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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/03/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
(segue verbale del 27/03/2025)
R.G. 4616/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Luisa
Rosetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4616 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2015, promossa da:
C.F. nata a Parte_1 C.F._1
Cagliari il 07/01/1980, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'Avvocato Carlitria Bellu, che la rappresenta e difende giusta procura resa a margine dell'atto di citazione;
-attrice-
CONTRO
C.F. , in persona del Sindaco in Controparte_1 P.IVA_1
carica pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso dell'Avvocato Simonetta
Garbati come da delega allegata alla comparsa di costituzione per nuovo difensore;
-convenuto-
C.F. e P.I. Controparte_2 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'Avvocato Alessio Locci che la rappresenta e difende in forza di procura resa a margine della comparsa di costituzione e risposta;
1 -convenuta-
Causa avente in oggetto: 2043 c.c. – danno all'immagine – danno non patrimoniale;
tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attrice: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito: 1) accertare e dichiarare che le gravi sofferenze morali ed esistenziali e il danno all'immagine patito dalla sig.ra in conseguenza dei due Pt_1
procedimenti giudiziari (penale e civile minorile) a cui la stessa è stata sottoposta, sono causalmente riconducibili alla condotta negligente posta in essere dai sig.ri Agente della Polizia Municipale del Parte_2
e dipendente della Controparte_1 Persona_1 [...]
e, per l'effetto, condannare ex art. 2043 Controparte_2
c.c. il e la in Controparte_1 Controparte_2
solido tra loro al risarcimento dei danni non patrimoniali in favore dell'attrice nella misura di € 55.000,00 ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. 2) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Nell'interesse del “perché l'Ill.mo Tribunale adito, Controparte_1
contrariis reiectis, voglia 1) Dichiarare inammissibili, improponibili, illegittime ed infondate le domande avverse, assolvendo il CP_1
da ogni avversa pretesa;
2) Con vittoria di spese e competenze del
[...] giudizio”.
Nell'interesse della “1) Controparte_2
Dichiarare inammissibile ogni avversa domanda e/o dichiarare decaduta
l'attrice da ogni domanda e/o dichiarare prescritto ogni avverso diritto;
2)
In ogni caso, rigettare ogni avversa domanda nel merito;
3) Con vittoria di spese e onorari.”.
FATTO E DIRITTO
2 Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto in giudizio il la CP_1 CP_1 Controparte_2
e la AXA Assicurazioni, esponendo che:
[...]
- in data 30.11.2009, l'autovettura Fiat 500 di proprietà della CP_3
e condotta dall'attrice era stata rimossa tramite carro attrezzi
[...]
perché temporaneamente posteggiata sulle strisce pedonali;
- all'interno dell'auto erano presenti la figlia minore _2
(all'epoca, di due anni) e un cucciolo di cane, assopiti sul sedile posteriore;
- la allontanatasi brevemente, aveva lasciato l'auto in Pt_1
custodia al proprio compagno il quale, a sua volta, Persona_3
si era allontanato dal veicolo per rispondere a una telefonata senza disturbare il sonno della bambina;
- in tale frangente, l'agente della polizia municipale dipendente del aveva provveduto alla rimozione Controparte_4
del veicolo, che era stato agganciato dal carro attrezzi condotto da dipendente della Persona_1 Controparte_2
concessionaria del servizio di rimozione per il Controparte_1
- né l'agente di polizia né l'autista del carro attrezzi si erano avveduti della presenza della minore e del cucciolo nell'abitacolo posteriore;
- solo una volta giunti al piazzale di deposito, e Pt_2 Per_1
avvisati dal centro radio operativo, si erano accorti della negligenza commessa;
- a seguito di denuncia della Polizia Municipale di Cagliari, la era stata sottoposta a procedimento penale per il delitto di Pt_1
abbandono di minori o incapaci (art. 591 c.p.), conclusosi con l'assoluzione per insussistenza del fatto;
- inoltre, l'attrice aveva subito un procedimento innanzi al Tribunale per i Minorenni, nel corso del quale era stata valutata la sua idoneità genitoriale, in quella sede confermata;
- l'intera vicenda, esitata in due procedimenti giudiziari, aveva causato all'attrice notevole patimento morale, oltre che un danno
3 all'immagine;
- dopo numerose interlocuzioni con il l'Ente Controparte_1
aveva invitato l'attrice a inviare la documentazione inerente al sinistro alla AXA Assicurazioni, senza ottenere riscontro.
Ha concluso come in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito nei termini di legge il esponendo che: Controparte_1
- considerati il tempo necessario perché l'autogru arrivasse sul luogo dei fatti e la durata delle procedura di rimozione del mezzo, era evidente che l'attrice si fosse allontanata a lungo dal veicolo e che, pertanto, lei e il compagno avessero tenuto un comportamento negligente;
- l'orario, le condizioni metereologiche e i finestrini oscurati non avevano consentito agli operatori di avvedersi della presenza della bambina e del cucciolo nell'auto: nel veicolo nemmeno erano presenti dispositivi per il trasporto della minore, assopita sul sedile posteriore e coperta da un indumento scuro;
- il Corpo di Polizia Municipale è obbligato a presentare denuncia alla competente autorità e, pertanto, il comportamento lecito della
Polizia non poteva assurgere a causa del preteso danno;
- non sussistevano i presupposti per affermare la responsabilità del perché la situazione lamentata era stata causata Controparte_1 da colpa esclusiva dell'attrice.
Ha concluso come in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita nei termini di legge la esponendo che: Controparte_2
- l'atto di citazione era nullo in quanto generico nell'esposizione della pretesa e nell'individuazione del danno;
- non sussisteva alcun danno di immagine, poiché la notizia dell'identità dell'attrice non era stata diffusa dagli organi di stampa;
- l'azione risarcitoria è prescritta in quanto alcuna richiesta era pervenuta alla società nel termine quinquennale di legge;
4 - la responsabilità dell'occorso andava ascritta esclusivamente – o, quantomeno, in via concorrente ex art. 1227 c.c. – all'attrice e al suo compagno, dato che gli operatori incaricati avevano svolto unicamente le operazioni di imbragatura e trasporto del mezzo su direttiva del Corpo di Polizia Municipale di Cagliari e nessun'altra operazione doveva essere da loro compiuta;
- il danno allegato era generico e non adeguatamente dimostrato tramite la documentazione a corredo.
Ha concluso come in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita nei termini di legge la AXA Assicurazioni, lamentando che:
- l'Assicurazione non è legittimata passiva della richiesta risarcitoria presentata dall'attrice direttamente nei suoi confronti in quanto la
Axa Assicurazioni è soggetto legato contrattualmente al solo
Controparte_1
- in ogni caso, il sinistro descritto dall'attrice era evento escluso dal rischio assicurato, circoscritto ai soli eventi involontari e accidentali.
Ha concluso come in epigrafe.
Con ordinanza del 17.11.2015, il Giudice ha disposto la separazione della domanda proposta contro la AXA Assicurazioni, con formazione di nuovo fascicolo.
Con provvedimento dell'11.6.2020, il Giudice, vista la cancellazione dall'albo dell'Avvocato Carla Curreli, originariamente costituita nell'interesse del ha dichiarato l'interruzione del Controparte_1
giudizio.
Con ricorso in riassunzione del 9.10.2020, ha Parte_1
riassunto la causa e ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo.
La causa è stata istruita documentalmente, con prova per interpello e per testimoni.
____
5 Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione formulata da sul presupposto dell'assenza Controparte_2
di atti interruttivi alla stessa indirizzati.
Basti, sul punto, richiamare il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, in caso di solidarietà tra più obbligati ex art. 2055 c.c., l'interruzione della prescrizione compiuta nei confronti di uno dei soggetti obbligati ha effetto nei confronti degli altri condebitori solidali ex art. 1310 comma 1 c.c.
Ciò indipendentemente dalla conoscenza che il coobbligato abbia dell'atto interruttivo, in quanto gli effetti conservativi che tale atto produce incidono direttamente sul rapporto da cui origina l'obbligazione e non sulla sfera giuridica del singolo condebitore solidale (Cass. S.U. 13143/2022).
E tale è il caso che ci occupa in quanto, per lo stesso fatto illecito, sono indicati come corresponsabili il e la società convenuta Controparte_1
concessionaria del servizio di rimozione forzata, individuati come coobbligati (in solido) per il risarcimento del danno (art. 2055 c.c.).
Va, dunque, osservato che, come da comunicazioni in atti, parte attrice aveva indirizzato al la richiesta risarcitoria del Controparte_1
25.09.2012, riscontrata dal in data 16.10.2022 (doc. 4 e 5 CP_1
citazione), e gli ulteriori solleciti del 15.07.2013, 11.12.2013 e del
13.2.2014 (cui hanno fatto seguito ulteriori riscontri del 16.1.2014 e del
25.2.2014 – v. doc. 6-10, citazione).
Tali atti costituiscono validi atti interruttivi della prescrizione, con effetto analogo nei confronti del (citato) coobbligato per il risarcimento del danno;
considerata la data dell'ultimo atto interruttivo, al momento della notifica ai convenuti dell'atto introduttivo del giudizio il termine quiquennale di prescrizione non era ancora decorso.
_____
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
È pacifico, perché ammesso da tutte le parti costituite, che in data
30.11.2009 l'autovettura Fiat 500 tg DX 910 RW condotta dall'attrice e di
6 proprietà della posteggiata sulle strisce pedonali della Via CP_3
Bruscu Onnis, sia stata portata via col carroattrezzi.
Del pari, è incontestato che, all'interno del veicolo, fossero presenti la figlia dell'attrice (all'epoca, di 2 anni) e un cucciolo di cane che, assopiti all'interno dell'abitacolo, sono stati portati via unitamente al mezzo rimosso.
In ragione di tali fatti, l'attrice ha dedotto la sussistenza del danno, nelle forme del danno da immagine, morale e patrimoniale.
In particolare, ha lamentato che la negligenza della Polizia Municipale e della società concessionaria nell'accertarsi dell'assenza di persone o animali nel veicolo, prima di rimuoverlo forzosamente, avrebbe esposto l'attrice al duplice procedimento giudiziario davanti al Giudice penale (poi conclusosi con sentenza di assoluzione con formula piena – doc. 2, citazione) e al Tribunale dei Minorenni (definito con sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell'attrice – doc. 3, citazione); e che la vicenda sarebbe stata fonte di sofferenza e profondo turbamento per la Pt_1
avrebbe leso la sua percezione di madre irreprensibile e avrebbe comportato il mutamento dei suoi comportamenti e delle abitudini di vita.
Considerati i differenti profili di danno allegati, occorre procedere separatamente alla disamina di ciascuno di essi, precisando che si farà applicazione del criterio della ragione più liquida, che impone al Giudice di valutare, con ordine di priorità e in deroga all'ordine dei motivi esposti dalle parti, le questioni di assorbente e più facile soluzione.
Deve essere allora rigettata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale pari alle spese legali affrontate in sede penale e nel giudizio davanti al Tribunale per i Minorenni, in quanto spese ed esborsi in alcun modo documentati in giudizio.
Deve essere rigettata anche la domanda di risarcimento del danno all'immagine che, per costante giurisprudenza (affermatasi, in particolare, in relazione alle persone giuridiche), deve essere provato secondo le regole ordinarie dell'illecito aquiliano;
in questo senso, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della persona costituzionalmente protetti, ivi compreso
7 quello all'immagine e alla reputazione, non costituisce un mero danno evento in re ipsa, ma deve essere oggetto di allegazione e prova anche tramite presunzioni semplici (tra tante, v. Cass. 19551/2023).
Sotto altro aspetto, va ricordato che, (anche) in ambito giuridico, la reputazione è intesa come sentimento esterno formatosi in un determinato momento storico nella coscienza sociale, e che rimane dunque irrilevante, ai fini risarcitori, la considerazione che ogni individuo ha della propria reputazione.
Ancora, difetta la prova del danno evento, considerato che il danno all'immagine, inteso come lesione della reputazione e dell'identità personale (ex art. 2 e 3 Cost.), postula la riferibilità della condotta lesiva all'identità del soggetto titolare del diritto leso.
La produzione di parte attrice di un articolo pubblicato su Comune di
Cagliari news.it e di un post sulla piattaforma Facebook da Parte_3
sono allora irrilevanti, perché entrambi privi di elementi riferibili alla
Pt_1
Né vi è, in atti, altra prova della risonanza mediatica o sociale della complessiva vicenda giudiziaria che ha interessato l'attrice, non avendo la stressa provato che il procedimento penale e quello innanzi al Tribunale per i minorenni siano stati oggetto di pubblicità e abbiano avuto ripercussioni esterne sull'immagine del soggetto coinvolto.
Di conseguenza, la domanda risarcitoria deve essere, anche in parte qua, rigettata.
_____
Quanto alle ulteriori poste risarcitorie domandate a titolo di danno non patrimoniale, si osserva quanto segue.
Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il Giudice
è chiamato a valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (danno morale) quanto il suo impatto modificativo in peius con la vita quotidiana (danno alla vita di relazione), così Cass. 25191/2023 e Cass.
30461/2024.
Tale prova, in ragione della natura della situazione giuridica lesa, può
8 essere fornita anche mediante presunzioni semplici, purché sia stata correttamente oggetto di allegazione (tra tante, Cass. 33276/2023).
Tanto premesso, è ragionevole presumere che i fatti occorsi abbiano cagionato all'attrice un notevole stato di apprensione e disagio determinati dapprima dall'impatto emotivo scaturente dall'evento (ossia,
l'allontanamento della figlia piccola e il conseguente spavento e sconcerto per la situazione) e poi dai successivi sviluppi della vicenda.
Non può ragionevolmente ritenersi che l'attrice – conformemente a quanto allegato – sia rimasta indifferente al proprio coinvolgimento nel procedimento penale per l'abbandono della minore e, parallelamente, nell'altro procedimento innanzi al Tribunale per i minorenni volto alla verifica della propria idoneità genitoriale.
Di conseguenza, in assenza di diversa evidenza utile a superare la presunzione semplice secondo l'id quod plerumque accidit, deve presumersi che a causa dell'allontanamento della figlia prima e delle conseguenze giudiziarie poi, l'attrice abbia sopportato notevoli conseguenze psichiche e relazionali fino alla definizione dei procedimenti giudiziari.
Quanto all'elemento soggettivo, le regole di diligenza specifica adatte al caso concreto avrebbero cautelativamente imposto all'agente di Polizia locale e all'incaricato del servizio di rimozione di effettuare i dovuti e più efficienti controlli nell'abitacolo, considerato che l'auto non aveva finestrini oscurati (così, e , che le condizioni Parte_2 Persona_3
di visibilità comunque non ostavano a un controllo dell'abitacolo tramite una torcia, che la bambina portava indumenti chiari e che pure il cagnolino, assopito vicino a lei, era di colore bianco e visibile in quanto parzialmente fuori dall'indumento che copriva la piccola (peraltro, si trattava di un cucciolo di 8-9 mesi e di taglia media – così e Persona_4 _3
.
[...]
Pertanto, è risultata provata la negligenza tanto della Polizia quanto della convenuta, non essendosi i loro operatori in alcun modo accorti, CP_5
prima di procedere alle operazioni di rimozione, della presenza del cucciolo
9 e della bambina all'interno dell'abitacolo.
Così accertata la sussistenza degli elementi dell'illecito civile (art. 2043
c.c.) e in difetto di altri elementi che consentano di quantificare il danno, appare conforme a equità liquidare, in favore dell'attrice, la complessiva somma di €2.000,00.
Tuttavia, non può non osservarsi come – secondo la regola dell'evidenza – sarebbe stato più probabile che la bambina non venisse allontanata unitamente al veicolo se la stessa fosse stata trasportata in condizioni conformi alle regole del Codice stradale (ossia, seduta su apposito seggiolino con cintura di sicurezza allacciata, circostanza che l'avrebbe resa agevolmente visibile dall'esterno), se l'incaricato dell'attrice (oggi coniuge) pur uscito dal veicolo, fosse stato nelle sue Persona_3
vicinanze e lo avesse tenuto sotto controllo (tanto da riuscire, quantomeno, ad accorgersi della presenza del carro attrezzi e dei lampeggianti accesi) e se, infine, l'attrice non avesse posteggiato l'auto in zona di sosta vietata, esponendosi al rischio di rimozione forzata.
Va, quindi, specificato che la sofferenza lamentata dall'attrice, che la stessa riconduce ai procedimenti intentati nei suoi confronti a causa dell'allontanamento dalla figlia, è in parte originata dal suo proprio comportamento.
Quanto esposto consente, pertanto, di addebitare la responsabilità dell'occorso alle parti in misura concorrente, e di riconoscere dunque un concorso colposo della danneggiata nell'avverarsi del danno (art. 1227
c.c.).
Appare, quindi, equo addebitare le conseguenze risarcitorie dell'illecito nella misura concorrente pari al 50% tra la e i coobbligati, con Pt_1 conseguente liquidazione, in favore dell'attrice, della sola somma pari ad
€1.000,00.
Detta somma deve essere posta a carico dei convenuti in solido tra loro e con diritto di regresso nella misura di ½ ciascuno, considerata la concorrente responsabilità della Polizia Municipale e della società concessionaria del servizio, entrambi coinvolti nelle operazioni di
10 rimozione del veicolo ed entrambi onerati degli adeguati controlli
(accertato, peraltro, che «anche il ha tentato di guardare all'interno Per_1
del veicolo», così . Parte_2
Su detta somma sono, poi, dovuti gli interessi decorrenti dalla data della decisione fino all'effettivo soddisfo.
____
La reciproca soccombenza dovuta al parziale rigetto delle pretese risarcitorie dell'attrice e all'addebito congiunto di responsabilità giustifica l'integrale compensazione delle spese della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o respinta, così dispone;
- Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara tenuti e condanna il e la Controparte_1 Controparte_2
in solido tra loro, al pagamento in favore di
[...] Parte_1 della somma di €1.000,00 oltre interessi come in parte
[...]
motiva;
- Spese interamente compensate.
Cagliari, 27 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Luisa Rosetti
11
R.G. 4616/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Luisa
Rosetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4616 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2015, promossa da:
C.F. nata a Parte_1 C.F._1
Cagliari il 07/01/1980, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'Avvocato Carlitria Bellu, che la rappresenta e difende giusta procura resa a margine dell'atto di citazione;
-attrice-
CONTRO
C.F. , in persona del Sindaco in Controparte_1 P.IVA_1
carica pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso dell'Avvocato Simonetta
Garbati come da delega allegata alla comparsa di costituzione per nuovo difensore;
-convenuto-
C.F. e P.I. Controparte_2 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'Avvocato Alessio Locci che la rappresenta e difende in forza di procura resa a margine della comparsa di costituzione e risposta;
1 -convenuta-
Causa avente in oggetto: 2043 c.c. – danno all'immagine – danno non patrimoniale;
tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attrice: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito: 1) accertare e dichiarare che le gravi sofferenze morali ed esistenziali e il danno all'immagine patito dalla sig.ra in conseguenza dei due Pt_1
procedimenti giudiziari (penale e civile minorile) a cui la stessa è stata sottoposta, sono causalmente riconducibili alla condotta negligente posta in essere dai sig.ri Agente della Polizia Municipale del Parte_2
e dipendente della Controparte_1 Persona_1 [...]
e, per l'effetto, condannare ex art. 2043 Controparte_2
c.c. il e la in Controparte_1 Controparte_2
solido tra loro al risarcimento dei danni non patrimoniali in favore dell'attrice nella misura di € 55.000,00 ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. 2) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Nell'interesse del “perché l'Ill.mo Tribunale adito, Controparte_1
contrariis reiectis, voglia 1) Dichiarare inammissibili, improponibili, illegittime ed infondate le domande avverse, assolvendo il CP_1
da ogni avversa pretesa;
2) Con vittoria di spese e competenze del
[...] giudizio”.
Nell'interesse della “1) Controparte_2
Dichiarare inammissibile ogni avversa domanda e/o dichiarare decaduta
l'attrice da ogni domanda e/o dichiarare prescritto ogni avverso diritto;
2)
In ogni caso, rigettare ogni avversa domanda nel merito;
3) Con vittoria di spese e onorari.”.
FATTO E DIRITTO
2 Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto in giudizio il la CP_1 CP_1 Controparte_2
e la AXA Assicurazioni, esponendo che:
[...]
- in data 30.11.2009, l'autovettura Fiat 500 di proprietà della CP_3
e condotta dall'attrice era stata rimossa tramite carro attrezzi
[...]
perché temporaneamente posteggiata sulle strisce pedonali;
- all'interno dell'auto erano presenti la figlia minore _2
(all'epoca, di due anni) e un cucciolo di cane, assopiti sul sedile posteriore;
- la allontanatasi brevemente, aveva lasciato l'auto in Pt_1
custodia al proprio compagno il quale, a sua volta, Persona_3
si era allontanato dal veicolo per rispondere a una telefonata senza disturbare il sonno della bambina;
- in tale frangente, l'agente della polizia municipale dipendente del aveva provveduto alla rimozione Controparte_4
del veicolo, che era stato agganciato dal carro attrezzi condotto da dipendente della Persona_1 Controparte_2
concessionaria del servizio di rimozione per il Controparte_1
- né l'agente di polizia né l'autista del carro attrezzi si erano avveduti della presenza della minore e del cucciolo nell'abitacolo posteriore;
- solo una volta giunti al piazzale di deposito, e Pt_2 Per_1
avvisati dal centro radio operativo, si erano accorti della negligenza commessa;
- a seguito di denuncia della Polizia Municipale di Cagliari, la era stata sottoposta a procedimento penale per il delitto di Pt_1
abbandono di minori o incapaci (art. 591 c.p.), conclusosi con l'assoluzione per insussistenza del fatto;
- inoltre, l'attrice aveva subito un procedimento innanzi al Tribunale per i Minorenni, nel corso del quale era stata valutata la sua idoneità genitoriale, in quella sede confermata;
- l'intera vicenda, esitata in due procedimenti giudiziari, aveva causato all'attrice notevole patimento morale, oltre che un danno
3 all'immagine;
- dopo numerose interlocuzioni con il l'Ente Controparte_1
aveva invitato l'attrice a inviare la documentazione inerente al sinistro alla AXA Assicurazioni, senza ottenere riscontro.
Ha concluso come in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito nei termini di legge il esponendo che: Controparte_1
- considerati il tempo necessario perché l'autogru arrivasse sul luogo dei fatti e la durata delle procedura di rimozione del mezzo, era evidente che l'attrice si fosse allontanata a lungo dal veicolo e che, pertanto, lei e il compagno avessero tenuto un comportamento negligente;
- l'orario, le condizioni metereologiche e i finestrini oscurati non avevano consentito agli operatori di avvedersi della presenza della bambina e del cucciolo nell'auto: nel veicolo nemmeno erano presenti dispositivi per il trasporto della minore, assopita sul sedile posteriore e coperta da un indumento scuro;
- il Corpo di Polizia Municipale è obbligato a presentare denuncia alla competente autorità e, pertanto, il comportamento lecito della
Polizia non poteva assurgere a causa del preteso danno;
- non sussistevano i presupposti per affermare la responsabilità del perché la situazione lamentata era stata causata Controparte_1 da colpa esclusiva dell'attrice.
Ha concluso come in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita nei termini di legge la esponendo che: Controparte_2
- l'atto di citazione era nullo in quanto generico nell'esposizione della pretesa e nell'individuazione del danno;
- non sussisteva alcun danno di immagine, poiché la notizia dell'identità dell'attrice non era stata diffusa dagli organi di stampa;
- l'azione risarcitoria è prescritta in quanto alcuna richiesta era pervenuta alla società nel termine quinquennale di legge;
4 - la responsabilità dell'occorso andava ascritta esclusivamente – o, quantomeno, in via concorrente ex art. 1227 c.c. – all'attrice e al suo compagno, dato che gli operatori incaricati avevano svolto unicamente le operazioni di imbragatura e trasporto del mezzo su direttiva del Corpo di Polizia Municipale di Cagliari e nessun'altra operazione doveva essere da loro compiuta;
- il danno allegato era generico e non adeguatamente dimostrato tramite la documentazione a corredo.
Ha concluso come in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita nei termini di legge la AXA Assicurazioni, lamentando che:
- l'Assicurazione non è legittimata passiva della richiesta risarcitoria presentata dall'attrice direttamente nei suoi confronti in quanto la
Axa Assicurazioni è soggetto legato contrattualmente al solo
Controparte_1
- in ogni caso, il sinistro descritto dall'attrice era evento escluso dal rischio assicurato, circoscritto ai soli eventi involontari e accidentali.
Ha concluso come in epigrafe.
Con ordinanza del 17.11.2015, il Giudice ha disposto la separazione della domanda proposta contro la AXA Assicurazioni, con formazione di nuovo fascicolo.
Con provvedimento dell'11.6.2020, il Giudice, vista la cancellazione dall'albo dell'Avvocato Carla Curreli, originariamente costituita nell'interesse del ha dichiarato l'interruzione del Controparte_1
giudizio.
Con ricorso in riassunzione del 9.10.2020, ha Parte_1
riassunto la causa e ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo.
La causa è stata istruita documentalmente, con prova per interpello e per testimoni.
____
5 Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione formulata da sul presupposto dell'assenza Controparte_2
di atti interruttivi alla stessa indirizzati.
Basti, sul punto, richiamare il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, in caso di solidarietà tra più obbligati ex art. 2055 c.c., l'interruzione della prescrizione compiuta nei confronti di uno dei soggetti obbligati ha effetto nei confronti degli altri condebitori solidali ex art. 1310 comma 1 c.c.
Ciò indipendentemente dalla conoscenza che il coobbligato abbia dell'atto interruttivo, in quanto gli effetti conservativi che tale atto produce incidono direttamente sul rapporto da cui origina l'obbligazione e non sulla sfera giuridica del singolo condebitore solidale (Cass. S.U. 13143/2022).
E tale è il caso che ci occupa in quanto, per lo stesso fatto illecito, sono indicati come corresponsabili il e la società convenuta Controparte_1
concessionaria del servizio di rimozione forzata, individuati come coobbligati (in solido) per il risarcimento del danno (art. 2055 c.c.).
Va, dunque, osservato che, come da comunicazioni in atti, parte attrice aveva indirizzato al la richiesta risarcitoria del Controparte_1
25.09.2012, riscontrata dal in data 16.10.2022 (doc. 4 e 5 CP_1
citazione), e gli ulteriori solleciti del 15.07.2013, 11.12.2013 e del
13.2.2014 (cui hanno fatto seguito ulteriori riscontri del 16.1.2014 e del
25.2.2014 – v. doc. 6-10, citazione).
Tali atti costituiscono validi atti interruttivi della prescrizione, con effetto analogo nei confronti del (citato) coobbligato per il risarcimento del danno;
considerata la data dell'ultimo atto interruttivo, al momento della notifica ai convenuti dell'atto introduttivo del giudizio il termine quiquennale di prescrizione non era ancora decorso.
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Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
È pacifico, perché ammesso da tutte le parti costituite, che in data
30.11.2009 l'autovettura Fiat 500 tg DX 910 RW condotta dall'attrice e di
6 proprietà della posteggiata sulle strisce pedonali della Via CP_3
Bruscu Onnis, sia stata portata via col carroattrezzi.
Del pari, è incontestato che, all'interno del veicolo, fossero presenti la figlia dell'attrice (all'epoca, di 2 anni) e un cucciolo di cane che, assopiti all'interno dell'abitacolo, sono stati portati via unitamente al mezzo rimosso.
In ragione di tali fatti, l'attrice ha dedotto la sussistenza del danno, nelle forme del danno da immagine, morale e patrimoniale.
In particolare, ha lamentato che la negligenza della Polizia Municipale e della società concessionaria nell'accertarsi dell'assenza di persone o animali nel veicolo, prima di rimuoverlo forzosamente, avrebbe esposto l'attrice al duplice procedimento giudiziario davanti al Giudice penale (poi conclusosi con sentenza di assoluzione con formula piena – doc. 2, citazione) e al Tribunale dei Minorenni (definito con sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell'attrice – doc. 3, citazione); e che la vicenda sarebbe stata fonte di sofferenza e profondo turbamento per la Pt_1
avrebbe leso la sua percezione di madre irreprensibile e avrebbe comportato il mutamento dei suoi comportamenti e delle abitudini di vita.
Considerati i differenti profili di danno allegati, occorre procedere separatamente alla disamina di ciascuno di essi, precisando che si farà applicazione del criterio della ragione più liquida, che impone al Giudice di valutare, con ordine di priorità e in deroga all'ordine dei motivi esposti dalle parti, le questioni di assorbente e più facile soluzione.
Deve essere allora rigettata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale pari alle spese legali affrontate in sede penale e nel giudizio davanti al Tribunale per i Minorenni, in quanto spese ed esborsi in alcun modo documentati in giudizio.
Deve essere rigettata anche la domanda di risarcimento del danno all'immagine che, per costante giurisprudenza (affermatasi, in particolare, in relazione alle persone giuridiche), deve essere provato secondo le regole ordinarie dell'illecito aquiliano;
in questo senso, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della persona costituzionalmente protetti, ivi compreso
7 quello all'immagine e alla reputazione, non costituisce un mero danno evento in re ipsa, ma deve essere oggetto di allegazione e prova anche tramite presunzioni semplici (tra tante, v. Cass. 19551/2023).
Sotto altro aspetto, va ricordato che, (anche) in ambito giuridico, la reputazione è intesa come sentimento esterno formatosi in un determinato momento storico nella coscienza sociale, e che rimane dunque irrilevante, ai fini risarcitori, la considerazione che ogni individuo ha della propria reputazione.
Ancora, difetta la prova del danno evento, considerato che il danno all'immagine, inteso come lesione della reputazione e dell'identità personale (ex art. 2 e 3 Cost.), postula la riferibilità della condotta lesiva all'identità del soggetto titolare del diritto leso.
La produzione di parte attrice di un articolo pubblicato su Comune di
Cagliari news.it e di un post sulla piattaforma Facebook da Parte_3
sono allora irrilevanti, perché entrambi privi di elementi riferibili alla
Pt_1
Né vi è, in atti, altra prova della risonanza mediatica o sociale della complessiva vicenda giudiziaria che ha interessato l'attrice, non avendo la stressa provato che il procedimento penale e quello innanzi al Tribunale per i minorenni siano stati oggetto di pubblicità e abbiano avuto ripercussioni esterne sull'immagine del soggetto coinvolto.
Di conseguenza, la domanda risarcitoria deve essere, anche in parte qua, rigettata.
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Quanto alle ulteriori poste risarcitorie domandate a titolo di danno non patrimoniale, si osserva quanto segue.
Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il Giudice
è chiamato a valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (danno morale) quanto il suo impatto modificativo in peius con la vita quotidiana (danno alla vita di relazione), così Cass. 25191/2023 e Cass.
30461/2024.
Tale prova, in ragione della natura della situazione giuridica lesa, può
8 essere fornita anche mediante presunzioni semplici, purché sia stata correttamente oggetto di allegazione (tra tante, Cass. 33276/2023).
Tanto premesso, è ragionevole presumere che i fatti occorsi abbiano cagionato all'attrice un notevole stato di apprensione e disagio determinati dapprima dall'impatto emotivo scaturente dall'evento (ossia,
l'allontanamento della figlia piccola e il conseguente spavento e sconcerto per la situazione) e poi dai successivi sviluppi della vicenda.
Non può ragionevolmente ritenersi che l'attrice – conformemente a quanto allegato – sia rimasta indifferente al proprio coinvolgimento nel procedimento penale per l'abbandono della minore e, parallelamente, nell'altro procedimento innanzi al Tribunale per i minorenni volto alla verifica della propria idoneità genitoriale.
Di conseguenza, in assenza di diversa evidenza utile a superare la presunzione semplice secondo l'id quod plerumque accidit, deve presumersi che a causa dell'allontanamento della figlia prima e delle conseguenze giudiziarie poi, l'attrice abbia sopportato notevoli conseguenze psichiche e relazionali fino alla definizione dei procedimenti giudiziari.
Quanto all'elemento soggettivo, le regole di diligenza specifica adatte al caso concreto avrebbero cautelativamente imposto all'agente di Polizia locale e all'incaricato del servizio di rimozione di effettuare i dovuti e più efficienti controlli nell'abitacolo, considerato che l'auto non aveva finestrini oscurati (così, e , che le condizioni Parte_2 Persona_3
di visibilità comunque non ostavano a un controllo dell'abitacolo tramite una torcia, che la bambina portava indumenti chiari e che pure il cagnolino, assopito vicino a lei, era di colore bianco e visibile in quanto parzialmente fuori dall'indumento che copriva la piccola (peraltro, si trattava di un cucciolo di 8-9 mesi e di taglia media – così e Persona_4 _3
.
[...]
Pertanto, è risultata provata la negligenza tanto della Polizia quanto della convenuta, non essendosi i loro operatori in alcun modo accorti, CP_5
prima di procedere alle operazioni di rimozione, della presenza del cucciolo
9 e della bambina all'interno dell'abitacolo.
Così accertata la sussistenza degli elementi dell'illecito civile (art. 2043
c.c.) e in difetto di altri elementi che consentano di quantificare il danno, appare conforme a equità liquidare, in favore dell'attrice, la complessiva somma di €2.000,00.
Tuttavia, non può non osservarsi come – secondo la regola dell'evidenza – sarebbe stato più probabile che la bambina non venisse allontanata unitamente al veicolo se la stessa fosse stata trasportata in condizioni conformi alle regole del Codice stradale (ossia, seduta su apposito seggiolino con cintura di sicurezza allacciata, circostanza che l'avrebbe resa agevolmente visibile dall'esterno), se l'incaricato dell'attrice (oggi coniuge) pur uscito dal veicolo, fosse stato nelle sue Persona_3
vicinanze e lo avesse tenuto sotto controllo (tanto da riuscire, quantomeno, ad accorgersi della presenza del carro attrezzi e dei lampeggianti accesi) e se, infine, l'attrice non avesse posteggiato l'auto in zona di sosta vietata, esponendosi al rischio di rimozione forzata.
Va, quindi, specificato che la sofferenza lamentata dall'attrice, che la stessa riconduce ai procedimenti intentati nei suoi confronti a causa dell'allontanamento dalla figlia, è in parte originata dal suo proprio comportamento.
Quanto esposto consente, pertanto, di addebitare la responsabilità dell'occorso alle parti in misura concorrente, e di riconoscere dunque un concorso colposo della danneggiata nell'avverarsi del danno (art. 1227
c.c.).
Appare, quindi, equo addebitare le conseguenze risarcitorie dell'illecito nella misura concorrente pari al 50% tra la e i coobbligati, con Pt_1 conseguente liquidazione, in favore dell'attrice, della sola somma pari ad
€1.000,00.
Detta somma deve essere posta a carico dei convenuti in solido tra loro e con diritto di regresso nella misura di ½ ciascuno, considerata la concorrente responsabilità della Polizia Municipale e della società concessionaria del servizio, entrambi coinvolti nelle operazioni di
10 rimozione del veicolo ed entrambi onerati degli adeguati controlli
(accertato, peraltro, che «anche il ha tentato di guardare all'interno Per_1
del veicolo», così . Parte_2
Su detta somma sono, poi, dovuti gli interessi decorrenti dalla data della decisione fino all'effettivo soddisfo.
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La reciproca soccombenza dovuta al parziale rigetto delle pretese risarcitorie dell'attrice e all'addebito congiunto di responsabilità giustifica l'integrale compensazione delle spese della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o respinta, così dispone;
- Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara tenuti e condanna il e la Controparte_1 Controparte_2
in solido tra loro, al pagamento in favore di
[...] Parte_1 della somma di €1.000,00 oltre interessi come in parte
[...]
motiva;
- Spese interamente compensate.
Cagliari, 27 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Luisa Rosetti
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