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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 18/11/2025, n. 1625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1625 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
Dott. Edoardo Martinelli Giudice
Dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2958 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2025, promossa da
rappresentata e difesa dall'avvocato Luisa NARDI Parte_1
contro rappresentato e difeso dall'avvocato Sofia COLASANTO Controparte_1
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_2
Tribunale di Vicenza.
In punto: separazione giudiziale.
Conclusioni comuni delle parti:
1 Chiedono che il Tribunale omologhi la loro separazione alle seguenti condizioni:
a)i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b)la figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori secondo la regola Per_1
dell'affido condiviso, con collocamento e residenza presso la madre;
c)la casa coniugale, sita in Arzignano via San Matteo n. 24, viene assegnata a
[...]
con termine a fino al 4.12.2025 per Parte_1 Controparte_1
rilasciarla;
d)salvo diverso accordo, il padre potrà vedere e tenere con sè la figlia secondo le seguenti modalità:
-un week end ogni 15 giorni, dal sabato all'uscita da scuola fino alla domenica alle ore
21;
-due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive (con pari diritto della madre) in periodo da concordarsi entro il 30 Maggio di ogni anno;
-cinque giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di
Natale o quello di Capodanno;
-tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua
o il Lunedì dell'Angelo;
e)il padre contribuirà al mantenimento della figlia con la somma di euro 300, Per_1
annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, da versare a Parte_1
entro il giorno 15 di ogni mese;
f)le spese straordinarie relative alla figlia , come da protocollo del Tribunale Per_1
di Vicenza, saranno a carico dei genitori al 50%; l'assegno unico sarà percepito interamente da;
Parte_1
g)dal momento del rilascio dell'immobile di Arzignano via San Matteo 24,
verserà (entro il giorno 15 del mese) alla moglie per sei mesi Controparte_1
2 la somma di euro 300 mensili, quale contributo alle spese familiari e di gestione della casa;
h)spese compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto l'accordo raggiunto dalle parti, conclude per il suo accoglimento.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 16.6.2025 premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con in Arzignano l'1.9.2001, che dall'unione Controparte_1
erano nati tre figli, che il matrimonio era entrato in irreversibile crisi, chiedeva fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate.
Con comparsa in data 14.10.2025 si costituiva in giudizio Controparte_1
aderendo alla domanda di separazione, ma a condizioni diverse da quelle ex adverso
indicate.
All'udienza del 4.11.2025 i coniugi comparivano personalmente avanti il Giudice
Relatore e raggiungevano un accordo su tutte le questioni controverse, precisando conformi conclusioni.
La causa era quindi rimessa Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve trovare accoglimento.
I coniugi concordano infatti sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve pertanto dichiararsi la separazione personale delle parti.
3 Nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore , alla prevalente collocazione della stessa presso Per_1
la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene Per_1
congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei coniugi ed alle esigenze della figlia.
La casa familiare va assegnata a , quale genitore collocatario Parte_1
della figlia minore . Per_1
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese di lite, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a)omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1
uniti in matrimonio in Arzignano l'1.9.2001 con atto trascritto Controparte_1
al n. 52, parte II, serie A, anno 2001, alle condizioni in epigrafe riportate;
b)compensa le spese .
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 18.11.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
Dott. Edoardo Martinelli Giudice
Dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2958 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2025, promossa da
rappresentata e difesa dall'avvocato Luisa NARDI Parte_1
contro rappresentato e difeso dall'avvocato Sofia COLASANTO Controparte_1
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_2
Tribunale di Vicenza.
In punto: separazione giudiziale.
Conclusioni comuni delle parti:
1 Chiedono che il Tribunale omologhi la loro separazione alle seguenti condizioni:
a)i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b)la figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori secondo la regola Per_1
dell'affido condiviso, con collocamento e residenza presso la madre;
c)la casa coniugale, sita in Arzignano via San Matteo n. 24, viene assegnata a
[...]
con termine a fino al 4.12.2025 per Parte_1 Controparte_1
rilasciarla;
d)salvo diverso accordo, il padre potrà vedere e tenere con sè la figlia secondo le seguenti modalità:
-un week end ogni 15 giorni, dal sabato all'uscita da scuola fino alla domenica alle ore
21;
-due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive (con pari diritto della madre) in periodo da concordarsi entro il 30 Maggio di ogni anno;
-cinque giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di
Natale o quello di Capodanno;
-tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua
o il Lunedì dell'Angelo;
e)il padre contribuirà al mantenimento della figlia con la somma di euro 300, Per_1
annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, da versare a Parte_1
entro il giorno 15 di ogni mese;
f)le spese straordinarie relative alla figlia , come da protocollo del Tribunale Per_1
di Vicenza, saranno a carico dei genitori al 50%; l'assegno unico sarà percepito interamente da;
Parte_1
g)dal momento del rilascio dell'immobile di Arzignano via San Matteo 24,
verserà (entro il giorno 15 del mese) alla moglie per sei mesi Controparte_1
2 la somma di euro 300 mensili, quale contributo alle spese familiari e di gestione della casa;
h)spese compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto l'accordo raggiunto dalle parti, conclude per il suo accoglimento.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 16.6.2025 premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con in Arzignano l'1.9.2001, che dall'unione Controparte_1
erano nati tre figli, che il matrimonio era entrato in irreversibile crisi, chiedeva fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate.
Con comparsa in data 14.10.2025 si costituiva in giudizio Controparte_1
aderendo alla domanda di separazione, ma a condizioni diverse da quelle ex adverso
indicate.
All'udienza del 4.11.2025 i coniugi comparivano personalmente avanti il Giudice
Relatore e raggiungevano un accordo su tutte le questioni controverse, precisando conformi conclusioni.
La causa era quindi rimessa Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve trovare accoglimento.
I coniugi concordano infatti sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve pertanto dichiararsi la separazione personale delle parti.
3 Nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore , alla prevalente collocazione della stessa presso Per_1
la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene Per_1
congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei coniugi ed alle esigenze della figlia.
La casa familiare va assegnata a , quale genitore collocatario Parte_1
della figlia minore . Per_1
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese di lite, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a)omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1
uniti in matrimonio in Arzignano l'1.9.2001 con atto trascritto Controparte_1
al n. 52, parte II, serie A, anno 2001, alle condizioni in epigrafe riportate;
b)compensa le spese .
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 18.11.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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