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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. III, sentenza 05/02/2026, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 247/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 3, riunita in udienza il 07/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ROMANO GIOVANNI, Presidente e Relatore
COPPOLA ELENA, Giudice
PERAGO CARMELA, Giudice
in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 422/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Agenzia Regionale Per La Casa E L'Ricorrente_1 Ricorrente_1 (Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Cesario Di Lecce - Piazza Garibaldi 12 73016 San Cesario Di Lecce LE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 715 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1674/2025 depositato il
09/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 già I.A.C.P. ha proposto ricorso, dinanzia questa Corte di Giustizia Tributaria, avverso l'avviso di accertamento n. 715 del 2024, relativo a IMU 2019, emesso dal Comune di San Cesario e notificato in data 30-12-2024, per omesso e/o parziale versamento, riferito alle unità immobiliari ERP di proprietà dell'Ente pubblico non economico insistenti in detto Comune, per
€ 48.761,00, oltre sanzioni, interessi e spese successive per il complessivo importo di € 67.746,00-.
La ricorrente, a fondamento del ricorso, premesso:
-che Ricorrente_1 è un Ente pubblico non commerciale strumentale della Regione Puglia, operante nel settore della Edilizia Residenziale Pubblica e Sociale (in breve “ERP”), subentrata all' Istituto Autonomo per le Case Popolari per la provincia di Lecce in attuazione della Legge Regionale (LR) Puglia n. 22/2014 che ha riordinato le funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e ha trasformato gli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) della Puglia, in Agenzie Regionali per la Casa e l'Ricorrente_1;
-che detti Enti sono proprietari di immobili abitativi che i Comuni assegnano ai residenti nel proprio territorio comunale, sulla base di appositi bandi e in osservanza delle normative vigenti in materia di ERP, al fine di assicurare una casa anche a coloro che per le disagiate condizioni economico-sociali restano esclusi dal libero mercato delle locazioni immobiliari;
-che detti immobili, in quanto “alloggi sociali” ai sensi del Decreto Ministro Infrastrutture del 22/04/2008, sono esclusi dall'IMU, in forza dell'art. 13, comma 2 lett. b) D.L. 201/2011 nella formulazione vigente ratione temporis;
-che tale circostanza è stata segnalata al Comune in sede di presentazione della dichiarazione IMU da parte di Ricorrente_1, che ha barrato la casella “esenzione” e precisato nelle “annotazioni” del modello stesso che – “L'immobile possiede le caratteristiche ed i requisiti richiesti dalla lett. B) comma 2 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011”;
tanto premesso, deduce che l'atto impugnato sarebbe inficiato dai seguenti motivi di nullità, così di seguito riassunti:
1) nullità dell'accertamento per violazione dell'art. 6 bis, co. 1, della L. 212/2000, che sancisce l'obbligo per l'ente impositore -qui non osservato- del contraddittorio informato ed effettivo;
2) violazione dell'art. 1, c. 740, l. 160/2019: gli alloggi in questione sono esenti dall'imposta, posto che rientrano nella categoria degli “alloggi sociali”, ai sensi del Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008 (in prosieguo, “DM 22/04/2008”). Per detti alloggi, in quanto fattispecie assimilata alla abitazione principale, opera a partire dal 2014 l'esenzione ai fini IMU. Il DM 22/04/2022, dopo aver fornito all'art. 1 la definizione di alloggio sociale, nel successivo articolo 2 attribuisce alle Regioni il potere di stabilire i requisiti per l'accesso e la permanenza nell'alloggio sociale, nonché di definire il canone di locazione. La Puglia vi ha provveduto con la L.R. n. 10/2014, contenente la “Nuova disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” e con la L.R. n. 22/2014, “Riordino delle funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e riforma degli enti regionali operanti nel settore”. In particolare, l' art. 1 della L.R. n. 22/2014 stabilisce che “La Regione Puglia con la presente legge […] disciplina le funzioni in materia di edilizia residenziale pubblica e di edilizia residenziale sociale” , precisando che “L'edilizia residenziale sociale comprende tutte le forme di «alloggio sociale» quale servizio che svolge la funzione di interesse generale, anche ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea”. Il richiamo alla normativa comunitaria contenuto in tale articolo, rubricato “oggetto e finalità” della LR 22/2014, rende evidente il collegamento fra la normativa regionale adottata dalla Puglia in materia di ERP e il DM 22/04/2008 rilevante ai fini della esenzione IMU della cui applicazione si discute nel caso in esame. Infatti, il DM 22/04/2008 ha per oggetto la “Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.”.
Inoltre, come si evince da un contratto stipulato con un assegnatario del Comune in questione e versato in atti [All.14], “ il predetto contratto non è sottoposto ad alcuna scadenza e si risolve di diritto qualora vengano meno i requisiti prescritti per l'assegnazione…” (art. 7). Detta disposizione contrattuale comprova, quindi, che la destinazione alla locazione permanente di cui all'art. 1 DM 22/04/2008 non è rimessa alla discrezione di Ricorrente_1 ma è una prescrizione di legge, dacché il contratto di locazione redatto ai sensi della L. 10/2014 deve obbligatoriamente rispettare lo schema tipo approvato dalla Regione Puglia con
Delibera n. 685/2017 [All.15] e ciò vale per tutti gli alloggi inseriti nell'avviso di accertamento impugnato.
3) Violazione dell'art. 6, comma 4, L. 212/2000: il Comune non può negare l'agevolazione ex art. 13, c.2, lett. B), ignorando informazioni che sono già in suo possesso, essendo l'ente istituzionalmente preposto all'assegnazione degli alloggi ricadenti nel suo territorio.
4) Illegittimità delle sanzioni, per violazione dell'art. 5 del d.lgs. 472/97, in mancanza di dolo o colpa dell'Ente.
La ricorrente ha, quindi, così concluso:
“1) in via cautelare sospendere l'esecuzione dell'atto da cui deriva un danno grave ed irreparabile;
2) In via preliminare, annullare l'avviso di accertamento per violazione dell'art. 6 bis comma 1 della Legge
212/2000, dacchè emesso senza il prescritto contraddittorio preventivo;
3) In via principale e nel merito - previa eventuale ammissione di apposita Consulenza Tecnica d'Ufficio volta a verificare la natura di alloggio sociale ai sensi del DM 22/04/2008 degli immobili de quibus - dichiarare nel merito illegittimo e infondato l'avviso di accertamento impugnato per i motivi in diritto e in fatto sopra esposti;
4) In via subordinata, ma senza che ciò implichi alcuna accettazione, non ritenere applicabili le sanzioni illegittimamente irrogate”.
Il COMUNE DI SAN CESARIO DI LECCE contesta la fondatezza del ricorso, deducendo che l'assunto della ricorrente circa la natura di “alloggi sociali” degli immobili oggetto dell'avviso di accertamento non sarebbe condivisibile, posto che dall'intero contesto normativo di riferimento si evince la volontà del legislatore di distinguere, all'interno della categoria degli alloggi assegnati dagli IACP, quella più ristretta degli “alloggi sociali”, prevedendo per i primi una semplice detrazione e solo per gli alloggi sociali l'esenzione dal tributo;
- che, peraltro, spetta alla ricorrente l'onere –nella fattispecie, non assolto- di dimostrare all'Ente impositore
“l'effettiva sussistenza di tutti gli aspetti fondamentali richiamati all'interno della definizione di alloggio sociale, provando rigorosamente la sussistenza degli aspetti salienti, richiamati dal DM 22 aprile 2018, in capo agli alloggi che pretende vengano riconosciuti esenti”; che, in particolare, uno dei requisiti affinché un alloggio possa definirsi “sociale”, ai sensi del D.M. del 22.4.2008, è la sua destinazione alla locazione permanente
(durata minima di 15 anni per gli alloggi concessi in locazione e di 8 anni per gli alloggi concessi in locazione con patto di futura vendita o con patto di riscatto); che, sebbene sia il Comune ad assegnare gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, tuttavia, come stabilito dall'art. 11 della L.R. 22/2014, il contratto di locazione
è stipulato tra l'assegnatario dell'alloggio e l'ente proprietario/gestore; che, inoltre, la ricorrente non ha prodotto nessun contratto di locazione e, pertanto, non ha ottemperato, nemmeno sotto tale profilo, all'onere di provare i presupposti oggettivi e soggettivi del vantato diritto all'esenzione; -che, infine, le sanzioni sono state legittimamente applicate, in conformità al dettato normativo, in conseguenza della mancata osservanza delle norme tributarie da parte della ricorrente.
Con memoria illustrativa, tempestivamente depositata, RC UD ha ribadito la propria linea difensiva.
All'odierna udienza, in esito alla discussione finale, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo, con cui si deduce la nullità dell'atto impugnato per “violazione dell'art. 6 bis, co. 1, della L.
212/2000, che sancisce l'obbligo per l'ente impositore -qui non osservato- del contraddittorio informato ed effettivo, è infondato.
Invero, l'art. 6 bis L. 212/2000, al comma 1, enuncia il principio secondo cui “tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo”, ma, con il successivo comma 2, restringe il campo di applicazione della disposizione nei seguenti termini. “2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione”.
Non v'è dubbio che l'avviso di accertamento impugnato rientri tra gli atti "automatizzati e sostanzialmente automatizzati", avendo ad oggetto la contestazione di “ violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa Amministrazione" e, segnatamente, l'omesso versamento del tributo preteso dal Comune, ente impositore.
Il motivo non può, dunque, trovare accoglimento.
Fondato è, invece, il secondo motivo, con il quale la ricorrente rivendica il diritto all'esenzione delI'IMU per gli immobili oggetto dell'avviso di accertamento, trattandosi di “alloggi sociali”, qualifica, questa, che il
Comune di San Cesario contesta anche perché non ne sarebbe stata offerta la prova da parte di RC .
Al riguardo, si osserva che, secondo l'opinione prevalente, “ il legislatore, all'art. 13, comma 10, del D.L.
n. 201/2011 , ha previsto espressamente un'agevolazione consistente in una detrazione di Euro 200 per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, risultando, dunque, evidente la volontà del legislatore di differenziare gli alloggi ex IACP da quelli "sociali", che, invece, sono esenti dal prelievo per espressa disposizione di legge (art. 13, co. 2, lett. b, del D.L. n.201/2011 cit.); non è dunque invocabile un'assimilazione tra gli alloggi concessi in locazione e gli alloggi sociali, che è preclusa, inevitabilmente, dalla corretta applicazione del principio generale e inderogabile in materia fiscale che prevede che "in materia fiscale le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione ai sensi dell'art 14 preleggi sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all'interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati" (cfr. Cass. n. 20135/2019, Cass. n. 15407/2017,
4333/2016, 2925/2013 e 5933/2013)… l'esenzione dal pagamento è prevista, pertanto, solo per gli immobili specificamente destinati ad alloggi sociali, cioè per gli immobili destinati alla locazione che abbiano le caratteristiche individuate dal decreto del ministero dell'infrastrutture, al che consegue che sono esenti dal pagamento non tutti gli alloggi IACP ma solo quelli che abbiano le caratteristiche indicate nei parametri stabiliti dal decreto ministeriale del 22 Aprile 2008 (così, Cass., sez. trib., 23/05/2024, n.14511).
Ciò premesso, occorre stabilire se gli immobili in questione siano qualificabili o meno come “alloggi sociali”.
Com'è noto, “è alloggio sociale l'unità immobiliare destinata ad uso residenziale ed oggetto di locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati, i quali non sono in grado di avere accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato, essendo configurati tali immobili come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie” (così Cass., sez. trib., 23/05/2024, n.14511).
Peraltro, la ricorrente ha dedotto di avere evidenziato nella Dichiarazione IMU che gli immobili de quibus possedevano le caratteristiche ed i requisiti richiesti dalla lett. b) comma 2 dell'art. 13 del D.L. n.201/2011 per beneficiare della esenzione, evidenziando –in particolare- che gli alloggi in questione sono indubbiamente destinati ad unità immobiliari ad uso residenziale, avendo le caratteristiche costruttive di civile abitazione così come stabilite dalle leggi in materia;
la legislazione, dapprima nazionale (DPR 30 dicembre 1972, n.
1035) e successivamente regionale (Legge Regione Puglia n. 54 del 20 dicembre 1984; Legge Regione
Puglia n. 10 del 7 aprile 2014), non ha previsto una durata prestabilita, motivo per cui si tratta a tutti gli effetti di una locazione permanente. Precisamente, l'assegnatario in locazione, firmatario di apposito contratto, il cui schema tipo, fra l'altro è deliberato da parte della Regione Puglia, mantiene il diritto all'assegnazione e quindi il diritto ad abitare l'alloggio, sino a quando conservi i requisiti previsti dalla legge regionale di riferimento. In ragione di tanto, i contratti di locazione degli alloggi popolari, al pari di quelli approvati dalla Regione Puglia ed adottati dall'RC Ricorrente_1, non contengono, né potrebbero, alcun termine di durata della locazione”.
Acquisito quanto innanzi, va -altresì rilevato che il Comune di San Cesario di Lecce non ha inteso sollevare specifiche contestazioni circa la oggettiva riconducibilità degli immobili, per struttura e consistenza materiale, nonché per classe catastale, nel novero degli “alloggi sociali”, ma, a suo dire, RC Ricorrente_1 non avrebbe minimamente provato la sussistenza degli altri elementi e, segnatamente, quello della durata della locazione.
Anche detta eccezione non coglie –però- nel segno, posto che, come puntualmente dedotto dalla ricorrente, la legislazione regionale (L. Reg. Puglia n. 54 del 20 dicembre 1984 e L. Reg. Puglia n. 10 del 7 aprile
2014), come si evince –peraltro- dallo stesso schema negoziale predisposto dalla Regione Puglia e vincolante per RC UD, non prevede una durata prestabilita del contratto di locazione, di talchè il diritto ad abitare l'alloggio perdura sino a quando l'assegnatario conserva i requisiti previsti dalla legge regionale di riferimento.
Quanto agli altri requisiti, la S.C. ha avuto occasione di chiarire che ““l'equiparazione normativa (degli alloggi sociali) all'abitazione principale", con l'espressa inapplicabilità dell'IMU (ex art. 13, comma 2, lett. b, del d.
l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo modificato dall'art. 1, comma 707, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), sancisce una sorta di presunzione iuris tantum, essendo fisiologicamente insite la residenza anagrafica e la dimora abituale tra gli obblighi posti a carico dei beneficiari dell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, la cui inadempienza può comportarne la decadenza. Ne consegue, pertanto, che la destinazione dell'alloggio sociale ad abitazione principale dell'assegnatario, quale co-requisito necessario ai fini della sua assegnazione, non richiede una prova ulteriore, ferma restando la possibilità, da parte dell'ente impositore, di fornire la prova dell'inadempimento, da parte dell'assegnatario, ai suoi obblighi di residenza e dimora e conseguentemente negare l'esenzione nel caso specifico in cui ciò avvenga … In definitiva, a prescindere dalle regole sulla ripartizione dell'onere della prova, come cristallizzate dall'art. 2697 cod.civ. e, oggi, con specifico riferimento al processo tributario, dall'art. 7, comma 5bis, del D.Lgs. n. 546 del 1992, lo specifico aspetto della destinazione dell'alloggio sociale ad abitazione principale non richiede una prova ulteriore rispetto alle caratteristiche tipizzate dal decreto ministeriale, essendo normalmente presupposta nella qualificazione stessa degli alloggi sociali (come unità immobiliari adibite ad uso residenziale in locazione permanente, la cui funzione di interesse generale è di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato) e nei requisiti previsti per l'assegnazione, anche dalla legislazione regionale e dalla normativa secondaria. In base a tali premesse il giudice di merito non può escludere la destinazione dell'alloggio sociale ad abitazione principale dell'assegnatario (destinazione che corrisponde alla situazione ordinaria e corrisponde all'id quod plerumque accidit, alla luce del sistema normativo vigente) in base all'applicazione delle regole di ripartizione dell'onere della prova, ma deve verificare la specifica circostanza che allontani la situazione concreta da quella ordinaria
(quale, ad esempio, l'inadempimento da parte dell'assegnatario degli obblighi di residenza e dimora, la cui allegazione e prova ricadono sull'ente impositore, che ha interesse a negare l'esenzione)”” (cfr. Cass., sez. trib., 20/02/2025, n.4538).
Alla stregua delle suesposte considerazioni, appalesandosi ultroneo l'esame di ogni altra questione, il ricorso presentato da RC UD va accolto e, per l'effetto, il provvedimento impugnato va annullato.
Per le oscillazioni giurisprudenziali manifestatesi in materia, può disporsi, sussistendo giusti motivi, la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 3, riunita in udienza il 07/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ROMANO GIOVANNI, Presidente e Relatore
COPPOLA ELENA, Giudice
PERAGO CARMELA, Giudice
in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 422/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Agenzia Regionale Per La Casa E L'Ricorrente_1 Ricorrente_1 (Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Cesario Di Lecce - Piazza Garibaldi 12 73016 San Cesario Di Lecce LE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 715 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1674/2025 depositato il
09/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 già I.A.C.P. ha proposto ricorso, dinanzia questa Corte di Giustizia Tributaria, avverso l'avviso di accertamento n. 715 del 2024, relativo a IMU 2019, emesso dal Comune di San Cesario e notificato in data 30-12-2024, per omesso e/o parziale versamento, riferito alle unità immobiliari ERP di proprietà dell'Ente pubblico non economico insistenti in detto Comune, per
€ 48.761,00, oltre sanzioni, interessi e spese successive per il complessivo importo di € 67.746,00-.
La ricorrente, a fondamento del ricorso, premesso:
-che Ricorrente_1 è un Ente pubblico non commerciale strumentale della Regione Puglia, operante nel settore della Edilizia Residenziale Pubblica e Sociale (in breve “ERP”), subentrata all' Istituto Autonomo per le Case Popolari per la provincia di Lecce in attuazione della Legge Regionale (LR) Puglia n. 22/2014 che ha riordinato le funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e ha trasformato gli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) della Puglia, in Agenzie Regionali per la Casa e l'Ricorrente_1;
-che detti Enti sono proprietari di immobili abitativi che i Comuni assegnano ai residenti nel proprio territorio comunale, sulla base di appositi bandi e in osservanza delle normative vigenti in materia di ERP, al fine di assicurare una casa anche a coloro che per le disagiate condizioni economico-sociali restano esclusi dal libero mercato delle locazioni immobiliari;
-che detti immobili, in quanto “alloggi sociali” ai sensi del Decreto Ministro Infrastrutture del 22/04/2008, sono esclusi dall'IMU, in forza dell'art. 13, comma 2 lett. b) D.L. 201/2011 nella formulazione vigente ratione temporis;
-che tale circostanza è stata segnalata al Comune in sede di presentazione della dichiarazione IMU da parte di Ricorrente_1, che ha barrato la casella “esenzione” e precisato nelle “annotazioni” del modello stesso che – “L'immobile possiede le caratteristiche ed i requisiti richiesti dalla lett. B) comma 2 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011”;
tanto premesso, deduce che l'atto impugnato sarebbe inficiato dai seguenti motivi di nullità, così di seguito riassunti:
1) nullità dell'accertamento per violazione dell'art. 6 bis, co. 1, della L. 212/2000, che sancisce l'obbligo per l'ente impositore -qui non osservato- del contraddittorio informato ed effettivo;
2) violazione dell'art. 1, c. 740, l. 160/2019: gli alloggi in questione sono esenti dall'imposta, posto che rientrano nella categoria degli “alloggi sociali”, ai sensi del Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008 (in prosieguo, “DM 22/04/2008”). Per detti alloggi, in quanto fattispecie assimilata alla abitazione principale, opera a partire dal 2014 l'esenzione ai fini IMU. Il DM 22/04/2022, dopo aver fornito all'art. 1 la definizione di alloggio sociale, nel successivo articolo 2 attribuisce alle Regioni il potere di stabilire i requisiti per l'accesso e la permanenza nell'alloggio sociale, nonché di definire il canone di locazione. La Puglia vi ha provveduto con la L.R. n. 10/2014, contenente la “Nuova disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” e con la L.R. n. 22/2014, “Riordino delle funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e riforma degli enti regionali operanti nel settore”. In particolare, l' art. 1 della L.R. n. 22/2014 stabilisce che “La Regione Puglia con la presente legge […] disciplina le funzioni in materia di edilizia residenziale pubblica e di edilizia residenziale sociale” , precisando che “L'edilizia residenziale sociale comprende tutte le forme di «alloggio sociale» quale servizio che svolge la funzione di interesse generale, anche ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea”. Il richiamo alla normativa comunitaria contenuto in tale articolo, rubricato “oggetto e finalità” della LR 22/2014, rende evidente il collegamento fra la normativa regionale adottata dalla Puglia in materia di ERP e il DM 22/04/2008 rilevante ai fini della esenzione IMU della cui applicazione si discute nel caso in esame. Infatti, il DM 22/04/2008 ha per oggetto la “Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.”.
Inoltre, come si evince da un contratto stipulato con un assegnatario del Comune in questione e versato in atti [All.14], “ il predetto contratto non è sottoposto ad alcuna scadenza e si risolve di diritto qualora vengano meno i requisiti prescritti per l'assegnazione…” (art. 7). Detta disposizione contrattuale comprova, quindi, che la destinazione alla locazione permanente di cui all'art. 1 DM 22/04/2008 non è rimessa alla discrezione di Ricorrente_1 ma è una prescrizione di legge, dacché il contratto di locazione redatto ai sensi della L. 10/2014 deve obbligatoriamente rispettare lo schema tipo approvato dalla Regione Puglia con
Delibera n. 685/2017 [All.15] e ciò vale per tutti gli alloggi inseriti nell'avviso di accertamento impugnato.
3) Violazione dell'art. 6, comma 4, L. 212/2000: il Comune non può negare l'agevolazione ex art. 13, c.2, lett. B), ignorando informazioni che sono già in suo possesso, essendo l'ente istituzionalmente preposto all'assegnazione degli alloggi ricadenti nel suo territorio.
4) Illegittimità delle sanzioni, per violazione dell'art. 5 del d.lgs. 472/97, in mancanza di dolo o colpa dell'Ente.
La ricorrente ha, quindi, così concluso:
“1) in via cautelare sospendere l'esecuzione dell'atto da cui deriva un danno grave ed irreparabile;
2) In via preliminare, annullare l'avviso di accertamento per violazione dell'art. 6 bis comma 1 della Legge
212/2000, dacchè emesso senza il prescritto contraddittorio preventivo;
3) In via principale e nel merito - previa eventuale ammissione di apposita Consulenza Tecnica d'Ufficio volta a verificare la natura di alloggio sociale ai sensi del DM 22/04/2008 degli immobili de quibus - dichiarare nel merito illegittimo e infondato l'avviso di accertamento impugnato per i motivi in diritto e in fatto sopra esposti;
4) In via subordinata, ma senza che ciò implichi alcuna accettazione, non ritenere applicabili le sanzioni illegittimamente irrogate”.
Il COMUNE DI SAN CESARIO DI LECCE contesta la fondatezza del ricorso, deducendo che l'assunto della ricorrente circa la natura di “alloggi sociali” degli immobili oggetto dell'avviso di accertamento non sarebbe condivisibile, posto che dall'intero contesto normativo di riferimento si evince la volontà del legislatore di distinguere, all'interno della categoria degli alloggi assegnati dagli IACP, quella più ristretta degli “alloggi sociali”, prevedendo per i primi una semplice detrazione e solo per gli alloggi sociali l'esenzione dal tributo;
- che, peraltro, spetta alla ricorrente l'onere –nella fattispecie, non assolto- di dimostrare all'Ente impositore
“l'effettiva sussistenza di tutti gli aspetti fondamentali richiamati all'interno della definizione di alloggio sociale, provando rigorosamente la sussistenza degli aspetti salienti, richiamati dal DM 22 aprile 2018, in capo agli alloggi che pretende vengano riconosciuti esenti”; che, in particolare, uno dei requisiti affinché un alloggio possa definirsi “sociale”, ai sensi del D.M. del 22.4.2008, è la sua destinazione alla locazione permanente
(durata minima di 15 anni per gli alloggi concessi in locazione e di 8 anni per gli alloggi concessi in locazione con patto di futura vendita o con patto di riscatto); che, sebbene sia il Comune ad assegnare gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, tuttavia, come stabilito dall'art. 11 della L.R. 22/2014, il contratto di locazione
è stipulato tra l'assegnatario dell'alloggio e l'ente proprietario/gestore; che, inoltre, la ricorrente non ha prodotto nessun contratto di locazione e, pertanto, non ha ottemperato, nemmeno sotto tale profilo, all'onere di provare i presupposti oggettivi e soggettivi del vantato diritto all'esenzione; -che, infine, le sanzioni sono state legittimamente applicate, in conformità al dettato normativo, in conseguenza della mancata osservanza delle norme tributarie da parte della ricorrente.
Con memoria illustrativa, tempestivamente depositata, RC UD ha ribadito la propria linea difensiva.
All'odierna udienza, in esito alla discussione finale, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo, con cui si deduce la nullità dell'atto impugnato per “violazione dell'art. 6 bis, co. 1, della L.
212/2000, che sancisce l'obbligo per l'ente impositore -qui non osservato- del contraddittorio informato ed effettivo, è infondato.
Invero, l'art. 6 bis L. 212/2000, al comma 1, enuncia il principio secondo cui “tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo”, ma, con il successivo comma 2, restringe il campo di applicazione della disposizione nei seguenti termini. “2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione”.
Non v'è dubbio che l'avviso di accertamento impugnato rientri tra gli atti "automatizzati e sostanzialmente automatizzati", avendo ad oggetto la contestazione di “ violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa Amministrazione" e, segnatamente, l'omesso versamento del tributo preteso dal Comune, ente impositore.
Il motivo non può, dunque, trovare accoglimento.
Fondato è, invece, il secondo motivo, con il quale la ricorrente rivendica il diritto all'esenzione delI'IMU per gli immobili oggetto dell'avviso di accertamento, trattandosi di “alloggi sociali”, qualifica, questa, che il
Comune di San Cesario contesta anche perché non ne sarebbe stata offerta la prova da parte di RC .
Al riguardo, si osserva che, secondo l'opinione prevalente, “ il legislatore, all'art. 13, comma 10, del D.L.
n. 201/2011 , ha previsto espressamente un'agevolazione consistente in una detrazione di Euro 200 per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, risultando, dunque, evidente la volontà del legislatore di differenziare gli alloggi ex IACP da quelli "sociali", che, invece, sono esenti dal prelievo per espressa disposizione di legge (art. 13, co. 2, lett. b, del D.L. n.201/2011 cit.); non è dunque invocabile un'assimilazione tra gli alloggi concessi in locazione e gli alloggi sociali, che è preclusa, inevitabilmente, dalla corretta applicazione del principio generale e inderogabile in materia fiscale che prevede che "in materia fiscale le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione ai sensi dell'art 14 preleggi sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all'interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati" (cfr. Cass. n. 20135/2019, Cass. n. 15407/2017,
4333/2016, 2925/2013 e 5933/2013)… l'esenzione dal pagamento è prevista, pertanto, solo per gli immobili specificamente destinati ad alloggi sociali, cioè per gli immobili destinati alla locazione che abbiano le caratteristiche individuate dal decreto del ministero dell'infrastrutture, al che consegue che sono esenti dal pagamento non tutti gli alloggi IACP ma solo quelli che abbiano le caratteristiche indicate nei parametri stabiliti dal decreto ministeriale del 22 Aprile 2008 (così, Cass., sez. trib., 23/05/2024, n.14511).
Ciò premesso, occorre stabilire se gli immobili in questione siano qualificabili o meno come “alloggi sociali”.
Com'è noto, “è alloggio sociale l'unità immobiliare destinata ad uso residenziale ed oggetto di locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati, i quali non sono in grado di avere accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato, essendo configurati tali immobili come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie” (così Cass., sez. trib., 23/05/2024, n.14511).
Peraltro, la ricorrente ha dedotto di avere evidenziato nella Dichiarazione IMU che gli immobili de quibus possedevano le caratteristiche ed i requisiti richiesti dalla lett. b) comma 2 dell'art. 13 del D.L. n.201/2011 per beneficiare della esenzione, evidenziando –in particolare- che gli alloggi in questione sono indubbiamente destinati ad unità immobiliari ad uso residenziale, avendo le caratteristiche costruttive di civile abitazione così come stabilite dalle leggi in materia;
la legislazione, dapprima nazionale (DPR 30 dicembre 1972, n.
1035) e successivamente regionale (Legge Regione Puglia n. 54 del 20 dicembre 1984; Legge Regione
Puglia n. 10 del 7 aprile 2014), non ha previsto una durata prestabilita, motivo per cui si tratta a tutti gli effetti di una locazione permanente. Precisamente, l'assegnatario in locazione, firmatario di apposito contratto, il cui schema tipo, fra l'altro è deliberato da parte della Regione Puglia, mantiene il diritto all'assegnazione e quindi il diritto ad abitare l'alloggio, sino a quando conservi i requisiti previsti dalla legge regionale di riferimento. In ragione di tanto, i contratti di locazione degli alloggi popolari, al pari di quelli approvati dalla Regione Puglia ed adottati dall'RC Ricorrente_1, non contengono, né potrebbero, alcun termine di durata della locazione”.
Acquisito quanto innanzi, va -altresì rilevato che il Comune di San Cesario di Lecce non ha inteso sollevare specifiche contestazioni circa la oggettiva riconducibilità degli immobili, per struttura e consistenza materiale, nonché per classe catastale, nel novero degli “alloggi sociali”, ma, a suo dire, RC Ricorrente_1 non avrebbe minimamente provato la sussistenza degli altri elementi e, segnatamente, quello della durata della locazione.
Anche detta eccezione non coglie –però- nel segno, posto che, come puntualmente dedotto dalla ricorrente, la legislazione regionale (L. Reg. Puglia n. 54 del 20 dicembre 1984 e L. Reg. Puglia n. 10 del 7 aprile
2014), come si evince –peraltro- dallo stesso schema negoziale predisposto dalla Regione Puglia e vincolante per RC UD, non prevede una durata prestabilita del contratto di locazione, di talchè il diritto ad abitare l'alloggio perdura sino a quando l'assegnatario conserva i requisiti previsti dalla legge regionale di riferimento.
Quanto agli altri requisiti, la S.C. ha avuto occasione di chiarire che ““l'equiparazione normativa (degli alloggi sociali) all'abitazione principale", con l'espressa inapplicabilità dell'IMU (ex art. 13, comma 2, lett. b, del d.
l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo modificato dall'art. 1, comma 707, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), sancisce una sorta di presunzione iuris tantum, essendo fisiologicamente insite la residenza anagrafica e la dimora abituale tra gli obblighi posti a carico dei beneficiari dell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, la cui inadempienza può comportarne la decadenza. Ne consegue, pertanto, che la destinazione dell'alloggio sociale ad abitazione principale dell'assegnatario, quale co-requisito necessario ai fini della sua assegnazione, non richiede una prova ulteriore, ferma restando la possibilità, da parte dell'ente impositore, di fornire la prova dell'inadempimento, da parte dell'assegnatario, ai suoi obblighi di residenza e dimora e conseguentemente negare l'esenzione nel caso specifico in cui ciò avvenga … In definitiva, a prescindere dalle regole sulla ripartizione dell'onere della prova, come cristallizzate dall'art. 2697 cod.civ. e, oggi, con specifico riferimento al processo tributario, dall'art. 7, comma 5bis, del D.Lgs. n. 546 del 1992, lo specifico aspetto della destinazione dell'alloggio sociale ad abitazione principale non richiede una prova ulteriore rispetto alle caratteristiche tipizzate dal decreto ministeriale, essendo normalmente presupposta nella qualificazione stessa degli alloggi sociali (come unità immobiliari adibite ad uso residenziale in locazione permanente, la cui funzione di interesse generale è di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato) e nei requisiti previsti per l'assegnazione, anche dalla legislazione regionale e dalla normativa secondaria. In base a tali premesse il giudice di merito non può escludere la destinazione dell'alloggio sociale ad abitazione principale dell'assegnatario (destinazione che corrisponde alla situazione ordinaria e corrisponde all'id quod plerumque accidit, alla luce del sistema normativo vigente) in base all'applicazione delle regole di ripartizione dell'onere della prova, ma deve verificare la specifica circostanza che allontani la situazione concreta da quella ordinaria
(quale, ad esempio, l'inadempimento da parte dell'assegnatario degli obblighi di residenza e dimora, la cui allegazione e prova ricadono sull'ente impositore, che ha interesse a negare l'esenzione)”” (cfr. Cass., sez. trib., 20/02/2025, n.4538).
Alla stregua delle suesposte considerazioni, appalesandosi ultroneo l'esame di ogni altra questione, il ricorso presentato da RC UD va accolto e, per l'effetto, il provvedimento impugnato va annullato.
Per le oscillazioni giurisprudenziali manifestatesi in materia, può disporsi, sussistendo giusti motivi, la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.