Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00108/2026REG.PROV.COLL.
N. 00008/2025 REG.RIC.
N. 01072/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8 del 2025, proposto da
Meridiana Costruzioni Generali S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 985687890A, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Soprano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
C.T.F. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Giuseppe Ilardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Autorità di Sistema Portuale dello Stretto Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, 182;
sul ricorso numero di registro generale 1072 del 2025, proposto da
Meridiana Costruzioni Generali S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Soprano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
C.T.F. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Giuseppe Ilardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Autorità di Sistema Portuale dello Stretto di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, 182;
per la riforma
quanto all’appello iscritto al R.G. n. 8/2025:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania, (sezione Seconda) n. 4059/2024, resa tra le parti,
quanto all’appello iscritto al R.G. n. 1072/2025:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania, (sezione Seconda) n. 2744/2025, resa tra le parti
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto Messina e della C.T.F. s.r.l.;
visto l’appello incidentale della C.T.F. S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2025 il Cons. RI AN PA FR e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con Decreto Presidenziale dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto n. 151 del 11.06.2023, veniva indetta una procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento, sulla base del Progetto Esecutivo, “ dei lavori protezione del promontorio attiguo alla foce del torrente Annunziata e riqualificazione delle aree limitrofe ” (CIG: 985687890A), da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso e con l’inversione procedimentale di cui all’art. 133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.
L’importo complessivo dei lavori, a corpo e a misura, ammontava a € 2.220.439,39, di cui € 2.196.058,69 per i lavori a base d’asta (comprensiva dei costi della manodopera pari a € 429.077,69), al netto degli oneri di sicurezza, ed € 24.380,70 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
All’esito delle operazioni di gara, la Meridiana Costruzioni Generali s.r.l. si collocava al primo posto della graduatoria in ragione dell’offerta al ribasso del 31,333%, mentre la C.T.F. s.r.l. al secondo posto in virtù del minor ribasso offerto nella misura del 31,312%.
L’aggiudicazione disposta in favore della Meridiana Costruzioni Generali s.r.l. veniva impugnata dalla C.T.F. s.r.l. con il ricorso iscritto al R.G. n. 574/2024.
Con la sentenza n. 2113/2024 pubblicata il 5 giugno 2024 il T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sez. II, accoglieva il ricorso, ritenendo fondato il secondo dei tre motivi proposti con il quale si lamentava l’illegittimità dell’impugnata aggiudicazione per omessa attivazione del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta della Meridiana Costruzioni Generali s.r.l..
Il T.A.R. ha, dunque, annullato esclusivamente il verbale unico delle sedute riservate e il Decreto n. 33 del 23 febbraio 2024 dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto di Messina, condannando, nell’esercizio dei poteri di cui alla lettera c) dell’art. 34 c.p.a., la stazione appaltante ad avviare, entro il termine massimo di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, il procedimento di verifica del rispetto dei minimi salariali con riguardo all’offerta presentata dalla Meridiana Costruzioni Generali s.r.l., con obbligo di concluderlo entro il termine massimo di 30 giorni dall’avvio.
La sentenza non veniva impugnata e, quindi, passava in giudicato.
In ottemperanza a quanto statuito dal T.A.R., l’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto di Messina avviava il procedimento di verifica di congruità dell’offerta rispetto all’applicazione dei minimi salariali retributivi ai sensi degli artt. 95 co. 10 e 97 co. 5 lett. d ) D.Lgs. n. 50/2016.
Con nota assunta al prot. AdSP n. 8140 del 27.06.2024, la Meridiana Costruzioni Generali s.r.l. inoltrava le proprie giustificazioni corredate dai documenti all’uopo utili.
Seguiva una richiesta di integrazione da parte del R.U.P. alla quale la società ottemperava.
La verifica si concludeva con esito favorevole alla Meridiana Costruzioni Generali s.r.l. che, con decreto n. 161 del 3 settembre 2024, nuovamente conseguiva l’aggiudicazione dell’appalto.
Avverso il predetto provvedimento e i relativi atti prodromici la C.T.F. s.r.l. proponeva ricorso al T.A.R. iscritto al R.G. n. 1808/2024 e successivamente integrato da motivi aggiunti.
La Meridiana Costruzioni Generali s.r.l. e l’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto di Messina si opponevano all’accoglimento del ricorso.
Con sentenza n. 4059/2024 pubblicata il 10 dicembre 2024 il T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sez. II, accoglieva il ricorso integrato da motivi aggiunti in relazione a taluni dei molteplici profili di illegittimità dedotti dalla CTF s.r.l., annullando l’aggiudicazione impugnata ma non anche gli atti prodromici annessi e condannando, infine, l’Amministrazione resistente e la controinteressata alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla ricorrente.
In motivazione il T.A.R. imponeva alla stazione appaltante di rinnovare il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta.
Con l’appello notificato il 23 dicembre 2024 e depositato il 3 gennaio 2025 la Meridiana Costruzioni Generali s.r.l. domandava la riforma della predetta sentenza.
L’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto di Messina si costituiva, domandando l’accoglimento dell’appello.
Con l’appello incidentale notificato e depositato il 21 gennaio 2025 la C.T.F. s.r.l.: a) contestava la statuizione con la quale il T.A.R. aveva precisato l’effetto conformativo dell’accoglimento del ricorso poiché, una volta accertata la modifica dell’offerta da parte della Mediterranea Costruzioni Generali s.r.l., quest’ultima doveva essere esclusa dalla gara; b) riproponeva le censure dedotte e non esaminate dal T.A.R..
All’esito della camera di consiglio del 19 febbraio 2025 fissata per la discussione della istanza cautelare dell’appellante principale il Collegio rinviava la causa al merito.
Le parti depositavano delle memorie conclusive.
All’udienza pubblica del 20 novembre 2025 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, dopo avere udito i procuratori delle parti costituite presenti, tratteneva gli appelli in decisione.
Il contenzioso tra le parti, tuttavia, era contraddistinto dall’azione di ottemperanza nelle more promossa dalla C.T.F. s.r.l. per ottenere la corretta esecuzione della sentenza n. 4059/2024. Il ricorso veniva accolto dal T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con la pronuncia della sentenza n. 2744/2025, avverso la quale la Meridiana Costruzioni Generali s.r.l. proponeva appello iscritto al R.G. n. 1072/2025, formulando un’apposita istanza cautelare ai sensi dell’art. 98 c.p.a..
La C.T.F. s.r.l. si opponeva all’accoglimento dell’appello.
L’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto di Messina chiedeva, invece, l’accoglimento dell’appello.
Nella camera di consiglio del 20 novembre 2025 fissata per la trattazione dell’istanza cautelare di sospensione dell’esecutività della sentenza appellata e per la conseguente concessione delle invocate misure cautelari, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana avvertiva le parti ex art. 60 c.p.a. della possibilità che l’appello fosse definito con la pronuncia di una sentenza in forma semplificata.
DIRITTO
I. – Riunione degli appelli iscritti al R.G. n. 8/2025 e n. 1072/2025 ordine di esame.
I.1. Va preliminarmente disposta la riunione dell’appello iscritto al R.G. n. 1072/2025 all’appello iscritto al R.G. n. 8/2025.
I.1.1. Il Collegio osserva che nel processo amministrativo la riunione dei ricorsi connessi attiene a una scelta facoltativa e discrezionale del giudice, come si desume dalla formulazione testuale dell'art. 70 c.p.a. con le conseguenze che i provvedimenti all’uopo adottati hanno carattere meramente ordinatorio, sono privi di valenza decisoria e non sono sindacabili in sede di gravame, a eccezione del caso in cui la medesima domanda sia proposta con due distinti ricorsi dinanzi al medesimo giudice; la riunione di ricorsi legati da vincoli di connessione soggettiva od oggettiva non è dunque mai obbligatoria, essendo rimessa a una valutazione di mera opportunità, afferente a ragioni di economia processuale, della loro trattazione congiunta (Consiglio di Stato sez. IV, 13/06/2019, n.3981; Consiglio di Stato sez. IV, 03/07/2018, n.4071).
I.1.2. Nella fattispecie in esame, tra la causa iscritta al R.G. n. 8/2025 e quella iscritta al R.G. n. 1072/2025 sussistono i presupposti soggettivi e oggettivi di connessione che giustificano la riunione, trattandosi di due controversie pendenti tra le medesime parti e aventi a oggetto la medesima sentenza del T.A.R. n. 4059/2024 della quale, infatti, si domanda nella prima causa la riforma e nella seconda la conferma degli atti attuativi posti in essere dall’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto di Messina in esecuzione della stessa, chiedendosi la riforma della sentenza n. 2744/2025 pronunciata dal T.A.R. in accoglimento del ricorso per ottemperanza proposto dalla C.T.F. s.r.l..
I.1.3. La causa, quindi, iscritta al R.G. n. 1072/2025 deve essere riunita alla causa iscritta al R.G. n. 8/2025 che deve essere esaminata con priorità in ragione della pregiudizialità della stessa rispetto all’altra. Qualora, infatti, l’appello iscritto al R.G. n. 8/2025 si concludesse con la riforma della sentenza n. 4059/2024, l’aggiudicazione impugnata dalla C.T.F. s.r.l. ritornerebbe in auge e gli atti adottati dall’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto di Messina in ottemperanza alla predetta decisione diventerebbero inefficaci, con conseguente improcedibilità del ricorso in ottemperanza proposto dalla C.T.F. s.r.l. per l’esecuzione della predetta sentenza e annullamento senza rinvio della sentenza n. 2744/2025 impugnata dalla Meridiana Costruzioni Generali s.r.l. con l’appello iscritto al R.G. n. 1072/2025.
I.2. La causa iscritta al R.G. n. 8/2025 è contraddistinta da un appello principale e un appello incidentale. Con l’appello principale proposto dalla Meridiana Costruzioni Generali s.r.l. si lamenta l’erroneità della decisione assunta dal T.A.R. con la pronuncia della sentenza n. 4059/2024 nella sua interezza, sostenendosi, per converso, la legittimità del provvedimento di aggiudicazione impugnato dalla C.T.F. s.r.l..
I.3. Con l’appello incidentale si formulano, invece, due differenti tipologie di censure: a) la prima tendente a censurare l’effetto conformativo definito dal T.A.R. poiché dall’accoglimento del ricorso ne scaturirebbe l’esclusione dalla Mediterranea Costruzioni Generali s.r.l. e non la regressione del procedimento alla fase di valutazione della congruità dell’offerta; b) la seconda preordinata a riproporre i motivi di illegittimità dedotti in primo grado e non esaminati dal T.A.R..
I.4. Il Collegio ritiene di dover procedere all’esame anzitutto dell’appello principale, essendo prioritario verificare se l’annullamento dell’aggiudicazione disposta dal T.A.R. resista alle censure dedotte dalla Meridiana Costruzioni Generali s.r.l.. Qualora, infatti, l’appello principale fosse infondato, l’appello incidentale dovrebbe dichiararsi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
I.5. Diversamente, in caso di fondatezza dell’appello principale, occorrerà procedere all’esame dei motivi di ricorso riproposti in questa sede dalla C.T.F. s.r.l. con l’appello incidentale, onde verificare se la controversa aggiudicazione sia illegittima, per poi, in caso di fondatezza degli stessi, esaminare il primo motivo dell’appello incidentale riguardante l’effetto conformativo scaturente dall’annullamento del predetto provvedimento.
II. – R.G. n. 8/2025: l’appello principale.
II.I. – Il primo motivo.
II.I.1. Con il primo motivo dell’appello principale si lamenta l’illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui il T.A.R. sostituisce la propria valutazione a quelle già operate dalla Stazione appaltante in ordine all’eventuale anomalia dell’offerta dell’appellante.
II.I.2. Il T.A.R. avrebbe, infatti, ascritto rilevanza a circostanze, peraltro, neanche contestate dalla C.T.F. s.r.l., come la presunta omessa allegazione delle tabelle emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il settore e la Provincia di riferimento.
II.I.3. Il motivo è fondato.
II.I.3.1. Secondo quanto, infatti, chiarito dal Consiglio di Stato ( ex plurimis , Cons. Stato, sez. V, 29 novembre 2021, n. 7951; sez. V, 01/03/2023, n.2170), la valutazione di anomalia dell'offerta costituisce tipica espressione della discrezionalità tecnica di cui l'amministrazione è titolare per il conseguimento e la cura dell'interesse pubblico a essa affidato dalla legge (Cons. Stato, sez. V, 14 giugno 2021, n. 4620; sez. V, 1° giugno 2021, n. 4209); detta valutazione è di norma sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da irragionevolezza, irrazionalità, illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti (Cons. Stato, sez. V, 13 febbraio 2023, n. 1522).
II.I.3.2. Detto in altri termini, il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni operate dalla stazione appaltante in ordine al giudizio di anomalia dell'offerta non può estendersi oltre l'apprezzamento della loro intrinseca logicità e ragionevolezza, nonché della congruità della relativa istruttoria, essendo preclusa all'organo giurisdizionale la possibilità di svolgere (autonomamente o a mezzo di consulenti tecnici) un'autonoma verifica circa la sussistenza, o meno, dell'anomalia, trattandosi di questione riservata all'esclusiva discrezionalità tecnica dell'amministrazione (Consiglio di Stato sez. V, 01/03/2023, n.2170).
II.I.3.3. Peraltro, non possono disporsi mezzi istruttori idonei a esonerare le parti dai propri oneri probatori, considerato, infatti, che, secondo quanto chiarito dal Consiglio di Stato (sez. V, 04/11/2022, n. 9691), quando la stazione appaltante abbia espresso una valutazione di non anomalia dell'offerta e questa sia stata impugnata dall'operatore economico non aggiudicatario, spetta al ricorrente dimostrare la manifesta erroneità o contraddittorietà della valutazione dell'amministrazione, essendo perciò gravato dell'onere della prova relativa, potendosi dubitare della congruità dell'offerta, anche sotto lo specifico profilo relativo al costo della manodopera, qualora la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata, alla luce di una valutazione globale e sintetica che è espressione di un apprezzamento tecnico-discrezionale insindacabile salvo che la manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza non renda palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta (così, Cons. St., sez. V, 30 novembre 2020, n. 7554; nello stesso senso, quanto all'onere probatorio gravante sul ricorrente, anche Cons. St., sez. IV, 4 giugno 2020, n. 3528).
II.I.3.4. In conclusione, il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche della Stazione appaltante è pieno ed effettivo ma non può mai essere di tipo sostitutivo, non rientrandosi in uno dei casi tassativi di giurisdizione di merito previsti dall’art. 134 c.p.a..
II.I.3.5. Con riguardo al caso in esame il T.A.R., pur dando atto del richiamato orientamento giurisprudenziale, ha ritenuto di svolgere “ un’indagine approfondita e puntuale della valutazione compiuta dall’Amministrazione ” in ragione della possibilità di desumere un’obiettiva irragionevolezza della decisione assunta in sede di verifica di anomalia dell’offerta.
II.I.3.6. Il che dimostra la non conformità del metodo seguito in alcune parti della decisione assunta dal T.A.R. rispetto al giudizio sintetico e globale, invece, caratterizzante il sindacato del giudice amministrativo nella circostanza.
II.I.3.7. Inoltre, il T.A.R. sembrerebbe avere svolto un’indagine in parte esulante dalle censure dedotte dalla C.T.F. s.r.l. con il proprio ricorso integrato da motivi aggiunti, soffermandosi su un profilo non direttamente costituente oggetto delle doglianze del ricorrente, ossia l’allegazione delle tabelle ministeriali. Secondo quanto, infatti, precisato a pag. 8 e a pag. 9 della motivazione, ‹ la Sezione osserva, innanzitutto, che, ai sensi dell’art. 14.2, lettera a.5, del disciplinare di gara, il concorrente era tenuto ad allegare le tabelle emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il settore di riferimento e per la provincia di riferimento dell’operatore economico, pubblicate sul sito del Ministero e valide per il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del bando di gara e la presentazione dell’offerta. Non è chiaro se tale adempimento sia stato assolto dall’aggiudicataria e quali tabelle siano state eventualmente allegate ›. Sennonché, oltre a non essere stata contestata la circostanza dal ricorrente, emerge dagli atti di causa che nell’ambito del sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta l’appellante ha allegato la tabella ministeriale n. 364 alla documentazione offerta in comunicazione a titolo di giustificazione alla Stazione appaltante.
II.I.3.8. Pertanto, il primo motivo è fondato e il suo accoglimento non preclude l’esame delle ulteriori doglianze, dovendosi procedere allo scrutinio dei successivi motivi di appello.
II.II. – Il secondo motivo di appello.
II.II.1. Con il secondo motivo di appello si lamenta l’erroneità della decisione assunta nella parte in cui impone alla Stazione appaltante la riedizione del procedimento di verifica di anomalia in assenza di macroscopici errori di valutazione o manifeste illogicità della decisione assunta con l’impugnato provvedimento di aggiudicazione.
II.II.2. Il T.A.R., infatti, avrebbe rilevato tre profili critici concernenti: a) la mancata specificazione dell’utilizzo del secondo Moto NE indicato nelle giustificazioni dell’offerta, non essendo specificati i costi del relativo equipaggio; b) l’omesso computo dei costi relativi al palombaro, il cui utilizzo sarebbe contemplato per l’esecuzione delle lavorazioni previste dalla voce 17.02.01, non essendo condivisibile la giustificazioni addotta al riguardo dall’appellante secondo cui “ il costo relativo al palombaro avrebbe potuto essere omesso venendo in rilievo una figura di mero ausilio ”; c) l’omessa prova della possibilità di beneficiare dei vantaggi fiscali e contributivi relativi alla “ decontribuzione sud ” e alla “ riduzione contributiva dell’11,50% dichiarati dall’appellante senza quantificarne i relativi importi nella prospettiva di consentire la verifica della loro incidenza sul costo della manodopera.
II.II.3. Il Collegio, anzitutto, osserva che il procedimento istruito dalla Stazione appaltante è stato disposto in ottemperanza alla sentenza del T.A.R. n. 2113/2024 di accoglimento del secondo motivo del ricorso (iscritto al R.G. n. 574/2024) proposto dalla C.T.F. s.r.l. avverso la prima aggiudicazione disposta in favore della Meridiana Costruzioni Generali s.r.l., essendo stato positivamente giudicata la doglianza secondo cui “ nonostante un sì consistente ribasso (31,333%), che la Meridiana ha praticamente e direttamente “esteso” alla manodopera, così violando nettamente (ictu oculi) i minimi inderogabili del costo del lavoro, la Stazione appaltante ha proceduto all’aggiudicazione senza compiere alcuna verifica in tal senso, in palese violazione di quanto previsto dagli artt. 95, comma 10, e 97, comma 5, lett. d), D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., i quali, infatti, prescrivono che, prima della aggiudicazione, la Stazione appaltante deve verificare che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi ”. La Meridiana Costruzioni Generali s.r.l. si è difesa in quella sede, replicando che “ avvalendosi della ultraventennale esperienza acquisita nello specifico settore delle opere marittime, con l’esecuzione di lavori analoghi a quelli in appalto per tipologia ed importo, ha potuto adottare soluzioni tecniche per la realizzazione delle opere oggetto di commessa che consentiranno alla stessa di ridurre di ben 70 giorni i tempi di esecuzione, pari ad una riduzione del 23,333% dei tempi previsti in C.S.A., e pertanto di ridurre conseguentemente i costi del personale ”.
II.II.3.1. Con la predetta sentenza, non impugnata e quindi passata in giudicato, il T.A.R. ha preso atto delle difese da ultimo menzionate, rilevando che la proposta della Meridiana Costruzioni Generali s.r.l. sarebbe contraddistinta da soluzioni tecniche che consentirebbero di ridurre di 70 giorni i tempi di esecuzione, ossia del 23,333% i tempi previsti in C.S.A., con conseguente riduzione dei costi del personale. Sennonché, il tempo di esecuzione dell’appalto stimato dalla Meridiana Costruzioni Generali s.r.l. nei propri atti difensivi depositati nel corso di quel giudizio non troverebbe alcuna corrispondenza in ciò che, mediante la obiettiva formulazione dell’atto di offerta, sarebbe stato reso conoscibile alla stazione appaltante. Donde, il sospetto che l’importo del costo della manodopera indicato dalla Meridiana Costruzioni Generali s.r.l. non rispettasse i minimi salariali, con conseguente necessità di attivare un sub-procedimento di verifica nell’ambito del quale accertare se i mezzi e le tecnologie impiegate da Meridiana Costruzioni Generali s.r.l., riducendo il tempo teorico stimato dalla Stazione appaltante per l’esecuzione dell’appalto, avrebbero potuto di conseguenza giustificare un significativo contenimento del monte ore del personale impiegato nello svolgimento delle attività che ne costituiscono oggetto, rendendo, così, compatibile il costo del personale stimato in € 290.000,00 tanto con i minimi salariali fissati all’interno delle vigenti tabelle ministeriali, quanto con l’aliquota del 19,539% riportata nell’elaborato di progetto.
II.II.3.2. La decisione del T.A.R. è passata in giudicato e l’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto di Messina ha avviato il suddetto procedimento di verifica per accertare il rispetto dei minimi salariali da parte della Meridiana Costruzioni Generali s.r.l. per poi nuovamente concludere per l’aggiudicazione a quest’ultima all’esito di una significativa interlocuzione procedimentale contraddistinta da una significativa richiesta di chiarimenti.
II.II.3.3. La C.T.F. s.r.l. ha contestato la decisione della Stazione appaltante formulando un’articolata serie di censure preordinate a dimostrare l’inattendibilità dell’offerta dell’aggiudicataria che il T.A.R. ha in parte condiviso limitatamente ai tre profili poc’anzi enunciati.
II.II.3.4. Il Collegio, anzitutto, osserva che verifica dell’anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto; pertanto, la valutazione di congruità deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo (tra le tante, Cons. di Stato, V, 2 maggio 2019, n. 2879; III, 29 gennaio 2019, n. 726; V, 23 gennaio 2018, n. 430; 30 ottobre 2017, n. 4978; Consiglio di Stato, sez. V, 24.03.2023 n. 3085).
II.II.3.4.1. Secondo quanto, infatti, chiarito dal Consiglio di Stato, è precluso procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci, e ciò in quanto il giudizio di anomalia deve tendere ad accertare in concreto che l’offerta economica risulti nel suo complesso attendibile in relazione alla concreta esecuzione dell’appalto, non potendo risolversi in una parcellizzazione delle singole voci di costo e in una ‘caccia all’errore’ nella loro indicazione nel corpo dell’offerta (Cons. Stato, n. 1874 del 2020; Consiglio di Stato, sez. V, del 5/5/2023 n. 4559).
II.II.3.4.2. In sede di procedimento di verifica dell'anomalia è poi pacificamente ammessa la progressiva riperimetrazione, nella dialettica della fase giustificativa, dei parametri di costo, con compensazione delle precedenti sottostime e sovrastime, sia per porre rimedio a originari errori di calcolo sia, più in generale, in tutti i casi in cui l'entità dell'offerta economica rimanga immutata (C.d.S., V, sent. n. 1874/2020; C.d.S., V, n. 4400/2019; C.d.S., V, n. 4680/2017).
II.II.3.4.3. E, invero, la formulazione di un'offerta economica e la conseguente verifica di anomalia si fondano su stime previsionali e, dunque, su apprezzamenti e valutazioni implicanti un ineliminabile margine di opinabilità ed elasticità, essendo impossibile pretendere una rigorosa quantificazione preventiva delle grandezze delle voci di costo rivenienti dall'esecuzione futura di un contratto e per contro sufficiente che questa si mostri ex ante ragionevole e attendibile (così espressamente Cons. di Stato, V, 2018, n. 3480). Pertanto, la valutazione di congruità costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che la manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell'operato renda palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta (ex multis, Cons. Stato, V, 17 maggio 2018 n. 2953; 24 agosto 2018 n. 5047; III, 18 settembre 2018 n. 5444; V, 23 gennaio 2018, n. 230).
II.II.3.4.4. Inoltre, secondo la giurisprudenza, in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta, salvo il caso in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è dato stabilire una soglia di utile al di sotto della quale l'offerta va considerata anomala - potendo anche un utile modesto comportare un vantaggio significativo (Cons. Stato, Sez. V, 22/03/2021, n. 2437; Cons. Stato, Sez. III, Sent., 13-07-2021, n. 5283).
II.II.3.4.5. La motivazione del giudizio di non anomalia, pertanto, non deve essere specifica ed estesa, potendo essere effettuata anche mediante rinvio per relationem alle risultanze procedimentali e alle giustificazioni fornite dall'impresa. La stazione appaltante non è poi tenuta a chiedere chiarimenti su tutti gli elementi dell'offerta e su tutti i costi, anche marginali, ma può legittimamente limitarsi alla richiesta di giustificativi con riferimento alle voci di costo più rilevanti, in grado di incidere sulla complessiva attendibilità dell'offerta sì da renderla non remunerativa e inidonea ad assicurare il corretto svolgimento del servizio (Cons. Stato, Sez. III, 14.11.2018, n. 6430).
II.II.3.4.6. Laddove, pertanto, le valutazioni dell'amministrazione in ordine alla congruità dell’offerta, pur in ipotesi opinabili, siano tuttavia motivate sotto il profilo tecnico discrezionale e fondate su dati, anche statistici, non manifestamente errati né travisati (o del cui errore o travisamento non sia stata fornita alcuna dimostrazione in giudizio), non può che concludersi per il rigetto della relativa impugnazione (Cons. Stato, V, 9 novembre 2020 n. 6861).
II.II.3.5. Con riguardo al caso in esame, il thema decidendum era costituito dal rispetto dei minimi salariali del costo del lavoro indicato dalla Meridiana Costruzioni Generali s.r.l., essendo questo l’effetto conformativo scaturente dalla sentenza del T.A.R. n. 2113/2024 pronunciata in accoglimento del ricorso della C.T.F. s.r.l. iscritto al R.G. n. 574/2024.
II.II.3.6. Con la sentenza in questa sede impugnata il T.A.R. non ha condiviso le valutazioni dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto di Messina, mettendo in rilievo i tre profili critici suddetti.
II.II.3.7. Sennonché, le perplessità del T.A.R. non sembrano comprovare la manifesta illogicità della decisione assunta dalla Stazione appaltante.
II.II.3.8. Con riguardo, infatti, ai Moto Pontoni, la Meridiana Costruzioni Generali s.r.l. ha reso noto di essere proprietaria di due unità, precisando che le avrebbe utilizzato entrambe ma non contemporaneamente, bensì alternativamente, secondo la tipologia delle lavorazioni da effettuare. Di conseguenza, la manodopera relativa all’utilizzo dei Moto Pontoni non avrebbe potuto essere duplicata, potendosi considerare il costo giornaliero della manodopera impiega per l’utilizzo di una singola unita, ossia di un Moto NE. Ed, invero, a pag. 10 e a pag. 11 della relazione prodotta nell’ambito del sub-procedimento di verifica della congruità del costo della manodopera la Meridiana Costruzioni Generali s.r.l. ha precisato che “ Di seguito viene riportata la Squadra Tipo utilizzata per l’esecuzione delle parti d’opera relative agli Scavi Subacquei, al Salpamento degli scogli, alla costruzione degli scanni di imbasamento, alla costruzione delle scogliere corrispondenti rispettivamente alle Voci di elenco prezzi riportate nel Computo, nella Relazione e nella Stima del Costo della Mano d’opera: 17.01.01.01; 17.02.01; 17.02.03; 17.02.04.01; 17.02.04.03 che è la seguente:
Equipaggio Moto NE
• 1 Capitano
• 1 Direttore di Macchina
• 1 Marinaio
• 1 ZZ
• Da 1 a 3 Operai Specializzati
Personale di supporto
• Da 1 a 4 O.T.S.
• Da 1 a 3 Operai Specializzati
La squadra Tipo che sarà utilizzata per l’esecuzione della rimanente parte d’opera ovvero Voce 19.07.06 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto è la seguente:
• 1 AP CA
• Da 1 a 6 O.T.S.
Come previsto dal Contratto in vigore per il settore Edilizia per gli equipaggi dei due Moto Pontoni ovvero il AP NE, AP CA o Capitano e per il Direttore di Macchina, per contratto Edile assimilati all’Operaio Specializzato, è stato computato il costo orario di € 32,19; per il Marinaio, per contratto Edile assimilato all’Operaio Qualificato, è stato computato il costo orario di € 29,84; per il ZZ, per contratto Edile assimilato all’Operaio Comune, è stato computato il costo orario di € 26,81; per gli Operatori Tecnici Subacquei è stato applicato il prezzo di € 360,00 desunto dall’articolo RU24_M5 Squadra sommozzatori di tre operatori con attrezzatura riportato nei prezzi elementari Mano d’opera e noli della Regione Sicilia anno 2024; per l’escavatorista, per contratto Edile assimilati all’Operaio Specializzato, è stato computato il costo orario di € 32,19 ”.
II.II.3.8.1. Il costo della manodopera è stato, dunque, sufficientemente precisato anche con riguardo all’utilizzo dei mezzi marittimi necessari per l’esecuzione dell’appalto e la giustificazione in ordine all’alternatività dell’impiego dei due Moto Pontoni appare logica e, in ogni caso, non manifestamente abnorme.
II.II.3.9. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in relazione all’impiego del c.d. “ palombaro ” poiché la Meridiana Costruzioni Generali s.r.l. ha computato nel calcolo complessivo della manodopera anche il costo previsto per l’utilizzo di siffatta figura professionale, avendolo indicato all’interno della “ squadra tipo ” utilizzata per le lavorazioni da eseguirsi con i mezzi marittimi, ivi inclusa, quindi, la voce 17.02.01, con la definizione di Operatore Tecnico Subacqueo (OTS), prevedendo per lo stesso “ il prezzo di € 360,00 desunto dall’articolo RU24_M5 Squadra sommozzatori di tre operatori con attrezzatura riportato nei prezzi elementari Mano d’opera e noli della Regione Sicilia anno 2024 ”. Al riguardo la C.T.F. s.r.l. aveva eccepito che, contrariamente a quanto affermato dall’aggiudicataria, l’impiego del palombaro era indispensabile e non meramente facoltativo. Ma la Meridiana Costruzioni Generali s.r.l. ha precisato nelle proprie difese soltanto l’ultroneità di siffatta figura professionale rispetto ai lavori di cui alla voce 17.02.01 relativa al “ Salpamento subacqueo di scogli o massi artificiali in conglomerato cementizio, anche insabbiati, fino ad una profondità di 12 m sotto il livello medio del mare, da eseguirsi con l'ausilio degli idonei mezzi marittimi e del palombaro, compreso l'onere del trasporto e collocazione del materiale salpato nell'ambito del cantiere e nei siti indicati dalla D.L., compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte ” poiché, secondo quanto desumibile dalle Sezioni di progetto contenute nell’elaborato “ E.03 Sezioni di Computo ”, il salpamento dei materiali lapidei sarebbe previsto in aree al di sopra del livello medio del mare o, al più, al di sotto del livello del mare di appena un metro, al punto che, nella maggior parte dei casi, gli scogli esistenti sarebbero nella piena disponibilità visiva degli operatori e dei tecnici di cantiere, senza alcuna necessità di ausilio dei un operatore subacqueo. Siffatta argomentazione difensiva appare logica e, quindi, non può ritenersi indicativa di un’offerta anomala, dovendo anche considerarsi gli strumenti tecnici a disposizione dell’appellante e che potrebbero escludere la necessità di un palombaro per le operazioni di cui alla voce 17.02.01.. Occorre, comunque, ribadire che l’utilizzo dell’operatore subacqueo è stato previsto dalla Meridiana Costruzioni s.r.l. nell’ambito dell’offerta e non può, dunque, ritenersi che, qualora si prospettasse la necessità del suo impiego, non possa operare siffatta figura professionale durante l’esecuzione dei lavori.
II.II.3.10. Con riguardo, poi, alla mancata quantificazione dei vantaggi fiscali di cui quest’ultima beneficerebbe, il Collegio osserva che a pag. 11 della Relazione illustrativa depositata nel sub-procedimento di verifica della congruità del prezzo la società ha precisato che “ come risulta per tabulas dai valori orari sopra riportati, i costi riportati nelle Tabelle utilizzati per il computo del costo della Mano d’opera non tengono conto delle condizioni di vantaggio e degli sgravi contributivi di cui gode la Meridiana Costruzioni Generali. In particolare, nella Tabelle l'aliquota INPS, così come previsto dalle tabelle costo del lavoro pubblicate dal Ministero del Lavoro, non tiene conto della "decontribuzione sud", autorizzata dal 31 dicembre 2023, e della "riduzione contributiva" (art. 29 co. 2 del D.L. 244 del 1995) dell'11,50% che deve essere autorizzata ogni anno e che si applica anche ai contributi INAIL di cui gode la Meridiana Costruzioni Generali anche per il 2024, che non sono stati valutati nella redazione delle Analisi Prezzo che riportano il costo lavoro al 100%, con conseguente prudenziale riserva economica a vantaggio della maggiore affidabilità dell’offerta ”. La Meridiana Costruzioni Generali ha, dunque, precisato di non avere considerato, ai fini del computo del costo del lavoro, i predetti vantaggi fiscali di cui potrebbe beneficiare. La C.T.F. s.r.l. ha contestato la concreta possibilità che la Meridiana Costruzioni Generali s.r.l. benefici di siffatte agevolazioni fiscali poiché: a) la “decontribuzione sud” varrebbe soltanto per le assunzioni compiute entro giugno 2024, mentre per quelle successive siffatto sgravio non sarebbe più applicabile (secondo quanto desumibile dalla Circolare INPS del 17 luglio 2024 n.82) e, in ogni caso, la sua applicazione presupporrebbe il rispetto del “cap” massimo di benefici; b) il preteso risparmio INAIL non sarebbe più possibile dopo il 31 dicembre 2018 (secondo la Circolare INAIL numero 1 dell’11 gennaio 2019). Sennonché, quand’anche la Meridiana Costruzioni Generali s.r.l. non potesse fruire dei predetti sgravi fiscali, non potrebbe ritenersi compromessa l’attendibilità dell’offerta, trattandosi di profili di cui, comunque, non si è tenuto conto per espressa ammissione dell’offerente. Inoltre, occorre sottolineare che la verifica imposta dalla sentenza n. 2113/2024 del T.A.R. concerneva il rispetto dei minimi salariali e non della sostenibilità complessiva dell’offerta, non essendo stata revocata in dubbio la possibilità per la Meridiana Costruzioni Generali s.r.l. di trarre un margine di guadagno dall’affidamento dell’appalto.
II.II.4. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana osserva, inoltre, che le valutazioni dell’Ente aggiudicatore sull’anomalia dell’offerta devono essere sindacate secondo i parametri del risultato e della fiducia, ossia principi che, sebbene codificati soltanto con il nuovo codice dei contratti (D.Lgs. n. 36 del 2023) non applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, devono ritenersi immanenti nel sistema (in tal senso, ex multis Cons. Stato, sez. III, 15 novembre 2023, n. 9812; Cons. Stato sez. VII, n. 5789 del 2024) o comunque utilizzabili in chiave interpretativa anche rispetto a fattispecie regolate dal D.Lgs. n. 50 del 2016 (Cons. Stato, sez. V, 27 febbraio 2024, n. 1924).
II.II.4.1. Secondo quanto, infatti, affermato dal Consiglio di Stato (sez. V, 13 settembre 2024 n. 7571), il principio del risultato è sovraordinato a tutti gli altri, essendo previsto dall’art. 1 D.Lgs. n. 36/2023, e dispone che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. Siffatto principio costituisce un valore dominante del pubblico interesse da perseguire attraverso il contratto ed esclude che l'azione amministrativa sia vanificata ove non si possano ravvisare effettive ragioni che ostino al raggiungimento dell'obiettivo finale che è: a) nella fase di affidamento giungere nel modo più rapido e corretto alla stipulazione del contratto; b) nella fase di esecuzione (quella del rapporto) il risultato economico di realizzare l'intervento pubblico nei tempi programmati e in modo tecnicamente perfetto (Cons. Stato, sez. V, n. 1924 del 2024 cit.).
II.II.4.2. Il principio della fiducia di cui all'art. 2 del nuovo Codice amplia i poteri valutativi e la discrezionalità della P.A., in chiave di funzionalizzazione verso il miglior risultato possibile. Più precisamente, « Il nuovo principio guida della fiducia, introdotto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 36 del 2023, porta a valorizzare l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici e afferma una regola chiara: ogni stazione appaltante ha la responsabilità delle gare e deve svolgerle non solo rispettando la legalità formale, ma tenendo sempre presente che ogni gara è funzionale a realizzare un'opera pubblica (o ad acquisire servizi e forniture) nel modo più rispondente agli interessi della collettività. Trattasi quindi di un principio che amplia i poteri valutativi e la discrezionalità della p.a., in chiave di funzionalizzazione verso il miglior risultato possibile » (Cons. Stato, Sez. V, Sentenza, 07/11/2025, n. 8661). La fiducia, tuttavia, non può tradursi nella legittimazione di scelte discrezionali che, in ossequio a un'interpretazione formalistica delle disposizioni di gara, sarebbero contrarie all'interesse pubblico sotteso a una gara, le quali, per contro, dovrebbero in ogni caso tendere al suo miglior soddisfacimento (Consiglio di Stato, sez. V, 13 settembre 2024, n. 7571).
II.II.4.3. Il principio del risultato e quello della fiducia sono avvinti inestricabilmente: la gara è, infatti, funzionale a portare a compimento l'intervento pubblico nel modo più rispondente agli interessi della collettività nel pieno rispetto delle regole che governano il ciclo di vita dell'intervento medesimo (ex multis Cons. Stato, sez. V, 27 febbraio 2024, n. 1924).
II.II.4.4. L’applicazione combinata del principio del risultato e del principio della fiducia induce il Collegio a ritenere che la valutazione dell’offerta della Meridiana Costruzioni Generali s.r.l. da parte dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto di Messina non sia abnorme poiché fondata su giustificazioni che appaiono plausibili e non manifestamente erronee, né, comunque, tali da evidenziare l’insostenibilità dell’offerta e la violazione dei minimi salariali.
II.II.5. La C.T.F. s.r.l. ha, poi, eccepito una significativa discrasia tra le giustificazioni rese dalla Meridiana Costruzioni s.r.l. nel giudizio celebratosi dinanzi al T.A.R. e conclusosi con la pronuncia della sentenza n. 2113/2024 passata in giudicato e quelle poi fornite all’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto di Messina nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta in ottemperanza a quanto statuito dalla predetta sentenza. Esisterebbero, infatti, delle evidenti difformità tra le affermazioni rese dall’Ing. IC nel predetto giudizio e quelle poi della società nel suddetto procedimento al punto da doversi ritenere che quest’ultima abbia mutato l’offerta o l’impostazione della stessa per far quadrare i conti.
II.II.5.1. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana osserva che occorre distinguere la difesa processuale da quella propriamente procedimentale della Meridiana Costruzioni Generali s.r.l., non potendosi l’una ritenere equiparabile all’altra.
II.II.5.2. Nell’ambito del giudizio conclusosi con la pronuncia della sentenza n. 2113/2024 passata in giudicato, infatti, la società si è difesa con la relazione tecnica dell’Ing. IC in ordine al secondo motivo del ricorso proposto dalla C.T.F. s.r.l., poi accolto dal T.A.R., con il quale si lamentava l’omessa verifica da parte della Stazione appaltante della compatibilità del costo del personale indicato dalla Meridiana Costruzioni Generali s.r.l. con il rispetto dei minimi salariali, nonostante il considerevole ribasso da quest’ultima offerto. La predetta relazione tecnica costituisce, dunque, una difesa processuale tendente a dimostrare il rispetto dei predetti minimi salariali nell’ambito di un giudizio in cui si lamentava l’illegittimità dell’impugnata aggiudicazione per difetto di istruttoria, con il chiaro intento di fornire al giudice gli elementi idonei a ritenere, comunque, infondata la censura della C.T.F. s.r.l.. Sennonché, così operando, le due società hanno introdotto elementi valutativi di un sub-procedimento non espletato dalla Stazione appaltante e che avrebbe dovuto virtualmente istruirsi per la prima volta in giudizio da parte non dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto di Messina ma del giudice adito che, infatti, ha accolto il secondo motivo di ricorso, limitandosi a rimettere alla Stazione appaltante la valutazione sul rispetto dei minimi salariali. Con la predetta sentenza il T.A.R., più precisamente, non ha ritenuto l’offerta della Meridiana Costruzioni Generali s.r.l. inattendibile nonostante quanto affermato dall’Ing. IC nella sua relazione tecnica, avendo, invece, semplicemente ritenuto necessaria l’attivazione di un sub-procedimento di verifica da parte della Stazione appaltante nell’ambito del quale accertare se i mezzi e le tecnologie impiegate dalla predetta società avrebbero potuto giustificare l’offerta nel suo complesso in relazione al costo del personale stimato in € 290.000,00 tanto con i minimi salariali fissati all’interno delle vigenti tabelle ministeriali, quanto con l’aliquota del 19,539% riportata nell’elaborato di progetto.
II.II.5.3. L’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto di Messina ha, dunque, avviato il relativo procedimento correttamente chiedendo alla Meridiana Costruzioni Generali s.r.l. i chiarimenti del caso. L’annullamento dell’aggiudicazione ha, infatti, determinato la regressione della procedura di gara alla fase ritenuta dal T.A.R. carente sul piano istruttorio, con conseguente necessità di avviare le attività procedimentali precedentemente non espletate. Non potevano, dunque, prendersi in considerazione le difese processuali dell’Ing. IC in quanto inerenti a un procedimento non ancora avviato e, quindi, a un potere discrezionale non ancora esercitato dalla Stazione appaltante. Diversamente opinando, infatti, alla predetta relazione tecnica di parte avrebbe dovuto riconoscersi un valore vincolante per la Meridiana Costruzioni Generali s.r.l., senza possibilità alcuna di integrazioni o rettifiche. Di conseguenza, non sarebbe stato necessario l’avvio di un nuovo procedimento e il T.A.R. avrebbe dovuto giudicare la congruità dell’offerta al posto della Stazione appaltante, anche disponendo una C.T.U., così sostituendosi all’Ente aggiudicatore nell’esercizio di un potere valutativo in realtà mai esercitato nella sua sede procedimentale, con conseguente violazione dell’art. 34 co. 2 c.p.a. che vieta al giudice di pronunciarsi con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati.
II.II.5.4. L’annullamento dell’aggiudicazione impugnata determina, dunque, la rinnovazione della fase procedimentale inficiata dall’accertata illegittimità e delle fasi successive dipendenti dalla precedente, con ripristino anche delle relative garanzie partecipative previste in favore dell’interessato. Era, dunque, necessario chiedere delle formali giustificazioni alla Meridiana Costruzioni Generali s.r.l. in sede procedimentale, non potendosi considerare vincolanti quelle fornite dall’ing. IC nell’ambito di un giudizio conclusosi con l’annullamento dell’impugnata aggiudicazione.
II.II.5.5. Peraltro, deve rilevarsi che, secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato, la modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo delle offerte è generalmente ammessa non solo in correlazione a sopravvenienze di fatto o di diritto, ma anche allo scopo di porre rimedio a originari e comprovati errori di calcolo, a condizione che resti ferma l'entità originaria dell'offerta economica, nel rispetto del principio dell'immodificabilità, che presiede la logica della par condicio tra i competitori, fermo il limite della radicale modificazione della composizione dell'offerta che ne alteri l'equilibrio economico (tra le tante, Cons. Stato, sez. V, 31 luglio 2024, n. 6872; Cons. Stato, sez. V, 16 marzo 2020, n. 1873; Cons. Stato, sez. III, 31 maggio 2022, n. 4406; sez. V, 11 dicembre 2020, n. 7943; sez. V, 24 aprile 2017, n. 1896).
II.II.6. In conclusione, considerato che le giustificazioni addotte dalla Meridiana Costruzioni Generali s.r.l. in sede procedimentale sono state valutate dall’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto di Messina all’esito di una interlocuzione sostanziale e non palesano la violazione dei minimi salariali o l’insostenibilità economica dell’offerta, il secondo motivo di appello è fondato.
III. – R.G. n. 8/2025: l’appello incidentale.
III.I. – Il secondo motivo.
III.I.1. Con il secondo motivo l’appellante incidentale lamenta l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha ritenuto inammissibile la modifica della tempistica di esecuzione dei lavori dichiarata dalla Meridiana Costruzioni Generali s.r.l. nelle proprie relazioni giustificative. La C.T.F. s.r.l., più precisamente, contesta all’aggiudicataria di avere mutato la propria linea difensiva in sede procedimentale rispetto a quanto precedentemente affermato nel giudizio conclusosi con la pronuncia della sentenza n. 2113/2024 passata in giudicato. Se, infatti, nella relazione dell’ing. IC i tempi di esecuzione dei lavori erano stati ridotti del 23,333% rispetto a quelli previsti nel C.S.A., per un ammontare di 70 giorni, nella relazione procedimentale si dichiara che le opere sarebbero ultimate entro 175 giorni naturali e consecutivi rispetto ai 180 giorni previsti nel bando, con una riduzione soltanto del 2,78% e, nonostante la richiesta di specifici chiarimenti al riguardo da parte della Stazione appaltante, le giustificazioni addotte dalla Meridiana Costruzioni Generali s.r.l. sarebbero generiche.
III.I.2. Il motivo è infondato.
III.I.3. Come già precisato, infatti, la relazione dell’Ing. IC non può essere considerata vincolante per le ragioni anzidette.
III.I.4. In secondo luogo, la Meridiana Costruzioni Generali s.r.l. ha risposto alla richiesta di chiarimenti dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto di Messina, precisando che “ in merito all’adeguatezza del numero degli operai impiegati e delle ore lavorate, con particolare riferimento ai costi della manodopera dichiarati e alla durata contrattuale dei lavori prevista dagli atti di gara pari a 180 giorni ” – i restanti 5 giorni lavorativi (180 gg – 175 gg) sarebbero dedicati all’esecuzione dei “ rilievi topografici e batimetrici di dettaglio delle aree interessate dai lavori almeno alla consegna (rilievo di prima pianta) ed al termine (rilievo di seconda pianta) dei lavori ” prescritti dall’art. 75 del C.S.A. e, dovendo essere eseguiti da personale tecnico, non sarebbero stati correttamente computati. Inoltre, la Meridiana Costruzioni Generali s.r.l. ha precisato che le giustificazioni sarebbero riferibili soltanto a costo della manodopera delle opere marittime pari a € 197.669,05 poiché il ribasso praticato sarebbe inerente soltanto allo stesso e non anche all’importo della manodopera occorrente per l’esecuzione delle opere terrestri, in quanto coincidente con la somma di € 92.330,95 coincidente con quello indicato nel progetto posto a base della gara.
III.I.5. Le predette giustificazioni sono state condivise dall’Ente aggiudicatore e non appaiono manifestamente illogiche o abnormi. Pertanto, la doglianza è destituita di fondamento.
III.II. – Il terzo motivo.
III.II.1. Con il terzo motivo si lamenta l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non sufficientemente specifiche le censure sollevate in ordine alla modifica dell’unità di misura e della produttività che avrebbe contraddistinto le giustificazioni rese dalla Meridiana Costruzioni Generali s.r.l..
III.II.2. Il motivo è infondato.
III.II.3. Deve, infatti, convenirsi con il T.A.R. in ordine alla non sufficiente specificità di siffatte doglianze e, comunque, trattasi di profili valutati dall’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto di Messina e giustificati dalla Meridiana Costruzioni Generali s.r.l. in modo tale da non palesare manifeste illogicità o valutazioni abnormi.
III.III. – Il primo motivo.
III.III.1. Con il primo motivo si lamenta l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto un supplemento procedimentale anziché l’esclusione dell’aggiudicataria dalla gara.
III.III.2. Il motivo postula la fondatezza delle doglianze dedotte con riguardo all’offerta dell’aggiudicataria che sono state in questa sede ritenute infondate e, di conseguenza, deve ritenersi assorbito dall’accoglimento dell’appello principale e dall’infondatezza degli altri motivi dell’appello incidentale.
III.III.3. In disparte, dunque, l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto di Messina e dalla Meridiana Costruzioni Generali s.r.l., l’appello incidentale è infondato e deve essere respinto.
IV. – Conclusioni in ordine agli appelli iscritti al R.G. n. 8/2025.
IV.1. In conclusione, l’appello principale deve essere accolto, mentre quello incidentale va respinto. Ne consegue, la riforma della sentenza appellata e il rigetto del ricorso di primo grado proposto dalla C.T.F. s.r.l. avverso l’aggiudicazione disposta nei confronti della Meridiana Costruzioni Generali s.r.l. che, quindi, resta efficace.
V. – L’appello iscritto al R.G. n. 1072/2025.
V.1. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ritiene che il giudizio possa essere definito in esito all’udienza cautelare con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’articolo 60 del Cod. Proc. Amm., essendo trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione, non essendovi necessità di integrare il contraddittorio, risultando completa l’istruttoria e non avendo alcuna delle parti dichiarato di voler proporre motivi aggiunti ai sensi dell’art. 104 c.p.a.
V.2. Con l’appello iscritto al R.G. n. 1072/2025 la Meridiana Costruzioni Generali s.r.l. impugna la sentenza n. 2744/2025 con la quale il T.A.R. per la Sicilia, sede staccata di Catania, sez. II, ha accolto il ricorso proposto dalla C.T.F. s.r.l. per l’ottemperanza della sentenza n. 4059/2024.
V.3. Avverso quest’ultima decisione la Meridiana Costruzioni Generali s.r.l. ha proposto l’appello iscritto al R.G. n. 8/2025 dal Collegio accolto per le suddette ragioni, con conseguente reviviscenza dell’aggiudicazione erroneamente annullata dal T.A.R. con la pronuncia della predetta sentenza n. 4059/2024.
V.4. Di conseguenza, gli atti adottati dall’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto di Messina devono ritenersi inefficaci e l’interesse a una pronuncia nel merito dell’appello iscritto al R.G. n. 1072/2025 da parte dell’appellante Meridiana Costruzioni Generali s.r.l. deve ritenersi venuto meno in ragione della sopravvenuta carenza di interesse della C.T.F. a insistere nell’ottemperanza di una sentenza in questa sede riformata.
V.5. La sopravvenuta carenza di interesse in appello al ricorso per ottemperanza proposto dalla C.T.F. s.r.l. in primo grado comporta, quindi, l'annullamento senza rinvio della sentenza di primo grado appellata n. 2744/2024 (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 29 maggio 2018, n. 3192).
VI. – Le spese processuali.
VI.1. La peculiare complessità delle questioni di diritto esaminate giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio delle cause riunite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, come in epigrafe proposti:
A) accoglie l’appello principale della causa iscritta al R.G. n. 8/2025 proposto dalla Meridiana Costruzioni Generali s.r.l.;
B) respinge l’appello incidentale proposto dalla C.T.F. s.r.l. nella causa iscritta al R.G. n. 8/2025;
C) in riforma la sentenza del T.A.R. n. 4059/2024, respinge il ricorso di primo grado proposto dalla C.T.F. s.r.l. avverso l’aggiudicazione e gli atti prodromici impugnati;
D) pronunciando sull’appello iscritto al R.G. n. 1072/2025, dichiara improcedibile il ricorso proposto dalla C.T.F. s.r.l. per l’ottemperanza della sentenza del T.A.R. n. 4059/2024 e, per l’effetto, annulla senza rinvio l’impugnata sentenza n. 2744/2025;
E) compensa per intero tra le parti le spese del doppio grado di giudizio di entrambe le cause riunite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER de CO, Presidente
Giuseppe Chinè, Consigliere
RI AN PA FR, Consigliere, Estensore
Paola La Ganga, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI AN PA FR | ER de CO |
IL SEGRETARIO