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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 26/01/2026, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 683/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GIONGRANDI CARMELO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8388/2024 depositato il 26/10/2024
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210112530521 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente: vedi svolgimento del processo
Resistente: vedi svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso telematicamente alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania e notificato in data 27.9.2024 alla Regione Siciliana, Assessorato Economia e Finanze, ed all'Agenzia delle Entrate –
Riscossione Direzione regionale Sicilia, (AdER), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
Ricorrente1 impugnava la cartella, meglio indicata in epigrafe, notificata in data 1.7.2024,
(di pagamento della somma di € 488,999 dovuta per tasse auto non versate nel 2016), chiedendone l'annullamento per il seguente motivo di illegittimità:
1. per essere estinto il credito tributario per cui si procede per intervenuta prescrizione triennale.
Vinte e distratte le spese ed i compensi del giudizio.
La Regione Siciliana, costituitasi tardivamente in data 20.1.2026, in persona del legale rappresentante pro tempore, resisteva in giudizio, contestando il fondamento del ricorso di cui chiedeva il rigetto, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione Direzione regionale Sicilia, (AdER), in persona del legale rappresentante pro tempore, sebbene ritualmente convenuta, non si costituiva in giudizio.
All'odierna udienza la causa è stata posta in decisione, previo esame della memoria illustrativa del 25.12.2025 versata in atti da parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sostiene parte ricorrente che sia estinto per prescrizione triennale il credito azionato, derivante dall'omesso versamento della tassa automobilistica dovuta nell'anno di imposta 2016.
L'eccezione è fondata, a giudizio del decidente, in esito all'esame della documentazione in atti, dovendosi considerare in effetti estinto per maturata prescrizione triennale alla data del 31.12.2019 il credito tributario per cui si procede, siccome relativo all'anno di imposta 2016, in assenza di valida prova dell'avvenuta notifica di alcun atto interruttivo del decorso del termine prescrizionale in questione, (tale non essendo la documentazione versata in atti tardivamente dalla Regione Siciliana, in quanto tale inutilizzabile ai fini della decisione), se non la tardiva notifica in data 1.7.2024 della cartella impugnata;
ed in difetto di applicabilità alla fattispecie concreta, della normativa emergenziale di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID, in quanto introdotta successivamente alla maturata prescrizione in questione.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione nona, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa,
• accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
• condanna le parti convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento, in via solidale tra loro, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio che quantifica in complessivi € 150,00, oltre IVA ed accessori come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Difensore_1, difensore che si è dichiarato antistatario.
Così deciso in data 22.1.2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GIONGRANDI CARMELO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8388/2024 depositato il 26/10/2024
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210112530521 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente: vedi svolgimento del processo
Resistente: vedi svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso telematicamente alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania e notificato in data 27.9.2024 alla Regione Siciliana, Assessorato Economia e Finanze, ed all'Agenzia delle Entrate –
Riscossione Direzione regionale Sicilia, (AdER), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
Ricorrente1 impugnava la cartella, meglio indicata in epigrafe, notificata in data 1.7.2024,
(di pagamento della somma di € 488,999 dovuta per tasse auto non versate nel 2016), chiedendone l'annullamento per il seguente motivo di illegittimità:
1. per essere estinto il credito tributario per cui si procede per intervenuta prescrizione triennale.
Vinte e distratte le spese ed i compensi del giudizio.
La Regione Siciliana, costituitasi tardivamente in data 20.1.2026, in persona del legale rappresentante pro tempore, resisteva in giudizio, contestando il fondamento del ricorso di cui chiedeva il rigetto, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione Direzione regionale Sicilia, (AdER), in persona del legale rappresentante pro tempore, sebbene ritualmente convenuta, non si costituiva in giudizio.
All'odierna udienza la causa è stata posta in decisione, previo esame della memoria illustrativa del 25.12.2025 versata in atti da parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sostiene parte ricorrente che sia estinto per prescrizione triennale il credito azionato, derivante dall'omesso versamento della tassa automobilistica dovuta nell'anno di imposta 2016.
L'eccezione è fondata, a giudizio del decidente, in esito all'esame della documentazione in atti, dovendosi considerare in effetti estinto per maturata prescrizione triennale alla data del 31.12.2019 il credito tributario per cui si procede, siccome relativo all'anno di imposta 2016, in assenza di valida prova dell'avvenuta notifica di alcun atto interruttivo del decorso del termine prescrizionale in questione, (tale non essendo la documentazione versata in atti tardivamente dalla Regione Siciliana, in quanto tale inutilizzabile ai fini della decisione), se non la tardiva notifica in data 1.7.2024 della cartella impugnata;
ed in difetto di applicabilità alla fattispecie concreta, della normativa emergenziale di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID, in quanto introdotta successivamente alla maturata prescrizione in questione.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione nona, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa,
• accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
• condanna le parti convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento, in via solidale tra loro, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio che quantifica in complessivi € 150,00, oltre IVA ed accessori come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Difensore_1, difensore che si è dichiarato antistatario.
Così deciso in data 22.1.2026