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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 04/03/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Fi- lippo Palumbo, provvedendo ai sensi degli artt. 281-sexies, comma terzo, e
127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149,
c.d. "Riforma Cartabia") all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza,
letti ed esaminati gli atti di causa;
richiamato il contenuto del precedente provvedimento di fissazione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., che, dalla consultazione del fascicolo telematico, risulta essere stato debitamente comunicato alle parti;
preso atto delle note di trattazione scritta in sostituzione della citata udien- za, depositate telematicamente in atti e da intendersi qui integralmente ri- chiamate;
rilevato che parte ricorrente ha fornito prova della rituale notifica del ricor- so e del pedissequo decreto di fissazione di udienza alla controparte, la quale non risulta essersi costituita in giudizio;
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e che il presente procedimento risulta instaurato do- po la data del 28.02.2023, sicché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs. 149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito applicabile richiamato dal predetto art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello sem- plificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss. c.p.c.;
ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi dei citati artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 otto- bre 2022 n. 149, c.d. "Riforma Cartabia"), atteso che parte convenu- ta/resistente, nonostante la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, non si è costituita in giudizio e parte attri- ce/ricorrente, nelle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha espressa-
Pag. 1 di 8 mente chiesto la decisione della causa, formulando anche le relative conclu- sioni;
pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 2548 / 2023 promosso da:
1. , nata a [...] Controparte_1
Minas Gerais in Brasile) il 07.11.1961
2. , nata a [...] Parte_1 di Minas Gerais in Brasile) il 23.05.1994, tutti elettivamente domiciliati, ai fini del presente giudizio, presso il domi- cilio digitale dell'avv. Silvana Beckhauser, che li rappresenta e difende, giu- ste procure speciali versate in atti;
- parti ricorrenti -
nei confronti del , in persona del Ministro Controparte_2
p.t.
- parte resistente non costituita -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
FATTO E DI DIRITTO
1. - I ricorrenti hanno proposto ricorso avverso il al Controparte_2 fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea retta ed ininterrotta di “1. Sig.
(di e nac- Persona_1 Controparte_3 Persona_2 que a Maratea (PZ) il 04.05.1876, si sposò a Maratea (PZ) il 30.05.1901 con la
Sig.ra E, una volta emigrato in Brasile, mori a Leo- Persona_3 poldina (Stato di Minas Gerais in Brasile) il 03.12.1965. In allegato (all. 2) sono prodotti l'estratto per riassunto dell'atto di nascita, l'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio e il certificato integrale di morte (con annotazioni di rettifica, con traduzione in italiano e apostille). Il Sig. non fu mai na- Persona_1 turalizzato brasiliano;
in allegato (all. 3) è prodotto il certificato negativo di natu- ralizzazione riferito al Sig. (con traduzione in italiano e Persona_1 apostille)”
Pag. 2 di 8 In particolare, gli odierni ricorrenti hanno dedotto in fatto quanto segue:
“2. Dal matrimonio di e nac- Persona_1 Persona_3 que la Sig.ra a AP (Stato di Minas Gerais in Brasile) il Persona_4
22.07.1914. Quest'ultima si sposò a OP (Stato di Minas Gerais in Brasile) il 21.02.1935 con il Sig. (che dopo sposata prese a Persona_5 chiamarsi . In allegato (all. 4) sono pro- Persona_6 dotti il certificato integrale di nascita e il certificato integrale di matrimonio (con annotazioni di rettifica, con traduzione in italiano e apostille).
3. Dal matrimonio di e Per_4 Persona_6 [...]
è nata la ricorrente Sig.ra a Persona_5 Controparte_1
OP (Stato di Minas Gerais in Brasile) il 07.11.1961. Quest'ultima si è spo- sata a EL RI (Stato di Minas Gerais in Brasile) il 26.07.1989 con il Sig.
In allegato (all. 5) sono prodotti il certificato Parte_2 integrale di nascita e il certificato integrale di matrimonio (con traduzione in ita- liano e apostille).
4. Dal matrimonio di e Controparte_1 [...]
è nata la ricorrente Sig.ra Parte_2 Persona_7 via a EL RI (Stato di Minas Gerais in Brasile) il 23.05.1994. In allegato
(all. 6) è prodotto il certificato integrale di nascita (con traduzione in italiano e apostille)”.
A sostegno della domanda, gli odierni ricorrenti hanno prodotto documenti e certificazioni, debitamente tradotte e apostillate, tali da considerarsi pro- vata la loro linea di discendenza italiana.
Il , nonostante la regolare notifica all'Avvocatura Di- Controparte_2 strettuale dello Stato di Potenza, non si costituiva nel presente procedimen- to e, pertanto, se ne dichiara la contumacia.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
2. - Preliminarmente, in ordine alla competenza del Tribunale adito, si os- serva che l'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge
17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37, ha previsto che la disposizione di cui sopra venisse applicata a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fis-
Pag. 3 di 8 sata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione, si osserva inoltre che decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le "Sezioni spe- cializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazio- ne dei cittadini dell'Unione Europea" presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello e la legge di conversione del 13 aprile
2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in mate- ria di "stato di cittadinanza italiana".
Alla luce di detti principi, posto che nel caso di specie i ricorrenti risiedono all'estero e che il sig. (conosciuto in Brasile anche co- Persona_1 me , , loro avo, nasceva a Maratea Persona_8 Persona_9
(Pz), città che rientra nella competenza del Distretto della Corte di Appello di Potenza, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Po- tenza - Sezione specializzata in materia di immigrazione protezione inter- nazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.
3. - In linea di principio, dovrebbe dunque affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poi- ché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e pertanto nessun dubbio viene a porsi in merito alla ope- ratività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975, sen- tenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di tra- smissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la per- dita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cit- tadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto Controparte_2 limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiede- re il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di re- sidenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Tuttavia, parte ricorrente ha tentato più volte di inviare al Parte_3
a EL RI la richiesta di riconoscimento della cittadi-
[...] nanza (schermate del 21.03.2023, 10.05.23, 05.06.23, – cfr. doc. 7), senza al- cun esito, in quanto sulla pagina web del portale consolare compare la dici- tura “Al momento non ci sono date disponibili per il servizio richiesto”.
Pag. 4 di 8 I ricorrenti hanno rappresentato, quindi, che il predetto ha in Parte_3 corso l'evasione di richieste formulate diversi anni addietro, versando in una situazione di paralisi dei propri uffici, considerato che per l'evasione delle richieste il impiega oltre sei anni (cfr. doc. 8) Parte_3
In merito all'interesse ad agire dei ricorrenti, va poi rilevato come questo venga definito dall'art. 100 c.p.c., quale condizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la domanda ad ottenere tutela giurisdizio- nale;
tale interesse deve essere concreto, cioè effettivo ed attuale, ossia esi- stente quantomeno al momento della decisione. Secondo l'opinione tradi- zionale, questo sorge quando vi è uno stato di obbiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a porvi rimedio. Tale in- teresse consiste, dunque, nella necessità di ottenere dal processo la prote- zione dell'interesse sostanziale a semplice e sola affermazione da parte del soggetto della lesione di un proprio diritto.
Ebbene, ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devo essere conclusi entro termi- ni determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole dura- ta del processo. Nella specie, il D.P.C.M. del 17 gennaio 2014 n. 33 prescrive che la durata massima del procedimento amministrativo per l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, da parte degli Uffici
Consolari, sia pari a 730 giorni. Ciononostante, per giurisprudenza preva- lente, il decorso del termine di 730 giorni non può essere configurato, in di- fetto di espressa previsione legislativa, come condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda, poiché, essendo la nozione di improcedibilità, intesa generalmente come conseguenza di un comporta- mento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, non potendo, attese le gravi conseguenze, procedersi ad applicazione ana- logica in materia sanzionatoria. A tutto ciò si aggiunga che l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civita- tis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano invero una lesione dell'interesse stesso, equivalente ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustifican- do in tal senso l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, sussiste l'interesse ad agire dei ricorrenti.
Pag. 5 di 8 4. - Nel merito il ricorso deve essere accolto per le seguenti ragioni.
Com'è noto, per principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricogni- zione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un sog- getto quale discendente di cittadino italiano (ex art. 1, comma 1, Legge n.
91/1992 E' cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ov- vero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono).
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa prece- dentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti di avo italiano emigrato all'estero si basano sostanzialmente sulla dimostra- zione della discendenza diretta da soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (nella specie l'avo emigrato); ed invero, al riguardo si
è espressa la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con le c.d. sen- tenze gemelle nn. 25317 e 25318 del 2022, che hanno affermato il seguente principio di diritto: “secondo la tradizione giuridica italiana,nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912
e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per atto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha na- tura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino ita- liano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”.
Nel caso di specie, va anzitutto rilevato che non risulta che l'avo degli odierni ricorrenti, il cittadino italiano (conosciuto in Persona_1
Brasile anche come , , nato a [...]- Persona_8 Persona_9 tea (Pz) il 30.05.1901, abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana in favo- re di quella brasiliana, come attestato dal certificato negativo di naturaliz- zazione rilasciato dal Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria
Nazionale di Giustizia e Cittadinanza, Dipartimento Migrazioni della Re-
Pag. 6 di 8 pubblica Federativa del Brasile in data 06.06.2022 (doc. 3 in atti), sicché ha potuto trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana ai suoi discendenti.
Al riguardo, la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscon- tro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
Più precisamente, dalla documentazione depositata emerge che l'avo ita- liano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” alla figlia , che a sua volta l'ha trasmessa alla figlia Persona_4 [...]
nata nel 1961, e che a sua volta l'ha trasmessa alla Controparte_1 figlia nata nel 1994. Emerge, inoltre, che la Persona_10 linea di discendenza dei ricorrenti è tale da non contemplare né eventi in- terruttivi rappresentati da passaggi per via materna intervenuti in epoca precostituzionale né tantomeno ostacoli di carattere normativo, ratione tem- poris, alla trasmissione della cittadinanza italiana.
In conclusione, alla luce di tutto quanto precede, il ricorso merita accogli- mento, dovendo dichiararsi che i ricorrenti sono cittadini italiani e disporsi l'adozione, da parte del , dei provvedimenti conse- Controparte_2 guenti.
5.- Sussistono giusti motivi, in ragione della peculiarità della materia e delle questioni trattate e della mancata costituzione di parte resistente, per com- pensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- DICHIARA la contumacia del resistente;
Controparte_2
- DICHIARA che i ricorrenti:
1. , nata a [...] Controparte_1
Minas Gerais in Brasile) il 07.11.1961
2. , nata a [...] Parte_1 di Minas Gerais in Brasile) il 23.05.1994, sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
- e per esso, all'Ufficiale Controparte_4 dello stato civile del Comune di Maratea (Pz), ovvero ogni altro competen- te, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza della persona indicata, provvedendo al- le eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Pag. 7 di 8 - DICHIARA le spese di lite integralmente compensate;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso il 26.02.2025
Il Giudice dott. Filippo Palumbo
Pag. 8 di 8
e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Fi- lippo Palumbo, provvedendo ai sensi degli artt. 281-sexies, comma terzo, e
127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149,
c.d. "Riforma Cartabia") all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza,
letti ed esaminati gli atti di causa;
richiamato il contenuto del precedente provvedimento di fissazione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., che, dalla consultazione del fascicolo telematico, risulta essere stato debitamente comunicato alle parti;
preso atto delle note di trattazione scritta in sostituzione della citata udien- za, depositate telematicamente in atti e da intendersi qui integralmente ri- chiamate;
rilevato che parte ricorrente ha fornito prova della rituale notifica del ricor- so e del pedissequo decreto di fissazione di udienza alla controparte, la quale non risulta essersi costituita in giudizio;
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e che il presente procedimento risulta instaurato do- po la data del 28.02.2023, sicché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs. 149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito applicabile richiamato dal predetto art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello sem- plificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss. c.p.c.;
ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi dei citati artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 otto- bre 2022 n. 149, c.d. "Riforma Cartabia"), atteso che parte convenu- ta/resistente, nonostante la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, non si è costituita in giudizio e parte attri- ce/ricorrente, nelle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha espressa-
Pag. 1 di 8 mente chiesto la decisione della causa, formulando anche le relative conclu- sioni;
pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 2548 / 2023 promosso da:
1. , nata a [...] Controparte_1
Minas Gerais in Brasile) il 07.11.1961
2. , nata a [...] Parte_1 di Minas Gerais in Brasile) il 23.05.1994, tutti elettivamente domiciliati, ai fini del presente giudizio, presso il domi- cilio digitale dell'avv. Silvana Beckhauser, che li rappresenta e difende, giu- ste procure speciali versate in atti;
- parti ricorrenti -
nei confronti del , in persona del Ministro Controparte_2
p.t.
- parte resistente non costituita -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
FATTO E DI DIRITTO
1. - I ricorrenti hanno proposto ricorso avverso il al Controparte_2 fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea retta ed ininterrotta di “1. Sig.
(di e nac- Persona_1 Controparte_3 Persona_2 que a Maratea (PZ) il 04.05.1876, si sposò a Maratea (PZ) il 30.05.1901 con la
Sig.ra E, una volta emigrato in Brasile, mori a Leo- Persona_3 poldina (Stato di Minas Gerais in Brasile) il 03.12.1965. In allegato (all. 2) sono prodotti l'estratto per riassunto dell'atto di nascita, l'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio e il certificato integrale di morte (con annotazioni di rettifica, con traduzione in italiano e apostille). Il Sig. non fu mai na- Persona_1 turalizzato brasiliano;
in allegato (all. 3) è prodotto il certificato negativo di natu- ralizzazione riferito al Sig. (con traduzione in italiano e Persona_1 apostille)”
Pag. 2 di 8 In particolare, gli odierni ricorrenti hanno dedotto in fatto quanto segue:
“2. Dal matrimonio di e nac- Persona_1 Persona_3 que la Sig.ra a AP (Stato di Minas Gerais in Brasile) il Persona_4
22.07.1914. Quest'ultima si sposò a OP (Stato di Minas Gerais in Brasile) il 21.02.1935 con il Sig. (che dopo sposata prese a Persona_5 chiamarsi . In allegato (all. 4) sono pro- Persona_6 dotti il certificato integrale di nascita e il certificato integrale di matrimonio (con annotazioni di rettifica, con traduzione in italiano e apostille).
3. Dal matrimonio di e Per_4 Persona_6 [...]
è nata la ricorrente Sig.ra a Persona_5 Controparte_1
OP (Stato di Minas Gerais in Brasile) il 07.11.1961. Quest'ultima si è spo- sata a EL RI (Stato di Minas Gerais in Brasile) il 26.07.1989 con il Sig.
In allegato (all. 5) sono prodotti il certificato Parte_2 integrale di nascita e il certificato integrale di matrimonio (con traduzione in ita- liano e apostille).
4. Dal matrimonio di e Controparte_1 [...]
è nata la ricorrente Sig.ra Parte_2 Persona_7 via a EL RI (Stato di Minas Gerais in Brasile) il 23.05.1994. In allegato
(all. 6) è prodotto il certificato integrale di nascita (con traduzione in italiano e apostille)”.
A sostegno della domanda, gli odierni ricorrenti hanno prodotto documenti e certificazioni, debitamente tradotte e apostillate, tali da considerarsi pro- vata la loro linea di discendenza italiana.
Il , nonostante la regolare notifica all'Avvocatura Di- Controparte_2 strettuale dello Stato di Potenza, non si costituiva nel presente procedimen- to e, pertanto, se ne dichiara la contumacia.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
2. - Preliminarmente, in ordine alla competenza del Tribunale adito, si os- serva che l'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge
17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37, ha previsto che la disposizione di cui sopra venisse applicata a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fis-
Pag. 3 di 8 sata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione, si osserva inoltre che decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le "Sezioni spe- cializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazio- ne dei cittadini dell'Unione Europea" presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello e la legge di conversione del 13 aprile
2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in mate- ria di "stato di cittadinanza italiana".
Alla luce di detti principi, posto che nel caso di specie i ricorrenti risiedono all'estero e che il sig. (conosciuto in Brasile anche co- Persona_1 me , , loro avo, nasceva a Maratea Persona_8 Persona_9
(Pz), città che rientra nella competenza del Distretto della Corte di Appello di Potenza, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Po- tenza - Sezione specializzata in materia di immigrazione protezione inter- nazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.
3. - In linea di principio, dovrebbe dunque affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poi- ché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e pertanto nessun dubbio viene a porsi in merito alla ope- ratività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975, sen- tenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di tra- smissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la per- dita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cit- tadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto Controparte_2 limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiede- re il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di re- sidenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Tuttavia, parte ricorrente ha tentato più volte di inviare al Parte_3
a EL RI la richiesta di riconoscimento della cittadi-
[...] nanza (schermate del 21.03.2023, 10.05.23, 05.06.23, – cfr. doc. 7), senza al- cun esito, in quanto sulla pagina web del portale consolare compare la dici- tura “Al momento non ci sono date disponibili per il servizio richiesto”.
Pag. 4 di 8 I ricorrenti hanno rappresentato, quindi, che il predetto ha in Parte_3 corso l'evasione di richieste formulate diversi anni addietro, versando in una situazione di paralisi dei propri uffici, considerato che per l'evasione delle richieste il impiega oltre sei anni (cfr. doc. 8) Parte_3
In merito all'interesse ad agire dei ricorrenti, va poi rilevato come questo venga definito dall'art. 100 c.p.c., quale condizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la domanda ad ottenere tutela giurisdizio- nale;
tale interesse deve essere concreto, cioè effettivo ed attuale, ossia esi- stente quantomeno al momento della decisione. Secondo l'opinione tradi- zionale, questo sorge quando vi è uno stato di obbiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a porvi rimedio. Tale in- teresse consiste, dunque, nella necessità di ottenere dal processo la prote- zione dell'interesse sostanziale a semplice e sola affermazione da parte del soggetto della lesione di un proprio diritto.
Ebbene, ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devo essere conclusi entro termi- ni determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole dura- ta del processo. Nella specie, il D.P.C.M. del 17 gennaio 2014 n. 33 prescrive che la durata massima del procedimento amministrativo per l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, da parte degli Uffici
Consolari, sia pari a 730 giorni. Ciononostante, per giurisprudenza preva- lente, il decorso del termine di 730 giorni non può essere configurato, in di- fetto di espressa previsione legislativa, come condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda, poiché, essendo la nozione di improcedibilità, intesa generalmente come conseguenza di un comporta- mento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, non potendo, attese le gravi conseguenze, procedersi ad applicazione ana- logica in materia sanzionatoria. A tutto ciò si aggiunga che l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civita- tis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano invero una lesione dell'interesse stesso, equivalente ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustifican- do in tal senso l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, sussiste l'interesse ad agire dei ricorrenti.
Pag. 5 di 8 4. - Nel merito il ricorso deve essere accolto per le seguenti ragioni.
Com'è noto, per principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricogni- zione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un sog- getto quale discendente di cittadino italiano (ex art. 1, comma 1, Legge n.
91/1992 E' cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ov- vero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono).
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa prece- dentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti di avo italiano emigrato all'estero si basano sostanzialmente sulla dimostra- zione della discendenza diretta da soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (nella specie l'avo emigrato); ed invero, al riguardo si
è espressa la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con le c.d. sen- tenze gemelle nn. 25317 e 25318 del 2022, che hanno affermato il seguente principio di diritto: “secondo la tradizione giuridica italiana,nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912
e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per atto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha na- tura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino ita- liano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”.
Nel caso di specie, va anzitutto rilevato che non risulta che l'avo degli odierni ricorrenti, il cittadino italiano (conosciuto in Persona_1
Brasile anche come , , nato a [...]- Persona_8 Persona_9 tea (Pz) il 30.05.1901, abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana in favo- re di quella brasiliana, come attestato dal certificato negativo di naturaliz- zazione rilasciato dal Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria
Nazionale di Giustizia e Cittadinanza, Dipartimento Migrazioni della Re-
Pag. 6 di 8 pubblica Federativa del Brasile in data 06.06.2022 (doc. 3 in atti), sicché ha potuto trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana ai suoi discendenti.
Al riguardo, la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscon- tro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
Più precisamente, dalla documentazione depositata emerge che l'avo ita- liano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” alla figlia , che a sua volta l'ha trasmessa alla figlia Persona_4 [...]
nata nel 1961, e che a sua volta l'ha trasmessa alla Controparte_1 figlia nata nel 1994. Emerge, inoltre, che la Persona_10 linea di discendenza dei ricorrenti è tale da non contemplare né eventi in- terruttivi rappresentati da passaggi per via materna intervenuti in epoca precostituzionale né tantomeno ostacoli di carattere normativo, ratione tem- poris, alla trasmissione della cittadinanza italiana.
In conclusione, alla luce di tutto quanto precede, il ricorso merita accogli- mento, dovendo dichiararsi che i ricorrenti sono cittadini italiani e disporsi l'adozione, da parte del , dei provvedimenti conse- Controparte_2 guenti.
5.- Sussistono giusti motivi, in ragione della peculiarità della materia e delle questioni trattate e della mancata costituzione di parte resistente, per com- pensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- DICHIARA la contumacia del resistente;
Controparte_2
- DICHIARA che i ricorrenti:
1. , nata a [...] Controparte_1
Minas Gerais in Brasile) il 07.11.1961
2. , nata a [...] Parte_1 di Minas Gerais in Brasile) il 23.05.1994, sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
- e per esso, all'Ufficiale Controparte_4 dello stato civile del Comune di Maratea (Pz), ovvero ogni altro competen- te, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza della persona indicata, provvedendo al- le eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Pag. 7 di 8 - DICHIARA le spese di lite integralmente compensate;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso il 26.02.2025
Il Giudice dott. Filippo Palumbo
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