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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 23/12/2025, n. 1692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1692 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
Sezione Terza Civile
Causa civile R.G. n. 3206/2025
Verbale di udienza
Oggi 23 dicembre 2025 alle ore 10.36 avanti alla dott.ssa SO TA, a seguito dell'ordinanza pronunciata il 4 novembre 2025 con la quale, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza odierna per la discussione, compare per la parte ricorrente-intimante l'avv. Augusto Baruffi.
L'avv. Baruffi discute la causa riportandosi al contenuto dell'atto di intimazione di sfratto per finito comodato e alle conclusioni ivi formulate, chiedendo il loro accoglimento;
precisa che le anticipazioni sostenute e relative alla fase sommaria sono pari a complessivi euro 298,08.
L'avv. Baruffi dà atto che è in corso la procedura esecutiva per ottenere il rilascio dell'immobile.
Al termine della discussione, il giudice si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.
Successivamente all'esito della Camera di Consiglio, alle ore 15.10, in assenza del procuratore di parte ricorrente-intimante nel frattempo allontanatosi dall'aula di udienza, il giudice dà lettura della sentenza ex art. 429 c.p.c..
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa SO TA, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dandone lettura in udienza, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo al n. 3206/2025 R.G. promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3
(C.F. ) Parte_4 C.F._4
rappresentati e difesi dagli avv.ti Aldo Baruffi e Augusto Baruffi, con domicilio eletto presso il loro studio in Treviso, Via G e L. Olivi n. 34, giusta procura allegata all'atto di intimazione di sfratto
- ricorrenti/intimanti - contro
(C.F. ) contumace Controparte_1 C.F._5
- resistente/intimato -
Oggetto: Risoluzione del contratto di comodato
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza odierna
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 2 aprile 2025 Parte_1
e quali eredi legittimi del defunto Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
hanno intimato a lo sfratto per finito comodato in relazione Per_1 Controparte_1 all'immobile ad uso abitazione sito in Vascon di Carbonera (TV), Via Postioma n.
5- int. 2 e di cui al contratto di comodato “precario” stipulato tra il de cuius e il comodatario, sostenendo che quest'ultimo, nonostante la richiesta di restituzione del bene concesso in comodato ricevuta in data 7 dicembre 2024, non aveva provveduto a rilasciare l'immobile.
Gli intimati hanno chiesto, pertanto, la convalida dello sfratto per finito comodato, con contestuale fissazione della data dell'esecuzione nel termine più breve possibile;
in caso
2 di opposizione, la pronuncia dell'ordinanza ex art. 665 c.p.c. e conseguentemente disporsi il mutamento del rito ai sensi dell'art. 667 c.p.c.; nel merito, di accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione in data 7 dicembre 2024 del contratto di comodato, con condanna di a rilasciare l'immobile libero da persone e cose nella Controparte_1
loro piena disponibilità.
All'udienza del 19 giugno 2025, fissata per la convalida, è comparso personalmente l'intimato sostenendo di abitare da sei anni nell'immobile de quo e di Controparte_1
pagare in contanti un affitto mensile di euro 300,00 che versava al cognato
[...]
e, dopo la morte di quest'ultimo, alla sorella Per_1 Parte_4
Ritenuta l'opposizione non fondata su prova scritta né sussistendo “gravi motivi in contrario”, con ordinanza di data 23 giugno 2025 è stato ordinato il rilascio dell'immobile per il 31 luglio 2025, è stato assegnato il termine per la presentazione della domanda di mediazione ed è stato disposto il mutamento del rito concedendo alle parti i termini per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi.
All'esito della conversione del rito, parte intimante ha tempestivamente instaurato avanti l'Organismo di Mediazione Forense di Treviso la procedura di mediazione che ha avuto esito negativo per la mancata partecipazione dell'intimato, regolarmente invitato, all'incontro tenutosi in data 8 settembre 2025, come risulta dal relativo verbale depositato il 31 ottobre 2025.
Parte intimante non ha provveduto al deposito della memoria integrativa autorizzata ex art. 426 c.p.c.
L'intimato non si è costituito in giudizio per cui all'udienza del Controparte_1
4 novembre 2025 è stata dichiarata la sua contumacia.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali.
Con ordinanza emessa il 4 novembre 2025, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 429 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di rilascio dell'immobile per cessazione del contratto di comodato deve ritenersi legittimamente proposta.
A sostegno di tale richiesta , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
[...
, quali comproprietari, a seguito del decesso di avvenuto ab Persona_1
intestato, dell'immobile sito in Vascon di Carbonera (TV), Via Postioma n.
5-int. 2
3 (doc. n. 1 fascicolo intimanti), hanno affermato che il de cuius aveva stipulato in forma orale con un contratto di comodato senza determinazione di durata Controparte_1
avente ad oggetto detto immobile.
Va, innanzitutto, osservato che il contratto di comodato di un bene immobile può essere validamente concluso anche in forma verbale non essendo soggetto all'onere della forma scritta né ad substantiam né ad probationem.
Nell'ipotesi di comodato “precario” ossia senza l'indicazione di un termine di scadenza, come nella fattispecie, il rilascio dell'immobile, ai sensi dell'art. 1810 c.c., deve avvenire a semplice richiesta del comodante.
Nello specifico è stato dimostrato che il comodante ha inviato comunicazione scritta in tal senso che è stata ricevuta dal comodatario in data 7 dicembre 2024 (doc. n. 3 fascicolo intimante).
Tale missiva appare, infatti, idonea a comunicare al comodatario la necessità di restituzione dell'immobile, ai sensi dell'art. 1810 c.c., quale recesso “ad nutum”, che prescinde dalla sussistenza di un “urgente ed impreveduto bisogno” del comodante ex art. 1809 c.c.
Quanto all'eccezione sollevata dall'intimato nella fase sommaria, l'asserita simulazione del contratto di comodato è stata ritenuta sfornita di ogni riscontro oggettivo non avendo il comodatario allegato alcun elemento probatorio a sostegno dei versamenti mensili di euro 300,00 ciascuno che avrebbe effettuato prima al cognato e Persona_1 successivamente, a seguito del decesso di quest'ultimo, alla sorella . Parte_4
Siffatta doglianza è rimasta del tutto indimostrata anche in questa sede dal momento che l'intimato non ha coltivato l'opposizione svolta non essendosi costituito nel presente giudizio.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il contratto di comodato deve ritenersi cessato in data 7 dicembre 2024.
All'accertamento dell'avvenuta cessazione del contratto di comodato, consegue la condanna dell'intimato all'immediato rilascio dell'immobile.
In ragione della soccombenza del resistente, le spese di lite vanno poste a suo carico e si liquidano come da dispositivo, sulla base del D.M. n. 55/2014, come modificato dal
D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva prestata. Non si ravvisano specifiche ragioni che giustifichino il discostarsi dai valori medi dello scaglione di riferimento (da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00) previsti per le
4 fasi di studio, introduttiva e di trattazione del procedimento sommario;
quanto al presente giudizio di merito, si riconosce il compenso solo per la fase di studio tenuto conto della contumacia del convenuto e del fatto che non è stata svolta ulteriore attività.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Treviso, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, a conferma ed assorbimento dell'ordinanza di rilascio emessa in data 23 giugno 2025, così provvede:
1) dichiara cessato in data 7 dicembre 2024 il contratto di comodato concluso tra il defunto e Persona_1 Controparte_1
2) condanna il resistente-intimato all'immediato rilascio, in favore di Controparte_1
e dell'immobile ad uso Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
abitazione, libero da persone e cose anche interposte, sito in Vascon di Carbonera (TV),
Via Postioma n. 5 int. 2;
3) condanna il resistente-intimato alla rifusione in favore di parte Controparte_1
ricorrente-intimante delle spese processuali, comprensive della fase sommaria, che si liquidano nell'importo di euro 4.815,00 a titolo di compenso e di euro 298,08 per anticipazioni, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Treviso, 23 dicembre 2025
Il G.O.P.
dott.ssa SO TA
5
Sezione Terza Civile
Causa civile R.G. n. 3206/2025
Verbale di udienza
Oggi 23 dicembre 2025 alle ore 10.36 avanti alla dott.ssa SO TA, a seguito dell'ordinanza pronunciata il 4 novembre 2025 con la quale, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza odierna per la discussione, compare per la parte ricorrente-intimante l'avv. Augusto Baruffi.
L'avv. Baruffi discute la causa riportandosi al contenuto dell'atto di intimazione di sfratto per finito comodato e alle conclusioni ivi formulate, chiedendo il loro accoglimento;
precisa che le anticipazioni sostenute e relative alla fase sommaria sono pari a complessivi euro 298,08.
L'avv. Baruffi dà atto che è in corso la procedura esecutiva per ottenere il rilascio dell'immobile.
Al termine della discussione, il giudice si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.
Successivamente all'esito della Camera di Consiglio, alle ore 15.10, in assenza del procuratore di parte ricorrente-intimante nel frattempo allontanatosi dall'aula di udienza, il giudice dà lettura della sentenza ex art. 429 c.p.c..
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa SO TA, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dandone lettura in udienza, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo al n. 3206/2025 R.G. promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3
(C.F. ) Parte_4 C.F._4
rappresentati e difesi dagli avv.ti Aldo Baruffi e Augusto Baruffi, con domicilio eletto presso il loro studio in Treviso, Via G e L. Olivi n. 34, giusta procura allegata all'atto di intimazione di sfratto
- ricorrenti/intimanti - contro
(C.F. ) contumace Controparte_1 C.F._5
- resistente/intimato -
Oggetto: Risoluzione del contratto di comodato
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza odierna
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 2 aprile 2025 Parte_1
e quali eredi legittimi del defunto Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
hanno intimato a lo sfratto per finito comodato in relazione Per_1 Controparte_1 all'immobile ad uso abitazione sito in Vascon di Carbonera (TV), Via Postioma n.
5- int. 2 e di cui al contratto di comodato “precario” stipulato tra il de cuius e il comodatario, sostenendo che quest'ultimo, nonostante la richiesta di restituzione del bene concesso in comodato ricevuta in data 7 dicembre 2024, non aveva provveduto a rilasciare l'immobile.
Gli intimati hanno chiesto, pertanto, la convalida dello sfratto per finito comodato, con contestuale fissazione della data dell'esecuzione nel termine più breve possibile;
in caso
2 di opposizione, la pronuncia dell'ordinanza ex art. 665 c.p.c. e conseguentemente disporsi il mutamento del rito ai sensi dell'art. 667 c.p.c.; nel merito, di accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione in data 7 dicembre 2024 del contratto di comodato, con condanna di a rilasciare l'immobile libero da persone e cose nella Controparte_1
loro piena disponibilità.
All'udienza del 19 giugno 2025, fissata per la convalida, è comparso personalmente l'intimato sostenendo di abitare da sei anni nell'immobile de quo e di Controparte_1
pagare in contanti un affitto mensile di euro 300,00 che versava al cognato
[...]
e, dopo la morte di quest'ultimo, alla sorella Per_1 Parte_4
Ritenuta l'opposizione non fondata su prova scritta né sussistendo “gravi motivi in contrario”, con ordinanza di data 23 giugno 2025 è stato ordinato il rilascio dell'immobile per il 31 luglio 2025, è stato assegnato il termine per la presentazione della domanda di mediazione ed è stato disposto il mutamento del rito concedendo alle parti i termini per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi.
All'esito della conversione del rito, parte intimante ha tempestivamente instaurato avanti l'Organismo di Mediazione Forense di Treviso la procedura di mediazione che ha avuto esito negativo per la mancata partecipazione dell'intimato, regolarmente invitato, all'incontro tenutosi in data 8 settembre 2025, come risulta dal relativo verbale depositato il 31 ottobre 2025.
Parte intimante non ha provveduto al deposito della memoria integrativa autorizzata ex art. 426 c.p.c.
L'intimato non si è costituito in giudizio per cui all'udienza del Controparte_1
4 novembre 2025 è stata dichiarata la sua contumacia.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali.
Con ordinanza emessa il 4 novembre 2025, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 429 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di rilascio dell'immobile per cessazione del contratto di comodato deve ritenersi legittimamente proposta.
A sostegno di tale richiesta , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
[...
, quali comproprietari, a seguito del decesso di avvenuto ab Persona_1
intestato, dell'immobile sito in Vascon di Carbonera (TV), Via Postioma n.
5-int. 2
3 (doc. n. 1 fascicolo intimanti), hanno affermato che il de cuius aveva stipulato in forma orale con un contratto di comodato senza determinazione di durata Controparte_1
avente ad oggetto detto immobile.
Va, innanzitutto, osservato che il contratto di comodato di un bene immobile può essere validamente concluso anche in forma verbale non essendo soggetto all'onere della forma scritta né ad substantiam né ad probationem.
Nell'ipotesi di comodato “precario” ossia senza l'indicazione di un termine di scadenza, come nella fattispecie, il rilascio dell'immobile, ai sensi dell'art. 1810 c.c., deve avvenire a semplice richiesta del comodante.
Nello specifico è stato dimostrato che il comodante ha inviato comunicazione scritta in tal senso che è stata ricevuta dal comodatario in data 7 dicembre 2024 (doc. n. 3 fascicolo intimante).
Tale missiva appare, infatti, idonea a comunicare al comodatario la necessità di restituzione dell'immobile, ai sensi dell'art. 1810 c.c., quale recesso “ad nutum”, che prescinde dalla sussistenza di un “urgente ed impreveduto bisogno” del comodante ex art. 1809 c.c.
Quanto all'eccezione sollevata dall'intimato nella fase sommaria, l'asserita simulazione del contratto di comodato è stata ritenuta sfornita di ogni riscontro oggettivo non avendo il comodatario allegato alcun elemento probatorio a sostegno dei versamenti mensili di euro 300,00 ciascuno che avrebbe effettuato prima al cognato e Persona_1 successivamente, a seguito del decesso di quest'ultimo, alla sorella . Parte_4
Siffatta doglianza è rimasta del tutto indimostrata anche in questa sede dal momento che l'intimato non ha coltivato l'opposizione svolta non essendosi costituito nel presente giudizio.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il contratto di comodato deve ritenersi cessato in data 7 dicembre 2024.
All'accertamento dell'avvenuta cessazione del contratto di comodato, consegue la condanna dell'intimato all'immediato rilascio dell'immobile.
In ragione della soccombenza del resistente, le spese di lite vanno poste a suo carico e si liquidano come da dispositivo, sulla base del D.M. n. 55/2014, come modificato dal
D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva prestata. Non si ravvisano specifiche ragioni che giustifichino il discostarsi dai valori medi dello scaglione di riferimento (da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00) previsti per le
4 fasi di studio, introduttiva e di trattazione del procedimento sommario;
quanto al presente giudizio di merito, si riconosce il compenso solo per la fase di studio tenuto conto della contumacia del convenuto e del fatto che non è stata svolta ulteriore attività.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Treviso, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, a conferma ed assorbimento dell'ordinanza di rilascio emessa in data 23 giugno 2025, così provvede:
1) dichiara cessato in data 7 dicembre 2024 il contratto di comodato concluso tra il defunto e Persona_1 Controparte_1
2) condanna il resistente-intimato all'immediato rilascio, in favore di Controparte_1
e dell'immobile ad uso Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
abitazione, libero da persone e cose anche interposte, sito in Vascon di Carbonera (TV),
Via Postioma n. 5 int. 2;
3) condanna il resistente-intimato alla rifusione in favore di parte Controparte_1
ricorrente-intimante delle spese processuali, comprensive della fase sommaria, che si liquidano nell'importo di euro 4.815,00 a titolo di compenso e di euro 298,08 per anticipazioni, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Treviso, 23 dicembre 2025
Il G.O.P.
dott.ssa SO TA
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