Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 5828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5828 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – VIII Sezione Civile in persona del giudice unico, dott. Barbara Di Tonto, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 14491/2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 07.03.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 352 c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 03.06.2025
TRA
, in persona del legale Parte_1 rapp.nte p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Franco Dore ed elettiva- mente domiciliato in Napoli, alla Via G.B. Vela n.55, presso lo studio dell'avv. Daniela Palumbo, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
e , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 rappresentati e difesi dagli avv.ti Luigi Aprea e Biagio Pizzo ed elettiva- mente domiciliati presso il loro studio sito in Napoli, alla Via Bruno Buoz- zi n.49/F, giusta procura in atti;
APPELLATI
Oggetto: appello avverso sentenza giudice di pace
Conclusioni: all'udienza cartolare del 07.03.2025 le parti hanno concluso riportandosi agli atti ed ai verbali di causa, insistendo per le rispettive conclusioni indicate nei relativi atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Su- prema Corte (Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006, n. 22409).
Il , in persona del legale rapp.nte Parte_1
p.t., ha impugnato la sentenza n. 1442/2023 emessa dal Giudice di Pace di Barra convenendo in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, con atto di citazione ritualmente notificato, , Controparte_3 Parte_2
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d'età al momento dell'instaurazione del giudizio di primo grado, al fine di ottenere la riforma della sentenza con la quale era stata parzialmente accolta la domanda di risarcimento danni proposta dagli odierni appella- ti nei confronti del con accertamento della responsa- Parte_1 bilità concorrente nei suoi confronti del sinistro oggetto di causa secon- do il seguente dispositivo: “ dichiara la concorrente responsabilità del
in persona Parte_1 dell'Amministratore p.t., nella produzione del sinistro de quo;
per l'effetto lo condanna al pagamento in favore di e Controparte_1
, nella indicata qualità, della somma di euro 3.000,00 Controparte_2 all'attualità oltre interessi come indicati in motivazione, nonché al pa- gamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 1950,00 di cui euro 550,00 per spese (ivi comprese quelle di CTU) ed euro 1.400,00 per competenze, oltre rimborso forfettario, spese generali, CPA e IVA come per legge, con attribuzione in quota in favore degli avv.ti Luigi Aprea e Biagio Pizzo che hanno dichiarato di averne fatto anticipo”.
Le censure di merito mosse dalla parte appellante avverso la sentenza di primo grado sono tre: 1) nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt.1130-1131 c.c. e 75,182,101 c.p.c nonché 24 Cost.;2) omessa pronuncia sulle eccezioni di incompetenza territoriale, di nullità del giudizio per vizio di costituzione del rapporto processuale e per violazione del principio del contraddittorio, di nullità del giudizio per difetto di legittimazione processuale degli attori, di nullità del giudizio per violazione dell'art. 320 c.p.c., violazione degli artt. 112, 182, 244, 299 cpc, 3) violazione degli artt. 112, 113, 115, 116, 132, 247 cpc e 1227,2043,2051,2729 c.c.
Gli appellati, regolarmente costituitisi, hanno chiesto il rigetto del gra- vame, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'appello, ai sensi e per gli effetti degli artt. 342 c.p.c e 348 bis c.p.c., nonché l'infondatezza dell'appello nel merito con conseguente confer- ma integrale della pronuncia di primo grado.
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In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello per mancanza dei requisiti di cui all' art. 342 c.p.c. Dopo la rifor- ma del mezzo di gravame nel 2012, si è consolidato un orientamento giurisprudenziale, secondo cui alla luce dei principi di effettività della tu- tela giurisdizionale, dell' "assetto teleologico delle forme", nonché del superamento della primazia del rito rispetto al merito, l'art. 342 c.p.c. "non esiga dall'appellante alcun "progetto alternativo di sentenza"; non esiga dall'appellante alcun vacuo formalismo fine a se stesso;
non esiga dall'appellante alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa (Cass., sez. III, ord. n. 10916/2017)”.
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Il novellato art. 342 c.p.c. esige invece dall'appellante: la chiara ed ine- quivoca indicazione delle censure che intende muovere alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di di- ritto, nonché gli argomenti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione (sostanzialmente in questo senso si è già pronunciata la Cass. Sez. lav., n. 18411/2016, se- condo cui il nuovo art. 342 c.p.c. "non richiede che le deduzioni della par- te appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisio- ne appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, cir- coscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi del- la sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreg- gono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso ri- spetto al percorso adottato dal primo giudice, si da esplicitare la idonei- tà di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata"; sostanzialmente nello stesso senso, Cass. Sez. 1 n. 18932/2016). Tali ar- gomenti ovviamente dipenderanno dalla specificità dei singoli giudizi, ma in linea generale essi consisteranno: nel caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate, ovvero di quelle che si assumono malamente valutate;
nel caso di censure riguardanti questioni di diritto, nell'indicazione della norma che si sarebbe dovuta applicare, ovvero dell'interpretazione che si sarebbe dovuta preferire;
nel caso di censure riguardanti errores in procedendo, nell'indicazione del fatto processuale malamente valutato dal giudice, e dalla diversa scelta processuale che avrebbe dovuto com- piere" (Cass., sez. III, ord. n. 10916/2017). In ultimo va richiamato l'insegnamento delle S.U. della Cassazione n. 26242/2014 che ha affer- mato il definitivo superamento “dell'assunto dell'inossidabile primazia del rito rispetto al merito” la quale aggiunge che tra più ragioni di rigetto della domanda, il giudice dovrebbe optare per quella che assicura il ri- sultato più stabile: per cui tra un rigetto per motivi di rito e uno per ra- gioni afferenti al merito il giudice dovrebbe scegliere il secondo.
Nel caso di specie, i motivi d'appello sono sufficientemente indicati at- traverso un'inequivoca formulazione delle censure mosse alla ricostru- zione dei fatti, le quali, come innanzi esposto, richiedono, in ossequio agli insegnamenti delle pronunce dei Giudici di legittimità in precedenza richiamate, che l'appellante si dolga, con l'indicazione delle prove che si assumono trascurate, ovvero di quelle che si assumono malamente va- lutate;
nel caso di specie, parte appellante, nell'atto di citazione intro- duttivo del presente grado di giudizio, indica espressamente le parti del- la sentenza di cui chiede la riforma: sussiste pertanto ben più del mini- mum richiesto dall'attuale formulazione dell'art. 342 c.p.c. per ritenere l'appello del tutto ammissibile.
Ciò premesso, l'appellante con il primo motivo di gravame censura la sentenza emessa dal giudice di prime cure nella parte in cui afferma er- roneamente la carenza della legittimazione processuale della parte con-
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venuta, nella specie, dell'amministratore del , per Parte_1 omessa autorizzazione dell'assemblea condominiale al predetto ammi- nistratore di costituirsi in causa con conseguente violazione e falsa ap- plicazione degli artt. 1130 n. 2 e 1131 cod. civ. i quali, in tesi, contraria- mente a quanto affermato nella pronuncia impugnata, non richiedereb- bero la preventiva delibera assembleare ai fini della valida instaurazione del rapporto processuale, vertendo i fatti di causa su un comportamen- to non esorbitante le attribuzioni dell'amministratore.
Il motivo di appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.
L'eccezione relativa alla asserita sussistenza, nell'ambito del giudizio di primo grado, della legittimazione processuale dell'odierno appellante è infatti risultata infondata e dunque non meritevole di accoglimento.
Al riguardo occorre innanzitutto chiarire, condividendo le conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure, che la controversia riguardante la pretesa risarcitoria avente ad oggetto i danni provocati dalla omessa custodia di una parte comune dell'edificio, qual è quella in esame, com- porta la piena legittimazione passiva dell'Amministratore, purché sussi- sta la relativa autorizzazione assembleare conferita con delibera con- dominiale, vertendosi in materia che esorbita le attribuzioni stabilite dall'art. 1130 n. 2 cod. civ per le quali, invece, la legge non richiede la preventiva autorizzazione ai fini della regolare costituzione in giudizio.
Ed invero, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, “«la custodia
“giuridica” che fonda la responsabilità ex art. 2051 c.c. è … altra cosa ri- spetto al compito di custodire i beni comuni (rientrante negli obblighi contrattuali assunti dall'amministratore nei confronti dei condomini) e sussiste -rispetto ai terzi e sul piano extracontrattuale- in capo al solo
, sul quale grava una presunzione di responsabilità che am- CP_4 mette una prova liberatoria limitata alla dimostrazione del caso fortui- to» (Cass. 14/08/2014, n. 17983). Essa ha fondamento oggettivo e pre- scinde del tutto dalla verifica del diligente adempimento o meno dei compiti di manutenzione o custodia del bene. La pretesa risarcitoria ex art. 2051 cod. civ. nei confronti del non può, dunque, rite- CP_4 nersi afferente alle (ovvero rientrante nei limiti delle) attribuzioni dell'amministratore ex art. 1130, n. 2, cod. civ., tanto più che quest'ultimo, in proprio, potrebbe trovarsi in posizione di potenziale conflitto di interessi con l'ente di gestione da lui rappresentato in quan- to possibile destinatario di azione di rivalsa su fondamento questa volta contrattuale per inadempimento degli obblighi di manutenzione della cosa comune, rilevanti però solo sul piano interno dei rapporti tra con- dominio e amministratore (v. ancora, in motivazione, Cass. n. 17983 del 2014, cit.)” (cfr. Cass. n.3018/2023).
Ciò posto, deve tuttavia evidenziarsi come l'assenza della preventiva de- libera assembleare in controversie esorbitanti le attribuzioni dell'amministratore ex art. 1130 c.c., non impedisca l'immediata costi- tuzione in giudizio dell'amministratore convenuto nei giudizi relativi alle 4
parti comuni, purchè questi dia, come prescritto dall'art. 1131 commi secondo e terzo, cod. civ., immediata comunicazione all'assemblea della citazione e del provvedimento che esorbiti dai suoi poteri, al fine di ot- tenere la ratifica del proprio operato.
Nel ricostruire la portata dell'art. 1131, comma secondo, cod. civ., le Se- zioni Unite hanno invero affermato che, “ferma la possibilità dell'imme- diata costituzione in giudizio dell'amministratore convenuto, ovvero della tempestiva impugnazione dell'amministratore soccombente (e ciò nel quadro generale di tutela urgente di quell'interesse comune che è alla base della sua qualifica e della rappresentanza dell'ente di cui è in- vestito), non di meno l'operato dell'amministratore deve poi essere sempre ratificato dall'assemblea, in quanto unica titolare del relativo potere. La ratifica assembleare vale a sanare retroattivamente la costi- tuzione processuale dell'amministratore sprovvisto di autorizzazione dell'assemblea, e perciò vanifica ogni avversa eccezione di inammissibi- lità, ovvero ottempera al rilievo ufficioso del giudice che abbia all'uopo assegnato il termine ex art. 182 c.p.c. per regolarizzare il difetto di rap- presentanza. La regolarizzazione ai sensi dell'art. 182 c.p.c., in favore dell'amministratore privo della preventiva autorizzazione assembleare, come della ratifica, può operare in qualsiasi fase e grado del giudizio, con effetti ex tunc” (Cass. Sez. 6 - 2, 16/11/2017, n. 27236).
Alla luce di tali principi, nel caso di specie, dunque, la valida costituzione in giudizio dell'amministratore del Parte_3
, richiedeva effettivamente l'autorizzazione dell'assemblea dei con-
[...] domini ovvero la sua successiva ratifica. La prima censura mossa alla gravata sentenza è pertanto infondata.
L'odierno appellante censura altresì l'operato del giudice di prime cure nella misura in cui quest'ultimo non avrebbe, in ogni caso, ritenuto vali- da la ratifica prodotta dal Supercondominio in corso di giudizio ai sensi dell'art. 182 cpc, con conseguente omesso riconoscimento dell'effetto sanante ex tunc previsto dalla predetta norma. Eccepisce, pertanto, in considerazione di ciò, la nullità di tutti gli atti e dell'attività processuale compiuta in difetto di contraddittorio con il . CP_4
La censura è infondata e, pertanto, va respinta.
Deve rilevarsi al riguardo che il giudice di prime cure, a fronte dell'assenza della delibera condominiale di autorizzazione in sede di co- stituzione in giudizio del , abbia concesso nel corso del Parte_1 giudizio, su espressa richiesta di quest'ultimo, rinvio ex art.182 cpc al fi- ne di consentire la regolarizzazione del rapporto processuale mediante deposito dell'atto di ratifica dell'operato dell'amministratore ovvero del- la delibera di autorizzazione alla costituzione in giudizio (cfr. verbale giudizio di primo grado del 28.03.2018).
L'odierno appellante, tuttavia, all'udienza all'uopo fissata del 14.09.2018, come si evince dalla documentazione versata in atti, produ-
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ceva un documento inidoneo a provare l'avvenuta ratifica, da parte dell'assemblea, dell'operato dell'amministratore, motivo per cui il giudice correttamente dichiarava la carenza di legittimazione processuale del
, con conseguente inefficacia degli atti e dell'attività Parte_1 processuale sino ad allora dallo stesso compiuta.
Ed invero, l'estratto del verbale dell'assemblea condominiale del 03.08.2018 prodotto dal nel termine di cui all'art. 182 Parte_1 cpc, deve ritenersi documento inidoneo ai fini della regolarizzazione del difetto di rappresentanza processuale dell'amministratore in quanto privo di taluni elementi essenziali quali, l'indicazione dell'ordine del gior- no, dei nominativi dei condomini partecipanti all'assemblea con la speci- ficazione del valore delle relative quote millesimali, della votazione con indicazione dei voti espressi favorevoli e contrari.
Per tali motivi, l'operato del giudice di prime cure, censurato in questa sede, deve invece ritenersi congruo e adeguato in ragione della inidonei- tà del documento prodotto nel termine di cui all'art. 182 cpc dal
[...]
a provare l'intervenuta ratifica da parte dell'assemblea del Parte_4 relativo operato.
Parimenti infondata risulta la censura afferente alla perdita della legit- timazione processuale degli odierni appellati in ragione del raggiungi- mento della maggiore età da parte della figlia minore nel corso del giudi- zio di primo grado con conseguente nullità degli atti processuali posti in essere successivamente con violazione degli artt. 112, 182 e 299 cpc.
Al riguardo, giova ribadire il principio per il quale il figlio, rappresentato in giudizio in quanto minore dal genitore esercente la potestà, una volta divenuto maggiorenne, assume legittimazione processuale in proprio, correlativamente persa per lui dal genitore: e il difetto di legittimazione processuale del genitore, che abbia agito in giudizio in rappresentanza del figlio non più soggetto a potestà per essere divenuto maggiorenne, è sanabile in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroatti- va in riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del predetto, che così manifesti in modo non equivoco la propria volontà di sanatoria (Cass. 29 settembre 2011, n. 19881; Cass. 8 novembre 2012, n. 19308).
Orbene, nel caso di specie, la costituzione nel presente giudizio di appel- lo da parte dell'appellata , la quale ha conseguito la Controparte_3 maggiore età nel corso del giudizio di primo grado senza che tale evento abbia determinato l'interruzione del processo, perché non dichiarato né notificato dal procuratore della parte cui esso si riferisce ai sensi dell'art. 300 cpc, configura certamente circostanza idonea a sanare il difetto di legittimazione processuale dei genitori intervenuto nel corso del giudi- zio di primo grado, con salvezza delle attività processuali espletate.
Con il secondo motivo di appello, invece, l'odierno appellante censura l'omessa pronuncia, da parte del giudice di prime cure, sulle eccezioni
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formulate nella propria comparsa di costituzione e risposta, segnata- mente, eccezione di incompetenza territoriale, di nullità del giudizio per vizio di costituzione del rapporto processuale e per violazione del princi- pio del contraddittorio, di nullità del giudizio per difetto di legittimazione processuale degli attori, di nullità del giudizio per violazione dell'art. 320 c.p.c.
La censura è infondata e, pertanto, va respinta per quanto di seguito esposto.
Deve al riguardo evidenziarsi che, sebbene il giudice di prime cure non abbia pronunciato sulle eccezioni formulate dall'odierno appellante nel- la propria comparsa difensiva, ha tuttavia ben delineato le ragioni sotte- se all'omessa pronuncia ravvisandole nella tardività delle medesime.
Ed invero, deve rilevarsi che, in seguito alla dichiarazione, da parte del giudice di prime cure, del difetto di legittimazione processuale del Con- dominio intervenuta in data 13.10.2018, per effetto della mancata re- golarizzazione del rapporto processuale nel termine stabilito, con con- seguente inefficacia dell'attività precedentemente svolta dal T_
, quest'ultimo depositava, solo in data 12.11.2019, comparsa di co-
[...] stituzione in rinnovazione con allegazione del verbale dell'assemblea condominiale del 03.08.2018 in formato integrale.
Orbene, tale documento, sebbene valido in quanto- differentemente da quello prodotto in data 03.09.2018- provvisto degli elementi essenziali e pertanto idoneo a fondare la legittimazione processuale dell'amministratore, deve ritenersi tuttavia tardivo, in quanto prodotto successivamente allo spirare del termine perentorio concesso dal giudi- ce per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza processuale e, pertanto, non idoneo a spiegare l'efficacia sanante di cui all'art. 182 cpc.
Ne deriva che le eccezioni formulate nella comparsa in rinnovazione debbano ritenersi anch'esse tardive.
Con il terzo motivo di gravame l'odierno appellante censura invece la qualificazione giuridica della fattispecie operata dal giudice di prime cu- re, l'erronea valutazione del compendio probatorio in relazione ai fatti di causa, segnatamente della deposizione testimoniale resa dall'unico te- ste escusso, circostanza che avrebbe, in tesi, condotto ad una errata statuizione in ordine all'accertamento della responsabilità dell'istante in ordine ai fatti di causa e, per l'effetto, ad una incongrua liquidazione dei danni patiti in conseguenza dell'evento lesivo dedotto.
La suddetta censura è da respingere per i motivi che seguono.
In relazione alla qualificazione giuridica dei fatti di causa, deve eviden- ziarsi come la fattispecie in esame, debba essere ricondotta nell'alveo applicativo dell'art. 2051 c.c.
Vanno, quindi, riassunti i consolidati principi elaborati dalla giurispru- denza in materia di responsabilità da cose in custodia. La responsabilità
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per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (Cass. civ., Sez. III, 5 maggio 2013, n° 2660).
Tanto premesso sulla natura di questa forma di responsabilità extracon- trattuale e sui suoi presupposti, vanno svolte le seguenti precisazioni.
La norma dell'art. 2051 cod. civ., che stabilisce il principio della respon- sabilità per le cose in custodia, non dispensa peraltro il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra queste ultime e il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale del- la particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. (Cass. civ., Sez. 6-3, 11 marzo 2011, n° 5910).
Nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'a- gire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cass. civ., Sez. III, 5 maggio 2013, n° 2660).
In questi casi, il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa va considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (Cass. civ., Sez. III, 5 maggio 2013, n° 2660).
Non incombe, invece, sul danneggiato anche l'onere di provare che l'evento sia l'effetto dell'assenza di presidi antinfortunistici (Cass. civ., Sez. III, 21 marzo 2013, n° 7125). Non ha quindi alcun rilievo la condotta tenuta del custode, posto che la funzione della norma è quella di impu- tare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le mo- dalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta (Cass. civ., Sez. III, 19 maggio 2011, n° 11016).
In tema di responsabilità civile per danni cagionati da cose in custodia, per aversi caso fortuito occorre che il fattore causale estraneo al sog- getto danneggiante abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa
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essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a deter- minare l'evento (Cass. civ., Sez. III, 9 marzo 2010, n° 5658). La responsa- bilità del custode di cui all'art. 2051 c.c. è esclusa:
a) dal comportamento imprudente della vittima che, pur potendo prevedere con l'ordinaria diligenza una situazione di pericolo dipendente dalla cosa altrui, vi si esponga volontariamente (Cass. civ., Sez. III, 13 di- cembre 2012, n° 22898);
b) o ancora quando il danneggiato, pur potendo avvedersi con l'ordinaria diligenza della pericolosità della cosa, accetti di utilizzarla ugualmente (Cass. civ., Sez. III, 31 luglio 2012, n° 13681);
c) dalla condotta colposa della vittima, che abbia usato della cosa fonte di danno in modo anomalo ed imprevedibile (Cass. civ., Sez. III, 4 di- cembre 2012, n° 21727).
Ciò premesso in punto di diritto, deve osservarsi che, nel caso di specie, le conclusioni cui è pervenuto il Giudice di prime cure appaiono piena- mente condivisibili in quanto aderenti alle risultanze probatorie raccolte nel giudizio di primo grado.
Ed invero, la dinamica dei fatti dedotti in citazione può dirsi certamente provata alla luce della prospettazione dei fatti effettuata dalla parte at- trice nonché delle risultanze probatorie acquisite nel corso del giudizio, segnatamente della deposizione testimoniale e dell'accertamento peri- tale espletato.
Parte attrice ha, infatti, adeguatamente assolto l'onere probatorio su di essa incombente, provando la sussistenza dell'evento dannoso, il suo rapporto di causalità con il bene in custodia ed il fatto che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno. Ed invero, la presenza di un liquido incolore sulla pavimentazione della gradinata della fontana con- dominiale, dedotta dall'attrice quale causa del lamentato danno, rende certamente elevata la probabilità di eventi dannosi. La dinamica dei fatti prospettata da parte attrice in citazione è stata inoltre confermata in seguito alla deposizione testimoniale resa all'udienza del 14.12.2018.
Il teste escusso, , trovandosi sul luogo del sinistro al Testimone_1 momento del fatto, ha infatti riferito di aver visto la sorella minore R_
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, mentre era intenta a scendere in propria compagnia la gradinata del- la fontana condominiale, scivolare sull'ultimo gradino della stessa a cau- sa della presenza di un liquido incolore non meglio specificato e riporta- re, per effetto dell'impatto, lesioni al labbro e ai denti.
Ha riconosciuto, inoltre, all'esito dell'esibizione della produzione foto- grafica allegata in citazione, lo stato dei luoghi nonchè il punto esatto di caduta della minore avvenuta, in particolare, in corrispondenza dell'ultimo gradino della fontana condominiale.
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La deposizione, chiara nel riferire una dinamica conforme a quanto de- dotto dagli attori, relativamente all'accadimento del fatto e allo stato dei luoghi al momento dell'evento lesivo, rende dunque una versione che conferma integralmente le deduzioni attoree.
La Ctu medica, inoltre, ha appurato la riconducibilità dei danni lamentati dalla minore al sinistro di cui è causa specificando, in Controparte_3 particolare, come la stessa abbia riportato per effetto dell'impatto, una
“frattura coronale semplice III classe di Ellis dell'incisivo centrale supe- riore destro;
frattura coronale semplice II classe di Ellis dell'incisivo cen- trale superiore sinistro e laterale destro”, ritenendo le suddette lesioni conseguenze compatibili con il trauma da caduta riferito.
Alla luce di tali considerazioni, può dunque ritenersi adeguatamente provato nel caso di specie il nesso di causalità tra il fatto e l'evento dan- noso dedotto.
A fronte di ciò il convenuto non è riuscito a provare né Parte_1 il caso fortuito, né l'incidenza esclusiva della condotta colposa della vit- tima nella causazione del danno lamentato.
Deve infatti al riguardo rilevarsi come il rapporto di causalità tra fatto ed evento dannoso così accertato non possa, nella fattispecie, ritenersi in-
, come invece sostenuto dall'odierno appellante, per effetto Pt_6 dell'operatività del cd. “caso fortuito” integrato, in tesi, dalla condotta colposa posta in essere dalla stessa danneggiata. Ed invero, l'evento le- sivo deve ritenersi imputabile al caso fortuito, consistente nella colpa del danneggiato, laddove quest'ultimo, con buona visibilità, adottando un comportamento ordinariamente cauto, avrebbe potuto evitarlo. In- fatti, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di esse- re prevista e superata attraverso l'uso della normale diligenza, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento del danneggiato nel dinamismo causale del danno, fino a interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.
Orbene, nella fattispecie in esame, deve evidenziarsi come, in considera- zione della natura della cosa e delle modalità che in concreto e normal- mente ne caratterizzano la fruizione, nonché delle peculiarità del caso concreto e, segnatamente, della tipologia e delle caratteristiche del li- quido (incolore e pertanto non visibile) nonché della minore età della vit- tima, la danneggiata non avesse la capacità e la possibilità di percepire o prevedere la situazione di pericolo e, dunque, di evitare l'evento lesivo con l'uso dell'ordinaria diligenza. Il rilievo effettuato dall'appellante ap- pare, per tali ragioni, destituito di qualsivoglia fondamento.
Ciò posto, deve tuttavia rilevarsi che allorquando il comportamento col- poso del danneggiato non sia idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, come nel caso di specie, esso possa, tuttavia, integrare un con- corso colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1 con conseguente di-
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minuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (Cass. 08/05/2008, n. 11227; Cass. 06/07/2006, n. 15384) quandanche il danneggiato sia minore di età.
Ed invero, in merito, la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che “dal punto di vista civilistico, una condotta di tipo colposo può esse- re riferita al minore o all'incapace a prescindere dalla condotta tenuta da chi è preposto alla sua sorveglianza e dalla sua non imputabilità sot- to il profilo giuridico. Difatti, se la vittima di un fatto illecito ha concorso, con la propria materiale condotta, alla produzione del danno, l'obbligo risarcitorio del responsabile si riduce proporzionalmente ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., con valutazione ex officio, anche nel caso in cui la vittima, minore di età, sia incapace di intendere e di volere al tempo del fatto. Ciò in quanto l'espressione "fatto colposo" che compa- re nel citato art. 1227 c.c. non va intesa come riferita all'elemento psico- logico della colpa, che ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affer- mazione di responsabilità, la quale presuppone l'imputabilità, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in con- trasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o detta- ta dalla comune prudenza, in grado di incidere sul nesso causale” (cfr. Cass. civ. Sez. III, Ord., 19 febbraio 2020, n. 4178; ex plurimis Cass. 22/06/2009, n. 14548; Cass. 10/02/2005, n. 2704; Cass. 05/05/1994, n. 4332).
Orbene, nella fattispecie in esame, può certamente configurarsi un con- corso colposo ex art. 1227 primo comma c.c della danneggiata poiché può ragionevolmente ritenersi che se la minore non avesse lasciato la mano della sorella nella discesa della gradinata della fontana condomi- niale, segnatamente sul secondo gradino, come si evince chiaramente dalla deposizione testimoniale resa, le conseguenze lesive occorse non si sarebbero verificate ovvero sarebbero state verosimilmente più limi- tate.
Alla luce di tali considerazioni, in ragione della condivisibilità delle con- clusioni valutative cui è pervenuto il Giudice di prime cure in relazione al- le valutazioni di rito e di merito della richiesta risarcitoria attorea e alla quantificazione dei danni patiti, l'appello proposto nei confronti della gravata sentenza è infondato e pertanto deve essere rigettato con con- seguente integrale conferma della pronuncia di primo grado.
Non può trovare accoglimento, infine, l'istanza ex art. 96 cpc formulata dagli odierni appellati.
Per il danno da lite temeraria va ribadito che l'esistenza e la prova devo- no essere offerte sia per quanto concerne l'an sia per il quantum de- beatur.
Il pregiudizio derivante da condotte processuali dilatorie o defatigatorie della controparte può desumersi da nozioni di comune esperienza anche alla stregua del principio, ora costituzionalizzato, della ragionevole du-
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rata del processo e della legge n. 89/2001, secondo cui, nella normalità dei casi e secondo l'id quod plerumque accidit, ingiustificate condotte processuali, oltre a danni patrimoniali, causano ex se anche danni di na- tura psicologica che, per non essere agevolmente quantificabili, vanno liquidati equitativamente sulla base degli elementi in concreto desumi- bili dagli atti di causa (così Cass. civ., Sez. II, 18/02/2011, n. 3993)
Nella fattispecie, tuttavia, non sono prospettati pregiudizi concreti ido- nei ad integrare e giustificare la richiesta di cui sopra.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane as- sorbita nella motivazione di cui sopra.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio, in as- senza di nota spese di parte, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giu- stizia 10.03.2014 n°55 (come modificato dal DM 147/22), in relazione all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti rapportata anche al tenore delle difese svolte, espunta la fase istruttoria, non espletata nel presente giudizio, con riferimento allo scaglione di valore calcolato sulla base del valore della controversia (scaglione fino a € 5.201 ai valori medi, con attribuzione ex art. 93 cpc al procuratore costi- tuto dichiaratosi anticipatario.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicem- bre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal tren- tesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge “quan- do l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è di- chiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è te- nuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sus- sistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pa- gamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VIII Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 1442/2023 emessa dal GdP di Barra, in data 25.11.2022, così provvede:
1. rigetta l'appello perché infondato e conferma integralmente la gravata pronuncia;
2. condanna il , in persona Parte_1 del legale rapp.nte p.t., al pagamento delle spese di lite in favore degli appellati che si liquidano in € 1.701,00 per compensi profes- sionali dei procuratori, oltre IVA, CPA ed accessori se dovuti nella misura di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
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3. dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appel- lante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli il 11/06/2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Barbara Di Tonto
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