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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/07/2025, n. 2433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2433 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
RG N. 6276/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26.05.2025 da 1) Parte_1
Nata in Sri Lanka il giorno 08.08.1961 Cittadina Italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Rossella Amodeo presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato in Sri Lanka il 24.07.1960 Cittadino cingalese Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Rossella Amodeo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a ND (Sri Lanka) il 26.05.1990, in regime di comunione legale dei beni, atto non trascritto
FATTO pagina 1 di 3 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26.05.2025 ed integrato il successivo 25.6.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: 1) Le parti dichiarano di essere economicamente autonome e ciascuna parte rinuncia alla richiesta di assegni di mantenimento.
2) Il Sig. acconsente che la moglie Sig.ra Parte_2 Parte_2 presenti la domanda di subentro nel Parte_1 contratto di locazione dell'immobile sito in Milano, Via Vespri Siciliani n. 71 stipulato in data
6.04.1999 con CP_1
3) All'esito dell'assegnazione dell'alloggio alla moglie, il marito lascerà la casa familiare. CP_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
e
[...] Parte_2
1) che hanno contratto matrimonio a ND (Sri Lanka) il 26.05.1990,
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale. Così deciso in Milano, il 25.6.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente pagina 2 di 3 Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26.05.2025 da 1) Parte_1
Nata in Sri Lanka il giorno 08.08.1961 Cittadina Italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Rossella Amodeo presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato in Sri Lanka il 24.07.1960 Cittadino cingalese Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Rossella Amodeo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a ND (Sri Lanka) il 26.05.1990, in regime di comunione legale dei beni, atto non trascritto
FATTO pagina 1 di 3 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26.05.2025 ed integrato il successivo 25.6.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: 1) Le parti dichiarano di essere economicamente autonome e ciascuna parte rinuncia alla richiesta di assegni di mantenimento.
2) Il Sig. acconsente che la moglie Sig.ra Parte_2 Parte_2 presenti la domanda di subentro nel Parte_1 contratto di locazione dell'immobile sito in Milano, Via Vespri Siciliani n. 71 stipulato in data
6.04.1999 con CP_1
3) All'esito dell'assegnazione dell'alloggio alla moglie, il marito lascerà la casa familiare. CP_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
e
[...] Parte_2
1) che hanno contratto matrimonio a ND (Sri Lanka) il 26.05.1990,
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale. Così deciso in Milano, il 25.6.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente pagina 2 di 3 Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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