Cass. civ., sez. III, sentenza 16/08/2023, n. 24686
CASS
Sentenza 16 agosto 2023

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In tema di discriminazione, la molestia per ragioni di razza o di etnia, ex art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 215 del 2003, è integrata da qualsiasi comportamento che sia lesivo della dignità della persona e potenzialmente idoneo a creare o incrementare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo nei confronti della predetta etnia, essendo irrilevante che detto comportamento discriminatorio abbia compromesso il godimento o l'esercizio di un diritto fondamentale. (La S.C. ha applicato detti principi con riferimento ad alcuni manifesti riconducibili ad un partito politico nei quali i richiedenti asilo, che avrebbero dovuto essere accolti nel comune di Saronno, venivano qualificati come "clandestini").

Nelle cause trattate col rito sommario di cognizione, in base all'espressa previsione normativa contenuta nel capo III del d.lgs. n. 150 del 2011 (in cui rientra la disciplina delle controversie in materia di discriminazione), deve ritenersi sempre consentita la chiamata in causa per ordine del giudice, ai sensi dell'art. 107 c.p.c., benché non espressamente prevista dall'art. 702-bis, comma 5, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte territoriale che - in relazione ad un ricorso ex art. 702-bis c.p.c. proposto nei confronti della Sezione di Saronno della Lega Nord, ma volto all'accertamento del carattere discriminatorio di alcune espressioni contenute in manifesti che riportavano sia il simbolo di detto partito, sia quello della Lega Nord-Lega lombarda e della Lega Nord per l'indipendenza della Padania - aveva disposto la chiamata in causa di queste ultime a norma dell'art. 107 c.p.c.).

In tema di tutela contro le discriminazioni collettive, sussiste la legittimazione ad agire delle associazioni e degli enti previsti dall'art. 5 del d.lgs. n. 215 del 2003, sia in relazione alla fase inibitoria, finalizzata alla rimozione delle condotte discriminatorie, sia in quella risarcitoria, in considerazione dell'esigenza di apprestare una tutela in favore di una serie indeterminata di persone , per contrastare il rischio di una lesione di natura diffusiva.

Qualora l'esercizio del diritto di critica politica venga realizzato con modalità discriminatorie, il giudice, nel procedere al bilanciamento tra valori di rilevanza costituzionale, è tenuto a considerare che il diritto alla libera manifestazione del pensiero non può mai essere ritenuto equivalente o addirittura prevalente sul fondamentale diritto al rispetto della dignità personale degli individui ed all'uguaglianza.

Commentari3

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    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 settembre 2023

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  • 3Reati di odio e discriminazione razziale: quali sono
    Paolo Remer · https://www.laleggepertutti.it/ · 19 marzo 2021

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 16/08/2023, n. 24686
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24686
Data del deposito : 16 agosto 2023

Testo completo