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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 06/04/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4627/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso – TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico - dott. Antonio Lacatena, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine n. 4627/2023 R.G.
TRA
(cod. fisc. ), in persona del Curatore dott. Parte_1 P.IVA_1
, con il patrocinio dell'avv. Marco Carmi;
Parte_2
- ricorrente -
CONTRO
(cod. fisc. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2
l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. Savino Losappio;
- resistente –
OGGETTO: “Azione di inefficacia ex art. 44 l.fall.”.
Conclusioni delle parti come da verbale di udienza, qui da intendersi integralmente trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c regolarmente notificato, il fallimento ” Parte_1 ha convenuto in giudizio la società chiedendo l'accoglimento Controparte_1 delle seguenti conclusioni: “1. Accertare la mancata restituzione dei canoni rateali riscossi in conseguenza del contratto di vendita con riserva di dominio di cui all'08.06.2020, risolto in data 29.11.2021, in uno alla emissione degli effetti cambiari in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento;
2. Per l'effetto, condannare la società resistente al pagamento della complessiva somma di Euro 15.300,00= (quindicimilatrecento/00), come riveniente dalle causali in narrativa, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo e
Pagina 1 di 7 rivalutazione monetaria;
3. Condannare, altresì, la resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Parte ricorrente ha dedotto che:
- con sentenza n. 52/2021 del 27 settembre 2021, il Tribunale di Foggia dichiarava il fallimento di Parte_1
- la società fallita (allora in bonis) aveva sottoscritto con la venditrice
[...] un contratto per l'acquisto dell'automezzo Scania CV 560 LA 4X2 B, con Controparte_1 patto di riservato dominio;
- il contratto prevedeva il pagamento dell'automezzo tramite 24 titoli cambiari, ciascuno dell'importo di € 1.530,00, con scadenza mensile a partire dal 31/08/2020;
- la società fallita aveva onorato il pagamento di 8 titoli, per un totale di € 12.240,00;
- a seguito della dichiarazione di fallimento, la curatela formalizzava il recesso dal contratto di compravendita, diffidando contestualmente la venditrice a restituire le rate riscosse, ai sensi dell'art. 73 L.F.;
- l'art. 73 L.F. stabilisce che, in caso di mancato subentro del curatore nel contratto, il bene deve essere restituito al venditore, il quale è tenuto a restituire le rate percepite, salvo il diritto di richiedere un equo compenso per il deprezzamento e l'uso del bene;
- la venditrice chiedeva la fissazione di un incontro per la restituzione del veicolo e la determinazione dell'equo compenso e il veicolo veniva riconsegnato alla
[...] il 3/12/2021, con redazione di apposito verbale;
Controparte_1
- dall'esame della documentazione contabile emergeva, inoltre, il pagamento di altri due titoli cambiari successivi alla dichiarazione di fallimento, per un importo complessivo di €
3.060,00;
- con missiva a mezzo PEC del 2/12/2021, il curatore fallimentare diffidava formalmente la società alla restituzione della somma di € 3.060,00, Controparte_1 evidenziando l'inefficacia di pagamenti in base all'art. 44 della Legge Fallimentare.
Con comparsa depositata in data 27/05/2024, la si è costituita Controparte_1 in giudizio, eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, sostenendo che la sede legale della resistente è situata in Andria. Nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda, negando il diritto della curatela ad ottenere la restituzione delle rate versate;
ha altresì rivendicato il proprio diritto all'equo compenso per l'utilizzo e il deprezzamento del bene ex art. 73 L.F., sollevando altresì l'eccezione di compensazione ex art. 56 L.F.
Pagina 2 di 7 La resistente, pertanto, ha concluso chiedendo di: “1) rigettare l'avversa domanda poiché infondata in punto sia di fatto sia di diritto;
2) in subordine, nella denegata ipotesi di condanna dell'odierna resistente alla restituzione di somme in favore della Curatela ricorrente, dichiarare la compensazione ex art. 56 L.F. così come esposta nella narrativa. 3)
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
La causa, istruita a mezzo dei soli documenti (superflue le ulteriori richieste istruttorie della resistente), è stata rinviata per discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c. e trattenuta in decisione all'udienza del 7/1/2025, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281-sexies, c.p.c.
Preliminarmente, l'eccezione sollevata dalla in ordine Controparte_1 all'incompetenza territoriale del Tribunale adito, in favore del Tribunale di Trani, non coglie nel segno.
L'azione promossa dalla curatela del fallimento " concerne il recupero di Parte_1 somme percepite dalla società resistente in violazione delle norme fallimentari, con particolare riferimento agli artt. 44 e 73 L.F. Tali disposizioni mirano a preservare la par condicio creditorum e a garantire l'integrità del patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori concorsuali.
In virtù della vis attractiva concursus, principio sancito dall'art. 24 L.F., il tribunale fallimentare che ha dichiarato il fallimento è competente in via esclusiva per tutte le azioni che derivano dalla procedura concorsuale, salvo poche eccezioni specificamente previste dalla legge. Tale principio, fondato sull'esigenza di concentrare la giurisdizione in materia fallimentare, comprende tanto le azioni di inefficacia di atti compiuti dopo la dichiarazione di fallimento ex art. 44 L.F. (classificate come “azioni di massa”), che mirano alla tutela della par condicio creditorum mediante la reintegrazione del patrimonio del fallito, quanto le azioni ex art. 73 L.F., che regolano il recesso del curatore dai contratti in corso al momento del fallimento.
Tra l'altro, l'art. 73 L.F. disciplina un'ipotesi di gestione delle vicende contrattuali direttamente collegata alla procedura fallimentare, prevedendo che, in caso di recesso del curatore, il bene oggetto del contratto sia restituito al venditore e le somme già versate siano restituite al fallito, salvo il diritto del venditore a ottenere un equo compenso per il deprezzamento e l'uso del bene. Questo meccanismo è finalizzato a tutelare la massa dei creditori e ad evitare che il patrimonio del fallito sia indebitamente ridotto, con evidente incidenza sulla par condicio creditorum.
Pagina 3 di 7 Pertanto, ai sensi dell'art. 24, primo comma, L.F., il giudice ordinario del luogo dove è stato dichiarato il fallimento è territorialmente competente a conoscere tutte le controversie derivanti direttamente dalla procedura concorsuale, o che hanno una connessione diretta con esso, incluse quelle inerenti all'applicazione dell'art. 73 L.F.
Nel merito, la domanda avanzata dalla curatela fallimentare è fondata solo in ordine ai pagamenti post fallimento ex art. 44 l. fall.
Anzitutto, la fattispecie in esame riguarda la risoluzione di un contratto di compravendita con riserva di dominio ex art. 73 L.F., norma che disciplina espressamente il diritto del curatore di recedere dai contratti in corso di esecuzione al momento della dichiarazione di fallimento.
La risoluzione contrattuale ha comportato la restituzione del veicolo Scania CV 560 LA 4X2
B alla venditrice (v. verbale di riconsegna del 3 dicembre 202,1 in atti). Il mezzo presentava, tuttavia, carenze significative, tra cui l'assenza di componenti essenziali (spoiler cabina, carene telaio, impianto idraulico, cerchi in alluminio) e segni di utilizzo prolungato. La perizia tecnica prodotta dall'odierna resistente ha quantificato il costo di ripristino del veicolo in €
16.730,54 (IVA inclusa), evidenziando un deprezzamento significativo.
L'art. 73 L.F. riconosce al venditore il diritto a un equo compenso per l'utilizzo e il deprezzamento del bene (la giurisprudenza, tra l'altro, esclude dalla revocabilità ex art. 67, co.
2, l. fall, il pagamento delle rate di prezzo versate dal fallito e che il venditore, poi, trattenga a titolo di equo compenso per l'uso e il deterioramento della cosa venduta;
v. tra le altre, Cass.
Civ. n. 6512/1992 e Cass. Civ. n. 4217/1992).
L'equo compenso deve includere il valore locativo, il deprezzamento e il logoramento del bene, ma non può generare una locupletazione indebita per il concedente.
Nel caso in esame, il curatore fallimentare non ha fornito alcun elemento obiettivo idoneo a confutare la stima tecnica della resistente (incentrata sulla condizione del veicolo già acclarata in sede di verbale di consegna, ove il sig. precisava che: “il veicolo è mancante delle CP_1 seguenti componenti: spoiler cabina, carene telaio, impianto idraulico, cerchi in alluminio”) né a dimostrare che il pregiudizio ivi indicato sia eccessivo o inesistente, né risulta se sia stato tempestivamente adito il G.D. al fine di liquidare l'equo compenso ex art. 73 l. fall.
Al contrario, l'importo complessivo delle rate versate dalla fallita ante fallimento, pari ad €
12.240,00 risulta – nell'economia della cognizione possibile in questa sede – congruo rispetto al valore di deprezzamento documentato da parte resistente, giustificando il trattenimento delle somme versate da quest'ultima, nella misura di € 12.240,00.
Anzitutto, ai sensi dell'art. 56 L.F., i crediti vantati dal fallimento e i controcrediti della resistente ai sensi dell'art. 73 l. fall., risultano compensabili, giacché derivanti da rapporti
Pagina 4 di 7 negoziali preesistenti alla dichiarazione di fallimento (Cass. Civ. 933/1965; Cass. Civ. n.
6512/1992).
In secondo luogo, con considerazioni estendibili in via analogica al caso in oggetto, la giurisprudenza ravvisa che nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito, il convenuto possa eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigetto totale o parziale (mentre il rito speciale per l'accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 ss. L.Fall. trova applicazione nel caso di domanda riconvenzionale, tesa a una pronuncia a sé favorevole idonea al giudicato, di accertamento o di condanna al pagamento dell'importo spettante alla medesima parte una volta operata la compensazione;
cfr., di recente, Cass., 18/12/2017, n. 30298; Cass.
16/12/2024, n. 32664).
Alla stregua di generali coordinate ermeneutiche, se il credito opposto in compensazione è certo (e/o non contestato nell'an oppure l'eccezione di inesistenza appaia prima facie pretestuosa e infondata;
v. Cass. Civ. n. 6237/1991), ma non liquido, nel senso di non determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, o può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione (Cass. Civ. Sez. Un. 15/11/2016, n. 23225).
In conclusione, sulla scorta della delibazione favorevole dell'eccezione riconvenzionale di compensazione a titolo di equo compenso per l'uso e/o il deprezzamento del bene, va respinta la domanda della curatela di restituzione dei canoni rateali riscossi dalla resistente ante fallimento.
In ordine all'ulteriore domanda della Curatela fallimentare, si osserva che l'art. 44 L.F. prevede che gli atti dispositivi e i pagamenti eseguiti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento siano inefficaci rispetto alla massa dei creditori. Tale disposizione, coerente con l'art. 42 L.F. (che sancisce la perdita del potere di disposizione del patrimonio da parte del fallito), ha lo scopo di garantire la par condicio creditorum.
L'inefficacia dei pagamenti ex art. 44 L. Fall., che colpisce gli atti posti in essere dal fallito o eseguiti in suo favore dopo la sentenza dichiarativa di fallimento, trova la sua ratio nella perdita, coeva al fallimento stesso, del diritto di disporre da parte del debitore, piuttosto che nel pregiudizio sofferto dai creditori, distinguendosi, pertanto, da quella accertabile con l'azione revocatoria, per cui la relativa azione è diretta a far dichiarare una nullità che si verifica di pieno diritto nei confronti del fallimento e dei creditori (cfr. Cass. n. 1979/1970).
Pagina 5 di 7 L'azione promossa dal curatore, ex art. 44, co. 2, L. fall., ha, peraltro, natura autonoma rispetto al rapporto causale che ha determinato il pagamento (cfr. Cass. n. 20742/2015); è pertanto irrilevante l'eventuale buona fede del terzo, posto che l'inefficacia ex art. 44 L. Fall. non è fondata su una presunzione di conoscenza della perdita, da parte del fallito, del potere di disporre del proprio patrimonio, ma è una sanzione di carattere obiettivo, che prescinde dalla effettiva conoscenza, da parte del solvens, della intervenuta dichiarazione di fallimento del creditore. In altri termini, l'irrilevanza, agli effetti dell'inopponibilità alla massa dei creditori dei pagamenti fatti e/o ricevuti dal fallito, dello stato soggettivo di conoscenza del solvens, proprio in quanto necessario riflesso dell'assolutezza del suddetto principio, trova giustificazione nell'esigenza di tutela della massa dei creditori.
I pagamenti avvenuti dopo il fallimento e riconducibili, anche indirettamente, al fallito, perché effettuati con suo denaro, su suo incarico ovvero in suo luogo, sono inefficaci ex art. 44 l. fall., e le conseguenti domande di accertamento della loro inefficacia e di restituzione delle somme indebitamente versate in violazione della par condicio creditorum vanno proposte nei confronti dell'accipiens, che è l'unico legittimato passivo, essendo l'effettivo beneficiario dell'atto solutorio, e non, invece, contro il soggetto eventualmente deputato dal medesimo fallito alla sua esecuzione (Cass. civ., Sez. III, 20 Marzo 2020, n.
7477).
Nel caso in esame, i pagamenti di cui ai pagherò cambiari numero 53851005063250, di importo pari a € 1.530,00, e numero 50344100104150, di pari importo, in favore della società resistente venivano effettuati tramite il sistema di incasso Controparte_1 gestito dal notaio dott. dopo la dichiarazione di fallimento della Persona_1 Parte_1
(sentenza n. 52/2021 del Tribunale di Foggia del 27/9/2021). Di conseguenza, tali
[...] pagamenti sono soggetti all'inefficacia ex art. 44 L. Fall.
A supporto di quanto sopra, si evidenzia che il 6 ottobre 2021 l'Istituto di credito CP_2 emetteva un assegno circolare numero 7405225552-10 per un totale di € 4.560,00 a favore del notaio dott. . Il notaio confermava che tale somma era relativa all'attività di Persona_1 incasso di effetti cambiari, svolta come servizio pubblico, tra cui rientravano i pagherò cambiari in questione;
pertanto, il relativo pagamento avveniva nell'ambito di una gestione patrimoniale posta in essere dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, rendendo gli atti dispositivi inefficaci.
In conclusione, va dichiarata l'inefficacia dei pagamenti di cui ai pagherò cambiari n.
53851005063250 per €.1530,00 e n. 50344100104150 per €.1.530,00 emessi in favore della con conseguente condanna di quest'ultima a restituire Controparte_1
Pagina 6 di 7 l'importo complessivo di € 3.060,00 alla massa fallimentare, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale fino al saldo effettivo.
Ogni ulteriore questione sollevata dalle parti processuali è assorbita.
Le spese di lite possono essere compensate nella misura di 3/4, tenuto conto della soccombenza parziale reciproca, e il residuo 1/4 va posto secondo soccombenza prevalente e principio di causalità a carico di ed è liquidato in favore Controparte_1 dell'Erario – essendo parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato – in base al
D.M. n. 55 del 2014 (aggiornato al D.M. n. 147/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande del , in persona del curatore avv. Parte_1
nei confronti di nella causa iscritta al n. Parte_2 Controparte_1
4627/2023 R.G., disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza od eccezione, così provvede:
1) accoglie la domanda ex art. 44 l. fall. del in persona del Parte_1 curatore l.r.p.t., per quanto di ragione, e pertanto dichiara l'inefficacia degli atti dispositivi patrimoniali successivi al fallimento come meglio individuati in narrativa, per la somma complessiva di €.3.060,00; per l'effetto, condanna la società Controparte_1 in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore del in persona del Parte_1
l.r.p.t., della somma complessiva di €.3.060,00, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo;
2) respinge, in accoglimento dell'eccezione di compensazione di parte resistente, la domanda del in persona del curatore l.r.p.t., di restituzione dei canoni Parte_1 rateali riscossi da ante fallimento (pari ad € 12.240,00); Controparte_1
3) compensa le spese di lite nella misura di 3/4 e condanna la Controparte_1 in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore dell'Erario, attesa l'ammissione del fallimento al Patrocinio a spese dello Stato (come da attestazione di carenza fondi Parte_1 del G.D. ex art. 144 T.u.s.g., in atti) del residuo 1/4, che si liquida – al netto delle spese già compensate – nella somma di € 750,00 per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa, come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Foggia, così deciso in data 05 aprile 2025
Il Giudice - dott. Antonio Lacatena
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso – TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico - dott. Antonio Lacatena, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine n. 4627/2023 R.G.
TRA
(cod. fisc. ), in persona del Curatore dott. Parte_1 P.IVA_1
, con il patrocinio dell'avv. Marco Carmi;
Parte_2
- ricorrente -
CONTRO
(cod. fisc. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2
l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. Savino Losappio;
- resistente –
OGGETTO: “Azione di inefficacia ex art. 44 l.fall.”.
Conclusioni delle parti come da verbale di udienza, qui da intendersi integralmente trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c regolarmente notificato, il fallimento ” Parte_1 ha convenuto in giudizio la società chiedendo l'accoglimento Controparte_1 delle seguenti conclusioni: “1. Accertare la mancata restituzione dei canoni rateali riscossi in conseguenza del contratto di vendita con riserva di dominio di cui all'08.06.2020, risolto in data 29.11.2021, in uno alla emissione degli effetti cambiari in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento;
2. Per l'effetto, condannare la società resistente al pagamento della complessiva somma di Euro 15.300,00= (quindicimilatrecento/00), come riveniente dalle causali in narrativa, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo e
Pagina 1 di 7 rivalutazione monetaria;
3. Condannare, altresì, la resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Parte ricorrente ha dedotto che:
- con sentenza n. 52/2021 del 27 settembre 2021, il Tribunale di Foggia dichiarava il fallimento di Parte_1
- la società fallita (allora in bonis) aveva sottoscritto con la venditrice
[...] un contratto per l'acquisto dell'automezzo Scania CV 560 LA 4X2 B, con Controparte_1 patto di riservato dominio;
- il contratto prevedeva il pagamento dell'automezzo tramite 24 titoli cambiari, ciascuno dell'importo di € 1.530,00, con scadenza mensile a partire dal 31/08/2020;
- la società fallita aveva onorato il pagamento di 8 titoli, per un totale di € 12.240,00;
- a seguito della dichiarazione di fallimento, la curatela formalizzava il recesso dal contratto di compravendita, diffidando contestualmente la venditrice a restituire le rate riscosse, ai sensi dell'art. 73 L.F.;
- l'art. 73 L.F. stabilisce che, in caso di mancato subentro del curatore nel contratto, il bene deve essere restituito al venditore, il quale è tenuto a restituire le rate percepite, salvo il diritto di richiedere un equo compenso per il deprezzamento e l'uso del bene;
- la venditrice chiedeva la fissazione di un incontro per la restituzione del veicolo e la determinazione dell'equo compenso e il veicolo veniva riconsegnato alla
[...] il 3/12/2021, con redazione di apposito verbale;
Controparte_1
- dall'esame della documentazione contabile emergeva, inoltre, il pagamento di altri due titoli cambiari successivi alla dichiarazione di fallimento, per un importo complessivo di €
3.060,00;
- con missiva a mezzo PEC del 2/12/2021, il curatore fallimentare diffidava formalmente la società alla restituzione della somma di € 3.060,00, Controparte_1 evidenziando l'inefficacia di pagamenti in base all'art. 44 della Legge Fallimentare.
Con comparsa depositata in data 27/05/2024, la si è costituita Controparte_1 in giudizio, eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, sostenendo che la sede legale della resistente è situata in Andria. Nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda, negando il diritto della curatela ad ottenere la restituzione delle rate versate;
ha altresì rivendicato il proprio diritto all'equo compenso per l'utilizzo e il deprezzamento del bene ex art. 73 L.F., sollevando altresì l'eccezione di compensazione ex art. 56 L.F.
Pagina 2 di 7 La resistente, pertanto, ha concluso chiedendo di: “1) rigettare l'avversa domanda poiché infondata in punto sia di fatto sia di diritto;
2) in subordine, nella denegata ipotesi di condanna dell'odierna resistente alla restituzione di somme in favore della Curatela ricorrente, dichiarare la compensazione ex art. 56 L.F. così come esposta nella narrativa. 3)
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
La causa, istruita a mezzo dei soli documenti (superflue le ulteriori richieste istruttorie della resistente), è stata rinviata per discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c. e trattenuta in decisione all'udienza del 7/1/2025, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281-sexies, c.p.c.
Preliminarmente, l'eccezione sollevata dalla in ordine Controparte_1 all'incompetenza territoriale del Tribunale adito, in favore del Tribunale di Trani, non coglie nel segno.
L'azione promossa dalla curatela del fallimento " concerne il recupero di Parte_1 somme percepite dalla società resistente in violazione delle norme fallimentari, con particolare riferimento agli artt. 44 e 73 L.F. Tali disposizioni mirano a preservare la par condicio creditorum e a garantire l'integrità del patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori concorsuali.
In virtù della vis attractiva concursus, principio sancito dall'art. 24 L.F., il tribunale fallimentare che ha dichiarato il fallimento è competente in via esclusiva per tutte le azioni che derivano dalla procedura concorsuale, salvo poche eccezioni specificamente previste dalla legge. Tale principio, fondato sull'esigenza di concentrare la giurisdizione in materia fallimentare, comprende tanto le azioni di inefficacia di atti compiuti dopo la dichiarazione di fallimento ex art. 44 L.F. (classificate come “azioni di massa”), che mirano alla tutela della par condicio creditorum mediante la reintegrazione del patrimonio del fallito, quanto le azioni ex art. 73 L.F., che regolano il recesso del curatore dai contratti in corso al momento del fallimento.
Tra l'altro, l'art. 73 L.F. disciplina un'ipotesi di gestione delle vicende contrattuali direttamente collegata alla procedura fallimentare, prevedendo che, in caso di recesso del curatore, il bene oggetto del contratto sia restituito al venditore e le somme già versate siano restituite al fallito, salvo il diritto del venditore a ottenere un equo compenso per il deprezzamento e l'uso del bene. Questo meccanismo è finalizzato a tutelare la massa dei creditori e ad evitare che il patrimonio del fallito sia indebitamente ridotto, con evidente incidenza sulla par condicio creditorum.
Pagina 3 di 7 Pertanto, ai sensi dell'art. 24, primo comma, L.F., il giudice ordinario del luogo dove è stato dichiarato il fallimento è territorialmente competente a conoscere tutte le controversie derivanti direttamente dalla procedura concorsuale, o che hanno una connessione diretta con esso, incluse quelle inerenti all'applicazione dell'art. 73 L.F.
Nel merito, la domanda avanzata dalla curatela fallimentare è fondata solo in ordine ai pagamenti post fallimento ex art. 44 l. fall.
Anzitutto, la fattispecie in esame riguarda la risoluzione di un contratto di compravendita con riserva di dominio ex art. 73 L.F., norma che disciplina espressamente il diritto del curatore di recedere dai contratti in corso di esecuzione al momento della dichiarazione di fallimento.
La risoluzione contrattuale ha comportato la restituzione del veicolo Scania CV 560 LA 4X2
B alla venditrice (v. verbale di riconsegna del 3 dicembre 202,1 in atti). Il mezzo presentava, tuttavia, carenze significative, tra cui l'assenza di componenti essenziali (spoiler cabina, carene telaio, impianto idraulico, cerchi in alluminio) e segni di utilizzo prolungato. La perizia tecnica prodotta dall'odierna resistente ha quantificato il costo di ripristino del veicolo in €
16.730,54 (IVA inclusa), evidenziando un deprezzamento significativo.
L'art. 73 L.F. riconosce al venditore il diritto a un equo compenso per l'utilizzo e il deprezzamento del bene (la giurisprudenza, tra l'altro, esclude dalla revocabilità ex art. 67, co.
2, l. fall, il pagamento delle rate di prezzo versate dal fallito e che il venditore, poi, trattenga a titolo di equo compenso per l'uso e il deterioramento della cosa venduta;
v. tra le altre, Cass.
Civ. n. 6512/1992 e Cass. Civ. n. 4217/1992).
L'equo compenso deve includere il valore locativo, il deprezzamento e il logoramento del bene, ma non può generare una locupletazione indebita per il concedente.
Nel caso in esame, il curatore fallimentare non ha fornito alcun elemento obiettivo idoneo a confutare la stima tecnica della resistente (incentrata sulla condizione del veicolo già acclarata in sede di verbale di consegna, ove il sig. precisava che: “il veicolo è mancante delle CP_1 seguenti componenti: spoiler cabina, carene telaio, impianto idraulico, cerchi in alluminio”) né a dimostrare che il pregiudizio ivi indicato sia eccessivo o inesistente, né risulta se sia stato tempestivamente adito il G.D. al fine di liquidare l'equo compenso ex art. 73 l. fall.
Al contrario, l'importo complessivo delle rate versate dalla fallita ante fallimento, pari ad €
12.240,00 risulta – nell'economia della cognizione possibile in questa sede – congruo rispetto al valore di deprezzamento documentato da parte resistente, giustificando il trattenimento delle somme versate da quest'ultima, nella misura di € 12.240,00.
Anzitutto, ai sensi dell'art. 56 L.F., i crediti vantati dal fallimento e i controcrediti della resistente ai sensi dell'art. 73 l. fall., risultano compensabili, giacché derivanti da rapporti
Pagina 4 di 7 negoziali preesistenti alla dichiarazione di fallimento (Cass. Civ. 933/1965; Cass. Civ. n.
6512/1992).
In secondo luogo, con considerazioni estendibili in via analogica al caso in oggetto, la giurisprudenza ravvisa che nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito, il convenuto possa eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigetto totale o parziale (mentre il rito speciale per l'accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 ss. L.Fall. trova applicazione nel caso di domanda riconvenzionale, tesa a una pronuncia a sé favorevole idonea al giudicato, di accertamento o di condanna al pagamento dell'importo spettante alla medesima parte una volta operata la compensazione;
cfr., di recente, Cass., 18/12/2017, n. 30298; Cass.
16/12/2024, n. 32664).
Alla stregua di generali coordinate ermeneutiche, se il credito opposto in compensazione è certo (e/o non contestato nell'an oppure l'eccezione di inesistenza appaia prima facie pretestuosa e infondata;
v. Cass. Civ. n. 6237/1991), ma non liquido, nel senso di non determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, o può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione (Cass. Civ. Sez. Un. 15/11/2016, n. 23225).
In conclusione, sulla scorta della delibazione favorevole dell'eccezione riconvenzionale di compensazione a titolo di equo compenso per l'uso e/o il deprezzamento del bene, va respinta la domanda della curatela di restituzione dei canoni rateali riscossi dalla resistente ante fallimento.
In ordine all'ulteriore domanda della Curatela fallimentare, si osserva che l'art. 44 L.F. prevede che gli atti dispositivi e i pagamenti eseguiti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento siano inefficaci rispetto alla massa dei creditori. Tale disposizione, coerente con l'art. 42 L.F. (che sancisce la perdita del potere di disposizione del patrimonio da parte del fallito), ha lo scopo di garantire la par condicio creditorum.
L'inefficacia dei pagamenti ex art. 44 L. Fall., che colpisce gli atti posti in essere dal fallito o eseguiti in suo favore dopo la sentenza dichiarativa di fallimento, trova la sua ratio nella perdita, coeva al fallimento stesso, del diritto di disporre da parte del debitore, piuttosto che nel pregiudizio sofferto dai creditori, distinguendosi, pertanto, da quella accertabile con l'azione revocatoria, per cui la relativa azione è diretta a far dichiarare una nullità che si verifica di pieno diritto nei confronti del fallimento e dei creditori (cfr. Cass. n. 1979/1970).
Pagina 5 di 7 L'azione promossa dal curatore, ex art. 44, co. 2, L. fall., ha, peraltro, natura autonoma rispetto al rapporto causale che ha determinato il pagamento (cfr. Cass. n. 20742/2015); è pertanto irrilevante l'eventuale buona fede del terzo, posto che l'inefficacia ex art. 44 L. Fall. non è fondata su una presunzione di conoscenza della perdita, da parte del fallito, del potere di disporre del proprio patrimonio, ma è una sanzione di carattere obiettivo, che prescinde dalla effettiva conoscenza, da parte del solvens, della intervenuta dichiarazione di fallimento del creditore. In altri termini, l'irrilevanza, agli effetti dell'inopponibilità alla massa dei creditori dei pagamenti fatti e/o ricevuti dal fallito, dello stato soggettivo di conoscenza del solvens, proprio in quanto necessario riflesso dell'assolutezza del suddetto principio, trova giustificazione nell'esigenza di tutela della massa dei creditori.
I pagamenti avvenuti dopo il fallimento e riconducibili, anche indirettamente, al fallito, perché effettuati con suo denaro, su suo incarico ovvero in suo luogo, sono inefficaci ex art. 44 l. fall., e le conseguenti domande di accertamento della loro inefficacia e di restituzione delle somme indebitamente versate in violazione della par condicio creditorum vanno proposte nei confronti dell'accipiens, che è l'unico legittimato passivo, essendo l'effettivo beneficiario dell'atto solutorio, e non, invece, contro il soggetto eventualmente deputato dal medesimo fallito alla sua esecuzione (Cass. civ., Sez. III, 20 Marzo 2020, n.
7477).
Nel caso in esame, i pagamenti di cui ai pagherò cambiari numero 53851005063250, di importo pari a € 1.530,00, e numero 50344100104150, di pari importo, in favore della società resistente venivano effettuati tramite il sistema di incasso Controparte_1 gestito dal notaio dott. dopo la dichiarazione di fallimento della Persona_1 Parte_1
(sentenza n. 52/2021 del Tribunale di Foggia del 27/9/2021). Di conseguenza, tali
[...] pagamenti sono soggetti all'inefficacia ex art. 44 L. Fall.
A supporto di quanto sopra, si evidenzia che il 6 ottobre 2021 l'Istituto di credito CP_2 emetteva un assegno circolare numero 7405225552-10 per un totale di € 4.560,00 a favore del notaio dott. . Il notaio confermava che tale somma era relativa all'attività di Persona_1 incasso di effetti cambiari, svolta come servizio pubblico, tra cui rientravano i pagherò cambiari in questione;
pertanto, il relativo pagamento avveniva nell'ambito di una gestione patrimoniale posta in essere dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, rendendo gli atti dispositivi inefficaci.
In conclusione, va dichiarata l'inefficacia dei pagamenti di cui ai pagherò cambiari n.
53851005063250 per €.1530,00 e n. 50344100104150 per €.1.530,00 emessi in favore della con conseguente condanna di quest'ultima a restituire Controparte_1
Pagina 6 di 7 l'importo complessivo di € 3.060,00 alla massa fallimentare, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale fino al saldo effettivo.
Ogni ulteriore questione sollevata dalle parti processuali è assorbita.
Le spese di lite possono essere compensate nella misura di 3/4, tenuto conto della soccombenza parziale reciproca, e il residuo 1/4 va posto secondo soccombenza prevalente e principio di causalità a carico di ed è liquidato in favore Controparte_1 dell'Erario – essendo parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato – in base al
D.M. n. 55 del 2014 (aggiornato al D.M. n. 147/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande del , in persona del curatore avv. Parte_1
nei confronti di nella causa iscritta al n. Parte_2 Controparte_1
4627/2023 R.G., disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza od eccezione, così provvede:
1) accoglie la domanda ex art. 44 l. fall. del in persona del Parte_1 curatore l.r.p.t., per quanto di ragione, e pertanto dichiara l'inefficacia degli atti dispositivi patrimoniali successivi al fallimento come meglio individuati in narrativa, per la somma complessiva di €.3.060,00; per l'effetto, condanna la società Controparte_1 in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore del in persona del Parte_1
l.r.p.t., della somma complessiva di €.3.060,00, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo;
2) respinge, in accoglimento dell'eccezione di compensazione di parte resistente, la domanda del in persona del curatore l.r.p.t., di restituzione dei canoni Parte_1 rateali riscossi da ante fallimento (pari ad € 12.240,00); Controparte_1
3) compensa le spese di lite nella misura di 3/4 e condanna la Controparte_1 in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore dell'Erario, attesa l'ammissione del fallimento al Patrocinio a spese dello Stato (come da attestazione di carenza fondi Parte_1 del G.D. ex art. 144 T.u.s.g., in atti) del residuo 1/4, che si liquida – al netto delle spese già compensate – nella somma di € 750,00 per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa, come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Foggia, così deciso in data 05 aprile 2025
Il Giudice - dott. Antonio Lacatena
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