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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 25/11/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI FROSINONE
nella persona del giudice unico dott. FRANCESCO FERDINANDI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1516 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 13.06.2025 senza assegnazione di termini, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Arianna Pennacchia, Parte_1 attore
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Berti,
convenuta
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
13.6.25
MOTIVI DELLA DECISIONE
citava in giudizio, con atto ritualmente notificato, innanzi al Parte_1
Tribunale di Frosinone, chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1 seguenti conclusioni “ in via principale nel merito, - accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della convenuta per la violazione della normativa richiamata in narrativa e, per l'effetto - condannare Controparte_2 al risarcimento del danno patrimoniale subito dall'attore pari ad € 57.000,00,
[...]
o nel maggiore o minore importo accertato in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, dalla domanda al saldo effettivo;
- condannare
[...]
[...
[...] [...]
a risarcimento del danno non patrimoniale quantificato nella Controparte_3 misura che riterrà l'Ill.mo Giudice adito secondo equità e giustizia. - Con vittoria di spese e competenze ed onorari di lite”.
L'attore a sostegno delle proprie ragioni esponeva: di essere titolare presso la banca del rapporto di conto corrente n. Controparte_1
06842031489720179 con relativo servizio di home banking; di essere stato contattato, nel mese di febbraio 2022, da consulenti finanziari non meglio identificati, per effettuare l'iscrizione al sito di tradine online “ www.xtb..com”, e a tal fine eseguiva un bonifico estero di € 100,00; di aver effettuato, in data
09.02.2022, su richiesta dei predetti consulenti, un accesso al sito di investimenti dal proprio personal computer, per avere delle delucidazioni sul funzionamento dello stesso;
di essersi avveduto , in data 10.03.2022, accedendo al proprio conto corrente tramite il sistema di home banking, dell'esistenza di un bonifico estero di
€ 57.000,00 disposto a favore di un certo di non aver mai Persona_1 disposto tale bonifico;
di non aver ricevuto alcuna richiesta di autorizzazione del bonifico tramite la generazione di una OTP;
di essersi recato, pertanto, il giorno seguente – 11.03.2022- presso la filiale della banca al fine di attivare la procedura di recall del bonifico;
che stante l'assenza in agenzia del direttore veniva invitato dal vicedirettore a tornare il lunedì seguente ossia il 14.03.2022; di essersi pertanto recato in banca, il 14.03.2022, al fine di attivare la predetta procedura di richiamo del bonifico, ma stante la perdurante assenza del direttore veniva invitato a tornare il giorno successivo e nel frattempo a chiamare il numero verde della banca per denunciare l'accaduto; che la procedura era stata attivata solo in data
16.3.22 , una volta ritornato il direttore in filiale;
di aver sporto, inoltre, in data
21.03.2022, denuncia dei fatti accaduti presso la polizia postale;
di non aver mai ottenuto il riaccredito della somma indebitamente sottrattagli.
Si costituiva in giudizio contestando integralmente Controparte_1
l'avversa domanda, poiché infondata in fatto e in diritto e chiedendo l'accoglimento dele seguenti conclusioni:” rigettare tutte le domande proposte dal signor
[...]
siccome totalmente infondate in fatto e in diritto e non provate. In ogni Parte_1 caso con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio, maggiorati di spese
2 generali e di iva e cpa e con condanna dell'attore anche ai sensi dell'art. 96 comma
3 c.p.c.”.
La convenuta a sostegno delle proprie ragioni, ha dedotto che il sistema di sicurezza adottato per il servizio di home banking è conforme alla normativa e il suo funzionamento nel caso di specie è stato tale da garantire la sicurezza delle informazioni, secondo lo standard internazionale;
e, pertanto, ha sostenuto che la conclusione del bonifico estero di € 57.000,00 disposto dall'attore il 09.03.22 in favore di un certo , non è assolutamente imputabile alla violazione Persona_1 del sistema informatico della banca né ad alcun suo malfunzionamento e che, quindi la fattispecie oggetto di causa non è configurabile come frode informatica.
La banca precisa di aver verificato che l'operazione bancaria fosse stata regolarmente autenticata tramite l'inserimento delle credenziali statiche e dinamiche in possesso dell'attore e di aver proceduto a registrarla e contabilizzarla correttamente, stante l'assenza di difetti strutturali o malfunzionamenti contingenti del sistema di internet banking imputabili alla convenuta.
L'operazione di bonifico estero in discussione sarebbe , pertanto, imputabile solo ed esclusivamente alla volontà del , il quale, inoltre, si attivava con Parte_1 notevole ritardo nel richiederne il richiamo.
Il giudizio veniva ritenuto maturo per la decisione e rinviato per la precisazione delle conclusioni e, pertanto, trattenuto in decisione alla data indicata in epigrafe.
-Le domande formulate dall'attore sono infondate e devono essere respinte.
risulta titolare del rapporto di conto corrente n. 06842031489720179 Parte_1 acceso presso nonché del servizio di home banking. Controparte_1
-L'attore ha dedotto di non aver mai disposto l'operazione di pagamento oggetto di causa, adducendo di essere stato truffato da sedicenti consulenti finanziari, i quali violando il sistema di protezione attuato dalla banca sarebbero riusciti ad accedere al suo home banking senza alcuna sua collaborazione, sostenendo, addirittura, di non aver mai ricevuto la notifica dell'autorizzazione del bonifico tramite un codice
OTP.
La banca, dal canto suo, sostiene di aver operato regolarmente, procedendo alla operazione in contestazione con una corretta autenticazione dell'utente,
3 registrando e contabilizzando la stessa, e di averla eseguita secondo il sistema di autenticazione a due fattori previsto dal D.lgs. 11/2010.
A tal fine ha prodotto i file log contenenti la tracciatura dell'operazione di bonifico svolta sul portale home banking della banca, nonché i file log da cui evincere specificamente gli accessi, le notifiche push, le caratteristiche degli IP unici relativi agli accessi, concernenti il bonifico in oggetto (cfr. doc. 11 allegato alla comparsa di costituzione e risposta della banca).
In realtà , come si evince dalla trascrizione delle telefonate in atti ( doc. 12 allegato alla comparsa di costituzione ) intercorse tra l'attore e l'operatrice telefonica di
, in data 14.3.22, il cui contenuto non è stato mai contestato Controparte_1 dell'attore, lo stesso ha ammesso di aver volontariamente proceduto alla disposizione del bonifico in discussione e di essersi successivamente pentito della sua effettuazione e di averne chiesto il richiamo.
Nello specifico nel corso della telefonata del 14.03.22 delle ore 13:56 ammette: “Io ho mandato dei bonifici oh però poi non sono andati a buon fine perché non hanno rispettato le cose. Adesso questi bonifici io li vorrei fare il recall” e poi precisa “è un bonifico unico”.
Nel corso della telefonata del 14.03.22 delle ore 14:03 lo stesso dichiara all'operatrice telefonica “eh buongiorno eh senta io eh il nove ho fatto un bonifico.
Però il bonifico diciamo… vorrei che ritornasse indietro . . . .” ; e a domanda dell'operatrice “ però mi scusi se la interrompo . . . . . lei ha fatto questi ha spostato questi cinquanta settemila euro dal suo conto a questo conto estero “ , l'attore risponde “ si “ .
Si aggiunga che nella richiesta di richiamo del bonifico , formalizzata in data 16.3.22
( doc. 7 allegato alla comparsa di costituzione ) , l'attore così si esprime “ . . con la presente chiede di tentare il richiamo del bonifico di euro 57.000 ( cinquantasettemila ) da me effettuato il 9.03 “ , così ancora volta ammettendo di aver disposto egli stesso il bonifico .
Si tratta di chiare dichiarazioni confessorie di natura stragiudiziale , fatte a personale della banca , dalle quale risulta la prova che l'attore ha volontariamente proceduto alla disposizione del bonifico estero oggetto di causa , onde deve
4 escludersi ,per stessa confessione dell'attore , che il bonifico sia stato effettuato attraverso l'intromissione fraudolenta di terzi sul sistema informatico della banca .
-Anche le doglianze dell'attore sul richiamo ( c.d. recall) del bonifico sono infondate
, in base alle seguenti assorbenti osservazioni .
L'attore ha dedotto di essersi recato a tal fine in banca sin dal 11.3.22 , mentre la banca ha negato tale circostanza deducendo che l'attore si sia recato in banca solo in data 14.3.22 , che ivi è stato invitato a contattare la Filiale Online e che ha poi formalizzato la richiesta di richiamo del bonifico in data 16.3.22 .
Orbene non v'è alcuna prova che l'attore si sia recato in banca sin dal 11.3.22 per richiamare il bonifico;
v'è prova invece della richiamata telefonata con l'operatrice della banca in data 14.3.22 e della formalizzazione della richiesta di richiamo del bonifico in data 16.3.22 .
Dall'esame della copia del bonifico depositata dall'attore si evince che la data di regolamento della disposizione di pagamento era stabilita per giorno 10.03.22 ( doc. 1 allegato alla citazione ). .
Ed è pacifico che quando la banca ha tentato il richiamo del bonifico , l'operazione non è andata a buon fine perché il conto del destinatario era stato svuotato ( cfr. comparsa costituzione ) : circostanza questa su cui l'attore non ha svolto specifiche contestazioni .
L'infruttuoso esito del richiamo deve essere addebitato , dunque , all'attore , che in relazione ad un bonifico , da lui stesso disposto sin dal 9.3.22 , la cui esecuzione era prevista per il giorno 10.3.22 , si è attivato solo in data 14.3.22 con colpevole ritardo , formalizzando peraltro la richiesta di richiamo in data 16.3.22 .
-Infine appare infondata la doglianza dell'attore , secondo cui la banca avrebbe colpevolmente omesso di apprestare misure che consentissero l'automatica sospensione dell'esecuzione di un bonifico anomalo , quale quello di specie , tenuto conto dell'elevatezza della somma indirizzata su un conto estero.
In realtà , come ha affermato condivisibile giurisprudenza di merito , non è individuabile nell'ordinamento una norma che imponga alla banca un obbligo di sospensione dei pagamenti in ipotesi anomali;
né tale obbligo può ricavarsi dal principio di buona fede , tenuto conto che un obbligo siffatto , lungi dall'essere imposto dalla buona fede nell'esecuzione del contratto , confliggerebbe anzi con 5 l'esigenza e con la finalità da cui traggono origine e giustificazione i pagamenti tramite home banking : quella cioè di apprestare forme di pagamento particolarmente celeri ( Trib. Milano 28.2.23) .
-Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo , tenuto conto della non complessa della causa e della mancanza di istruttoria.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande formulate da;
Parte_1
2) condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese di lite che liquida in euro
4.000 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Frosinone, il 14.11.2025.
Il Giudice
CE RD
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