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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 09/02/2026, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 531/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GALLO ANTONIA, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
GIUDICIANNI GIANCARLO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3899/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010500131-2025 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010500131-2025 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010500131-2025 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta e insiste per l'accoglimento del ricorso. Resistente: l'ufficio si riporta alle controdeduzioni e insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'avviso di accertamento n. TF7010500131/2025, notificatole in data 9 giugno 2025, relativo all'anno d'imposta 2017, ai fini IRPEF e addizionali regionale e comunale, con irrogazione di sanzioni e interessi.
La ricorrente ha dedotto, i seguenti motivi di ricorso:
(a) difetto di sottoscrizione dell'atto impositivo ex art. 42 DPR 600/1973, assumendo l'assenza di valida delega in capo al funzionario firmatario;
(b) violazione del contraddittorio endoprocedimentale ex art.
6-bis L. 212/2000, per mancata instaurazione di un confronto preventivo;
(c) difetto di motivazione dell'avviso e mancanza di prova in ordine ai presunti rapporti finanziari, non essendo indicati istituti di credito, numeri di conto né le singole operazioni contestate;
(d) insussistenza del reddito accertato, avendo la contribuente giustificato le movimentazioni sull'unico conto corrente Banca_1 n. 1000/1782; (e) illegittimità ed erroneità delle sanzioni per violazione dei D. Lgs. 471/1997 e 472/1997, con richiesta di applicazione del favor rei e dello ius superveniens di cui al D. Lgs. 87/2024.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta, che, con controdeduzioni, ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna alle spese, deducendo:
(a) la regolarità della sottoscrizione dell'avviso, in forza di delega di firma n. 27/2024 conferita alla dott.ssa
Nominativo_1, funzionario di III Area;
(b) l'osservanza del contraddittorio procedimentale, avendo l'Ufficio inviato invito ex artt. 32 DPR 600/1973
e 51 DPR 633/1972 (n. I00574/2024) e successivamente notificato schema d'atto (n. TF7Q10500131/2025), concedendo proroga e fissando appuntamento per l'08/05/2025, cui la contribuente non ha presenziato;
(c) la legittimità dell'accertamento fondato su indagini finanziarie e sulla presunzione legale di cui agli artt.
32 DPR 600/1973 e 51 DPR 633/1972, in relazione a flussi in avere pari a € 153.593,00 riscontrati su cinque rapporti e ulteriori strumenti finanziari intestati alla ricorrente, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, che deve fornire giustificazioni analitiche per ciascuna movimentazione;
(d) l'insussistenza dei presupposti per la sospensione ex art. 47 cit., difettando sia il fumus che il periculum. La ricorrente ha depositato, tra gli allegati, estratto conto dell'unico rapporto Banca_1 e prospetto analitico delle movimentazioni 2017, nonché precedente schema d'atto e comunicazione inviata all'Ufficio in cui dichiarava di non aver ricevuto l'invito n. I00574/2024 e di essere titolare del solo conto indicato.
L'Ufficio ha prodotto, tra l'altro, la richiamata delega di firma n. 27/2024, tabella del ruolo dei funzionari, nota spese, e ha documentato la sequenza degli atti endoprocedimentali.
All'esito degli scambi difensivi, la causa è stata trattenuta in decisione (con riserva sulle istanze cautelari e sulle produzioni) sulla base degli atti e documenti versati in atti dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per le seguenti ragioni:
1. Sulla sottoscrizione dell'avviso di accertamento
Non sussiste la dedotta violazione dell'art. 42 del DPR 600/1973. Dagli atti risulta che l'avviso impugnato è stato sottoscritto da funzionario della carriera direttiva munito di delega di firma n. 27/2024, conferita dal
Direttore dell'Ufficio, conforme alla normativa vigente e alla giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
28850/2019). La delega di firma, distinta dalla delega di funzioni, è idonea a legittimare la sottoscrizione dell'atto impositivo.
2. Sul contraddittorio endoprocedimentale
Non è fondata la censura di violazione dell'art.
6-bis L. 212/2000. L'Ufficio ha attivato il contraddittorio mediante invito ex artt. 32 DPR 600/1973 e 51 DPR 633/1972 e successivo schema d'atto, concedendo proroga e fissando appuntamento per il giorno 08/05/2025, cui la contribuente non ha partecipato. La mancata collaborazione del contribuente non può determinare la nullità dell'accertamento.
3. Sulla motivazione dell'atto e sull'onere della prova L'avviso di accertamento è motivato sulla base di dati acquisiti dall'archivio dei rapporti finanziari e dall'Anagrafe tributaria, evidenziando flussi in avere per complessivi € 153.593,00. In tema di accertamenti bancari, gli artt. 32 DPR 600/1973 e 51 DPR 633/1972 stabiliscono una presunzione legale relativa che consente all'Amministrazione di riferire tali movimentazioni a operazioni imponibili, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico del contribuente. Nel caso di specie, la ricorrente non ha fornito prova analitica idonea a giustificare le movimentazioni contestate, limitandosi a produrre estratto di un solo conto corrente.
4. Sulle sanzioni e sul favor rei
Non ricorrono i presupposti per l'applicazione retroattiva del D. Lgs. 87/2024. La norma transitoria (art. 5) limita l'efficacia alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, sicché non è applicabile alla fattispecie in esame. Le sanzioni irrogate sono conformi alla disciplina vigente ratione temporis.
La Corte respinge il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 3.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 3.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GALLO ANTONIA, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
GIUDICIANNI GIANCARLO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3899/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010500131-2025 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010500131-2025 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010500131-2025 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta e insiste per l'accoglimento del ricorso. Resistente: l'ufficio si riporta alle controdeduzioni e insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'avviso di accertamento n. TF7010500131/2025, notificatole in data 9 giugno 2025, relativo all'anno d'imposta 2017, ai fini IRPEF e addizionali regionale e comunale, con irrogazione di sanzioni e interessi.
La ricorrente ha dedotto, i seguenti motivi di ricorso:
(a) difetto di sottoscrizione dell'atto impositivo ex art. 42 DPR 600/1973, assumendo l'assenza di valida delega in capo al funzionario firmatario;
(b) violazione del contraddittorio endoprocedimentale ex art.
6-bis L. 212/2000, per mancata instaurazione di un confronto preventivo;
(c) difetto di motivazione dell'avviso e mancanza di prova in ordine ai presunti rapporti finanziari, non essendo indicati istituti di credito, numeri di conto né le singole operazioni contestate;
(d) insussistenza del reddito accertato, avendo la contribuente giustificato le movimentazioni sull'unico conto corrente Banca_1 n. 1000/1782; (e) illegittimità ed erroneità delle sanzioni per violazione dei D. Lgs. 471/1997 e 472/1997, con richiesta di applicazione del favor rei e dello ius superveniens di cui al D. Lgs. 87/2024.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta, che, con controdeduzioni, ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna alle spese, deducendo:
(a) la regolarità della sottoscrizione dell'avviso, in forza di delega di firma n. 27/2024 conferita alla dott.ssa
Nominativo_1, funzionario di III Area;
(b) l'osservanza del contraddittorio procedimentale, avendo l'Ufficio inviato invito ex artt. 32 DPR 600/1973
e 51 DPR 633/1972 (n. I00574/2024) e successivamente notificato schema d'atto (n. TF7Q10500131/2025), concedendo proroga e fissando appuntamento per l'08/05/2025, cui la contribuente non ha presenziato;
(c) la legittimità dell'accertamento fondato su indagini finanziarie e sulla presunzione legale di cui agli artt.
32 DPR 600/1973 e 51 DPR 633/1972, in relazione a flussi in avere pari a € 153.593,00 riscontrati su cinque rapporti e ulteriori strumenti finanziari intestati alla ricorrente, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, che deve fornire giustificazioni analitiche per ciascuna movimentazione;
(d) l'insussistenza dei presupposti per la sospensione ex art. 47 cit., difettando sia il fumus che il periculum. La ricorrente ha depositato, tra gli allegati, estratto conto dell'unico rapporto Banca_1 e prospetto analitico delle movimentazioni 2017, nonché precedente schema d'atto e comunicazione inviata all'Ufficio in cui dichiarava di non aver ricevuto l'invito n. I00574/2024 e di essere titolare del solo conto indicato.
L'Ufficio ha prodotto, tra l'altro, la richiamata delega di firma n. 27/2024, tabella del ruolo dei funzionari, nota spese, e ha documentato la sequenza degli atti endoprocedimentali.
All'esito degli scambi difensivi, la causa è stata trattenuta in decisione (con riserva sulle istanze cautelari e sulle produzioni) sulla base degli atti e documenti versati in atti dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per le seguenti ragioni:
1. Sulla sottoscrizione dell'avviso di accertamento
Non sussiste la dedotta violazione dell'art. 42 del DPR 600/1973. Dagli atti risulta che l'avviso impugnato è stato sottoscritto da funzionario della carriera direttiva munito di delega di firma n. 27/2024, conferita dal
Direttore dell'Ufficio, conforme alla normativa vigente e alla giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
28850/2019). La delega di firma, distinta dalla delega di funzioni, è idonea a legittimare la sottoscrizione dell'atto impositivo.
2. Sul contraddittorio endoprocedimentale
Non è fondata la censura di violazione dell'art.
6-bis L. 212/2000. L'Ufficio ha attivato il contraddittorio mediante invito ex artt. 32 DPR 600/1973 e 51 DPR 633/1972 e successivo schema d'atto, concedendo proroga e fissando appuntamento per il giorno 08/05/2025, cui la contribuente non ha partecipato. La mancata collaborazione del contribuente non può determinare la nullità dell'accertamento.
3. Sulla motivazione dell'atto e sull'onere della prova L'avviso di accertamento è motivato sulla base di dati acquisiti dall'archivio dei rapporti finanziari e dall'Anagrafe tributaria, evidenziando flussi in avere per complessivi € 153.593,00. In tema di accertamenti bancari, gli artt. 32 DPR 600/1973 e 51 DPR 633/1972 stabiliscono una presunzione legale relativa che consente all'Amministrazione di riferire tali movimentazioni a operazioni imponibili, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico del contribuente. Nel caso di specie, la ricorrente non ha fornito prova analitica idonea a giustificare le movimentazioni contestate, limitandosi a produrre estratto di un solo conto corrente.
4. Sulle sanzioni e sul favor rei
Non ricorrono i presupposti per l'applicazione retroattiva del D. Lgs. 87/2024. La norma transitoria (art. 5) limita l'efficacia alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, sicché non è applicabile alla fattispecie in esame. Le sanzioni irrogate sono conformi alla disciplina vigente ratione temporis.
La Corte respinge il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 3.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 3.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%.