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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 3677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3677 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
n. rg11203 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11203 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione giudiziale
DI
rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. ARINO VINCENZO presso cui elettivamente domicilia in Napoli al Corso A. Lucci n.22,
RICORRENTE
E
rappresentata e difeso, CP_1 C.F._2
giusta procura in atti, dall'avv. INTORRE CARMELO presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla via Duca ferrante della Murra
12,
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso chiedeva a questo Tribunale che Parte_1
fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito alla resistente.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss cpc.
La resistente si costituiva e non si opponeva alla pronuncia sullo status.
All'udienza del 25.02.2025 le parti formalizzavano l'accordo raggiunto tra le stesse, si accordavano alle stesse condizioni di cui alla proposta conciliativa del GI, che recepivano integralmente;
pertanto la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Le parti, su proposta del Giudice, hanno raggiunto il seguente accordo:
• - Assegnazione della casa coniugale alla sig.ra che l'abiterà CP_1
unitamente alla minore;
2 • - affido condiviso della figlia , di 13 anni, con residenza Persona_1
privilegiata presso la madre con previsione del diritto del padre di tenerla con sé due pomeriggi a settimana il martedì e il giovedì dalle ore 16.00 alle
20.00 salvo diverso accordo tra le parti, due fine settimana al mese dal sabato alle 10.00 alla domenica alle 20.00, salvo diverso accordo tra le parti e in base alle esigenze lavorative del ricorrente che si è dichiarato turnista;
la figlia trascorrerà con il padre 10 giorni anche non continuativi durante il periodo estivo (luglio o agosto) da concordarsi col coniuge entro il
30 maggio di ciascun anno;
con la regola dell'alternanza la minore starà con il padre il 24 dicembre o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1 gennaio nonché Pasqua o il lunedì in Albis;
la minore trascorrerà la festa del papà, il compleanno e l'onomastico con il padre mentre la festa della mamma, il compleanno e l'onomastico con la madre;
il compleanno e l'onomastico della minore verrà trascorso preferibilmente con entrambi i genitori e in caso di disaccordo con la regola dell'alternanza;
• - Il sig. corrisponderà alla sig.ra Parte_1 [...]
l'importo mensile versato di € 450,00 CP_1
(quattrocentocinquanta/00) per il mantenimento della figlia attese le elevate esigenze sociali della minore di anni 13, tale importo sarà maggiorato ogni anno, in base alle variazioni Istat;
• - Inoltre, il resta onerato a provvedere al 50% Parte_1
delle eventuali spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di
Napoli siglato con il COA;
• -l'assegno unico verrà percepito per intero dalla sig.ra fino a quando CP_1
la stessa rimarrà onerata del pagamento del canone di locazione della casa coniugale dell'importo indicato dalle parti;
al termine del contratto di locazione verrà percepito al 50% dalle parti;
• - Con rinuncia delle parti reciproca ad ogni altra domanda formulata.”
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti, conforme, tra
3 l'altro, agli interessi della minore. Nella presente procedura non si è ritenuto opportuno provvedere all'ascolto della minore, stante l'accordo delle parti.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse. Infatti, non essendovi soccombenza di nessuna delle due parti, l'accordo relativo alle spese della procedura, per quanto lecito, è destinato ad operare solo nei rapporti interni delle parti stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi
(atto n.5, parte II, s. A, Parte_2
sez. F, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2011) alle condizioni concordate riportate in motivazione e da intendersi in questa sede interamente trascritte;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni
• Compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di
NAPOLI per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile).
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 07/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Raffaele Sdino
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11203 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione giudiziale
DI
rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. ARINO VINCENZO presso cui elettivamente domicilia in Napoli al Corso A. Lucci n.22,
RICORRENTE
E
rappresentata e difeso, CP_1 C.F._2
giusta procura in atti, dall'avv. INTORRE CARMELO presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla via Duca ferrante della Murra
12,
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso chiedeva a questo Tribunale che Parte_1
fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito alla resistente.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss cpc.
La resistente si costituiva e non si opponeva alla pronuncia sullo status.
All'udienza del 25.02.2025 le parti formalizzavano l'accordo raggiunto tra le stesse, si accordavano alle stesse condizioni di cui alla proposta conciliativa del GI, che recepivano integralmente;
pertanto la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Le parti, su proposta del Giudice, hanno raggiunto il seguente accordo:
• - Assegnazione della casa coniugale alla sig.ra che l'abiterà CP_1
unitamente alla minore;
2 • - affido condiviso della figlia , di 13 anni, con residenza Persona_1
privilegiata presso la madre con previsione del diritto del padre di tenerla con sé due pomeriggi a settimana il martedì e il giovedì dalle ore 16.00 alle
20.00 salvo diverso accordo tra le parti, due fine settimana al mese dal sabato alle 10.00 alla domenica alle 20.00, salvo diverso accordo tra le parti e in base alle esigenze lavorative del ricorrente che si è dichiarato turnista;
la figlia trascorrerà con il padre 10 giorni anche non continuativi durante il periodo estivo (luglio o agosto) da concordarsi col coniuge entro il
30 maggio di ciascun anno;
con la regola dell'alternanza la minore starà con il padre il 24 dicembre o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1 gennaio nonché Pasqua o il lunedì in Albis;
la minore trascorrerà la festa del papà, il compleanno e l'onomastico con il padre mentre la festa della mamma, il compleanno e l'onomastico con la madre;
il compleanno e l'onomastico della minore verrà trascorso preferibilmente con entrambi i genitori e in caso di disaccordo con la regola dell'alternanza;
• - Il sig. corrisponderà alla sig.ra Parte_1 [...]
l'importo mensile versato di € 450,00 CP_1
(quattrocentocinquanta/00) per il mantenimento della figlia attese le elevate esigenze sociali della minore di anni 13, tale importo sarà maggiorato ogni anno, in base alle variazioni Istat;
• - Inoltre, il resta onerato a provvedere al 50% Parte_1
delle eventuali spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di
Napoli siglato con il COA;
• -l'assegno unico verrà percepito per intero dalla sig.ra fino a quando CP_1
la stessa rimarrà onerata del pagamento del canone di locazione della casa coniugale dell'importo indicato dalle parti;
al termine del contratto di locazione verrà percepito al 50% dalle parti;
• - Con rinuncia delle parti reciproca ad ogni altra domanda formulata.”
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti, conforme, tra
3 l'altro, agli interessi della minore. Nella presente procedura non si è ritenuto opportuno provvedere all'ascolto della minore, stante l'accordo delle parti.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse. Infatti, non essendovi soccombenza di nessuna delle due parti, l'accordo relativo alle spese della procedura, per quanto lecito, è destinato ad operare solo nei rapporti interni delle parti stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi
(atto n.5, parte II, s. A, Parte_2
sez. F, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2011) alle condizioni concordate riportate in motivazione e da intendersi in questa sede interamente trascritte;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni
• Compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di
NAPOLI per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile).
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 07/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Raffaele Sdino
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