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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 11/12/2025, n. 2101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2101 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4748/2024 Reg. Gen. Aff. Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
CONTENZIOSO - SECONDA SEZIONE
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice, pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 10.12.2025, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di I grado iscritto al n. 4748/2024 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Foggia alla via Lecce n. 7, presso lo studio dell'avv.
ER OC, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE RICORRENTE -
CONTRO
c.f. , in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Foggia al corso Roma n. 176 presso lo studio dell'avv. Gianfranco D'Andrea, rappresentata e difesa all'avv. Simona
Daminelli, giusta procura in atti
- PARTE RESISTENTE–
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRTTO DELLA DECISIONE
In via preliminare, si dà atto che la sentenza è redatta ex art. 281 sexies cod. proc. civ., prescindendo dalla concisa esposizione dello svolgimento del processo (art. 132, n. 4 cod. proc. civ.), siccome ricostruibile dai verbali delle udienze tenute durante il processo (Cass. Civ. n.
27002 del 15/12/2011; n. 7268 del 11/05/2012).
Il resistente, premesso di aver appreso a mezzo visura CTC di essere stato segnalato presso la SIC dalla resistente, ha convenuto quest'ultima in giudizio al fine di sentir ordinare la cancellazione della segnalazione, illegittimamente eseguita per la mancanza del preavviso di cui all'art. 4, comma 7, Codice di buona condotta per i sistemi informativi.
La resistente si è difesa chiedendo il rigetto nel merito della pretesa e, soprattutto segnalando che già alla data dell'11 gennaio 2024 la segnalazione non risultava più visibile nel sistema.
In particolare, la resistente ha affermato che «con lettera del 15.12.2023, il sig. aveva inviato a una richiesta di Pt_1 Controparte_1 cancellazione del proprio nominativo. Predetta comunicazione veniva riscontrata da parte della in data 11.01.2024 con una CP_2 comunicazione del seguente tenore: “Ad esito delle verifiche effettuate presso le competenti strutture della La informiamo che, non CP_2 risultano segnalazioni pregiudizievoli da parte del nostro Istituto presso i
Sistemi di informazioni Creditizie (SIC)”, a carico del cliente (Doc. 5)».
A fronte di ciò, depone il fatto che dalla visura CTC emerge che le segnalazioni per i ritardi di pagamento non superiori a due mensilità, com'è quella del caso di specie, sono conservati per non più di “12 mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione, sempreché in tale intervallo di tempo non siano registrati dati di ulteriori ritardi o inadempimenti”.
Nel caso in esame, la regolarizzazione dell'inadempimento risulta essere avvenuta certamente prima del 13.10.2023 perché dalla stessa visura depositata in atti dal ricorrente emerge che, a quella data, il contratto era già stato chiuso per estinzione anticipata.
Sempre in tal senso, depone anche la circostanza che la visura depositata in atti dal ricorrente non risulta aggiornata all'attualità, recando come data di ultimo aggiornamento il 31.10.2023, sicché non vi è nemmeno prova che l'interesse sussistesse al momento dell'introduzione della lite.
N. 4748/2024 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 2 | PA G . A fronte di ciò, il ricorrente non ha nemmeno ritenuto di depositare una visura aggiornata per provare la perduranza del suo interesse ad agire, o quantomeno l'esistenza del suo interesse al momento dell'azione.
Il ricorso deve quindi considerarsi inammissibile perché carente dell'interesse ad agire.
Ad ogni modo, senza alcun valore fondante della decisione che è quella dell'inammissibilità, e solo ai fini della completezza, va rilevato che la domanda sarebbe stata anche infondata perché la resistente ha dato prova di aver spedito la segnalazione all'indirizzo del destinatario, che si presume ricevuta ex art. 1335 cod. civ.; e la contestazione del ricorrente, secondo cui il preavviso non avrebbe rispettato i quindici giorni, non tiene conto del fatto che i quindici giorni riguardano il momento a partire dal quale la segnalazione “può essere resa accessibile ai partecipanti” e non il giorno a partire dal quale la segnalazione può essere eseguita, ma nel caso in esame non è affatto provato da quando la segnalazione è stata resa accessibile.
Le spese di lite seguono i principi di soccombenza e causalità (Cfr. Cass.
Sez. Un. n. 32061/2022), per cui il ricorrente, siccome soccombente, va condannato, in favore della resistente, al pagamento delle spese di lite, anche d'ufficio in mancanza di esplicita domanda di parte (Cass. civ. n.
2719/2015), ma comunque entro i limiti della nota spese qualora depositata ex art. 73 disp. att. cod. civ. (Cass. civ. n. 14198/2022), secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, oltre agli esborsi documentati ai sensi dell'art. 2 co. 2 D.M. 55 del 2014, con riferimento alle fasi del giudizio svolte, ai valori minimi (art. 4 D.M. cit.), ed in relazione al valore del petitum indeterminabile di complessità bassa (art. 5 co. 5 e 6 D.M. cit.).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Foggia, Contenzioso - SECONDA SEZIONE, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
N. 4748/2024 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 3 | PA G . a) dichiara il ricorso inammissibile per carenza di interesse;
b) condanna il ricorrente al rimborso, in favore della resistente, delle spese di lite pari all'importo di € 3.809,00 dovuto a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%.
Il Giudice dott.ssa Giovanna Cice
N. 4748/2024 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 4 | PA G .
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
CONTENZIOSO - SECONDA SEZIONE
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice, pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 10.12.2025, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di I grado iscritto al n. 4748/2024 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Foggia alla via Lecce n. 7, presso lo studio dell'avv.
ER OC, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE RICORRENTE -
CONTRO
c.f. , in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Foggia al corso Roma n. 176 presso lo studio dell'avv. Gianfranco D'Andrea, rappresentata e difesa all'avv. Simona
Daminelli, giusta procura in atti
- PARTE RESISTENTE–
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRTTO DELLA DECISIONE
In via preliminare, si dà atto che la sentenza è redatta ex art. 281 sexies cod. proc. civ., prescindendo dalla concisa esposizione dello svolgimento del processo (art. 132, n. 4 cod. proc. civ.), siccome ricostruibile dai verbali delle udienze tenute durante il processo (Cass. Civ. n.
27002 del 15/12/2011; n. 7268 del 11/05/2012).
Il resistente, premesso di aver appreso a mezzo visura CTC di essere stato segnalato presso la SIC dalla resistente, ha convenuto quest'ultima in giudizio al fine di sentir ordinare la cancellazione della segnalazione, illegittimamente eseguita per la mancanza del preavviso di cui all'art. 4, comma 7, Codice di buona condotta per i sistemi informativi.
La resistente si è difesa chiedendo il rigetto nel merito della pretesa e, soprattutto segnalando che già alla data dell'11 gennaio 2024 la segnalazione non risultava più visibile nel sistema.
In particolare, la resistente ha affermato che «con lettera del 15.12.2023, il sig. aveva inviato a una richiesta di Pt_1 Controparte_1 cancellazione del proprio nominativo. Predetta comunicazione veniva riscontrata da parte della in data 11.01.2024 con una CP_2 comunicazione del seguente tenore: “Ad esito delle verifiche effettuate presso le competenti strutture della La informiamo che, non CP_2 risultano segnalazioni pregiudizievoli da parte del nostro Istituto presso i
Sistemi di informazioni Creditizie (SIC)”, a carico del cliente (Doc. 5)».
A fronte di ciò, depone il fatto che dalla visura CTC emerge che le segnalazioni per i ritardi di pagamento non superiori a due mensilità, com'è quella del caso di specie, sono conservati per non più di “12 mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione, sempreché in tale intervallo di tempo non siano registrati dati di ulteriori ritardi o inadempimenti”.
Nel caso in esame, la regolarizzazione dell'inadempimento risulta essere avvenuta certamente prima del 13.10.2023 perché dalla stessa visura depositata in atti dal ricorrente emerge che, a quella data, il contratto era già stato chiuso per estinzione anticipata.
Sempre in tal senso, depone anche la circostanza che la visura depositata in atti dal ricorrente non risulta aggiornata all'attualità, recando come data di ultimo aggiornamento il 31.10.2023, sicché non vi è nemmeno prova che l'interesse sussistesse al momento dell'introduzione della lite.
N. 4748/2024 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 2 | PA G . A fronte di ciò, il ricorrente non ha nemmeno ritenuto di depositare una visura aggiornata per provare la perduranza del suo interesse ad agire, o quantomeno l'esistenza del suo interesse al momento dell'azione.
Il ricorso deve quindi considerarsi inammissibile perché carente dell'interesse ad agire.
Ad ogni modo, senza alcun valore fondante della decisione che è quella dell'inammissibilità, e solo ai fini della completezza, va rilevato che la domanda sarebbe stata anche infondata perché la resistente ha dato prova di aver spedito la segnalazione all'indirizzo del destinatario, che si presume ricevuta ex art. 1335 cod. civ.; e la contestazione del ricorrente, secondo cui il preavviso non avrebbe rispettato i quindici giorni, non tiene conto del fatto che i quindici giorni riguardano il momento a partire dal quale la segnalazione “può essere resa accessibile ai partecipanti” e non il giorno a partire dal quale la segnalazione può essere eseguita, ma nel caso in esame non è affatto provato da quando la segnalazione è stata resa accessibile.
Le spese di lite seguono i principi di soccombenza e causalità (Cfr. Cass.
Sez. Un. n. 32061/2022), per cui il ricorrente, siccome soccombente, va condannato, in favore della resistente, al pagamento delle spese di lite, anche d'ufficio in mancanza di esplicita domanda di parte (Cass. civ. n.
2719/2015), ma comunque entro i limiti della nota spese qualora depositata ex art. 73 disp. att. cod. civ. (Cass. civ. n. 14198/2022), secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, oltre agli esborsi documentati ai sensi dell'art. 2 co. 2 D.M. 55 del 2014, con riferimento alle fasi del giudizio svolte, ai valori minimi (art. 4 D.M. cit.), ed in relazione al valore del petitum indeterminabile di complessità bassa (art. 5 co. 5 e 6 D.M. cit.).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Foggia, Contenzioso - SECONDA SEZIONE, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
N. 4748/2024 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 3 | PA G . a) dichiara il ricorso inammissibile per carenza di interesse;
b) condanna il ricorrente al rimborso, in favore della resistente, delle spese di lite pari all'importo di € 3.809,00 dovuto a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%.
Il Giudice dott.ssa Giovanna Cice
N. 4748/2024 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 4 | PA G .