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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 25/03/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2499/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 25 marzo 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2499/2024 R.G.L., avente ad oggetto: ricorso di merito ex art
616 cpc a seguito di opposizione a pignoramento crediti presso terzi
PROMOSSA DA
(ai sensi dell'art. 1, comma 3 D.L. 22/10/2016 n. 193 Parte_1
convertito in legge dalla L. 1/12/2016 n. 225 in persona del Dott. , giusta Parte_2
procura speciale conferitagli dal dott. nella qualità di Presidente Persona_1 dell' , per atto del Notaio registrato in Parte_1 Persona_2
data 27.06.2023 al n. 20484 serie 1T, rep. 180134 racc. 12348, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Giuseppe Diaco del Foro di Roma (C.F. ), C.F._1
giusta procura allegata al ricorso;
- Ricorrente -
CONTRO , nato a [...] il [...], c.f.: , residente in CP_1 CodiceFiscale_2
Ardea, Viale Nuova Florida 108, rappresentato e difeso dall'Avv. Luciana Gerardi, c.f.
[...]
,, allegata alla memoria di costituzione;
C.F._3
- Resistente –
E NEI CONFRONTI DI
, in persona del suo Presidente, con sede Controparte_2
in Roma, via Ciro il Grande n. 21 (codice fiscale ), rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv. Simona Miglio (c.f. ), in virtù di procura generale alle liti a C.F._4
rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Repertorio n. 37875 e Raccolta n. 7313 Persona_3
del 22.03.2024, giusta procura allegata alla memoria di costituzione
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
1.Con ricorso depositato innanzi all'intestato Tribunale il 29/4/2024, l'
[...]
introduceva giudizio di merito ex art 616 cpc nel termine indicato dal Parte_1 giudice dell'Esecuzione a seguito di opposizione all'atto di pignoramento di crediti presso terzi, notificato da a il 5/12/2022, proc. n. 2663/2022 R. G.E. avente CP_3 CP_1 ad oggetto 9 cartelle di pagamento e 9 avvisi di addebito: tutti sottesi all'atto di pignoramento.
L'opponente eccepiva la mancata notifica dei suddetti atti e l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, nonché la nullità dell'atto di pignoramento per difetto di motivazione.
L non si costituiva nel suddetto giudizio di opposizione e il Parte_1
G.E. con ordinanza del 7/3/2024 accoglieva in via provvisoria la domanda del , CP_1 sospendendo l'esecuzione e fissando il termine del 30/5/2024 per l'introduzione del giudizio di merito.
2 2.Il giudizio di merito con riferimento ai 9 avvisi di addebito veniva introdotto da con CP_3
l'odierno ricorso iscritto al ruolo Sezione Lavoro il 29/4/2024 per chiedere al Tribunale adito di cui all'intestazione di: “dichiarare la legittimità dell'atto di pignoramento di crediti verso terzi n. 09784202200007353001 e identificativo n. , notificato in data PartitaIVA_2
05.12.2022 e, per l'effetto, disporne la prosecuzione relativamente agli avvisi di addebito nn.
39720150004059119000, 39720160000636803000, 39720160016758147000,
39720170004505275000, 39720180002213418000, 39720180019349977000,
39720190002926261000, 39720190021648575 000 e 39720210005087564000, notificati dall' per tutti i motivi di cui in narrativa. CP_2
In via meramente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancata dimostrazione, da parte dell' della notifica degli avvisi di addebito in questione, CP_2 dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' . Parte_1
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di lite da distrarsi quanto alle spese vive in favore di quanto ai compensi, in favore del sottoscritto Controparte_4 procuratore che si dichiara antistatario” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.Per le 9 cartelle di pagamento sottese all'atto di pignoramento, si riservava di CP_3
promuovere ricorso presso la competente Corte di Giustizia Tributaria, riguardando le cartelle crediti di natura tributaria.
4. Con memoria dell'1/12/2024 si costituiva in giudizio per chiedere: “nel CP_1
merito, per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa, rigettare integralmente le domande ex adverso proposte per i motivi esposti in narrativa e comunque in quanto totalmente destituite dai presupposti in fatto e in diritto e non provate.
Accertare e dichiarare la mancata notifica degli avvisi di addebito sottesi all'impugnato atto di pignoramento presso terzi.
Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito derivante dagli avvisi di addebito sottesi all'impugnato atto di pignoramento presso terzi, ed anche accertare
e dichiarare nulle, annullabili e/o in ogni modo inefficaci gli avvisi di addebito contenute nell'atto di pignoramento presso terzi impugnato, stante l'evidente infondatezza della richiesta per le motivazioni tutte di cui in narrativa e, conseguentemente accogliere nella
3 forma e nel merito la presente opposizione e per l'effetto, dichiarare nullo e privo di alcun effetto l'atto di pignoramento presso terzi oggetto di odierna impugnazione ed ogni altro atto connesso o conseguente, anche non conosciuto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
5. Con memoria del 2/12/2024 si costituiva in giudizio l' per chiedere al Tribunale adito CP_2 di dichiarare: “- in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva dell' in merito ai CP_2 dedotti vizi formali dell'atto di pignoramento;
- nel merito, accogliere il ricorso proposto dall e, per Parte_1
l'effetto, dichiarare la legittimità dell'atto di pignoramento di crediti verso terzi n.
09784202200007353001 notificato al debitore, sig. , e dei presupposti avvisi CP_1
di addebito e disporre la prosecuzione della relativa procedura esecutiva;
- in ogni caso tenere indenne l'Istituto da qualunque condanna, con assolvimento da ogni onere.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
6. La prima udienza di comparizione delle parti veniva fissata per il giorno 12/12/2024, rinviata per discussione con termine per note all'udienza del 25/3/2025; all'esito di tale ultima udienza veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria si estrinsecava nella documentazione offerta dalle parti. Con ordinanza del
16/12/2024 veniva disposta l'acquisizione della documentazione depositata tardivamente da ai sensi dell'art. 421 cpc, in quanto assolutamente necessaria ai fini del decidere, CP_3 ordinanza ribadita all'udienza del 25/3/2025, con correzione a verbale d'udienza del
25/3/2025 dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza del 16/12/2024, per cui laddove è scritto ” leggasi;
all'esito della discussione orale, alla medesima CP_1 CP_3
udienza del 25/3/2025, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
3. In fatto e in diritto
7. Il ricorso è fondato e per l'effetto va accolto per i motivi di seguito spiegati.
4 Gli avvisi di addebito in ordine ai quali il ha fatto opposizione- sottesi all'atto di CP_1
pignoramento di crediti presso terzi opposto nel proc. 2663/2022 R. G.E. - sono stati tutti regolarmente notificati e in ordine ad essi non è maturata alcuna prescrizione;
in ogni caso la prescrizione, in quanto eccezione di merito, doveva essere fatta valere entro il termine perentorio di 40 giorni previsto dall'art. 24 dlgs.vo n. 46/1999 dalla notifica, circostanza non verificatasi nel caso di specie, rendendo l'opposizione del Pucino inammissibile.
8. Si precisa, infatti, che:
- l'AVA n 39720150004059119000, veniva notificato da a il CP_3 CP_1
26/1/2017 con l'intimazione di pagamento n. 09720179004548849/00 del 20/1/2017 (v. all. 4
ADER deposito 10/12/2024);
- gli AVA nn. 3972016001675814700, 39720170004505275000, 39720180002213418000,
39720180019349977000 venivano notificati a con l'intimazione di CP_1
pagamento n. 09720199062847275/00 del 20/9/2019 (v. all.
5.5 deposito 10/12/2024), CP_3
notificata al predetto con la comunicazione di avvenuta notifica mediante deposito telematico e pubblicazione (v. all.
5.4 deposito 10/12/2024); CP_3
- gli AVA nn. 39720190002926261000, 39720210005087564000 venivano notificati al con l'intimazione di pagamento n. 09720229044462235/00 del 10/10/2022 (v. all. 6.3 CP_1
ADER deposito 10/12/2024), notificato al il 19/10/2022 (v. all. 6.4 ; CP_1 CP_3
- l'AVA n. 39720190021648575 (v. allegato 20 memoria ), veniva notificato da al CP_2 CP_2
il 29/1/2020 a mani della moglie (v. all. 21 memoria ); CP_1 CP_2
- l'AVA n. 39720160000636803000 pari a € 1060,27 veniva pagato dal con CP_1
riscossione da parte di del 14/11/2023 (v. all. 6 memoria ). CP_2 CP_2
I termini di prescrizione venivano poi tutti ulteriormente interrotti con la notifica della comunicazione preventiva di ipoteca del 24/6/2022 (v. all.
7.1 deposito 10/12/2024), CP_3
notificata al con la comunicazione di avvenuta notifica mediante deposito telematico e CP_1
pubblicazione (v. all.
7.3 deposito 10/12/2024). CP_3
9. Ciò posto, tutti gli avvisi di addebito sottesi all'atto di pignoramento - opposto dal CP_1
– impugnati da quest'ultimo- con esclusione dell'AVA n. 39720160000636803000 per cui si dirà infra- sono stati regolarmente notificati e non opposti nel termine perentorio di 40 giorni
5 dalla notifica previsto dall'art. 24 dlgs.vo n. 46/1999 per far valere le eccezioni di merito di omessa notifica e prescrizione, ragion per cui l' odierna opposizione del deve CP_1
dichiararsi inammissibile, perché proposta oltre il termine perentorio di 40 giorni, a seguito dell'avvenuta cristallizzazione della posizione debitoria. Per l'effetto dispone la prosecuzione dell'esecuzione con riferimento agli AVA nn. 39720150004059119000,
39720160016758147000, 39720170004505275000, 39720180002213418000,
39720180019349977000, 39720190002926261000, 39720190021648575 000 e
39720210005087564000.
10. Con riferimento all'AVA n. 39720160000636803000 deve invece dichiararsi l'intervenuta cessazione della materia del contendere, per sopravvenuta carenza di interesse, stante l'intervenuta riscossione del credito da parte di il 14/11/2023, successivamente CP_2 all'opposizione al pignoramento preso terzi del (v. all. 6 memoria ). CP_1 CP_2
4. Le spese di lite.
11. Atteso l'esito della lite, condanna alla rifusione delle spese di lite in CP_1 favore dell' e dell' che liquida, in applicazione della CP_2 Parte_1
tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal
DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore pari a 25.500,10 euro, compreso nel III scaglione come segue:
1) fase di studio della controversia: 929,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 464,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase decisionale: 2021,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
2074,00 € per un totale di 1010,50 €
12. Per l'effetto, condanna alla rifusione delle spese di lite in favore CP_1 dell' e dell' che liquida nella misura di € 1863,50, oltre al rimborso spese CP_2 CP_3
6 forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, ciascuno, con distrazione in favore del procuratore dell' CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento all'AVA n.
39720160000636803000 per sopravvenuta carenza di interesse;
- dichiara l'opposizione di all'atto di pignoramento presso terzi con CP_1
riferimento agli AVA nn. 39720150004059119000, 39720160016758147000,
39720170004505275000, 39720180002213418000, 39720180019349977000,
39720190002926261000, 39720190021648575 000 e 39720210005087564000, inammissibile e per l'effetto dispone la prosecuzione dell'esecuzione con riferimento agli AVA nn. 39720150004059119000, 39720160016758147000,
39720170004505275000, 39720180002213418000, 39720180019349977000,
39720190002926261000, 39720190021648575 000 e 39720210005087564000;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell' e CP_1 CP_2 dell' che liquida nella misura di € 1863,50, oltre al rimborso spese forfettarie del CP_3
15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, ciascuno, con distrazione in favore del procuratore dell' CP_3
Così deciso in Velletri, il 25 marzo 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 25 marzo 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2499/2024 R.G.L., avente ad oggetto: ricorso di merito ex art
616 cpc a seguito di opposizione a pignoramento crediti presso terzi
PROMOSSA DA
(ai sensi dell'art. 1, comma 3 D.L. 22/10/2016 n. 193 Parte_1
convertito in legge dalla L. 1/12/2016 n. 225 in persona del Dott. , giusta Parte_2
procura speciale conferitagli dal dott. nella qualità di Presidente Persona_1 dell' , per atto del Notaio registrato in Parte_1 Persona_2
data 27.06.2023 al n. 20484 serie 1T, rep. 180134 racc. 12348, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Giuseppe Diaco del Foro di Roma (C.F. ), C.F._1
giusta procura allegata al ricorso;
- Ricorrente -
CONTRO , nato a [...] il [...], c.f.: , residente in CP_1 CodiceFiscale_2
Ardea, Viale Nuova Florida 108, rappresentato e difeso dall'Avv. Luciana Gerardi, c.f.
[...]
,, allegata alla memoria di costituzione;
C.F._3
- Resistente –
E NEI CONFRONTI DI
, in persona del suo Presidente, con sede Controparte_2
in Roma, via Ciro il Grande n. 21 (codice fiscale ), rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv. Simona Miglio (c.f. ), in virtù di procura generale alle liti a C.F._4
rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Repertorio n. 37875 e Raccolta n. 7313 Persona_3
del 22.03.2024, giusta procura allegata alla memoria di costituzione
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
1.Con ricorso depositato innanzi all'intestato Tribunale il 29/4/2024, l'
[...]
introduceva giudizio di merito ex art 616 cpc nel termine indicato dal Parte_1 giudice dell'Esecuzione a seguito di opposizione all'atto di pignoramento di crediti presso terzi, notificato da a il 5/12/2022, proc. n. 2663/2022 R. G.E. avente CP_3 CP_1 ad oggetto 9 cartelle di pagamento e 9 avvisi di addebito: tutti sottesi all'atto di pignoramento.
L'opponente eccepiva la mancata notifica dei suddetti atti e l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, nonché la nullità dell'atto di pignoramento per difetto di motivazione.
L non si costituiva nel suddetto giudizio di opposizione e il Parte_1
G.E. con ordinanza del 7/3/2024 accoglieva in via provvisoria la domanda del , CP_1 sospendendo l'esecuzione e fissando il termine del 30/5/2024 per l'introduzione del giudizio di merito.
2 2.Il giudizio di merito con riferimento ai 9 avvisi di addebito veniva introdotto da con CP_3
l'odierno ricorso iscritto al ruolo Sezione Lavoro il 29/4/2024 per chiedere al Tribunale adito di cui all'intestazione di: “dichiarare la legittimità dell'atto di pignoramento di crediti verso terzi n. 09784202200007353001 e identificativo n. , notificato in data PartitaIVA_2
05.12.2022 e, per l'effetto, disporne la prosecuzione relativamente agli avvisi di addebito nn.
39720150004059119000, 39720160000636803000, 39720160016758147000,
39720170004505275000, 39720180002213418000, 39720180019349977000,
39720190002926261000, 39720190021648575 000 e 39720210005087564000, notificati dall' per tutti i motivi di cui in narrativa. CP_2
In via meramente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancata dimostrazione, da parte dell' della notifica degli avvisi di addebito in questione, CP_2 dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' . Parte_1
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di lite da distrarsi quanto alle spese vive in favore di quanto ai compensi, in favore del sottoscritto Controparte_4 procuratore che si dichiara antistatario” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.Per le 9 cartelle di pagamento sottese all'atto di pignoramento, si riservava di CP_3
promuovere ricorso presso la competente Corte di Giustizia Tributaria, riguardando le cartelle crediti di natura tributaria.
4. Con memoria dell'1/12/2024 si costituiva in giudizio per chiedere: “nel CP_1
merito, per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa, rigettare integralmente le domande ex adverso proposte per i motivi esposti in narrativa e comunque in quanto totalmente destituite dai presupposti in fatto e in diritto e non provate.
Accertare e dichiarare la mancata notifica degli avvisi di addebito sottesi all'impugnato atto di pignoramento presso terzi.
Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito derivante dagli avvisi di addebito sottesi all'impugnato atto di pignoramento presso terzi, ed anche accertare
e dichiarare nulle, annullabili e/o in ogni modo inefficaci gli avvisi di addebito contenute nell'atto di pignoramento presso terzi impugnato, stante l'evidente infondatezza della richiesta per le motivazioni tutte di cui in narrativa e, conseguentemente accogliere nella
3 forma e nel merito la presente opposizione e per l'effetto, dichiarare nullo e privo di alcun effetto l'atto di pignoramento presso terzi oggetto di odierna impugnazione ed ogni altro atto connesso o conseguente, anche non conosciuto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
5. Con memoria del 2/12/2024 si costituiva in giudizio l' per chiedere al Tribunale adito CP_2 di dichiarare: “- in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva dell' in merito ai CP_2 dedotti vizi formali dell'atto di pignoramento;
- nel merito, accogliere il ricorso proposto dall e, per Parte_1
l'effetto, dichiarare la legittimità dell'atto di pignoramento di crediti verso terzi n.
09784202200007353001 notificato al debitore, sig. , e dei presupposti avvisi CP_1
di addebito e disporre la prosecuzione della relativa procedura esecutiva;
- in ogni caso tenere indenne l'Istituto da qualunque condanna, con assolvimento da ogni onere.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
6. La prima udienza di comparizione delle parti veniva fissata per il giorno 12/12/2024, rinviata per discussione con termine per note all'udienza del 25/3/2025; all'esito di tale ultima udienza veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria si estrinsecava nella documentazione offerta dalle parti. Con ordinanza del
16/12/2024 veniva disposta l'acquisizione della documentazione depositata tardivamente da ai sensi dell'art. 421 cpc, in quanto assolutamente necessaria ai fini del decidere, CP_3 ordinanza ribadita all'udienza del 25/3/2025, con correzione a verbale d'udienza del
25/3/2025 dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza del 16/12/2024, per cui laddove è scritto ” leggasi;
all'esito della discussione orale, alla medesima CP_1 CP_3
udienza del 25/3/2025, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
3. In fatto e in diritto
7. Il ricorso è fondato e per l'effetto va accolto per i motivi di seguito spiegati.
4 Gli avvisi di addebito in ordine ai quali il ha fatto opposizione- sottesi all'atto di CP_1
pignoramento di crediti presso terzi opposto nel proc. 2663/2022 R. G.E. - sono stati tutti regolarmente notificati e in ordine ad essi non è maturata alcuna prescrizione;
in ogni caso la prescrizione, in quanto eccezione di merito, doveva essere fatta valere entro il termine perentorio di 40 giorni previsto dall'art. 24 dlgs.vo n. 46/1999 dalla notifica, circostanza non verificatasi nel caso di specie, rendendo l'opposizione del Pucino inammissibile.
8. Si precisa, infatti, che:
- l'AVA n 39720150004059119000, veniva notificato da a il CP_3 CP_1
26/1/2017 con l'intimazione di pagamento n. 09720179004548849/00 del 20/1/2017 (v. all. 4
ADER deposito 10/12/2024);
- gli AVA nn. 3972016001675814700, 39720170004505275000, 39720180002213418000,
39720180019349977000 venivano notificati a con l'intimazione di CP_1
pagamento n. 09720199062847275/00 del 20/9/2019 (v. all.
5.5 deposito 10/12/2024), CP_3
notificata al predetto con la comunicazione di avvenuta notifica mediante deposito telematico e pubblicazione (v. all.
5.4 deposito 10/12/2024); CP_3
- gli AVA nn. 39720190002926261000, 39720210005087564000 venivano notificati al con l'intimazione di pagamento n. 09720229044462235/00 del 10/10/2022 (v. all. 6.3 CP_1
ADER deposito 10/12/2024), notificato al il 19/10/2022 (v. all. 6.4 ; CP_1 CP_3
- l'AVA n. 39720190021648575 (v. allegato 20 memoria ), veniva notificato da al CP_2 CP_2
il 29/1/2020 a mani della moglie (v. all. 21 memoria ); CP_1 CP_2
- l'AVA n. 39720160000636803000 pari a € 1060,27 veniva pagato dal con CP_1
riscossione da parte di del 14/11/2023 (v. all. 6 memoria ). CP_2 CP_2
I termini di prescrizione venivano poi tutti ulteriormente interrotti con la notifica della comunicazione preventiva di ipoteca del 24/6/2022 (v. all.
7.1 deposito 10/12/2024), CP_3
notificata al con la comunicazione di avvenuta notifica mediante deposito telematico e CP_1
pubblicazione (v. all.
7.3 deposito 10/12/2024). CP_3
9. Ciò posto, tutti gli avvisi di addebito sottesi all'atto di pignoramento - opposto dal CP_1
– impugnati da quest'ultimo- con esclusione dell'AVA n. 39720160000636803000 per cui si dirà infra- sono stati regolarmente notificati e non opposti nel termine perentorio di 40 giorni
5 dalla notifica previsto dall'art. 24 dlgs.vo n. 46/1999 per far valere le eccezioni di merito di omessa notifica e prescrizione, ragion per cui l' odierna opposizione del deve CP_1
dichiararsi inammissibile, perché proposta oltre il termine perentorio di 40 giorni, a seguito dell'avvenuta cristallizzazione della posizione debitoria. Per l'effetto dispone la prosecuzione dell'esecuzione con riferimento agli AVA nn. 39720150004059119000,
39720160016758147000, 39720170004505275000, 39720180002213418000,
39720180019349977000, 39720190002926261000, 39720190021648575 000 e
39720210005087564000.
10. Con riferimento all'AVA n. 39720160000636803000 deve invece dichiararsi l'intervenuta cessazione della materia del contendere, per sopravvenuta carenza di interesse, stante l'intervenuta riscossione del credito da parte di il 14/11/2023, successivamente CP_2 all'opposizione al pignoramento preso terzi del (v. all. 6 memoria ). CP_1 CP_2
4. Le spese di lite.
11. Atteso l'esito della lite, condanna alla rifusione delle spese di lite in CP_1 favore dell' e dell' che liquida, in applicazione della CP_2 Parte_1
tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal
DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore pari a 25.500,10 euro, compreso nel III scaglione come segue:
1) fase di studio della controversia: 929,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 464,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase decisionale: 2021,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
2074,00 € per un totale di 1010,50 €
12. Per l'effetto, condanna alla rifusione delle spese di lite in favore CP_1 dell' e dell' che liquida nella misura di € 1863,50, oltre al rimborso spese CP_2 CP_3
6 forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, ciascuno, con distrazione in favore del procuratore dell' CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento all'AVA n.
39720160000636803000 per sopravvenuta carenza di interesse;
- dichiara l'opposizione di all'atto di pignoramento presso terzi con CP_1
riferimento agli AVA nn. 39720150004059119000, 39720160016758147000,
39720170004505275000, 39720180002213418000, 39720180019349977000,
39720190002926261000, 39720190021648575 000 e 39720210005087564000, inammissibile e per l'effetto dispone la prosecuzione dell'esecuzione con riferimento agli AVA nn. 39720150004059119000, 39720160016758147000,
39720170004505275000, 39720180002213418000, 39720180019349977000,
39720190002926261000, 39720190021648575 000 e 39720210005087564000;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell' e CP_1 CP_2 dell' che liquida nella misura di € 1863,50, oltre al rimborso spese forfettarie del CP_3
15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, ciascuno, con distrazione in favore del procuratore dell' CP_3
Così deciso in Velletri, il 25 marzo 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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