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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 17/04/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 821/ 2020 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data d a
con il patrocinio dell'avv. E_
ROVETTA ST AN , elettivamente domiciliato in VIA LARGO NICOLO'REZZARA 9 24121 BERGAMO presso il difensore avv. ROVETTA ST AN
APPELLANTE
c o n t r o
con il patrocinio dell'avv. VALENTE TIZIANO , elettivamente Controparte_1 domiciliato in VIA FORZE ARMATE 13 20147 MILANO presso il difensore avv. VALENTE TIZIANO
pagina 1 di 28 APPELLATO
e posta in decisione all'udienza collegiale del 06/11/2024 avente ad oggetto:
Altri contratti atipici
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo in data 02/01/2020 con il n. 4/2020
CONCLUSIONI
Dell'appellante
IN VIA PRINCIPALE:
previo ogni accertamento e/o declaratoria del caso, dichiarare inefficace e/o nulla e/o comunque revocare e/o annullare la sentenza di primo grado n. 4/2020 [causa n.
8995/2018 R.G. - ruolo Tribunale di Bergamo], pubblicata il 2 gennaio 2020 in composizione monocratica dal Tribunale di Bergamo, Quarta Sezione Civile nella persona del Giudice dott.ssa Daniela Quartarone, qui impugnata, per i motivi di cui in narrativa, insistendo per l'accoglimento delle domande tutte così come formulate in primo grado – di seguito trascritte - e che qui espressamente si ripropongono ex art. 346 C.p.c.
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO:
rigettarsi le domande tutte formulate dalla in quanto infondate in fatto Controparte_1
ed in diritto, confermando – ove occorra – il decreto ingiuntivo opposto e la relativa condanna della [p. i.v.a.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, al pagamento delle somme tutte ingiunte, oltre anticipazioni, spese e compensi legali oltre agli interessi di mora dal dovuto al saldo pagina 2 di 28 sull'importo capitale;
IN VIA SUBORDINATA:
previo ogni accertamento e/o declaratoria del caso, rigettarsi le domande tutte formulate dall'opponente, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto,
condannare l'attrice opponente a pagare alla convenuta opposta, la somma di €
5.401,55= o altra diversa somma maggiore o minore accertanda in corso di causa,
oltre agli interessi di mora dal dovuto al saldo;
IN VIA ISTRUTTORIA:
rigettare le istanze istruttorie tutte che dovessero ex adverso essere riproposte in questa sede perché inammissibili ed inconferenti così come meglio articolato negli atti della prima fase processuale e, richiamando ogni istanza istruttoria formulata in atti, si chiede la loro ammissione laddove non ammesse nella fase di prime cure;
IN OGNI CASO:
con integrale rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e del giudizio monitorio
Dell'appellato
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione,
domanda e/o istanza avversaria così giudicare:
nel merito, in via principale:
dichiarare inammissibili o, comunque rigettare, siccome assolutamente infondati in fatto ed in diritto, tutti i motivi di appello proposti da E_
pagina 3 di 28 avverso la sentenza nr. 4/2020 emessa dal Tribunale di Bergamo in data 14.12.2020 e depositata in data 2.01.2020, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
conseguentemente, confermare la sentenza del Tribunale di Bergamo nr. 4/2020
pubblicata in data 2.01.2020, resa in decisione della causa di primo grado iscritta al nr. 8995/2018 R.G.; atteso che, da quanto esposto e dimostrato, risulta che
[...]
abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa E_
grave, si chiede la condanna alle spese per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.,
lasciando alla valutazione equitativa del giudice la quantificazione del relativo danno.
In subordine nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle superiori eccezioni in via principale, previo accertamento e determinazione del minor importo eventualmente dovuto alla luce delle spiegate eccezioni, procedere alla rideterminazione degli importi eventualmente dovuti a dalla convenuta Pt_1
appellata CP_1
In ogni caso, condannare la convenuta opposta all'integrale rifusione delle spese,
compensi professionali del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario per spese generali ed accessori come per legge.
Omissis
In via istruttoria
In ogni caso, senza che ciò possa essere inteso come un'inversione dell'onere della prova – che, ai sensi dell'art. 2697 c.c. (rivestendo la società opposta la posizione processuale di attrice “sostanziale” del giudizio di primo grado e del presente), pagina 4 di 28 incombe unicamente su controparte – per mero tuziorismo E_
difensivo, pur ritenendosi che questa difesa abbia comunque già fornito, anche attraverso la produzione documentale, elementi di convincimento a supporto delle proprie eccezioni di infondatezza della pretesa avversaria, nonché al fine di fornire ulteriore conferma alle tesi sostenute, ci si riserva, all'esito delle eventuali attività
istruttorie di controparte, di meglio documentare, dedurre e specificare eventuali capitoli di prova e/o di formularne di altri e di indicare altri soggetti in qualità di testimoni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società , offrendo in comunicazione i seguenti E_
documenti: 1) valorizzazione scarto 160012 dell'8 aprile 2016; 2)
valorizzazione scarto 160013 del 15 aprile 2016; 3) copia fattura n.859 del 4
maggio 2016; 4) estratto autentico del Registro Iva Vendite Rep. N.59195, ed esponendo:
a) di aver commissionato nel corso degli anni 2014, 2015 e 2016 alla società
la realizzazione per fusione di diverse lavorazioni in alluminio;
CP_1
b) di esser dovuta intervenire, in più occasioni, effettuando lavorazioni ulteriori sui manufatti realizzati dalla società volte ad eliminare i vizi ed i CP_1
difetti della fusione, con costi per detti interventi valorizzati dal proprio responsabile della qualità con RCN 160012 dell'8/04/2016 e 160013 del
15/04/2016 (docc. 1 e 2);
pagina 5 di 28 c) di aver debitamente contabilizzato gli importi dei costi delle lavorazioni di cui alle RCN 160012 e 160013 emettendo fattura n.859 del 4/05/2016 nei confronti della società CP_1
d) di esser rimasta creditrice nei confronti di quest'ultima dell'importo complessivo di € 5.401,55, quale somma relativa alla predetta fattura, oltre ad interessi ex d.lgs 231/2002 dalla scadenza al saldo,
ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Bergamo l'emissione di ingiunzione di pagamento a carico della società per il predetto importo CP_1
maggiorato delle spese di lite.
***
Avverso il decreto ingiuntivo n.3596/2018 ha proposto opposizione ex art.645
cpc la società la quale, offrendo in comunicazione i seguenti CP_1
documenti: 1) ricorso e decreto ingiuntivo;
2) ordine Pt_1 Pt_1
19/12/2014; 3) General Condition of Contracting for European Foudries;
4-12)
partitario, fatture e note accredito 13) racc.pec. Avv. Valente – CP_1
Avv. Rovetta dell'8/09/2017; 14) disposizione di bonifico E_
del 19/12/2017; 15) ricorso ingiunzione 16) decreto Parte_2 CP_1
ingiuntivo 17) disposizione di bonifico del CP_1 Parte_2
07/06/2018; 18) corrispondenza maggio-giugno 2018, ha chiesto in via preliminare nel merito dichiarare inammissibile il decreto ingiuntivo opposto pagina 6 di 28 atteso il giudicato formatosi sul credito azionato e sul relativo titolo, ed inoltre rigettarsi, qualora richiesta, la provvisoria esecutività del DI opposto;
nel merito ed in via principale: dichiararsi illegittimo, nullo, inefficace e/o comunque revocarsi il DI opposto e/o comunque dichiararsi che nulla è dovuto dall'opponente società in forza dei titoli monitoriamente azionati CP_1
dalla controparte, con condanna di quest'ultima alla rifusione delle spese di lite;
ha chiesto, in subordine, accertarsi il minor importo eventualmente dovuto e procedere alla rideterminazione degli importi eventualmente dovuti ad dall'opponente, con condanna di parte opposta alla rifusione E_
delle spese di lite nonché all'indennizzo di cui all'art.96 cpc per lite temeraria.
L'opponente, società che si occupa di fusione di parti in alluminio, e che ha intrattenuto rapporti commerciali con dal 19/12/2014, E_
nell'ambito dei quali realizzava per calotte coprifreni e relativi CP_1 Pt_1
stampi, premesso che ai sensi delle condizioni generali di contratto delle fonderie europee i manufatti che presentivo vizi/difetti vanno riparati – previo reclamo, riserva o contestazione entro i terzi prescritti - direttamente dalla fonderia, o da terzi, per rimediare ad ogni vizio coperto da garanzia ai sensi dei quanto previsto nella presente sezione, oppure, se del caso, qualora la Pt_2
lo ritenga preferibile ovvero nessun'altra soluzione sia praticabile, mediante sostituzione dei getti;
tanto premesso ha tuttavia riconosciuto di aver, per correttezza commerciale e buona fede contrattuale, accettato la valorizzazione pagina 7 di 28 dei costi e la fatturazione predisposta dalla controparte, portando in compensazione le relative fatture.
Ha sostenuto che i rapporti tra le parti sono proceduti regolarmente fino all'anno 2016, come da partitario clienti e relative fatture e note di credito emesse (docc.4-12) e che alla data del 6/09/2017 essa vantava un credito nei confronti della controparte pari ad € 14.265,88, non soddisfatto nonostante reiterati solleciti.
Ha inoltre esposto:
- di aver perciò incaricato il proprio legale - a seguito della richiesta, da parte delle , di restituzione di due calotte per stampi - di procedere Parte_2
al sollecito del pagamento;
- che il legale, con comunicazione pec dell'8/09/2017 ha pertanto sollecitato a procedere al pagamento del residuo importo di € 14.265,88; Parte_2
- che in data 19/12/2017, a quasi un anno dall'emissione della prima fattura,
ha disposto in favore di bonifico per la minor E_ CP_1
somma di € 8.765,88;
- di non esser tuttavia riuscita ad ottenere il pagamento del residuo dovuto (€
5.500,00) e di essersi perciò rivolta al Tribunale di Milano onde ottenere un'ingiunzione di pagamento per il residuo dovuto e per le spese a carico di
; E_
pagina 8 di 28 - di aver così in data 28/02/2018 depositato ricorso per ingiunzione RG nr
10079/2018 (doc.15) e che con successivo decreto n. 6483/2018 (doc.16) il
Tribunale di Milano ha ingiunto a di E_
pagare alla parte ricorrente, entro 40 giorni dalla notifica del decreto, per le causali di cui al ricorso, la somma di € 5.500,00 oltre interessi come da domanda e spese di ingiunzione, in € 800,00 per compenso professionale ed €
145,50 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie (15%) ed oltre ad iva e cpa se dovuti;
- che, con disposizione del 07/06/2018 , E_
riconoscendo implicitamente il proprio debito, ha effettuato in suo favore, a mezzo bonifico bancario, il pagamento di € 6.628,80, comprensivo di importo capitale e spese liquidate (doc.17);
- di essersi dichiarata disponibile, con corrispondenza successiva (doc.18), a rinunciare, a fronte di uno spontaneo adempimento da parte di E_
, agli interessi moratori maturati (doc.18);
[...]
- che, come emerge dalla corrispondenza prodotta (doc.18), , E_
nel tentativo di vedersi applicato uno “sconto” su quanto portato dal decreto ingiuntivo, le aveva proposto la compensazione tra il credito portato da tale titolo ed il controcredito vantato da ed oggetto del E_
procedimento monitorio opposto;
pagina 9 di 28 - che, infatti, come emerge dagli stessi documenti prodotti in monitorio,
non era mai stata creditrice di E_ CP_1
- che, infatti, quest'ultima aveva fin da subito riscontrato l'unica comunicazione ricevuta a mezzo dello (do.13) ed aveva a sua CP_2
volta richiesto il pagamento dell'importo di € 14.265,88;
- di aver in data 19/12/2017 ricevuto da il pagamento, E_
mediante bonifico (doc.14), della somma di € 8.765,88, e di aver quindi chiesto ed ottenuto al Tribunale di Milano l'emissione a carico di E_
della somma residua di € 5.500,00 (sull'importo complessivo di € 14.265,88);
- che, con il pagamento dell'importo di € 6.628,80, comprensivo di importo capitale e spese liquidate dal Tribunale di Milano nel decreto ingiuntivo il credito di in assenza di opposizione, si era ormai cristallizzato, CP_1
essendo sceso il giudicato sulla statuizione monitoria non opposta ed ottemperata.
***
società unipersonale, offrendo in E_
Con comunicazione:1) copia atto di citazione in opposizione a 2) copia DI
notificato e rispettivo fascicolo monitorio;
3) copia partitario 4) CP_1
valorizzazione scarto n.160012; 5) valorizzazione scarto n. 160013, ha chiesto in via preliminare concedersi la provvisoria esecuzione del DI opposto;
in via pagina 10 di 28 principale e di merito rigettarsi le domande dell'opponente, confermarsi il DI
opposto con condanna dell'opponente al pagamento delle somme ingiunte,
oltre anticipazioni, spese e compensi legali ed oltre agli interessi di mora;
in subordine ha chiesto respingersi le domande avverse e disporsi la condanna dell'opponente al pagamento in suo favore della somma di € 5.401,55 oltre interessi di moria dal dovuto al saldo;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi legali.
L'opposta ha anzitutto recisamente contestato che il giudicato sul decreto ingiuntivo n.6483/2018 avrebbe coperto non soltanto la pronuncia sul credito monitoriamente azionato ma anche l'accertamento del credito afferente a diversi rapporti contrattuali attinenti a forniture di materiale diverse. Ha poi esposto:
1) di aver commissionato all'opponente nel corso degli anni 2014, CP_1
2015 e 2016 la realizzazione per fusione di diverse lavorazioni in alluminio e che le differenti forniture erano richieste attraverso l'invio di ordini riportanti la descrizione del materiale commissionato, la quantità, il prezzo e la data di consegna;
2) che la società forniva il materiale e ne richiedeva il pagamento CP_1
emettendo fatture il cui importo era corrisposto alle scadenze dalle E_
;
[...]
pagina 11 di 28 3) che con comunicazione 8/09/2017 la società aveva sollecitato il CP_1
pagamento della somma di € 14.265,88, dovuta a saldo delle fatture n.9 del
31/01/2016; n.71 del 31/03/2016 e n.93 del 30/04/2016;
4) che ne era seguito il pagamento da parte sua (delle ) della E_
somma di € 8.765,88;
5) che, con ricorso in data 27/02/2018 la società aveva chiesto ed CP_1
ottenuto dal Tribunale di Milano l'emissione a suo carico di ingiunzione di pagamento per l'importo di € 5.500,00, somme ancora dovute – secondo la società – a saldo delle anzidette fatture n.9 del 31/01/2016; n.71 CP_1
del 31/03/2016 e n.93 del 30/04/2016;
6) di aver, con disposizione 27/02/2018, effettuato in favore della società
[...]
il pagamento della somma ingiunta;
CP_1
7) che il credito da essa vantato e monitoriamente azionato con ricorso per decreto ingiuntivo depositato innanzi al Tribunale di Bergamo era di ben diversa natura, essendo riconducibile alla fattura n.859 del 4/05/2016 n.859,
relativa alla contabilizzazione degli importi inerenti i costi di lavorazione resisi necessari per eliminare le difettosità intrinseche dei materiali forniti dall'opponente;
8) che nello specifico tali forniture non riguardavano beni consegnati con i
DDT indicati analiticamente e contabilizzati nei documenti contabili oggetto pagina 12 di 28 del decreto ingiuntivo n.6483/2018 emesso dal Tribunale di Milano in favore della società (docc.
4-12 di parte opponente); CP_1
- che le obbligazioni oggetto dei giudizi monitori n.6483/2018 (Tribunale di
Milano) e n.3596/2018 (Tribunale di Bergamo), seppure riguardanti i medesimi soggetti, dovevano considerarsi prive di efficacia preclusiva nei successivi giudizi, essendo sorte in periodi diversi ed avendo tratto origine da fenomeni variabili nel tempo;
- che nel merito l'accordo internazionale invocato da parte opponente non le sarebbe opponibile non avendovi essa aderito;
- che in ogni caso per sua medesima ammissione in più occasioni CP_1
aveva accettato la valorizzazione dei costi necessari per porre rimedio ai vizi lamentati portando tali importi in compensazione con quelli richiesti dall'opposta a pagamento delle forniture di calotte copri-freni;
- che tuttavia ciò non era accaduto con la fattura n.859/2016, monitoriamente azionata, il cui importo la società non aveva né contestato né CP_1
compensato.
***
All'udienza di prima comparizione del 16/02/2019 la difesa di parte opponente ha prodotto a doc.19 comunicazione e.mail 4/05/2016 inviata da Persona_1
per parte opposta in cui si afferma che sarebbe stato effettuato un bonifico di €
pagina 13 di 28 17.765,55, quale risultante di un conteggio elencato in cui la fattura n.859
oggetto del decreto ingiuntivo opposto veniva indicata come già compensata con l'importo della fattura n.9 di ha aggiunto di ritenere che il CP_1
partitario cliente di cui al doc.3 riporti l'indicazione della compensazione;
ha prodotto inoltre a doc.20 scheda contabile a suo dire confermativa di quanto esposto nella mail 4/05/2016 di cui al doc.19.
***
Con ordinanza resa a chiusura di tale udienza il giudice istruttore non ha concesso la richiesta provvisoria esecutorietà al DI opposto, ed ha concesso alle parti i richiesti termini per memorie integrative ex art.183, 6° comma, cpc.
***
Con la prima di esse l'opponente ha contestato l'affermazione di parte opposta secondo cui le lavorazioni oggetto della fattura monitoriamente azionata non avrebbero riguardato e non riguarderebbero i beni oggetto della fornitura del decreto ingiuntivo n.6483/2018; a tale proposito ha evidenziato il fatto che nel rapporto per cui è causa essa opponente era stata l'unico fornitore;
l'opposta aveva infatti effettuato delle lavorazioni (non aveva E_
quindi effettuato alcuna fornitura) su pezzi forniti dall'opponente CP_1
quindi le lavorazioni di cui alla fattura dovevano considerarsi indissolubilmente legate ai pezzi della fornitura fatta dalla CP_1
pagina 14 di 28 Conclusione quest'ultima avvalorata dalla stessa documentazione prodotta da parte opposta in monitorio: nell'estratto autentico del Registro Iva Vendite, a doc.4, nella quarta riga partendo dall'alto si rinviene, nella descrizione causale,
la dicitura “addebito n.2016000859” e non “fattura”, e ciò in quanto non si trattava di fornitura ma di lavorazione di pezzi ricevuti in fornitura (di cui alla fattura n.9 di . CP_1
L'opponente ha poi sostenuto che dall'esame congiunto del partitario CP_1
[...
prodotto in copia a doc.3 da , della comunicazione mail 4/05/2016 Pt_1
prodotto a doc.19 da e dalla scheda contabile parziale (relativa al CP_1
periodo 1 maggio – 31 maggio 2016) prodotto a doc. 20 da si poteva CP_1
evincere che la “fattura” (addebito) n.859 del 4/05/2016 era stata stornata,
andando a compensare parzialmente l'importo (maggiore) portato dalla fattura n.9 di del 31/01/2016: nella comunicazione 4/05/2016 (doc.19) il CP_1
Responsabile dell'Amministrazione di , Rag. aveva Pt_1 Persona_1
infatti riconosciuto la debenza dell'importo di € 17.767,55 (dovuto da E_
a , risultato della sottrazione degli importi vantati a credito
[...] CP_1
da (€ 21.826,65), comprensivi dell'addebito n.859, dall'importo della Pt_1
fattura n. 9 (€ 39.604,20); la scheda contabile a doc.20 riportava i medesimi dati.
***
Nella sua prima memoria l'opposta ha invece sostenuto che dalla lettura della pagina 15 di 28 documentazione versata in atti si evince che l'importo di € 5.401,55, portato dalla fattura n.859 non è stato opposto in compensazione dall'opponente.
L'opposta ha in particolare chiarito che, da un punto di vista contabile, il partitario, scrittura elementare tenuta in forma libera, è dato dall'insieme dei conti analitici accesi ai clienti dell'impresa ai quali viene intestato un conto nel quale andranno registrati:
- i crediti che l'azienda vanta nei confronti dei clienti per le vendite/lavorazioni effettuate;
- le diminuzioni dei crediti in seguito agli incassi ricevuti dal cliente;
- le diminuzioni dei crediti dovuti ad eventuali resi della merce effettuati dal cliente oppure a sconti o abbuoni accordati dall'azienda al cliente.
L'opposta ha poi precisato che il saldo del conto ad una certa data rappresenta l'importo ancora dovuto dal cliente in quello specifico momento, evidenziando così le posizioni debitorie e creditorie dei singoli clienti e dei singoli fornitori.
Tanto premesso, ha fatto notare:
a) che il partitario redatto da con riferimento a CP_1 E_
ed al periodo 30/04/2016 – 31/05/2016 (doc.3 di parte opposta)
[...]
evidenzia un saldo, al 30/04/2016, di € 14.265,88;
b) che in data 4/05/2016 la società registrava – in maniera a giudizio CP_1
dell'opposta errata – la fattura n.859 del 4/05/2016 emessa da E_
pagina 16 di 28 inserendo tale importo sia nella colonna relativa ai crediti che l'azienda
( vantava nei confronti dei clienti sia nella colonna adibita alla CP_1
diminuzione dei crediti in seguito agli incassi ricevuti, come se si fosse trattato di un credito di (fattura emessa) e non un debito (fattura ricevuta). CP_1
L'opposta ha perciò sostenuto che se la voce debitoria riferita ad una fattura ricevuta pari ad € 5.401,55 fosse stata posta in compensazione con un credito vantato da essa avrebbe dovuto obbligatoriamente essere registrata CP_1
con le medesime modalità utilizzate per l'annotazione di una nota di credito
(documento finalizzato a stornare totalmente o parzialmente una fattura emessa in precedenza) ovvero importo indicato nella sola colonna “avere” e la medesima somma riprodotta nella colonna di saldo preceduta dal segno aritmetico della sottrazione. Dal saldo risultante alla data del 30/04/2016, pari ad € 14.265,88, avrebbe pertanto dovuto detrarre la somma di € CP_1
5.401,55 asseritamente posta in compensazione, riportando nella colonna di saldo quale totale di stampa al 31/05/2016 l'importo di € 8.864,33.
L'opposta ha poi ribadito che con la fattura monitoriamente azionata si era richiesto il pagamento dovuto in conseguenza della contabilizzazione degli importi inerenti i costi di lavorazione resisi necessari per eliminare le difettosità intrinseche dei materiali forniti dalla e ciò CP_1
relativamente a forniture non riguardanti i beni consegnati con i DDT indicati nei documenti contabili azionati con il DI 6483/2018 emesso dal Tribunale di pagina 17 di 28 Milano in favore della società CP_1
***
Con la propria seconda memoria la difesa di producendo sub doc. CP_1
21 partitario del 30/04/2028 e sub doc. 22 registrazione fattura CP_1
n.859 in registro vendite ha replicato rilevando che il partitario clienti CP_1
di cui al doc.3 recava non la data del 30/04/2016 bensì quella, riportata in alto a destra, del 30/04/2018 (doc.21), e che la fattura n.859 era stata registrata non in data 4/05/2016 bensì in data 31/07/2016 (doc.22).
Ha inoltre affermato che le operazioni contenute nel partitario non erano state indicate in ordine cronologico e che erano presenti tre operazioni – quelle contrassegnate nello stesso doc.3 da “X” ed evidenziate - recanti date successive rispetto a quella del 30/04/2016, trattandosi di operazioni effettuate il 30/09/2016; ne ha dedotto che il totale di stampa non poteva essere datato
31/05/2016, quale data dell'ultima operazione, bensì doveva riferirsi al giorni di estrazione del partitario, vale a dire il 30/04/2018; ha inoltre sostenuto che la partita relativa alla fattura n.859 del 4/05/2016 era stata riportata all'interno dell'estratto conto come ultima voce perché rappresentava un'anomalia,
costituita dal fatto che l'importo ivi indicato, portato dalla fattura n.859, era stato detratto prima della registrazione di tale fattura.
Ha ribadito che dalla mail del 4/05/2016 Parte_3
pagina 18 di 28 risultava che , nel bonifico effettuato in data 10/05/2016, aveva già Pt_1
computato e detratto dal credito azionato monitoriamente l'importo portato dalla fattura n.859, senza che avesse contezza di tale fattura, in allora CP_1
non ancora ricevuta né registrata.
***
Con la sua memoria n.2 la difesa di ha anzitutto contestato E_
potersi riconoscere valenza probatoria alla scheda contabile prodotta da
[...]
a doc.20, trattandosi di documento redatto successivamente al CP_1
partitario già in atti e prodotto quale doc.n.3 di parte opponente. Ha inoltre ribadito che se fosse vero che il suo credito di cui alla fattura n.859 fosse stato posto in compensazione col credito l'importo di tale fattura (€ CP_1
5.401,55) sarebbe stato registrato esattamente con la corretta e regolare tipologia contabile, così come era avvenuto con la fattura n.2016001696 del
12/09/2016 emesse da nei confronti di a titolo di E_ CP_1
“compensazione con fattura” per l'importo di € 256,20 (doc.6), laddove l'importo compensato era stato posto nella riga di saldo con segno negativo e nel partitario alla quinta riga partendo dal basso verso l'alto era CP_1
protocollata detta voce con inserimento della stessa unicamente nella colonna
“avere” e poi nella colonna di saldo preceduta dal segno aritmetico della sottrazione. La difesa di ha perciò sostenuto che la società Parte_4
inserendo l'importo di € 5.401,55 sia nella colonna “dare” sia in quella CP_1
pagina 19 di 28 “avere” avrebbe ottenuto l'effetto di annullare tale voce dal partitario, mentre tale importo, perché venisse davvero portato in compensazione, avrebbe dovuto essere “stornato” dalle altre partite aperte, esattamente come avveniva ed era avvenuto per l'annotazione delle note di credito (documento finalizzato a stornare totalmente o parzialmente una fattura emessa in precedenza), con il che sarebbe risultato un saldo pari ad € 8.864,33.
La difesa di ha infine richiesto disporsi ordine di esibizione E_
ex art.110 cpc a carico della controparte per l'acquisizione agli atti delle scritture contabili e dei registri iva dai quali sarebbe risultata l'operazione contabile relative alle fatture per cui è causa nonché, ove occorra, idonea CTU
contabile in ordine a quanto sostenuto contabilmente dalla difesa di CP_1
***
Con la propria terza memoria la difesa di si è limitata a ribadire le Parte_5
tesi già precedentemente esposte. Altrettanto dicasi per la difesa di E_
.
[...]
***
Ritenuta la causa matura per la decisione e fatte pertanto precisare le conclusioni, concessi i termini per conclusionali e repliche, con sentenza n.4/2020 il Tribunale di Bergamo ha definito la controversia accogliendo l'opposizione e condannando l'opposta alla rifusione delle spese di lite.
pagina 20 di 28 Avverso tale pronuncia ha proposto tempestiva impugnazione la società
; la società si è costituita E_ Parte_5
resistendo al gravame avversario, previa eccezione di inammissibilità ex art.348 bis cpc.
Disattesa la quale, la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 6/11/2024, ivi assegnandosi termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice di prime cure ha ritenuto raggiunta la prova dell'estinzione del credito di cui alla fattura n.859/2016 monitoriamente azionata in quanto:
a) dalla documentazione versata in atti da parte opponente emerge che la fattura/addebito n. 859 del 4.5.2016 era stata registrata dalla società solo in CP_1
data 31.7.2016 (cfr. f.2 doc.21) e per tale ragione inserita in coda nel partitario prodotto sub doc. 21 il quale, aggiornato al 30.4.2018, attestava le compensazioni operate inter partes e precisamente quella relativa alla citata fattura di € 5.401,55;
b) la compensazione risulta altresì dalla scheda cliente prodotta dall'attrice sub doc.
20 in cui sono contabilizzate, oltre alla fattura n. 859, anche le altre fatture di Pt_1
cui al n. 11/2016 (€ 10.702,00), n.12/2016 (€ 2.101,87) e n.18/2016 (€ 3.627,82) la cui compensazione è incontestata;
c) ai fini della compensazione, tutte le predette fatture risultano registrate nel partitario prodotto sub doc.20 sia alla colonna “dare” che “avere” (e pertanto non pagina 21 di 28 colgono nel segno le osservazioni dell'opposta circa le diverse modalità di annotazione delle note di credito, cfr. ff.
2-3 memoria 21.3.2019) e il saldo dà
appunto l'importo di € 14.265,88 a credito della società somma che l'attrice CP_1
(come più volte anticipato) aveva azionato in via monitoria nella residua parte non pagata al 6.9.2017 di € 5.500,00.
Tanto premesso, il Tribunale, data l'univocità del quadro documentale, della mancata produzione da parte dell'opposta di documentazione contabile di segno contrario, ha ritenuto raggiunta la prova della compensazione, in tal senso evidenziando che le disposizioni degli artt. 2709 e 2710 c.c., le quali regolano l'efficacia probatoria delle scritture contabili contro l'imprenditore e nei rapporti tra imprenditori, non precludono al giudice la possibilità di trarre dai libri contabili di una delle parti, regolarmente tenuti, elementi indiziari atti a concretare, in concorso con altre risultanze, una valida prova per presunzione anche a favore dell'imprenditore che i libri stessi ha prodotto in giudizio (Cassazione n. 9968/2016).
Ha infine sottolineato, quanto all'eccezione di giudicato sollevata da parte opposta con riferimento agli effetti dell'ingiunzione emessa dal Tribunale di Milano, che il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo avere controllato la ritualità della sua notificazione, lo dichiari, in mancanza di opposizione o di costituzione dell'opponente, esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. (Cassazione n. 23775/2018).
***
L'opponente ha sottoposto a censura la decisione del E_
pagina 22 di 28 Tribunale di Bergamo lamentando errata interpretazione dei documenti di causa e assenza di valenza probatoria delle scritture contabili prodotte da parte opponente.
A tale proposito ha evidenziato:
- che alla data del 6 settembre 2017 (doc. 4 opponente), la società non CP_1
aveva - inspiegabilmente - riportato nel proprio partitario la fattura E_
n. 859 emessa nel maggio 2016 per € 5.401,55=, che avrebbe portato il totale, alla medesima dovuto da parte della alla E_
complessiva somma di € 8.864,33= e non a quella di € 14.265,88=;
- che solo nel luglio 2018 (doc. n. 21 , la società aveva CP_1 CP_1
registrato nel suo partitario sia la fattura n.859 della E_
, azionata con il ricorso monitorio, e sia una nota di credito di pari importo;
[...]
- che doveva esser contestata l'emissione di tale presunta nota di credito, non avendone la società fatto produzione in causa;
CP_1
- che, pertanto, in assenza di emissione di alcuna nota di credito, ed in assenza quindi di ogni prova della compensazione, la avrebbe dovuto provvedere al Controparte_1
pagamento della fattura monitoriamente azionata.
Ha inoltre lamentato un'errata comprensione da parte del giudice di prime cure del partitario clienti della società e soprattutto un'errata valutazione della sua CP_1
valenza probatoria, avendo il giudice di prime cure fatto richiamo alla disciplina di cui agli articoli 2709 e 2710 cc, norme relative alle scritture contabili, e quindi
Con (soltanto) ai libri bollati e vidimati nelle forme di legge;
non avendo la società
pagina 23 di 28 prodotto il registro iva vendite o altre scritture contabili con valore di prova CP_1
legale ma un semplice partitario di formazione interna, non avrebbe potuto fondare sulle stesse la prova dell'eccezione di compensazione da essa sollevata. Non senza trascurare il fatto che << qualora l'imprenditore intenda utilizzare le scritture
contabili (non un semplice partitario), come mezzi di prova nei confronti della
controparte, queste ultime, come ogni altra prova, sono soggette al libero
apprezzamento del Giudice, al quale spetta stabilire, nei singoli casi, se ed in quale
misura siano attendibili e idonee, eventualmente in concorso con altre risultanze
probatorie (nella causa di fatto assenti), a dimostrare la fondatezza della pretesa
della parte che le ha prodotte in giudizio (cfr. Cass. 3.4.1996, n. 3108; altresì Cass.
7.2.2001, n. 1715).>>
***
Ritiene la corte che l'impugnazione sia fondata sotto entrambi i profili.
Quanto al secondo profilo, di rilievo ai fini della ricostruzione in fatto della vicenda per cui è causa può sì ammettersi tra imprenditori, per rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa, la valutazione delle risultanze contabili anche se a favore di chi le ha tenute, ma ciò a condizione che si tratti di libri bollati e vidimati nelle forme di legge (art.2710 c.c.), il che certamente non può
ritenersi con riguardo ai cosiddetti “partitari”.
Quanto al primo profilo, se è vero che argomenti a sostegno della tesi della società possono trarsi da alcuni documenti (ad esempio dalla mail Parte_5
pagina 24 di 28 25/05/2018 dell'avv. Chiara Pievani, dove si dà atto che nella propria situazione contabile aveva posto in compensazione l'importo E_
di € 5.401,55 di cui alla fattura 859/2016 del 4/05/2016), è altrettanto vero che gli altri elementi indicati da parte appellata, ed anche quelli ritenuti rilevanti dal giudice di prime cure, appaiono invece scarsamente probanti, a fronte del rilievo che, secondo la ricostruzione proposta da parte opponente/appellata il credito delle azionato in sede monitoria sarebbe risultato E_
insussistente in quanto precedentemente estinto perché già diffalcato dall'importo dell'ingiunzione chiesta ed ottenuta da presso il CP_1
Tribunale di Milano, laddove dalla lettura del ricorso monitorio innanzi a tale giudice, e dalla considerazione dei documenti ivi allegati (doc.1: ordine
19.12.2014; doc.2 partitario clienti doc.3: fattura n.9 del Pt_1 CP_1
31/01/2016; doc.4: nota accredito n.9 del 31/03/2016; doc. 5: nota accredito n.18 del 30/09/2016; doc.6: nota accredito n.19 del 30/09/2016; doc.7: nota accredito n.20 del 30/09/2016; doc.8 nota accredito n.21 del 30/09/2016; doc.
9: fattura n.31 del 30/03/2016), emerge con chiarezza che l'importo richiesto era stato formulato detraendo dal credito per le fatture gli importi di cui alle note di credito ivi menzionate, nessuna delle quali risulta esser stata imputata a lavorazioni ulteriori effettuate da sui manufatti realizzati E_
dalla società volte ad eliminare i vizi ed i difetti della fusione (la CP_1
difesa dell'appellante ha infatti sin da subito sostenuto l'estraneità
pagina 25 di 28 dell'addebito di cui alla fattura monitoriamente azionata rispetto alle forniture di cui alle note di credito allegate a tale ricorso monitorio, senza che l'appellata abbia fornito prova del contrario).
Da ciò la conclusione nel senso della permanente incertezza in ordine all'avvenuta, o meno, estinzione del
contro
-credito di per E_
compensazione sul maggior importo dovuto a a titolo di CP_1
corrispettivo per la fornitura di calotte copri-freni, il che rende inevitabile il ricorso al criterio dell'onere della prova di cui all'art.2697 cpc.
Dal quale consegue che, essendo incontroversa la spettanza in astratto alla società della somma di € 5.401,55 (per lavorazioni E_
ulteriori effettuate da sui manufatti realizzati dalla società E_
volte ad eliminare i vizi ed i difetti della fusione, con costi CP_1
valorizzati con RCN 160012 dell'8/04/2016 e 160013 del 15/04/2016), ed essendo invece controversa la relativa spettanza in concreto, negata da parte opponente sul presupposto dell'affermata detrazione di corrispondente importo da quanto richiesto ed ottenuto dal Tribunale di Milano a titolo di ingiunzione per pagamento del residuo dovuto sulle forniture di calotte copri-freni,
l'incertezza in ordine alla fondatezza di tale contestazione, in quanto riferita a fatto estintivo del diritto fatto valere in giudizio, ritorna a danno dell'eccipiente.
Da ciò consegue l'accertamento della sussistenza del credito dell'opposta, ed pagina 26 di 28 odierna appellante, in misura pari alla somma monitoriamente azionata.
***
A carico di parte appellata, soccombente, vanno poste le spese di lite di ambo i gradi di giudizio, liquidate:
quanto al procedimento innanzi al Tribunale di Bergamo,
per la fase monitoria, come da decreto ingiuntivo;
per il giudizio di opposizione ex art. 645 cpc, secondo il disposto di cui al DM
n.147 del 13/08/2022, scaglione compreso tra € 5.201 ed € 26.000, valori medi,
in complessivi € 5.077,00 per compenso professionale tabellare, di cui €
919,00 per fase di studio della controversia, € 777,00 per fase introduttiva del giudizio, € 1.680,00 per fase istruttoria e/o di trattazione ed € 1.701,00 per fase conclusionale;
quanto al procedimento innanzi a questa corte, come da nota spese, in complessivi € 3.868,00 per compenso professionale tabellare, di cui € 1.080,00
per fase di studio della controversia, € 877,00 per fase introduttiva del giudizio,
ed € 1.911,00 per fase conclusionale, nonché in € 382,50 per anticipazioni,
oltre per ambo i gradi al rimborso forfettario spese generali ed oltre agli oneri di legge (iva e cpa), se dovuti;
P.Q.M.
pagina 27 di 28 La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
in riforma dell'impugnata sentenza n.4/2020 del Tribunale di Bergamo,
condanna la società a corrispondere alla società CP_1 E_
la somma di € 5.401,55 oltre interessi ex d.lgs 231/2002
[...]
dalla scadenza della fattura 859/2016 del 4/05/2016 al saldo.
Condanna la società appellata a rimborsare alla società appellante le spese di ambo i gradi del giudizio, liquidate come in parte motiva;
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 9/04/2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
pagina 28 di 28
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 821/ 2020 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data d a
con il patrocinio dell'avv. E_
ROVETTA ST AN , elettivamente domiciliato in VIA LARGO NICOLO'REZZARA 9 24121 BERGAMO presso il difensore avv. ROVETTA ST AN
APPELLANTE
c o n t r o
con il patrocinio dell'avv. VALENTE TIZIANO , elettivamente Controparte_1 domiciliato in VIA FORZE ARMATE 13 20147 MILANO presso il difensore avv. VALENTE TIZIANO
pagina 1 di 28 APPELLATO
e posta in decisione all'udienza collegiale del 06/11/2024 avente ad oggetto:
Altri contratti atipici
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo in data 02/01/2020 con il n. 4/2020
CONCLUSIONI
Dell'appellante
IN VIA PRINCIPALE:
previo ogni accertamento e/o declaratoria del caso, dichiarare inefficace e/o nulla e/o comunque revocare e/o annullare la sentenza di primo grado n. 4/2020 [causa n.
8995/2018 R.G. - ruolo Tribunale di Bergamo], pubblicata il 2 gennaio 2020 in composizione monocratica dal Tribunale di Bergamo, Quarta Sezione Civile nella persona del Giudice dott.ssa Daniela Quartarone, qui impugnata, per i motivi di cui in narrativa, insistendo per l'accoglimento delle domande tutte così come formulate in primo grado – di seguito trascritte - e che qui espressamente si ripropongono ex art. 346 C.p.c.
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO:
rigettarsi le domande tutte formulate dalla in quanto infondate in fatto Controparte_1
ed in diritto, confermando – ove occorra – il decreto ingiuntivo opposto e la relativa condanna della [p. i.v.a.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, al pagamento delle somme tutte ingiunte, oltre anticipazioni, spese e compensi legali oltre agli interessi di mora dal dovuto al saldo pagina 2 di 28 sull'importo capitale;
IN VIA SUBORDINATA:
previo ogni accertamento e/o declaratoria del caso, rigettarsi le domande tutte formulate dall'opponente, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto,
condannare l'attrice opponente a pagare alla convenuta opposta, la somma di €
5.401,55= o altra diversa somma maggiore o minore accertanda in corso di causa,
oltre agli interessi di mora dal dovuto al saldo;
IN VIA ISTRUTTORIA:
rigettare le istanze istruttorie tutte che dovessero ex adverso essere riproposte in questa sede perché inammissibili ed inconferenti così come meglio articolato negli atti della prima fase processuale e, richiamando ogni istanza istruttoria formulata in atti, si chiede la loro ammissione laddove non ammesse nella fase di prime cure;
IN OGNI CASO:
con integrale rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e del giudizio monitorio
Dell'appellato
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione,
domanda e/o istanza avversaria così giudicare:
nel merito, in via principale:
dichiarare inammissibili o, comunque rigettare, siccome assolutamente infondati in fatto ed in diritto, tutti i motivi di appello proposti da E_
pagina 3 di 28 avverso la sentenza nr. 4/2020 emessa dal Tribunale di Bergamo in data 14.12.2020 e depositata in data 2.01.2020, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
conseguentemente, confermare la sentenza del Tribunale di Bergamo nr. 4/2020
pubblicata in data 2.01.2020, resa in decisione della causa di primo grado iscritta al nr. 8995/2018 R.G.; atteso che, da quanto esposto e dimostrato, risulta che
[...]
abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa E_
grave, si chiede la condanna alle spese per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.,
lasciando alla valutazione equitativa del giudice la quantificazione del relativo danno.
In subordine nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle superiori eccezioni in via principale, previo accertamento e determinazione del minor importo eventualmente dovuto alla luce delle spiegate eccezioni, procedere alla rideterminazione degli importi eventualmente dovuti a dalla convenuta Pt_1
appellata CP_1
In ogni caso, condannare la convenuta opposta all'integrale rifusione delle spese,
compensi professionali del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario per spese generali ed accessori come per legge.
Omissis
In via istruttoria
In ogni caso, senza che ciò possa essere inteso come un'inversione dell'onere della prova – che, ai sensi dell'art. 2697 c.c. (rivestendo la società opposta la posizione processuale di attrice “sostanziale” del giudizio di primo grado e del presente), pagina 4 di 28 incombe unicamente su controparte – per mero tuziorismo E_
difensivo, pur ritenendosi che questa difesa abbia comunque già fornito, anche attraverso la produzione documentale, elementi di convincimento a supporto delle proprie eccezioni di infondatezza della pretesa avversaria, nonché al fine di fornire ulteriore conferma alle tesi sostenute, ci si riserva, all'esito delle eventuali attività
istruttorie di controparte, di meglio documentare, dedurre e specificare eventuali capitoli di prova e/o di formularne di altri e di indicare altri soggetti in qualità di testimoni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società , offrendo in comunicazione i seguenti E_
documenti: 1) valorizzazione scarto 160012 dell'8 aprile 2016; 2)
valorizzazione scarto 160013 del 15 aprile 2016; 3) copia fattura n.859 del 4
maggio 2016; 4) estratto autentico del Registro Iva Vendite Rep. N.59195, ed esponendo:
a) di aver commissionato nel corso degli anni 2014, 2015 e 2016 alla società
la realizzazione per fusione di diverse lavorazioni in alluminio;
CP_1
b) di esser dovuta intervenire, in più occasioni, effettuando lavorazioni ulteriori sui manufatti realizzati dalla società volte ad eliminare i vizi ed i CP_1
difetti della fusione, con costi per detti interventi valorizzati dal proprio responsabile della qualità con RCN 160012 dell'8/04/2016 e 160013 del
15/04/2016 (docc. 1 e 2);
pagina 5 di 28 c) di aver debitamente contabilizzato gli importi dei costi delle lavorazioni di cui alle RCN 160012 e 160013 emettendo fattura n.859 del 4/05/2016 nei confronti della società CP_1
d) di esser rimasta creditrice nei confronti di quest'ultima dell'importo complessivo di € 5.401,55, quale somma relativa alla predetta fattura, oltre ad interessi ex d.lgs 231/2002 dalla scadenza al saldo,
ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Bergamo l'emissione di ingiunzione di pagamento a carico della società per il predetto importo CP_1
maggiorato delle spese di lite.
***
Avverso il decreto ingiuntivo n.3596/2018 ha proposto opposizione ex art.645
cpc la società la quale, offrendo in comunicazione i seguenti CP_1
documenti: 1) ricorso e decreto ingiuntivo;
2) ordine Pt_1 Pt_1
19/12/2014; 3) General Condition of Contracting for European Foudries;
4-12)
partitario, fatture e note accredito 13) racc.pec. Avv. Valente – CP_1
Avv. Rovetta dell'8/09/2017; 14) disposizione di bonifico E_
del 19/12/2017; 15) ricorso ingiunzione 16) decreto Parte_2 CP_1
ingiuntivo 17) disposizione di bonifico del CP_1 Parte_2
07/06/2018; 18) corrispondenza maggio-giugno 2018, ha chiesto in via preliminare nel merito dichiarare inammissibile il decreto ingiuntivo opposto pagina 6 di 28 atteso il giudicato formatosi sul credito azionato e sul relativo titolo, ed inoltre rigettarsi, qualora richiesta, la provvisoria esecutività del DI opposto;
nel merito ed in via principale: dichiararsi illegittimo, nullo, inefficace e/o comunque revocarsi il DI opposto e/o comunque dichiararsi che nulla è dovuto dall'opponente società in forza dei titoli monitoriamente azionati CP_1
dalla controparte, con condanna di quest'ultima alla rifusione delle spese di lite;
ha chiesto, in subordine, accertarsi il minor importo eventualmente dovuto e procedere alla rideterminazione degli importi eventualmente dovuti ad dall'opponente, con condanna di parte opposta alla rifusione E_
delle spese di lite nonché all'indennizzo di cui all'art.96 cpc per lite temeraria.
L'opponente, società che si occupa di fusione di parti in alluminio, e che ha intrattenuto rapporti commerciali con dal 19/12/2014, E_
nell'ambito dei quali realizzava per calotte coprifreni e relativi CP_1 Pt_1
stampi, premesso che ai sensi delle condizioni generali di contratto delle fonderie europee i manufatti che presentivo vizi/difetti vanno riparati – previo reclamo, riserva o contestazione entro i terzi prescritti - direttamente dalla fonderia, o da terzi, per rimediare ad ogni vizio coperto da garanzia ai sensi dei quanto previsto nella presente sezione, oppure, se del caso, qualora la Pt_2
lo ritenga preferibile ovvero nessun'altra soluzione sia praticabile, mediante sostituzione dei getti;
tanto premesso ha tuttavia riconosciuto di aver, per correttezza commerciale e buona fede contrattuale, accettato la valorizzazione pagina 7 di 28 dei costi e la fatturazione predisposta dalla controparte, portando in compensazione le relative fatture.
Ha sostenuto che i rapporti tra le parti sono proceduti regolarmente fino all'anno 2016, come da partitario clienti e relative fatture e note di credito emesse (docc.4-12) e che alla data del 6/09/2017 essa vantava un credito nei confronti della controparte pari ad € 14.265,88, non soddisfatto nonostante reiterati solleciti.
Ha inoltre esposto:
- di aver perciò incaricato il proprio legale - a seguito della richiesta, da parte delle , di restituzione di due calotte per stampi - di procedere Parte_2
al sollecito del pagamento;
- che il legale, con comunicazione pec dell'8/09/2017 ha pertanto sollecitato a procedere al pagamento del residuo importo di € 14.265,88; Parte_2
- che in data 19/12/2017, a quasi un anno dall'emissione della prima fattura,
ha disposto in favore di bonifico per la minor E_ CP_1
somma di € 8.765,88;
- di non esser tuttavia riuscita ad ottenere il pagamento del residuo dovuto (€
5.500,00) e di essersi perciò rivolta al Tribunale di Milano onde ottenere un'ingiunzione di pagamento per il residuo dovuto e per le spese a carico di
; E_
pagina 8 di 28 - di aver così in data 28/02/2018 depositato ricorso per ingiunzione RG nr
10079/2018 (doc.15) e che con successivo decreto n. 6483/2018 (doc.16) il
Tribunale di Milano ha ingiunto a di E_
pagare alla parte ricorrente, entro 40 giorni dalla notifica del decreto, per le causali di cui al ricorso, la somma di € 5.500,00 oltre interessi come da domanda e spese di ingiunzione, in € 800,00 per compenso professionale ed €
145,50 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie (15%) ed oltre ad iva e cpa se dovuti;
- che, con disposizione del 07/06/2018 , E_
riconoscendo implicitamente il proprio debito, ha effettuato in suo favore, a mezzo bonifico bancario, il pagamento di € 6.628,80, comprensivo di importo capitale e spese liquidate (doc.17);
- di essersi dichiarata disponibile, con corrispondenza successiva (doc.18), a rinunciare, a fronte di uno spontaneo adempimento da parte di E_
, agli interessi moratori maturati (doc.18);
[...]
- che, come emerge dalla corrispondenza prodotta (doc.18), , E_
nel tentativo di vedersi applicato uno “sconto” su quanto portato dal decreto ingiuntivo, le aveva proposto la compensazione tra il credito portato da tale titolo ed il controcredito vantato da ed oggetto del E_
procedimento monitorio opposto;
pagina 9 di 28 - che, infatti, come emerge dagli stessi documenti prodotti in monitorio,
non era mai stata creditrice di E_ CP_1
- che, infatti, quest'ultima aveva fin da subito riscontrato l'unica comunicazione ricevuta a mezzo dello (do.13) ed aveva a sua CP_2
volta richiesto il pagamento dell'importo di € 14.265,88;
- di aver in data 19/12/2017 ricevuto da il pagamento, E_
mediante bonifico (doc.14), della somma di € 8.765,88, e di aver quindi chiesto ed ottenuto al Tribunale di Milano l'emissione a carico di E_
della somma residua di € 5.500,00 (sull'importo complessivo di € 14.265,88);
- che, con il pagamento dell'importo di € 6.628,80, comprensivo di importo capitale e spese liquidate dal Tribunale di Milano nel decreto ingiuntivo il credito di in assenza di opposizione, si era ormai cristallizzato, CP_1
essendo sceso il giudicato sulla statuizione monitoria non opposta ed ottemperata.
***
società unipersonale, offrendo in E_
Con comunicazione:1) copia atto di citazione in opposizione a 2) copia DI
notificato e rispettivo fascicolo monitorio;
3) copia partitario 4) CP_1
valorizzazione scarto n.160012; 5) valorizzazione scarto n. 160013, ha chiesto in via preliminare concedersi la provvisoria esecuzione del DI opposto;
in via pagina 10 di 28 principale e di merito rigettarsi le domande dell'opponente, confermarsi il DI
opposto con condanna dell'opponente al pagamento delle somme ingiunte,
oltre anticipazioni, spese e compensi legali ed oltre agli interessi di mora;
in subordine ha chiesto respingersi le domande avverse e disporsi la condanna dell'opponente al pagamento in suo favore della somma di € 5.401,55 oltre interessi di moria dal dovuto al saldo;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi legali.
L'opposta ha anzitutto recisamente contestato che il giudicato sul decreto ingiuntivo n.6483/2018 avrebbe coperto non soltanto la pronuncia sul credito monitoriamente azionato ma anche l'accertamento del credito afferente a diversi rapporti contrattuali attinenti a forniture di materiale diverse. Ha poi esposto:
1) di aver commissionato all'opponente nel corso degli anni 2014, CP_1
2015 e 2016 la realizzazione per fusione di diverse lavorazioni in alluminio e che le differenti forniture erano richieste attraverso l'invio di ordini riportanti la descrizione del materiale commissionato, la quantità, il prezzo e la data di consegna;
2) che la società forniva il materiale e ne richiedeva il pagamento CP_1
emettendo fatture il cui importo era corrisposto alle scadenze dalle E_
;
[...]
pagina 11 di 28 3) che con comunicazione 8/09/2017 la società aveva sollecitato il CP_1
pagamento della somma di € 14.265,88, dovuta a saldo delle fatture n.9 del
31/01/2016; n.71 del 31/03/2016 e n.93 del 30/04/2016;
4) che ne era seguito il pagamento da parte sua (delle ) della E_
somma di € 8.765,88;
5) che, con ricorso in data 27/02/2018 la società aveva chiesto ed CP_1
ottenuto dal Tribunale di Milano l'emissione a suo carico di ingiunzione di pagamento per l'importo di € 5.500,00, somme ancora dovute – secondo la società – a saldo delle anzidette fatture n.9 del 31/01/2016; n.71 CP_1
del 31/03/2016 e n.93 del 30/04/2016;
6) di aver, con disposizione 27/02/2018, effettuato in favore della società
[...]
il pagamento della somma ingiunta;
CP_1
7) che il credito da essa vantato e monitoriamente azionato con ricorso per decreto ingiuntivo depositato innanzi al Tribunale di Bergamo era di ben diversa natura, essendo riconducibile alla fattura n.859 del 4/05/2016 n.859,
relativa alla contabilizzazione degli importi inerenti i costi di lavorazione resisi necessari per eliminare le difettosità intrinseche dei materiali forniti dall'opponente;
8) che nello specifico tali forniture non riguardavano beni consegnati con i
DDT indicati analiticamente e contabilizzati nei documenti contabili oggetto pagina 12 di 28 del decreto ingiuntivo n.6483/2018 emesso dal Tribunale di Milano in favore della società (docc.
4-12 di parte opponente); CP_1
- che le obbligazioni oggetto dei giudizi monitori n.6483/2018 (Tribunale di
Milano) e n.3596/2018 (Tribunale di Bergamo), seppure riguardanti i medesimi soggetti, dovevano considerarsi prive di efficacia preclusiva nei successivi giudizi, essendo sorte in periodi diversi ed avendo tratto origine da fenomeni variabili nel tempo;
- che nel merito l'accordo internazionale invocato da parte opponente non le sarebbe opponibile non avendovi essa aderito;
- che in ogni caso per sua medesima ammissione in più occasioni CP_1
aveva accettato la valorizzazione dei costi necessari per porre rimedio ai vizi lamentati portando tali importi in compensazione con quelli richiesti dall'opposta a pagamento delle forniture di calotte copri-freni;
- che tuttavia ciò non era accaduto con la fattura n.859/2016, monitoriamente azionata, il cui importo la società non aveva né contestato né CP_1
compensato.
***
All'udienza di prima comparizione del 16/02/2019 la difesa di parte opponente ha prodotto a doc.19 comunicazione e.mail 4/05/2016 inviata da Persona_1
per parte opposta in cui si afferma che sarebbe stato effettuato un bonifico di €
pagina 13 di 28 17.765,55, quale risultante di un conteggio elencato in cui la fattura n.859
oggetto del decreto ingiuntivo opposto veniva indicata come già compensata con l'importo della fattura n.9 di ha aggiunto di ritenere che il CP_1
partitario cliente di cui al doc.3 riporti l'indicazione della compensazione;
ha prodotto inoltre a doc.20 scheda contabile a suo dire confermativa di quanto esposto nella mail 4/05/2016 di cui al doc.19.
***
Con ordinanza resa a chiusura di tale udienza il giudice istruttore non ha concesso la richiesta provvisoria esecutorietà al DI opposto, ed ha concesso alle parti i richiesti termini per memorie integrative ex art.183, 6° comma, cpc.
***
Con la prima di esse l'opponente ha contestato l'affermazione di parte opposta secondo cui le lavorazioni oggetto della fattura monitoriamente azionata non avrebbero riguardato e non riguarderebbero i beni oggetto della fornitura del decreto ingiuntivo n.6483/2018; a tale proposito ha evidenziato il fatto che nel rapporto per cui è causa essa opponente era stata l'unico fornitore;
l'opposta aveva infatti effettuato delle lavorazioni (non aveva E_
quindi effettuato alcuna fornitura) su pezzi forniti dall'opponente CP_1
quindi le lavorazioni di cui alla fattura dovevano considerarsi indissolubilmente legate ai pezzi della fornitura fatta dalla CP_1
pagina 14 di 28 Conclusione quest'ultima avvalorata dalla stessa documentazione prodotta da parte opposta in monitorio: nell'estratto autentico del Registro Iva Vendite, a doc.4, nella quarta riga partendo dall'alto si rinviene, nella descrizione causale,
la dicitura “addebito n.2016000859” e non “fattura”, e ciò in quanto non si trattava di fornitura ma di lavorazione di pezzi ricevuti in fornitura (di cui alla fattura n.9 di . CP_1
L'opponente ha poi sostenuto che dall'esame congiunto del partitario CP_1
[...
prodotto in copia a doc.3 da , della comunicazione mail 4/05/2016 Pt_1
prodotto a doc.19 da e dalla scheda contabile parziale (relativa al CP_1
periodo 1 maggio – 31 maggio 2016) prodotto a doc. 20 da si poteva CP_1
evincere che la “fattura” (addebito) n.859 del 4/05/2016 era stata stornata,
andando a compensare parzialmente l'importo (maggiore) portato dalla fattura n.9 di del 31/01/2016: nella comunicazione 4/05/2016 (doc.19) il CP_1
Responsabile dell'Amministrazione di , Rag. aveva Pt_1 Persona_1
infatti riconosciuto la debenza dell'importo di € 17.767,55 (dovuto da E_
a , risultato della sottrazione degli importi vantati a credito
[...] CP_1
da (€ 21.826,65), comprensivi dell'addebito n.859, dall'importo della Pt_1
fattura n. 9 (€ 39.604,20); la scheda contabile a doc.20 riportava i medesimi dati.
***
Nella sua prima memoria l'opposta ha invece sostenuto che dalla lettura della pagina 15 di 28 documentazione versata in atti si evince che l'importo di € 5.401,55, portato dalla fattura n.859 non è stato opposto in compensazione dall'opponente.
L'opposta ha in particolare chiarito che, da un punto di vista contabile, il partitario, scrittura elementare tenuta in forma libera, è dato dall'insieme dei conti analitici accesi ai clienti dell'impresa ai quali viene intestato un conto nel quale andranno registrati:
- i crediti che l'azienda vanta nei confronti dei clienti per le vendite/lavorazioni effettuate;
- le diminuzioni dei crediti in seguito agli incassi ricevuti dal cliente;
- le diminuzioni dei crediti dovuti ad eventuali resi della merce effettuati dal cliente oppure a sconti o abbuoni accordati dall'azienda al cliente.
L'opposta ha poi precisato che il saldo del conto ad una certa data rappresenta l'importo ancora dovuto dal cliente in quello specifico momento, evidenziando così le posizioni debitorie e creditorie dei singoli clienti e dei singoli fornitori.
Tanto premesso, ha fatto notare:
a) che il partitario redatto da con riferimento a CP_1 E_
ed al periodo 30/04/2016 – 31/05/2016 (doc.3 di parte opposta)
[...]
evidenzia un saldo, al 30/04/2016, di € 14.265,88;
b) che in data 4/05/2016 la società registrava – in maniera a giudizio CP_1
dell'opposta errata – la fattura n.859 del 4/05/2016 emessa da E_
pagina 16 di 28 inserendo tale importo sia nella colonna relativa ai crediti che l'azienda
( vantava nei confronti dei clienti sia nella colonna adibita alla CP_1
diminuzione dei crediti in seguito agli incassi ricevuti, come se si fosse trattato di un credito di (fattura emessa) e non un debito (fattura ricevuta). CP_1
L'opposta ha perciò sostenuto che se la voce debitoria riferita ad una fattura ricevuta pari ad € 5.401,55 fosse stata posta in compensazione con un credito vantato da essa avrebbe dovuto obbligatoriamente essere registrata CP_1
con le medesime modalità utilizzate per l'annotazione di una nota di credito
(documento finalizzato a stornare totalmente o parzialmente una fattura emessa in precedenza) ovvero importo indicato nella sola colonna “avere” e la medesima somma riprodotta nella colonna di saldo preceduta dal segno aritmetico della sottrazione. Dal saldo risultante alla data del 30/04/2016, pari ad € 14.265,88, avrebbe pertanto dovuto detrarre la somma di € CP_1
5.401,55 asseritamente posta in compensazione, riportando nella colonna di saldo quale totale di stampa al 31/05/2016 l'importo di € 8.864,33.
L'opposta ha poi ribadito che con la fattura monitoriamente azionata si era richiesto il pagamento dovuto in conseguenza della contabilizzazione degli importi inerenti i costi di lavorazione resisi necessari per eliminare le difettosità intrinseche dei materiali forniti dalla e ciò CP_1
relativamente a forniture non riguardanti i beni consegnati con i DDT indicati nei documenti contabili azionati con il DI 6483/2018 emesso dal Tribunale di pagina 17 di 28 Milano in favore della società CP_1
***
Con la propria seconda memoria la difesa di producendo sub doc. CP_1
21 partitario del 30/04/2028 e sub doc. 22 registrazione fattura CP_1
n.859 in registro vendite ha replicato rilevando che il partitario clienti CP_1
di cui al doc.3 recava non la data del 30/04/2016 bensì quella, riportata in alto a destra, del 30/04/2018 (doc.21), e che la fattura n.859 era stata registrata non in data 4/05/2016 bensì in data 31/07/2016 (doc.22).
Ha inoltre affermato che le operazioni contenute nel partitario non erano state indicate in ordine cronologico e che erano presenti tre operazioni – quelle contrassegnate nello stesso doc.3 da “X” ed evidenziate - recanti date successive rispetto a quella del 30/04/2016, trattandosi di operazioni effettuate il 30/09/2016; ne ha dedotto che il totale di stampa non poteva essere datato
31/05/2016, quale data dell'ultima operazione, bensì doveva riferirsi al giorni di estrazione del partitario, vale a dire il 30/04/2018; ha inoltre sostenuto che la partita relativa alla fattura n.859 del 4/05/2016 era stata riportata all'interno dell'estratto conto come ultima voce perché rappresentava un'anomalia,
costituita dal fatto che l'importo ivi indicato, portato dalla fattura n.859, era stato detratto prima della registrazione di tale fattura.
Ha ribadito che dalla mail del 4/05/2016 Parte_3
pagina 18 di 28 risultava che , nel bonifico effettuato in data 10/05/2016, aveva già Pt_1
computato e detratto dal credito azionato monitoriamente l'importo portato dalla fattura n.859, senza che avesse contezza di tale fattura, in allora CP_1
non ancora ricevuta né registrata.
***
Con la sua memoria n.2 la difesa di ha anzitutto contestato E_
potersi riconoscere valenza probatoria alla scheda contabile prodotta da
[...]
a doc.20, trattandosi di documento redatto successivamente al CP_1
partitario già in atti e prodotto quale doc.n.3 di parte opponente. Ha inoltre ribadito che se fosse vero che il suo credito di cui alla fattura n.859 fosse stato posto in compensazione col credito l'importo di tale fattura (€ CP_1
5.401,55) sarebbe stato registrato esattamente con la corretta e regolare tipologia contabile, così come era avvenuto con la fattura n.2016001696 del
12/09/2016 emesse da nei confronti di a titolo di E_ CP_1
“compensazione con fattura” per l'importo di € 256,20 (doc.6), laddove l'importo compensato era stato posto nella riga di saldo con segno negativo e nel partitario alla quinta riga partendo dal basso verso l'alto era CP_1
protocollata detta voce con inserimento della stessa unicamente nella colonna
“avere” e poi nella colonna di saldo preceduta dal segno aritmetico della sottrazione. La difesa di ha perciò sostenuto che la società Parte_4
inserendo l'importo di € 5.401,55 sia nella colonna “dare” sia in quella CP_1
pagina 19 di 28 “avere” avrebbe ottenuto l'effetto di annullare tale voce dal partitario, mentre tale importo, perché venisse davvero portato in compensazione, avrebbe dovuto essere “stornato” dalle altre partite aperte, esattamente come avveniva ed era avvenuto per l'annotazione delle note di credito (documento finalizzato a stornare totalmente o parzialmente una fattura emessa in precedenza), con il che sarebbe risultato un saldo pari ad € 8.864,33.
La difesa di ha infine richiesto disporsi ordine di esibizione E_
ex art.110 cpc a carico della controparte per l'acquisizione agli atti delle scritture contabili e dei registri iva dai quali sarebbe risultata l'operazione contabile relative alle fatture per cui è causa nonché, ove occorra, idonea CTU
contabile in ordine a quanto sostenuto contabilmente dalla difesa di CP_1
***
Con la propria terza memoria la difesa di si è limitata a ribadire le Parte_5
tesi già precedentemente esposte. Altrettanto dicasi per la difesa di E_
.
[...]
***
Ritenuta la causa matura per la decisione e fatte pertanto precisare le conclusioni, concessi i termini per conclusionali e repliche, con sentenza n.4/2020 il Tribunale di Bergamo ha definito la controversia accogliendo l'opposizione e condannando l'opposta alla rifusione delle spese di lite.
pagina 20 di 28 Avverso tale pronuncia ha proposto tempestiva impugnazione la società
; la società si è costituita E_ Parte_5
resistendo al gravame avversario, previa eccezione di inammissibilità ex art.348 bis cpc.
Disattesa la quale, la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 6/11/2024, ivi assegnandosi termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice di prime cure ha ritenuto raggiunta la prova dell'estinzione del credito di cui alla fattura n.859/2016 monitoriamente azionata in quanto:
a) dalla documentazione versata in atti da parte opponente emerge che la fattura/addebito n. 859 del 4.5.2016 era stata registrata dalla società solo in CP_1
data 31.7.2016 (cfr. f.2 doc.21) e per tale ragione inserita in coda nel partitario prodotto sub doc. 21 il quale, aggiornato al 30.4.2018, attestava le compensazioni operate inter partes e precisamente quella relativa alla citata fattura di € 5.401,55;
b) la compensazione risulta altresì dalla scheda cliente prodotta dall'attrice sub doc.
20 in cui sono contabilizzate, oltre alla fattura n. 859, anche le altre fatture di Pt_1
cui al n. 11/2016 (€ 10.702,00), n.12/2016 (€ 2.101,87) e n.18/2016 (€ 3.627,82) la cui compensazione è incontestata;
c) ai fini della compensazione, tutte le predette fatture risultano registrate nel partitario prodotto sub doc.20 sia alla colonna “dare” che “avere” (e pertanto non pagina 21 di 28 colgono nel segno le osservazioni dell'opposta circa le diverse modalità di annotazione delle note di credito, cfr. ff.
2-3 memoria 21.3.2019) e il saldo dà
appunto l'importo di € 14.265,88 a credito della società somma che l'attrice CP_1
(come più volte anticipato) aveva azionato in via monitoria nella residua parte non pagata al 6.9.2017 di € 5.500,00.
Tanto premesso, il Tribunale, data l'univocità del quadro documentale, della mancata produzione da parte dell'opposta di documentazione contabile di segno contrario, ha ritenuto raggiunta la prova della compensazione, in tal senso evidenziando che le disposizioni degli artt. 2709 e 2710 c.c., le quali regolano l'efficacia probatoria delle scritture contabili contro l'imprenditore e nei rapporti tra imprenditori, non precludono al giudice la possibilità di trarre dai libri contabili di una delle parti, regolarmente tenuti, elementi indiziari atti a concretare, in concorso con altre risultanze, una valida prova per presunzione anche a favore dell'imprenditore che i libri stessi ha prodotto in giudizio (Cassazione n. 9968/2016).
Ha infine sottolineato, quanto all'eccezione di giudicato sollevata da parte opposta con riferimento agli effetti dell'ingiunzione emessa dal Tribunale di Milano, che il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo avere controllato la ritualità della sua notificazione, lo dichiari, in mancanza di opposizione o di costituzione dell'opponente, esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. (Cassazione n. 23775/2018).
***
L'opponente ha sottoposto a censura la decisione del E_
pagina 22 di 28 Tribunale di Bergamo lamentando errata interpretazione dei documenti di causa e assenza di valenza probatoria delle scritture contabili prodotte da parte opponente.
A tale proposito ha evidenziato:
- che alla data del 6 settembre 2017 (doc. 4 opponente), la società non CP_1
aveva - inspiegabilmente - riportato nel proprio partitario la fattura E_
n. 859 emessa nel maggio 2016 per € 5.401,55=, che avrebbe portato il totale, alla medesima dovuto da parte della alla E_
complessiva somma di € 8.864,33= e non a quella di € 14.265,88=;
- che solo nel luglio 2018 (doc. n. 21 , la società aveva CP_1 CP_1
registrato nel suo partitario sia la fattura n.859 della E_
, azionata con il ricorso monitorio, e sia una nota di credito di pari importo;
[...]
- che doveva esser contestata l'emissione di tale presunta nota di credito, non avendone la società fatto produzione in causa;
CP_1
- che, pertanto, in assenza di emissione di alcuna nota di credito, ed in assenza quindi di ogni prova della compensazione, la avrebbe dovuto provvedere al Controparte_1
pagamento della fattura monitoriamente azionata.
Ha inoltre lamentato un'errata comprensione da parte del giudice di prime cure del partitario clienti della società e soprattutto un'errata valutazione della sua CP_1
valenza probatoria, avendo il giudice di prime cure fatto richiamo alla disciplina di cui agli articoli 2709 e 2710 cc, norme relative alle scritture contabili, e quindi
Con (soltanto) ai libri bollati e vidimati nelle forme di legge;
non avendo la società
pagina 23 di 28 prodotto il registro iva vendite o altre scritture contabili con valore di prova CP_1
legale ma un semplice partitario di formazione interna, non avrebbe potuto fondare sulle stesse la prova dell'eccezione di compensazione da essa sollevata. Non senza trascurare il fatto che << qualora l'imprenditore intenda utilizzare le scritture
contabili (non un semplice partitario), come mezzi di prova nei confronti della
controparte, queste ultime, come ogni altra prova, sono soggette al libero
apprezzamento del Giudice, al quale spetta stabilire, nei singoli casi, se ed in quale
misura siano attendibili e idonee, eventualmente in concorso con altre risultanze
probatorie (nella causa di fatto assenti), a dimostrare la fondatezza della pretesa
della parte che le ha prodotte in giudizio (cfr. Cass. 3.4.1996, n. 3108; altresì Cass.
7.2.2001, n. 1715).>>
***
Ritiene la corte che l'impugnazione sia fondata sotto entrambi i profili.
Quanto al secondo profilo, di rilievo ai fini della ricostruzione in fatto della vicenda per cui è causa può sì ammettersi tra imprenditori, per rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa, la valutazione delle risultanze contabili anche se a favore di chi le ha tenute, ma ciò a condizione che si tratti di libri bollati e vidimati nelle forme di legge (art.2710 c.c.), il che certamente non può
ritenersi con riguardo ai cosiddetti “partitari”.
Quanto al primo profilo, se è vero che argomenti a sostegno della tesi della società possono trarsi da alcuni documenti (ad esempio dalla mail Parte_5
pagina 24 di 28 25/05/2018 dell'avv. Chiara Pievani, dove si dà atto che nella propria situazione contabile aveva posto in compensazione l'importo E_
di € 5.401,55 di cui alla fattura 859/2016 del 4/05/2016), è altrettanto vero che gli altri elementi indicati da parte appellata, ed anche quelli ritenuti rilevanti dal giudice di prime cure, appaiono invece scarsamente probanti, a fronte del rilievo che, secondo la ricostruzione proposta da parte opponente/appellata il credito delle azionato in sede monitoria sarebbe risultato E_
insussistente in quanto precedentemente estinto perché già diffalcato dall'importo dell'ingiunzione chiesta ed ottenuta da presso il CP_1
Tribunale di Milano, laddove dalla lettura del ricorso monitorio innanzi a tale giudice, e dalla considerazione dei documenti ivi allegati (doc.1: ordine
19.12.2014; doc.2 partitario clienti doc.3: fattura n.9 del Pt_1 CP_1
31/01/2016; doc.4: nota accredito n.9 del 31/03/2016; doc. 5: nota accredito n.18 del 30/09/2016; doc.6: nota accredito n.19 del 30/09/2016; doc.7: nota accredito n.20 del 30/09/2016; doc.8 nota accredito n.21 del 30/09/2016; doc.
9: fattura n.31 del 30/03/2016), emerge con chiarezza che l'importo richiesto era stato formulato detraendo dal credito per le fatture gli importi di cui alle note di credito ivi menzionate, nessuna delle quali risulta esser stata imputata a lavorazioni ulteriori effettuate da sui manufatti realizzati E_
dalla società volte ad eliminare i vizi ed i difetti della fusione (la CP_1
difesa dell'appellante ha infatti sin da subito sostenuto l'estraneità
pagina 25 di 28 dell'addebito di cui alla fattura monitoriamente azionata rispetto alle forniture di cui alle note di credito allegate a tale ricorso monitorio, senza che l'appellata abbia fornito prova del contrario).
Da ciò la conclusione nel senso della permanente incertezza in ordine all'avvenuta, o meno, estinzione del
contro
-credito di per E_
compensazione sul maggior importo dovuto a a titolo di CP_1
corrispettivo per la fornitura di calotte copri-freni, il che rende inevitabile il ricorso al criterio dell'onere della prova di cui all'art.2697 cpc.
Dal quale consegue che, essendo incontroversa la spettanza in astratto alla società della somma di € 5.401,55 (per lavorazioni E_
ulteriori effettuate da sui manufatti realizzati dalla società E_
volte ad eliminare i vizi ed i difetti della fusione, con costi CP_1
valorizzati con RCN 160012 dell'8/04/2016 e 160013 del 15/04/2016), ed essendo invece controversa la relativa spettanza in concreto, negata da parte opponente sul presupposto dell'affermata detrazione di corrispondente importo da quanto richiesto ed ottenuto dal Tribunale di Milano a titolo di ingiunzione per pagamento del residuo dovuto sulle forniture di calotte copri-freni,
l'incertezza in ordine alla fondatezza di tale contestazione, in quanto riferita a fatto estintivo del diritto fatto valere in giudizio, ritorna a danno dell'eccipiente.
Da ciò consegue l'accertamento della sussistenza del credito dell'opposta, ed pagina 26 di 28 odierna appellante, in misura pari alla somma monitoriamente azionata.
***
A carico di parte appellata, soccombente, vanno poste le spese di lite di ambo i gradi di giudizio, liquidate:
quanto al procedimento innanzi al Tribunale di Bergamo,
per la fase monitoria, come da decreto ingiuntivo;
per il giudizio di opposizione ex art. 645 cpc, secondo il disposto di cui al DM
n.147 del 13/08/2022, scaglione compreso tra € 5.201 ed € 26.000, valori medi,
in complessivi € 5.077,00 per compenso professionale tabellare, di cui €
919,00 per fase di studio della controversia, € 777,00 per fase introduttiva del giudizio, € 1.680,00 per fase istruttoria e/o di trattazione ed € 1.701,00 per fase conclusionale;
quanto al procedimento innanzi a questa corte, come da nota spese, in complessivi € 3.868,00 per compenso professionale tabellare, di cui € 1.080,00
per fase di studio della controversia, € 877,00 per fase introduttiva del giudizio,
ed € 1.911,00 per fase conclusionale, nonché in € 382,50 per anticipazioni,
oltre per ambo i gradi al rimborso forfettario spese generali ed oltre agli oneri di legge (iva e cpa), se dovuti;
P.Q.M.
pagina 27 di 28 La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
in riforma dell'impugnata sentenza n.4/2020 del Tribunale di Bergamo,
condanna la società a corrispondere alla società CP_1 E_
la somma di € 5.401,55 oltre interessi ex d.lgs 231/2002
[...]
dalla scadenza della fattura 859/2016 del 4/05/2016 al saldo.
Condanna la società appellata a rimborsare alla società appellante le spese di ambo i gradi del giudizio, liquidate come in parte motiva;
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 9/04/2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
pagina 28 di 28