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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 11/03/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, composto dai magistrati: dott. Davide Storti PRESIDENTE dott.ssa Flavia Mazzini GIUDICE dott. Lorenzo Pini GIUDICE rel.
Nell'ambito del procedimento iscritto al n. 125/2024 Rge. Ist. fall. avviato su domanda di
Curatela soc. Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
La Curatela della procedura di liquidazione giudiziale relativa alla soc. Parte_1
, in data 23.10.2024 presentava istanza affinché venisse dichiarato il fallimento in
[...] estensione ex art. 256 cod. crisi anche della soc. in quanto ritenuta Parte_2 socio illimitatamente responsabile di una (super)società di fatto esistente tra queste.
All'udienza nessuno compariva per la parte resistente nonostante la rituale notifica avvenuta via pec dalla Cancelleria ai sensi dell'art. 40 co. 6 cod. crisi
Il co. 5 dell'art. 256 cod. crisi prevede oggi l'estensione al socio allorquando, dichiarato la liquidazione giudiziale di un imprenditore individuale o di una società, risulti poi che
1 l'impresa era riferibile ad una società di cui l'impresa in liquidazione giudiziale è socio illimitatamente responsabile.
Il meccanismo delineato dalla norma, che implica la ripercussione (successiva) della liquidazione giudiziale sul socio, quindi implica l'esistenza di una super-società di fatto
(che, in quanto irregolare, non può che essere di persone) la cui insolvenza provoca, prima, il fallimento della citata (super)società occulta e, poi, quello degli altri soci illimitatamente responsabili di essa.
Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è necessario che venga data, in concreto, prova sia dell'esistenza che dell'insolvenza della società di fatto.
Con riguardo al primo aspetto (esistenza), la giurisprudenza ha affermato in termini generali che “L'esistenza di una qualunque società, semplice, di persone, di capitali, regolare, irregolare, e quindi anche di una società di fatto, richiede il concorso di un elemento oggettivo, rappresentato dal conferimento di beni o servizi, con la formazione di un fondo comune, e di un elemento soggettivo, costituito dalla comune intenzione dei contraenti di vincolarsi e di collaborare per conseguire risultati patrimoniali comuni nell'esercizio collettivo di un'attività imprenditoriale. Tale comune intenzione costituisce il contratto sociale, senza del quale la società, qualsiasi società, non può esistere. Quel che caratterizza la società di fatto, e la differenzia dalla società irregolare, non è dunque la mancanza del contratto sociale, ma il modo in cui questo si manifesta e si esteriorizza;
esso infatti può essere stipulato anche tacitamente, e risultare da manifestazioni esteriori dell'attività di gruppo, quando esse, per la loro sintomaticità e concludenza, evidenzino
l'esistenza della società” (cass. n. 1961/00) e, in particolare, che “L'esistenza del rapporto sociale, anche ai fini della dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente responsabile a norma dell'art. 147 legge fallim., può risultare da indici rivelatori quali le fideiussioni e i finanziamenti in favore dell'imprenditore, allorquando essi, per la loro sistematicità e per ogni altro elemento concreto siano ricollegabili ad una costante opera di sostegno dell'attività di impresa, qualificabile come collaborazione di un socio al raggiungimento degli scopi sociali. Tale sistematicità non deve essere intesa in senso meramente quantitativo, potendo pochi interventi di finanziamento o di prestazione di garanzie costituire un idoneo indice rivelatore del rapporto societario in presenza di altre circostanze come, ad esempio, l'effettuazione in momenti decisivi per lo sviluppo dell'impresa o per evitarne la crisi” (cass. n. 3271/07).
2 Ora, nel caso di specie, risulta – quanto a proprietà, amministrazione, oggetto e sede - che:
le due società hanno nome pressoché identico ( e Controparte_2
) e la sede legale della resistente, sita in Cagli, via Purgotti, 41, Controparte_1 coincideva con la sede dello studio di consulenza S.C. anche della ) Parte_1
hanno sostanzialmente analogo oggetto sociale (esse operano nel settore dell'autotrasporto);
presso la sede legale della (in Fano- via Falcineto n. Controparte_2
36) non si è rinvenuto alcunché di riferibile alla suddetta società;
l'unica impiegata amministrativa della resistente, contemporaneamente, era anche dipendente con la medesima qualifica della società in liquidazione e prestava quindi il proprio lavoro per entrambe, nel medesimo ufficio, utilizzando le medesime dotazioni strumentali interfacciandosi con consulenti e commercialisti delle due società (peraltro gli stessi);
Sul piano dei rapporti intercorrenti tra i soggetti risulta che:
la società ha utilizzato quale forza lavoro il personale Controparte_1 formalmente dipendente della società oggi in liquidazione dal mese di ottobre 2019 in poi senza che sussista alcun atto negoziale formalizzato tra le due società regolante i rapporti posti in essere tra le stesse (vd. accertamenti Inps in atti), nonostante l'asserita presenza di rapporti d'appalto;
l'amministratore della società resistente riferiva che “la società in CP_3 liquidazione forniva il personale alla che ha la propria Controparte_1 organizzazione economica aziendale e mantiene i rapporti con i clienti finali”;
la scarna struttura aziendale della resistente ed il limitato personale (pochissimi dipendenti) non consentiva apparentemente di sostenere il volume d'affari
(fatturato di quasi due milioni di euro nel 2021), mentre – per contro – la società oggi in liquidazione giudiziale esponeva spese per il personale enormemente spropositate rispetto al fatturato (superiori circa del 328%)
ancora, secondo l'amministratore “…nel periodo in cui questi dipendenti CP_3 erano nella erano sempre gestiti da me che davo loro Parte_3 indicazioni di lavoro e i clienti presso cui effettuare le consegne. Se c'era bisogno di assumere altri autisti venivano da me a fare il colloquio e io spiegavo il lavoro da svolgere. teneva i dipendenti in carico lui però non faceva nulla Pt_3
3 dell'organizzazione dei dipendenti e del lavoro, sono sempre stato io a comandare... ci dovrebbero essere contratti di affitto [con la società in liquidazione giudiziale ndr] ma non riscuotiamo nessun canone per l'affitto. Il contratto serve per giustificare la guida dell'autista su quel camion in caso di controllo…” (vd. dichiarazioni in atti rilasciate all'ispettorato del lavoro);
il dipendente risulta aver contemporaneamente svolto nel periodo dal 15 Tes_1 al 17 gennaio 2020 lavoro a tempo pieno sia per la che per la Parte_1 [...]
; CP_1
Quanto appena esposto trova riscontro nella copiosa documentazione versata in atti dalla parte istante e non risultano elementi di segno contrario (che la parte resistente, non costituendosi, non ha pertanto eventualmente introdotto).
Alla luce di quanto illustrato sin qui appaiono, quindi, pienamente comprovati sia l'elemento oggettivo - conferimento di beni o servizi, con la formazione di un fondo comune (sede, beni, dipendenti) - e sia l'elemento soggettivo, costituito dalla comune intenzione dei contraenti di vincolarsi e di collaborare per conseguire risultati patrimoniali anch'essi comuni, elementi ricavabili dalla protratta e sistematica attività di sostegno reciproco, come dimostrata ai punti che precedono, tra le società in parola.
Deve, pertanto, darsi per esistente la (super)società di fatto tra le parti di questo giudizio.
Con riferimento, infine, al requisito dell'insolvenza di tale (super)compagine, la giurisprudenza di recente ha affermato che “Ai fini della dichiarazione di fallimento della
c.d. "supersocietà" di fatto è imprescindibile l'accertamento della sua specifica insolvenza, che è autonoma rispetto a quella di uno o più dei suoi soci, rappresentando quest'ultima una mera circostanza indiziante” (cass. n. 6030/21).
Sul punto, va ricordato che la società di fatto non è dotata di un proprio patrimonio
“visibile”, ragion per cui appare inevitabile operare anzitutto una disamina della capacità patrimoniale dei soci – soprattutto quelli ancora in bonis (essendo conclamata l'impossibilità di quelli già in liquidazione giudiziale) - al fine di verificare se costoro possano essere astrattamente, in grado di conferire gli strumenti necessari a far fronte al pagamento dei debiti.
A questo proposito, dall'istruttoria condotta ex art. 42 cod. crisi emerge che l'ultimo bilancio risale al 2022, che vi è un ingente indebitamento sia fiscale che contributivo
4 (solo quest'ultimo di quasi due milioni di euro e che non emerge a bilancio) e che l'attivo circolante già si rivela inferiore all'indebitamento a breve, ciò che lascia intendere l'inesistenza di mezzi adeguati per far fronte al regolare pagamento delle obbligazioni.
Appare inevitabile, quindi, concludere nel senso di ritenere pienamente convalidato – per via indiziaria e muovendo dalla condizione delle società socie - lo stato di insolvenza anche della (super)società.
Dimostrata, in ultimo, l'esistenza di una supersocietà cui partecipava anche la parte resistente e che risulta all'evidenza insolvente, la stessa è quindi da considerare fallita in estensione, "in via ascendente", ai sensi del comma 5 dell'art. 256 cod. crisi, e a ciò consegue che anche la società – socia di fatto e illimitatamente Controparte_1 responsabile – vada dichiarata sottoposta alla liquidazione giudiziale in ripercussione, "in via discendente".
P. Q. M.
Il Tribunale
(-) dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della (super)società di fatto esistente tra la soc. e la soc. e, per Controparte_2 Controparte_1
l'effetto, il fallimento in estensione ai sensi dell'art. 256 cod. crisi anche della soc.
[...]
quale socia illimitatamente responsabile della suddetta società di fatto;
CP_1 nomina il dott. Lorenzo Pini Giudice Delegato per la procedura e Curatore l'avv. Carla Conti con invito, rivolto a quest'ultimo, ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. cpc:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
5 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 cod. crisi;
stabilisce il giorno 09.06.2025 alle ore 11,15 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 cod. crisi mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, cod. crisi;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le
6 domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, cod. crisi
Autorizza la prenotazione a debito ex art. 146 DPR 115/02 del presente provvedimento ove ne sussistano i requisiti.
Pesaro, il 04/02/2025
Il Giudice est.
L. Pini
Il Presidente
D. Storti
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, composto dai magistrati: dott. Davide Storti PRESIDENTE dott.ssa Flavia Mazzini GIUDICE dott. Lorenzo Pini GIUDICE rel.
Nell'ambito del procedimento iscritto al n. 125/2024 Rge. Ist. fall. avviato su domanda di
Curatela soc. Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
La Curatela della procedura di liquidazione giudiziale relativa alla soc. Parte_1
, in data 23.10.2024 presentava istanza affinché venisse dichiarato il fallimento in
[...] estensione ex art. 256 cod. crisi anche della soc. in quanto ritenuta Parte_2 socio illimitatamente responsabile di una (super)società di fatto esistente tra queste.
All'udienza nessuno compariva per la parte resistente nonostante la rituale notifica avvenuta via pec dalla Cancelleria ai sensi dell'art. 40 co. 6 cod. crisi
Il co. 5 dell'art. 256 cod. crisi prevede oggi l'estensione al socio allorquando, dichiarato la liquidazione giudiziale di un imprenditore individuale o di una società, risulti poi che
1 l'impresa era riferibile ad una società di cui l'impresa in liquidazione giudiziale è socio illimitatamente responsabile.
Il meccanismo delineato dalla norma, che implica la ripercussione (successiva) della liquidazione giudiziale sul socio, quindi implica l'esistenza di una super-società di fatto
(che, in quanto irregolare, non può che essere di persone) la cui insolvenza provoca, prima, il fallimento della citata (super)società occulta e, poi, quello degli altri soci illimitatamente responsabili di essa.
Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è necessario che venga data, in concreto, prova sia dell'esistenza che dell'insolvenza della società di fatto.
Con riguardo al primo aspetto (esistenza), la giurisprudenza ha affermato in termini generali che “L'esistenza di una qualunque società, semplice, di persone, di capitali, regolare, irregolare, e quindi anche di una società di fatto, richiede il concorso di un elemento oggettivo, rappresentato dal conferimento di beni o servizi, con la formazione di un fondo comune, e di un elemento soggettivo, costituito dalla comune intenzione dei contraenti di vincolarsi e di collaborare per conseguire risultati patrimoniali comuni nell'esercizio collettivo di un'attività imprenditoriale. Tale comune intenzione costituisce il contratto sociale, senza del quale la società, qualsiasi società, non può esistere. Quel che caratterizza la società di fatto, e la differenzia dalla società irregolare, non è dunque la mancanza del contratto sociale, ma il modo in cui questo si manifesta e si esteriorizza;
esso infatti può essere stipulato anche tacitamente, e risultare da manifestazioni esteriori dell'attività di gruppo, quando esse, per la loro sintomaticità e concludenza, evidenzino
l'esistenza della società” (cass. n. 1961/00) e, in particolare, che “L'esistenza del rapporto sociale, anche ai fini della dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente responsabile a norma dell'art. 147 legge fallim., può risultare da indici rivelatori quali le fideiussioni e i finanziamenti in favore dell'imprenditore, allorquando essi, per la loro sistematicità e per ogni altro elemento concreto siano ricollegabili ad una costante opera di sostegno dell'attività di impresa, qualificabile come collaborazione di un socio al raggiungimento degli scopi sociali. Tale sistematicità non deve essere intesa in senso meramente quantitativo, potendo pochi interventi di finanziamento o di prestazione di garanzie costituire un idoneo indice rivelatore del rapporto societario in presenza di altre circostanze come, ad esempio, l'effettuazione in momenti decisivi per lo sviluppo dell'impresa o per evitarne la crisi” (cass. n. 3271/07).
2 Ora, nel caso di specie, risulta – quanto a proprietà, amministrazione, oggetto e sede - che:
le due società hanno nome pressoché identico ( e Controparte_2
) e la sede legale della resistente, sita in Cagli, via Purgotti, 41, Controparte_1 coincideva con la sede dello studio di consulenza S.C. anche della ) Parte_1
hanno sostanzialmente analogo oggetto sociale (esse operano nel settore dell'autotrasporto);
presso la sede legale della (in Fano- via Falcineto n. Controparte_2
36) non si è rinvenuto alcunché di riferibile alla suddetta società;
l'unica impiegata amministrativa della resistente, contemporaneamente, era anche dipendente con la medesima qualifica della società in liquidazione e prestava quindi il proprio lavoro per entrambe, nel medesimo ufficio, utilizzando le medesime dotazioni strumentali interfacciandosi con consulenti e commercialisti delle due società (peraltro gli stessi);
Sul piano dei rapporti intercorrenti tra i soggetti risulta che:
la società ha utilizzato quale forza lavoro il personale Controparte_1 formalmente dipendente della società oggi in liquidazione dal mese di ottobre 2019 in poi senza che sussista alcun atto negoziale formalizzato tra le due società regolante i rapporti posti in essere tra le stesse (vd. accertamenti Inps in atti), nonostante l'asserita presenza di rapporti d'appalto;
l'amministratore della società resistente riferiva che “la società in CP_3 liquidazione forniva il personale alla che ha la propria Controparte_1 organizzazione economica aziendale e mantiene i rapporti con i clienti finali”;
la scarna struttura aziendale della resistente ed il limitato personale (pochissimi dipendenti) non consentiva apparentemente di sostenere il volume d'affari
(fatturato di quasi due milioni di euro nel 2021), mentre – per contro – la società oggi in liquidazione giudiziale esponeva spese per il personale enormemente spropositate rispetto al fatturato (superiori circa del 328%)
ancora, secondo l'amministratore “…nel periodo in cui questi dipendenti CP_3 erano nella erano sempre gestiti da me che davo loro Parte_3 indicazioni di lavoro e i clienti presso cui effettuare le consegne. Se c'era bisogno di assumere altri autisti venivano da me a fare il colloquio e io spiegavo il lavoro da svolgere. teneva i dipendenti in carico lui però non faceva nulla Pt_3
3 dell'organizzazione dei dipendenti e del lavoro, sono sempre stato io a comandare... ci dovrebbero essere contratti di affitto [con la società in liquidazione giudiziale ndr] ma non riscuotiamo nessun canone per l'affitto. Il contratto serve per giustificare la guida dell'autista su quel camion in caso di controllo…” (vd. dichiarazioni in atti rilasciate all'ispettorato del lavoro);
il dipendente risulta aver contemporaneamente svolto nel periodo dal 15 Tes_1 al 17 gennaio 2020 lavoro a tempo pieno sia per la che per la Parte_1 [...]
; CP_1
Quanto appena esposto trova riscontro nella copiosa documentazione versata in atti dalla parte istante e non risultano elementi di segno contrario (che la parte resistente, non costituendosi, non ha pertanto eventualmente introdotto).
Alla luce di quanto illustrato sin qui appaiono, quindi, pienamente comprovati sia l'elemento oggettivo - conferimento di beni o servizi, con la formazione di un fondo comune (sede, beni, dipendenti) - e sia l'elemento soggettivo, costituito dalla comune intenzione dei contraenti di vincolarsi e di collaborare per conseguire risultati patrimoniali anch'essi comuni, elementi ricavabili dalla protratta e sistematica attività di sostegno reciproco, come dimostrata ai punti che precedono, tra le società in parola.
Deve, pertanto, darsi per esistente la (super)società di fatto tra le parti di questo giudizio.
Con riferimento, infine, al requisito dell'insolvenza di tale (super)compagine, la giurisprudenza di recente ha affermato che “Ai fini della dichiarazione di fallimento della
c.d. "supersocietà" di fatto è imprescindibile l'accertamento della sua specifica insolvenza, che è autonoma rispetto a quella di uno o più dei suoi soci, rappresentando quest'ultima una mera circostanza indiziante” (cass. n. 6030/21).
Sul punto, va ricordato che la società di fatto non è dotata di un proprio patrimonio
“visibile”, ragion per cui appare inevitabile operare anzitutto una disamina della capacità patrimoniale dei soci – soprattutto quelli ancora in bonis (essendo conclamata l'impossibilità di quelli già in liquidazione giudiziale) - al fine di verificare se costoro possano essere astrattamente, in grado di conferire gli strumenti necessari a far fronte al pagamento dei debiti.
A questo proposito, dall'istruttoria condotta ex art. 42 cod. crisi emerge che l'ultimo bilancio risale al 2022, che vi è un ingente indebitamento sia fiscale che contributivo
4 (solo quest'ultimo di quasi due milioni di euro e che non emerge a bilancio) e che l'attivo circolante già si rivela inferiore all'indebitamento a breve, ciò che lascia intendere l'inesistenza di mezzi adeguati per far fronte al regolare pagamento delle obbligazioni.
Appare inevitabile, quindi, concludere nel senso di ritenere pienamente convalidato – per via indiziaria e muovendo dalla condizione delle società socie - lo stato di insolvenza anche della (super)società.
Dimostrata, in ultimo, l'esistenza di una supersocietà cui partecipava anche la parte resistente e che risulta all'evidenza insolvente, la stessa è quindi da considerare fallita in estensione, "in via ascendente", ai sensi del comma 5 dell'art. 256 cod. crisi, e a ciò consegue che anche la società – socia di fatto e illimitatamente Controparte_1 responsabile – vada dichiarata sottoposta alla liquidazione giudiziale in ripercussione, "in via discendente".
P. Q. M.
Il Tribunale
(-) dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della (super)società di fatto esistente tra la soc. e la soc. e, per Controparte_2 Controparte_1
l'effetto, il fallimento in estensione ai sensi dell'art. 256 cod. crisi anche della soc.
[...]
quale socia illimitatamente responsabile della suddetta società di fatto;
CP_1 nomina il dott. Lorenzo Pini Giudice Delegato per la procedura e Curatore l'avv. Carla Conti con invito, rivolto a quest'ultimo, ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. cpc:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
5 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 cod. crisi;
stabilisce il giorno 09.06.2025 alle ore 11,15 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 cod. crisi mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, cod. crisi;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le
6 domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, cod. crisi
Autorizza la prenotazione a debito ex art. 146 DPR 115/02 del presente provvedimento ove ne sussistano i requisiti.
Pesaro, il 04/02/2025
Il Giudice est.
L. Pini
Il Presidente
D. Storti
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