Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. III, sentenza 05/02/2026, n. 247
CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità dell'accertamento per violazione del contraddittorio

    L'avviso di accertamento rientra tra gli atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati, per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi dell'art. 6 bis, comma 2, della L. 212/2000.

  • Accolto
    Esenzione IMU per alloggi sociali

    La Corte ha ritenuto che gli immobili in questione siano qualificabili come "alloggi sociali" ai sensi della normativa di riferimento, con conseguente diritto all'esenzione IMU. La legislazione regionale non prevede una durata prestabilita per i contratti di locazione, e la destinazione ad abitazione principale è presupposta nella qualificazione stessa degli alloggi sociali.

  • Altro
    Negazione dell'agevolazione da parte del Comune

    Non specificato nel testo, ma implicitamente rigettato in quanto la domanda principale è stata accolta.

  • Altro
    Illegittimità delle sanzioni

    Non specificato nel testo, ma implicitamente rigettato in quanto la domanda principale è stata accolta.

  • Accolto
    Applicabilità delle sanzioni

    La domanda principale di annullamento dell'avviso di accertamento è stata accolta, rendendo di fatto non applicabili le sanzioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. III, sentenza 05/02/2026, n. 247
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce
    Numero : 247
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

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