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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 17/03/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
FALLIMENTARE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Veronica Zanin ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore introdotto da:
, nata a [...] il [...] c.f. residente in Controparte_1 C.F._1
TI (NO) alla Via Guzzafame n. 15;
nato a [...] il [...] c.f. residente in [...];
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Nadia Ratti del Foro di Novara (C.F.
), presso il cui studio in Novara sono elettivamente domiciliati, giusta procura C.F._3 in atti;
*** Letto il ricorso depositato da e per l'omologa del piano di ristrutturazione Controparte_1 Parte_1 dei debiti del consumatore;
esaminati gli atti del fascicolo pervenuti;
ritenuta la competenza per territorio di questo Tribunale;
preso atto della costituzione di nuovo difensore dei ricorrenti, che consente di non procedere alla dichiarazione di interruzione del procedimento, a prescindere dall'applicabilità dell'art. 300 c.p.c. al procedimento unitario;
premesso che i ricorrenti hanno espressamente qualificato il piano quale procedura familiare;
rilevato che ai sensi dell'art. 66 c.c.i.i. “i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune”; considerato che il secondo comma dell'art. 66 c.c.i.i. precisa che “ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n.76”; considerato che le parti hanno prodotto estratto dell'atto di matrimonio tra gli stessi contratto, certificato di famiglia e certificato di residenza;
ritenuto, dunque, che la presente procedura possa qualificarsi quale procedura familiare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 66 c.c.i.i.; rilevato che il ricorso ex art. 67 c.c.i.i. contiene proposta e piano redatti secondo i criteri di cui all'art. 67, II – V co., e 68 c.c.i.i. oltre ai documenti elencati dalle richiamate disposizioni del D.lgs. 14.01.2019 n. 14; rilevata la presenza della relazione dell'OCC;
pagina 1 di 3 rilevato che, come richiesto ex artt. 67 e 68 c.c.i.i.i. la relazione indica le ragioni dell'insolvenza e della diligenza impiegati dal debitore per contrarre le obbligazioni assunte, contiene l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere a dette obbligazioni, la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, l'indicazione presunta dei costi della procedura;
rilevato che non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori;
ritenuto che
non risultano presenti le condizioni ostative – ex art. 69 c.c.i.i. – all'apertura del procedimento di omologa della proposta e del piano per definire lo stato di sovraindebitamento del consumatore;
considerato che
devono, quindi, ritenersi sussistenti i presupposti richiesti per l'apertura della richiesta procedura;
considerato che
l'OCC ha provveduto alla rituale comunicazione della proposta e del piano, in conformità a quanto previsto dal decreto di apertura della procedura, adottato a norma dell'art. 70, comma 1, CC.II..; considerato che l'OCC ha depositato osservazioni pervenute dal creditore con cui è stata Parte_2 richiesta una modifica del piano, chiedendo l'innalzamento della percentuale del proprio soddisfacimento, tenendo conto della presumibile maggiore soddisfazione in sede esecutiva;
considerato che
, a fronte di dette osservazioni, l'OCC non ha ritenuto di proporre alcuna modifica;
ritenuto che
le contestazioni formulate non incidano né sulla fattibilità giuridica, né sull'ammissibilità del piano;
considerato, in particolare, che alcun diritto di prelazione è attribuito al creditore per aver intrapreso la procedura esecutiva (fermo il privilegio ex art. 2770 c.c. per gli atti conservativi), cosicché la previsione di una misura di soddisfacimento diverso non solo non è dovuta ma, anzi, renderebbe inammissibile il piano, tenuto conto della formazione di una classe omogena per i creditori chirografari;
ritenuto, dunque, che la contestazione sia inammissibile o comunque irrilevante e che, dunque, non introduca la necessità di valutazione di maggior convenienza del piano;
ritenuto che
, in ogni caso, detta valutazione possa essere positivamente formulata, tenuto conto che in caso di apertura della liquidazione controllata la soddisfazione del creditore che ha promosso la contestazione sarebbe di misura inferiore e non prevederebbe comunque alcuna prelazione;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da
, nata a [...] il [...] c.f. residente in Controparte_1 C.F._1
TI (NO) alla Via Guzzafame n. 15;
nato a [...] il [...] c.f. residente in [...]; DISPONE che l'OCC – Gestore della crisi nominato risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione del piano, vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori e al Giudice delegato eventuali irregolarità e che, terminata l'esecuzione del piano, presenti al giudice la relazione finale di cui all'art. 71 comma 4 CCII;
laddove il piano avesse una durata superiore a quella prevista, l'OCC dovrà riferirlo al Giudice delegato e fornire al giudice ogni sei mesi una relazione scritta sullo stato di esecuzione del piano;
pagina 2 di 3 DISPONE che i ricorrenti accreditino le somme indicate nel piano in un conto corrente bancario intestato alla procedura, che verrà acceso a cura dell'OCC, e che sarà vincolato all'ordine del giudice delegato e che, quanto alle somme da versare periodicamente, che esse siano accreditate sul predetto conto mensilmente, entro il giorno 10 di ogni mese;
DISPONE la trascrizione della presente sentenza, a cura dell'OCC, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari territorialmente competente in relazione alla proprietà immobiliare detenuta dal debitore;
AVVERTE Il debitore che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci nei confronti dei creditori anteriori dal momento in cui è stata effettuata la pubblicità della presente sentenza di cui al successivo capoverso;
DISPONE la pubblicazione immediata della presente sentenza nell'apposita area del sito internet del
Tribunale, a cura del Gestore della crisi e a spese della parte ricorrente;
DISPONE che la presente sentenza sia comunicata ai creditori nel termine di giorni 5 dalla comunicazione;
DICHIARA chiusa la procedura;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente e al Gestore della crisi.
Novara, 16 marzo 2025
Il Giudice
dott. Veronica Zanin
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
FALLIMENTARE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Veronica Zanin ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore introdotto da:
, nata a [...] il [...] c.f. residente in Controparte_1 C.F._1
TI (NO) alla Via Guzzafame n. 15;
nato a [...] il [...] c.f. residente in [...];
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Nadia Ratti del Foro di Novara (C.F.
), presso il cui studio in Novara sono elettivamente domiciliati, giusta procura C.F._3 in atti;
*** Letto il ricorso depositato da e per l'omologa del piano di ristrutturazione Controparte_1 Parte_1 dei debiti del consumatore;
esaminati gli atti del fascicolo pervenuti;
ritenuta la competenza per territorio di questo Tribunale;
preso atto della costituzione di nuovo difensore dei ricorrenti, che consente di non procedere alla dichiarazione di interruzione del procedimento, a prescindere dall'applicabilità dell'art. 300 c.p.c. al procedimento unitario;
premesso che i ricorrenti hanno espressamente qualificato il piano quale procedura familiare;
rilevato che ai sensi dell'art. 66 c.c.i.i. “i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune”; considerato che il secondo comma dell'art. 66 c.c.i.i. precisa che “ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n.76”; considerato che le parti hanno prodotto estratto dell'atto di matrimonio tra gli stessi contratto, certificato di famiglia e certificato di residenza;
ritenuto, dunque, che la presente procedura possa qualificarsi quale procedura familiare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 66 c.c.i.i.; rilevato che il ricorso ex art. 67 c.c.i.i. contiene proposta e piano redatti secondo i criteri di cui all'art. 67, II – V co., e 68 c.c.i.i. oltre ai documenti elencati dalle richiamate disposizioni del D.lgs. 14.01.2019 n. 14; rilevata la presenza della relazione dell'OCC;
pagina 1 di 3 rilevato che, come richiesto ex artt. 67 e 68 c.c.i.i.i. la relazione indica le ragioni dell'insolvenza e della diligenza impiegati dal debitore per contrarre le obbligazioni assunte, contiene l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere a dette obbligazioni, la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, l'indicazione presunta dei costi della procedura;
rilevato che non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori;
ritenuto che
non risultano presenti le condizioni ostative – ex art. 69 c.c.i.i. – all'apertura del procedimento di omologa della proposta e del piano per definire lo stato di sovraindebitamento del consumatore;
considerato che
devono, quindi, ritenersi sussistenti i presupposti richiesti per l'apertura della richiesta procedura;
considerato che
l'OCC ha provveduto alla rituale comunicazione della proposta e del piano, in conformità a quanto previsto dal decreto di apertura della procedura, adottato a norma dell'art. 70, comma 1, CC.II..; considerato che l'OCC ha depositato osservazioni pervenute dal creditore con cui è stata Parte_2 richiesta una modifica del piano, chiedendo l'innalzamento della percentuale del proprio soddisfacimento, tenendo conto della presumibile maggiore soddisfazione in sede esecutiva;
considerato che
, a fronte di dette osservazioni, l'OCC non ha ritenuto di proporre alcuna modifica;
ritenuto che
le contestazioni formulate non incidano né sulla fattibilità giuridica, né sull'ammissibilità del piano;
considerato, in particolare, che alcun diritto di prelazione è attribuito al creditore per aver intrapreso la procedura esecutiva (fermo il privilegio ex art. 2770 c.c. per gli atti conservativi), cosicché la previsione di una misura di soddisfacimento diverso non solo non è dovuta ma, anzi, renderebbe inammissibile il piano, tenuto conto della formazione di una classe omogena per i creditori chirografari;
ritenuto, dunque, che la contestazione sia inammissibile o comunque irrilevante e che, dunque, non introduca la necessità di valutazione di maggior convenienza del piano;
ritenuto che
, in ogni caso, detta valutazione possa essere positivamente formulata, tenuto conto che in caso di apertura della liquidazione controllata la soddisfazione del creditore che ha promosso la contestazione sarebbe di misura inferiore e non prevederebbe comunque alcuna prelazione;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da
, nata a [...] il [...] c.f. residente in Controparte_1 C.F._1
TI (NO) alla Via Guzzafame n. 15;
nato a [...] il [...] c.f. residente in [...]; DISPONE che l'OCC – Gestore della crisi nominato risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione del piano, vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori e al Giudice delegato eventuali irregolarità e che, terminata l'esecuzione del piano, presenti al giudice la relazione finale di cui all'art. 71 comma 4 CCII;
laddove il piano avesse una durata superiore a quella prevista, l'OCC dovrà riferirlo al Giudice delegato e fornire al giudice ogni sei mesi una relazione scritta sullo stato di esecuzione del piano;
pagina 2 di 3 DISPONE che i ricorrenti accreditino le somme indicate nel piano in un conto corrente bancario intestato alla procedura, che verrà acceso a cura dell'OCC, e che sarà vincolato all'ordine del giudice delegato e che, quanto alle somme da versare periodicamente, che esse siano accreditate sul predetto conto mensilmente, entro il giorno 10 di ogni mese;
DISPONE la trascrizione della presente sentenza, a cura dell'OCC, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari territorialmente competente in relazione alla proprietà immobiliare detenuta dal debitore;
AVVERTE Il debitore che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci nei confronti dei creditori anteriori dal momento in cui è stata effettuata la pubblicità della presente sentenza di cui al successivo capoverso;
DISPONE la pubblicazione immediata della presente sentenza nell'apposita area del sito internet del
Tribunale, a cura del Gestore della crisi e a spese della parte ricorrente;
DISPONE che la presente sentenza sia comunicata ai creditori nel termine di giorni 5 dalla comunicazione;
DICHIARA chiusa la procedura;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente e al Gestore della crisi.
Novara, 16 marzo 2025
Il Giudice
dott. Veronica Zanin
pagina 3 di 3