di amicizia, quasi familiari, che intercorrevano tra le parti, avrebbe dovuto escludersi l'aggravante dell'aver commesso il fatto in luogo di privata dimora, non potendosi condividere l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'aggravante sarebbe configurabile perfino quando autore del reato e vittima siano conviventi, non ricorrendo, ad avviso della difesa, il carattere maggiormente intimidatorio in tutti quei casi nei quali l'autore del fatto si introduca nell'abitazione della persona offesa con il consenso di questa. 3.5. Con l'ultimo motivo di impugnazione, infine, è stata dedotta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'art. 62 bis cod. pen., per essersi omessa qualsiasi spiegazione in ordine al giudizio di equivalenza tra circostanze, senza valorizzare l'età dell'imputato, quasi ottantenne, l'assenza di carichi pendenti, la distanza temporale tra i fatti e le modalità delle condotte che non apparivano particolarmente gravi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi addotti si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata. 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in primo luogo, laddove contesta nel merito il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese, effettuato dalla sentenza impugnata senza incorrere in vizio logico alcuno ed in piena conformità all'ormai consolidato insegnamento di questa Corte di Cassazione, anche a sezioni unite, secondo il quale la deposizione della persona offesa può essere assunta, anche da sola, come prova della responsabilità dell'imputato, purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., che richiedono la presenza di riscontri esterni;
tuttavia, qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può rendere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Rv. 253214 - 01; Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Rv. 279070 - 01; Sez. 4, n. 410 del 09/11/2021, Rv. 282558 - 01). Nel pieno rispetto di tali principi, la sentenza impugnata ha fondato il giudizio di piena attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese sul rilievo che queste si sono mostrate "assolutamente analitiche e prive di contraddizioni significative", mostrando incertezze solo su particolari del tutto secondari, ritenute perciò inevitabilmente connesse al tempo trascorso tra i 4 fatti e le deposizioni testimoniali, e tale valutazione di attendibilità è stata anche corroborata fa una pluralità di riscontri, forniti dalla deposizione testimoniale della moglie di AT CO, dall'esito della perquisizione effettuata nell'abitazione del ricorrente e perfino dalle stesse dichiarazioni di quest'ultimo che, lungi dal negare la concessione dei prestiti, ha prospettato modalità e termini diversi sulla base di ricostruzioni ragionevolmente valutate dalla Corte territoriale come illogiche ed inverosimili. Nel contestare tali valutazioni il ricorrente prospetta una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata in via esclusiva al giudice di merito (Sez. U., 30/47/1997, n. 6402, riv. 207944), sicché non sono deducibili, quali motivi di ricorso per cassazione, censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze inerenti la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965). Contrariamente all'assunto del ricorrente, non rileva, pertanto, ai fini della configurabilità del reato contestato la mancanza di documentazione in ordine all'entità delle somme corrisposte dalle persone offese al PE, né la circostanza che gli interessi corrisposti da TO CO non siano stati concordati preventivamente al momento dell'erogazione del prestito, atteso che l'art. 644 cod. pen. punisce anche la dazione, e non solo la promessa, di interessi usurari e, peraltro, nella ricostruzione dì giudici di merito, "era chiaro alle parti che (gli interessi: n.d.e.) vi sarebbero stati e sarebbero stati quantificati dal PE", né può ritenersi incongrua la motivazione della sentenza laddove ha riconosciuto il carattere usurario di interessi corrisposti da TO CO con il pagamento della somma di euro 24.000, con residua pretesa di ulteriori 15.000 euro, a fronte di un prestito di soli 20.000 euro. Analogamente, la riconosciuta attendibilità delle dichiarazioni di AT CO, di per sé sufficiente a fondare un giudizio di penale responsabilità nei confronti del ricorrente, e comunque i riscontri che tale attendibilità ha ricevuto dalle dichiarazioni della moglie del predetto e dalle parziali ammissioni del PE, accompagnate dall'inverosimiglianza della sua versione, rendono adeguatamente conto del giudizio dì penale responsabilità espresso nei confronti del ricorrente anche in ordine al reato di usura di cui al capo a), pur nell'assenza di conferme documentali in ordine all'ammontare delle somme corrisposte in restituzione. 3. Anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono inammissibili perché volti, nella sostanza, a censurare nel merito la decisione impugnata, prospettando una diversa "lettura" • 5 degli elementi di prova acquisiti, valutati invece senza vizi logici dalla Corte territoriale, laddove questa ha evidenziato che anche i soli ritardi nel pagamento delle rate da parte dei CO provocavano reazioni violente da parte del PE, che si presentava presso l'abitazione della persona offesa "con insistenza per chiedere la restituzione del prestito avanzando minacce di morte, palesando conoscenze nel mondo della malavita ed il possesso di una pistola": contrariamente alla prospettazione difensiva, si tratta di condotta per sua natura idonea a coartare la volontà della persona offesa, come riconosciuto dalla sentenza impugnata e confermato dal rilievo che le condotte minatorie erano state poste in essere anche prima dell'interruzione dei pagamenti, in occasione di semplici ritardi o sospensioni, almeno fino all'interruzione dovuta alle difficoltà economiche della persona offesa. Anche con riferimento al reato di estorsione di cui al capo d), deve rilevarsi la manifesta infondatezza della prospettazione difensiva secondo cui il reato non potrebbe ritenersi consumato in considerazione delle minacce di presentarsi presso il laboratorio della persona offesa e di esercitare pressioni sulla figlia di questo, oltre che di rivolgersi alle sue conoscenze nel mondo della malavita, avendo AT CO pagato quanto riteneva dovuto, atteso che, invece, dalla sentenza impugnata emerge che, a fronte di un prestito di sole euro 5.000,00, il CO, anche a seguito delle minacce subìte in occasione di meri ritardi nei pagamenti, ebbe a corrispondere al ricorrente la somma di euro 14.700,00. 4. Il quarto motivo di impugnazione è manifestamente infondato perché non prospetta argomenti idonei a contrastare il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte di legittimità, al quale occorre dare seguito, secondo il quale con l'aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n. 3 bis cod. pen. il legislatore ha inteso tutelare maggiormente tutti i fatti commessi all'interno della privata dimora della parte offesa indipendentemente dalle modalità di ingresso dell'autore del fatto nei luoghi indicati e dalla relazione possibile tra lo stesso autore, la vittima ed i medesimi luoghi. Ciò in quanto è unicamente il riferimento oggettivo ad assumere particolare valenza nella volontà del legislatore di tutelare in maniera rafforzata l'inviolabilità dell'abitazione destinata a residenza e di ogni altro luogo di privata dimora, come emerge anche dal tenore letterale della norma: l'art. 628 comma 3 n.3 bis cod. pen. prevede infatti un aggravamento di pena "se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624 bis...", mentre l'art. 624 bis cod. pen. prevede il fatto di chi commette il fatto "mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa"; la differenza terminologica usata, dove nel primo caso ciò che viene in rilievo è la commissione del fatto "nei luoghi", mentre nel secondo il fatto avviene "mediante introduzione", sta a significare che ciò che sì è inteso punire con l'aggravante in esame è proprio la particolare odiosità del crimine che la persona offesa subisce nella propria abitazione o altro luogo di privata dimora, luogo dove maggiormente dovrebbe sentirsi tutelato ed al sicuro (Sez. 2, n. 28756 del 07/10/2020, F., Rv. 279672 - 01; Sez. 2, 30959 del 14/07/2016, t. 6 Il relatore Il Presidente Morarasu, Rv. 267575 - 01). 5. Inammissibile, infine, è anche l'ultimo motivo di impugnazione, con il quale viene prospettata l'omessa motivazione in ordine al giudizio di equivalenza tra circostanze, che si assume espresso senza valorizzare l'età dell'imputato, l'assenza di carichi pendenti, la distanza temporale tra i fatti e le modalità delle condotte, in quanto le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, attenendo al merito della decisione impugnata, sono censurabili in Cassazione soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 46343 del 26/10/2016, Montesano, Rv. 268473 - 01), ipotesi in alcun modo ravvisabile nel caso di specie. La Corte territoriale, infatti, senza incorrere in illogicità alcuna ha fondato sull'incensuratezza del PE e sulla sua età il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in misura ritenuta solo equivalente alle circostanze aggravanti "in ragione del contesto parafamiliare in cui sono maturati i fatti". 6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro, nonché alla refusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile CO AT, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile CO AT, che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Così deciso in data 29 maggio 2025