Sentenza 16 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/07/2002, n. 10284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10284 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2002 |
Testo completo
T t ) s i n o a s a a ud. pubbl. 18.12.2001 s n i ( a /99 r.g. 4 7 3 . violazione termine di comparizione nella ggetto : 1 02 84/02 9 9 1 7 REPUBBLICA ITALIANA T IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T P Con 27886 A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati : dott. Angelo GIULIANO Presidente;
' 1SABATINI relatore Consigliere;
dott. Francesco " dott. Antonio LIMONGELLI ' 'dott. Mario FINOCCHIARO " dott. Gianfranco MANZO " ' ha pronunciato la seguente SE NTE NZA sul ricorso proposto da ' elett. dom. in Roma via BU ES ' Flaminia n. 441 (c/o avv. Donato Mazzilli ) , e rappresentato e difeso dagli avv. Vito Intartaglia e Francesco Judice in virtù di procura a margine del ricorso ricorrente } 1 2193
contro
L'AT ES intimato avversO la sentenza n. 33 in data 17.2 - 2.3.1999 del Giudice di pace di Rutigliano ( r.g. n. 769/98 ) Udita nella pubblica udienza del 18 dicembre dicembre 2001 la relazione del consigliere dott. Francesco Sabatini . Sentito il P.M. in persona del sost. ' procuratore generale dott. Rosario Russo che ha ' chiesto l'accoglimento del ricorso • SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 17 febbraio 3 marzo 1999 il Giudice di pace di Rutigliano in accoglimento ' della domanda proposta da Francesco L'BB con atto di citazione notificato il 20 novembre 'precedente condannò il convenuto contumace Francesco BU al pagamento di lire 1.800.000 , oltre interessi legali e spese • Per la cassazione di tale decisione quest'ultimo ha proposto ricorso affidato a due motivi ' L'intimato non ha svolto attività difensiva . MOTIVI DELLA DECISIONE 2 Con il primo motivo del ricorso il ricorrente deduce l'irrituale instaurazione del giudizio di merito per mancata osservanza del termine minimo di comparizione di trenta giorni , giacché nel notificato il 20 relativo atto introduttivo l'attore indicò l'udienza di novembre 1998 ' comparizione del 20 dicembre successivo : da ciò trae la nullità della citazione stessa e degli atti successivi ' compresa la sentenza per violazione degli artt. 318 secondo comma 163 bis ' e 101 c.p.c. La Corte premesso che la censura ammissibile perché , sebbene rivolta contro una sentenza resa secondo equità a norma del novellato art. 113 cpv. c.p.c. prospetta tuttavia un error in procedendo ( Cass. sez. un. 15 ottobre Osserva nel merito che essa è 1999 n. 716 ) fondata giacché non risulta in effetti rispettato il termine minimo di comparizione di trenta giorni liberi , fissato a tutela del diritto di difesa ' dal combinato disposto degli artt. 163 bis primo comma e 318 secondo comma c.p.c. : nell'atto di citazione ( che può essere esaminato direttamente dalla Corte trattandosi , come detto di error in procedendo ) si riscontrano invero le date di Б 3 notificazione e di comparizione ' come sopra ' con la conseguenza che indicate dal ricorrente come le citate trattandosi di termini liberi ' norme testualmente dispongono risulta nella ' specie fissato un termine di 29 giorni , come tale inferiore a quello minimo richiesto. Secondo quanto disposto dal primo comma dell' ' tale violazione art. 164 vecchio testo c.p.c. comportava la nullità della citazione ( e non della notificazione ) suscettibile di sanatoria , soltanto ai sensi del secondo comma stessa norma ( •vedansi Cass. nn. 8716/94 , 6684/98 e 5941/99 ) Nella specie peraltro , si applica ratione ' ' è stata la citazione introduttiva temporis infatti notificata nel 1998 ) il nuovo testo della norma in vigore dal 30 aprile 1995 la ' ' in caso di violazione del termine in quale ' questione , distingue secondo che il convenuto non si sia od invece si sia costituito in giudizio . la prima ipotesi ne segue cheRicorrendo a ' ' norma del novellato secondo comma del citato art. 164 l'adito giudice di pace , rilevata la nullità ' della citazione ai sensi del primo comma avrebbe " dovuto d'ufficio disporne la rinnovazione . 4 Tale omissione comporta l'accoglimento del motivo ' l'assorbimento delle altre doglianze in esame avanzate e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio ad altro giudice di pace della stessa sede . In tal senso deve , pertanto , provvedersi Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione
p.q.m.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso dichiara ' assorbite le altre doglianze cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altro Giudice di Pace di ' e compensa tra le parti le spese Rutigliano del giudizio di cassazione • Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte , il 18 dicembre 2001 Il Consigliere est. Il Presidente Frena Juhtia. time фирм IL CANCELLORE 01 Dott.ssa Maria Aiello って 16.07 5