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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/04/2025, n. 2154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2154 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9149/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di conSIlio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lidia Greco Presidente Estensore
dott.ssa Sonia di Gesu Giudice
dott.ssa Venera Condorelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 9149/2021
PROMOSSA DA
, nata il [...] a [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Catania, Largo Rosolino Pilo n. 39/D, presso lo studio dell'avvocato
BLANCO GIORGIO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nato il [...] a [...], C.F. Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato a VIA A. MARIO 32 CATANIA, presso lo studio dell'avvocato
PIRRONE PATRIZIA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato telematicamente in data 08/07/2021, ha chiesto pronunciarsi Parte_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Trecastagni (CT) il Controparte_1
28.07.2004, unione dalla quale è nato il figlio , a Catania il 24.10.2005. Per_1 La ricorrente ha esposto di essersi separata dal coniuge consensualmente con convenzione di negoziazione assistita autorizzata dalla Procura Distrettuale della Repubblica di Catania in data
29.04.2017 e ha chiesto, oltre la pronuncia sullo status, di confermare le statuizioni già adottate in corso di separazione in ordine all'affidamento condiviso del minore a entrambi i genitori con Per_1
collocazione presso la madre e alle modalità di esercizio del diritto di visita del padre nei confronti del figlio;
infine, ha chiesto di porre a carico del convenuto la somma mensile di € Parte_1
500,00 aggiornabile annualmente secondo gli indici ISTAT, quale contributo per il mantenimento del figlio minore . Per_1
si è costituito in giudizio, aderendo alla pronuncia della cessazione degli effetti Controparte_1
civili del matrimonio e altresì al regime di affidamento e collocamento del figlio minore formulato dalla ricorrente, mentre ha chiesto di porre a suo carico per il mantenimento del figlio un assegno mensile complessivo di € 250,00 da corrispondere alla , oltre al 50% delle spese straordinarie. Pt_1
Le parti nel corso del procedimento hanno raggiunto un accordo, depositato telematicamente, con il quale hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“- chiedono pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Trecastagni il
28.07.2004 e, per gli effetti, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di Trecastagni di fare le dovute annotazioni a margine dell'Atto di matrimonio n. 128, parte 2, serie A, Anno 2004;
- nulla prevedere in ordine alle condizioni di affidamento del figlio , divenuto ormai Per_1
maggiorenne e, quindi, in condizioni di decidere autonomamente presso quale genitore eventualmente andare a vivere;
- quanto alle condizioni economiche relative al mantenimento del figlio , il SI. Persona_2
si obbliga, a titolo di contributo al mantenimento del figlio medesimo, a versare Controparte_1 direttamente in favore di quest'ultimo, divenuto ormai maggiorenne e che ne ha fatto espressa richiesta ( cfr. all.1), a far data dal mese di novembre 2024, la somma di €. 280,00 (duecentottanta/00) mensile, senza considerare gli assegni familiari che continueranno ad essere percepiti dalla SI.ra
, oltre alla rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, nonché il 50% delle Pt_1 spese straordinarie sostenute mensilmente nell'interesse del figlio medesimo.
- Il SI. si obbliga a corrispondere l'importo dovuto, ai superiori titoli, a mezzo bonifico CP_1
bancario, entro il cinque di ogni mese, sul conto corrente intestato al figlio , acceso Persona_2
presso la banca Mediolanum, codice IBAN: [...].
2 - Con compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.”
I procuratori delle parti hanno chiesto la decisione della causa, sicché il giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole alla pronuncia richiesta dalle parti.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi della legge n.
898/1970 va accolta.
Lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge (ex art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970) risulta provato dalla copia del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei coniugi
(convenzione di negoziazione assistita, autorizzata dalla Procura Distrettuale della Repubblica in data
29.04.2017) e la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è stata rispristinata, risultando impossibile a causa del tempo trascorso.
L'accordo tra le parti va confermato, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Come da richiesta congiunta delle parti costituite, si dispone la compensazione delle spese di lite
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 9149/2021 r.g., disattesa ogni contraria istanza:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
in data 28.07.2004, trascritto nei registri del Comune di Trecastagni al n. 128, Controparte_1
parte II, serie A, anno 2004, alle condizioni di cui in parte motiva;
COMPENSA le spese processuali;
ORDINA all'ufficiale di stato di civile del Comune di Trecastagni di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso a Catania il giorno 4.04.2025 nella camera di conSIlio della prima sezione civile del
Tribunale
IL PRESIDENTE
dott. Lidia Greco
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di conSIlio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lidia Greco Presidente Estensore
dott.ssa Sonia di Gesu Giudice
dott.ssa Venera Condorelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 9149/2021
PROMOSSA DA
, nata il [...] a [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Catania, Largo Rosolino Pilo n. 39/D, presso lo studio dell'avvocato
BLANCO GIORGIO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nato il [...] a [...], C.F. Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato a VIA A. MARIO 32 CATANIA, presso lo studio dell'avvocato
PIRRONE PATRIZIA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato telematicamente in data 08/07/2021, ha chiesto pronunciarsi Parte_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Trecastagni (CT) il Controparte_1
28.07.2004, unione dalla quale è nato il figlio , a Catania il 24.10.2005. Per_1 La ricorrente ha esposto di essersi separata dal coniuge consensualmente con convenzione di negoziazione assistita autorizzata dalla Procura Distrettuale della Repubblica di Catania in data
29.04.2017 e ha chiesto, oltre la pronuncia sullo status, di confermare le statuizioni già adottate in corso di separazione in ordine all'affidamento condiviso del minore a entrambi i genitori con Per_1
collocazione presso la madre e alle modalità di esercizio del diritto di visita del padre nei confronti del figlio;
infine, ha chiesto di porre a carico del convenuto la somma mensile di € Parte_1
500,00 aggiornabile annualmente secondo gli indici ISTAT, quale contributo per il mantenimento del figlio minore . Per_1
si è costituito in giudizio, aderendo alla pronuncia della cessazione degli effetti Controparte_1
civili del matrimonio e altresì al regime di affidamento e collocamento del figlio minore formulato dalla ricorrente, mentre ha chiesto di porre a suo carico per il mantenimento del figlio un assegno mensile complessivo di € 250,00 da corrispondere alla , oltre al 50% delle spese straordinarie. Pt_1
Le parti nel corso del procedimento hanno raggiunto un accordo, depositato telematicamente, con il quale hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“- chiedono pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Trecastagni il
28.07.2004 e, per gli effetti, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di Trecastagni di fare le dovute annotazioni a margine dell'Atto di matrimonio n. 128, parte 2, serie A, Anno 2004;
- nulla prevedere in ordine alle condizioni di affidamento del figlio , divenuto ormai Per_1
maggiorenne e, quindi, in condizioni di decidere autonomamente presso quale genitore eventualmente andare a vivere;
- quanto alle condizioni economiche relative al mantenimento del figlio , il SI. Persona_2
si obbliga, a titolo di contributo al mantenimento del figlio medesimo, a versare Controparte_1 direttamente in favore di quest'ultimo, divenuto ormai maggiorenne e che ne ha fatto espressa richiesta ( cfr. all.1), a far data dal mese di novembre 2024, la somma di €. 280,00 (duecentottanta/00) mensile, senza considerare gli assegni familiari che continueranno ad essere percepiti dalla SI.ra
, oltre alla rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, nonché il 50% delle Pt_1 spese straordinarie sostenute mensilmente nell'interesse del figlio medesimo.
- Il SI. si obbliga a corrispondere l'importo dovuto, ai superiori titoli, a mezzo bonifico CP_1
bancario, entro il cinque di ogni mese, sul conto corrente intestato al figlio , acceso Persona_2
presso la banca Mediolanum, codice IBAN: [...].
2 - Con compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.”
I procuratori delle parti hanno chiesto la decisione della causa, sicché il giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole alla pronuncia richiesta dalle parti.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi della legge n.
898/1970 va accolta.
Lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge (ex art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970) risulta provato dalla copia del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei coniugi
(convenzione di negoziazione assistita, autorizzata dalla Procura Distrettuale della Repubblica in data
29.04.2017) e la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è stata rispristinata, risultando impossibile a causa del tempo trascorso.
L'accordo tra le parti va confermato, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Come da richiesta congiunta delle parti costituite, si dispone la compensazione delle spese di lite
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 9149/2021 r.g., disattesa ogni contraria istanza:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
in data 28.07.2004, trascritto nei registri del Comune di Trecastagni al n. 128, Controparte_1
parte II, serie A, anno 2004, alle condizioni di cui in parte motiva;
COMPENSA le spese processuali;
ORDINA all'ufficiale di stato di civile del Comune di Trecastagni di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso a Catania il giorno 4.04.2025 nella camera di conSIlio della prima sezione civile del
Tribunale
IL PRESIDENTE
dott. Lidia Greco
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